Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
t(Finalità)
1. La Regione, con la presente legge, al fine di supportare l’inserimento nel mondo del lavoro dei giovani aumentandone la professionalità e l’occupabilità, promuove la qualità degli aspetti formativi del contratto di apprendistato, rafforzandone la visibilità, la diffusione sul territorio, l’utilizzo, i dispositivi di sostegno e la strumentazione didattica favorendo inoltre gli esiti positivi dello stesso in termini di stabile occupazione, nel rispetto dei ruoli che i diversi soggetti hanno nella definizione della sua disciplina.
2. La Regione promuove lo sviluppo di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali al fine di consentire all’apprendista di mantenere nel tempo, sviluppare e spendere il proprio capitale di abilità e conoscenze anche nell’ambito dei sistemi della formazione professionale e dell’istruzione.
3. La Regione promuove intese, con gli enti pubblici competenti in materia di vigilanza sul lavoro, per la verifica ed il controllo dell’effettiva erogazione della formazione formale.
ARTICOLO 2
(Apprendistato)
1. L’apprendistato è un contratto di lavoro a contenuto formativo, in cui, oltre al versamento di un corrispettivo per l’attività svolta, il datore di lavoro garantisce all’apprendista una formazione professionale.
ARTICOLO 3
(Profilo formativo)
1. Il profilo formativo è l’insieme degli obiettivi formativi e degli standard minimi di competenza per gruppi di figure professionali da conseguire nel corso del contratto di apprendistato attraverso il percorso formativo esterno ed interno all’impresa, formale e non formale.
2. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce, d’intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale, i profili formativi dell’apprendistato in relazione alle diverse figure professionali ed in coerenza con il Repertorio delle professioni, ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che individua gli standard minimi nazionali.
3. La Giunta regionale, nell’attività di definizione e di aggiornamento dei profili formativi di cui al comma 2, recepisce anche i profili formativi elaborati dalla contrattazione collettiva nazionale e/o regionale, gli standard formativi definiti ai sensi dell’articolo 4 del decreto ministeriale 20 maggio 1999, n. 179, i risultati delle indagini nazionali e regionali sui fabbisogni formativi svolte dagli enti bilaterali.
ARTICOLO 4
(Formazione formale e capacità formativa dell’impresa)
1. Per formazione formale, esterna o interna all’impresa, si intende la formazione:
a) erogata in un contesto organizzato e strutturato in situazione distinta da quella produttiva;
b) attuata mediante una specifica progettazione, in cui siano esplicitati l’analisi delle competenze possedute, gli obiettivi formativi, gli standard minimi di competenze, i tempi e le modalità di apprendimento;
c) realizzata e supportata da figure professionali competenti;
d) registrata, quanto agli esiti, nel libretto formativo;
e) finalizzata a produrre esiti verificabili e certificabili secondo le modalità e le procedure stabilite con provvedimento dalla Giunta regionale, d’intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale.
2. La formazione formale si realizza mediante un percorso formativo, volto all’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali, secondo gli obiettivi previsti dai profili formativi disciplinati dalla Regione ai sensi dell’articolo 3.
3. Provvedono all’erogazione della formazione formale organismi pubblici e privati iscritti nel catalogo regionale dei soggetti erogatori della formazione per l’apprendistato di cui all’articolo 10 o le imprese medesime, qualora dispongano di capacità formativa.
4. Per capacità formativa dell’impresa si intende la capacità della stessa di erogare la formazione formale.
ARTICOLO 5
(Formazione non formale)
1. Per formazione non formale si intende la formazione organizzata per obiettivi in cui l’apprendimento si realizza mediante esperienza di lavoro e i cui esiti vengono rilevati dal tutor aziendale di cui all’articolo 7, che affianca l’apprendista.
ARTICOLO 6
(Piano formativo individuale)
1. Il piano formativo individuale è il documento allegato al contratto di lavoro che descrive il percorso formativo dell’apprendista, con riferimento al profilo formativo dello stesso, per tutta la durata del contratto di apprendistato.
2. Il piano formativo individuale è coerente con i profili formativi disciplinati dalla Regione ed è redatto secondo un modello standard predisposto dalla Regione che tiene conto delle caratteristiche di quelli indicati dalla contrattazione collettiva nazionale e/o regionale.
3. Il piano formativo individuale costituisce elemento essenziale del contratto di apprendistato. La mancanza dello stesso ne determina la nullità.
ARTICOLO 7
(Tutor aziendale)
1. Il tutor aziendale supporta l’apprendista nell’intero percorso di formazione identificato nel piano formativo individuale.
2. Le funzioni ed i requisiti minimi del tutor aziendale sono definiti dal decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 28 febbraio 2000, n. 22.
3. La formazione al ruolo ha durata non inferiore a dodici ore.
ARTICOLO 8
(Certificazione del percorso formativo)
1. La Regione, d’intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale, disciplina la rocedura diretta alla valutazione e alla certificazione delle competenze di base, trasversali e tecnico-professionali dell’apprendista che sono registrate sul libretto formativo del cittadino di cui all’articolo 9.
ARTICOLO 9
(Libretto formativo del cittadino)
1. Il libretto formativo del cittadino, definito ai sensi dell’accordo Stato-Regioni del 18 febbraio 2000, dell’intesa Stato-Regioni del 14 luglio 2005 e approvato dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 10 ottobre 2005, costituisce il libretto personale del lavoratore.
ARTICOLO 10
(Catalogo regionale dei soggetti erogatori della formazione per l’apprendistato)
1. La Regione istituisce il catalogo regionale dei soggetti erogatori della formazione per l’apprendistato, al fine di consentire l’incontro tra domanda ed offerta formativa per gli apprendisti.
2. Con le norme regolamentari di cui all’articolo 16 la Regione stabilisce i requisiti necessari all’iscrizione nel catalogo di cui al comma 1.
ARTICOLO 11
(Apprendistato professionalizzante)
1. La disciplina degli aspetti formativi dell’apprendistato professionalizzante è volta a garantire la qualità dell’offerta formativa attraverso l’integrazione tra apprendimento non formale e apprendimento formale, con la finalità di consentire ad ogni apprendista lo sviluppo di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali al fine di mantenere, sviluppare e spendere il proprio capitale di abilità e conoscenze in differenti contesti lavorativi ed anche nell’ambito dei sistemi della formazione professionale e dell’istruzione.
2. La Giunta regionale disciplina i profili formativi dell’apprendistato professionalizzante secondo quanto stabilito dall’articolo 49, comma 5 del d.lgs. 276/2003 e tenuto conto di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e dagli accordi interconfederali, d’intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale, sentito il gruppo tecnico di cui alla delibera della Giunta regionale 15 febbraio 2005, n. 325.
3. La Regione individua nelle associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale, i soggetti con i quali definire la disciplina dell’apprendistato professionalizzante, secondo modalità definite dal regolamento di cui all’articolo 16.
4. La Regione riconosce l’apprendistato professionalizzante quale percorso prioritario finalizzato al conseguimento della qualifica professionale, anche di livello elevato, di giovani da inserire nelle imprese attraverso una formazione sia teorica che pratica.
ARTICOLO 12
(Finanziamento della formazione nell’apprendistato professionalizzante)
1. La Regione finanzia la formazione formale degli apprendisti sulla base della programmazione annuale definita dalla Giunta regionale attraverso la concertazione, nelle diverse sedi, con i soggetti istituzionali, con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale, nei limiti delle risorse disponibili e a condizione che il datore di lavoro applichi il Contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
2. Le imprese garantiscono la formazione formale anche in assenza del finanziamento pubblico.
ARTICOLO 13
(Apprendistato per l’espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione)
1. La Regione attua il contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione attraverso le modalità proprie della programmazione integrata tra formazione professionale ed istruzione per l’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico professionali, con l’obiettivo del conseguimento della qualifica professionale secondo quanto previsto dall’articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53 ed anche al fine di favorire il passaggio tra i sistemi della formazione e della istruzione.
2. La Giunta regionale, nel rispetto degli standard formativi minimi nazionali definiti ai sensi della l. 53/2003, d’intesa con il Ministero del lavoro e il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentite le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, disciplina i profili formativi del contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione, per il conseguimento della qualifica professionale ai sensi dell’articolo 2 della l. 53/2003.
ARTICOLO 14
(Apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione)
1. La Regione promuove l’utilizzo del contratto di apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione. A tal fine la Giunta regionale disciplina, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, le università e le altre istituzioni formative, i profili formativi e la durata del contratto di apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.
2. La Regione attua il contratto di apprendistato di cui al comma 1 attraverso sperimentazioni, da realizzare nell’ambito di intese con università, istituzioni scolastiche autonome, soggetti accreditati della formazione professionale ed altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo e con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.
ARTICOLO 15
(Monitoraggio e valutazione dell’apprendistato)
1. La Regione e le Province realizzano il monitoraggio e la valutazione dell’apprendistato sul territorio regionale secondo le specifiche indicazioni nazionali anche promuovendo adeguate forme di raccordo con gli enti bilaterali e definendo un apposito sistema di indicatori che consentano una apposita lettura nell’ottica di genere.
ARTICOLO 16
(Norme regolamentari)
1. La Regione, con norme regolamentari, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, dà attuazione ed esecuzione alle disposizioni contenute nella presente legge.
ARTICOLO 17
(Norma transitoria)
1. In attesa della definizione dei profili formativi regionali, si applicano i
profili formativi elaborati dalla contrattazione collettiva nazionale, regionale e dall’ISFOL.
ARTICOLO 18
(Norma finanziaria)
1. Al finanziamento degli interventi previsti all’articolo 12 si fa fronte con le risorse statali trasferite ai sensi dell’articolo 68, comma 5 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e allocate nella unità previsionale di base 11.1.003 denominata “Qualificazione e riqualificazione professionale” (cap. 2961) del Bilancio regionale di previsione.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
Data a Perugia, 30 maggio 2007
LORENZETTI
Note:
Note all’art. 3, commi 2 e 3:
- Si riporta il testo dell’art. 52 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30” (pubblicato nel S.O. alla G.U. 9 ottobre 2003, n. 235):
«52.
Repertorio delle professioni.
1. Allo scopo di armonizzare le diverse qualifiche professionali è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il repertorio delle professioni predisposto da un apposito organismo tecnico di cui fanno parte il Ministero dell’istruzione, della università e della ricerca, le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e i rappresentanti della Conferenza Stato-regioni.».
- Si riporta il testo dell’art. 4 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 20 maggio 1999, recante “Individuazione dei contenuti delle attività di formazione delgi apprendisti” (pubblicato nella G.U. 15 giugno 1999, n. 138):«4.
1. Per l’assolvimento dei compiti di cui all’art. 1, comma 2 del decreto 8 aprile 1998 del Ministro del lavoro, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si avvale di una commissione di lavoro, presieduta da un rappresentante dello stesso Ministero e composta da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, da tre rappresentanti delle regioni e da rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che opererà con il contributo delle categorie interessate e con il supporto tecnico dell’ISFOL. La commissione opera senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato.».
Nota all’art. 7, comma 2:
- Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 28 febbraio 2000, recante “Disposizioni relative alle
esperienze professionali richieste per lo svolgimento delle funzioni di tutore aziendale, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della L. 24 giugno 1997, n. 196 recante: «Norme in materia di promozione dell’occupazione»”, è pubblicato nella G.U. 11 marzo 2000, n. 59.
Nota all’art. 9:
- Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca, del 10 ottobre 2005, recante “Approvazione del modello di libretto formativo del cittadino, ai sensi del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, articolo 2, comma 1, lettera i)”, è pubblicato nella G.U. 3 novembre 2005, n. 256.
Nota all’art. 11, comma 2:
- Si riporta il testo dell’art. 49, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (si vedano le note all’art. 3, commi 2 e 3):
«49.Apprendistato professionalizzante.
Omissis.
5. La regolamentazione dei profili formativi dell’apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, d’intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale e nel rispetto dei seguenti criteri e princìpi direttivi:
a) previsione di un monte ore di formazione formale, interna o esterna alla azienda, di almeno centoventi ore per anno, per la acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali;
b) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative per la determinazione, anche all’interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione e della articolazione della formazione, esterna e interna alle singole aziende, anche in relazione alla capacità formativa interna rispetto a quella offerta dai soggetti esterni;
c) riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti all’interno del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali;
d) registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo;
e) presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate.
Omissis.».
Nota all’art. 13:
- Si riporta il testo dell’art. 2 della legge 28 marzo 2003,
n. 53, recante “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale” (pubblicata nella G.U. 2 aprile 2003, n. 77): «2.Sistema educativo di istruzione e di formazione.
1. I decreti di cui all’articolo 1 definiscono il sistema educativo di istruzione e di formazione, con l’osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) è promosso l’apprendimento in tutto l’arco della vita e sono assicurate a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed europea;
b) sono promossi il conseguimento di una formazione spirituale e morale, anche ispirata ai princìpi della Costituzione, e lo sviluppo della coscienza storica e di appartenenza alla comunità locale, alla comunità nazionale ed alla civiltà europea;
c) è assicurato a tutti il diritto all’istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età; l’attuazione di tale diritto si realizza nel sistema di istruzione e in quello di istruzione e formazione professionale, secondo livelli essenziali di prestazione definiti su base nazionale a norma dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e mediante regolamenti emanati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e garantendo, attraverso adeguati interventi,
l’integrazione delle persone in situazione di handicap a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La fruizione dell’offerta di istruzione e formazione costituisce un dovere legislativamente sanzionato; nei termini anzidetti di diritto all’istruzione e formazione e di correlativo dovere viene ridefinito ed ampliato l’obbligo scolastico di cui all’articolo 34 della Costituzione, nonché l’obbligo formativo introdotto dall’articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni. L’attuazione graduale del diritto-dovere predetto è rimessa ai decreti legislativi di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, della presente legge correlativamente agli interventi finanziari previsti a tale fine dal piano programmatico di cui all’articolo 1, comma 3, adottato previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e coerentemente con i finanziamenti disposti a norma dell’articolo 7, comma 6, della presente legge;
d) il sistema educativo di istruzione e di formazione si articola nella scuola dell’infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell’istruzione e della formazione professionale;
e) la scuola dell’infanzia, di durata triennale, concorre all’educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, e ad assicurare un’effettiva eguaglianza delle opportunità educative; nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori, essa contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei bambini e, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza la continuità educativa con il complesso dei servizi all’infanzia e con la scuola primaria. È assicurata la generalizzazione dell’offerta formativa e la possibilità di frequenza della scuola dell’infanzia; alla scuola dell’infanzia possono essere iscritti secondo criteri di gradualità e in forma di sperimentazione le bambine e i bambini che compiono i 3 anni di età entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento, anche in rapporto all’introduzione di nuove professionalità e modalità organizzative;
f) il primo ciclo di istruzione è costituito dalla scuola primaria, della durata di cinque anni, e dalla scuola secondaria di primo grado della durata di tre anni. Ferma restando la specificità di ciascuna di esse, la scuola primaria è articolata in un primo anno, teso al raggiungimento delle strumentalità di base, e in due periodi didattici biennali; la scuola secondaria di primo grado si articola in un biennio e in un terzo anno che completa prioritariamente il percorso disciplinare ed assicura l’orientamento ed il raccordo con il secondo ciclo; nel primo ciclo è assicurato altresì il raccordo con la scuola dell’infanzia e con il secondo ciclo; è previsto che alla scuola primaria si iscrivano le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 agosto; possono iscriversi anche le bambine e i bambini che li compiono entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento; la scuola primaria promuove,
nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo della personalità, ed ha il fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base fino alle prime sistemazioni logico-critiche, di far apprendere i mezzi espressivi, ivi inclusa l’alfabetizzazione in almeno una lingua dell’Unione europea oltre alla lingua italiana, di porre le basi per l’utilizzazione di metodologie scientifiche nello studio del mondo naturale, dei suoi fenomeni e delle sue leggi, di valorizzare le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo, di educare ai princìpi fondamentali della convivenza civile; la scuola secondaria di primo grado, attraverso le discipline di studio, è finalizzata alla crescita delle capacità autonome di studio ed al rafforzamento delle attitudini alla interazione sociale; organizza ed accresce, anche attraverso l’alfabetizzazione e l’approfondimento nelle tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilità, anche in relazione alla tradizione culturale e alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea; è caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica in relazione allo sviluppo della personalità dell’allievo; cura la dimensione sistematica delle discipline; sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi;
fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e di formazione; introduce lo studio di una seconda lingua dell’Unione europea; aiuta ad orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione; il primo ciclo di istruzione si conclude con un esame di Stato, il cui superamento costituisce titolo di accesso al sistema dei licei e al sistema dell’istruzione e della formazione professionale;
g) il secondo ciclo, finalizzato alla crescita educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il fare e l’agire, e la riflessione critica su di essi, è finalizzato a sviluppare l’autonoma capacità di giudizio e l’esercizio della responsabilità personale e sociale; in tale àmbito, viene anche curato lo sviluppo dell conoscenze relative all’uso delle nuove tecnologie; il secondo ciclo è costituito dal sistema dei licei e dal sistema dell’istruzione e della formazione professionale; dal compimento del quindicesimo anno di età i diplomi e le qualifiche si possono conseguire in alternanza scuola-lavoro o attraverso l’apprendistato;
il sistema dei licei comprende i licei artistico, classico, economico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico, tecnologico, delle scienze umane; i licei artistico, economico e tecnologico si articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi; i licei hanno durata quinquennale; l’attività didattica si sviluppa in due periodi biennali e in un quinto anno che prioritariamente completa il percorso disciplinare e prevede altresì l’approfondimento delle conoscenze e delle abilità caratterizzanti il profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi; i licei si concludono con un esame di Stato il cui superamento rappresenta titolo necessario per l’accesso all’università e all’alta formazione artistica, musicale e coreutica; l’ammissione al quinto anno dà accesso all’istruzione e formazione tecnica superiore;
h) ferma restando la competenza regionale in materia di formazione e istruzione professionale, i percorsi del sistema dell’istruzione e della formazione professionale realizzano profili educativi, culturali e professionali, ai quali conseguono titoli e qualifiche professionali di differente livello, valevoli su tutto il territorio nazionale se rispondenti ai livelli essenziali di prestazione di cui alla lettera c); le modalità di accertamento di tale rispondenza, anche ai fini della spendibilità dei predetti titoli e qualifiche nell’Unione europea, sono definite con il regolamento di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c); i titoli e le qualifiche costituiscono condizione per l’accesso all’istruzione e formazione tecnica superiore, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144; i titoli e le qualifiche conseguiti al termine dei percorsi del sistema dell’istruzione e della formazione professionale di durata almeno quadriennale consentono di sostenere l’esame di Stato, utile anche ai fini degli accessi all’università e all’alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa frequenza di apposito corso annuale, realizzato d’intesa con le università e con l’alta formazione artistica, musicale e coreutica, e ferma restando la possibilità di sostenere, come privatista, l’esame di Stato anche senza tale frequenza;
i) è assicurata e assistita la possibilità di cambiare indirizzo all’interno del sistema dei licei, nonché di passare dal sistema dei licei al sistema dell’istruzione e della formazione professionale, e viceversa, mediante apposite iniziative didattiche, finalizzate all’acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta; la frequenza positiva di qualsiasi segmento del secondo ciclo comporta l’acquisizione di crediti certificati che possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi di cui alle lettere g) e h); nel secondo ciclo, esercitazioni pratiche, esperienze formative e stage realizzati in Italia o all’estero anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, sono riconosciuti con specifiche certificazioni di competenza rilasciate dalle istituzioni scolastiche e formative; i licei e le istituzioni formative del sistema dell’istruzione e della formazione professionale, d’intesa rispettivamente con le università, con le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e con il sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore, stabiliscono, con riferimento all’ultimo anno del percorso di studi, specifiche modalità per l’approfondimento delle conoscenze e delle abilità richieste per l’accesso ai corsi di studio universitari, dell’alta formazione, ed ai percorsi dell’istruzione e formazione tecnica superiore;
l) i piani di studio personalizzati, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, contengono un nucleo fondamentale, omogeneo su base nazionale, che rispecchia la cultura, le tradizioni e l’identità nazionale, e prevedono una quota, riservata alle regioni, relativa agli aspetti di interesse specifico delle stesse,anche collegata con le realtà locali.».
Note all’art. 18:
- Si riporta il testo dell’art. 68, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante “Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina l’INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali” (pubblicata nel S.O. alla G.U. 22 maggio 1999, n. 118):«68. Obbligo di frequenza di attività formative.
Omissis.
5. Con regolamento da adottare, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione del presente articolo, anche con riferimento alle funzioni dei servizi per l’impiego di cui al comma 3, e sono regolate le relazioni tra l’obbligo di istruzione e l’obbligo di formazione, nonché i criteri coordinati ed integrati di riconoscimento reciproco dei crediti formativi e della loro certificazione e di ripartizione delle risorse di cui al comma 4 tra le diverse iniziative attraverso le quali può essere assolto l’obbligo di cui al comma 1. In attesa dell’emanazione del predetto regolamento, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto destina nell’àmbito delle risorse di cui al comma 4, lettera a), una quota fino a lire 200 miliardi, per l’anno 1999, per le attività di formazione nell’esercizio dell’apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età, secondo le modalità di cui all’articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196 . Le predette risorse possono essere altresì destinate al sostegno ed alla valorizzazione di progetti sperimentali in atto, di formazione per l’apprendistato, dei quali sia verificata la compatibilità con le disposizioni previste dall’articolo 16 della citata legge n. 196 del 1997 . Alle finalità di cui ai commi 1 e 2 la regione Valle d’Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, in relazione alle competenze ad esse attribuite e alle funzioni da esse esercitate in materia di istruzione, formazione professionale e apprendistato, secondo quanto disposto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. Per l’esercizio di tali competenze e funzioni le risorse dei fondi di cui al comma 4sono assegnate direttamente alla regione Valle d’Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano.».
- La legge regionale 30 marzo 2007, n. 9, recante “Bilancio di previsione annuale per l’esercizio finanziario 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009”, è pubblicata nel S.S. n. 3 al B.U.R. 30 marzo 2007, n. 14.