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NORMATIVA
Normativa regionale - Umbria

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Legge regionale 31 luglio 2007, n. 27
Istituzione e disciplina della Commissione di garanzia statutaria. Modifiche alla legge regionale 4 luglio 1997, n. 22 (Norme sul referendum abrogativo e sul referendum consultivo in materia di circoscrizioni comunali).
 

Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


Promulga la seguente legge


CAPO I
COMMISSIONE DI GARANZIA STATUTARIA


ARTICOLO 1
(Commissione di garanzia statutaria)


1. La presente legge istituisce e disciplina la Commissione di garanzia statutaria (di seguito denominata Commissione), in attuazione degli articoli 81 e 82 dello Statuto regionale, quale organo consultivo indipendente ed autonomo di verifica nell’ambito delle attribuzioni definite dall’articolo 2.


ARTICOLO 2
(Attribuzioni)


1. Su richiesta del Presidente della Giunta regionale, del Presidente del Consiglio regionale o di un terzo dei Consiglieri regionali, la Commissione esprime pareri motivati ai sensi dell’articolo 82 dello Statuto:
a) sulla conformità allo Statuto delle leggi e dei regolamenti regionali;
b) sulle questioni interpretative delle norme statutarie;
c) sull’ammissibilità delle proposte di referendum regionali.


ARTICOLO 3
(Composizione e durata)


1. La Commissione è composta da 7 membri eletti dal Consiglio regionale a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti tra:
a) magistrati a riposo delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile;
b) professori universitari di ruolo in materie giuridiche o politologiche;
c) avvocati con almeno quindici anni di esercizio;
d) esperti di riconosciuta competenza in materia di pubblica amministrazione.
2. La Commissione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con unica votazione elegge al proprio interno il Presidente ed un Vicepresidente. Il Presidente resta in carica tre anni e non è rieleggibile.
3. I componenti della Commissione restano in carica per un periodo di sei anni e non sono rieleggibili. Se un componente della Commissione cessa dall’incarico prima della scadenza del mandato, il suo successore resta in carica sei anni.


ARTICOLO 4
(Incompatibilità e prerogative)


1. L’ufficio di componente della Commissione è incompatibile con l’espletamento di qualunque attività professionale, imprenditoriale, commerciale o di pubblica funzione che possa costituire conflitto di interessi con la Regione.
2. I componenti della Commissione, nello svolgimento delle loro funzioni, hanno libero accesso agli uffici e agli atti della Regione, purché tale accesso sia connesso allo svolgimento del loro incarico.
3. La Commissione ha sede presso il Consiglio regionale dell’Umbria. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio definisce le ulteriori modalità di funzionamento e organizzazione della Commissione.


ARTICOLO 5
(Trattamento economico)


1. Ai componenti della Commissione è corrisposto un gettone di presenza pari a 250,00 € ed il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute e documentate, pari al trattamento nel tempo previsto per il Segretario Generale del Consiglio regionale, per ogni giornata di presenza ai lavori della stessa.


ARTICOLO 6
(Termini per l’espressione del parere)


1. La Commissione esprime il proprio parere entro venti giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Presidente del Consiglio o del Presidente della Giunta regionale. Il termine è prorogabile di ulteriori dieci giorni una sola volta e sulla base di motivazioni espresse.


ARTICOLO 7
(Efficacia del parere)


1. La Commissione trasmette al richiedente, ed in ogni caso al Consiglio regionale, tutti i pareri espressi.
2. I pareri trasmessi dalla Commissione sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.
3. Qualora la Commissione ritenga che una legge o un regolamento regionale non siano conformi allo Statuto gli organi regionali competenti sono tenuti a riesaminare l’atto oggetto di rilievo ed a riapprovarlo, con o senza modifiche.


ARTICOLO 8
(Attribuzioni in materia di referendum regionali)


1. La Commissione esprime il proprio parere sull’ammissibilità delle proposte di referendum, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale 4 luglio 1997, n. 22 (Norme sul referendum abrogativo e sul referendum consultivo in materia di circoscrizioni comunali).


ARTICOLO 9
(Ulteriori competenze)


1. La Commissione è altresì organo consultivo della Regione sulle questioni giuridiche che concernono l’interpretazione e l’applicazione al caso concreto delle norme statutarie.
2. Le Commissioni consiliari, a maggioranza dei due terzi dei propri componenti, possono richiedere pareri alla Commissione, avanzando motivata richiesta al Presidente del Consiglio regionale che la inoltra alla stessa.
3. Gli organi regionali che intervengono nei procedimenti previsti dalla L.R. n. 22/1997 e successive modificazioni, sono tenuti a sentire il parere della Commissione.


CAPO II
MODIFICHE ALLA L.R. 4 LUGLIO 1997, N. 22


ARTICOLO 10
(Modifica dell’articolo 2 della L.R. n. 22/1997)


1. Il comma 4, dell’articolo 2 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 22 è sostituito dal seguente:
“4. L’Ufficio di presidenza del Consiglio, verificato il numero e la regolarità delle firme raccolte, trasmette la richiesta di referendum alla Commissione di garanzia statutaria (di seguito denominata Commissione) ai fini di cui all’articolo 82 dello Statuto.”.
2. Il comma 5, dell’articolo 2 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 22 è sostituito dal seguente:
“5. Il Presidente della Giunta regionale, sulla base del parere obbligatorio della Commissione, provvede con decreto motivato sulla ammissibilità della richiesta in conformità allo Statuto ed alle norme di cui alla presente legge.”.
3. Il comma 6, dell’articolo 2 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 22 è sostituito dal seguente:
“6. Il Presidente della Giunta regionale dispone la pubblicazione della deliberazione sulla richiesta di referendum nel Bollettino Ufficiale della Regione. La deliberazione è, altresì, trasmessa ai promotori per la raccolta, entro sessanta giorni dalla comunicazione, delle ulteriori firme per il raggiungimento del numero necessario per la indizione del referendum.”.


ARTICOLO 11
(Sostituzione dell’articolo 5 della L.R. n. 22/1997)


1. L’articolo 5 della l.r. n. 22/1997 è sostituito dal seguente:
“Art. 5 (Ammissibilità del referendum di iniziativa dei Consigli provinciali e comunali)
1. Entro il 31 ottobre il Presidente del Consiglio regionale trasmette la richiesta di referendum alla Commissione, che esprime parere motivato sulla ammissibilità della stessa.
2. Il Presidente della Giunta regionale, sulla base del parere della Commissione, provvede con decreto motivato non oltre il 15 novembre.
3. Il Presidente della Giunta regionale provvede alla indizione del referendum.
4. La deliberazione sulla richiesta di referendum è trasmessa agli enti promotori.”.


ARTICOLO 12
(Modifica dell’articolo 6 della L.R. n. 22/1997)


1. Il comma 2, dell’articolo 6 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 22 è sostituito dal seguente:
“2. Entro il 31 dicembre, il Presidente della Giunta regionale provvede, sentiti i promotori ed i delegati delle richieste di referendum, alla concentrazione di quelle tra esse che rivelino uniformità o analogia di materia, mantenendo invece distinte le altre che non presentano tali caratteri. La deliberazione è pubblicata e trasmessa ai sensi dei commi 3 e 4 dell’articolo precedente.”.


ARTICOLO 13
(Modifica dell’articolo 10 della L.R. 22/97)


1. Il comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 22 è sostituito dal seguente:
“1. Se prima della data di svolgimento del referendum gli atti o le singole disposizioni cui il referendum si riferisce siano abrogati, modificati o dichiarati incostituzionali, il Presidente della Giunta regionale, acquisito il parere della Commissione, con proprio decreto, dichiara che le relative operazioni non hanno più corso.”.


ARTICOLO 14
(Modifica dell’articolo 20 della L.R. 22/97)


1. Al comma 1 dell’articolo 20 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 22 dopo le parole “il Consiglio regionale”, sono aggiunte le seguenti: “, acquisito il parere della Commissione,”.


CAPO III
DISPOSIZIONI FINANZIARIE


ARTICOLO 15
(Norma finanziaria)


1. Agli oneri a carico del bilancio regionale derivanti dall’attuazione dell’articolo 5 si provvede per l’esercizio finanziario 2007 e successivi mediante gli stanziamenti previsti nell’unità previsionale di base 01.1.005 denominata “Funzionamento del Consiglio regionale”.


Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
Data a Perugia, 31 luglio 2007
IL VICE PRESIDENTE
LIVIANTONI


Note:
Nota al titolo della legge:
? La legge regionale 4 luglio 1997, n. 22, recante “Norme sul referendum abrogativo e sul referendum consultivo in materia di circoscrizioni comunali”, è pubblicata nel B.U.R. 9 luglio 1997, n. 33.


Nota all’art. 1:
? La legge regionale 16 aprile 2005, n. 21, recante “Nuovo Statuto della Regione Umbria”, è pubblicata nell’E.S. al B.U.R. 18 aprile 2005, n. 17.
Il testo degli artt. 81 e 82 è il seguente:«Art. 81 Commissione di garanzia statutaria.
1. Il Consiglio regionale elegge a maggioranza dei due terzi dei componenti i membri della Commissione di garanzia statutaria.
2. Con legge regionale approvata dal Consiglio a maggioranza assoluta dei componenti sono stabilite le garanzie di indipendenza e di autonomia organizzativa della Commissione, la composizione, le condizioni, le forme e i termini per lo svolgimento delle sue funzioni e i casi di incompatibilità.
Art. 82 Competenze.
1. La Commissione esprime pareri sulla conformità allo Statuto delle leggi e dei regolamenti regionali, sulle questioni interpretative delle norme statutarie e sull’ammissibilità dei referendum regionali.
2. Sono legittimati a richiedere i pareri il Presidente della Giunta regionale, il Presidente del Consiglio regionale, nonché un terzo dei componenti il Consiglio stesso.
3. La Commissione, qualora ritenga che una legge o un regolamento regionale non siano conformi allo Statuto, ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta.
L’organo competente è tenuto a riesaminare l’atto e a riapprovarlo con o senza modifiche.».


Nota all’art. 2:
Per il testo dell’art. 82 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21, si veda la nota all’art. 1.


Nota all’art. 7, comma 3:
Per la legge regionale 16 aprile 2005, n. 21, si veda la nota all’art. 1.


Nota all’art. 8:
Per la legge regionale 4 luglio 1997, n. 22, si veda la nota al titolo della legge.


Nota all’art. 9:
Per la legge regionale 4 luglio 1997, n. 22, si veda la nota al titolo della legge.


Nota all’art. 10:
Il testo vigente dell’art. 2 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 22 (si veda la nota al titolo della legge), così come modificato dalla presente legge, è il seguente:«Art. 2 Iniziativa popolare.
1. Al fine di raccogliere le firme necessarie a promuovere il referendum i promotori della raccolta, in numero non inferiore a tre, devono presentarsi, muniti dei certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione, presso l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, che ne dà atto con verbale di cui rilascia copia unitamente agli appositi fogli per la raccolta delle firme di cui all’art. 3.
2. Entro trenta giorni dalla consegna dei fogli di cui al comma 1, i promotori depositano presso l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale la richiesta di referendum corredata delle firme di almeno tremila elettori e dei certificati elettorali dei sottoscrittori.
3. La richiesta di referendum di cui al comma 2 indica, in modo preciso ed inequivocabile, a pena di inammissibilità, la isposizione o le disposizioni, ovvero il testo di legge o di regolamento, o l’atto amministrativo di indirizzo e programmazione dei quali si chiede, in tutto o in parte, l’abrogazione.
4. L’Ufficio di presidenza del Consiglio, verificato il numero e la regolarità delle firme raccolte, trasmette la richiesta di referendum alla Commissione di garanzia statutaria (di seguito denominata Commissione) ai fini di cui all’articolo 82 dello Statuto.
5. Il Presidente della Giunta regionale, sulla base del parere obbligatorio della Commissione, provvede con decreto motivato sulla ammissibilità della richiesta in conformità allo Statuto ed alle norme di cui alla presente legge.
6. Il Presidente della Giunta regionale dispone la pubblicazione della deliberazione sulla richiesta di referendum nel Bollettino Ufficiale della Regione. La deliberazione è, altresì, trasmessa ai promotori per la raccolta, entro sessanta giorni dalla comunicazione, delle ulteriori firme per il raggiungimento del numero necessario per la indizione del referendum.
7. I promotori depositano presso l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, entro il 30 settembre, gli ulteriori fogli contenenti le firme raccolte ed i certificati elettorali dei sottoscrittori.
8. Entro il 31 ottobre l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, verificato il numero e la regolarità delle firme, trasmette copia del relativo verbale al Presidente della Giunta regionale per la indizione del referendum.».


Nota all’art. 12:
Il testo vigente dell’art. 6 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 22 (si veda la nota al titolo della legge), così come modificato dalla presente legge, è il seguente: «Art. 6 Irregolarità formali e unificazione delle richieste.
1. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, qualora le proposte di referendum presentino irregolarità formali, invita i promotori a procedere alla regolarizzazione entro un termine non superiore a 30 giorni dalla comunicazione.
2. Entro il 31 dicembre, il Presidente della Giunta regionale provvede, sentiti i promotori ed i delegati delle richieste di referendum, alla concentrazione di quelle tra esse che rivelino uniformità o analogia di materia, mantenendo invece distinte le altre che non presentano tali caratteri. La deliberazione è pubblicata e trasmessa ai sensi dei commi 3 e 4 dell’articolo precedente.».


Nota all’art. 13:
? Il testo vigente dell’art. 10 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 22 (si veda la nota al titolo della legge), così come modificato dalla presente legge, è il seguente:


«Art. 10
Inefficacia del referendum.


1. Se prima della data di svolgimento del referendum gli atti o le singole disposizioni cui il referendum si riferisce siano abrogati, modificati o dichiarati incostituzionali, il Presidente della Giunta regionale, acquisito il parere della Commissione, con proprio decreto, dichiara che le relative operazioni non hanno più corso.».


Nota all’art. 14:
Il testo vigente dell’art. 20 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 22 (si veda la nota al titolo della legge), così come modificato dalla presente legge, è il seguente: «Art. 20 Referendum consultivo obbligatorio.
1. Le proposte di legge concernenti la istituzione di nuovi Comuni ed i mutamenti delle circoscrizioni o delle denominazioni comunali, che il Consiglio regionale, acquisito il parere della Commissione, ritenga proponibili, sono sottoposte a referendum consultivo delle popolazioni interessate previsto dall’art. 73 dello Statuto.».



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