NORMATIVA
Normativa regionale - Lombardia
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Legge regionale 30 marzo 2009 n. 6
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Istituzione della figura e dell’ufficio del Garante per l’infanzia e l’adolescenza
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Il Consiglio regionale ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge ARTICOLO 1 (Istituzione) 1. La Regione, al fine di promuovere, garantire e vigilare sulla piena attuazione dei diritti e degli interessi individuali e collettivi delle persone minori di età, in conformità a quanto previsto dalla Costituzione, dalla legislazione regionale, nazionale ed internazionale, istituisce presso il Consiglio regionale il Garante dell’infanzia e dell’adolescenza, di seguito denominato Garante, in esecuzione della Convenzione dell’ONU sui diritti del fanciullo, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989), e della Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, resa esecutiva con legge 20 marzo 2003, n. 77 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996). 2. Il Garante, eletto dal Consiglio regionale, nell’esercizio delle proprie funzioni non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale e svolge con imparzialità la propria attività in piena autonomia organizzativa ed amministrativa e con indipendenza di giudizio e di valutazione. 3. Nell’esclusivo interesse dei minori, il Garante coopera e raccorda la propria attività con il Garante nazionale e con i Garanti di altre regioni, ove costituiti. ARTICOLO 2 (Funzioni) 1. Il Garante svolge le seguenti funzioni: a) propone agli enti ed alle istituzioni che si occupano di minori, iniziative per la diffusione di una cultura dell’infanzia e dell’adolescenza, finalizzata al riconoscimento dei minori come soggetti titolari di diritti; in particolare, propone iniziative in occasione della celebrazione della giornata per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, istituita dall’articolo 1, comma 6, della legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare per l’infanzia e dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia), nonché propone e sostiene forme di partecipazione dei minori alla vita delle comunità locali; b) concorre a verificare l’applicazione sul territorio regionale delle convenzioni di cui all’articolo 1, comma 1, delle altre convenzioni internazionali che tutelano i minori, nonché l’applicazione e l’attuazione delle disposizioni contenute nelle normative nazionali e regionali in materia di tutela dei minori; c) segnala alle competenti autorità i fenomeni di esclusione sociale e di discriminazione dei minori, senza distinzione di sesso, di diversa abilità, nazionalità, etnia, religione e condizione economica e favorisce altresì tutte quelle iniziative messe in atto per il riconoscimento del valore e della dignità di tutti i minori; d) segnala alle autorità competenti, raccordandosi con i servizi sociali territoriali, fatti costituenti reato o gravi situazioni di danno o di rischio per i minori; e) collabora, in accordo con il sistema delle autonomie scolastiche, con gli enti preposti alla vigilanza sui fenomeni dell’evasione e dell’elusione dell’obbligo scolastico; f) collabora con le istituzioni e gli enti competenti al fine di perseguire la lotta contro ogni forma di sfruttamento ed in particolare contro il lavoro minorile, anche in collaborazione con le organizzazioni del privato sociale e le organizzazioni sindacali; g) collabora con le istituzioni e gli enti competenti sul fenomeno dei minori scomparsi, con particolare riguardo ai minori stranieri non accompagnati, ai minori abbandonati e non segnalati ai servizi sociali e alla magistratura minorile e sollecita gli enti a realizzare forme e servizi di accoglienza; h) propone agli enti locali ed ai soggetti pubblici e privati competenti iniziative per la prevenzione e il contrasto dell’abuso dell’infanzia e dell’adolescenza in relazione alle disposizioni della legge 3 agosto 1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù), della legge 11 agosto 2003, n. 228 (Misure contro la tratta delle persone) e della legge 6 febbraio 2006, n. 38 (Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet), nonché dei rischi di espianto di organi, di mutilazione genitale femminile (MGF) in conformità a quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2006, n. 7 (Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile) e per estendere i trattamenti sanitari e sociali volti a ridurre i danni subiti, anche fuori dal territorio nazionale, dai minori vittime di qualsiasi tipo di violenza; i) collabora con il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) di cui alla legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 (Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)), con l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), e gli altri organi competenti, alla vigilanza sulla programmazione radiotelevisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e su altre forme di comunicazione audiovisiva e telematica sotto i profili della percezione e della rappresentazione infantile, allo scopo di segnalare le eventuali trasgressioni; j) raccoglie segnalazioni in merito alla violazione delle norme previste a tutela dei minori, in tutti gli ambienti anche esterni alla famiglia, nella scuola, nei luoghi di cura, nelle strutture sportive e in particolare nei luoghi in cui sono collocati per disposizione dell’autorità giudiziaria e tramite i servizi sociali territoriali e comunica alle autorità competenti le situazioni che richiedono interventi immediati d’ordine assistenziale o giudiziario; k) raccoglie le segnalazioni inerenti i casi di conflitto di interesse tra i minori e chi esercita su di loro la potestà genitoriale, in particolare i casi di rischio per l’incolumità fisica; l) formula proposte ed esprime pareri non vincolanti su atti di indirizzo regionali riguardanti i minori, nonché su atti di programmazione dei comuni e delle province; m) collabora con l’Osservatorio regionale sui minori di cui alla legge regionale 14 dicembre 2004, n. 34 (Politiche regionali per i minori), con l’Osservatorio regionale sull’integrazione e la multietnicità e con gli osservatori tematici istituiti dalla Regione o con essa convenzionati; n) propone iniziative a favore dei minori affetti da malattie e delle loro famiglie; o) collabora con le istituzioni e gli enti competenti a vigilare sull’attività delle strutture sanitarie e delle unità di offerta sociali e socio-sanitarie pubbliche e private accreditate. 2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, gli interventi sono effettuati, ove possibile, in accordo con la famiglia, fatta eccezione per gli interventi di cui al comma 1, lettera k). ARTICOLO 3 (Attività inerenti alla tutela e curatela) 1. Il Garante promuove, anche in collaborazione con i competenti organi regionali e territoriali, la cultura della tutela e della curatela, anche tramite l’organizzazione di corsi di formazione. 2. Ferme restando le disposizioni di cui alla legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario), il Garante svolge attività di consulenza nella materia della tutela e della curatela. ARTICOLO 4 (Poteri) 1. Nell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 2, comma 1, il Garante può: a) visitare strutture e unità di offerta pubbliche e private in cui sono ospitati minori fuori dalla famiglia e segnalare agli uffici e servizi territoriali e alle autorità competenti le situazioni a rischio o non conformi che richiedono interventi immediati d’ordine assistenziale o giudiziario; b) verificare l’adempimento, nei termini fissati dai decreti dei tribunali per i minorenni, delle prescrizioni nei confronti dei comuni, delle province e delle aziende sanitarie locali (ASL) e, nel caso i termini non fossero indicati, segnalare agli enti competenti le eventuali difformità ai fini degli adempimenti di legge; c) raccomandare alle amministrazioni competenti misure atte a migliorare la funzionalità dell’attività amministrativa e segnalare eventuali condotte omissive dei servizi sociali territoriali o delle unità d’offerta sociali e socio-sanitarie autorizzate o accreditate; d) intervenire nei procedimenti amministrativi, ai sensi dell’articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove sussistono fattori di rischio o di danno per i minori, nonché presso le autorità competenti per assicurare ai soggetti interessati nei procedimenti minorili civili che riguardano i loro figli o nipoti, la conoscenza degli atti amministrativi e giudiziari ed il rispetto delle procedure e di tempi ragionevoli di definizione. 2. Per le attività di cui al comma 1 il Garante può coordinarsi con il Difensore civico regionale e le altre autorità di garanzia dandosi reciproca segnalazione in merito a situazioni di interesse comune nell’ambito delle rispettive competenze. ARTICOLO 5 (Requisiti, nomina, durata in carica, incompatibilità e revoca) 1. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale con le modalità previste per l’elezione del Difensore civico regionale di cui alla legge regionale 18 gennaio 1980, n. 7 (Istituzione del Difensore civico regionale lombardo), dura in carica cinque anni e può essere rieletto una sola volta. 2. Può essere eletto Garante chi sia in possesso del titolo di laurea specialistica, con particolari competenze ed esperienze professionali nel settore delle discipline di tutela dei diritti umani e dei servizi destinati all’infanzia e all’adolescenza. 3. Non sono eleggibili all’ufficio di Garante: a) i membri del Parlamento, i ministri, i consiglieri ed assessori regionali, provinciali e comunali; b) i giudici onorari presso i tribunali per i minorenni. 4. Sono incompatibili con la carica di Garante: a) i direttori generali, sanitari, amministrativi e sociali delle ASL e delle aziende ospedaliere (AO), nonché i direttori generali di comuni e province e delle aziende di servizi alla persona (ASP); b) gli amministratori di enti pubblici e privati accreditati, aziende pubbliche o società a partecipazione pubblica, nonché gli amministratori o dirigenti di enti, istituzioni o associazioni che ricevono, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione. 5. Il conferimento della carica di Garante a dipendenti della pubblica amministrazione o a dipendenti di istituzioni private ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto di lavoro. Il periodo di aspettativa rileva al fine del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell’anzianità di servizio. 6. Qualora, successivamente alla nomina, sopravvenga una causa di incompatibilità di cui al comma 4, il Presidente del Consiglio regionale invita l’interessato a rimuovere tale causa entro quindici giorni; se questi non ottempera all’invito, lo dichiara decaduto dalla carica e ne dà immediata comunicazione al Consiglio regionale al fine della sostituzione. 7. Il Consiglio regionale, con deliberazione assunta con la maggioranza prevista per l’elezione e con le stesse modalità, può revocare il Garante per gravi o ripetute violazioni di legge o per accertata inefficienza. 8. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, il Garante non cessa dalle funzioni e rimane in carica fino alla scadenza di cui al comma 1. ARTICOLO 6 (Struttura organizzativa) 1. Il Garante dispone, presso il Consiglio regionale, di un ufficio denominato Ufficio del Garante dell’infanzia e dell’adolescenza. Per l’espletamento della propria attività, il Garante può avvalersi di strutture già esistenti, secondo le modalità disciplinate con regolamento da emanarsi entro e non oltre centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. 2. Il Garante, per l’esercizio delle proprie funzioni, può avvalersi della collaborazione: a) di figure professionali specialistiche appartenenti anche ad associazioni del privato sociale e del terzo settore, nonché di ricercatori ed istituti universitari, mediante la stipulazione di apposite convenzioni; b) del Difensore civico regionale, come previsto all’articolo 4, comma 2; c) degli osservatori regionali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera m);d) degli assessorati regionali, provinciali e comunali competenti, delle ASL e delle AO, d’intesa con i comuni e con le province; e) della polizia locale. ARTICOLO 7 (Commissione consultiva dell’Ufficio del Garante) 1. Presso l’Ufficio del Garante di cui all’articolo 6, comma 1, è istituita la Commissione consultiva dell’Ufficio del Garante di cui fanno parte una rappresentanza delle associazioni del terzo settore che operano nell’ambito dei servizi per i minori e una rappresentanza dei minori. 2. La composizione della Commissione consultiva e i criteri di partecipazione sono stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 6, comma 1. ARTICOLO 8 (Trattamento economico) 1. Al Garante spetta l’indennità di funzione nel limite del cinquanta per cento di quella prevista dall’articolo 2, comma 1, lettera f), della legge regionale 23 luglio 1996, n. 17 (Trattamento indennitario dei consiglieri della regione Lombardia). Al Garante spetta altresì il trattamento di missione nella misura e alle condizioni previste dall’articolo 6, comma 1, della medesima legge. ARTICOLO 9 (Clausola valutativa) 1. Il Garante informa il Consiglio regionale sull’attività svolta e sui risultati raggiunti nel promuovere e garantire la piena attuazione dei diritti dei minori. 2. A tal fine il Garante presenta al Consiglio regionale una relazione annuale, nella quale si forniscono informazioni sui seguenti aspetti: a) lo stato di attivazione delle funzioni attribuite dall’articolo 2 e, per ogni funzione, gli interventi realizzati, le risorse umane e finanziarie impiegate e gli esiti prodotti; b) le criticità emerse nella realizzazione degli interventi e le indicazioni sulle soluzioni da adottare; c) le modalità di collaborazione con i soggetti istituzionali competenti e le ricadute ai fini di un maggior coordinamento ed integrazione delle politiche minorili; d) l’entità e la gravità delle violazioni dei diritti dei minori nonché le esigenze prioritarie di promozione dei diritti, rilevate sul territorio. 3. Il Consiglio regionale, previo esame della relazione di cui al comma 2 da parte della commissione consiliare competente, adotta le conseguenti determinazioni. La relazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione (BURL) e della pubblicazione è data notizia tramite gli organi di stampa e le emittenti radiofoniche e radiotelevisive. ARTICOLO 10 (Norma finanziaria) 1. All’autorizzazione delle spese previste dai precedenti articoli si provvederà con successivo provvedimento di legge. Formula Finale: La presente legge regionale e’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda. Milano, 30 marzo 2009 (Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/826 del 24 marzo 2009)
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