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NORMATIVA
Normativa regionale - Puglia

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Legge regionale 3 agosto 2007, n. 23
Promozione e riconoscimento dei distretti produttivi
 
Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1
(Finalità e oggetto della legge)
1. La Regione Puglia promuove, sostiene e favorisce le iniziative e i programmi di sviluppo su base territoriale tesi a rafforzare la competitività, l’innovazione, l’internazionalizzazione, la creazione di nuova e migliore occupazione e la crescita delle imprese che operano nei settori dell’agricoltura, della pesca, dell’artigianato, dell’industria, del turismo, del commercio e dei servizi alle imprese.
2. La presente legge disciplina, nell’ambito della più generale azione di sostegno allo sviluppo del sistema produttivo, i criteri di individuazione e le procedure di riconoscimento dei distretti produttivi nonché le modalità di attuazione degli interventi per lo sviluppo distrettuale.
3. La Regione adegua le proprie normative in materia di occupazione, trasferimento tecnologico, società dell’informazione, politiche energetiche, mitigazione dell’impatto ambientale, formazione professionale, consorzi e attività professionali e qualificazione della produzione, al fine di offrire ai distretti produttivi strumenti per il loro consolidamento e il loro sviluppo.
4. La Regione include i distretti produttivi nei suoi programmi di intervento al fine di offrire ai sistemi di piccole e medie imprese strumenti per:
a) accrescerne la competitività e la capacità innovativa, per ampliare la presenza sui mercati esteri;
b) intensificare i processi di crescita dimensionale;
c) favorire la nascita e lo sviluppo di nuova imprenditorialità in particolare nelle attività a più alto contenuto tecnologico.

ARTICOLO 2
(Definizioni)

1. Il distretto produttivo è caratterizzato da:
a) una significativa concentrazione di imprese, soprattutto di piccola e media dimensione, fra loro integrate in un sistema produttivo rilevante;
b) un insieme di attori istituzionali e sociali aventi competenze e operanti nell’attività di sostegno all’economia locale.
2. Il distretto produttivo è espressione della capacità del sistema di imprese e delle istituzioni locali di sviluppare una progettualità strategica comune che si esprime in un programma per lo sviluppo del distretto, in conformità agli strumenti legislativi e programmatori regionali vigenti.
3. I distretti produttivi sono destinatari di politiche di sviluppo finalizzate al loro consolidamento e crescita, coerentemente con gli indirizzi strategici generali delle politiche di sviluppo economico regionali. A tale scopo sono previste specifiche forme di intervento nell’ambito della programmazione economica regionale.
4. I distretti produttivi possono assumere le seguenti configurazioni:
a) reti di imprese, legate per tipo di specializzazione orizzontale (comparti produttivi) e/o verticale (filiere produttive) per attività collegate e integrate, appartenenti a uno o più ambiti territoriali anche non confinanti tra loro, con il coinvolgimento delle istituzioni operanti nei suddetti ambiti;
b) distretti produttivi a elevato contenuto tecnologico (cosiddetti distretti tecnologici) nei quali ha maggiore rilevanza la presenza di soggetti dediti alle attività di ricerca e sviluppo (università, centri di ricerca pubblici e privati, laboratori di imprese innovative):
c) sistemi turistici locali ai sensi dell’articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo) e dell’articolo 5 della legge regionale 11 febbraio 2002, n. 1 (Norme di prima applicazione dell’articolo 5 della l. 135/2001 riguardante il riordino del sistema turistico pugliese) e delle relative norme di attuazione;
d) distretti produttivi che interessano territori di più regioni (transregionali), anche al di fuori del territorio nazionale (transnazionali).

ARTICOLO 3
(I soggetti)

1. I distretti produttivi sono riconosciuti con provvedimento della Giunta regionale.
2. I soggetti che possono promuovere il riconoscimento di un distretto produttivo sono:
a) imprese operanti nel territorio regionale;
b) associazioni di categoria e sindacali di rilevanza regionale e rappresentate in seno al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL).
3. Possono partecipare alle procedure di riconoscimento di un distretto produttivo:
a) enti locali, enti e associazioni pubbliche, aziende speciali, camere di commercio, società a partecipazione pubblica;
b) associazioni private, fondazioni e consorzi;
c) università, istituzioni pubbliche e private riconosciute e attive nel campo dell’istruzione e della formazione professionale, della promozione, dell’innovazione e della ricerca finalizzate allo sviluppo del sistema produttivo.

ARTICOLO 4
(Nucleo promotore del distretto produttivo)

1. Per giungere al riconoscimento di un distretto produttivo, i soggetti di cui all’articolo 3, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e funzioni, promuovono nei confronti della Regione un’azione volta al riconoscimento del distretto produttivo, costituendo un nucleo promotore del distretto mediante la sottoscrizione di un protocollo di intesa cui deve aderire un numero significativo di imprese, comunque non inferiore a trenta, nonché le associazioni di categoria più rappresentative del settore cui fanno riferimento le imprese e le associazioni sindacali.
2. Nel caso di distretti tecnologici il nucleo promotore deve essere costituito da almeno dieci imprese e da una presenza significativa.
3. Il protocollo di intesa previsto dal comma 1 deve individuare le motivazioni alla base dell’avvio del distretto, i principali obiettivi e le caratteristiche dei progetti più significativi che si intendono avviare al fine di valorizzare il sistema produttivo locale. Il protocollo d’intesa deve prevedere l’esatta composizione del comitato di distretto, in modo che sia garantita la rappresentanza di tutti i soggetti previsti dall’articolo 3, stabilendone la relativa durata in carica.
4. Qualora vengano presentate istanze differenti che, per ambito geografico e/o settoriale, contengano sovrapposizioni o complementarietà, la Giunta regionale può proporre aggregazioni volte a semplificare e rendere più efficace l’impatto territoriale degli interventi.
5. L’istanza per il riconoscimento di un distretto produttivo deve essere presentata alla Regione Puglia entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente entro il 28 febbraio di ogni anno, depositando il protocollo di intesa di cui al comma 1.
6. La Giunta regionale, entro trenta giorni a decorrere dal termine di presentazione della domanda di cui al comma 5, valuta l’ammissibilità dell’istanza presentata, sulla base dei criteri stabiliti dalla presente legge e in base agli indirizzi di politica di sviluppo economico della regione, anche avvalendosi di indicatori statistici oggettivi, e, accertato che la composizione del comitato di distretto prevista dal comma 3 sia rappresentativa, provvede sul riconoscimento del distretto produttivo.

ARTICOLO 5
(Comitato di distretto produttivo)

1. Il nucleo promotore del distretto produttivo, dopo l’avvenuto riconoscimento, avvia la costituzione del comitato di distretto, formato dai rappresentanti degli imprenditori, delle istituzioni locali e delle parti sociali, nel rispetto di quanto indicato nel protocollo d’intesa. Il nucleo promotore cessa le sue funzioni al momento della nomina del comitato di distretto.
2. Il comitato di distretto svolge i seguenti compiti:
a) redigere e coordinare l’adozione del programma di sviluppo del distretto produttivo e promuoverne l’attuazione;
b) promuovere l’utilizzo degli strumenti e delle risorse delle politiche industriali comunitarie, nazionali e regionali;
c) esprimere proposte e pareri alla Giunta regionale in materia di politica industriale regionale;
d) organizzare ed effettuare le procedure di monitoraggio delle diverse fasi di realizzazione del programma di sviluppo del distretto;
e) convocare ogni sei mesi, ovvero ogni qualvolta lo ritenga necessario, i rappresentanti delle imprese e delle istituzioni che sottoscrivono il programma di sviluppo di cui all’articolo 7.
3. Il comitato di distretto si intende definitivamente formato nel momento in cui tutti i rappresentanti previsti dal protocollo d’intesa sono stati formalmente nominati. La mancata nomina dei propri rappresentanti in seno al comitato, decorso il termine di trenta giorni dalla formale richiesta da parte del nucleo promotore, costituisce rinuncia alla designazione.
4. Il comitato di distretto si riunisce la prima volta su convocazione del nucleo promotore ed elegge il presidente ai sensi dell’articolo 6. Dopo l’elezione, il comitato viene convocato dal presidente ed è regolarmente costituito con la presenza di almeno la metà dei componenti in carica e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti.
5. I componenti del comitato di distretto possono essere rieletti una sola volta.
6. Il comitato di distretto, al fine di una migliore funzionalità, adotta un regolamento interno, che viene presentato alla Giunta regionale contestualmente al programma di sviluppo del distretto di cui all’articolo 7.
7. Il presidente, novanta giorni prima della data di scadenza del comitato di distretto, promuove il rinnovo dello stesso.
8. Al presidente e ai componenti il comitato di distretto per l’espletamento delle funzioni non spetta alcun compenso.

ARTICOLO 6
(Presidente del distretto produttivo)

1. Il comitato di distretto elegge il proprio presidente a maggioranza assoluta dei componenti. Nel caso di distretti tecnologici il presidente deve essere espresso dai soggetti del mondo della ricerca, della formazione e dell’innovazione.
2. Il comitato deve eleggere il presidente entro la terza riunione e comunque entro venti giorni dalla data della prima convocazione. Fino all’elezione del presidente, il comitato è convocato dal componente più anziano di età. In mancanza di elezione del presidente nel termine previsto, il riconoscimento del distretto produttivo di cui all’articolo 4, comma 6, si intende decaduto.
3. Il presidente nomina un segretario del comitato di distretto, il quale può essere scelto anche al di fuori delle persone designate tra i componenti del comitato di distretto.
. Al presidente compete:
a) la rappresentanza del distretto;
b) la convocazione del comitato;
c) la vigilanza sullo stato di attuazione del programma di sviluppo;
d) la redazione della relazione annuale sullo stato di attuazione del programma di sviluppo.

ARTICOLO 7
(Programma di sviluppo dei distretti produttivi)

1. Il programma di sviluppo, redatto in modo e forma liberi, almeno di durata triennale, può essere aggiornato periodicamente dal comitato di distretto e prevede:
a) la descrizione dei punti di eccellenza e degli eventuali punti di criticità del distretto;
b) gli obiettivi generali e specifici di sviluppo;
c) le azioni e i connessi progetti da realizzare da parte dei soggetti sottoscrittori;
d) i piani finanziari e temporali di spesa relativi alle azioni e ai progetti da realizzare;
e) l’entità e il tipo di risorse pubbliche e private necessarie per la realizzazione di azioni e progetti.
2. I progetti previsti all’interno del programma di sviluppo devono riguardare interventi di sistema alla realizzazione dei quali si candidano gruppi di soggetti sottoscrittori. Sono esclusi interventi che riguardano singole imprese.
3. Al programma deve essere allegato un elenco dettagliato dei sottoscrittori e dei cofinanziatori con la chiara evidenziazione, per ciascuno di essi, di:
a) ragione sociale e sede, sia legale che operativa;
b) breve descrizione dell’attività svolta;
c) solo per le imprese sottoscrittrici, numero degli addetti, comprensivo, oltre al titolare, di soli dipendenti a libro matricola e altri rapporti assimilati al lavoro dipendente.
4. Il programma deve essere sottoscritto:
a) dal presidente del distretto;
b) dai legali rappresentanti delle imprese;
c) dai legali rappresentanti, o aventi titolo, degli altri soggetti che concorrono alla formazione dei distretti produttivi così come definiti all’articolo 3.
5. Nel caso dei distretti produttivi che interessano territori di più regioni, anche al di fuori del territorio nazionale, i benefici del programma di sviluppo sono estesi anche alle imprese localizzate nelle altre regioni secondo i criteri previsti da appositi accordi stipulati tra la Regione Puglia e la regione e/o paese che include gli altri territori. L’accordo, compatibilmente con la normativa nazionale e comunitaria in materia,
stabilisce gli obiettivi generali da realizzare, le condizioni giuridiche e gli impegni finanziari vincolanti per le regioni partecipanti.

ARTICOLO 8
(Procedure per l’approvazione e verifica del programma di sviluppo del distretto)

1. Il programma di sviluppo del distretto deve essere presentato dal presidente del distretto contestualmente:
a) all’Assessorato regionale per lo sviluppo economico e agli altri assessorati competenti per materia;
b) alle province nel cui ambito territoriale opera almeno un terzo delle aziende che hanno sottoscritto il programma di sviluppo.
2. Entro trenta giorni dalla data di ricezione del programma, le province esprimono parere motivato e non vincolante.
3. Entro trenta giorni dalla data di ricezione dei pareri di cui al comma 2, ovvero decorso il termine senza che il parere sia reso, l’Assessore regionale allo sviluppo economico, con proprio decreto, previa intesa con gli altri assessori interessati per materia, determina l’ammissibilità dei programmi e invia quelli ammessi alla Giunta regionale per le determinazioni in merito al definitivo riconoscimento del distretto.
4. L’Assessore regionale allo sviluppo economico, nonché gli altri assessori interessati per materia, per le attività di valutazione dei programmi possono avvalersi degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate dalla Regione.
5. Per la valutazione dei programmi è costituito, con provvedimento dell’Assessore regionale allo sviluppo economico e di concerto con gli altri Assessori interessati per materia, un nucleo tecnico di valutazione.
L’attività del nucleo è disciplinata da un regolamento predisposto a cura dell’Assessorato allo sviluppo economico. Per le attività di valutazione dei programmi il nucleo può avvalersi degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate dalla Regione.
6. Il presidente del comitato di distretto trasmette all’Assessorato allo sviluppo economico e agli altri assessorati competenti per materia, entro il 28 febbraio di ogni anno, una relazione contenente le informazioni utili a valutare lo stato di attuazione e gli eventuali aggiornamenti del programma di sviluppo del distretto.
7. L’Assessore regionale allo sviluppo economico, d’intesa con gli altri assessori interessati per materia, entro trenta giorni dalla data di ricevimento degli aggiornamenti del programma di sviluppo, esprime un proprio parere motivato.
8. L’Assessore allo sviluppo economico presenta annualmente alla competente Commissione consiliare permanente una relazione complessiva sullo stato di attuazione della presente legge, corredata di analoghi documenti redatti dagli altri assessori interessati alla presente normativa.
9. Eventuali nuovi programmi o sostanziali variazioni di quelli già approvati devono seguire le procedure di approvazione previste dal presente articolo.


ARTICOLO 9
(Risorse per la gestione e l’attuazione dei programmi di sviluppo)

1. La Regione concorre alla realizzazione dei programmi di sviluppo dei distretti produttivi riservando a essi quote di azioni e misure previste dalla legislazione regionale vigente.
2. Per l’individuazione delle modalità e delle forme di finanziamento degli interventi previsti nel programma di sviluppo la Regione promuove specifici accordi di programma, ai sensi della normativa vigente.
3. Le azioni previste al comma 1 per l’attuazione del programma di sviluppo sono svolte a favore dei soggetti pubblici, privati o di natura mista responsabili dell’attuazione delle iniziative inserite nel programma.

ARTICOLO 10
(Norme finanziarie e finali)

1. La presente legge non prevede oneri finanziari a carico del bilancio regionale.
2. Nell’ambito della regolamentazione dei sistemi turistici locali, la Regione individua specifiche misure volte ad armonizzare la normativa in materia con le disposizioni della presente legge.

Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 3 agosto 2007
VENDOLA


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