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NORMATIVA
Normativa regionale - Lazio

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Legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19
Modifiche a disposizioni legislative in materia di attività produttive di cui alle leggi regionali 18 novembre 1999, n. 33, 28 aprile 2006, n. 4, 29 novembre 2006, n. 21, e successive modifiche
 
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale

Promulga la seguente legge

ARTICOLO 1
(Modifiche alla legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 “Disciplina relativa al settore del commercio” e successive modifiche)

1. All’articolo 4 della l.r. 33/1999 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. L’esercizio dell’attività è subordinato al possesso dei requisiti morali di cui all’articolo 5, comma 2 del d.lgs. 114/1998, dei requisiti professionali di cui all’articolo 5, comma 2, lettera a) della presente legge limitatamente al settore merceologico alimentare, del titolo autorizzatorio, ove previsto dalla presente legge, nonché al rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli obblighi contributivi e previdenziali.”;
b) al comma 3 bis:
1) le parole: “In particolare sono considerati in possesso del requisito professionale indicato al comma 3:” sono sostituite dalle seguenti: “Sono inoltre considerati in possesso dei requisiti professionali:”;
2) dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:
“b bis) coloro che hanno esercitato in proprio, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, l’attività di vendita all’ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari o che hanno prestato la propria opera, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine entro il terzo grado dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’iscrizione all’INPS;
b ter) coloro che hanno frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, istituito o riconosciuto da un’altra Regione o dalle Province autonome di Trento e Bolzano.”.
2. All’articolo 6 della l.r. 33/1999 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dopo le parole: “autorizza l’attività di appositi centri, a livello provinciale”, sono inserite le seguenti: “o regionale,”;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
“2 bis. I centri di cui al comma 1 che svolgono attività di livello regionale o di coordinamento dei centri provinciali possono essere costituiti dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative almeno a livello regionale.”.
3. All’articolo 7 della l.r. 33/1999 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al numero 3) del comma 2 dopo le parole: “l’ambito provinciale” sono inserite le seguenti: “o regionale”;
b) al comma 6 dopo le parole: “a livello provinciale” sono inserite le seguenti: “o regionale”.
4. Il numero 1) della lettera d) del comma 1 dell’articolo 31 della l.r. 33/1999 è sostituito dal seguente:
“1) l’individuazione dei giorni e delle zone del territorio nei quali gli esercenti possono derogare all’obbligo di chiusura domenicale, festiva ed infrasettimanale, nei periodi di maggior afflusso turistico, in occasione di eventi e manifestazioni di particolare importanza, nonché al fine di favorire le esigenze ed i ritmi di vita della cittadinanza; tale deroga è consentita
per un periodo massimo di quaranta settimane, fatte salve le disposizioni contenute nell’articolo 11, comma 5, del d.lgs. 114/1998;”.
5. L’articolo 32 della l.r. 33/1999 e la lettera c) del comma 1 dell’articolo 82 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2 sono abrogati.
6. Al comma 3 dell’articolo 45 della l.r. 33/1999, come sostituito dall’articolo 111, comma 1, lettera c) della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, dopo le parole: “dell’azienda” sono aggiunte le seguenti: “, effettuati secondo la normativa vigente.”.

ARTICOLO 2
(Modifiche alla legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006 (art. 11 legge regionale 20 novembre 2001, n. 25)”)

1. Al comma 3 dell’articolo 115 della l.r. 4/2006 le parole: “e gestione” sono soppresse.
2. L’articolo 116 della l. r. 4/2006 è sostituito dal seguente:
“Art. 116 (Agevolazioni per il commercio alimentare svolto da esercizi di vicinato siti nei comuni totalmente o parzialmente montani con popolazione residente fino a mille abitanti)
1. La Regione sostiene il commercio alimentare svolto da esercizi di vicinato, siti nei comuni totalmente o parzialmente montani, così come classificati dalla legge 25 luglio 1952, n 991 (Provvedimenti in favore dei territori montani) e successive modifiche, con popolazione residente fino a mille abitanti, attraverso la concessione di contributi per le spese di riqualificazione, rinnovo dell’impresa e apertura di nuove attività.
2. I beneficiari dei contributi sono gli esercizi di vicinato di cui al comma 1, costituiti in ditta individuale o società di persone, che svolgono attività di vendita al dettaglio in sede fissa prevalentemente nel settore merceologico alimentare.
3. I contributi sono concessi in una percentuale non superiore al 50 per cento del totale delle spese sostenute e riconosciute ammissibili e nella misura massima di 15 mila euro, secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
4. Gli oneri connessi all’attuazione del presente articolo gravano sulle dotazioni del capitolo B31511.”.

ARTICOLO 3
(Modifiche alla legge regionale 29 novembre 2006, n. 21 “Disciplina dello svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.
Modifiche alle leggi regionali 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore del commercio) e successive modifiche”)

1. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 21/2006 è sostituita dalla seguente:
“d) per organizzazioni dei pubblici esercizi maggiormente rappresentative a livello provinciale, le organizzazioni aderenti o facenti parte di quelle previste dalla lettera e);”.
2. Alla lettera l) del comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 21/2006 dopo le parole: “lettere b)” sono inserite le seguenti: “, numero 2,”.
3. Al comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 21/2006 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera a) è abrogata;
b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
“b) ai criteri generali per l’adozione da parte dei comuni degli strumenti normativi e dei relativi piani finalizzati al rilascio o alla revoca delle concessioni di occupazione di suolo pubblico;”.
4. All’articolo 8 della l.r. 21/2006 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) del comma 1 dopo le parole: “diploma di scuola alberghiera” sono inserite le seguenti: “o attestato”;
b) alla lettera b) del comma 1 le parole: “se trattasi di socio di società a responsabilità limitata” sono sostituite dalle seguenti: “nel caso di partecipazione a società in qualità di socio”;
c) al comma 4 le parole: “lettera a)” sono sostituite dalle seguenti: “lettere a), b), c),”;
d) al comma 5:
1) dopo le parole: “devono essere posseduti” sono inserite le seguenti: “, al momento della presentazione dell’istanza di autorizzazione di cui all’articolo 11,”;
2) la parola: “delegata” è sostituita dalla seguente : “preposta”.
5. Al comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 21/2006, dopo le parole “alimenti e bevande somministrati”, sono aggiunte le seguenti: “, ivi compresi i generi di pasticceria, gelateria, i pastigliaggi e ogni altro prodotto alimentare preconfezionato all’origine”.
6. All’articolo 11 della l.r. 21/2006 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 dopo le parole: “si intende esercitare l’attività di somministrazione” sono aggiunte le seguenti: “, nonché deve essere attestato il possesso dei requisiti professionali previsti dall’articolo 8”;
b) al comma 5:
1) alla lettera b) le parole: “del sistema HACCP e” sono soppresse;
2) alla lettera c) la parola: “delegato” è sostituta dalla seguente: “preposto”.
7. Il comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 21/2006 è sostituito dal seguente:
“1. Il trasferimento della titolarità dell’esercizio di somministrazione è soggetto a comunicazione al comune in cui ha sede l’esercizio stesso, da effettuarsi, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla stipula dell’atto e che determina, d’ufficio, la reintestazione, con efficacia immediata, dell’autorizzazione nei confronti del subentrante, a condizione che sia provato l’effettivo trasferimento, che il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 8 e che il subentrato abbia effettivamente avviato l’attività per almeno sessanta giorni.”.
8. All’articolo 15 della l.r. 21/2006 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera e) del comma 2 dopo le parole: “secondo le modalità previste dall’articolo 14” sono aggiunte le seguenti: “e nel termine di cui alla lettera a)”;
b) al comma 4 le parole: “o della mancata adozione dell’apposito sistema HACCP” sono soppresse.
9. All’articolo 17 della l.r. 21/2006 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole: “nell’ambito di una fascia oraria compresa tra un minimo di sei ore ed un massimo di diciotto ore” sono soppresse;
b) al comma 4 le parole: “dai commi 1 e 2” sono sostituite dalle seguenti: “dai comuni”;
c) il comma 9 è abrogato.
10. L’articolo 20 della l.r. 21/2006 è sostituito dal seguente:
“Art. 20 (Sanzioni pecuniarie)
1. Chiunque svolge l’attività di somministrazione di alimenti e bevande senza le prescritte autorizzazioni, o quando queste sono decadute o sospese, ovvero viola le disposizioni di cui agli articoli 11, 12, 17 commi 2, 3 e 8, e 18 comma 2, salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 3 mila euro a 10 mila euro.
2. Chiunque viola le disposizioni contenute nell’articolo 16 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2 mila 500 euro a 7 mila 500 euro.
3. In caso di particolare gravità o di recidiva, il Sindaco, fatto salvo quanto disposto all’articolo 15, comma 1, può inoltre disporre la sospensione dell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande per un periodo non superiore a dieci giorni.
4. Il comune provvede all’accertamento, irrogazione, e riscossione delle sanzioni di cui al presente articolo con le modalità e procedure previste dalla normativa vigente in materia.
5. Per fini di tutela e dell’ordine e della sicurezza pubblica, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza effettuano i controlli e le autorità di pubblica sicurezza adottano i provvedimenti previsti dalle leggi vigenti in materia.”.
11. All’articolo 25 della l.r. 21/2006 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 le parole: “previo aggiornamento dell’autorizzazione sanitaria o adozione del sistema HACCP” sono soppresse;
b) al comma 6:
1) le parole: “dei comuni” sono soppresse;
2) dopo le parole: “nuovi esercizi di somministrazione” sono inserite le seguenti: “nei comuni con popolazione residente superiore a cinquemila abitanti”.

ARTICOLO 4
(Disposizione transitoria)

1. Nelle more dell’approvazione del futuro documento programmatico per il commercio su aree pubbliche, i comuni non rilasciano nuovi titoli autorizzatori di cui all’articolo 37, comma 1, lettera b) della l.r. 33/1999 e successive modifiche per un periodo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
Data a Roma, addì 30 ottobre 2008
Marrazzo

Note:
AVVISO DI RETTIFICA
Comunicato relativo alla Legge Regionale Lazio 30 ottobre 2008, n. 19 concernente:
«Modifiche a disposizioni legislative in materia di attività produttive di cui alle leggi regionali 18 novembre 1999, n. 33, 28 aprile 2006, n. 4, 29 novembre 2006, n. 21 e successive modifiche» (Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 129 al Bollettino Ufficiale n. 41 del 7 novembre 2008, Parte I).
Nel sopraindicato Bollettino, per mero errore materiale, alla pagina 7 l’Art. 5 (Disposizioni transitorie) deve intendersi l’Art. 4.


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