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NORMATIVA
Normativa regionale - Piemonte

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Legge regionale 31 ottobre 2007, n. 20
Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri
 
Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge

ARTICOLO 1
(Oggetto e finalità)

1. La presente legge disciplina la cremazione, la conservazione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti, l’affidamento delle medesime e la loro dispersione nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione, dalla normativa statale e secondo le modalità stabilite dalla medesima.
2. La Regione intende valorizzare la scelta della cremazione nel rispetto della dignità di ogni persona, la sua libertà di scelta, le sue convinzioni religiose e culturali, il suo diritto a una corretta e adeguata informazione.
3. La Regione garantisce, attraverso una adeguata formazione, la professionalità del personale addetto ai crematori ed agli spazi per il commiato.

ARTICOLO 2
(Conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri)

1. Le ceneri sono destinate, in forma indivisa, alla conservazione, all’affidamento o alla dispersione.
2. La cremazione e la conservazione delle ceneri nei cimiteri sono disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria).
3. Al fine di assicurare l’identità certa delle ceneri, i soggetti gestori degli impianti di cremazione adottano sistemi identificativi non termodeperibili, da applicare all’esterno del feretro e da rinvenire a cremazione finita, al fine di certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate.
4. Nelle aree avute in concessione nei cimiteri, ai sensi degli articoli 90 e seguenti del d.p.r. 285/1990, i privati e gli enti possono provvedere anche all’inumazione di urne cinerarie a condizione che esse siano realizzate in materiali non deperibili.
5. L’affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinate dalla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata all’ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi.
6. Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l’affidamento o la dispersione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall’associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà.
7. Qualora il defunto non abbia individuato l’affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:
a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
b) dall’esecutore testamentario;
c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
d) dal tutore di minore o interdetto;
e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), dal personale autorizzato dal comune.
8. Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l’affidamento o la dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l’urna per conservarla nel proprio domicilio o per disperdere le ceneri.
9. Nell’autorizzazione all’affidamento o alla dispersione, nonché nel verbale di consegna dell’urna cineraria di cui all’articolo 81 del d.p.r. 285/1990, deve risultare quanto previsto dai commi 5, 6, 7 e 8.
10. L’autorizzazione all’affidamento o alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Sindaco del comune ove avviene la custodia o la dispersione delle ceneri.
11. Le autorizzazioni alla cremazione, al trasporto, all’inumazione o alla tumulazione dei resti mortali, sono rilasciate ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179).

ARTICOLO 3
(Modalità di conservazione delle urne affidate ai familiari)

1. L’urna contenente le ceneri, affidata secondo le modalità di cui all’articolo 2, deve essere consegnata sigillata a cura del soggetto che ha effettuato la cremazione.
2. L’affidatario ha l’obbligo di custodire l’urna con modalità tali da consentirne una destinazione stabile e da offrire garanzie contro ogni profanazione.
3. L’affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al comune, dove le ceneri sono custodite, le modalità della loro conservazione.
4. L’affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente l’eventuale trasferimento dell’urna in altro comune, sia nei confronti del comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione.
5. Se chi ha in consegna l’urna intende, per qualsiasi motivo, rinunciarvi, è tenuto a conferirla, per la conservazione, nel cimitero comunale, il cui servizio di custodia provvede a darne notizia al comune di residenza del defunto, ove conosciuto.
6. In caso di decesso dell’affidatario, chiunque rinvenga un’urna in un domicilio privato, è tenuto a consegnarla al cimitero comunale, il cui servizio di custodia provvede a darne notizia al comune di residenza del defunto, ove conosciuto.

ARTICOLO 4
(Luoghi di dispersione delle ceneri)

1. Nel rispetto dei principi e delle tipologie dei luoghi di dispersione delle ceneri previsti dalla l. 130/2001, la dispersione delle ceneri è autorizzata in natura nei seguenti luoghi:
a) aree pubbliche, secondo la disciplina prevista dai comuni ai sensi dell’articolo 6, comma 2;
b) aree private, al di fuori dei centri abitati, con il consenso dei proprietari;
c) aree delimitate all’interno dei cimiteri che, se previsto dalla normativa comunale, possono anche assumere la funzione di cinerario comune ai sensi dell’articolo 80, comma 6, del d.p.r. 285/1990.
2. La dispersione delle ceneri in natura è consentita nei seguenti luoghi:
a) in montagna, a distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
b) nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;
c) nei fiumi;
d) in mare;
e) in aree naturali ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
f) negli altri luoghi previsti dalla normativa statale.
3. La dispersione nei laghi, nei fiumi, in mare e in altri corsi d’acqua è consentita nei tratti liberi da manufatti e da natanti.
4. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall’articolo 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
5. È fatto divieto ai proprietari di aree private, ai loro familiari o aventi causa, di percepire alcun compenso o altra utilità in relazione all’assenso alla dispersione.
6. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti di cui al comma 7 dell’articolo 2.
7. I soggetti di cui al comma 6 sono tenuti a comunicare al comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità per la dispersione delle ceneri.
8. Qualora il soggetto incaricato della dispersione delle ceneri sia il legale rappresentante o personale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, deve consentire al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione.
9. Al di fuori dei cinerari comuni previsti nei cimiteri, è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi.

ARTICOLO 5
(Piano regionale di coordinamento)

1. Entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio, sulla base della popolazione residente, dell’indice di mortalità e dei dati statistici relativi alla scelta crematoria da parte dei cittadini di ciascun territorio comunale e d’intesa con i comuni interessati, il Piano regionale di coordinamento, che contiene linee guida per la realizzazione dei crematori da parte dei comuni e loro forme associative, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 6, comma 1, della l. 130/2001.
2. Il Piano disciplina anche la creazione di cinerari comuni e di strutture per il commiato.
3. I crematori sono realizzati all’interno delle aree cimiteriali esistenti o di ampliamenti delle stesse e non è consentito l’utilizzo di crematori mobili.

ARTICOLO 6
(Funzioni comunali)

1. Spetta ai comuni e loro forme associative, la realizzazione di crematori, nel rispetto delle linee guida previste dal Piano regionale di coordinamento di cui all’articolo 5.
2. I comuni, in osservanza dell’articolo 4 e sentiti anche gli altri enti pubblici competenti alla cura del territorio, disciplinano, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, le modalità di dispersione delle ceneri nel proprio ambito territoriale.
3. La violazione delle disposizioni comunali di cui al comma 2, fatta salva l’applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali).
4. I comuni e loro forme associative disciplinano le strutture per il commiato, ai sensi dell’articolo 8.

ARTICOLO 7
(Senso comunitario della morte)

1. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell’urna cineraria al soggetto affidatario e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto, espressa attraverso una delle modalità di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), della l. 130/2001, è realizzata nel cimitero apposita targa, individuale o collettiva, che riporta i dati anagrafici del defunto.

ARTICOLO 8
(Strutture per il commiato)

1. I comuni e loro forme associative promuovono la realizzazione di strutture nell’ambito delle quali, su istanza del familiare del defunto, possono tenersi cerimonie per il commiato.
2. Tali strutture, che devono consentire l’accoglienza di persone e lo svolgimento dell’orazione funebre, nel rispetto della volontà del defunto e dei suoi familiari, possono essere utilizzate anche per l’esposizione e la veglia dei cadaveri.
3. Le strutture per il commiato sono in ogni caso fruibili da chiunque ne faccia richiesta, senza discriminazioni di alcun tipo in ordine all’accesso, fermo restando l’obbligo previsto dalla normativa statale e regionale in capo alle strutture pubbliche e private che sono tenute a garantire il servizio di camera mortuaria al soggetto deceduto presso le medesime strutture, nel caso in cui i familiari non optino per la struttura del commiato.
4. Nell’esercizio delle attività di cui al comma 2, le strutture devono essere in possesso di caratteristiche igienico-sanitarie previste per le camere mortuarie dalla normativa statale e regionale in materia, che si applica anche in relazione alle pratiche di rilevazione delle manifestazioni di vita.

ARTICOLO 9
(Informazione)

1. La Regione, in cooperazione con le strutture sanitarie presenti sul territorio, i comuni e loro forme associative, promuove l’informazione sulle diverse pratiche funerarie.

ARTICOLO 10
(Formazione)

1. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, informata la commissione consiliare competente, con propria deliberazione definisce i requisiti formativi ed i piani di formazione obbligatori per il personale dei crematori e dei cerimonieri degli spazi per il commiato.

ARTICOLO 11
(Cremazione in casi di indigenza)

1. Il Comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione, nei casi di accertata indigenza del defunto può sostenere, ai sensi della normativa statale vigente, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione e dai relativi adempimenti cimiteriali.

ARTICOLO 12
(Tumulazione in località differenti dal cimitero)

1. Nell’ambito delle competenze in materie di polizia mortuaria, conferite alle regioni ai sensi dell’articolo 114 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e della Tabella A, lettera c), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 (Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), la Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge, determina con propria deliberazione le modalità per il rilascio delle autorizzazioni concernenti l’individuazione di siti idonei a sede di tumulazione privilegiata, nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 105 del d.p.r. 285/1990.

ARTICOLO 13
(Norma finanziaria)

1. Per l’attuazione della presente legge, dall’esercizio finanziario 2008, alla spesa corrente stimata in 30.000,00 euro, in termini di competenza, nell’ambito della unità previsionale di base (UPB) 27991 (Sanità pubblica Direzione Titolo I: spese correnti) del bilancio pluriennale 2007-2009, si provvede secondo le modalità previste dall’articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall’articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l’anno 2003).

ARTICOLO 14
(Norma abrogativa)

1. La legge regionale 9 dicembre 2003, n. 33 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), è abrogata.

ARTICOLO 15
(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 31 ottobre 2007
Mercedes Bresso


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