Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
Oggetto e finalità.
1. Fatte salve le vigenti disposizioni statali sulle attività dei centri di telefonia in sede fissa, denominati anche phone center, la presente legge, in armonia con gli articoli 117 e 118 della Costituzione, ne disciplina l’insediamento e la gestione.
ARTICOLO 2
Ambito di applicazione e definizioni.
1. La presente legge si applica all’attività di cessione al pubblico di servizi di telefonia in sede fissa in locali aperti al pubblico.
2. Ai fini della presente legge s’intende per:
a) centro di telefonia in sede fissa, qualsiasi locale ove è svolta l’attività commerciale di cessione al pubblico di servizi telefonici;
b) cessione al pubblico di servizi telefonici, ogni attività commerciale che importi una connessione telefonica o telematica al solo scopo di fornire servizi di telefonia vocale da realizzarsi nei locali a tale scopo attrezzati;
c) titolare del centro di telefonia in sede fissa, il soggetto a cui è rilasciata l’autorizzazione di cui all’articolo 4;
d) gestore del centro di telefonia in sede fissa, il soggetto che pone materialmente in essere le attività di cessione dei servizi telefonici di cui alla presente legge;
e) attività commerciale accessoria, ogni attività riferita a servizi e prodotti strettamente connessi alla cessione al pubblico di servizi di telefonia.
3. Nei centri di telefonia in sede fissa sono ammesse le sole attività di cui al comma 2, lettere b) ed e).
ARTICOLO 3
Requisiti morali per l’esercizio dell’attività di cessione di servizi di telefonia in sede fissa.
1. Non possono esercitare l’attività di cessione al pubblico di servizi di telefonia in sede fissa, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, coloro che:
a) sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli da 102 a 109 del codice penale;
b) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo;
c) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume o contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al titolo VI del libro II del codice penale; per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell’alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d’azzardo, le scommesse clandestine e la turbativa di competizioni sportive; per infrazioni alle norme sui giochi;
d) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro la persona commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;
e) sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 “Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità” e successive modificazioni, o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 “Disposizioni contro la mafia” e successive modificazioni e integrazioni, ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere b), c) e d), quando non è stata concessa la riabilitazione, il divieto di esercizio dell’attività permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata ovvero, qualora la pena si sia estinta in altro modo, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.
3. In caso di società o associazioni, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, dal gestore, nonché da tutti i soggetti per i quali è previsto l’accertamento di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia”.
4. L’accertamento dei requisiti previsti dal presente articolo è effettuato dal comune nel cui territorio è ubicato il centro di telefonia sulla base delle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti” e successive modificazioni e integrazioni, dall’articolo 10 bis della legge n. 575/1965, dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modificazioni e integrazioni e dall’articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni e integrazioni.
ARTICOLO 4
Funzioni autorizzatorie dei comuni.
1. L’apertura e il trasferimento di sede di un centro di telefonia in sede fissa sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio.
2. La domanda di rilascio dell’autorizzazione contiene l’indicazione della denominazione o ragione sociale, della residenza o sede legale e della nazionalità del richiedente, dell’ubicazione del locale nel quale si intende esercitare l’attività, nonché copie della dichiarazione di inizio attività presentata al Ministero delle comunicazioni ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 “Codice delle comunicazioni elettroniche” e della licenza rilasciata dal questore ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale”.
3. Il comune rilascia l’autorizzazione previa verifica del possesso dei requisiti di cui all’articolo 3 nonché:
a) della disponibilità, all’atto della presentazione della domanda, del locale nel quale s’intende esercitare l’attività;
b) dell’indicazione del gestore preposto all’esercizio, se diverso dal richiedente l’autorizzazione;
c) del rispetto delle vigenti norme legislative e regolamentari in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di tutela dall’inquinamento acustico, di sicurezza e prevenzione incendi nonché di destinazione d’uso dei locali e degli edifici e di sorvegliabilità;
d) del possesso della documentazione attestante la conformità delle apparecchiature di comunicazione utilizzate ai requisiti previsti dalla normativa comunitaria.
4. Il comune adotta le norme sul procedimento concernente le domande relative ai centri di telefonia in sede fissa e stabilisce il termine, non superiore a centoventi giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande devono ritenersi accolte quando non è comunicato il provvedimento di diniego, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza all’azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.
5. L’autorizzazione è valida a tempo indeterminato in presenza dei requisiti di cui all’articolo 3, all’articolo 4, comma 3, e all’articolo 9.
6. Entro dieci giorni dal rilascio dell’autorizzazione o dalla decorrenza del termine di cui al comma 4, il comune ne dà comunicazione, anche in via telematica, alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente per l’aggiornamento del registro deicentri di telefonia in sede fissa di cui all’articolo 5.
ARTICOLO 5
Registro dei centri di telefonia in sede fissa.
1. È istituito il registro telematico dei centri di telefonia in sede fissa presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente (CCIAA).
2. La Giunta regionale e le camere di commercio stipulano apposita convenzione per la tenuta e la gestione del registro.
3. Il registro contiene:
a) le generalità del titolare, se persona fisica, o la denominazione o ragione sociale, se società, per ciascuna autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo 4;
b) l’ubicazione del locale in cui è esercitata l’attività;
c) la data in cui è stata rilasciata l’autorizzazione;
d) la data dell’eventuale revoca dell’autorizzazione;
e) la registrazione delle sanzioni;
f) la registrazione di limitazioni all’esercizio dell’attività;
g) le generalità del gestore se diverso dal titolare.
4. Il registro è accessibile in via telematica alla Regione, ai comuni, alle prefetture, alle questure e agli uffici di pubblica sicurezza, ai comandi della polizia locale, alle aziende ulss e ad altri organi interessati della pubblica amministrazione.
ARTICOLO 6
Orari e modalità di esercizio.
1. Il comune, sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni del commercio e servizi, delle associazioni dei consumatori e degli utenti e delle organizzazioni dei lavoratori, maggiormente rappresentative a livello regionale, determina, anche in ragione delle diverse esigenze e caratteristiche delle zone, l’orario massimo di apertura e di chiusura dei centri di telefonia in sede fissa nella fascia oraria compresa tra le ore 7.00 e le ore 23.00.
2. Nel rispetto dei limiti di cui al presente articolo, gli esercenti possono liberamente determinare l’orario di apertura e di chiusura non superando, comunque, il limite massimo delle dodici ore giornaliere eminimo delle cinque ore giornaliere.
3. I centri di telefonia in sede fissa osservano la chiusura di una giornata settimanale.
4. L’orario adottato, comprensivo della giornata di chiusura settimanale, è pubblicizzato mediante l’esposizione di appositi cartelli visibili all’esterno dell’esercizio e comunicato al comune.
ARTICOLO 7
Limitazioni degli orari per esigenze pubbliche.
1. Salvo quanto previsto dall’articolo 54, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni e integrazioni, il sindaco può disporre con atto motivato rivolto a persone determinate, in via permanente o per situazioni contingenti, limitazioni agli orari per ragioni di ordine e di sicurezza pubblica o comunque di interesse pubblico, anche su richiesta del questore territorialmente competente.
ARTICOLO 8
Disposizioni urbanistiche.
1. I comuni individuano gli ambiti territoriali nei quali è ammessa la localizzazione dei centri di telefonia in sede fissa e definiscono la disciplina urbanistica cui è in ogni caso subordinato il loro insediamento, con particolare riferimento alla disponibilità di aree per parcheggi, nonché alla compatibilità con le altre funzioni urbane e con la viabilità di accesso.
2. I comuni individuano gli ambiti territoriali di cui al comma 1 negli idonei strumenti urbanistici e di governo del territorio sulla base di criteri definiti dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
3. Nelle more dell’individuazione degli ambiti territoriali, di cui al comma 1 e comunque non oltre il 1° gennaio 2010, non è consentita l’apertura di nuovi centri di telefonia in sede fissa.
ARTICOLO 9
Requisiti igienico-sanitari dei locali.
1. L’esercizio dell’attività di cessione al pubblico di servizi di telefonia è consentito in locali dotati:
a) dei requisiti previsti per gli esercizi commerciali dai regolamenti comunali di igiene ed edilizi in materia di approvvigionamento di acqua potabile, scarico delle acque, sistemi di aerazione e di illuminazione;
b) dei requisiti determinati dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, relativi ai servizi igienici, al rispetto della normativa sulle barriere architettoniche, agli spazi di attesa e alle deroghe per i locali nei quali è già esercitata l’attività di cessione al pubblico di servizi telefonici.
ARTICOLO 10
Decadenza, sospensione e revoca.
1. Le autorizzazioni all’apertura e al trasferimento di sede dell’attività di cui all’articolo 4 decadono:
a) per mancata attivazione dell’esercizio entro un anno dalla data del rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su istanza motivata;
b) per sospensione dell’attività per un periodo superiore a un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su istanza motivata;
c) per sopravvenuta mancanza dei requisiti di cui all’articolo 3;
d) a seguito della terza applicazione delle sanzioni previste dal comma 3 dell’articolo 11.
2. Nel caso di violazione delle prescrizioni di cui all’articolo 4, comma 3, lettera c), o di cui all’articolo 9, il comune provvede a sospendere l’attività per un periodo non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, salvo proroga quando il ritardo non è imputabile all’interessato. Entro tale termine il titolare riprende l’attività, una volta ripristinati i requisiti mancanti.
3. In caso di inosservanza dei provvedimenti di sospensione di cui al comma 2 o di non ripristino dei requisiti mancanti nei termini previsti, il comune provvede a revocare le autorizzazioni di cui all’articolo 4.
ARTICOLO 11
Vigilanza e sanzioni.
1. Fatto salvo quanto previsto dal decreto-legge n. 144/2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 155/2005, la vigilanza sulle disposizioni della presente legge è esercitata dal comune.
2. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 10, a chiunque esercita l’attività di cessione al pubblico di servizi di telefonia senza la prescritta autorizzazione, ovvero quando questa è stata revocata, sospesa o decaduta, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000,00 a euro 12.000,00, nonché la chiusura del centro di telefonia.
3. Per ogni altra violazione alle disposizioni della presente legge, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500,00 a euro 9.000,00.
4. Il comune competente per territorio riceve il rapporto e applica le sanzioni amministrative nel rispetto della legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale” e successive modificazioni e integrazioni.
5. I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 2 e 3 spettano al comune nel cui territorio è commessa la violazione.
ARTICOLO 12
Norma transitoria.
1. I titolari dei centri di telefonia in sede fissa che già esercitano attività di cessione al pubblico di servizi telefonici alla data di entrata in vigore della presente legge sono tenuti a:
a) richiedere l’autorizzazione di cui all’articolo 4 al comune competente per territorio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
b) porsi in regola con le prescrizioni previste dall’articolo 4, comma 3 e dall’articolo 9 entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo proroga concessa dal comune, fino ad un massimo di dodici mesi, in caso di comprovata necessità e su istanza motivata.
2. Il comune dispone la chiusura immediata dei centri di telefonia in sede fissa di cui al comma 1 quando il titolare o il gestore o gli altri soggetti indicati dall’articolo 3, comma 3, non risultano in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 3, comma 1.
3. Il comune effettua la ricognizione dei centri di telefonia in sede fissa di cui al comma 1 e ne dispone la chiusura in caso di decorrenza del termine di cui al comma 1, lettera b), senza che il titolare abbia provveduto a porsi in regola con le prescrizioni previste dall’articolo 4, comma 3 e dall’articolo 9.
4. Nei centri di telefonia in sede fissa di cui al comma 1 cessa, dalla data di entrata in vigore della presente legge, ogni attività diversa da quella di cui all’articolo 2, comma 2, lettere b) ed e).
ARTICOLO 13
Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati in euro 25.000,00 per ogni esercizio del triennio 2007-2009, si fa fronte utilizzando le risorse allocate sull’upb U0071 “Azioni a sostegno dell’associazionismo per il commercio” del bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007-2009.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 30 novembre 2007