Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
Limiti di spesa
1. Le Aziende del Servizio Sanitario Regionale concorrono al rispetto degli obblighi comunitari ed alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica in ottemperanza a quanto statuito dall’art. 1 comma 198 e comma 203 delle Legge 23 dicembre 2005 n.266.
2. Ai fini dell’applicazione dell’art. 1 comma 198 della richiamata Legge n.266/2005 non sono ricompresi nelle basi di calcolo per tutte le annualità oggetto della sopracitata legge gli oneri economici afferenti:
a) al personale trasferito dallo Stato in seguito ai processi connessi al trasferimento di funzioni e competenze;
b) al personale rinveniente da mobilità infraregionale in conformità a quanto disposto dall’art. 8 del D.P.C.M. 15 febbraio 2006;
c) al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 2004 in applicazione di specifiche disposizioni normative;
d) al personale del Servizio Emergenza-Urgenza-118 entro i limiti della dotazione organica fissata dalla L.R. 3 agosto 1999 n.21;
e) alle assunzioni derivanti da procedure concorsuali concluse o in atto alla data del 31 dicembre 2005;
f) all’assunzione del personale infermieristico del Servizio Sanitario Nazionale strettamente indispensabile a garantire i livelli essenziali di assistenza, anche con le modalità ed i termini di cui alla Legge 8 gennaio 2002, n.1;
g) alle assunzioni connesse alla implementazione di nuovi servizi di interesse regionale, espressamente approvati ed autorizzati dalla Regione.
ARTICOLO 2
Personale a tempo indeterminato
1. Le Aziende Sanitarie Regionali procedono all’assunzione di personale a tempo indeterminato, nei limiti dei posti indicati nelle dotazioni organiche vigenti rideterminate ai sensi dell’art. 3 del D.P.C.M. 15 febbraio 2006, mediante apposito provvedimento sottoposto ad autorizzazione regionale, nel quale vengono espressamente specificate:
a) le esigenze indifferibili di assunzione di personale in coerenza con la pianificazione aziendale e la programmazione regionale;
b) le condizioni di sostenibilità economico-finanziaria degli oneri connessi alla copertura dei posti nel rispetto dei limiti di spesa previsti al precedente art. 1 ed in situazione di invarianza del risultato economico finale.
ARTICOLO 3
Personale a tempo determinato
1. Le Aziende Sanitarie Regionali, nelle more di ridefinizione, riconversione ed approvazione delle dotazioni organiche relative al personale per l’assistenza sanitaria, possono procedere, per le unità strettamente necessarie, a garantire le prestazioni essenziali e per un periodo non superiore a 24 mesi, ad assunzioni a tempo determinato di personale con qualifica di Operatore Socio-Sanitario.
2. Gli oneri economici derivanti dalle operazioni di cui al precedente comma 1 rientrano nei limiti di spesa disposti dall’art. 1 comma 198 della Legge n.266/2005.
ARTICOLO 4
Abrogazione di norme
1. L’articolo 12 della L.R. 2 febbraio 2006 n.1 è abrogato.
ARTICOLO 5
Vigenza della legge
1. Le disposizioni di cui alla presente legge hanno validità fino al 31.12.2007.
ARTICOLO 6
Pubblicazione
1. La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Formula Finale:
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.
Potenza, lì 31 luglio 2006
DE FILIPPO