NORMATIVA
Normativa regionale - Lombardia
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Legge regionale 31 marzo 2008, n. 7
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Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 3 aprile 2000, n. 21 (Riordino della normativa sugli orari di apertura e sui turni di servizio delle farmacie della Regione Lombardia e delega alle aziende sanitarie locali delle competenze amministrative in materia di commercio all’ingrosso di medicinali ad uso umano)
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Il Consiglio regionale ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1 (Modifiche alla legge regionale 3 aprile 2000, n. 21 in materia di orari di apertura e di turni di servizio delle farmacie)
1. Alla legge regionale 3 aprile 2000, n. 21 (Riordino della normativa sugli orari di apertura e sui turni di servizio delle farmacie della Regione Lombardia e delega alle aziende sanitarie locali delle competenze amministrative in materia di commercio all’ingrosso di medicinali ad uso umano) sono apportate le seguenti modifiche: a) al titolo della legge la parola “delega”è sostituita dalla parola “trasferimento”; b) il comma 2 dell’articolo 2 è sostituito dal seguente: “2. Entro il mese di maggio di ciascun anno il direttore generale dell’ASL, su proposta pervenuta entro il mese di marzo dall’Associazione provinciale titolari di farmacia aderenti a Federfarma e su parere dell’Ordine provinciale dei farmacisti e, ove esistano farmacie comunali, della Confservizi Lombardia, nonché del comune ove ha sede la farmacia e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale, facendone comunicazione alle associazioni dei consumatori esistenti a livello regionale, adotta il calendario annuale dei turni di chiusura infrasettimanale, dei turni di servizio diurno, notturno e festivo e delle ferie annuali in base a quanto disposto dalla presente legge.”; c) l’articolo 3 è sostituito dal seguente: “Art. 3 (Orario settimanale di apertura delle farmacie) 1. L’orario ordinario di apertura è stabilito in quaranta ore settimanali equamente distribuite su cinque giorni. Per orario diurno s’intende quello compreso dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e per orario notturno quello dalle ore 20.00 alle ore 8.00 del giorno successivo. 2. L’orario di apertura può essere esteso fino a quarantotto ore settimanali, ripartito in un contesto minimo di cinque giorni e massimo di sei giorni, per le farmacie che ne facciano annualmente domanda. 3. Il direttore generale dell’ASL, secondo una programmazione provinciale, su richiesta della farmacia interessata e sentiti l’Ordine provinciale dei farmacisti, i sindaci, l’Associazione provinciale titolari di farmacia aderenti a Federfarma, Confservizi Lombardia, ove esistano farmacie comunali, e le organizzazioni sindacali di categoria, può autorizzare aperture diverse nell’arco dell’anno fino ad un massimo di cinquantaquattro ore settimanali suddivise in sei giorni, in funzione di necessità stagionali in località climatiche o di maggiori presenze di persone a scopo turistico, nelle zone di villeggiatura come definite dalla legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo) e dalla deliberazione della Giunta regionale 30 gennaio 2008, n. 6532 (Individuazione degli ambiti a vocazione e potenzialità turistica (art. 3, comma 2, l.r. n. 15/2007)), nonché di attività lavorative nelle aree urbane e periurbane della città di Milano. 4. Il direttore generale dell’ASL, su richiesta della farmacia interessata e sentiti i soggetti di cui al comma 3, può altresì autorizzare maggiori aperture fino ad un massimo di cinque giornate nell’arco dell’anno, in occasione di festività o eventi locali. 5. Presso i terminal di aeroporti nazionali e internazionali e stazioni ferroviarie capolinea di traffico internazionale, ove sia presente una farmacia, ne è consentita, su richiesta, l’apertura continuativa. Qualora non fosse presente alcuna farmacia all’interno degli aeroporti internazionali ne è prevista l’apertura in deroga alla pianta organica. 6. Le farmacie che non hanno ingresso diretto sulla pubblica via o piazza, presenti presso i centri commerciali possono, su richiesta, osservare orari di apertura conformi a quelli della struttura commerciale, in deroga a quanto previsto dall’articolo 6, comma 1, fatta salva l’osservanza dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo. 7. Nel caso in cui il titolare di farmacia rurale o unica gestisca un dispensario, può essere autorizzata una riduzione dell’orario di apertura della farmacia principale in misura non superiore a due ore giornaliere.”; d) l’articolo 4 è abrogato; e) il comma 2 dell’articolo 5 è sostituito dal seguente: “2. Nelle zone a popolazione particolarmente sparsa, in particolare zone montane o con disagevole situazione viabilistica o orografica, tale rapporto può essere ridotto fino al limite massimo di una farmacia di turno ogni 10.000 abitanti.”; f) dopo il comma 5 dell’articolo 5 è aggiunto il seguente: “5 bis. Il servizio di turno notturno dopo le ore ventiquattro e fino alle ore 8.00 del mattino seguente è assicurato da un numero di farmacie pari a una ogni 80.000 abitanti, con riduzione del rapporto fino a una farmacia ogni 15.000 abitanti nelle zone di cui al comma 2, e fino a una farmacia ogni 120.000 abitanti nelle zone di cui al comma 3.”; g) il comma 1 dell’articolo 6 è sostituito dal seguente: “1. Le farmacie svolgono il servizio ordinario a battenti aperti in orari compresi tra le ore 8.00 e le ore 20.00 ed obbligatoriamente dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00, salvo quanto previsto all’articolo 3, comma 6.”; h) dopo il comma 2 dell’articolo 6 è aggiunto il seguente: “2 bis. Le farmacie che, rispetto al precedente calendario annuale, non modificano gli orari, il giorno di riposo o il periodo di ferie, sono esentate dalla presentazione della domanda annuale di cui agli articoli 3 e 7.”; i) l’articolo 7 è sostituito dal seguente: “Art. 7 (Turni di servizio) 1. Le farmacie di turno svolgono il servizio dalle ore 8.00 alle ore 20.00 a battenti aperti e successivamente a battenti chiusi fino all’ora di apertura antimeridiana. Il servizio a battenti aperti per ragioni di sicurezza può essere svolto con modalità che escludono l’accesso del pubblico ai locali della farmacia. L’avvicendamento delle farmacie nel turno deve avvenire senza soluzioni di continuità del servizio. 2. A domanda annuale della farmacia, è consentita l’effettuazione del turno a battenti chiusi, durante il servizio extra-orario diurno, in ogni caso senza titolo al diritto addizionale. 3. Quando svolgono servizio a battenti chiusi, le farmacie possono limitarsi alla distribuzione dei medicinali, in tutte le diverse tipologie, del materiale di medicazione e della dietetica speciale, la cui dispensazione in tutte le diverse tipologie non può essere rifiutata. 4. Per assicurare una più completa forma di assistenza e per motivate esigenze locali, a richiesta delle farmacie ed anche in aggiunta ai normali turni di servizio, può essere autorizzata la prestazione del servizio notturno continuativo a battenti aperti in ogni caso senza titolo al diritto addizionale. 5. Nelle ASL o nei comuni nel cui ambito territoriale sia stato attivato il servizio notturno continuativo a battenti aperti, le farmacie di turno possono essere esentate, a richiesta, dal servizio durante le corrispondenti ore notturne, anche in deroga a quanto stabilito dall’articolo 5. I dispensari farmaceutici non partecipano ai turni di servizio; a essi partecipano invece le farmacie succursali nel periodo di apertura. 6. I turni di servizio, per tutte le farmacie, sono di regola settimanali e con inizio al venerdì alle ore 8.00; tale orario deve essere rispettato anche per l’inizio del turno in altro giorno della settimana. In caso di turni di servizio con frequenza minore a quella settimanale è fatto obbligo, alle associazioni di categoria, della diffusione di tali turni presso l’utenza. 7. Il calendario dei turni, per le situazioni di cui all’articolo 5, comma 2, deve prevedere, per ciascuna farmacia, almeno tre periodi di servizio ordinario per ogni turno di guardia. 8. Il farmacista in turno extra orario diurno e notturno a battenti chiusi, pur se non obbligato all’effettiva permanenza in farmacia, è tenuto alla effettiva disponibilità, per la dispensazione dei prodotti di cui al comma 3, nel più breve tempo possibile e comunque entro venti minuti dalla chiamata. 9. Nessun obbligo di reperibilità può essere imposto ai titolari di farmacie che non siano di turno, salvo casi dovuti ad eventi eccezionali.”; j) l’articolo 8 è sostituito dal seguente: “Art. 8 (Chiusura per ferie annuali) 1. Tutte le farmacie hanno diritto alla chiusura annuale, comunque facoltativa e nel rispetto del CCNL dei dipendenti, per ferie per uno o più periodi, fino ad un massimo di ventiquattro giorni lavorativi. Tale diritto non può essere revocato o contestato da alcuna autorità amministrativa, salvo in caso di calamità naturali o di eventi eccezionali. Le farmacie che intendono chiudere per ferie devono darne comunicazione alla direzione generale dell’ASL competente per territorio, entro i termini previsti per la presentazione della proposta di cui all’articolo 2. 2. Ai sensi dell’articolo 2, le ferie devono essere proposte ed autorizzate in modo da assicurare un adeguato servizio di assistenza farmaceutica nei distretti delle ASL. E’ obbligo da parte delle farmacie chiuse per ferie l’indicazione delle sedi più vicine aperte con indicato l’orario di apertura. 3. I dispensari restano chiusi nel periodo di chiusura per ferie delle rispettive farmacie e possono chiudere per ulteriori periodi, purché non superiori a quanto previsto al comma 1. Le farmacie succursali non chiudono per ferie.”; k) il comma 1 dell’articolo 9 è sostituto dal seguente: “1. Allo scopo di rendere agevolmente reperibili le farmacie di turno è fatto obbligo a tutte le farmacie ubicate nel territorio della regione di esporre, in posizione ben leggibile e illuminata dal tramonto all’alba, un cartello indicante le farmacie di turno, in ordine di vicinanza, l’eventuale numero verde al quale rivolgersi per qualsiasi informazione relativa al servizio e l’orario di apertura e chiusura giornaliera dell’esercizio”; l) il comma 1 dell’articolo 10 è sostituito dal seguente: “1. Per le violazioni delle norme sotto elencate si applicano le seguenti sanzioni: a) articolo 3 (Orario settimanale di apertura delle farmacie) da 100 a 500 euro; b) articolo 5 (Farmacie di turno) da 100 a 500 euro; c) articolo 6 (Disciplina degli orari) da 100 a 500 euro; d) articolo 7 (Turni di servizio) commi 1 e 8, da 100 a 500 euro; e) articolo 8 (Chiusura per ferie annuali) da 100 a 500 euro; f) articolo 9 (Cartelli e segnaletica obbligatori) da 100 a 500 euro.”; m) l’articolo 11 è sostituito dal seguente: “Art. 11 (Competenze in materia di distribuzione all’ingrosso di medicinali per uso umano) 1. Sono trasferite alle ASL le competenze amministrative previste dal decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 “Attuazione della direttiva 2001/83/CE relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE”, relativamente alla distribuzione all’ingrosso dei medicinali.”; n) al comma 1 dell’articolo 13 dopo le parole “di apertura, di cui all’articolo 3,” sono aggiunte le parole “e alle ferie”.
Formula Finale: La presente legge regionale e’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda. Milano, 31 marzo 2008 (Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/566 del 18 marzo 2008)
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