Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA la seguente legge
ARTICOLO 1
All’articolo 28 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 è aggiunto il seguente comma «Il valore del canone, dell’affrancazione o della legittimazione delle terre agricole soggette ad usi civici non può essere superiore a quello delle aree edificabili.»
ARTICOLO 2
1. Il termine di cui alla legge regionale n. 33 del 16 ottobre 2008, è
prorogato al 31 dicembre 2009.
ARTICOLO 3
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Formula Finale:
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Calabria.
Catanzaro 31 marzo 2009 - Loiero