Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA la seguente legge
ARTICOLO 1
1. Alla legge regionale 26 novembre 2001, n. 30, sono apportate le seguenti modifiche:
- il titolo della legge "Normativa per la regolamentazione della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati" è sostituito dal seguente: «Normativa per la regolamentazione della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei ed ipogei freschi e conservati»;
- è inserito il TITOLO I rubricato «raccolta e commercializzazione dei funghi spontanei epigei freschi e conservati».
ARTICOLO 2
1. All’articolo 1 dopo le parole «finalità generali» aggiungere «dell’ambiente e della biodiversità» cancellando «di tutela ambientale».
ARTICOLO 3
1. All’articolo 2, comma 1 , lettera a) la parola «fioristico» è sostituita
con la parola «floristico».
2. All’articolo 2, comma 1, lettera b) le parole «3, 4 e 5» sono sostituite
con le parole «del presente titolo».
3. All’articolo 2, comma 1 , lettera e) la parola «ovulo» è sostituita con la parola «Ovolo».
ARTICOLO 4
1. L’articolo 3 è sostituito dal seguente articolo:
«Art. 3(Raccolta dei funghi)
1. È consentita la raccolta di funghi epigei spontanei commestibili e maturi il cui diametro della cappella abbia raggiunto le dimensioni minime di seguito specificate per ciascuna specie, fatto salvo il caso di esemplari concresciuti in cui almeno un individuo del gruppo abbia raggiunto le dimensioni minime richieste:
- Amanita caesarea (Ovolo buono), cm 5 (cinque);
- Boletus edulis e relativo gruppo (Porcini), cm 4 (quattro);
- Macrolepiota procera e simili (Mazza di tamburo), cm 10 (dieci);
- Agaricus campestris e simili (Prataioli), cm 4 (quattro);
- Russula virescens e altre russule commestibili (Verdone, etc.), cm 4 (quattro);
- Clitocybe geotropa (Agarico geotropo), cm 4 (quattro);
- per tutte le altre specie delle quali è consentita la raccolta, la
dimensione minima è di cm 3 (tre).
Il regolamento attuativo, di cui all’articolo 36 potrà prevedere modifiche ed aggiunte al presente comma.
2. La raccolta dei funghi non commestibili è consentita solo per comprovati scopi didattici e scientifici.
3. La raccolta è consentita nei boschi e nei terreni non coltivati, esenti da divieti e solo nelle ore diurne. All’interno delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agrituristiche-venatorie la raccolta è consentita nei soli giorni di silenzio venatorio.
4. La raccolta è riservata ai soggetti di età superiore ai 14 (quattordici) anni, in possesso di un documento di identità valido e dell’apposita tessera nominativa regionale di cui al successivo articolo 5-ter. I minori di 14 (quattordici) anni possono effettuare la raccolta purché accompagnati da persona adulta in possesso della apposita tessera autorizzativa. I funghi raccolti dai minori concorrono a formare il quantitativo giornaliero di
raccolta consentito al titolare dell’autorizzazione.»
ARTICOLO 5
1. All’articolo 4 (modalità di raccolta), dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:
«5. È vietata la raccolta delle specie fungine dichiarate rare e/o in pericolo di estinzione, di cui all’allegato D) alla presente legge, salvo che per comprovate esigenze di ricerca scientifica, convegni di studio e mostre mitologiche. Il Comitato tecnico di cui all’articolo 10 può chiedere alla Giunta regionale di vietare, per limitati periodi di tempo, la raccolta di una o più specie fungine dichiarate in pericolo di estinzione.»
ARTICOLO 6
1. L’articolo 5 è sostituito dal seguente articolo:
«Art. 5(Quantitativo di raccolta)
1. La raccolta è consentita entro il limite massimo giornaliero di 3 (tre) Kg di cui all’art. 4, comma 1, della Legge 23 agosto 1993, n. 352, recante: "Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi
epigei freschi e conservati" fatta eccezione per quelle specie che con un unico esemplare, o perché concresciuti in un solo cespo, superino tale limite.
2. Il limite dei 3 (tre) Kg può essere superato dai possessori di tessera professionale di cui al successivo articolo 5-ter.
3. Nei Comuni con territori classificati montani è consentita ai residenti, in possesso della tessera amatoriale di cui all’articolo 5-ter, la raccolta di funghi epigei spontanei in deroga al limite quantitativo di 3 (tre) Kg e fino ad un massimo di 5 (cinque) Kg giornalieri.
4. Per i coltivatori diretti e conduttori a qualsiasi titolo, per gli utenti
di beni di uso civico e di proprietà collettive e per i soci di cooperative agricolo-forestali, nei rispettivi terreni in cui hanno titolo, non vi sono vincoli quantitativi.
5. Ugualmente ai titolari di diritti personali o reali di godimento sui fondi è consentita, negli stessi terreni, la raccolta senza limitazioni di quantità.
6. I soggetti di cui ai commi 4 e 5 devono essere in possesso della Tessera professionale di cui al comma 1 lett. b) art. 5-ter della presente legge qualora effettuino la raccolta per fini commerciali.
7. Su segnalazione del Comitato Tecnico di cui all’articolo 10, la Giunta Regionale, su proposta dell’Assessore regionale all’Agricoltura può stabilire limiti quantitativi o divieti alla raccolta, anche differenziati per specie e per periodi temporali, più restrittivi rispetto a quelli di cui alla presente
legge. In tal caso il limite o divieto alla raccolta è reso pubblico ed
esecutivo dalla Regione con opportuna cartellonistica posta in modo visibile nelle aree a rischio.»
ARTICOLO 7
1. Dopo l’articolo 5 sono aggiunti i seguenti articoli:
«Art. 5 bis(Divieti di raccolta e limitazioni)
1. La raccolta dei funghi epigei è vietata, salva diversa disposizione dei competenti organismi di gestione:
a) nelle riserve naturali integrali;
b) nelle aree individuate dalla Giunta regionale con specifico provvedimento
per particolari motivi selvicolturali;
c) in aree di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate
dalla Giuntaregionale su proposta del Comitato di cui all’articolo 10.
2. Nei territori ricadenti nelle aree protette regionali, la raccolta dei
funghi, nelle zone individuate dallo strumento di pianificazione ambientale, è autorizzata dai relativi enti gestori.
3. È vietato raccogliere funghi nelle aree urbane e periurbane destinate a verde pubblico e nelle aree ad alto rischio di contaminazione ambientale.
4. La Giunta regionale dispone limitazioni temporali alla raccolta dei funghi nelle zone in cui possono manifestarsi nell’ecosistema sfavorevoli modificazioni dei fattori biotici ed abiotici che, regolano la reciprocità dei rapporti fra micelio fungino e radici della vegetazione o vi sia pericolo per le popolazioni di piante e funghi.
5. La raccolta dello strame o del terriccio (lettiera) nei boschi è consentita previa autorizzazione rilasciata dall’Assessorato all’Agricoltura e non può essere ripetuta sullo stesso terreno prima di un quinquennio.
Art. 5 ter(Permessi regionali di autorizzazione)
1. La raccolta dei funghi epigei spontanei, ad esclusione dei soggetti di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 5, è subordinata al possesso della relativa tessera nominativa regionale e/o dei permessi previsti nelle seguenti tipologie e caratteristiche:
a) tessera amatoriale: rilasciata dalla Regione, anche per il tramite delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane, ai soggetti residenti in Calabria. A tale scopo, la Regione potrà prevedere la frequenza di apposito corso informativo-educativo, le cui modalità ed i programmi per
l’organizzazione dei corsi didattici saranno definiti nel regolamento
attuativo di cui all’articolo 36. Con validità di anno solare, la tessera
consente la raccolta nell’ambito dell’intero territorio regionale, entro il limite massimo di 3 (tre) Kg giornalieri. Per i soggetti di cui all’articolo 5, comma 3, il limite quantitativo è fissato in 5 (cinque) Kg giornalieri. Il costo della tessera è di euro 11,00 (undici/00) annuali, ridotto del 50% se rilasciata a giovani di età compresa tra i 14 (quattordici) ed i 17 (diciassette) anni.
b) tessera professionale: rilasciata dalla Regione, anche per il tramite delle Province, con validità di anno solare, la tessera consente la raccolta
nell’ambito dell’intero territorio regionale, entro il limite massimo di 10 (dieci) Kg giornalieri. Tale limite quantitativo non si applica ai soggetti di cui all’articolo 5, comma 4. Il costo della tessera professionale è fissato in euro 26,00 (26/00) annuali. Essa è rilasciata, su apposito modello predisposto dal Comitato di cui all’articolo 10, ai soggetti maggiorenni residenti in Calabria previa istanza prodotta al Presidente della Provincia per il tramite
del Comune di residenza ed a seguito della frequenza di un corso e del superamento dell’esame finale teso ad accertare la conoscenza dell’ambiente, delle specie fungine, nonché della normativa vigente in materia. La Regione, le Province, i Comuni, le Comunità montane e le Associazioni Micologiche iscritte all’albo Regionale di cui al successivo articolo 6, avvalendosi dell’Ispettorato Micologico dall’Azienda Sanitaria competente per territorio,
di cui al successivo articolo 12, promuovono l’organizzazione e lo svolgimento di corsi didattici, il cui superamento condizione necessaria per il rilascio o il rinnovo della tessera professionale. Le modalità ed i programmi per l’organizzazione dei corsi didattici di cui al predente comma saranno definiti nel regolamento attuativo di cui all’articolo 36;
c) tessera per raccolta ai fini scientifici: viene rilasciata dalla Regione, a seguito di formale richiesta, a soggetti pubblici o privati per la raccolta di qualsiasi specie fungina e per comprovati motivi di studio e ricerca o in occasione di mostre, seminari ed altre manifestazioni aventi carattere scientifico.
I divieti di cui al comma 1 e 2 dell’articolo 3, della presente legge, non si applicano ai possessori di tessera scientifica;
d) permesso micologico turistico: è riservato ai soggetti di età superiore ai 14 (quattordici) anni non residenti nella Regione Calabria e si intende concesso mediante versamento della somma dovuta su c/c postale intestato alla Regione.
Il permesso micologico-turistico consente la raccolta nell’ambito dell’intero
territorio regionale, entro il limite massimo di 3 (tre) Kg giornalieri. Esso
può avere la durata di giorni 3 (tre), 7 (sette) o 30 (trenta). In rapporto alla durata, il costo del permesso è rispettivamente pari ad euro 5,00 (cinque/00), 10,00 (dieci/00) e 20,00 (venti/00). Il periodo di validità del permesso deve essere annotato nell’apposito spazio previsto per la causale di versamento. L’annotazione deve essere eseguita prima dell’inizio della ricerca e della raccolta, pena la mancata validità. del permesso stesso e la conseguente sanzione. I minori di 14 (quattordici) anni possono effettuare la raccolta purché accompagnati da persona adulta in possesso dell’apposito permesso. I funghi raccolti dai minori concorrono a formare il quantitativo giornaliero di raccolta consentito al titolare dell’autorizzazione.
2. La tessera e/o il permesso devono essere esibiti, a richiesta del personale preposto alle operazioni di vigilanza, unitamente ad un valido documento d’identità.
3. Gli introiti derivanti dal rilascio delle autorizzazioni all’esercizio
della raccolta di cui al presente articolo, sono ripartiti secondo i seguenti parametri:
a) il 25% (venticinque) dell’intero montante alla Regione per le spese di istituto, la predisposizione dei modelli delle tessere micologiche e la promozione delle attività di ricerca;
b) il 25% (venticinque) dell’intero montante alle associazioni micologiche iscritte all’albo regionale, da ripartire tra le stesse in misura proporzionale al numero dei loro iscritti;
c) il rimanente 50% (cinquanta) del montante alle Province che li destinano ai Comuni ed alle Comunità montane per l’organizzazione dei corsi didattici ed il potenziamento dei servizi che sono tenute a fornire, secondo il numero di tessere micologiche valide ed attive sul territorio di competenza. "
ARTICOLO 8
1. All’articolo 6 (Associazioni micologiche - Albo regionale), comma 3, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti lettere:
«d) numero di iscritti non inferiore a 40 (quaranta);
e) avere svolto almeno 1 (uno) anno di attività prima della richiesta di iscrizione;
f) adesione ad organismi micologici nazionali».
ARTICOLO 9
1. All’articolo 7 (Commercializzazione dei funghi) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti commi:
«2. È ammessa esclusivamente la vendita dei funghi epigei spontanei freschi inclusi nell’elenco delle specie di cui all’allegato 1 del D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376 e successive modificazioni ed integrazioni, recante: "Regolamento
concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei
funghi epigei freschi e conservati" o appartenenti alle specie indicate nell’allegato C) della presente legge, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del succitato D.P.R., il cui aggiornamento è demandato al regolamento attuativo, di cui all’articolo 36.
3. La vendita di funghi freschi spontanei è soggetta ad autorizzazione comunale. Quest’ultima viene rilasciata esclusivamente agli esercenti che siano stati riconosciuti idonei alla identificazione delle specie fungine commercializzate da parte delle apposite Commissioni da istituire presso gli Ispettorati Micologici di cui al successivo articolo 12.»
2. All’articolo 7, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti commi:
«5. È consentita la commercializzazione di funghi freschi spontanei e coltivati provenienti da altri Paesi, purché riconosciuti commestibili dalla competente Autorità del Paese di origine. A tal fine l’ispettorato Mitologico competente per territorio effettua verifiche a sondaggio sulle partite poste in commercio.
6. I funghi epigei spontanei freschi e conservati possono essere venduti esclusivamente su aree private in sede fissa o su aree pubbliche appositamente individuate dai Comuni, con esclusione, comunque, della forma itinerante.
7. Per l’esercizio dell’attività di vendita, lavorazione, conservazione e confezionamento delle diverse specie di funghi, è richiesta l’autorizzazione sanitaria prevista dalle norme vigenti.»
ARTICOLO 10
1. L’articolo 8 è sostituito dal seguente:
«Art. 8(Preparazione e somministrazione di alimenti a base di funghi negli esercizi pubblici)
1. Per la preparazione di alimenti con funghi epigei freschi spontanei e coltivati, secchi o altrimenti lavorati, gli esercizi di preparazione e somministrazione dei medesimi devono utilizzare esclusivamente le specie indicate negli allegati del D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376 e successive modificazioni ed integrazioni o appartenenti alle specie commercializzabili allo. stato fresco indicate nell’allegato C) della presente legge.
2. I titolari degli esercizi di cui al precedente comma, che utilizzano
prodotti non preconfezionati all’origine, devono essere in possesso
dell’attestato di idoneità alla identificazione delle specie fungine di cui all’articolo 7, comma 3 o, in mancanza, devono approvvigionarsi esclusivamente da ditte autorizzate, ai sensi dell’articolo 7, commi 3 e 4, ovvero utilizzare esclusivamente prodotti certificati da un micologo di cui al DM 686/1996.»
ARTICOLO 11
1. L’articolo 9 (Limitazioni) è abrogato.
ARTICOLO 12
1. All’articolo 11, comma 2, dopo le parole «flora fungina» sono aggiunte le parole «anche in riferimento all’articolo 10 della legge 352/93.»
ARTICOLO 13
1. L’articolo 12 è sostituito dal seguente:
«Art. 12(Ispettorati Micologici)
1. Ciascuna Azienda Sanitaria, entro 6 (sei) mesi dall’entrata in vigore della presente legge, istituisce un unico Ispettorato Micologico, strutturato in uno o più centri di controllo micologico e dotato di un proprio organico, costituito da personale dipendente in possesso della qualifica di tecnico della prevenzione e da personale in possesso dell’attestato di micologo, rilasciato ai sensi del decreto del Ministro della Sanità 29 novembre 1996 n. 686, di cui almeno 1 (uno) munito di una delle seguenti lauree: medicina e chirurgia; chimica; scienze agrarie e forestali; scienze biologiche; scienze naturali; scienze e tecnologie alimentari, scienze farmaceutiche.
2. I compiti dell’Ispettorato Micologico, da estrinsecarsi con continuità al fine di tutelare efficacemente la salute pubblica, sono i seguenti:
a) interventi di educazione e sensibilizzazione rivolti a gruppi di
popolazione per la prevenzione delle intossicazioni;
b) organizzazione dei corsi per la preparazione finalizzata al conseguimento dell’attestato di idoneità alla identificazione delle specie fungine di cui all’articolo 7, comma 3. Le modalità ed i programmi per l’organizzazione di tali corsi sono definiti dalla Giunta regionale con apposito atto deliberativo, su proposta del Comitato Tecnico di cui all’articolo 10;
c) svolgimento degli esami per il rilascio degli attestati di idoneità alla identificazione delle specie fungine;
d) rilascio della certificazione di commestibilità di cui all’articolo 7,
comma 4;
e) consulenza gratuita sulla commestibilità dei funghi raccolti dai privati
cittadini e destinati al consumo diretto;
f) vigilanza e controllo dei funghi, dal momento della raccolta, alla
commercializzazione e vendita al dettaglio, alle lavorazioni varie, alla somministrazione presso pubblici esercizi;
g) consulenza mico-tossicologica per le strutture ospedaliere pubbliche e private e per i medici di Medicina Generale;
h) servizio di supervisione organizzativa dei corsi e degli esami per il rilascio dell’attestato per il conseguimento della tessera professionale.
3. Al rilascio dell’attestato di idoneità alla identificazione delle specie
fungine di cui all’articolo 7, comma 3, provvede apposita commissione esaminatrice nominata dai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie e formata da:
- due micologi segnalati dall’Ispettorato Micologico dall’Azienda Sanitaria, di cui uno con funzioni di Presidente che abbia competenze in materia di mico-tossicologia;
- un Tecnico della Prevenzione in servizio presso il SIAN dall’Azienda Sanitaria, su segnalazione del rispettivo Responsabile;
- un dipendente dall’Azienda Sanitaria con qualifica amministrativa, su segnalazione del Responsabile del SIAN, con funzioni di segretario.
4. Il candidato che non viene riconosciuto idoneo non può sostenere un ulteriore esame prima che siano trascorsi 3 (tre) mesi e, comunque, solo dopo aver frequentato uno dei corsi organizzati dall’Azienda Sanitaria.»
2. Il comma 1, dell’articolo 13 (Vigilanza) è sostituito dal seguente:
«1. La vigilanza sull’applicazione del presente titolo è affidata agli Agenti del Corpo forestale dello Stato, ai Tecnici della Prevenzione delle Aziende Sanitarie, ai Micologi delle Aziende Sanitarie in possesso della qualifica di polizia giudiziaria, ai Nuclei Antisofisticazione e Sanità dell’Arma dei
Carabinieri, alle Guardie giurate micologiche volontarie nominate dal Prefetto su indicazione delle Associazioni micologiche iscritte all’Albo regionale, alle Guardie ecologiche, alle Guardie venatorie provinciali, agli Organi di polizia urbana e rurale, alle Guardie giurate campestri, agli Agenti di custodia dei consorzi forestali e delle Aziende speciali e della polizia
provinciale.»
ARTICOLO 14
1. L’articolo 14 è sostituito dal seguente:
«Art. 14(Sanzioni)
1. La violazione delle norme del presente titolo comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una sanzione pecuniaria da un minimo di euro 100,00 (cento/00) ad un massimo di euro 500,00 (cinquecento/00), nonché la confisca dei funghi raccolti, fatta salva la facoltà di dimostrarne la legittima provenienza, nonché il ritiro immediato dell’autorizzazione alla raccolta per la durata dell’anno in corso, salvo maggiore durata in caso di recidiva. La tessera di autorizzazione alla raccolta, nel caso di ritiro, deve essere consegnata allo stesso Organo che ha provveduto al rilascio.
2. Fatte salve le sanzioni più severe eventualmente stabilite dalle leggi vigenti, per le violazioni delle disposizioni, relative alla
commercializzazione dei funghi di cui al capo II della Legge 352 del 23 agosto 1993 ed all’articolo 7 della Legge regionale n° 30 del 26/11/01, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 23 della Legge 352 del 23 agosto 1993.
3. Per l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge, si osservano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689, recante: «Modifiche al sistema penale.»
4. Le funzioni inerenti l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 14, sono delegate, ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante: «Attuazione della delega di cui all’articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382», ai sindaci dei comuni nel cui territorio sono commesse le violazioni.
5. I pagamenti delle sanzioni amministrative sono effettuati mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato alla Regione Calabria.
6. Ai sensi di quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, le spese riguardanti il procedimento per l’applicazione delle sanzioni amministrative sono a carico del trasgressore.
7. Il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa deve essere comprovato, a cura degli interessati, entro il termine di sessanta giorni previsto per il pagamento stesso, dall’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, mediante presentazione dell’attestazione del versamento all’ufficio, comando o autorità cui appartiene il verbalizzante.
8. Analogamente deve essere comprovato, a cura dell’interessato e con le modalità di cui al comma primo, l’avvenuto pagamento della sanzione amministrativa all’autorità che ha emesso l’ordinanza, entro il termine di trenta giorni, previsto per il pagamento medesimo dall’articolo 18 della legge n. 689 del 1981.
9. Il prodotto raccolto confiscato ai sensi dell’articolo 14, deve essere consegnato ad enti di beneficenza ed assistenza oppure distrutto mediante infossamento.
10. Gli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative e da ogni altra somma introitata in dipendenza delle violazioni alla presente legge ed alle norme ad essa correlate spettano alla Regione, la quale li fa confluire nell’istituito capitolo di bilancio della Regione Calabria finalizzato all’applicazione della presente Legge.
11. È fatta salva l’applicazione delle vigenti norme penali qualora le
violazioni delle
disposizioni contenute nella presente legge costituiscono reato.»
ARTICOLO 15
1. L’articolo 15 (Norma finanziaria) è abrogato.
ARTICOLO 16
1. All’articolo 16 (Norma finale), comma 1, sono abrogati il secondo e terzo capoverso.
2. Dopo l’articolo 16 è inserito il TITOLO II rubricato «Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati.»
«Art. 17(Finalità)
1. La Regione Calabria, in adempimento a quanto previsto dalla legge 16 dicembre 1985, n. 752, Recante: “Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al
consumo” e successive modifiche ed integrazioni, disciplina la raccolta, la coltivazione, ed il commercio dei tartufi, promuovendo la tutela e la
valorizzazione del patrimonio tartufigeno.
Art. 18(Tartufi destinati al consumo da freschi)
1. I tartufi destinati al consumo da freschi devono appartenere alle specie
indicate nell’articolo 2 della legge 16/12/1985, n. 752 e successive
modificazioni, rimanendo vietato il commercio di qualsiasi altra specie.
2. Le caratteristiche botaniche ed organolettiche delle specie commerciali sopraindicate sono riportate nell’allegato 1 alla legge 16/12/1985, n. 752.
3. L’esame per l’accertamento della specie può essere fatto a vista, in base
all’allegato 1 alla legge 16/12/1985, n. 752 e in caso di dubbio o
contestazione con esame microscopico, eseguito a cura di apposita Commissione nominata dal Comitato Tecnico di cui all’articolo 10 o di laboratori
specializzati delle facoltà di scienze agrarie o forestali delle Università, mediante rilascio di certificazione scritta. Con tali soggetti la Giunta
Regionale può stipulare apposita convenzione.
4. La Giunta Regionale, su proposta del Comitato tecnico di cui all’articolo 10, avvalendosi della collaborazione delle Associazioni Micologiche iscritte all’albo regionale di cui all’articolo 6, nonché dei soggetti indicati al
precedente comma 3, può promuovere iniziative per l’individuazione delle aree tartufigene della Calabria e la ricerca finalizzata ad individuare le specie di tartufi presenti nella Regione.
Art. 19(Disciplina della raccolta)
1. La raccolta dei tartufi, nel rispetto dei principi del presente titolo, è libera nei boschi e nei terreni non coltivati, salvo che non siano state adempiute le procedure di cui all’articolo 22.
2. Agli effetti del presente titolo i pascoli non sono da ritenersi compresi fra i terreni coltivati.
3. Il diritto di raccolta riservata di tartufi, ai sensi dell’articolo 3,
comma 2, della Legge 752/85, nelle tartufaie coltivate ed in quelle
controllate compete ai titolari della loro conduzione; tale diritto consente la raccolta di qualunque specie di tartufi, purché le aree tartufigene siano state preventivamente autorizzate e risultino delimitate da apposita tabellazione.
4. Le tabelle di cm. 20 x 30 con scritta nera su fondo bianco, poste ad almeno metri 2,50 di altezza dal suolo, devono risultare collocate lungo la perimetrazione del terreno destinato a tartufaia ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso e, in particolare, che da ogni cartello sia visibile il precedente ed il successivo. La scritta, a stampatello e ben leggibile da terra, dovrà specificare quanto
segue: «Raccolta di tartufi riservata».
5. Le tabelle non sono soggette a tassa di registro.
6. Nei terreni o nelle aziende soggetti ad attività faunistico-venatoria e agro-turistico venatorie l’attività di ricerca e raccolta dei tartufi è
consentita esclusivamente nei giorni di silenzio venatorio.
Art. 20(Tartufaie controllate)
1. Per tartufaie controllate si intendono le tartufaie naturali migliorate con opportune pratiche colturali ed incrementate con la messa a dimora di idonee piante arboree ed arbustive tartufigene, preventivamente micorrizate, senza alterare o distruggere gli equilibri degli ecosistemi tartufigeni preesistenti.
2. Per opportune pratiche colturali si intendono gli interventi di
salvaguardia e miglioramento della efficienza produttiva della tartufaia naturale preesistente, nonché di tutela dell’ecosistema nel suo complesso, scelti, fra i seguenti, in relazione alle caratteristiche ecologiche della
tartufaia:
a) opere di regimazione delle acque superficiali, quali scoline, fossette, muretti a secco,graticciate;
b) trasformazione in alto fusto del bosco, secondo un progetto di conversione, privilegiando il rilascio delle matricine e delle specie simbionti con i tartufi;
c) eliminazione della vegetazione infestante;
d) sarchiature superficiali dell’area coltivata. Dette sarchiature non devono essere effettuate in terreni a forte pendenza;
e) sfoltimento dei polloni sulle ceppaie e, se in presenza di vegetazione eccessivamente fitta, diradamenti selettivi di piante arboree;
f) irrigazioni e pacciamature;
g) adozione, in prossimità della tartufaia, di pratiche agricole rispettose dell’ecosistema tartufigeno.
3. È considerata operazione di incremento di tartufaia naturale,
l’inserimento, senza danneggiamento della stessa, di piantine tartufigene di specie idonea, preventivamente micorrizate, nella tartufaia naturale da migliorare od in prossimità della stessa, in terreno vocato.
Art. 21(Tartufaie coltivate)
1. Per tartufaie coltivate si intendono quelle costituite da impianto ex-novo di piante tartufigene, preventivamente micorrizate, in numero non inferiore a 100 piante/ha.
2. Detti impianti dovranno essere realizzati in ambienti vocati, evitando il danneggiamento o la distruzione di tartufaie naturali produttive preesistenti.
Art. 22( Raccolta riservata)
1. Il diritto di raccolta riservata verrà riconosciuto sulle tartufaie
coltivate e/o su quelle controllate, secondo la seguente procedura tecnico-amministrativa:
A. Il richiedente inoltra alla Comunità montana competente per territorio la domanda ai fini del riconoscimento della raccolta riservata.
Alla domanda dovrà allegare un progetto esecutivo contenente la seguente documentazione:
a) mappa catastale particellare in duplice copia dell’area interessata dalla tartufaia;
b) documentazione idonea a comprovare il titolo della proprietà od altro diritto di legittimazione alla conduzione dell’area;
c) relazione tecnica comprendente:
- superficie ed indicazione delle particelle catastali interessate
dall’intervento;
- descrizione delle caratteristiche ecologiche dell’area (terreno,
vegetazione, microclima);
- interventi tecnici e colturali che si intendono effettuare sulle singole particelle interessate, con evidenziazione cartografica degli stessi;
- durata presunta per l’esecuzione degli interventi previsti;
- indicazione del vivaio di approvvigionamento delle piantine micorrizate;
- piano di coltura, conservazione e gestione della raccolta per gli anni successivi all’impianto della tartufaia coltivata e/o controllata.
B. La Comunità montana effettua l’istruttoria del progetto, procedendo alla
verifica dei contenuti ed alla rispondenza delle indicazioni con la normativa
vigente, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda, dando comunicazione dei risultati ai richiedenti. In caso di approvazione del progetto la stessa Comunità autorizza l’inizio dei lavori da ultimare entro 18 mesi.
C. Il riconoscimento del diritto di raccolta riservata verrà rilasciato al termine dei lavori, a richiesta dell’avente titolo e dietro presentazione della seguente documentazione:
a) dichiarazione di ultimazione dei lavori e di impegno alla conduzione della tartufaia per gli anni successivi come da piano di coltura e conservazione;
b) attestato della ditta fornitrice dal quale risulti che le piante
tartufigene da destinare all’impianto sono micorrizate con le specie indicate.
D. La Comunità montana verifica la validità della documentazione di cui al punto precedente e rilascia l’attestato di riconoscimento entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della stessa, dandone comunicazione anche agli organi di vigilanza e controllo territorialmente competenti, preposti alla specifica sorveglianza del presente titolo. Tale attestato ha validità di anni 5 (cinque) a far data dal rilascio dello stesso ed è comunque rinnovabile a domanda dell’interessato.
2. La Comunità montana per la verifica del progetto e dei lavori realizzati
può avvalersi dei tecnici del dipartimento agricoltura ex ARSSA. I termini
della procedura amministrativa s’intendono, in tal caso, interrotti per il tempo necessario a formulare il parere tecnico, che, comunque, dovrà avvenire entro 60 (sessanta) giorni.
3. Le attestazioni di cui al presente articolo ed al successivo articolo 23, sono revocate al venire meno dei presupposti in base ai quali sono state rilasciate.
4. Il proprietario o conduttore del fondo tabellato che non osservi le norme del provvedimento di revoca di cui al comma precedente e quelle relative agli altri vincoli esistenti sul territorio, incorrerà nelle sanzioni di cui all’articolo 34 della presente legge, comma 1 lettera c) ed avrà l’obbligo di compiere i lavori impostigli dalla Comunità montana entro il termine da questi stabilito.
5. L’inosservanza dell’obbligo stabilito al precedente comma, autorizza la Comunità montana a fare i lavori necessari a spese dell’obbligato.
6. Nei terreni gravati da uso civico la raccolta è riservata esclusivamente ai titolari di tale diritto che provvederanno a delimitare l’area con la prevista tabellatura.
7. I richiedenti residenti in Comuni non ricadenti nel territorio di Comunità montane, per le pratiche tecnico-amministrative del presente articolo e di quelli successivi, possono fare capo alle strutture della Comunità montana più vicina.
Art. 23(Consorzi volontari)
1. Ai fini di salvaguardia, di incremento della produzione tartuficola, nonché di difesa dell’ambiente idoneo alla tartuficoltura, i titolari di aziende agricole e forestali o coloro che a qualsiasi titolo le conducano, possono costituire consorzi volontari per la difesa del tartufo, la raccolta e la commercializzazione, nonché per l’impianto di nuove tartufaie.
2. Al fine di garantire l’organicità della gestione delle aree tartufigene presenti all’interno del Consorzio, potranno essere incluse nei perimetri, aree nelle quali non sono effettuati interventi di miglioramento per una superficie non superiore ad 1/4 dell’area effettivamente oggetto d’intervento.
Nel caso di contiguità dei fondi consorziati la tabellazione può essere limitata alla periferia dell’intera area.
3. La Comunità montana approva il progetto presentato dal Consorzio e rilascia
l’attestazione con le procedure di cui all’articolo 22.
Art. 24(Idoneità ed autorizzazione alla raccolta)
1. Per praticare la raccolta del tartufo, il raccoglitore, di età superiore ai 14 (quattordici) anni, deve sottoporsi ad un esame per l’accertamento della sua idoneità, da sostenersi dinanzi ad una Commissione nominata dalla Comunità montana competente per territorio.
2. La commissione di cui al comma precedente ha sede presso la Comunità montana e rimane in carica per cinque anni e, comunque, fino alla costituzione della nuova.
3. La Commissione è composta da:
- un rappresentante della Comunità montana che la presiede;
- un rappresentante del Corpo Forestale dello Stato;
- un rappresentante della Regione indicato dall’Assessorato all’Agricoltura e Foreste;
- un rappresentante delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello provinciale;
- un rappresentante delle associazioni micologiche iscritte all’Albo regionale di cui all’articolo 6;
- un rappresentante delle associazioni dei raccoglitori riconosciute, se esistenti.
4. Un dipendente della Comunità montana svolge le funzioni di segretario della Commissione.
5. Ai componenti della Commissione spetta un gettone di presenza per ogni giornata di seduta dell’importo di euro 50,00 (cinquanta/00).
6. Gli Enti, le Organizzazioni e le Associazioni di cui sopra designano
altresì un membro supplente della Commissione che sostituisca il titolare in caso di giustificata impossibilità.
7. L’esame di idoneità è diretto a dimostrare la conoscenza delle varie specie di tartufi, delle tecniche di raccolta e di miglioramento delle tartufaie, delle tecniche di salvaguardia e mantenimento degli ecosistemi tartufigeni, delle normative nazionali e regionali vigenti in materia e delle nozioni elementari di micologia, botanica e selvicoltura.
8. Sono esentati dall’esame coloro che risultano muniti di tesserino di abilitazione alla raccolta alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 25(Tesserino di idoneità)
1. L’aspirante raccoglitore di tartufi, conseguita l’idoneità, richiede alla Comunità montana di residenza il tesserino che abilita alla ricerca ed alla raccolta del tartufo. Sul tesserino sono riportate le generalità, nonché una fotografia del titolare. I minori di anni 14 (quattordici) possono praticare la raccolta purché accompagnati da persona abilitata.
2. Il tesserino viene rilasciato previa attestazione del pagamento
dell’importo relativo all’abilitazione, alla ricerca e alla raccolta del
tartufo di cui al successivo articolo 32.
3. Il tesserino consente la raccolta sull’intero territorio nazionale ed ha validità quinquennale. Esso è rinnovabile su richiesta dell’interessato, previa frequenza di apposito corso di aggiornamento, da espletarsi con le stesse modalità di cui all’articolo precedente.
4. Presso la Comunità montana competente per territorio è tenuto l’elenco nominativo dei titolari dei tesserini rilasciati.
5. Fatte salve tutte le altre disposizioni, non sono soggetti agli obblighi di cui al presente articolo e al precedente articolo 24, coloro che esercitano la raccolta sui fondi di loro proprietà o comunque da essi condotti.
Art. 26(Modalità di ricerca e raccolta)
1. La raccolta dei tartufi deve essere effettuata in modo da non recare danno alla tartufaia.
2. La ricerca del tartufo, da chiunque esercitata, deve essere effettuata con l’ausilio del cane a ciò addestrato, e lo scavo, da effettuarsi con l’apposito attrezzo (vanghetto o vanghella, avente la lunghezza non superiore a cm. 15 e larghezza in punta non superiore a cm. 8). deve essere limitato al punto ove il cane lo abbia iniziato.
3. Le buche aperte per l’estrazione devono essere immediatamente riempite con il medesimo terreno di scavo.
4. È in ogni caso vietato:
a) la raccolta dei tartufi mediante lavorazione andante del terreno;
b) la raccolta dei tartufi immaturi e comunque fuori dai periodi previsti dal calendario di cui al successivo articolo 27;
c) la ricerca e la raccolta del tartufo nelle ore notturne, così come indicato al secondo comma del successivo articolo 27.
Art. 27(Calendario di raccolta)
1. La raccolta è consentita, per tutto il territorio regionale, secondo il seguente calendario:
a) Tuber magnatum: dal 10 settembre al 31 dicembre;
b) Tuber melanosporum: dal 15 novembre al 15 marzo;
c) Tuber brumale, var. moschatum: dal 15 novembre al 15 marzo;
d) Tuber aestivum: dal 1 giugno al 30 novembre;
e) Tuber uncinatum: dal 1 ottobre al 31 dicembre;
f) Tuber brumale: dal 1 gennaio al 15 marzo;
g) Tuber albidum: dal 10 gennaio al 30 aprile;
h) Tuber macrosporum: dal 1 settembre al 31 dicembre;
i) Tuber mesentericum: dal 1 settembre al 31 gennaio.
La Giunta regionale può emanare eventuali variazioni dei suddetti periodi di raccolta su proposta del Comitato tecnico di cui all’articolo 10, sentito il
parere dei soggetti di cui al 3 comma dell’articolo 18.
2. La ricerca e la raccolta sono consentite soltanto nelle ore diurne.
3. Al fine di evitare danni alla struttura fisica e chimica del terreno
tartufigeno nonché al patrimonio boschivo, la Giunta regionale, su proposta della Comunità montana competente per territorio e sentiti i soggetti di cui all’articolo 18, può vietare per periodi determinati e per specifiche zone la ricerca e la raccolta dei tartufi.
4. È comunque vietata ogni forma di commercio delle varie specie di tartufo fresco nei periodi in cui non è consentita la raccolta ad eccezione della settimana successiva al termine della raccolta.
5. Per motivi di studio, ricerca applicata e sperimentazione la Giunta
regionale può autorizzare le Istituzioni scientifiche di cui al comma 3
dell’articolo 18 della presente legge, ad effettuare prelievi e raccolte al di fuori dei periodi definiti dal calendario di raccolta, dietro formale richiesta documentata.
Art. 28(Vendita di tartufi freschi)
1. I tartufi freschi, per essere posti in vendita al consumatore, devono essere distinti per specie e varietà, ben maturi e sani, liberi da corpi estranei ed impurità.
2. I tartufi interi devono essere venduti separati dai tartufi spezzati.
3. I «pezzi» ed il «tritume» di tartufo devono essere venduti separatamente, senza terra e materie estranee, distinti per specie e varietà.
4. Sono considerate «pezzi» le porzioni di tartufo di dimensione superiore a centimetri 0,5 di diametro e "tritume" quelle di dimensioni inferiore.
5. Sui tartufi freschi interi, in pezzi o in tritume, esposti al pubblico per la vendita, deve essere indicato, su apposito cartoncino a stampa, il nome scientifico e quello italiano, se previsto, di ciascuna specie e varietà, secondo la denominazione ufficiale riportata nell’allegato 1 alla legge 16/12/1985, n. 752, nonché la zona geografica di raccolta.
Art. 29(Lavorazione dei tartufi)
1. La lavorazione del tartufo, per la conservazione e successiva vendita, può essere effettuata:
a) dalle ditte iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, nel settore delle industrie produttrici di conserve alimentari, e soltanto per le specie indicate nell’allegato 2 alla legge 16/12/1985, n. 752;
b) dai consorzi di cui al precedente articolo 23;
c) da cooperative di conservazione e commercializzazione del tartufo.
2. I tartufi conservati, così come classificati nell’allegato 2 alla legge
16/12/1985, n. 752, sono posti in vendita in recipienti ermeticamente chiusi muniti di etichetta portante il nome della ditta che li ha confezionati, la data di confezione, il termine minimo di conservazione, la località di cui ha sede lo stabilimento, il nome scientifico e italiano, se previsto, del tartufo secondo la denominazione indicata nell’allegato 1 alla legge 16/12/1985, n.
752, la località di provenienza, la classifica ed il peso netto in grammi dei tartufi sgocciolati, nonché l’indicazione di "pelati", quando i tartufi sono stati liberati dalla scorza.
3. È fatta salva la vigente normativa di carattere generale concernente la disciplina igienica in materia di produzione e di vendita delle sostanze alimentari.
Art. 30(Conservazione dei tartufi)
1. I tartufi conservati sono confezionati con aggiunta di acqua e sale o soltanto sale, restando facoltativa l’aggiunta di vino, liquore o acquavite, la cui presenza deve essere denunciata nell’etichetta, e debbono essere sottoposti a sterilizzazione a circa 120° centigradi per il tempo necessario in rapporto al formato dei contenitori. È vietato in ogni caso l’uso di sostanze coloranti.
Art. 31(Commercializzazione dei tartufi lavorati e conservati)
1. È vietato porre in commercio tartufi conservati in recipienti senza
etichetta, o immaturi, o non sani, o non ben puliti, o di specie diverse da quelle indicate nell’etichetta o nella corrispondente classifica riportata nell’allegato 2 alla legge 16 dicembre 1985, n. 752.
2. Il conenuto dei barattoli e flaconi deve presentare le seguenti
caratteristiche:
a) liquido di governo o di copertura limpido, di colore scuro nei Tuber melanosporum, brumale, moschatum, e giallastro più o meno scuro nei Tuber magnatum, aestivuni, uncinatum e mesentericum;
b) profumo gradevole e sapore appetitoso tipico della specie;
c) assenza di terra, di sabbia, di vermi e di altre materie estranee;
d) esatta corrispondenza con la specie e classifica indicata nell’etichetta.
3. Il peso netto indicato nella confezione deve corrispondere a quello dei tartufi sgocciolati con una tolleranza massima del 5%.
Art. 32(Importo relativo d’abilitazione)
1. Il raccoglitore di tartufi, al momento della richiesta del tesserino, è tenuto al pagamento dell’importo annuale relativo all’abilitazione alla ricerca ed alla raccolta del tartufo di cui al successivo comma.
2. L’importo relativo, all’abilitazione per la ricerca e raccolta del tartufo è stabilito in euro 120,00 annuali e viene introitato direttamente dalla Regione Calabria. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, può modificare detto importo.
3. I proventi derivanti dal pagamento degli importi relativi all’abilitazione di cui al presente articolo sono così ripartiti:
a) Il 60% alle Comunità montane in rapporto al numero di titolari di tesserini di idoneità inseriti negli elenchi di cui all’articolo 25 comma 5;
b) Il restante 40% secondo i criteri stabiliti dall’articolo 5-ter, comma 3.
Art. 33(Vigilanza)
1. Per la vigilanza sull’applicazione del presente titolo si applicano le
disposizioni previste dall’articolo 13.
2. Nelle aree protette nazionali e regionali la vigilanza è svolta con il
coordinamento degli Enti di gestione.
Art. 34(Sanzioni)
1. Per la violazione delle disposizioni del presente titolo, si applicano le seguenti sanzioni:
a) per la violazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 19,
comma 6, 26 e 27, si applica la sanzione amministrativa da euro 100,00 (cento/00) ad euro 1.000,00 (mille/00);
b) per la violazione alle disposizioni di cui all’articolo 25, si applica la sanzione amministrativa da euro 50,00 (cinquanta/00) ad euro 500,00 (cinquecento/00);
c) per la violazione alle disposizioni di cui agli. articoli 20, comma 1, 21, comma 2, e 22, comma 4, si applica la sanzione amministrativa da euro 500,00 (cinquecento/00) ad euro 5.000,00 (cinquemila/00).
2. Qualora il raccoglitore non sia in grado di esibire il tesserino o i
documenti autorizzativi di cui sia tuttavia in possesso, si applica la
sanzione amministrativa da euro 10,00 (dieci/00) ad euro 100,00 (cento/00) con l’obbligo di esibirli entro una settimana all’ente competente alla vigilanza.
3. In caso di gravi e reiterate violazioni alle disposizioni inerenti alla
raccolta di tartufi, gli enti competenti al rilascio del tesserino provvedono alla sospensione ovvero al ritiro del tesserino stesso. A tal fine gli enti competenti all’irrogazione della sanzione provvedono a comunicare i provvedimenti sanzionatori adottati agli enti che hanno rilasciato i tesserini ai contravventori.
4. Per l’accertamento e la contestazione delle infrazioni si osservano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni di cui all’articolo 14, commi 3, 4, 5 e 6.
5. Le funzioni inerenti l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 14, sono delegate, ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ai sindaci dei comuni nel cui territorio sono commesse le violazioni.
Art. 35(Norma Finale)
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente titolo valgono le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1985, n. 752 e successive modificazioni ed integrazioni.»
ARTICOLO 17
1. Dopo l’articolo 35 (Norma finale) è inserito il Titolo III
rubricato «Disposizioni finali»
«Art. 36(Regolamento attuativo)
1. Per una più incisiva applicazione della presente legge, al fine di
garantire omogenee procedure e per le necessarie disposizioni dettagliate, la Regione, su proposta del Comitato tecnico di cui all’articolo 10 della
presente legge, potrà emanare, entro 6 mesi, apposito regolamento.
Art. 37(Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati per l’esercizio finanziario 2009 in euro 178.382,26 si provvede con la disponibilità esistente al capitolo 22040830 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2009.»
ARTICOLO 18
1. Dopo l’allegato B) sono inseriti i seguenti allegati:
«ALLEGATO C) - ELENCO SPECIE FUNGINE COMMERCIALIZZABILI PER LA CALABRIA
L’elenco delle specie fungine (funghi epigei maturi) di cui è consentita la raccolta e la commercializzazione, allo stato fresco nella Regione Calabria, ad integrazione delle specie fungine indicate nell’Allegato I del D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376, è il seguente (le specie evidenziate sono state
recentemente aggiunte):
- Albatrellus pes-carprae
- Boletus subappendiculatus
- Fistulina epatica
- Grifola frondosa
- Hydnum rufescens
- Hygrophorus hypothejus
- Hygrophorus marzuolus
- Hygrophorus pudorinus
- Hygrophorus russula
- Lactarius salmonicolor
- Lactarius sanguifluus
- Lactarius semisanguifluus
- Lactarius vinosus (= Lactarius sanguifluus var. violaceus)
- Laetiporus sulphureus
- Lyophyllum conglobatum
- Pisolitus arhizus
- Pleurotus ferulae
- Russula aurea
- Russula virescens
- Russula cyanoxantha
- Russula delica
- Russula chloroides
- Russula vesca
- Ramaria botrytìs
- Suillus bellini
- Tricholoma acerbum
- Tricholoma populinum
- Tricholoma stans
ALLEGATO D) - SPECIE PROTETTE Al SENSI DELL’ART. 4, COMMA 5.
- Amanita caesarea forma alba
- Amanita cocolla
- Boletus dupainii
- Boletus edulis var. citrinus
- Boletus satanas
- Lactarius mairei
- Phaeolepiota aurea
- Pulveroboletus hemichrysus »
ARTICOLO 19
(Pubblicazione)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Formula Finale:
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Calabria.
Catanzaro 31 marzo 2009 - Loiero