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NORMATIVA
Normativa regionale - Puglia

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Legge regionale 31 dicembre 2010, n. 20
“Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia”.
 
Il Consiglio Regionale ha approvato Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge: TITOLO I NORME DI BILANCIO Art. 1 Stato di previsione delle entrate 1. Lo stato di previsione delle entrate della Regione Puglia per l’anno finanziario 2011, annesso alla presente legge, predisposto secondo i criteri di cui all’articolo 45 della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell’ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli), è approvato in euro 12.874.933.149,56 in termini di competenza e in euro 26.976.983.644,49 in termini di cassa. 2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l’accertamento, la riscossione e il versamento nelle casse della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante nell’esercizio finanziario 2011. Art. 2 Stato di previsione della spesa 1. Lo stato di previsione della spesa della Regione Puglia per l’anno finanziario 2011, annesso alla presente legge, predisposto secondo i criteri di cui all’articolo 46 della l.r. 28/2001, è approvato in euro 12.874.933.149,56 in termini di competenza e in euro 26.976.983.644,49 in termini di cassa. Art. 3 Impegni e pagamenti delle spese 1. E’ autorizzato l’impegno della spesa della Regione Puglia per l’anno finanziario 2011 entro il limite degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione di cui all’articolo 2, fatto salvo l’impegno autorizzato sugli esercizi futuri a norma degli articoli 76 e 77 della l.r. 28/2001. 2. E’ autorizzato il pagamento delle spese della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2011 entro il limite degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione di cui all’articolo 2. Art. 4 Quadro generale riassuntivo 1. E’ approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione Puglia per l’anno finanziario 2011, di cui all’allegato 1, predisposto secondo il quadro di classificazione in titoli per l’entrata e per la spesa previsti, rispettivamente, dagli articoli 45 e 46 della l.r. 28/2001. Art. 5 Elenco delle spese obbligatorie 1. Sono considerate spese obbligatorie quelle di cui all’elenco, allegato 4, contenente le unità previsionali di base (UPB) che possono essere integrate a norma dell’articolo 49, comma 2, della l. r. 28/2001. Art. 6 Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine 1. Il fondo di riserva per spese obbligatorie e d’ordine - capitolo 1110010 - UPB 06.02.01 - viene determinato per l’esercizio 2011 in euro 1 milione ed è gestito a termini dell’articolo 49 della l. r. 28/2001. Art. 7 Fondo di riserva per le spese impreviste 1. Il fondo di riserva per le spese impreviste - capitolo 1110030 - UPB 06.02.01 - è determinato per l’esercizio 2011 in euro 1 milione 250 mila ed è gestito a termini dell’articolo 50 della L.r. 28/2001. Art. 8 Fondo di riserva per il cofinanziamento regionale di programmi comunitari 1. Il fondo di riserva per il cofinanziamento regionale di programmi comunitari - capitolo 1110050 - UPB 06.02.01 - è determinato per l’esercizio 2011 in euro 1 milione 900 mila ed è gestito a termini dell’articolo 54 della l. r. 28/2001. Art. 9 Fondo di riserva per la definizione delle passività pregresse 1. Il fondo di riserva per la definizione delle partite pregresse - capitolo 1110090 - UPB 06.02.01 - è determinato per l’esercizio 2011 in euro 5 milioni ed è gestito a termini dell’articolo 54 della l. r. 28/2001. Art. 10 Fondo svalutazione crediti 1. Il fondo svalutazione crediti - capitolo 1110065 - UPB 06.02.01 - è determinato per l’esercizio 2011 in euro 17 milioni 500 mila ed è gestito a termini dell’articolo 51-bis della l.r. 28/2001. Art. 11 Fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa 1. Il fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa - capitolo 1110020 - UPB 06.02.01 - è determinato per l’esercizio 2011 in euro 1.117.584.346,80 ed è gestito a termini dell’articolo 51 della l.r. 28/2001. Art. 12 Utilizzo del saldo finanziario presunto alla chiusura dell’esercizio 2010 1. Il saldo finanziario presunto alla chiusura dell’esercizio 2010 applicato al bilancio di previsione 2011 nell’ammontare complessivo di euro 1.023.764.376,67, ai sensi dell’articolo 48 della l.r. 28/2001, è utilizzato come segue: a) per euro 40 milioni al capitolo 1110045 - U.P.B. 06.02.01 - “Fondo di riserva per la reiscrizione dei residui passivi perenti del bilancio autonomo”, gestito a termini dell’articolo 95 della l.r. 28/2001; b) per euro 185 milioni al capitolo 1110046 - U.P.B. 06.02.01 - “Fondo di riserva per la reiscrizione dei residui passivi perenti derivanti da risorse con vincolo di destinazione”, gestito a termini dell’articolo 95 della l.r. 28/2001; c) per euro 778.764.376,67 al capitolo 1110060 - U.P.B. 06.02.01 - “Fondo delle economie vincolate”, gestito a termini dell’articolo 93 della l.r. 28/2001. Art. 13 Variazioni di bilancio. Autorizzazione alla Giunta regionale 1. La Giunta regionale, fermo restando le autonome facoltà e poteri previsti dall’articolo 42 della l.r. 28/2001, è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2011, a disporre con proprio atto le variazioni occorrenti per l’istituzione di nuove unità previsionali di entrata, per l’iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e della Unione Europea (UE), nonché per l’iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore. 2. La Giunta regionale è autorizzata inoltre a effettuare, con delibera da comunicare al Consiglio regionale entro dieci giorni, variazioni compensative tra le unità previsionali di base strettamente collegate nell’ambito di una stessa funzione-obiettivo o di uno stesso programma o progetto, nonché a effettuare variazioni compensative tra unità previsionali di base diverse qualora le variazioni stesse siano necessarie per l’attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata. 3. Le variazioni di cui al comma 2 relative ad assegnazioni a destinazione vincolata possono essere apportate nell’ambito dei vincoli di destinazione specifica stabiliti dalla UE, dallo Stato o da altri soggetti. 4. Al fine di assicurare la tempestiva erogazione dei fondi in favore degli enti del comparto sanitario, la Giunta regionale è autorizzata, altresì, a iscrivere, con proprio atto, le ulteriori eventuali somme derivanti dalla differenza tra le risorse finanziarie di parte corrente destinate al Servizio sanitario regionale, per l’anno 2011, sancite con Intesa espressa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e quelle stanziate con la presente legge. Art.14 Erogazione al Consiglio regionale 1. I fondi stanziati sul capitolo 1050 della UPB 00.01.01 dello stato di previsione della spesa, ai sensi dell’articolo 102, comma 3, della l.r. 28/2001, sono messi a disposizione del Consiglio regionale, su richiesta del suo Presidente. Art. 15 Rinuncia alla riscossione di entrate di modesta entità 1. In relazione al disposto dell’articolo 74 della l.r. 28/2001, l’importo dei crediti di natura non tributaria o la cancellazione dal conto dei residui, è confermato in euro venticinque. Art. 16 Bilancio pluriennale 1. E’ approvato il bilancio pluriennale della Regione Puglia per il triennio 2011 - 2013, nelle risultanze di cui allo stato di previsione dell’entrata e allo stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge e predisposto secondo i criteri di cui all’articolo 26 della l.r. 28/2001. La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia. Data a Bari, addì 31 dicembre 2010 VENDOLA


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