Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
Articolo 1
(Finalità)
1. La Regione, in armonia con i principi generali e programmatici dello Statuto e in attuazione dell’Accordo di programma sottoscritto a Parigi tra UNESCO e Ministero dell’Ambiente, finanzia le spese per l’insediamento e il funzionamento della sede del Segretariato del programma dell’UNESCO per la valutazione dell’acqua mondiale (WWAP), organismo deputato al coordinamento di tutte le attività dell’ONU relativa alla disponibilità della risorsa acqua, al fine di sviluppare il ruolo e consolidarne la presenza in Umbria.
ARTICOLO 2
(Norma finanziaria)
1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 200.000,00 per l’anno 2007, da iscrivere in termini di competenza e cassa nella UPB 05.1.2007 (capitolo 5010) denominata “Progetti e ricerche in materia di difesa, tutela ambientale e protezione civile”.
2. Al finanziamento dell’onere di cui al comma 1 si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento esistente nella UPB 05.1.2007 (capitolo 5010) denominata “Progetti e ricerche in materia di difesa, tutela ambientale e protezione civile”.
3. Per gli anni 2008 e successivi l’entità della spesa sarà determinata annualmente con la legge finanziaria regionale ai sensi dell’articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13.
4. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sia in termini di competenza che di cassa.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
Data a Perugia, 31 luglio 2007
IL VICE PRESIDENTE
LIVIANTONI
Note:
Nota all’art. 1:
La legge regionale 16 aprile 2005, n. 21, recante “Nuovo Statuto della Regione Umbria”, è pubblicata nell’E.S. al B.U.R. 18 aprile 2005, n. 17.
Nota all’art. 2, commi 3 e 4:
La legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13,
recante “Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell’ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell’Umbria”, è pubblicata nel S.O. al B.U.R. 2 marzo 2000, n. 11.
Il testo dell’art. 27, comma 3, lettera c) è il seguente: «Art. 27 Legge finanziaria regionale.
Omissis.
3. La legge finanziaria regionale stabilisce:
Omissis.
c) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi regionali di spesa permanente, la cui quantificazione è espressamente rinviata alla legge finanziaria regionale;
Omissis.».