Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
1. Dopo l’articolo 16 della legge regionale 17 agosto 2009, n. 25, è aggiunto il seguente articolo:
Art. 16 bis (Disposizioni transitorie)
1. La presente legge troverà applicazione con decorrenza successiva all’inizio della nona legislatura del Consiglio regionale della Calabria.
ARTICOLO 2
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Formula Finale:
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.
Catanzaro 31 dicembre 2009 - Loiero