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NORMATIVA
Normativa regionale - Umbria

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Legge regionale 31 marzo 2011, n. 5
Bilancio di previsione annuale per l’esercizio finanziario 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013.
 

Il Consiglio regionale ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA


Promulga la seguente legge


Art. 1
(Stato di previsione dell’entrata)


1. Lo stato di previsione dell’entrata della Regione per l’anno finanziario 2011 annesso alla presente legge (Tabella A), è approvato in euro 6.094.595.003,02 in termini di competenza e in euro 6.304.619.578,01 in termini di cassa.
2. Sono autorizzati l’accertamento e la riscossione secondo leggi in vigore delle imposte e delle tasse di ogni specie ed il versamento nella cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti per l’anno finanziario 2011 secondo lo stato di previsione di cui al comma 1.
3. Ai sensi dell’articolo 41 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell’ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell’Umbria) l’articolazione in Unità previsionali di base della parte entrata del bilancio di previsione 2011 è determinata così come previsto dallo stato di previsione della entrata (Tabella A).


Art. 2
(Stato di previsione della spesa)


1. Lo stato di previsione della spesa della Regione per l’anno finanziario 2011 annesso alla presente legge (Tabella B), è approvato in euro 6.094.595.003,02 in termini di competenza e in euro 6.304.619.578,01 in termini di cassa.
2. È autorizzato l’impegno della spesa per l’anno finanziario 2011 entro il limite degli stanziamenti di competenza iscritti nello stato di previsione di cui al comma 1.
3. È altresì autorizzato il pagamento delle spese per l’anno finanziario 2011 entro il limite degli stanziamenti di cassa iscritti nello stato di previsione di cui al comma 1.
4. Ai sensi dell’articolo 41 della legge regionale 13/2000 l’articolazione in funzioni obiettivo e Unità previsionali di base della parte spesa del bilancio di previsione 2011 è determinata così come previsto dallo stato di previsione delle spese (Tabella B).


Art. 3
(Quadro generale riassuntivo)


1. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l’anno finanziario 2011 annesso alla presente legge.


Art. 4
(Destinazione dell’avanzo finanziario presunto iscritto alla Unità previsionale di base 0.01.002 dell’entrata)


1. L’avanzo finanziario presunto di euro 810.097.580,60 iscritto alla Unità previsionale di base 0.01.002 dello stato di previsione dell’entrata in dipendenza di fondi stanziati a fronte di entrate a destinazione vincolata e non utilizzati entro l’esercizio 2010, è destinato agli interventi indicati nella Tabella I) allegata alla presente legge.
2. Eventuali rettifiche alle somme iscritte, ai sensi del comma 1, saranno apportate con la legge di assestamento del bilancio 2011 in base alle operazioni di chiusura dell’esercizio precedente.


Art. 5
(Risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria regionale per l’anno 2011)


1. Le risorse per il finanziamento della spesa sanitaria regionale per l’anno 2011 ammontano a euro 1.564.894.498,00 e sono destinate agli interventi indicati nella Tabella M) allegata alla presente legge.
2. La Giunta regionale – in relazione ai provvedimenti CIPE di riparto delle risorse per il Servizio sanitario nazionale, nonché sulla base di intese raggiunte in sede di Conferenza dei Presidenti delle Regioni e/o Stato-Regioni – è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni agli stanziamenti della Tabella M) di cui al
comma 1, ivi compresi i correlati stanziamenti di entrata delle Unità previsionali di base 1.01.001, 1.02.001 e 1.02.002.


Art. 6
(Variazioni al bilancio con provvedimenti della Giunta regionale)


1. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, al bilancio di previsione per l’anno 2011, le variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa delle Unità previsionali di base contenute nelle partite di giro sia dell’entrata che della spesa in dipendenza del movimento di fondi sui conti correnti infruttiferi intestati “Regione Umbria” presso la Tesoreria centrale e provinciale dello Stato.
2. La Giunta regionale è, altresì, autorizzata, ai sensi dell’articolo 46, comma 3 della legge regionale 13/2000 ad effettuare variazioni compensative fra le Unità previsionali di base individuate nell’Elenco n. 3) allegato alla presente legge.


Art. 7
(Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine)


1. Sono considerate spese obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell’articolo 42, comma 2 della legge regionale 13/2000, quelle indicate nell’Elenco n. 1) allegato alla presente legge.
2. Sono in ogni caso integrabili tutte le Unità previsionali di base per consentire il pagamento dei residui passivi eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa a norma dell’articolo 82, comma 3 della legge regionale 13/2000.


Art. 8
(Fondo di riserva per le spese impreviste)


1. In osservanza dell’articolo 43 della legge regionale 13/2000, è approvato l’Elenco n. 2 allegato alla presente legge.


Art. 9
(Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa)


1. Il fondo di riserva di cassa di cui all’articolo 44 della legge regionale 13/2000 è stabilito per l’anno 2011 in euro 351.090.450,48 e iscritto nella Unità previsionale di base 16.1.002.


Art. 10
(Autorizzazione al ricorso all’indebitamento)


1. Per conseguire il pareggio finanziario del
bilancio preventivo regionale dell’esercizio 2011, ai sensi dell’articolo 63 della legge regionale 13/2000, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere uno o più mutui ovvero ad effettuare altre operazioni di indebitamento fino all’importo complessivo di euro 53.500.500,00 per una durata massima di anni trenta ed entro il limite di spesa di euro 635.000,00 per l’anno 2011 e di euro 4.250.000,00 per gli anni successivi.
2. Al conseguente onere relativo agli anni 2011 e successivi si farà fronte con quota degli stanziamenti appositamente previsti nelle Unità previsionali di base 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio pluriennale 2011/2013 allegato (Appendice n. 1).
3. Per gli effetti di cui all’articolo 10, primo comma della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l’attuazione delle Regioni a statuto ordinario), i mutui e le altre forme di indebitamento di cui al comma 1, sono diretti al finanziamento delle spese indicate nella Tabella E) allegata alla presente legge.
4. Per far fronte al presunto disavanzo finanziario alla chiusura dell’esercizio 2010, determinato dalla mancata stipulazione dei mutui autorizzati con l’articolo 10, commi 1 e 4 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Bilancio di previsione annuale per l’esercizio finanziario 2010 e bilancio pluriennale 2010-2012), come modificati dall’articolo 2 della legge regionale 25 novembre 2010, n. 23, è rinnovata l’autorizzazione alla Giunta regionale ad assumere, a norma dell’articolo 63 della legge regionale 13/2000 uno o più mutui ovvero ad effettuare altre operazioni di indebitamento fino all’importo complessivo di euro 264.549.849,84 per una durata massima di anni trenta ed entro il limite di spesa di euro 11.075.000,00 per l’anno 2011 e di euro 21.550.000,00 per gli anni successivi.
5. Al conseguente onere relativo agli anni 2011 e successivi si farà fronte con quota degli stanziamenti appositamente previsti nelle Unità previsionali di base 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio pluriennale 2011/2013 allegato (Appendice n. 1).
6. Per gli effetti di cui all’articolo 10, primo comma della legge 281/1970, i mutui e le altre forme di indebitamento di cui al comma 4 sono diretti al finanziamento delle spese indicate nella Tabella H) allegata alla presente legge.
7. Le operazioni di indebitamento di cui al presente articolo possono realizzarsi anche tramite emissione di prestiti obbligazionari, della durata massima di anni trenta. La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 10 della legge 281/1970 e dell’articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), ne determina di massima le condizioni e le modalità, entro i limiti stabiliti dalle disposizioni legislative.
8. Il rimborso dei mutui e dei prestiti obbligazionari viene garantito dalla Regione mediante iscrizione nel proprio bilancio, in appositi capitoli di spesa, per tutta la durata del prestito, delle somme occorrenti per effettuare, alle previste scadenze, i pagamenti per quote capitali ed interessi nonché per gli eventuali oneri di operazioni di copertura del rischio di cambio o di tasso di interesse. Su tali somme viene istituito speciale vincolo a favore dell’ente o degli enti
creditizi incaricati del servizio del prestito ovvero dell’operazione di copertura dei rischi.
9. In relazione alla garanzia di cui al comma 8, la Giunta regionale può dare mandato al tesoriere di provvedere, alle scadenze previste secondo il piano di ammortamento finanziario, al versamento delle somme occorrenti al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e delle somme sulle eventuali operazioni in strumenti derivati presso l’ente o gli enti creditizi incaricati del servizio del prestito o dell’operazione di copertura del rischio, con priorità assoluta rispetto alle altre spese di natura obbligatoria. Il tesoriere è a tal fine autorizzato ad accantonare su alcune delle entrate acquisite dalla Regione le somme necessarie al pagamento, con specifico vincolo irrevocabile a favore dell’ente o degli enti creditizi incaricati del servizio del prestito o dell’operazione di copertura del rischio. Qualora il gettito delle entrate assoggettate a tale vincolo, per qualsiasi causa, venga meno, o risulti insufficiente al pagamento delle somme
necessarie, il tesoriere provvede ad accantonare tali somme sul totale di tutte le entrate della Regione.
10. La Giunta regionale pone in essere tutte le procedure necessarie all’emissione dei prestiti
obbligazionari, comprese quelle relative all’ottenimento ed all’aggiornamento di uno o più rating in funzione delle caratteristiche del prestito stesso.
11. L’onere per l’attuazione del presente articolo grava sugli stanziamenti delle corrispondenti Unità previsionali di base del bilancio di previsione annuale e pluriennale 2011/2013.


Art. 11
(Ristrutturazione indebitamento)


1. La Regione concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica anche attraverso la ristrutturazione dei prestiti precedentemente contratti, allo scopo di conseguire economie negli oneri di ammortamento attualmente sostenuti e/o di riduzione del rischio. A tal fine, la Giunta regionale è autorizzata a ristrutturare in qualunque forma tecnica in uso nei mercati, (comprese la rinegoziazione, e/o rimodulazione e/o sostituzione) ed estinguere anticipatamente i mutui o i prestiti contratti, ferma restando l’applicazione delle norme statali di riferimento e della relativa disciplina di attuazione, e le connesse operazioni in strumenti finanziari derivati, anche attraverso la contrazione, in sostituzione, di nuovi mutui e/o prestiti obbligazionari di importo comprensivo del debito residuo dei mutui da estinguere anticipatamente e degli oneri di ristrutturazione. L’indebitamento così ristrutturato non potrà eccedere la durata di trenta anni. A tali operazioni si applicano, in quanto non incompatibili, i commi 8, 9 e 10 dell’articolo 10.
2. All’onere derivante dal presente articolo si fa fronte con gli stanziamenti iscritti nei relativi bilanci alle Unità previsionali di base 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio pluriennale 2011/2013 per far fronte alle rate di ammortamento di mutui dei quali si autorizza l’estinzione anticipata.


Art. 12
(Gestione attiva del portafoglio di debiti)


1. Ferma restando l’applicazione di norme statali e della relativa disciplina di attuazione, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare contratti di strumenti derivati previsti dalla prassi dei mercati finanziari, anche ai sensi dell’articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)) e del D.M. 1° dicembre 2003, n. 389, del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell’interno. L’utilizzo di tali strumenti ha l’obiettivo di garantire una gestione attiva del portafoglio di debito, mirando ad un rapporto ottimale rischio/costi.
2. Per garantire le operazioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni del comma 9 dell’articolo 10.


Art. 13
(Cessione dei crediti)


1. In relazione alle opportunità di mercato, e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, la Giunta regionale è autorizzata a ricorrere alla cessione ad intermediari finanziari dei crediti della Regione, da realizzarsi anche mediante la cartolarizzazione dei crediti ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130 (Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti), determinando le condizioni e le modalità di massima delle operazioni e ponendo in essere tutte le procedure necessarie all’esecuzione.
2. All’onere relativo al presente articolo si farà fronte con gli stanziamenti che saranno appositamente previsti nelle Unità previsionali di base 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio pluriennale 2011/2013.


Art. 14
(Spese per la edizione di cataloghi scientifici)


1. L’assunzione degli impegni di spesa a valere sulla quota di stanziamento di euro 15.500,00 iscritto in corrispondenza dell’Unità previsionale di base 10.1.007 - cap. 989 dello stato di previsione della spesa è subordinata al preventivo accertamento della corrispondente entrata iscritta nella Unità previsionale di base 2.03.001 - cap. 2674.


Art. 15
(Spese per lo sportello del consumatore)


1. L’assunzione degli impegni di spesa a valere sulla quota di stanziamento iscritto in corrispondenza della Unità previsionale di base 08.1.013 - cap. 5695 dello stato di previsione della spesa per euro 17.453,56 è subordinata al preventivo accertamento della corrispondente entrata iscritta nella Unità previsionale di base 2.03.011 - cap. 2673.


Art. 16
(Spese per la carta tecnica regionale)


1. L’assunzione degli impegni di spesa a valere sulla quota di stanziamento di euro 103.300,00 della Unità previsionale di base 05.1.008 - cap. 5804 della parte spesa del bilancio 2011 è subordinata al preventivo accertamento della corrispondente entrata iscritta nella Unità previsionale di base 2.03.001 - cap. 2670.


Art. 17
(Piano di sviluppo rurale 2007/2013 – Anticipazione fondi Agea)


1. È autorizzata, per l’anno 2011, a titolo di anticipazione all’Agea su fondi del Reg. (CE) 20 settembre 2005, n. 1698/2005, Regolamento del Consiglio, per il finanziamento delle misure del Piano di Sviluppo Rurale dell’Umbria 2007/2013 (PSR) dove la Regione Umbria è beneficiario finale, la spesa di euro 2.000.000,00 (UPB 07.2.014 - cap. 8200).


Art. 18
(Avvio delle misure di assistenza tecnica del Piano di Sviluppo Rurale 2007/2013)


1. Al fine di garantire l’avvio delle attività di assistenza tecnica previste dalla misura 511 del PSR 2007/2013 è autorizzata, per l’anno 2011, a titolo di anticipazione sui fondi AGEA del Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, la spesa di euro 200.000,00 (UPB 02.1.013 - cap. 286 - Rif. Entrata UPB 3.02.001 - cap. 2753).


Art. 19
(Fondo per finanziamento del programma FAS)


1. Nello stato di previsione della spesa dell’esercizio 2011 è iscritto, nell’importo di euro 100.000.000,00 in termini di competenza e di cassa, il fondo per il finanziamento del programmi FAS - Fondo per le aree sottoutilizzate – nell’Unità previsionale di base 16.2.003 di nuova istituzione denominata “Fondo per il finanziamento del programma FAS” (cap. 9720).
2. Il Fondo è alimentato con le risorse statali iscritte nella Unità previsionale di base dell’entrata 4.03.018 di nuova istituzione denominata “Trasferimenti in conto capitale dallo Stato per il programma FAS” (cap. 2180) e costituisce riscontro della copertura finanziaria delle proposte di programma presentate o da presentare agli organi statali.
3. La Giunta regionale, per l’attuazione dei programmi, provvede con propri atti, mediante prelievo dal Fondo di cui al comma 1, all’iscrizione delle quote di finanziamento nelle Unità previsionali esistenti o all’istituzione di nuove Unità previsionali di base.
4. La Giunta regionale è altresì autorizzata ad apportare tutte le variazioni necessarie, anche mediante prelievo dal Fondo di cui al comma 1, per adeguare gli stanziamenti di bilancio alle modifiche ai piani finanziari dei programmi di cui al comma 2.


Art. 20
(Apertura di credito a favore dei funzionari delegati)


1. Per l’anno 2011 sono autorizzate, a norma dell’articolo 76, comma 2 della legge regionale 13/2000, aperture di credito a favore dei funzionari delegati entro i limiti massimi e per le Unità previsionali di base di spesa indicate nella Tabella P) allegata alla presente legge.


Art. 21
(Rinuncia alla riscossione di entrate di modesta entità)


1. In relazione al disposto dell’articolo 65 della legge regionale 13/2000, la Giunta regionale è autorizzata a rinunciare – nel corso dell’anno 2011 – ai diritti di credito che la Regione vanta in materia di entrate di qualsiasi natura, comprese le pene pecuniarie, qualora il loro ammontare non superi l’importo di euro 17,00.
2. Nei casi di cui al comma 1, la struttura regionale competente è esonerata dall’emissione dell’avviso di notifica, ove previsto.


Art. 22
(Approvazione del bilancio pluriennale 2011-2013)


1. È approvato il bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2011/2013 secondo le risultanze contenute nell’Appendice n. 1 della presente legge.


Art. 23
(Bilanci di Enti dipendenti dalla Regione)


1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 52 della legge regionale 13/2000, sono allegati al bilancio regionale i bilanci di previsione dei seguenti enti dipendenti dalla Regione:
a) Agenzia di promozione turistica dell’Umbria di cui alla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18 (Appendice n. 2);
b) Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l’innovazione in agricoltura (ARUSIA) di cui alla legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35 (Appendice n. 3);
c) Agenzia Umbria ricerche (AUR) di cui alla legge regionale 27 marzo 2000, n. 30 (Appendice n. 4);
d) Centro per le pari opportunità di cui alla legge regionale 15 aprile 2009, n. 6 (Appendice n. 5);
e) Istituto per la storia dell’Umbria contemporanea (ISUC) di cui alla legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6 (Appendice n. 6);
f) Agenzia regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA) di cui alla legge regionale 6 marzo 1998, n. 9 (Appendice n. 7);
g) Centro per la Documentazione e la Ricerca Antropologica in Valnerina e nella dorsale appenninica umbra (CEDRAV) di cui alla legge regionale 18 aprile 1990, n 24 (Appendice n. 8);
h) Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario (ADiSU) di cui alla legge regionale 28 marzo 2006, n. 6 (Appendice n. 9).
La presente legge è dichiarata urgente ai sensidell’articolo 38, comma 1 dello Statuto regionaleed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nelBollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
Data a Perugia, 31 marzo 2011
MARINI



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