Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
ART. 1
(Oggetto)
1. La presente legge autorizza, per il triennio 2005/2007, la predisposizione di un programma regionale di previsione dei lavori pubblici, da approvare con le modalità di cui all’articolo 7 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici), come sostituito dall’articolo 6 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 29, che consenta un più compiuto soddisfacimento delle esigenze prioritarie di sicurezza del territorio, di funzionalità e di efficienza delle infrastrutture e dei servizi, nel quale ricomprendere anche gli interventi finanziati dalla Regione su beni di proprietà comunale che rispondono alle medesime esigenze.
Art. 2
(Allegati al programma regionale di previsione dei lavori pubblici)
1. Al fine di disporre di un quadro complessivo degli interventi da avviare nel settore dei lavori pubblici rispondente alle esigenze di cui all’articolo 1, al programma regionale di previsione per il triennio 2005/2007 sono allegati i documenti di seguito indicati:
a) l’elenco delle opere per le quali si intendono avviare gli studi di fattibilità o la progettazione preliminare;
b) l’elenco delle opere, per le quali è già stata affidata la progettazione, che non possono essere ricomprese nel programma sin da subito;
c) l’elenco degli interventi di interesse regionale, finanziati dalla Regione, alla cui realizzazione provvedono altri soggetti attuatori.
Art. 3
(Accensione di prestiti)
1. Per l’anno 2005, per il finanziamento delle opere e degli interventi di cui all’articolo 1, l’autorizzazione di cui all’articolo 7, comma 1, della legge regionale 9 dicembre 2004, n. 31 (Bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d’Aosta per l’anno finanziario 2005 e per il triennio 2005/2007), è aumentata, per l’anno 2005, di un ammontare massimo di euro 16.120.000 (cap.11150).
2. Per gli anni 2006 e 2007, per il finanziamento delle opere e degli interventi di cui all’articolo 1, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre uno o più prestiti, a medio o a lungo termine, per un ammontare massimo rispettivamente di euro 37.420.000 per l’anno 2006 e di euro 44.710.000 per l’anno 2007, ad un tasso non superiore al tasso IRS a dieci anni, aumentato di un punto percentuale, per un periodo di ammortamento non superiore a quindici anni.
Art. 4
(Disposizioni finanziarie)
1. L’onere derivante dall’applicazione dell’articolo 1 è determinato, per il triennio 2005/2007, in complessivi euro 98.250.000, di cui euro 16.120.000 per l’anno 2005, euro 37.420.000 per l’anno 2006 ed euro 44.710.000 per l’anno 2007.
2. L’onere derivante dall’applicazione dell’articolo 3 è determinato, per l’anno 2005, in euro 803.000, per l’anno 2006, in euro 3.470.000 e, a decorrere dall’anno 2007, in euro 7.561.000.
3. Il finanziamento dell’onere di cui al comma 1 è assicurato dal ricorso ai prestiti autorizzati ai sensi dall’articolo 3.
4. Il finanziamento dell’onere di cui al comma 2 è assicurato dalle risorse già iscritte nella parte spesa del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2005 e, per il triennio 2005/2007, nell’obiettivo programmatico 3.2 (Altri oneri non ripartibili), al capitolo 69300 per euro 443.300 nell’anno 2005, per euro 1.915.600 nell’anno 2006 e per euro 4.174.100 nell’anno 2007 ed al capitolo 69320 per euro 359.700 nell’anno 2005, per euro 1.554.400 nell’anno 2006 e per euro 3.386.900 nell’anno 2007.
5. Per l’applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell’assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5
(Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.