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NORMATIVA
Normativa regionale - Puglia

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Legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40
Disposizioni per la formazione del bilancio previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008 – 2010 della Regione Puglia
 
Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga la seguente legge:

TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO E TRIBUTARIO

ARTICOLO 1
(Spesa a carattere pluriennale)

1. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, nelle misure indicate nella tabella “A” allegata alla presente legge.

ARTICOLO 2
(Disposizioni per il rispetto del patto di stabilità)

1. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 7 bis del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale), convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, la Giunta regionale è tenuta ad adottare atti finalizzati al recupero degli eventuali scostamenti per l’anno 2007 per il rispetto dei vincoli e dei parametri del patto di stabilità interno nel corso dell’esercizio finanziario 2008.
2. Gli atti di cui al comma 1 sono inviati per conoscenza al Consiglio regionale.

ARTICOLO 3
(Disposizioni varie)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 (Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità), le aliquote dell’addizionale regionale all’accisa sul gas naturale e dell’imposta sostitutiva di detta addizionale per le utenze esenti, di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 (Istituzione e disciplina dell’addizionale regionale all’imposta erariale di trascrizione di cui alla l. 952/1977 e successive modificazioni, dell’addizionale regionale all’accisa sul gas naturale e per le utenze esenti, di un imposta sostitutiva dell’addizionale, e previsione della facoltà delle regioni a statuto ordinario di istituire un’imposta regionale sulla benzina per autotrazione), sono determinate nei valori indicati nella tabella “B” allegata alla presente legge. Le aliquote relative agli usi industriali, artigianali e agricoli restano determinate nella misura del 50 per cento del corrispondente tributo erariale.
2. La Giunta regionale è autorizzata a rinegoziare, anche ricorrendo all’estinzione anticipata, tutti o parte dei mutui stipulati e dei titoli emessi con oneri a carico del bilancio regionale. In caso di ricorso all’estinzione anticipata di mutui, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre nuovi mutui o prestiti obbligazionari per un importo pari al debito residuo inclusi gli oneri connessi all’operazione, per una durata superiore alla vita residua e a un tasso fisso o variabile annuo iniziale non superiore a quello dei mutui da estinguere. Per le operazioni di rinegoziazione è autorizzato il pagamento della penale contrattualmente prevista per l’estinzione anticipata, ovvero dei costi connessi alla rinegoziazione.
L’eventuale ricorso a strumenti derivati va effettuato a condizione che si realizzi una riduzione del costo finale del debito e del grado di esposizione ai rischi di mercato.
3. Al fine di assicurare la specifica destinazione di somme legislativamente vincolate, reiscritte e non impegnate nel medesimo esercizio finanziario, il capitolo 1110060 “Fondo per la reiscrizione delle economie vincolate” del bilancio di previsione 2008 viene incrementato dell’importo di euro 3.748.450,00 da riscrivere al capitolo di spesa 353070 – u.p.b. 02.02.02.
4. Le risorse finanziarie assegnate dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 28 settembre 2007, n. 97 (Servizio sanitario nazionale 2007 – Ripartizione delle quote del fondo sanitario nazionale di parte corrente tra le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano) di ripartizione, per l’anno 2007, del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, di parte corrente, e derivanti dalla differenza tra l’importo spettante di euro 6.022.833.332,00 e l’importo di euro 5.708.409.509,00 già stanziato nel bilancio di previsione per l’anno 2007, sono iscritte nel bilancio per l’esercizio finanziario 2008 su correlati capitoli di entrata 1011086 – upb 01.02.01 - e di spesa 741088 – upb 12.01.02 -di nuova istituzione. All’erogazione in favore delle aziende e organismi del Servizio sanitario regionale dell’importo di cui al presente comma, pari a euro 314.423.823,00, si provvede a seguito dell’esito positivo della verifica degli adempimenti previsti dalla vigente normativa.
5. In attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1 della legge regionale 5 giugno 2007, n. 16 (Prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007), e per il completamento delle operazioni di reintegro, per l’importo di euro 129.765.914,00, dello stanziamento del capitolo 1110046 dalla stessa legge previste, saranno utilizzate le risorse finanziarie che affluiranno sui capitoli di entrata 2035773, 2035774 e 2035777. Nelle more degli adempimenti di cui al presente comma lo stanziamento di euro 159.383.300,55 del capitolo di spesa di nuova istituzione 741087 – upb 12.01.02, sarà reso disponibile, relativamente all’importo di euro 129.765.914,00, ad avvenuta progressiva definizione delle operazioni di reintegro.
6. Al fine di assicurare la copertura dei disavanzi di gestione in materia di spesa sanitaria, a decorrere dal 1° gennaio 2008, l’aliquota Irap di cui all’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sull’attività produttiva, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta nonché riordino della disciplina dei tributi locali), è aumentata di un punto percentuale. Per la finalità di cui al presente comma, è istituito, nell’ambito dell’unità previsionale di base 1.1.21 del bilancio di previsione 2008, apposito capitolo di entrata 1011063, denominato “Irap propria, co.1, articolo 16, d.lgs. 446/1997 - collegato al capitolo di spesa 771095”. La Giunta regionale è autorizzata, con proprio atto, ad apportare le occorrenti variazioni al bilancio regionale.
7. Al fine di assicurare la copertura dei disavanzi di gestione in materia di spesa sanitaria, a decorrere dal 1° gennaio 2008, l’addizionale regionale Irpef, di cui all’articolo 50, comma 3, del d.lgs. 446/1997, è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, le aliquote indicate a fianco dei seguenti scaglioni, previsti dall’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1996, n. 917 (Approvazione del testo unico dell’imposte sui redditi):
a) per i redditi compresi nel primo scaglione (fino a euro 15 mila): 0,9 per cento;
b) per i redditi compresi nel secondo scaglione (oltre euro 15 mila fino a euro 28 mila): 0,9 per cento;
c) per i redditi compresi nel terzo scaglione (oltre euro 28 mila fino a euro 55 mila): 1,4 per cento;
d) per i redditi compresi nel quarto scaglione (oltre euro 55 mila fino a euro 75 mila): 1,4 per cento;
e) per i redditi compresi nel quinto scaglione (oltre euro 75 mila): 1,4 per cento.
In caso di modifica degli scaglioni di reddito attualmente vigenti, l’aliquota dell’addizionale pari allo 0,9 per cento permarrà sul primo scaglione di reddito, l’aliquota dell’addizionale pari allo 0,9 per cento permarrà sul secondo scaglione di reddito, mentre l’aliquota dell’addizionale pari all’1,4 per cento permarrà sui successivi scaglioni. Per la finalità di cui al presente comma, è istituito, nell’ambito della upb 1.1.21 del bilancio di previsione 2008, apposito capitolo di entrata 1011052, denominato “IRPEF propria, comma 3, articolo 50, d.lgs. 446/1997 - collegato al capitolo di spesa 771095”. La Giunta regionale è autorizzata, con proprio atto, ad apportare le occorrenti variazioni al bilancio regionale.
8. Al fine di assicurare la copertura dei disavanzi di gestione in materia di spesa sanitaria, l’imposta regionale sulla benzina per autotrazione, prevista al capo III del d. lgs. 398/1990 e istituita con legge regionale 17 febbraio 1994, n. 9 (Imposta regionale sulla benzina per autotrazione) ai sensi dell’articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), è fissata in euro 0,0258 per litro di benzina. L’imposta è esigibile all’erogazione delle benzine per il consumo per autotrazione dagli impianti di distribuzione ubicati nel territorio della regione Puglia. A partire dal 1° gennaio 2008, l’imposta è dovuta alla Regione Puglia dall’esercente dell’impianto di distribuzione di carburante ubicato sul territorio regionale o, per sua delega, dalla società petrolifera che ne sia unica fornitrice, obbligato alla denuncia di esercizio ai sensi dell’articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), su base mensile e sui Ministro delle finanze 30 luglio 1996 (Modalità per la presentazione delle dichiarazioni in base alle quali si effettua l’accertamento e la liquidazione dell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione). L’imposta può essere versata con pagamento di rate di acconto mensili e con pagamento di conguaglio all’atto della presentazione della dichiarazione annuale di cui al presente comma. Le rate di acconto sono computate sulla base di un dodicesimo dell’imposta gravante sul prodotto erogato nell’anno precedente, desunto dalla relativa dichiarazione annuale. Per i nuovi impianti le rate di acconto sono calcolate sugli importi presunti da erogare. L’imposta è versata entro il mese successivo a quello di riferimento su apposito conto corrente postale ovvero mediante bonifico bancario a favore della Tesoreria della Regione Puglia;
diversa forma di adempimento, mediante quanto previsto dagli articoli 17, 18 e 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernalizzazione dei sistemi di gestione delle dichiarazioni), può essere prevista mediante convenzione con la struttura di gestione di cui all’articolo 22 del d.lgs. n. 241/1997 e determinazione del Dirigente del Settore finanze, da pubblicarsi per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia (BURP). I soggetti passivi devono presentare una dichiarazione entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello nel corso del quale si sono avverati i presupposti di imposta. Detta dichiarazione è redatta in conformità ai criteri stabiliti dal d.m. finanze 30 luglio 1996 e presentata all’Ufficio dell’Agenzia delle dogane competente e da questo ritrasmesso alla Regione Puglia – Settore finanze. Dalla dichiarazione devono in ogni caso risultare: individuazione del soggetto passivo e dei singoli impianti di distribuzione, consumi di carburante per ciascun mese solare, liquidazioni mensili, riepilogo e saldo, firma del legale rappresentante del soggetto passivo. Con determinazione del Dirigente del Settore finanze, da pubblicarsi per estratto sul BURP, possono essere disciplinate modalità di trasmissione telematica, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Gli Uffici dell’Agenzia delle dogane effettuano l’accertamento e la liquidazione dell’imposta sulla base di dichiarazioni annuali presentate, con le modalità stabilite nel d.m. finanze 30 luglio 1996, dai soggetti passivi entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono e trasmettono alla Regione i dati relativi alla quantità di benzina erogata nel territorio regionale. All’accertamento del tributo, delle relative sanzioni e interessi provvede anche l’Amministrazione regionale mediante il Settore finanze, ai sensi del comma 13 dell’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica). La Regione Puglia, per il tramite del Settore finanze, accede ai dati delle registrazioni fiscali tenute in base alle norme vigenti presso gli impianti di distribuzione di carburante e può richiedere agli Uffici dell’Agenzia delle Dogane i dati ritenuti necessari per l’esecuzione dei controlli di propria competenza;
eventuali infrazioni o irregolarità sono segnalate agli stessi uffici, i quali procedono alla liquidazione dei tributi dovuti e delle relative penalità.
All’accertamento del tributo può altresì provvedere la Guardia di Finanza. La misura edittale della sanzione per il tributo evaso è pari al 75 per cento del tributo stesso. Con delibera di Giunta regionale, da pubblicarsi per estratto sul BURP, può essere variata detta misura, nei limiti quantitativi fissati dall’articolo 19 del d.lgs. 398/1990. Si applica l’articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473 (Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti, a norma dell’articolo 3, comma 133, lettera q, della l. 662/1996). Per la riscossione coattiva e interessi, si rinvia alle disposizioni di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell’articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337). La Giunta regionale può stabilire con apposita delibera, da pubblicarsi per estratto sul BURP, di avvalersi dell’ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello stato). Per il contenzioso, si rinvia alle norme di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413); l’Ufficio dell’ente locale cui notificare il ricorso, come previsto dai commi 1 e 3 dell’articolo 16 del d.lgs. 546/1992, è individuato nel Settore finanze della Regione Puglia. Gli avvisi di accertamento o di liquidazione devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Il credito dell’Amministrazione regionale per l’imposta a seguito di accertamento o di liquidazione si prescrive in anni quattro dalla data in cui l’accertamento è divenuto definitivo. La prescrizione di detto credito è interrotta in caso di esercizio di azione penale. L’imposta è rimborsata quando risulti indebitamente pagata. Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data di pagamento. Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione alla Regione Puglia - Settore finanze - della relativa istanza. L’eventuale credito risultante da dichiarazione può essere portato in compensazione nella dichiarazione successiva e fatto valere sul primo pagamento utile. E’ abrogato l’articolo 2 della l.r. 9/1994. Le risorse provenienti dal presente articolo vengono introitate sul capitolo di entrata 1021110 “Quota imposta regionale benzina per autotrazione (l.r. 9/1994) - Collegato al cap. di spesa 771095” dell’upb 1.2.2. La Giunta regionale è autorizzata, con proprio atto, ad apportare le occorrenti variazioni al bilancio regionale.
9. Per le finalità e le esigenze riferite al primo semestre dell’esercizio 2008, di cui all’articolo 1, comma 1, della legge regionale 3 aprile 2006, n. 8 (Disposizioni in materia di Consorzi di bonifica) e all’articolo 17 (Ulteriore anticipazione finanziaria ai Consorzi di bonifica), comma 3, della legge regionale 19 luglio 2006, n. 22 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006), è autorizzata un’anticipazione finanziaria di euro 13 milioni in favore dei Consorzi di bonifica. Alla spesa per far fronte all’erogazione di detta anticipazione si provvede mediante iscrizione di pari importo sui capitoli di entrata 6151270 “Recupero di somme anticipate ai Consorzi di bonifica (P.M.S. vinc. 1 a 1)” – upb 6.1.1 – e di uscita 1200170 “Anticipazione finanziaria in favore dei Consorzi di bonifica (P.M.S. vinc. 1 a 1)” – u.p.b. 99.99.1 – delle partite di giro del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008.
Per gli adempimenti di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell’articolo 1, comma 1, della l.r. n. 8/2006 e dell’articolo 17, comma 3, della l.r. 22/2006, la Giunta regionale è autorizzata a nominare, con potere di riscossione e di pagamento delle somme, un Commissario ad acta che può avvalersi di una struttura di supporto. Il compenso da riconoscere e corrispondere al Commissario ad acta e ai componenti della struttura di supporto per complessivi euro 14 mila fa carico al capitolo 112099 del bilancio per l’esercizio finanziario 2008.
10. La Giunta regionale provvede alla ristrutturazione della posizione debitoria nei confronti dell’Istituto nazionale previdenza sociale (INPS) relativa ai crediti contributivi maturati dallo stesso Istituto per l’assunzione da parte della Regione di manodopera agricola nel periodo dal 1993 al secondo semestre 2004, mediante versamento in unica soluzione dell’importo di euro 1.164.306,02, corrispondente al 30 per cento del debito totale a carico della stessa Regione. Per le finalità di cui al presente comma è istituito nel bilancio di previsione 2008, nell’ambito dell’upb 08.01.05, il capitolo di spesa 111040 avente la seguente declaratoria “Ristrutturazione contributi agricoli – oneri pregressi”, con uno stanziamento pari ad euro 1.164.306,02.
11. Per l’annualità 2008 i fondi di cui al comma 2 dell’articolo 19 (Tributo per il deposito dei rifiuti di discarica – Ecotassa) della legge regionale 16 aprile 2007, n. 10 (Disposizione per la formazione del bilancio di previsione 2007 e bilancio pluriennale 2007- 2009 della Regione Puglia), fatta salva la quota di cui al comma 1 dello stesso articolo, relativi alla “ecotassa” proveniente dal tributo per il deposito dei rifiuti in discarica, sono destinati a programmi di sviluppo dei servizi di raccolta differenziata e a interventi urgenti per la pulizia di siti carsici ricadenti in aree naturali protette e in aree della rete ecologica natura 2000. Per il 2008 i fondi di cui al presente comma sono così ripartiti:
a) per la quota del 70 per cento alle Province, che li assegnano agli Ambiti territoriali ottimali (ATO) per la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri incentivanti la raccolta differenziata;
b) per la quota del 30 per cento alla Regione, finalizzati allo sviluppo di campagne di sensibilizzazione alla raccolta differenziata e a interventi urgenti per la pulizia dei siti carsici come individuati dal presente comma.
12. Il comma 5 dell’articolo 10 della legge regionale 10 luglio 2007, n. 17 (Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale), è sostituito dal seguente:
“5. Le istanze di verifica di assoggettabilità a procedura di VIA presentate alla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le relative istanze di integrazione e variazione progettuale, anche se successive a tale data, sono esaminate e definite dalla Regione. In relazione alle istanze di verifica di assoggettabilità a VIA presentate alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di conclusione del procedimento è prorogato a complessivi 180 giorni, decorsi i quali i progetti si intendono esclusi dalla procedura di VIA. In relazione alle istanze di integrazione e variazione progettuale presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, trova applicazione la disciplina vigente al momento della presentazione”.
All’articolo 10 della l.r. 17/2007 è aggiunto, in fine, il seguente comma
“5 bis Le procedure di VIA conseguenti alle istanze di cui al comma 5 e le procedure di VIA avviate con istanza presentata prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonché le relative istanze di integrazione e variazione progettuale di interventi non ancora realizzati, anche se successive a tale data, sono di competenza della Regione”.
13. Al comma 7 dell’articolo 16 della legge regionale del 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale), dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Il decorso di tale termine è subordinato al compimento delle forme di pubblicità di cui al comma 3 e alla acquisizione del parere di cui al comma 5”.
14. Al fine di consentire il completamento dei provvedimenti in materia di tutela ambientale e, in particolare, dei decreti legislativi 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento), 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e relativi decreti applicativi, le funzioni del Comitato regionale contro l’inquinamento atmosferico per la Puglia (CRIAP) di cui alla legge regionale 16 maggio 1985, n. 31 (Disciplina del Comitato regionale contro l’inquinamento atmosferico), sono prorogate sino alla data del 31 dicembre 2008.
15. Il comma 6 dell’articolo 6 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia), è sostituito dal seguente:
“6. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, di cui al comma 5, il disegno di legge è inviato dalla Giunta regionale al Consiglio regionale per l’approvazione della legge istitutiva delle aree naturali protette”.
Al comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 19/1997, le parole: “Dalla data di adozione” sono sostituite dalle seguenti: “Dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia” .
16. La realizzazione dei parchi eolici è disciplinata dalle direttive di cui al regolamento regionale 4 ottobre 2006, n. 16 (Regolamento per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia).
17. L’Agenzia regionale per la protezione dell’Ambiente – ARPA Puglia, in presenza di vacanze nella dotazione organica complessiva approvata con deliberazione di Giunta regionale 21 novembre 2006, n. 1712, è autorizzata a bandire concorsi finalizzati all’assunzione con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, riservati esclusivamente ai lavoratori con i quali sia in corso da più di tre anni un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa contratto a seguito di una pubblica selezione. Il numero massimo dei lavoratori per i quali è ammesso il ricorso alle procedure di cui al presente comma è di quindici. Le assunzioni previste dal presente comma rientrano in quelle di cui alla deliberazione della Giunta regionale 20 dicembre 2006, n. 1992, e sono pertanto portate in detrazione dalle assunzioni ancora da effettuarsi ai sensi di detta deliberazione. Gli oneri derivanti dal presente comma trovano copertura nel capitolo 581000 (upb 14.1.2) ai sensi e nei limiti della del. Giunta reg. 1992/2006.
18. Alla legge regionale 13 giugno 1986, n. 14 (Autorizzazione alla circolazione dei trasporti e dei veicoli eccezionali), sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 dell’articolo 2 è sostituito dal seguente:
“1. Gli indennizzi previsti devono essere versati su conto corrente intestato all’Amministrazione provinciale competente per territorio, con la specificazione che trattasi di versamento effettuato ai sensi della presente legge.”;
b) i commi 1, 3 e 4 dell’articolo 3 sono abrogati;
c) il comma 2 dell’articolo 3 è sostituito dal seguente:
“2. Le amministrazioni provinciali devono utilizzare gli introiti rivenienti dagli indennizzi per il miglioramento della pavimentazione delle strade più interessate dai trasporti eccezionali”;
d) l’articolo 4 è abrogato.
19. Alla legge regionale 11 maggio 2001, n. 13 (Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici), sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 dell’articolo 24 è sostituito dal seguente:
“1. Le Amministrazioni aggiudicatrici, entro sei mesi dalla data dell’atto di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, rendono all’Assessorato regionale alle opere pubbliche, ovvero al competente Assessorato regionale, che ne ha disposto il finanziamento, apposito provvedimento con il quale sono approvate le risultanze rivenienti dall’omologazione delle spese sostenute per la realizzazione di ciascuna opera finanziata anche parzialmente dalla Regione. All’omologazione delle spese sostenute alle quali si commisura il finanziamento regionale concesso provvede il Responsabile del procedimento secondo quanto previsto dall’articolo 6. Sulla base degli atti ricevuti, il Dirigente del competente Settore o Struttura regionale provvede all’adozione di specifico provvedimento di presa d’atto”;
b) il comma 2 dell’articolo 24 è abrogato;
c) l’articolo 7 è abrogato;
d) il comma 12 dell’articolo 11 è sostituito dal seguente:
“12. I pareri di cui al comma 9, lettere b), c) e d) e al comma 11 sono resi entro il termine di novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta corredata della documentazione tecnica. Decorso il termine suddetto, il parere si intende reso favorevolmente”.
20. All’articolo 60 (Regolazione rapporto locativo alloggio di ERP) della legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007 della Regione Puglia), sono apportate le seguenti modifiche: dopo il comma 1 è inserito il seguente:
“1 bis Alle stesse condizioni di cui al comma 1, può chiedere la regolarizzazione del rapporto locativo anche chi ha ottenuto in concessione l’alloggio di edilizia pubblica in forma provvisoria, eventualmente a titolo di custodia, sempre che tale concessione risulti documentata o si possa chiaramente desumere da atti o provvedimenti assunti dall’Amministrazione comunale.”;
al comma 2, le parole “e dovrà essere richiesta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge” sono soppresse;
il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. Nei confronti degli occupanti illegittimi privi dei requisiti di cui al presente articolo e che non hanno effettuato richiesta di regolarizzazione del rapporto locativo sono avviate le procedure di rilascio degli alloggi.”.
Gli IACP sono autorizzati a vendere, con le modalità e procedure previste dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), gli alloggi inseriti nei piani di vendita che sono liberi e disponibili se la vendita è finalizzata a eliminare i condomini misti. Detti alloggi possono essere venduti a mezzo di avviso pubblico prioritariamente agli assegnatari di alloggi pubblici non inseriti nei piani di vendita. Gli acquirenti devono trasferirsi entro sessanta giorni dalla data dell’atto di acquisto a pena nullità della compravendita e l’alloggio non può essere rivenduto prima di dieci anni. L’alloggio reso libero dall’acquirente deve essere immediatamente assegnato in locazione.
Qualora gli alloggi non vengano venduti si applica il comma 9 dell’articolo 1 della l. 560/1993. Le Commissioni per la formazione delle graduatorie e per la mobilità degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui all’articolo 5 della legge regionale 20 dicembre 1984, n. 54 (Norme per l’ assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), sono soppresse ad eccezione di quelle aventi sede nei comuni di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto. Tutti i compiti e le funzioni delle Commissioni soppresse sono trasferiti alle Commissioni per la formazione delle graduatorie e per la mobilità già istituite presso i Comuni di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto secondo i rispettivi ambiti provinciali. A queste ultime le Commissioni soppresse devono trasferire tutte le pratiche e le graduatorie ancora non definite entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
21. Gli assegnatari degli alloggi ERP che hanno regolarizzato il proprio rapporto locativo secondo quanto disposto dalla l.r. n. 1/2005 possono presentare richiesta di acquisto dei medesimi alloggi, purchè gli stessi rientrino nei piani di vendita già esecutivi alla data di entrata in vigore della presente legge. Il periodo di occupazione abusiva dell’immobile è computato ai fini del requisito temporale di cui alla l. 560/1993. La sussistenza del predetto requisito temporale deve essere dichiarata dai soggetti richiamati nel presente comma. I proventi derivanti dall’alienazione di cui al presente comma devono essere utilizzati solo ed esclusivamente per la manutenzione del patrimonio abitativo in possesso degli IACP.
22. Al primo comma dell’articolo 62 (Riconoscimento oneri personale formazione professionale) della legge regionale 4 agosto 2004, n. 14 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004), le parole “del personale non impegnato in attività formative nel periodo dal 1° luglio 1996 fino alla data di entrata in vigore della legge regionale 16 novembre 2001, n. 27 (Misure straordinarie di ristrutturazione del sistema formativo)” sono sostituite dalle seguenti “del personale non impegnato in attività formative nel periodo dal 1° luglio 1996 al 31 marzo 2002, ivi compreso il costo relativo, per tale periodo, all’inquadramento nelle fasce retributive e per i passaggi di livello ex articoli 18 e 27 CCNL 94/97, derivante dall’applicazione dell’accordo di contrattazione decentrata del 18 giugno 2002”. Ai fini dell’integrazione di spesa da riconoscere agli enti gestori, a effetto di quanto sopra previsto, restano fisse le condizioni, le procedure e le modalità previste all’articolo 62 della l.r. 14/2004, che l’ente gestore deve rispettare, integrando il rendiconto già presentato. Il riconoscimento delle spese rivenienti da quanto sopra indicato avviene nell’ambito degli importi da ciascun ente gestore già rendicontati ai sensi dell’articolo 62 della l.r. 14/2004, attraverso compensazione con somme liberatesi a seguito di disconoscimento, in sede di verifica contabile da parte dei competenti servizi regionali, di spese rendicontate e non ammesse a discarico.
23. E’ istituita “Puglia Sociale” quale fondazione promossa e sostenuta dalla Regione Puglia, dalle Province e dai Comuni, che ne possono essere soci fondatori. Vi possono aderire anche altri enti locali, nonché le Camere di commercio, soggetti imprenditoriali privati, organizzazioni del terzo settore di rilievo regionale, enti religiosi. Puglia Sociale assolve ai seguenti compiti istituzionali:
a) promozione di iniziative di partecipazione alla realizzazione di interventi e progetti innovativi, sperimentali, di significativo impatto nel contesto regionale o locale in cui ricadono per favorire l’inclusione sociale, il contrasto di ogni forma di disagio e rischio di devianza di persone e gruppi sociali a rischio di esclusione e di marginalità;
b) promozione di iniziative di solidarietà aperte alla comunità regionale volte a rimuovere gli ostacoli all’integrazione di soggetti in condizioni di svantaggio e/o di fragilità e al riconoscimento pieno dei diritti sociali delle donne e degli uomini presenti sul territorio regionale;
c) partecipazione a iniziative di rilievo nazionale e regionale promosse da altre fondazioni e da altri enti pubblici e privati che concorrano al perseguimento degli obiettivi complessivi delle politiche di welfare regionale;
d) attivazione delle comunità locali per la raccolta di risorse aggiuntive rispetto a quelle pubbliche destinate alle politiche sociali, per il finanziamento di progetti di solidarietà volti ad arricchire la dotazione di infrastrutture sociali, educative e sociosanitarie e la offerta di servizi e prestazioni in favore dei soggetti più deboli nelle stesse comunità locali;
e) promozione e realizzazione di iniziative di comunicazione sociale a supporto delle politiche di welfare regionale e locale, per sostenere i processi di partecipazione, per rendere più accessibili le informazioni sui diritti e sulle opportunità delle persone e delle famiglie, per diffondere nell’agire quotidiano dei singoli e delle istituzioni pubbliche e private i principi di inclusione sociale, di parità, di conciliazione, di integrazione e di valorizzazione delle differenze;
f) promozione di partenariati pubblico-privati per la realizzazione di interventi in ambito sociale di rilievo regionale e locale, anche sostenendo iniziative specifiche per la responsabilità sociale delle imprese.
Agli oneri derivanti dall’istituzione di Puglia Sociale si fa fronte attraverso uno stanziamento complessivo di euro 100 mila finalizzati all’erogazione di un contributo iniziale di euro 50 mila quale fondo di dotazione della Fondazione e un contributo annuale di euro 50 mila. Tale stanziamento è iscritto nel capitolo di nuova istituzione epigrafato: “Fondazione Puglia Sociale” euro 100 mila. Per gli anni successivi si provvede in sede di approvazione dei corrispondenti bilanci di previsione.
24. Allo scopo di favorire l’attività di rappresentanza e tutela delle associazioni privatizzate ai sensi degli articoli 113 e 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all’articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), sono concessi annualmente contributi a valere sulle disponibilità assegnate con lo stanziamento annuo di bilancio. Le associazioni riconosciute che concorrono all’assegnazione delle predette risorse sono le seguenti:
a) Associazione nazionale mutilati invalidi di lavori;
b) Associazione nazionale vittime civili di guerra;
c) Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra;
d) Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (ANMIC);
e) Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra;
f) Unione italiana ciechi (UIC);
g) Associazione italiana ciechi di guerra;
h) Federazione associazioni nazionali disabili (FAND);
i) Associazione italiana stomizzati (AISTOM);
l) Ente nazionale protezione e assistenza sordomuti (ENS);
m) Associazione nazionale mutilati per servizio.
Ai fini del riparto per l’assegnazione delle risorse disponibili tra le predette associazioni le stesse presentano all’Assessorato alla solidarietà, entro il 30 giugno di ogni anno, secondo apposite linee guida, un progetto di attività di durata annuale rivolto a sostenere il funzionamento delle sedi e lo svolgimento di attività di sensibilizzazione, informazione e promozione dei diritti, tutela della salute, sostegno psicologico, mutuo-aiuto e inserimento lavorativo. La richiesta di assegnazione del contributo, a firma del legale rappresentante, deve essere corredata della seguente documentazione:
a) bilancio consuntivo dell’anno precedente, approvato dagli organi statutari;
b) relazione sull’attività svolta nell’anno precedente;
c) elenco delle sedi operative sul territorio regionale;
d) dati statistici certificati sul numero degli associati e sul numero delle persone oggetto di tutela, se diverso dal primo;
e) profilo delle principali risorse umane impegnate nel coordinamento e nella realizzazione delle attività progettuali.
Ogni associazione può risultare beneficiaria di un contributo non inferiore al 2 per cento e comunque non superiore al 15 per cento della somma totale disponibile, determinato sulla base degli elementi di cui alle predette lettere c) e d). Entro il 30 ottobre dell’anno successivo all’anno di assegnazione del contributo, le associazioni beneficiarie presentano la rendicontazione delle spese effettuate, con la relativa documentazione, corredata di una dettagliata relazione sulle attività svolte e sui risultati conseguiti. Per l’anno 2008 si fa fronte alla spesa riveniente dall’applicazione della presente disposizione, ammontante a euro 450 mila, mediante risorse autonome allocate sul capitolo di bilancio 784020, che assume la seguente nuova declaratoria “Contributi Associazioni di tutela e rappresentanza degli invalidi”. E’ abrogata la legge regionale 11 gennaio 1994, n. 2 (Contributi alle Associazioni di tutela e rappresentanza degli invalidi).
25 All’articolo 30 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia), sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 6 è sostituito dal seguente:
“6. Il Garante regionale dei diritti del Minore, in qualità di Presidente dell’Ufficio del Garante, è nominato dal Consiglio regionale tra persone di età non superiore a sessantacinque anni, in possesso di laurea magistrale o specialistica, con documentata esperienza almeno decennale, maturata nell’ambito delle politiche educative e socio-sanitarie, con particolare riferimento alle materie concernenti l’età evolutiva e le relazioni familiari.
È eletto il candidato che ottiene i voti dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione”.
b) è aggiunto, in fine, il seguente:
“6 bis L’incarico di cui al comma 6 ha durata di cinque anni ed è rinnovabile una sola volta. L’incarico è incompatibile con i seguenti profili:
1) i membri del Parlamento, i ministri, i consiglieri e gli assessori regionali, provinciali e comunali e i titolari di altre cariche elettive;
2) i direttori generali, sanitari e amministrativi delle aziende USL e delle aziende ospedaliere regionali;
3) gli amministratori di enti pubblici, aziende pubbliche o società a partecipazione pubblica, nonché gli amministratori o dirigenti di enti, imprese o associazioni che ricevono a qualsiasi titolo contributi dalla Regione.
4) i lavoratori dipendenti di enti locali che operano nell’ambito dei servizi alla persona;
5) i magistrati dei tribunali per i minorenni e coloro che svolgono funzione di giudice onorario presso gli stessi tribunali”.
26 Ai fini dell’acquisto di farmaci, dispositivi medici o altro materiale sanitario da parte delle aziende e istituti del Servizio sanitario regionale, eventuali dichiarazioni di infungibilità devono essere corredate di relazione, idoneamente motivata e documentata, sottoscritta dal richiedente e confermata dal Direttore di distretto, o dal Dirigente medico di presidio, o di dipartimento extraospedaliero, secondo la rispettiva competenza, contenente specifica dichiarazione di essere a conoscenza delle possibili responsabilità contabili per danno erariale. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta apposito atto di costituzione di un Osservatorio dei dispositivi medici e protesici nonché del relativo repertorio regionale.
La delega conferita all’Agenzia regionale sanitaria con l’articolo 38 (Accordi e transazioni con fornitori di beni, servizi e prestazioni sanitarie) della legge regionale 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005 della Regione Puglia) è confermata per l’anno 2008 in presenza di disponibilità finanziarie da utilizzare per le transazioni. Ai direttori generali delle aziende e istituti del servizio sanitario regionale è posto l’obbligo di ridurre i costi delle attività esternalizzate complessivamente del 2 per cento per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, anche mediante rinegoziazione o reinternalizzazione, sussistendone le condizioni. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessorato alle politiche della salute, con il supporto tecnico dell’Agenzia regionale sanitaria, è delegata ad adottare i necessari atti finalizzati all’introduzione della modalità di erogazione di prestazioni mediante pacchetti di prestazioni ambulatoriali o day service. Presso l’Assessorato alle politiche della salute, che si avvale anche della regionale di valutazione dell’appropriatezza dei ricoveri (UVAR) con il compito di coordinare le corrispondenti unità aziendali, emanando atti di indirizzo, ai fini del perseguimento dell’obiettivo della deospedalizzazione, previa analisi dei dati delle schede di dimissione ospedaliera. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, integra, sulla base di valutazioni di appropriatezza del setting assistenziale, i DRGs ad alto rischio di inappropriatezza di cui all’articolo 22 (Definizione dei livelli essenziali di assistenza) della legge regionale 7 gennaio 2004 n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006 della regione Puglia), individuando anche le soglie di ammissibilità quale ricovero ordinario per ciascun DRG, tenendo comunque conto delle peculiarità dell’assistenza pediatrica. Le soglie di ammissibilità dei DRGs ad alto rischio di inappropriatezza, di cui all’articolo 22 della l.r. 1/2004, così come integrati dal presente comma, sono applicate al totale dei ricoveri (ordinari e diurni) di ciascun anno di competenza con esclusione dei ricoveri di zero ed un giorno. Alle aziende e istituti del servizio sanitario regionale è fatto divieto di acquisire tecnologie sanitarie di valore superiore a euro 250 mila anche mediante stipula di contratti di noleggio o leasing, in mancanza di preventiva autorizzazione della Giunta regionale, concessa su proposta dell’Assessorato alle Politiche della salute presso il quale è istituito apposito gruppo di lavoro, che opera di concerto con quello istituito per il contenimento delle liste d’attesa, per la valutazione del fabbisogno e dell’impatto in termini di prestazioni conseguenti a tali acquisizioni. Le aziende e istituti del servizio sanitario regionale dispongono la cessazione, alle relative scadenze, dei rapporti di consulenza a carattere non sanitario. Eventuali rinnovi possono essere previsti solo previo parere dell’Assessorato alle politiche della salute a seguito di motivata e documentata richiesta. Le stesse aziende e istituti sono tenuti a ridurre gli oneri per consulenze sanitarie in misura non inferiore al 10 per cento nonché le prestazioni aggiuntive in misura non inferiore al 30 per cento nell’anno 2008, fatte salve specifiche autorizzazioni in deroga concesse dalla Giunta regionale. Per l’anno 2008 il documento di indirizzo economico funzionale (DIEF) alle aziende, enti e istituti del servizio sanitario regionale, da adottarsi entro il 31 gennaio, prevede oneri per le prestazioni erogate da parte delle strutture sanitarie classificate e private accreditate inferiori del 2 per cento a quelli previsti nel DIEF relativo all’anno 2007. E’ fatto assolutamente divieto alle aziende sanitarie di imputare alla gestione economica di esercizio costi di manutenzione, da ritenersi straordinaria, degli immobili, impianti e macchine, aventi la caratteristica di investimenti e la cui utilità è riferibile a più esercizi.
E’ fatto obbligo alle aziende sanitarie che ancora non vi avessero provveduto di istituire il libro dei cespiti ammortizzabili di proprietà disponibili pres-so terzi, nel quale rilevare gli acquisti di beni a utilità pluriennali riconducibili per natura all’Assistenza integrativa e protesica territoriale da privato. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 12 (Interventi in materia di assistenza farmaceutica) della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 39 (Norme relative all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007), le cui disposizioni non sono qualificabili quali modalità di introduzione dei prezzi di riferimento, essendo garantita l’autonomia diagnostico terapeutica dei medici, seppure motivata in relazione alla prescrizione di inibitori della pompa protonica, la Giunta regionale è autorizzata ad adottare analoghe disposizioni con riferimento ad altre categorie terapeutiche al fine di garantire appropriatezza e miglior rapporto benefici/costi nella prescrizione di farmaci. I direttori generali delle aziende sanitarie adottano ogni possibile misura per garantire la correttezza dell’utilizzo, da parte dei dipendenti, delle utenze telefoniche disponendo che l’utilizzo per motivi personali abbia carattere di assoluta eccezionalità e con oneri a carico dell’utilizzatore nonché assicurando idonei mezzi di controllo. E’ obiettivo dei direttori generali realizzare una riduzione delle spese per telecomunicazione in misura pari al 30 per cento nel 2008 e del 15 per cento nel 2009, anche attraverso l’utilizzo di telefonia VOIP in ambito aziendale. E’ fatto obbligo alle aziende e istituti del servizio sanitario regionale di adottare la contabilità analitica per centri di costo e di responsabilità nonché la metodica di budget a tutti i livelli di responsabilità della gestione delle risorse. I responsabili di struttura ai quali sono affidate le risorse rendicontano in merito al corretto ed economico utilizzo delle stesse e ai risultati raggiunti anche con riferimento a indicatori di efficienza ed efficacia che possano consentire valutazioni comparative. Le aziende sanitarie locali, sulla base dei report disponibili per medico prescrittore di prestazioni e farmaci, verificano la congruità delle prestazioni con i livelli di spesa programmati. Dal 1° gennaio 2008 nelle aziende sanitarie locali, nelle aziende ospedaliero – universitarie e negli IRCCS pubblici, i nuclei di valutazione di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59), non possono essere composti da più di tre componenti. Il compenso per ciascun componente previsto dall’articolo 14 (Nuclei di valutazione) della legge regionale 5 dicembre 2001, n. 32 (Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2001) è ridotto del 30 per cento. Le deliberazioni dei direttori generali delle aziende e istituti del servizio sanitario regionale nonché le determinazioni dirigenziali sono pubblicate integralmente sul sito web dell’azienda o istituto. Le deliberazioni devono essere pubblicate contestualmente alla pubblicazione nell’albo pretorio. Le determinazioni dirigenziali devono essere pubblicate entro tre giorni dalla data della loro adozione. Fino alla pubblicazione dette determinazioni non possono essere eseguite.
27. I dipendenti delle aziende sanitarie devono essere adibiti alle mansioni per le quali sono stati assunti, nel rispetto della categoria e del profilo professionale di appartenenza, secondo le previsioni legali e contrattuali vigenti. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliero - universitarie e gli IRCCS pubblici, verificate le situazioni di esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alle qualifiche di appartenenza, restituiscono i dipendenti interessati allo svolgimento dei compiti propri del profilo professionale per il quale sono stati assunti. Nello stesso termine, i direttori generali delle suddette aziende inviano il resoconto delle disposizioni prese in materia al competente settore dell’Assessorato alle politiche della salute, certificando l’insussistenza di ulteriori casi di svolgimento di mansioni difformi da quelle del profilo professionale di appartenenza. Dopo il comma 3 dell’articolo 16 della legge regionale 28 dicembre 1994, n. 36 (Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 - Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 -, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517), è inserito il seguente:
“3 bis. Può essere nominato direttore generale, amministrativo o sanitario di un’azienda sanitaria locale della Regione anche il titolare di un rapporto di lavoro dipendente con la stessa azienda sanitaria locale. In tal caso il provvedimento di nomina determina l’applicazione del regime di aspettativa senza assegni nei termini previsti dall’articolo 3 bis, comma 11, del d. lgs. 502/1992. In caso di inadempienza il direttore generale decade dall’incarico.”.
28. La Giunta regionale adotta entro il termine previsto per la dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2007 apposito provvedimento modificativo dell’attuale sistema di esenzione per reddito dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica finalizzato a mantenere gli stessi benefici a parità di condizioni reddituali evitando effetti negativi in conseguenza dell’applicazione delle norme introdotte dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), in materia di deduzioni e detrazioni.
29. Nelle more della ridefinizione, nell’ambito del piano regionale di salute, delle prestazioni di assistenza riabilitativa intensiva ed estensiva per le persone disabili giovani e adulti e dei relativi standard di personale, i requisiti organizzativi previsti dalla legge regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di espropriazioni per pubblica utilità e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005), per l’accreditamento delle strutture residenziali e semi-residenziali sono sospesi. Dal 1° gennaio 2008 le strutture che erogano le prestazioni di cui al presente comma sono provvisoriamente accreditate sulla base degli standards indicati nella nota circolare del Ministero della sanità del 7 giugno 1984, recepita dalla Regione Puglia con deliberazione 9 febbraio 1989, n. 593.
30. Nel limite dei posti vacanti nella dotazione organica e nel rispetto della riduzione della spesa del personale imposto dal comma 564 della l. 296/2006, il personale già titolare di incarico a tempo indeterminato presso aziende sanitarie e in servizio a tempo determinato alla data di entrata in vigore della presente legge presso un’azienda sanitaria della Regione è confermato nei ruoli di quest’ultima, a tempo indeterminato, previa presentazione di apposita domanda di mobilità.
31. In deroga all’articolo 17 della legge regionale 30 dicembre 1994, n. 38 (Norme sull’assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle unità sanitarie locali in attuazione del d.lgs. 502/1992, così come modificato dal d.lgs. 517/1993, il termine per l’adozione del bilancio economico preventivo da parte delle aziende sanitarie, IRCCS, ARPA e ARES, relativo all’esercizio 2008, è prorogato al 15 febbraio 2008.
32. Fino al completamento degli adempimenti di cui all’articolo 1, comma 796, lettera u), della l. 296/2006 e, comunque, fino a nuova disposizione da parte della Giunta regionale sono sospesi nuovi accreditamenti di strutture private, non accreditate transitoriamente alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione di quelle previste nelle intese per la riconversione delle case di cura e per le strutture realizzate con finanziamenti pubblici.
33. Presso l’Assessorato alle politiche della salute è costituito, con la collaborazione tecnica dell’ARES, un gruppo di lavoro per il coordinamento delle attività di gestione del rischio clinico finalizzate alla garanzia della sicurezza dei pazienti. Con provvedimento della Giunta regionale da adottarsi entro il 28 febbraio 2008 è fissata la composizione del gruppo di lavoro garantendo la partecipazione delle società scientifiche. Con lo stesso provvedimento sono individuati attività e obiettivi nonché modalità di collegamento in rete col gruppo di lavoro regionale dei servizi attivati in ogni azienda sanitaria nell’ambito dei progetti per la realizzazione degli obiettivi di piano sanitario nazionale ex articolo 1, commi 34 e 34 bis, della l. 662/1996 .
34. L’assistenza primaria sul territorio della regione Puglia è organizzata per distretti. All’interno dei distretti, l’ambito territoriale di scelta dell’assistenza primaria coincide con il territorio del comune o con aggregazioni di più comuni così come disciplinato dal presente non può essere inferiore a 5 mila residenti. Di conseguenza, l’azienda, previo accordo con le organizzazioni sindacali in seno alla CPA, propone, esclusivamente in fase di prima applicazione, al Comitato regionale l’aggregazione di più comuni in ragione di specifiche caratteristiche orografiche del territorio al fine di favorire il servizio ai cittadini nell’ambito dello stesso distretto. Le aziende, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del suddetto accordo devono inviare al CPR le proposte di aggregazione ai sensi del presente comma. Il CPR, ricevute le proposte aziendali, esprime il proprio parere al fine dell’approvazione da parte della Giunta regionale dei nuovi ambiti territoriali regionali. L’ambito territoriale di scelta dell’assistenza primaria rimane il comune anche nel caso in cui lo stesso contenga più distretti. La costituzione di nuove forme associative, ivi comprese le medicine complesse di rete e di gruppo, deve essere realizzata nel rispetto dell’ambito territoriale di scelta così come disciplinato dal comma 33. Sono fatte salve le forme associative dell’assistenza primaria costituite e riconosciute alla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga agli ambiti territoriali previsti con le procedure della presente legge.
35. Il comma 7 dell’articolo 33 (Norme in materia di personale) della l.r. 1/2005 è abrogato.
36. Alla legge regionale 24 luglio 2007, n. 22 (Abolizione del libretto di idoneità sanitaria per gli alimentaristi e formazione del personale alimentarista), sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera d) del comma 2 dell’articolo 4 è sostituita dalla seguente:
“d) la possibilità di effettuare direttamente sul posto di lavoro la formazione mediante personale qualificato di cui alla lettera b), ovvero nell’ambito dell’applicazione del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari”;
b) il comma 3 dell’articolo 4 è sostituito dal seguente:
“3. Il personale alimentarista che svolge mansioni individuate a rischio ai fini della possibile trasmissione delle malattie attraverso gli alimenti è tenuto alla frequenza di specifici corsi di formazione e aggiornamento in materia di igiene degli alimenti e possesso di relativa documentazione, secondo le modalità disciplinate dal regolamento di cui al comma 2”;
c) l’articolo 7 è sostituito dal seguente:
“7. Fermo restando quanto previsto dal regolamento (CE) n. 852/2004 e dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore), il responsabile dell’industria alimentare deve adibire alle mansioni a rischio di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a) , il personale alimentarista in possesso di documentazione comprovante l’avvenuta formazione coerente con il tipo di attività svolta”;
d) il comma 1 dell’articolo 8 è abrogato;
e) l’articolo 9 è sostituito dal seguente:
“9. Nelle more dell’adozione da parte della Giunta regionale del regolamento di cui all’articolo 4, comma 2, le aziende sanitarie locali devono applicare le disposizioni di cui al d. lgs. 193/2007”.
37. A decorrere dal 1° gennaio 2008, nelle more dei provvedimenti definitivi di accreditamento istituzionale, il pagamento delle tariffe stabilite con deliberazione della Giunta regionale 30 ottobre 2006, n. 1621, dovute per le prestazioni erogate agli assistiti del servizio sanitario regionale da parte delle strutture appositamente autorizzate di cui al comma 3 dell’articolo 16 della legge regionale 9 agosto 2006, n. 26 (Interventi in materia sanitaria), è assicurato direttamente dalla AUSL della provincia nel cui territorio ha sede la struttura sanitaria autorizzata che ha erogato le prestazioni, previa regolare fatturazione. La successiva regolazione delle partite debitorie e reditorie tra le aziende sanitarie locali interessate, in dipendenza della residenza dei singoli assistiti avrà luogo secondo le procedure fissate dalle norme che disciplinano la mobilità sanitaria. 38. Al personale del comparto in servizio continuativo da almeno 3 anni alla data in vigore della presente legge presso le aziende sanitarie locali con rapporto di lavoro convenzionale ovvero con incarico a tempo determinato, adibito al servizio integrazione scolastica di cui alla legge regionale 9 giugno 1987, n. 16 (Norme organiche per l’integrazione scolastica degli handicappati), si applica il processo di stabilizzazione previsto dall’articolo 30 (Piano di stabilizzazione del personale) della legge regionale 16 aprile 2007, n. 10 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2007 e bilancio pluriennale 2007/2009 della Regione Puglia).Quanto sopra previsto si applica anche al personale utilizzato dalle aziende sanitarie locali su delega dei comuni, al quale per effetto dell’articolo 68 della l.r. 19/2006 è stato applicato il contratto degli enti locali. Il processo di stabilizzazione previsto per il personale del ruolo dirigenziale si applica anche al personale adibito, con rapporto di lavoro convenzionale ovvero con incarico a tempo determinato, da almeno 3 anni alla data di entrata in vigore della presente legge, in forma continuativa, al servizio di integrazione scolastica di cui alla l.r. 16/1987. Le aziende sanitarie locali, ove necessario, equiparano, sulla base delle mansioni effettivamente svolte, i profili professionali a quelli previsti per il personale del servizio sanitario nazionale. Le aziende sanitarie locali adeguano le dotazioni organiche vigenti qualora i posti dei profili professionali interessati risultino carenti. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente comma, ammontanti a euro 17.938.650,00, si provvede:
mediante l’istituzione, nell’ambito dell’UPB 12.2.1. di nuovo capitolo di spesa “Stabilizzazione personale l.r. 16/1987 finanziato con risorse autonome”, con una dotazione finanziaria di euro 12 milioni 400 mila e corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 921010 - UPB 11.1.1. - del bilancio regionale; mediante l’istituzione, nell’ambito della UPB 12.2.1, di nuovo capitolo di spesa “Stabilizzazione personale l.r. 16/1987 finanziato con risorse a specifica destinazione”, con una dotazione finanziaria di euro 5.538.650,00 connesso al capitolo di entrata 2037215 – UPB 2.1.17 - del bilancio regionale.
39. All’articolo 8 della l.r. 26/2006 sono aggiunti,in fine, i seguenti commi:
“3 bis
Fino all’esaurimento dei posti letto di cui al fabbisogno stabilito dal comma 2, alla classificazione delle residenze socio sanitarie assistenziali, a modifica del comma 4 dell’articolo 2 del regolamento regionale 2 aprile 1997, n. 1, provvede con propria determinazione il dirigente del Settore assistenza ospedaliera e specialistica entro trenta giorni dalla data di ricezione del parere espresso dal direttore generale della ASL di competenza.
3 ter
Il direttore generale della ASL di riferimento perviene all’espressione del parere di cui al comma 3 bis a seguito di aggiornata publicizzazione della invalicabile disponibilità di posti letto e di positiva istruttoria dell’istanza di classificazione da parte delle strutture interessate.
3 quater
All’istanza presentata dal legale rappresentante delle strutture in questione deve essere allegata la documentazione attestante l’iscrizione al registro di cui all’articolo 53 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia), e il possesso di tutti i requisiti stabiliti dai vigenti regolamenti regionali.
3 quinquies
La globale verifica dei requisiti funzionali corrispondenti alla richiesta tipologia di classificazione deve essere portata a termine entro 30 giorni dalla data di ricevimento. L’eventuale richiesta di documentazione integrativa relativa agli standard organizzativi e servizi speciali deve essere soddisfatta dalla struttura protetta entro 30 giorni dalla formale notifica, trascorsi i quali l’istanza deve ritenersi decaduta.
3 sexies
In caso di contestuali istanze a fronte di dichiarata parziale disponibilità di posti letto e a parità di diritto, il direttore generale, ai fini dell’espressione del proprio parere, può dare priorità alle strutture che presentano una maggiore offerta di servizi rispetto a quelli minimi regolamentari.
3 septies
In prima applicazione della presente norma, sono fatte salve tutte le classificazioni e convenzioni stipulate dalle ASL alla data di entrata in vigore della presente legge.
40. Nel corso del triennio 2008-2010 le aziende sanitarie e gli IRCCS pubblici procedono alla stabilizzazione del personale del ruolo della dirigenza medico veterinaria, sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa assunto con incarico a tempo determinato e in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. Entro il 31 gennaio 2008 le aziende sanitarie e gli IRCCS pubblici provvedono alla definizione di un piano di stabilizzazione del personale, di cui al presente comma, nell’ambito dei posti vacanti nella dotazione organica ovvero nell’ambito di una revisione della consistenza della stessa sulla base di una più generale programmazione del fabbisogno nonché nel limite delle risorse economiche che all’atto dell’adozione del piano risultino già impegnate a copertura dei costi del rapporto di lavoro precario e del limite finanziario imposto dal comma 565 della l. 296/2006. Al processo di stabilizzazione il personale, di cui al presente comma, accede, previo superamento di apposita pubblica selezione di natura concorsuale, bandita dall’azienda sanitaria dall’IRCCS pubblico dove presta servizio, con le procedure e i criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, qualora in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: essere in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi; essere in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e che consegua il requisito di cui alla precedente lettera a) in virtù di contratto stipulato anteriormente al 1° dicembre 2007; che sia stato in servizio a tempo determinato per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.
Gli IRCCS pubblici possono stabilizzare il personale dirigenziale precario impiegato in attività di ricerca con le stesse procedure indicate nel presente comma, applicando quanto previsto dal comma 520 della l. 296/2006. E’ escluso da detto processo di stabilizzazione il personale assunto con qualifiche e profili non attinenti all’attività di ricerca e utilizzato in funzioni amministrative e di supporto non finalizzate all’attività di ricerca. Dal processo di stabilizzazione di cui al presente comma sono esclusi i dipendenti assunti a tempo determinato per la sostituzione di personale assente, con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, i dipendenti in aspettativa presso altre aziende sanitarie o IRCCS pubblici, il personale assunto a tempo determinato per l’attuazione di progetti oggetto di finanziamenti finalizzati e il personale con funzioni apicali. Dal 1° gennaio 2008 le aziende sanitarie e gli IRCCS pubblici per i profili professionali, oggetto di stabilizzazione,
non possono procedere a indire ovvero a proseguire procedure concorsuali ovvero utilizzare le graduatorie di concorsi già espletati per la copertura dei posti vacanti destinati all’attuazione del processo di stabilizzazione.
Nelle more della conclusione dell’intero processo di stabilizzazione le aziende sanitarie e gli IRCCS pubblici limiteranno il ricorso alle assunzioni a tempo determinato a eccezione di quelle effettuate per l’attuazione di progetti oggetto di finanziamenti finalizzati ovvero per quelle relative alla sostituzione di personale in aspettativa a vario titolo. Fino all’attuazione del processo di stabilizzazione di cui al presente comma sono prorogati contratti a tempo determinato in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
41. All’articolo 2, comma 2, della l.r. 26/2006 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
“b bis
In deroga a quanto previsto dalla lettera a), i comuni singoli o associati possono realizzare, in considerazione di esigenze specifiche, rifugi con capienza superiore alle duecento unità, previo parere favorevole del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente e a condizione che posseggano o realizzino un canile sanitario anche consortile e che la gestione di tali strutture sia conforme a quanto previsto dagli articoli. 8 e 9 della legge regionale 3 aprile 1995, n. 12 (Interventi per la tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo)”.
42. Nel caso di assunzione della gestione di una farmacia da parte del Comune le procedure di cui all’articolo 10, commi 3 e 4, della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico), devono essere avviate entro e non oltre 180 giorni e le stesse devono concludersi entro 365 giorni pena la decadenza dall’esercizio farmaceutico. Il mancato rispetto dei termini sopra precisati è motivo di decadenza dal diritto di prelazione del Comune. Le Amministrazioni comunali che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno già assunto la gestione di una farmacia resasi vacante o di nuova istituzione, devono procedere all’apertura dell’esercizio farmaceutico entro e non oltre il termine di 180 giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, pena la decadenza dal diritto di prelazione.
43. L’assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione nella regione Puglia ha luogo mediante l’utilizzazione di una graduatoria regionale dei farmacisti risultati idonei al concorso unico regionale ai sensi dell’articolo 48, comma 29, della legge 24 novembre 2003, n. 326 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici). Le modalità concorsuali di espletamento del concorso e della valutazione dei titoli sono stabilite in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 1994, n. 298 (Regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma 9, della legge 8 novembre 1991, n. 362, concernente norme di riordino del settore farmaceutico).
44. Il rapporto di lavoro del personale adibito al servizio di farmacovigilanza è prorogato sino alla data del 31 dicembre 2008.
45. Per l’anno 2008 il finanziamento straordinario a favore dell’IRCCS “Oncologico” di Bari, previsto dall’articolo 35 della l.r. 4/2003, è elevato ad euro 6 milioni 500 mila anche al fine di assicurare il trasferimento presso la nuova sede.
46. Al personale laureato non medico di cui all’articolo 11 (Medicina dei servizi), comma 6, della l.r. 14/2004 e successive integrazioni e modificazioni è riconosciuto il rimborso spese di accesso di cui all’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1996, n. 500 (Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, sottoscritto il 2 febbraio 1996), limitatamente agli spostamenti dalla sede abituale di lavoro.
47. Alla liquidazione dei maggiori oneri connessi con i trattamenti di fine rapporto, di cui all’articolo 5 della legge regionale 19 marzo 1982, n. 13 (Ordinamento, ristrutturazione e potenziamento dei trasporti pubblici locali. Fondo per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore), si applicano le disposizioni dell’articolo 1, commi 755 e seguenti, della l. n. 296/2006. Per le finalità di cui al presente comma nonché per gli obblighi finanziari connessi all’attuazione dell’articolo 5, commi 6 e 7, della l.r. 13/1982 è istituito, nell’ambito della unità previsionale di base 13.01.02 del bilancio di previsione 2008, il capitolo 552014 “Trasferimenti alle aziende di pubblico trasporto locale a titolo di integrazione del T.F.R.
personale autolinee (art. 5 l.r. n. 13/1982)” con una dotazione finanziaria di euro 200 mila e corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 551036 dell’unità previsionale di base 13.01.01. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce i criteri e le modalità per l’attuazione delle disposizioni del presente comma.
48. Al fine di acquisire le quote di capitale sociale di Tecnopolis CSATA s.c.a.r.l. possedute da tutti i soci di minoranza, a eccezione di quelle di proprietà dell’Università di Bari, è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2008, la spesa di euro 101.887,00. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito della U.P.B. 11.02.01, di nuovo capitolo di spesa 915040 “Intervento finanziario per l’acquisizione di quote di capitale sociale della Tecnopolis CSATA s.c.a.r.l. (legge regionale bilancio di previsione 2008)”, con una dotazione finanziaria di euro 101.887,00 e corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1110090 nell’ambito dell’unità previsionale di base. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per l’acquisto delle quote di capitale di cui al presente comma.
49. Il termine di cui all’articolo 9 (Regolamento regionale 1° settembre 2004, n. 2 – Sospensione degli effetti dell’articolo 5 e norme a esso collegate), comma 2, della legge regionale 19 luglio 2006, n. 22 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006), è prorogato al 30 aprile 2008.
50. Le disposizioni di cui all’articolo 64 (Personale regionale in posizione di distacco presso le strutture di supporto agli organi politici) della l.r. 1/2004 sono prorogate al 31 dicembre 2008.
51. Al fine di contenere i costi dell’azione amministrativa e di razionalizzare le partecipazioni societarie della Regione, Finpuglia S.p.a. è posta in liquidazione. La Giunta regionale, nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede all’avvio della procedura e alla nomina dell’organo di liquidazione. Entro detto te-mine, Finpuglia s.p.a. – su autorizzazione della Giunta regionale – trasferirà alla Regione le partecipazioni societarie da essa detenute e ritenute immediatamente rilevanti per l’attuazione dei programmi comunitari. La Giunta è autorizzata a trasferire, senza oneri per il bilancio regionale, l’attivo risultante al termine della procedura di liquidazione di Finpuglia s.p.a. alla società che, a norma del comma 461 dell’articolo 1 della l. 296/2006 e successive modifiche ed integrazioni, sarà acquisita al patrimonio regionale.

Formula Finale:
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 31 dicembre 2007
INTRONA
Gli allegati n on sono acquisiti nel sito


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