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NORMATIVA
Normativa regionale - Veneto

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Legge regionale 31 dicembre 2010, n. 26
Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2011-2013.
 

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale


Promulga la seguente legge


Art.1
Adeguamento volontario a quanto disposto dal comma 20 dell'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)


1.La Regione, con riferimento all'allegato A e adeguando, ove necessario, la normativa regional, aderisce volontariamente ai principi di coordinamento della finanza pubblica e alle regole di riduzione dei costi degli apparati amministrativi, secondo quanto disposto dal comma 20 dell'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2.Il Consiglio regionale, in attuazione del comma 1, concorre al contenimento della spesa nella misura prevista dagli stanziamenti del proprio bilancio.
3.La rideterminazione del trattamento indennitario dei membri del Consiglio e della Giunta in carica di cui all' articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2 (Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni) convertito con modificazioni dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, è disciplinata con apposita legge regionale.


Art. 2
(Stato di previsione dell'entrata)


1.Il totale generale delle entrate di cui all'allegato A è approvato in
16.508.307.462,38 euro in termini di competenza e in 21.035.677.881,23 euro in termini di cassa.
2.Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la
riscossione dei tributi istituiti dalla Regione ed il versamento alla cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti nell'anno finanziario 2011.


Art. 3
(Stato di previsione della spesa)


1.Il totale generale delle spese di cui all'allegato A è approvato in
16.508.307.462,38 euro in termini di competenza ed in 21.035.677.881,23 in termini di cassa.
2.È autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli
stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2011.
3.Sino al 30 giugno 2011, l'assegnazione delle risorse in attuazione dell' articolo 7 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) è disposta in relazione ai mesi di gestione.
4.È autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per l'anno 2011.
5.Sono approvate, in sede di coordinamento tra la presente legge e la legge regionale 27 dicembre 2010, n. 25 (Legge finanziaria per l'anno 2011) le modifiche all'allegato A della Finanziaria per l'anno 2011.


Art. 4
(Indebitamento)


1.Per far fronte alla differenza esistente fra il totale delle spese di
investimento di cui si autorizza l'impegno ed il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio finanziario 2011, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre i mutui o ad emettere prestiti obbligazionari per un importo pari a 1.191.000.000,00 euro di cui
418.000.000,00 euro a copertura del disequilibrio derivante dalla mancata contrazione di mutui negli anni precedenti.
2.Agli oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui o all'ammortamento delle obbligazioni emesse di cui al comma 1, si provvede con le somme che sono iscritte nell'ambito delle disponibilità delle unità previsionali di base UPB DB09041 e UPB DB09043 del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013.


Art. 5
(Quadro generale riassuntivo)


1.È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno
finanziario 2011 con i prospetti di cui all' articolo 17 della l.r. 7/2001
(Allegato A).


Art. 6
(Spese obbligatorie e d'ordine)


1.Sono considerate spese obbligatorie e d'ordine, ai sensi e per gli effetti dell' articolo 18 della l.r. 7/2001, quelle descritte nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione della spesa.


Art. 7
(Garanzie prestate dalla Regione)


1.È approvato, ai sensi dell' articolo 10, comma 13, della l.r. 7/2001, il prospetto delle garanzie principali e sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti, di cui all'elenco n. 2 allegato allo stato di previsione della spesa.


Art. 8
(Accordi di programma e cofinanziamenti programmi comunitari)


1.È approvato il fondo di cui alla UPB DB08022 per la partecipazione
finanziaria ad accordi di programma.
2.Sono approvati i fondi di cui alla UPB DB09011 e alla UPB DB09012 per il cofinanziamento dei programmi comunitari.
3.È autorizzato con provvedimento amministrativo il prelievo dai fondi di cui ai commi 1 e 2 delle somme occorrenti per istituire appositi capitoli di spesa relativi al finanziamento dei singoli accordi e al cofinanziamento dei singoli programmi comunitari.


Art. 9
(Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa)


1.Il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa di cui all' articolo 20 della l.r. 7/2001, destinato a far fronte al maggior fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio finanziario 2011 sui singoli capitoli di spesa, è determinato in 342.000.000,00 euro ed è iscritto nella UPB DB09011.


Art. 10
(Utilizzo dell'avanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 2010)


1.L'avanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 2010,
determinato in 6.017.026,00 euro ed applicato al bilancio di previsione per l'anno 2011, è utilizzato a parziale copertura del fondo di riserva per le spese di parte corrente derivanti da economie su fondi statali vincolati iscritto nella UPB DB09011.


Art. 11
(Variazioni compensative)


1.Per l'anno finanziario 2011 sono consentite variazioni fra loro
compensative, mediante atto amministrativo, tra le UPB quando:
a)siano da compensare, per i relativi pagamenti, le quote interesse e le quote in capitale delle rate di ammortamento dei mutui;
b)occorra spostare i capitoli tra le diverse UPB per una migliore definizione delle unità previsionali di base, così come previsto dall' articolo 24, comma 4 della l.r. 7/2001 e dall'articolo 14 della legge finanziaria regionale per l'anno 2011.
2.La Giunta regionale può effettuare, con provvedimento amministrativo, variazioni compensative tra capitoli della medesima unità previsionale di base, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità ed a pagamento differito e per quelle direttamente regolate dalla legge.


Art. 12
(Variazione ai capitoli di spesa delle partite di giro)


1.La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con proprio provvedimento, le variazioni ai capitoli di spesa delle partite di giro in relazione agli accertamenti sui corrispondenti capitoli di entrata ed entro i limiti
tassativi di importo degli accertamenti stessi.


Art. 13
(Bilancio pluriennale)


1.È approvato il bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2011-2013, allegato alla presente legge (Allegato B).


Art. 14
(Dichiarazione d'urgenza)


1.La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addi' 31 dicembre 2010
P. Roberto Cota
Il Vice Presidente
Ugo Cavallera



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