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NORMATIVA
Normativa regionale - Emilia Romagna

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Legge regionale 30 novembre 2009, n. 22
Modifiche alla legge regionale 24 aprile 1995, n. 46 (Istituzione del parco regionale delle valli di Cedra e del Parma)
 

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale


Promulga la seguente legge


ARTICOLO 1
Modioifiche all'art. 1 della legge regionale n. 46 del 1995.


1. Il comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 24 aprile1995,
n. 46 (Istituzione del Parco regionale delle Valli del Cedra e del
Parma) è sostituito dal seguente:
"1. Con la presente legge è istituito il parco regionale delle Valli del Cedra e del Parma. Il perimetro ricade nell’ambito territoriale dei comuni di Monchio delle Corti, Corniglio e Tizzano Val Parma.".
2. Il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale n. 46 del 1995
è sostituito dal seguente:
"2. Le finalità del parco sono:
a) la valorizzazione del paesaggio agricolo tradizionale di montagna connesso alle produzioni tipiche con particolare riguardo
al Parmigiano-Reggiano;
b) la qualificazione e la valorizzazione delle produzioni di qualità e delle attività agricole condotte secondo i criteri di sostenibilità;
c) la conservazione, la tutela e il ripristino delle caratteristiche naturali con particolare riguardo a:
- specie floristiche e faunistiche, associazioni vegetali e zoocenosi, loro habitat, specialmente se rari o in via di estinzione;
- habitat e luoghi di sosta per la fauna selvatica, specialmente sui grandi percorsi migratori della stessa;
- biotopi, formazioni geologiche e geomorfologiche di interesse scientifico, didattico, paesaggistico;
d) la qualificazione e la promozione delle attività economiche e dell’occupazione locale, anche al fine di un migliore rapporto uomo-ambiente;
e) la promozione di attività educative, di formazione, di ricerca scientifica, anche di tipo interdisciplinare;
f) lo sviluppo e la valorizzazione delle attività culturali ricreative e turistiche collegate alle funzioni ambientali e compatibili con esse.".
3. Al comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale n. 46 del 1995
dopo la parola "Corniglio" si inseriscono le parole ", di Tizzano Val Parma".


ARTICOLO 2
Integrazione alla legge regionale n. 46 del 1995


1. Dopo l’articolo 1 della legge regionale n. 46 del 1995 è inserito il seguente:
"Art. 1-bis Obiettivi gestionali e misure di incentivazione1. Obiettivi gestionali del parco sono:
a) coinvolgimento delle aziende agricole operanti sul territorio dell’area protetta e delle loro associazioni professionali alle scelte di programmazione, di pianificazione e di gestione del Parco nelle forme e nei modi definiti dallo Statuto dell’Ente di gestione e dall’articolo 33 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del Sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000);
b) valorizzazione dei prodotti agro-ambientali locali e sostegno alle attività agricole eco-compatibili;
c) realizzazione di un sistema integrato nel territorio della Comunità montana Appennino Parma Est per la conservazione e lo
sviluppo sostenibile fra Parco nazionale, Parco regionale, paesaggio naturale e seminaturale protetto, SIC, ZPS;
d) coinvolgimento delle associazioni locali di cacciatori nella gestione faunistico-venatoria dell’area contigua di cui all’articolo 25, comma 1, lettera e), della legge regionale 6/2005;
e) monitoraggio continuo delle componenti naturali presenti
nell’area con particolare riferimento alle dinamiche vegetazionali
e allo status di conservazione delle specie animali e vegetali,
con particolare riguardo per le specie di interesse comunitario;
f) gestione delle popolazioni faunistiche al fine di assicurare la
funzionalità ecologica e la vocazione agricola del territorio.
2. Le misure di incentivazione, di sostegno e di promozione per la
conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, storiche, culturali e paesaggistiche del Parco sono:
a) il sostegno alle produzioni tipiche e locali attraverso la valorizzazione del paesaggio del Parmigiano-Reggiano;
b) il sostegno per il recupero degli edifici storici, rurali e dei borghi;
c) il sostegno alle attività agricole tipiche;
d) la valorizzazione delle stazioni per gli sport invernali esistenti finalizzata alla promozione del turismo pluristagionale sostenibile e compatibile con le finalità del Parco.".


ARTICOLO 3
Sostituzione dell’articolo 2 della legge regionale n. 46 del 1995


1. L’articolo 2 della legge regionale n. 46 del 1995 è sostituito dal seguente:
"Art. 2 Norme di salvaguardia
1. Al parco istituito ai sensi dell’articolo 1 si applicano le norme di salvaguardia di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.
2. Con riferimento alle zone di parco, è vietato:
a) introdurre specie vegetali e specie animali allo stato libero non caratteristiche dei luoghi, salvo i casi in cui siano attuati, d’intesa fra azienda agricola ed ente competente ad adottare il piano territoriale del parco, metodi di coltivazione biologica e di lotta biologica;
b) eseguire nuove attività edilizie ed impiantistiche.
3. Tra le attività vietate di cui alla lettera b) del comma 2 non rientrano:
1) gli interventi finalizzati alla difesa idrogeologica e del disinquinamento del territorio;
2) gli eventuali interventi di adeguamento igienico-sanitario a norma della legislazione vigente;
3) gli interventi edilizi a fini abitativi e produttivi esclusivamente in funzione del recupero dell’edilizia esistente.
4. Tra le attività ammesse di cui al comma 3 sono comunque compresi gli interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione
straordinaria, di restauro scientifico, di restauro e risanamento
conservativo e di ristrutturazione edilizia con ampliamenti limitati ad un massimo volumetrico del 20 per cento. Sono ammessi interventi volti all’approntamento di ricoveri stagionali precari per l’esercizio della pastorizia.
5. Con riferimento alle aree contigue di cui all’articolo 25, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 6 del 2005:
a) si applicano le norme degli strumenti urbanistici comunali vigenti;
b) sono mantenute le oasi di protezione della fauna e le zone di
ripopolamento e cattura istituite ai sensi della legislazione vigente.".


ARTICOLO 4
Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 46 del 1995


1. Il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale n. 46 del 1995
è sostituito dal seguente:
"1. Il piano territoriale del parco è disciplinato dagli articoli 24, 25, 26, 27 e 28 della legge regionale n. 6 del 2005.".
2. Il comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale n. 46 del 1995
è soppresso.
3. Il comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale n. 46 del 1995
è sostituito dal seguente:
"4. Le determinazioni del piano territoriale del parco fanno salve
le utilizzazioni e le destinazioni d’uso derivanti dall’esercizio di usi civici in base alla legislazione vigente in materia e ai sensi del comma 3 dell’articolo 25 della legge regionale n. 6 del 2005.".
4. Il comma 5 dell’articolo 3 della legge regionale n. 46 del 1995 è sostituito dal seguente:
"5. Alle previsioni del piano territoriale si applicano le misure di salvaguardia previste dall’articolo 12 della legge regionale 24 marzo 2000, n.20 (Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio).".
5. Il comma 6 dell’articolo 3 della legge regionale n. 46 del 1995
è sostituito dal seguente:
"6. L’efficacia del piano territoriale del parco è disciplinata dall’articolo 31 della legge regionale n. 6 del 2005.".


ARTICOLO 5
Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 46 del 1995


1. Il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale n. 46 del 1995
è sostituito dal seguente:
"1. L’Ente di gestione del Parco regionale delle Valli del Cedra e
del Parma è un Consorzio obbligatorio costituito tra la Provincia
di Parma, la Comunità montana Appennino Parma Est, i Comuni di
Monchio delle Corti, Corniglio e Tizzano Val Parma e altri Comuni
che abbiano interesse alla gestione del parco medesimo ai sensi
dell’articolo 18 della legge regionale n. 6 del 2005.".
2. Dopo il comma 1 dell’art. 4 della legge regionale n. 46 del 1995 viene aggiunto il seguente:
"1-bis. Il Consorzio di gestione del parco è disciplinato dal capo II della legge regionale n. 6 del 2005.".
3. I commi 2, 3 e 4 dell’articolo 4 della legge regionale n. 46 del 1995 sono soppressi.


ARTICOLO 6
Abrogazione dell’articolo 5 della legge regionale n. 46 del 1995


1. L’articolo 5 Comitato tecnico-scientifico della legge regionale n. 46 del 1995 è abrogato.


ARTICOLO 7
Modificazioni all’articolo 6 della legge regionale n. 46 del 1995


1. Il comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale n. 46 del 1995
è sostituito dal seguente:
"1. Costituiscono strumenti attuativi del Parco, ai sensi della legge regionale n. 6 del 2005:
a) gli eventuali progetti di intervento particolareggiato;
b) il Regolamento del Parco;
c) il Programma triennale di tutela e valorizzazione.".


ARTICOLO 8
Modifiche all’articolo 8 della legge regionale n. 46 del 1995


1. Il comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale n. 46 del 1995
è sostituito dal seguente:
"1. Per quanto concerne gli indennizzi si applicano le disposizioni dell’articolo 59 della legge regionale n. 6 del 2005.".


ARTICOLO 9
Sostituzione dell’articolo 9 della legge regionale n. 46 del 1995


1. L’articolo 9 della legge regionale n. 46 del 1995 è sostituito dal seguente:
"Art. 9 Vigilanza e sanzioni
1. L’attività di sorveglianza territoriale e le sanzioni sono disciplinate dagli articoli 55 e 60 della legge regionale n. 6 del 2005.".


ARTICOLO 10
Sostituzione dell’articolo 10 della legge regionale n. 46 del 1995


1. L’articolo 10 della legge regionale n. 46 del 1995 è sostituito dal seguente:
"Articolo 10 Norme transitorie e finali
1. Fino alla costituzione del nuovo Ente di gestione del parco tutte le funzioni di competenza sui territori a parco ed area contigua sono svolte dall’attuale Consorzio.
2. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, valgono le disposizioni della legge regionale n. 6 del 2005 ed in particolare dei titoli III e IV.".


ARTICOLO 11
Sostituzione della cartografia


1. La cartografia di cui all’allegato A della legge regionale n. 46 del 1995 è sostituita dall’allegato cartografico A della presente legge.


Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 30 novembre 2009 VASCO ERRANI


ALLEGATO 1
Allegato cartografico A
(L’allegato in oggetto non è acquisito nel sito)



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