Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, in armonia con la legislazione comunitaria e statale, al fine di valorizzare il patrimonio economico, socio-culturale ed ambientale del proprio territorio attraverso le attività del settore agricolo, promuove lo sviluppo dell’agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole.
2. La presente legge è volta in particolare a:
a) tutelare, qualificare e valorizzare le risorse specifiche di ciascun
territorio;
b) favorire il mantenimento delle attività umane nelle aree rurali con specifico riferimento alle zone montane;
c) sviluppare la multifunzionalità in agricoltura e la differenziazione
dei redditi agricoli;
d) promuovere iniziative a difesa del suolo, del territorio e
dell’ambiente da parte degli imprenditori agricoli attraverso l’incremento dei
redditi aziendali e il miglioramento della qualità di vita;
e) favorire il mantenimento e lo sviluppo agricolo e forestale del
territorio rurale e la valorizzazione del sistema delle aree protette;
f) recuperare il patrimonio edilizio rurale tutelando le peculiarità
paesaggistiche, storiche, architettoniche ed ambientali;
g) sostenere ed incentivare le produzioni tipiche, le produzioni di
qualità e le connesse tradizioni enogastronomiche;
h) promuovere iniziative di valorizzazione dei prodotti e dei servizi
offerti dall’azienda agricola multifunzionale;
i) avvicinare la popolazione e le giovani generazioni al mondo agricolo, alle sue tradizioni, alla sua cultura per favorire la conoscenza del sistema agroalimentare regionale.
3. Per le finalità di cui al comma 2, lettera g), la Regione promuove inoltre la formulazione di linee guida a livello provinciale, in accordo con le diverse rappresentanze dei settori del turismo e dei produttori agricoli, atte a favorire la conoscenza e la valorizzazione delle produzioni tipiche e locali e della cultura enogastronomica regionale.
TITOLO I
AGRITURISMO ED ATTIVITÀ CONNESSE
ARTICOLO 2
Funzioni della Regione, delle Province, delle Comunità montane e dei Comuni
1. La Regione, ai sensi della legge regionale 15 maggio 1997, n. 15 (Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34), in materia di agriturismo svolge funzioni normative, di programmazione, indirizzo e coordinamento.
2. La Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente, con apposito atto specifica, in applicazione della presente legge, i criteri necessari per l’esercizio dell’attività agrituristica, le modalità di svolgimento della stessa nonché le procedure amministrative e di controllo applicabili.
3. Le Province e le Comunità montane, ai sensi della legge regionale n. 15 del
1997, articolo 3, esercitano funzioni amministrative e di controllo sulle attività agricole svolte dalle aziende agrituristiche sui territori di loro competenza.
4. Le Province, in particolare, concedono l’abilitazione all’esercizio
dell’attività agrituristica, rilasciano il certificato relativo al rapporto di connessione con l’attività agricola, detengono l’elenco degli operatori agrituristici ed esercitano le funzioni amministrative relative alla denuncia dei prezzi e alle rilevazioni statistiche riguardanti la consistenza della ricettività ed il movimento turistico. Le Province possono costituire
commissioni consultive al fine di valutare e monitorare l’andamento
dell’offerta turistica rurale.
5. I Comuni svolgono funzioni amministrative e di controllo relativamente allo svolgimento dell’attività agrituristica.
ARTICOLO 3
Definizione di attività agrituristica
1. Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente le attività di
ricezione ed ospitalità esercitate in azienda dagli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone oppure associati fra loro, in rapporto di connessione con le attività agricole di coltivazione, allevamento e silvicoltura.
2. Rientrano nell’agriturismo e sono assoggettate alle prescrizioni di cui alla presente legge le seguenti attività, anche se svolte disgiuntamente:
a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti attrezzati destinati alla
sosta;
b) somministrare pasti e bevande;
c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali trasformati in prodotti enogastronomici ivi inclusa la mescita dei vini;
d) organizzare attività ricreative, culturali, sociali, didattiche, di
pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo, anche in convenzione con enti pubblici, finalizzate alla valorizzazione del territorio, delle attività e del patrimonio rurale.
3. Ai fini dell’applicazione della normativa relativa alle attività svolte da cooperative sociali iscritte alla sezione B) dell’Albo regionale istituito ai sensi della legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7 (Norme per la promozione e per lo sviluppo della cooperazione sociale, attuazione della Legge 8 novembre 1991, n. 381), nell’ambito dell’attività agricola rientra anche l’attività
agrituristica.
4. Possono essere addetti all’attività agrituristica l’imprenditore agricolo ed i suoi familiari, ai sensi dell’articolo 230-bis del codice civile, nonché tutti i lavoratori dipendenti regolarmente assunti dall’impresa agricola.
5. E’ altresì ammesso l’utilizzo di lavoratori esterni all’impresa, liberi
professionisti, artigiani o artisti, solo per attività occasionali di
intrattenimento degli ospiti strettamente legate alla valorizzazione di eventi culturali, sportivi ed ambientali del patrimonio rurale locale e per l’animazione territoriale o per le attività e servizi complementari
all’agriturismo.
ARTICOLO 4
Connessione e complementarietà con l’attività agricola
1. La connessione dell’attività agrituristica rispetto a quella agricola, che deve rimanere prevalente, viene calcolata in tempo di lavoro.
2. Il carattere di prevalenza si intende realizzato quando le giornate di lavoro da impiegare nell’attività agricola sono superiori a quelle calcolate per svolgere l’attività agrituristica.
3. La determinazione delle giornate di lavoro deve tener conto di situazioni di particolare disagio operativo in relazione alle caratteristiche del territorio e alle condizioni socio-economiche della zona, nonché delle tecniche colturali adottate stabilmente dall’imprenditore agricolo.
ARTICOLO 5
Ospitalità
1. L’ospitalità è ammessa nel numero massimo di dodici camere ammobiliate nei fabbricati adibiti all’attività agrituristica e fino ad un massimo di otto piazzole in spazi aperti.
2. I limiti di cui al comma 1 del presente articolo sono elevati a diciotto camere e quindici piazzole nei parchi nazionali, nelle aree protette e nei siti della Rete Natura 2000 di cui al titolo III della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000), nonché nei territori delle Comunità montane o delle Unioni di Comuni montani.
3. Nel rispetto delle norme igienico-sanitarie in ordine alla metratura minima di superficie delle camere, non possono essere previsti mediamente più di tre posti letto per singola camera ammobiliata.
4. L’impresa agrituristica che da almeno tre anni aderisce ad un Club di eccellenza, di cui all’articolo 17 della presente legge, può derogare ai limiti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo fino ad un massimo di ulteriori cinque camere.
5. Le camere, nei limiti di quanto previsto ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo e nel rispetto dell’articolo 11, commi 1 e 4, della presente legge, possono essere organizzate in appartamenti agrituristici indipendenti. Le piazzole devono essere adeguatamente attrezzate e prive di strutture fisse.
ARTICOLO 6
Somministrazione di pasti e bevande
1. L’attività di somministrazione di pasti e bevande all’interno dell’impresa agrituristica è ammessa nei limiti determinati dalla disponibilità della materia prima agricola aziendale, dalla idoneità sanitaria dei locali utilizzati e comunque per un volume non superiore alla media di cinquanta pasti giornalieri su base mensile.
2. Il limite di cui al comma 1 è elevabile di ulteriori due pasti per ogni camera o piazzola prevista nella dichiarazione di inizio attività di cui all’articolo 10.
3. Il pasto e le bevande offerti al pubblico devono essere espressione e valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche tipiche locali e della cultura alimentare dell’Emilia-Romagna.
4. Nella somministrazione di pasti e bevande possono essere impiegate le seguenti tipologie di prodotto:
a) prodotti propri dell’azienda agricola e prodotti ricavati da materie
prime dell’azienda anche attraverso lavorazioni effettuate da terzi;
b) prodotti regionali con marchio DOP, IGP, IGT, DOC, DOCG, QC e tipici regionali inseriti nell’apposito Albo ministeriale, prodotti biologici
regionali acquistati da aziende agricole del territorio regionale o loro consorzi, nonché prodotti di altre aziende agricole regionali acquistati direttamente dai produttori, con preferenza a quelli della zona, o da loro strutture collettive di trasformazione e commercializzazione.
5. I prodotti propri devono rappresentare, in valore, almeno il 35 per cento del prodotto totale annuo utilizzato. Tale percentuale è ridotta al 25 per cento per le aziende situate nel territorio ricompreso in Comunità montane o in Unioni di Comuni montani.
6. La somma dei prodotti di cui al comma 4, lettere a) e b), del presente articolo deve essere superiore, in valore, all’80 per cento del prodotto totale annuo utilizzato.
7. La rimanente quota di prodotto deve provenire preferibilmente e per quanto possibile da artigiani alimentari della zona e riferirsi a produzioni agricole regionali.
8. Il Comune, su richiesta del singolo imprenditore, può autorizzare lo svolgimento dell’attività agrituristica di somministrazione di pasti e bevande, in deroga ai limiti indicati ai commi precedenti, per un periodo massimo di sei mesi, in presenza di cause di forza maggiore dovute in particolare a calamità atmosferiche, fitopatie o epizoozie che hanno colpito l’impresa agricola e sono state accertate dai competenti organi regionali.
ARTICOLO 7
Organizzazione di attività ricreative, culturali, sociali, didattiche, di
pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo
1. Al fine di valorizzare l’ambiente, il patrimonio storico e rurale o le
risorse agricole aziendali, possono essere organizzate e dare luogo ad un corrispettivo autonomo attività ricreative, culturali, sociali, didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo per tutti gli ospiti aziendali.
2. Le attività ricreative e culturali che non realizzano le finalità di cui al comma 1 non possono dare luogo ad un autonomo corrispettivo e devono essere offerte solo agli ospiti che usufruiscono dei servizi di ospitalità o ristorazione agrituristica.
ARTICOLO 8
Abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica e certificazione
relativa al rapporto di connessione
1. Gli imprenditori agricoli che intendono svolgere attività agrituristica devono ottenere dalla Provincia l’abilitazione all’esercizio dell’attività medesima ed apposita certificazione relativa al rapporto di connessione con l’attività agricola di cui all’articolo 4 della presente legge.
2. L’abilitazione viene rilasciata agli imprenditori agricoli provvisti di
attestato di frequenza ai corsi previsti dall’articolo 9 della presente legge che dimostrano di non essere in una delle condizioni ostative al rilascio previste dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell’agriturismo), articolo 6, comma 1,
3. La certificazione del rapporto di connessione rilasciata dalla Provincia, sulla base di una descrizione dell’azienda agricola comprensiva di un dettagliato elenco delle attività agricole esercitate, definisce le attività
agrituristiche che potranno essere svolte nel rispetto del principio di
connessione.
ARTICOLO 9
Formazione per il sistema “Agriturismo”
1. Gli imprenditori agricoli che intendono ottenere l’abilitazione
all’attività agrituristica devono essere in possesso, al momento della
domanda, di un attestato di frequenza ad un corso per operatore agrituristico con verifica dell’apprendimento.
2. La Giunta regionale, in applicazione della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento
dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro), promuove e disciplina azioni formative e di aggiornamento rivolte agli operatori del settore agrituristico.
3. Gli organismi pubblici e privati erogatori di servizi di formazione
professionale gestiscono sia i corsi specialistici sia i corsi di
aggiornamento con il coordinamento delle Province.
ARTICOLO 10
Dichiarazione di inizio attività agrituristica
1. Coloro che intendono esercitare attività di agriturismo presentano al Comune in cui ha sede l’azienda dichiarazione di inizio attività ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), articolo 19.
2. Alla dichiarazione di cui al comma 1, attestante il possesso dei requisiti igienico-sanitari dei locali e degli spazi destinati allo svolgimento dell’attività di impresa secondo quanto previsto dalla normativa vigente, devono essere allegati:
a) descrizione dettagliata, comprensiva di elaborati grafici, dei locali, delle attrezzature e degli spazi esterni da destinare all’attività;
b) autoclassificazione dell’azienda;
c) dichiarazione concernente l’iscrizione all’elenco provinciale degli
operatori agrituristici;
d) dichiarazione relativa ai contenuti del certificato di connessione.
3. Eventuale documentazione detenuta da altre pubbliche amministrazioni ed utile all’istruttoria dovrà essere acquisita d’ufficio dal Comune.
4. In caso di variazione della tipologia delle attività indicate nella
dichiarazione di cui al comma 2 del presente articolo, il titolare
dell’attività agrituristica è tenuto a darne comunicazione al Comune entro quindici giorni, confermando, sotto la propria responsabilità, la sussistenza dei requisiti e degli adempimenti di legge.
5. La Giunta regionale, con l’atto di cui all’articolo 2, comma 2, della
presente legge, individua l’ulteriore documentazione necessaria per la presentazione della dichiarazione di inizio attività, approva la modulistica e definisce i criteri per attuare le procedure amministrative e di controllo delle attività agrituristiche.
ARTICOLO 11
Immobili per attività agrituristica
1. Possono essere utilizzati per le attività agrituristiche tutti gli edifici, sia a destinazione abitativa che strumentali all’attività agricola, esistenti sul fondo alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Gli interventi edilizi sugli immobili da destinare all’attività
agrituristica devono essere realizzati nel rispetto delle norme di cui al capo A-II, articolo A-9, e al capo A-IV (Territorio rurale) dell’allegato (Contenuti della pianificazione) alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio).
3. Il recupero e riuso del patrimonio edilizio dell’azienda agricola ai fini dell’ospitalità agrituristica è disciplinato dal regolamento urbanistico edilizio comunale in conformità alle previsioni dettate dai Piani strutturali comunali o dal vigente strumento urbanistico.
4. Eventuali ampliamenti dei fabbricati agrituristici possono essere concessi dai Comuni solo se contemplati dagli strumenti urbanistici comunali e nel regolamento urbanistico edilizio.
5. I Comuni possono prevedere norme specifiche per nuove costruzioni da destinare esclusivamente a servizi accessori per l’attività agrituristica quando le norme urbanistiche consentono un’ulteriore potenzialità edificatoria agricola.
6. Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, compresi gli ampliamenti, devono essere realizzati nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche, nonché delle caratteristiche paesaggistico-ambientali dei luoghi.
7. I fabbricati utilizzati per l’attività agrituristica, compresi quelli per
l’ospitalità, sono considerati beni strumentali dell’azienda agricola.
ARTICOLO 12
Accessibilità alle strutture
1. La conformità degli edifici adibiti ad agriturismo alle norme in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche è assicurata con opere provvisionali rispondenti alla vigente normativa tecnica e compatibili con le caratteristiche di ruralità degli edifici.
2. Al fine di garantire alle persone disabili la fruizione delle strutture e dei servizi connessi alle attività agrituristiche, devono comunque essere garantiti i requisiti di accessibilità ad almeno una camera con relativo bagno nell’ambito della ricettività ed alla sala ristorazione e ad un bagno quando è prevista l’attività di somministrazione di pasti e bevande.
ARTICOLO 13
Norme igienico-sanitarie
1. Le strutture ed i locali destinati all’attività agrituristica devono
possedere i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per i locali di abitazione dai regolamenti comunali edilizi e d’igiene, salvo le norme più restrittive previste dalla presente legge o dalle disposizioni di attuazione approvate dalla Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della presente legge.
2. Le normative igienico-sanitarie specifiche per il settore agrituristico devono tener conto delle caratteristiche strutturali, rurali, architettoniche e tipologiche degli immobili da utilizzare nonché della specificità delle produzioni e delle attività agrituristiche che in essi verranno svolte.
3. Per le attività di ospitalità in spazi aperti, le piazzole di sosta per
campeggio dovranno essere dotate di servizi igienici e di allacciamenti elettrici.
4. La produzione, il confezionamento, la conservazione e la somministrazione di alimenti e di bevande sono soggetti alle normative nazionali e comunitarie vigenti.
5. Le attività di produzione, preparazione, confezionamento e conservazione di prodotti agricoli effettuate nella cucina agrituristica o in un laboratorio pluriuso sono soggette a registrazione ai sensi del Reg. (CE) 852/2004 del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari con le procedure e le modalità definite dalla Regione in attuazione della predetta normativa comunitaria.
6. La macellazione degli animali è consentita esclusivamente negli impianti autorizzati ai sensi del Reg. (CE) 853/2004 del 29 aprile 2004 relativo alle norme specifiche in materia di igiene degli alimenti di origine animale. Non rientra nel campo di applicazione del Reg. (CE) n. 853/2004 e può quindi avvenire in assenza di strutture dedicate, la macellazione sino a 3.500 capi/anno di avicunicoli ed il prelievo di prodotti di acquicoltura, esclusi i
molluschi bivalvi, destinati alla vendita diretta al consumatore o alla
ristorazione agrituristica nell’ambito della stessa azienda di produzione.
7. L’operatore agrituristico individua nel piano aziendale di autocontrollo igienico-sanitario le procedure necessarie a garantire che l’attività di produzione, preparazione, confezionamento, conservazione e somministrazione di
alimenti e bevande avvenga nel rispetto dei requisiti di sicurezza alimentare.
8. Per la preparazione di pasti e bevande nel numero massimo di dieci coperti per ciascuno dei due pasti principali, può essere previsto l’uso della cucina domestica presente nella parte abitativa del fondo.
ARTICOLO 14
Periodi di apertura e tariffe
1. Entro il 1° ottobre di ogni anno, il titolare dell’impresa agrituristica comunica al Comune e alla Provincia il calendario di apertura dell’azienda e l’elenco dei prezzi che intende applicare per il servizio di somministrazione pasti e bevande e per il pernottamento.
2. In caso di mancata comunicazione si intendono confermati i prezzi in vigore l’anno precedente.
3. Eventuali variazioni dell’elenco prezzi dovranno essere preventivamente comunicate al Comune e alla Provincia entro il 31 marzo di ogni anno.
4. L’attività ricettiva, per esigenze di conduzione dell’impresa, può essere sospesa per un periodo massimo di cinque giorni, previa comunicazione al Comune, fatti salvi i diritti dei clienti presenti o prenotati.
ARTICOLO 15
Classificazione delle aziende agrituristiche
1. La Giunta regionale adotta simboli e definisce modalità per il rilascio e la gestione dei marchi di classificazione delle aziende agrituristiche coerentemente con quanto approvato dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi della legge n. 96 del 2006, articolo 9.
ARTICOLO 16
Ospitalità rurale familiare
1. E’ istituita una forma specifica di agriturismo denominata "Ospitalità rurale familiare", in attuazione della legge n. 96 del 2006 e della legge 17 aprile 2001, n. 122 (Disposizioni modificative ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale), articolo 23, che può essere svolta esclusivamente nei territori delle Comunità montane o delle Unioni di Comuni montani, nelle aree svantaggiate, naturali e protette, nelle zone siti di interesse comunitario e zone di protezione speciale.
2. L’attività può essere esercitata solo dall’imprenditore agricolo
professionale (IAP) e dai suoi familiari esclusivamente nella parte abitativa del fabbricato rurale ed è incompatibile con qualsiasi altra forma ricettiva o di ospitalità agrituristica.
3. L’imprenditore agricolo ha l’obbligo di mantenere la residenza nel
fabbricato adibito all’attività.
4. Nell’ambito dell’Ospitalità rurale familiare la ricettività è limitata ad un massimo di nove persone al giorno; la somministrazione dei pasti può essere effettuata solo ed esclusivamente a coloro che usufruiscono anche
dell’ospitalità.
5. I requisiti igienico-sanitari ed urbanistici sono quelli delle abitazioni rurali. Per lo svolgimento dell’attività è necessario il possesso della
certificazione di conformità edilizia ed agibilità o della dichiarazione di conformità di un professionista abilitato.
6. Per gli operatori che svolgono l’attività di Ospitalità rurale familiare è prevista specifica annotazione nell’elenco degli operatori agrituristici di cui all’articolo 30, comma 1, della presente legge.
7. Le attività di Ospitalità rurale familiare devono fregiarsi di un ulteriore apposito logo predisposto ed approvato dalla Regione.
8. In relazione alle caratteristiche dell’Ospitalità rurale familiare la
connessione di cui all’articolo 4 della presente legge s’intende soddisfatta senza alcuna valutazione in ordine alla prevalenza delle giornate lavoro.
9. Per quanto non specificatamente previsto, si applicano per l’Ospitalità rurale familiare le disposizioni relative all’attività agrituristica.
ARTICOLO 17
Club di eccellenza
1. La Regione riconosce e sostiene Club di aziende d’eccellenza che
valorizzano specializzazioni agrituristiche sia in termini di servizi erogati che di prodotti offerti.
2. I Club, costituiti da imprese agrituristiche, per ottenere il
riconoscimento regionale devono essere organizzati e coordinati da un apposito organismo di gestione, cui spettano compiti di progettazione, realizzazione, valorizzazione e promozione del Club, nonché, se previste, attività di commercializzazione dei servizi offerti dai soci.
3. I Club devono inoltre adottare un disciplinare che, in relazione alla specializzazione delle aziende aderenti, definisca i criteri qualitativi, adotti un proprio marchio distintivo ed un sistema di controllo interno ed autodisciplina che selezioni le aziende e ne garantisca nel tempo il mantenimento delle specificità.
4. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce apposite procedure e criteri per il riconoscimento dei Club di eccellenza.
5. Nell’individuazione dei criteri di cui al comma 4 si farà riferimento tra l’altro all’utilizzo prevalente dei prodotti propri o tipici a diffusione sub-regionale nella preparazione dei pasti, al recupero di immobili di valore storico-culturale nonché alla qualificazione dell’accoglienza ed al possesso di certificazioni di qualità aziendali anche di tipo ambientale.
6. Le aziende agrituristiche che aderiscono ai Club di eccellenza potranno avvalersi di specifiche priorità definite nei piani di cui all’articolo 18 e nei provvedimenti regionali di attuazione della normativa comunitaria in materia di sviluppo rurale.
ARTICOLO 18
Promozione e sviluppo dell’agriturismo
1. La Regione approva piani regionali per la valorizzazione ed il sostegno delle attività agrituristiche.
2. Ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, della presente legge possono essere concessi contributi per la realizzazione dei seguenti interventi:
a) recupero di fabbricati esistenti a scopi agrituristici ed acquisto di
attrezzature;
b) sistemazioni di aree esterne a servizio delle attività agrituristiche
con finalità non produttiva agricola;
c) acquisto di cavalli da sella.
3. La Regione può promuovere e realizzare, direttamente o in collaborazione con altri enti ed organismi specializzati, iniziative di studio, ricerca e sperimentazione finalizzate alla promozione e sviluppo dell’attività agrituristica.
4. Possono inoltre essere concessi contributi ai Club di eccellenza di cui all’articolo 17 della presente legge per progetti ed attività di
qualificazione e organizzazione dell’offerta agrituristica e di promozione delle relative specificità.
5. La Giunta regionale dà attuazione ai piani di cui al comma 1 del presente articolo, individuando i criteri di intervento e le percentuali di contributo per le iniziative di cui al presente articolo nel rispetto dei limiti stabiliti per gli aiuti di importanza minore (de minimis) in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CEE.
ARTICOLO 19
Obblighi e controlli
1. L’operatore agrituristico è soggetto al rispetto dei seguenti obblighi:
a) esporre al pubblico copia della dichiarazione di inizio attività ed il
marchio dell’agriturismo;
b) rispettare i periodi di apertura dell’agriturismo;
c) svolgere l’attività nei limiti e con le modalità previste nella
presente legge;
d) esporre il listino prezzi al pubblico;
e) rispettare le tariffe massime trasmesse al Comune ed alla Provincia;
f) mantenere in essere un’attività agricola almeno pari, in giornate
agricole, a quella attestata nella certificazione relativa al rapporto di
connessione;
g) fornire tutti i dati statistici richiesti dalla Provincia, dal Comune
e dall’ISTAT per monitorare la tipologia e la quantità dell’attività svolta.
2. La Provincia effettua a cadenza almeno triennale controlli nelle aziende agrituristiche per verificare la permanenza dei requisiti soggettivi e produttivi che hanno dato diritto al rilascio dell’abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica e della certificazione relativa al rapporto di connessione.
3. A seguito dei controlli la Provincia può emettere nuova certificazione che tiene conto delle mutate condizioni aziendali.
4. Il Comune effettua a cadenza almeno triennale controlli nelle aziende agrituristiche al fine di verificare che l’attività sia svolta nel rispetto
delle normative vigenti.
5. Le Province ed i Comuni possono programmare l’effettuazione congiunta dei controlli di cui ai commi 2 e 4.
6. Le Comunità montane effettuano attività di controllo sulle aziende
agrituristiche del territorio di competenza, ai fini della valutazione della permanenza dei requisiti produttivi, sulla base di una programmazione concordata con le Province a cui verranno trasmessi i relativi esiti.
7. I servizi dei dipartimenti di Sanità pubblica delle AUSL effettuano i controlli di competenza in materia di igiene, sicurezza alimentare ed ambienti di lavoro.
8. Le commissioni consultive di cui all’articolo 2, comma 4, della presente legge possono avvalersi dei risultati dei controlli per formulare proposte in ordine all’offerta turistica locale.
ARTICOLO 20
Sanzioni
1. Chiunque svolge attività agrituristica o di Ospitalità rurale familiare oppure si fregia del marchio agriturismo, senza aver presentato la necessaria dichiarazione di inizio attività è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.000,00 a Euro 6.000,00. In tal caso, oltre alla sanzione pecuniaria, il Cmune dispone il divieto di prosecuzione dell’attività.
2. Chiunque non espone al pubblico il marchio dell’agriturismo, non rispetta i periodi di apertura dell’azienda agrituristica o non espone il listino prezzi è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 250,00 a Euro 1.500,00.
3. Chiunque non mantiene in essere un’attività agricola con volumi almeno pari a quelli attestati nella certificazione relativa al rapporto di connessione, senza le opportune comunicazioni di variazione, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500,00 a Euro 3.000,00.
4. Chiunque non rispetta i limiti e le modalità di esercizio dell’attività
agrituristica previsti dalla presente legge è punito con una sanzione
amministrativa pecuniaria da Euro 400,00 a Euro 2.400,00.
5. In caso di reiterate violazioni alla presente legge, il Comune può
provvedere alla sospensione temporanea dell’attività da tre a sei mesi.
6. Per l’accertamento, la contestazione e l’applicazione delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).
7. L’ente competente all’irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 4 è il Comune.
8. L’ente competente all’irrogazione delle sanzioni di cui al comma 3 è la Provincia.
9. Ogni altra violazione alle prescrizioni stabilite dal Titolo I della
presente legge o dagli atti della Giunta regionale è punita dal Comune, dalla Provincia e dalla Comunità montana con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 250,00 a Euro 1.500,00.
ARTICOLO 21
Attività connesse
1. Per le finalità di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228
(Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), articolo 15, i Comuni, le Province, le Comunità montane ed altri enti pubblici possono istituire elenchi di imprese agricole cui affidare attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell’assetto idrogeologico nonché a promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio.
2. Gli enti e le amministrazioni di cui al comma 1 della presente legge possono individuare quali soggetti con cui convenzionarsi anche le imprese agrituristiche per le attività tipicamente gestite dagli operatori agrituristici. Ogni impresa può richiedere di essere iscritta per le attività per cui possiede professionalità e attrezzature adeguate, a norma delle disposizioni vigenti.
TITOLO II
FATTORIE DIDATTICHE
ARTICOLO 22
Definizione di fattoria didattica
1. La Regione, nell’ambito delle attività di orientamento dei consumi e di educazione alimentare, così come previsto dalla legge regionale 4 novembre 2002, n. 29 (Norme per l’orientamento dei consumi e l’educazione alimentare e per la qualificazione dei servizi di ristorazione collettiva), articolo 2,
comma 1, lettera d), riconosce come fattorie didattiche le imprese agricole singole o associate, che svolgono oltre alle tradizionali attività agricole, anche attività educative rivolte ai diversi cicli di istruzione scolastica e alle altre tipologie di utenze, finalizzate:
a) alla conoscenza del territorio rurale, dell’agricoltura e dei suoi
prodotti ed in generale del legame esistente fra alimentazione e patrimonio
storico-culturale;
b) all’educazione al consumo consapevole attraverso la comprensione delle
relazioni esistenti fra produzione, consumi alimentari ed ambiente, nella prospettiva di uno sviluppo sostenibile;
c) alla conoscenza dei cicli biologici animali e vegetali e dei processi di produzione, trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli locali in relazione alle attività agricole praticate in azienda.
2. Le fattorie didattiche realizzano, di norma, le loro attività nell’arco di un’unica giornata ed utilizzano metodologie di apprendimento attivo nei locali
ove si svolgono le attività produttive, in spazi agricoli aperti nonché in ambienti appositamente allestiti.
3. La Giunta regionale, con apposito atto, definisce i criteri ed i requisiti necessari per l’esercizio dell’attività di fattoria didattica, nonché le procedure amministrative e di controllo applicabili.
4. Le fattorie didattiche che offrono anche la somministrazione di pasti o il pernottamento devono ottemperare a tutti gli obblighi previsti al Titolo I della presente legge in materia di agriturismo.
ARTICOLO 23
Offerta formativa
1. L’offerta formativa della fattoria didattica deve essere coerente con l’orientamento produttivo aziendale e rispondere ai criteri fissati dalla Giunta regionale.
2. L’offerta formativa proposta di cui al comma 1 è approvata dalla Provincia competente per territorio, cui spetta l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di orientamento dei consumi alimentari, ai sensi della legge regionale n. 15 del 1997, articolo 3, comma 2, entro il termine massimo di novanta giorni dalla data di ricezione da parte dell’ente. Decorso tale termine senza che la Provincia si sia espressa, l’offerta formativa s’intende approvata.
3. L’operatore che esercita l’attività didattica, prima della visita in
azienda, deve concordare con i docenti o gli accompagnatori gli obiettivi educativi da raggiungere, in coerenza con la programmazione didattica della scuola interessata, con le potenzialità dell’azienda e con le valenze
territoriali ed ambientali. Deve concordare inoltre la durata del programma educativo e la relativa tariffa.
ARTICOLO 24
Formazione per il sistema “Fattorie didattiche"
1. Lo svolgimento di attività di fattoria didattica è consentito a chi ha
frequentato il corso di formazione per operatore di fattoria didattica, con verifica dell’apprendimento.
2. La Giunta regionale, in applicazione della legge regionale n. 12 del 2003, promuove azioni formative e di aggiornamento rivolte agli operatori delle fattorie didattiche nonché a docenti interessati che intervengono nelle iniziative didattiche.
3. Gli organismi pubblici e privati erogatori di servizi di formazione
professionale gestiscono i corsi con il coordinamento delle Province.
4. Qualora l’attività agricola sia esercitata in forma societaria il possesso
dei requisiti di professionalità è richiesto in capo al legale rappresentante
o ad altra persona specificamente preposta all’attività didattica.
ARTICOLO 25
Iscrizione all’elenco provinciale ed attività di controllo
1. Gli imprenditori agricoli che intendono esercitare nella propria azienda l’attività di fattoria didattica devono fare richiesta alla Provincia competente per territorio ed essere iscritti nell’apposita sezione dell’elenco provinciale degli operatori di fattoria didattica di cui all’articolo 30.
2. L’iscrizione è effettuata dalla Provincia previa approvazione dell’offerta formativa di cui all’articolo 23, comma 2, ed a seguito dei necessari controlli.
3. Le Province trasmettono copia degli elenchi o dei relativi aggiornamenti alla Regione.
4. Le Province, al fine di verificare il mantenimento dei requisiti richiesti per l’iscrizione all’elenco provinciale, provvedono altresì ad effettuare controlli periodici con cadenza almeno triennale presso le fattorie didattiche.
ARTICOLO 26
Dichiarazione di inizio attività di fattoria didattica
1. Gli imprenditori agricoli che intendono esercitare attività di fattoria didattica devono presentare dichiarazione di inizio attività, ai sensi della
legge n. 241 del 1990, articolo 19, al Comune presso cui ha sede l’azienda, attestante tra l’altro il possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti.
2. Alla dichiarazione di cui al comma 1 dovranno essere allegati i documenti indicati nell’atto di cui all’articolo 22, comma 3, della presente legge, nonché specifica dichiarazione attestante l’iscrizione all’elenco provinciale degli operatori di fattoria didattica, fermo restando l’eventuale acquisizione d’ufficio da parte del Comune della documentazione detenuta da altre pubbliche amministrazioni per il completamento dell’istruttoria.
3. Non possono esercitare l’attività di fattoria didattica, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, coloro che non siano in possesso dei requisiti morali previsti dalla legge n. 96 del 2006 per l’esercizio dell’attività
agrituristica, articolo 6, comma 1.
ARTICOLO 27
Logo identificativo
1. Le fattorie didattiche sono tenute ad utilizzare un logo identificativo approvato dalla Regione.
2. Il logo identificativo è riportato su tutto il materiale informativo,
illustrativo e segnaletico della fattoria didattica, secondo limiti e modalità di utilizzo fissate dalla Giunta regionale.
ARTICOLO 28
Requisiti strutturali
1. Nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente in materia
igienico-sanitaria, di ricettività ed ospitalità e di sicurezza, le fattorie
utilizzano per le attività didattiche locali e beni strumentali dell’azienda agricola.
2. Le fattorie didattiche devono garantire un’organizzazione ed una
strutturazione aziendale adeguata in funzione del numero dei partecipanti e degli operatori presenti in azienda.
3. Le fattorie didattiche devono inoltre assicurare, se richiesto dalla
tipologia del percorso formativo, la presenza di locali o ambienti coperti attrezzati per lo svolgimento delle attività educative da adibire anche ad eventuale sala ristoro.
4. L’operatore di fattoria didattica individua gli ambienti aziendali e le attrezzature agricole che rappresentano un pericolo per i fruitori delle attività, vietandone l’accesso al pubblico ed utilizzando adeguata segnalazione.
5. I requisiti dei locali destinati all’esercizio dell’attività di fattoria
didattica sono definiti dalla Giunta regionale, tenuto conto delle particolari caratteristiche del sistema insediativo rurale e di quelle architettoniche di cui alla legge regionale n. 20 del 2000, nonché in relazione alle dimensioni dell’attività.
6. La conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di
superamento delle barriere architettoniche è assicurata con opere
provvisionali.
7. Le fattorie didattiche per la semplice preparazione di assaggi, spuntini o
merende legati allo svolgimento dell’offerta formativa possono utilizzare la cucina domestica.
8. La Regione, nel quadro delle azioni e degli interventi previsti dalla
normativa comunitaria in materia di sviluppo rurale, concede contributi alle imprese agricole per la predisposizione e l’allestimento dei locali e degli spazi funzionali allo svolgimento dell’attività didattica.
ARTICOLO 29
Sanzioni
1. Chiunque svolge attività di fattoria didattica senza aver presentato la dichiarazione di inizio attività di cui all’articolo 26 della presente legge è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.000,00 a Euro
6.000,00. In tal caso, oltre alla sanzione pecuniaria, il Comune dispone il divieto di prosecuzione dell’attività.
2. Chiunque svolge l’attività di fattoria didattica senza la necessaria
iscrizione all’elenco provinciale o esercita attività non conformi all’offerta formativa approvata ai sensi dell’articolo 23 della presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.000,00 a Euro 6.000,00.
3. Chiunque utilizza impropriamente il logo identificativo delle fattorie didattiche senza essere iscritto all’elenco provinciale o non rispetta i
limiti definiti dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 27, comma 2, della presente legge è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 250,00 a Euro 1.500,00.
4. Chiunque esercita in una fattoria didattica attività non conformi
all’offerta formativa approvata ai sensi dell’articolo 23 della presente legge
è soggetto, altresì, alla cancellazione dall’elenco provinciale.
5. Ogni altra violazione alle prescrizioni stabilite dal presente titolo II o dagli atti della Giunta regionale è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 250,00 a Euro 1.500,00.
6. Per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo si applicano le disposizioni previste dalla legge regionale n. 21 del 1984.
7. L’ente competente all’irrogazione delle sanzioni previste ai commi 2 e 3 del presente articolo è la Provincia.
8. L’ente competente all’irrogazione delle sanzioni previste al comma 1 del presente articolo è il Comune.
9. Per quanto concerne le sanzioni richiamate al comma 5, la competenza dell’ente è individuata in relazione ai contenuti delle disposizioni violate.
TITOLO III
ELENCHI PROVINCIALI
ARTICOLO 30
Elenchi provinciali degli operatori agrituristici e di fattoria didattica
1. Gli imprenditori agricoli in possesso dei requisiti previsti dal Titolo
I "Agriturismo ed attività connesse" o dal Titolo II "Fattorie didattiche", sono iscritti in un elenco unico, istituito da ciascuna Provincia, suddiviso rispettivamente nella sezione degli operatori agrituristici e nella sezione degli operatori di fattoria didattica.
2. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per l’iscrizione.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO 31
Dichiarazione di inizio attività per attività agrituristiche ed attività di
fattoria didattica
1. Gli imprenditori agricoli, regolarmente iscritti alle sezioni di operatore agrituristico e di fattoria didattica dell’elenco provinciale di cui all’articolo 30, che intendano avviare entrambe le attività possono presentare al Comune in cui ha sede l’azienda una unica dichiarazione di inizio attività corredata dalla necessaria documentazione.
ARTICOLO 32
Fondi delle aziende agrituristiche e delle fattorie didattiche sottratti
all’attività venatoria
1. Per esigenze di tutela e salvaguardia dell’incolumità degli ospiti delle aziende agrituristiche e delle fattorie didattiche, i titolari dell’impresa agricola possono richiedere alla Provincia l’istituzione del divieto di caccia nel proprio fondo rustico, secondo le modalità di cui legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria), articolo 15.
2. La Provincia competente si pronuncia sulla richiesta valutando le
situazioni di potenziale rischio e l’interesse sociale connesso al divieto, che può essere istituito anche solo su parte del fondo.
ARTICOLO 33
Comunicazione e diffusione dei dati contenuti negli elenchi provinciali e di ulteriori dati in materia di ricettività
1. I dati relativi ai soggetti iscritti nell’elenco previsto all’articolo 30,
comma 1, sono costituiti da quelli riguardanti ciascuna impresa agrituristica e fattoria didattica presente sul territorio provinciale ed in particolare: i nominativi o la denominazione o ragione sociale, la sede, gli indirizzi anche telematici forniti dagli interessati, la consistenza aziendale, la tipologia dei servizi offerti, i nominativi di eventuali referenti agrituristici e didattici.
2. Per le finalità previste dalla presente legge, per il monitoraggio a fini statistici, per la promozione e valorizzazione del territorio e del turismo regionale, nei limiti delle competenze attribuite a ciascun ente, i dati di cui al comma 1 ed i dati relativi alla denuncia dei prezzi ed alle rilevazioni statistiche riguardanti la consistenza della recettività ed il movimento turistico sono comunicati alla Regione da Province, Comunità montane e Comuni anche per via telematica.
3. Per le finalità previste dalla presente legge, i dati di cui ai commi 1 e 2 possono essere oggetto di comunicazione, anche mediante interconnessione, tra Regione, Province, Comunità montane e Comuni, attraverso i sistemi informativi di ciascun ente richiamati nella presente legge o utilizzati per il compimento di attività istruttorie.
4. Per le finalità della presente legge, la Regione può istituire una banca dati contenente i dati di cui ai commi 1 e 2 che possono essere comunicati, anche mediante interconnessione, alle Province, ai Comuni ed alle Comunità montane, secondo modalità d’accesso stabilite dalla Regione medesima.
5. Per le medesime finalità indicate al comma 2, la Giunta regionale può diffondere, anche per via telematica, i dati di cui al comma 1, riferiti ai soggetti iscritti negli elenchi provinciali, in osservanza dei principi di necessità e non eccedenza.
ARTICOLO 34
Disposizioni attuative e procedimentali
1. Le imprese agrituristiche che all’entrata in vigore della presente legge sono titolari di una autorizzazione comunale di cui alla legge regionale 28 giugno 1994, n. 26 (Norme per l’esercizio dell’agriturismo e del turismo rurale ed interventi per la loro promozione – Abrogazione della L.R. 11 marzo 1987, n. 8), o di una comunicazione di inizio attività rilasciata ai sensi della legge n. 96 del 2006, non sospesa o revocata dal Comune, sono iscritte
d’ufficio nell’elenco provinciale degli operatori agrituristici con le
tipologie di servizio ed i volumi di attività già autorizzati.
2. Le imprese iscritte d’ufficio devono provvedere a comunicare i dati autorizzativi e di rilevazione entro venti giorni dalla richiesta della Provincia, pena l’applicazione della sanzione richiamata all’articolo 20, comma 9, della presente legge.
3. Le imprese cancellate devono sospendere l’attività agrituristica ed eventualmente presentare una nuova dichiarazione di inizio attività ai sensi della presente legge.
4. Le autorizzazioni comunali e le denunce/comunicazioni di inizio attività in essere all’entrata in vigore della presente legge conservano la loro validità e possono essere modificate, su richiesta del titolare dell’azienda agrituristica, nei limiti delle disposizioni di cui alla presente legge.
5. I corsi per operatore agrituristico di cui alla legge regionale n. 26 del 1994 ed i corsi per operatore di fattoria didattica già frequentati alla data di entrata in vigore della presente legge sono considerati validi per le finalità di cui agli articoli 9 e 24 della presente legge.
6. Per quanto attiene la classificazione delle aziende agrituristiche fino alla data di approvazione dei criteri da parte della Giunta regionale, previsti all’articolo 2, comma 2, della presente legge si applica, per quanto compatibile, la disciplina vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Gli imprenditori agricoli titolari di fattorie didattiche accreditate alla data di entrata in vigore della presente legge conformemente alla deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 84 del 24 ottobre 2006 (Attuazione della legge regionale 4 novembre 2003, n. 29, articolo 3. Approvazione del programma per l’orientamento dei consumi e l’educazione alimentare. Triennio 2006/2008), sono iscritti d’ufficio all’elenco provinciale degli operatori di fattorie didattiche.
8. Le fattorie didattiche già accreditate che non rispettino i requisiti
strutturali di cui all’articolo 28 della presente legge o non siano in
possesso dei necessari requisiti igienico-sanitari cui è assoggettato
l’esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo 26 della presente legge,
provvedono all’adeguamento entro il termine massimo di due anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO 35
Abrogazioni e disposizioni transitorie
1. La legge regionale n. 26 del 1994 ed il regolamento regionale 3 maggio 1996, n. 11 (Regolamento regionale relativo agli edifici e ai servizi di turismo rurale in applicazione dell’articolo 20, comma 3, della L.R. 28 giugno 1994, n. 26), sono abrogati.
2. Fino all’adozione degli atti di Giunta regionale, di cui agli articoli 2 e 22 della presente legge, continuano ad applicarsi, per quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2002, n. 2706 recante "L.R. 26/94 - Approvazione programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione delle aree rurali - biennio 2002/2003. Riparto a Comunità montane risorse esercizio 2002", ratificata con deliberazione del Consiglio regionale del 12 febbraio 2003 n. 456, e di cui alla deliberazione dell’Assemblea regionale n. 84 del 2006.
ARTICOLO 36
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge la Regione fa fronte con l’istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma dell’articolo 37, della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 31 marzo 2009 VASCO ERRANI