NORMATIVA
Normativa regionale - Puglia
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Legge regionale 31 dicembre 2009, n. 35
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Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010 e bilancio pluriennale 2010 - 2012
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Il Consiglio Regionale ha approvato Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge: TITOLO I NORME DI BILANCIO ARTICOLO 1 Stato di previsione delle entrate 1. Lo stato di previsione delle entrate della Regione Puglia per l’anno finanziario 2010, annesso alla presente legge, predisposto secondo i criteri di cui all’articolo 45 della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell’ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli), è approvato in euro 13.286.445.490,67 in termini di competenza e in euro 28.642.614.030,11 in termini di cassa. 2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l’accertamento, la riscossione e il versamento nelle casse della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante nell’esercizio finanziario 2010. ARTICOLO 2 Stato di previsione della spesa 1. Lo stato di previsione della spesa della Regione Puglia per l’anno finanziario 2010, annesso alla presente legge, predisposto secondo i criteri di cui all’articolo 46 della l. r. 28/2001, è approvato in euro 13.286.445.490,67 in termini di competenza e in euro 28.642.614.030,11 in termini di cassa. ARTICOLO 3 Impegni e pagamenti delle spese 1. E’ autorizzato l’impegno della spesa della Regione Puglia per l’anno finanziario 2010 entro il limite degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione di cui all’articolo 2, fatto salvo l’impegno autorizzato sugli esercizi futuri a norma degli articoli 76 e 77 della l. r. 28/2001. 2. E’ autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l’esercizio finanziario 2010 entro il limite degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione di cui all’articolo 2. ARTICOLO 4 Quadro generale riassuntivo 1. E’ approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione Puglia per l’anno finanziario 2010, di cui all’allegato 1, predisposto secondo il quadro di classificazione in titoli per l’entrata e per la spesa previsti, rispettivamente, dagli articoli 45 e 46 della l.r. 28/2001. ARTICOLO 5 Elenco delle spese obbligatorie 1. Sono considerate spese obbligatorie quelle di cui all’elenco, allegato 4, contenente le unità previsionali di base (UPB) che possono essere integrate a norma dell’articolo 49, comma 2, della l.r. 28/2001. ARTICOLO 6 Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine 1. Il fondo di riserva per spese obbligatorie e d’ordine - capitolo 1110010 UPB 06.05.01 - viene determinato per l’esercizio 2010 in euro 1 milione e 5 mila ed è gestito a termini dell’articolo 49 della l.r. 28/2001. ARTICOLO 7 Fondo di riserva per le spese impreviste 1. Il fondo di riserva per le spese impreviste - capitolo 1110030 UPB 06.05.01 - è determinato per l’esercizio 2010 in euro 1 milione e 155 mila ed è gestito a termini dell’articolo 50 della l. r. 28/2001. ARTICOLO 8 (Fondi speciali) 1. Il fondo speciale per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell’esercizio 2010, da iscrivere al capitolo 1110070, nell’ambito della UPB 06.02.01, denominato “Ragioneria - Fondi di riserva e fondi speciali”, è determinato in euro 2 milioni ed è gestito a termini dell’articolo 52 della l. r. 28/2001. ARTICOLO 9 Fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa 1. Il fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa - capitolo 1110020 UPB 06.05.01 - è determinato per l’esercizio 2010 in euro 1.390.294.179,87 ed è gestito a termini dell’articolo 51 della l. r. 28/2001. ARTICOLO 10 Utilizzo del saldo finanziario presunto alla chiusura dell’esercizio 2009 1. Il saldo finanziario presunto alla chiusura dell’esercizio 2009 applicato al bilancio di previsione 2010 nell’ammontare complessivo di euro 847.259.456,88, ai sensi dell’articolo 48 della legge di contabilità regionale 28/2001, è utilizzato, integrato con risorse finanziarie 2010, come segue: a) per euro 45.500.000,00 al capitolo 1110045 - UPB 06.05.01 - “Fondo di riserva per la reiscrizione dei residui passivi perenti del bilancio autonomo”, gestito a termini dell’articolo 95 della l.r. 28/2001; b) per euro 200.000.000,00 al capitolo 1110046 - UPB 06.05.01 - “Fondo di riserva per la reiscrizione dei residui passivi perenti derivanti da risorse con vincolo di destinazione”, gestito a termini dell’articolo 95 della l.r. 28/2001; c) per euro 693.321.490,89 al capitolo 1110060 - UPB 06.05.01 - “Fondo delle economie vincolate”, gestito a termini dell’articolo 93 della l.r. 28/2001. ARTICOLO 11 Variazioni di bilancio. Autorizzazione alla Giunta regionale 1. La Giunta regionale, fermo restando le autonome facoltà e poteri previsti dall’articolo 42 della l.r. 28/2001, è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2010, a disporre con proprio atto le variazioni occorrenti per l’istituzione di nuove unità previsionali di entrata, per l’iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dell’Unione europea (UE), nonché per l’iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore. 2. La Giunta regionale è autorizzata inoltre a effettuare, con delibera da comunicare al Consiglio regionale entro dieci giorni, variazioni compensative tra le unità previsionali di base strettamente collegate nell’ambito di una stessa funzione-obiettivo o di uno stesso programma o progetto, nonché a effettuare variazioni compensative tra UPB diverse qualora le variazioni stesse siano necessarie per l’attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata. 3. Le variazioni di cui al comma 2 relative ad assegnazioni a destinazione vincolata possono essere apportate nell’ambito dei vincoli di destinazione specifica stabiliti dalla UE, dallo Stato o da altri soggetti. 4. Al fine di assicurare la tempestiva erogazione dei fondi in favore degli enti del comparto sanitario, la Giunta regionale è autorizzata, altresì,ad iscrivere, con proprio atto, le ulteriori eventuali somme derivanti dalla differenza tra le risorse finanziarie di parte corrente destinate al Servizio sanitario regionale, per l’anno 2010, sancite con intesa espressa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e quelle stanziate con la presente legge. ARTICOLO 12 Erogazione al Consiglio regionale 1. I fondi stanziati sul capitolo 1050 - UPB 00.00.01 - dello stato di previsione della spesa, ai sensi dell’articolo 102, comma 3, della l.r. 28/2001, sono messi a disposizione del Consiglio regionale, su richiesta del suo Presidente. ARTICOLO 13 Rinuncia alla riscossione di entrate di modesta entità 1. In relazione al disposto dell’articolo 74 della l.r. 28/2001, l’importo dei crediti di natura non tributaria o la cancellazione dal conto dei residui è confermato in euro 25,00. ARTICOLO 14 Bilancio pluriennale 1. E’ approvato il bilancio pluriennale della Regione Puglia per il triennio 2010 -2012, nelle risultanze di cui allo stato di previsione dell’entrata e allo stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge e predisposto secondo i criteri di cui all’articolo 26 della citata l. r. 28/2001. Formula Finale: La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia. Data a Bari, addì 31 dicembre 2009 VENDOLA ALLEGATO 1 ALLEGATO Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010 e bilancio pluriennale 2010 – 2012 (L’allegato in oggetto non è acquisito nel sito)
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