Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
Finalità
1. La Regione Basilicata, nell’ambito della salvaguardia, della valorizzazione della cultura, dello spettacolo e della tradizione, in tutte le sue forme di espressione artistica promuove:
a) la costituzione e lo sviluppo di bande e cori, amatoriali e folkloristici, formati esclusivamente da dilettanti;
b) la diffusione della cultura musicale di tipo bandistico e corale anche al fine di salvaguardare la tradizione musicale a carattere popolare;
c) la formazione e il perfezionamento per la musica strumentale e per il canto corale.
ARTICOLO 2
Interventi
1. Attraverso l’erogazione di contributi l’Amministrazione regionale interviene per:
a) incentivare la realizzazione di attività di formazione, aggiornamento e qualificazione professionale musicale di tipo bandistico e corale attraverso l’organizzazione di corsi come disciplinato dalla Legge Regionale 33/2003;
b) favorire l’acquisto di strumenti, partiture musicali, divise;
c) migliorare e completare le attrezzature funzionali all’esercizio dell’attività;
d) promuovere l’organizzazione di manifestazioni anche competitive tra formazioni bandistiche o corali, raduni a carattere locale o nazionale, concorsi e rassegne musicali.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono attuati sulla base di un programma annuale proposto dall’Ufficio Cultura del Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport e approvato dalla Giunta Regionale.
ARTICOLO 3
Domande di contribuzione
1. I contributi di cui al precedente articolo sono concessi su domanda da inoltrare al Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport della Regione Basilicata a seguito di apposito bando che la Giunta Regionale varerà annualmente.
2. Le domande devono essere corredate della seguente documentazione:
• relazione illustrativa dell’attività da svolgersi nell’anno di riferimento;
• prospetto analitico delle spese da sostenere;
• indicazione dei tempi di realizzazione;
• relazione illustrativa delle attività pregresse e titoli attestanti l’esistenza dei requisiti richiesti per poter accedere ai contributi ai sensi del successivo articolo 4.
ARTICOLO 4
Destinatari
1. Sono destinatari dei contributi regionali i complessi bandistici e corali amatoriali e folkloristici:
a) che abbiano sede nella Regione;
b) che siano costituiti con atto pubblico o con atto privato registrato nei modi di legge;
c) che abbiano svolto almeno tre anni di attività negli ultimi dieci anni previa iscrizione al Registro delle Bande Musicali di cui all’articolo 5 o che siano diretti da maestri in possesso del diploma di conservatorio (o titolo equipollente) o che abbiano svolto attività di direttore o maestro di banda o di coro per almeno un quinquennio consecutivo.
ARTICOLO 5
Registro della Bande Musicali e Registro dei Cori
1. Presso l’Ufficio Cultura del Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport della Regione Basilicata sono istituiti il Registro delle Bande amatoriali e folkloristiche e il Registro dei Cori.
2. L’iscrizione si perfeziona con la determina del Dirigente dell’Ufficio Cultura che verifica l’esistenza delle condizioni di cui ai punti a) e b) del precedente articolo 4.
3. L’iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai contributi previsti dalla presente legge.
4. Hanno diritto ad essere iscritte nei suddetti registri le bande e i cori che siano in possesso dei requisiti di cui ai punti a) e b) del precedente articolo 4 e che alleghino alla richiesta la copia dell’atto costitutivo e dello statuto.
5. L’Ufficio Cultura effettua annualmente la revisione periodica dei registri al fine di verificare il permanere dei requisiti e l’effettivo svolgimento dell’attività musicale.
ARTICOLO 6
Norma finanziaria
1. Gli interventi di cui all’articolo 2 sono finanziati mediante risorse regionali, nazionali e comunitarie:
• relativamente alle risorse regionali, è autorizzata una spesa di € 50.000,00, già stanziati alla UPB 860.02 del bilancio per l’esercizio finanziario 2006, mediante l’istituzione di nuovo capitolo. La Giunta Regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni di bilancio;
• relativamente alle risorse nazionali, il finanziamento degli interventi è stabilito attraverso l’utilizzo della quota spettante alla Regione Basilicata dal riparto del Fondo Unico per lo Spettacolo;
• relativamente alle risorse comunitarie, il finanziamento è stabilito attraverso l’utilizzo del FSE secondo le modalità esplicitate dalla Legge Regionale 33/2003.
2. Per gli anni successivi l’entità della spesa è determinata annualmente con la legge di bilancio regionale.
ARTICOLO 7
1. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Formula Finale:
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.
Potenza, lì 31 luglio 2006
DE FILIPPO