Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
(Disposizioni in materia di gestione delle spese)
1. La Giunta regionale è autorizzata, fino al 31 gennaio 2010, all’esercizio provvisorio del bilancio entro il limite di un dodicesimo dei singoli stanziamenti delle UPB del bilancio 2010 in corso di esame.
2. Nel corso dell’esercizio provvisorio del bilancio di cui al precedente comma è altresì autorizzato, nei limiti della maggiore spesa necessaria, l’utilizzo degli stanziamenti per le spese obbligatorie, in riferimento alle sole rate di ammortamento dei mutui, e per le spese relative ai capitoli 2233211, 32040511 (UPB 3.2.04.05) e al capitolo 2222107 ((UPB 2.3.01.02) per la prima trimestralità.
3. Al fine di garantire la corretta gestione del bilancio 2010, è autorizzato l’aggiornamento automatico dei valori dei residui attivi, passivi e di stanziamento presunti esposti nel documento tecnico che accompagna il progetto di bilancio presentato al Consiglio regionale che risultano modificati dalla effettiva gestione del bilancio a tutto il 31 dicembre 2009.
4. La Giunta regionale è altresì autorizzata a riallocare dal 1 gennaio 2010 nella competenza della spesa del bilancio le economie risultanti dai capitoli finanziati con risorse autonome sui quali non è stato possibile, a fronte di obbligazioni giuridicamente vincolanti, effettuare gli impegni entro il termine dell’esercizio per effetto delle sanzioni applicate per il mancato rispetto del patto di stabilità 2008.
ARTICOLO 2
(Disposizioni in materia di gestione delle entrate)
1. Il termine previsto dall’articolo 37 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19 per la regolarizzazione delle pendenze in materia di tasse automobilistiche è riaperto sino al 28 febbraio 2010.
2. In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 2, comma 23, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per come modificato dall’articolo 2 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, a decorrere dal primo gennaio del 2010 sono abrogate tutte le disposizioni di legge regionale in materia di tassa automobilistica non conformi alla normativa statale vigente in materia.
3. In deroga a quanto previsto dal precedente comma ed in ossequio a quanto consentito dall’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 non è soggetto ad abrogazione l’articolo 2 della legge regionale 7 agosto 2002, n. 30.
4. Alla legge regionale 12 giugno 2009, n. 19 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 dell’articolo 34 è così sostituito: «Ove non diversamente previsto nel presente capo, per la contestazione delle violazioni, l’accertamento tributario, la riscossione delle sanzioni, gli sgravi o i rimborsi in materia tributaria, il dirigente della competente struttura tributaria procede nelle forme e con gli atti previsti dalle norme nazionali in materia di procedimento tributario. Il dirigente precitato deroga alle diverse disposizioni eventualmente previste da norme regionali in materia di procedimento amministrativo ove contrastanti o difformi dalle anzidette norme tributarie speciali che regolano la riscossione, l’accertamento, gli sgravi o i rimborsi dei tributi, dei canoni, delle tariffe o degli oneri concessori cui la violazione si riferisce»;
b) il comma 3 dell’articolo 34 è così sostituito: «L’istanza di autotutela di cui al secondo comma è accolta quando l’atto di accertamento o la cartella esattoriale, all’esito della istruttoria di riesame, risultano essere ingiustificate al momento della sua emanazione. L’istanza è rigettata quando gli atti risultavano essere stato correttamente emanati in ragione delle risultanze giuridiche e fattuali esistenti al momento della loro emanazione».
c) il comma 9 dell’articolo 43 è così sostituito: «Con apposito provvedimento il Dipartimento Bilancio e Patrimonio determina le modalità di presentazione dell’istanza prevista dal comma 2, il numero di rate concedibili in ragione dell’importo del credito oggetto di rateizzazione ai sensi del comma 4 nonché il tasso di interesse applicabile ai sensi del comma 5»;
d) il comma 10 dell’articolo 43 è abrogato;
e) nel comma 3 dell’articolo 44 le parole «situazione patrimoniale I.S.E.E.» sono sostituite dalle parole «situazione economica I.S.E.».
5. Al comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34 è aggiunta la seguente lettera: «d) la riscossione e l’introito delle entrate tributarie o patrimoniali delegate alla Regione dalla normativa nazionale».
6. Al fine di garantire la copertura di quota parte dei disavanzi di gestione in materia di spesa sanitaria per l’esercizio 2008 e seguenti, nonché in attuazione degli impegni assunti con l’accordo sul piano di rientro, resta confermato, anche per i periodi d’imposta successivi, l’incremento dell’aliquota IRAP di cui all’articolo 33 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19.
ARTICOLO 3
1. Alla legge regionale 13 giugno 2008, n. 15, per come modificata dalle leggi regionali 31 dicembre 2008, n. 44 e 17 agosto 2009, n. 29 è apportata la seguente modifica:
? all’articolo 25, comma 2, l’espressione «improrogabilmente entro il 31 dicembre 2009» è sostituita dalla seguente «entro il 30 giugno 2010».
ARTICOLO 4
1. La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Formula Finale:
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.
Catanzaro 31 dicembre 2009 - Loiero