Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA la seguente legge
ARTICOLO 1
1. Al comma 6, articolo 11, della legge regionale 11 agosto 2004, n. 18, per come modificato dal comma 3, articolo 29 della legge regionale 21 giugno 2008, n. 15, le parole «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2009».
Formula Finale:
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.
Catanzaro 31 marzo 2009 - Loiero