Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga la seguente legge
TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
Art. 1
(Finalità)
1. La Regione, in conformità con gli indirizzi programmatici espressi nel DAP, con la presente legge espone per ciascun anno compreso nel periodo 2011-2013 il quadro di riferimento finanziario e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione regionale vigente al fine di adeguare gli effetti finanziari agli obiettivi, nel rispetto della programmazione economicofinanziaria regionale.
Art. 2
(Ricorso al mercato)
1. Per l’anno 2011 il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per la contrazione di mutui e prestiti per conseguire il pareggio finanziario del bilancio preventivo è fissato, in termini di competenza, in euro 53.500.500,00.
2. Per gli anni 2012 e 2013 il livello massimo di ricorso al mercato è determinato rispettivamente in euro 46.361.800,00 e euro 46.361.800,00.
3. I livelli di ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare le passività preesistenti.
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA
Art. 3
(Fondo consortile Società TRE A a r.l.)
1. Quota parte del finanziamento della legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35 (Riordino delle funzioni amministrative regionali in materia di agricoltura e foreste: scioglimento dell’Ente di sviluppo agricolo in Umbria (E.S.A.U.) e istituzione dell’Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l’innovazione in agricoltura (A.R.U.S.I.A.)) di cui alla Tabella “C” allegata alla presente legge per un importo di euro 206.500,00 iscritta nella Unità Previsionale di Base (U.P.B.) n. 07.2.011 “Attività istituzionali” (cap. 7819/2480), è vincolata all’incremento del fondo consortile della Società di gestione del Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria.
Art. 4
(Oneri contributivi per l’assicurazione degli apprendisti artigiani)
1. Ai sensi dell’articolo 48, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), la Regione destina la somma di euro 432.790,88, iscritta nella U.P.B. della parte spesa n. 08.1.015 (cap. 2802) di cui alla Tabella “B” allegata alla suddetta legge, all’attuazione delle norme in materia di oneri contributivi verso gli Istituti previdenziali ed assicurativi per l’assicurazione degli apprendisti artigiani.
2. I rapporti della Regione con l’INAIL e l’INPS sono definiti con apposita convenzione nella quale sono stabilite le modalità di rendicontazione degli oneri da parte degli Istituti previdenziali e le modalità di erogazione delle quote dovute dalla Regione, previo versamento del saldo da parte dello Stato.
Art. 5
(Disposizioni per gli Enti dipendenti)
1. Al finanziamento delle spese di funzionamento e delle spese per l’attività istituzionale degli enti dipendenti regionali si provvede con gli stanziamenti previsti nella allegata Tabella “C”.
2. La disposizione di cui all’articolo 11 della presente legge si applica anche agli enti dipendenti dalla Regione.
Art. 6
(Fondo per il sostegno finanziario all’accesso alle abitazioni in locazione. Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11)
1. Ai sensi dell’articolo 11, comma 6 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilancio degli immobili adibiti ad uso abitativo), la somma di euro 2.000.000,00, iscritta nella U.P.B. 03.2.007 (cap. 7009/8020) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, è destinata al concorso della Regione al finanziamento degli interventi previsti dalla legge suddetta di cui all’allegata Tabella “C”.
TITOLO III
INTERVENTI PER LO SVILUPPO
Art. 7
(Finanziamento di programmi comunitari)
1. Al finanziamento dei programmi e progetti ammessi o ammissibili al cofinanziamento comunitario si provvede con lo stanziamento della U.P.B. 16.2.002 (cap. 9756) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli anni 2011, 2012 e 2013.
Art. 8
(Cofinanziamento regionale del progetto interregionale per la promozione di servizi orientati allo sviluppo rurale. Delibera Cipe del 18 dicembre 1996)
1. Per l’anno 2011 è autorizzata la spesa di euro 92.000,00 per il cofinanziamento del programma interregionale denominato “Promozione di servizi orientati allo sviluppo rurale” di cui alla delibera CIPE del 18 dicembre 1996, con imputazione alla U.P.B. 07.2.018 denominata “Sviluppo e qualificazione del settore delle produzioni sementiere e vegetali” (cap. 7824/8020).
Art. 9
(Cofinanziamento regionale del piano di sviluppo rurale 2007/2013.Annualità 2011. Reg. Cee 1698/2005)
1. Per l’anno 2011 è autorizzata la spesa di euro 2.000.000,00 per il cofinanziamento regionale del piano di sviluppo rurale 2007/2013 di cui al Regolamento della Comunità Europea n. 1698/2005, con imputazione alla U.P.B. 07.2.014 (cap. 8199).
TITOLO IV
NORME FINALI
Art. 10
(Fondi speciali e tabelle)
1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all’articolo 29 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell’ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell’Umbria) per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2011-2013, restano determinati, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, nelle misure indicate nelle Tabelle “A” e “B”, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.
2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2011 e triennio 2011- 2013, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, così come individuate con la presente legge, sono indicate nella Tabella “C” allegata alla presente legge.
3. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale restano determinati, ai sensi dell’articolo 30, comma 3 della legge regionale 13/2000, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, nelle misure indicate nella Tabella “D” allegata alla presente legge.
4. A valere sulle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella “D” allegata alla presente legge, l’assunzione degli impegni di spesa nell’anno 2011, a carico di esercizi futuri è consentita nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
Art. 11
(Conservazione dei residui correlati a vincoli di destinazione)
1. È disposta la conservazione in bilancio, fino alla loro totale estinzione, dei residui correlati a spese aventi uno specifico vincolo di destinazione da parte dei soggetti erogatori dei trasferimenti in attuazione dell’articolo 82, comma 3 della legge regionale 13/2000.
Art. 12
(Copertura finanziaria)
1. L’onere finanziario derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte per l’anno 2011 trova copertura nel bilancio di previsione annuale 2011 e per gli anni 2012 e 2013 nel bilancio pluriennale 2011/2013.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
Data a Perugia, 30 marzo 2011
MARINI