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NORMATIVA
Normativa regionale - Lombardia

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Legge regionale 30 luglio 2008, n. 24
Disciplina del regime di deroga previsto dall’articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221 (Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell’articolo 9 della direttiva 79/409/CEE)
 
Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga la seguente legge

ARTICOLO 1
(Disciplina del regime di deroga previsto dall’articolo 9 della direttiva n. 79/409/CEE)

1. Nel corso della stagione venatoria i prelievi in deroga di cui all’articolo 9, comma 1, lettere a), b), e c), della direttiva n. 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici, da attuarsi nell’ambito di applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 1, commi 3 e 4, e nell’articolo 9 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per
il prelievo venatorio), nonché nell’articolo 16 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari) e nell’articolo 9 della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503 (Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa), vengono attuati nella Regione Lombardia, in conformità alla legge 3 ottobre 2002, n. 221 (Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell’articolo 9 della direttiva 79/409/CEE), con la presente legge.

ARTICOLO 2
(Deroghe)

1. La Regione adotta le deroghe di cui all’articolo 1, di durata non superiore ad un anno, e sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, per le seguenti ragioni:
a) nell’interesse della salute e della sicurezza pubblica;
b) nell’interesse della sicurezza aerea;
c) per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca ed alle acque;
d) per la protezione della flora e della fauna;
e) ai fini della ricerca, dell’insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione, nonché per l’allevamento connesso a tali operazioni;
f) per consentire, in condizioni rigidamente controllate ed in modo selettivo, la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità.
2. Le deroghe di cui al comma 1 devono essere adeguatamente motivate come previsto
dall’articolo 19-bis della legge 157/1992.
3. La Regione, sentito l’Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) ovvero, se istituito, l’istituto riconosciuto a livello regionale, adotta le deroghe indicando:a) le specie che ne formano oggetto;
b) il numero dei capi prelevabili complessivamente nell’intero periodo, in relazione alla consistenza delle popolazioni di ogni singola specie, per le deroghe motivate ai sensi del comma 1, lettere e) ed f);
c) i controlli e le forme di vigilanza cui il prelievo è assoggettato;
d) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo di applicazione delle deroghe;
e) i mezzi, gli impianti ed i metodi di cattura o di abbattimento autorizzati nonché i soggetti a ciò autorizzati, fermo restando quanto previsto dal comma 6 per i prelievi in deroga.
4. Le deroghe di cui alla presente legge non sono attivate per le specie per le quali sia stata accertata una grave diminuzione della consistenza numerica.
5. I prelievi venatori in deroga autorizzati ai sensi della presente legge possono essere effettuati esclusivamente da parte di cacciatori iscritti agli ambiti territoriali o comprensori alpini di caccia della Lombardia o che esercitano la caccia nelle aziende faunistiche venatorie della Lombardia, e che risultino essere in
possesso, oltre che del tesserino venatorio, anche delle apposite schede di monitoraggio quindicinale predisposte dalla regione e rilasciate dalle province, anche tramite gli ambiti territoriali di caccia ed i comprensori alpini.
6. I prelievi di cui al comma 5 possono essere realizzati da appostamento fisso, temporaneo e in forma vagante. Per l’esercizio dell’attività di prelievo è consentito l’utilizzo di mezzi, attrezzi e ausili di cui all’articolo 13 della legge 157/1992 e all’articolo 23 della legge regionale 16 agosto 1993 n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria).

ARTICOLO 3
(Condizioni e controlli)

1. Il numero di capi prelevati, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, deve essere annotato al termine di ogni giornata venatoria. Le schede di monitoraggio di cui all’articolo 2, comma 5, devono essere riconsegnate a cura del cacciatore, direttamente o avvalendosi delle associazioni venatorie, alla provincia competente la
quale, dopo aver estratto dalle schede acquisite i dati di prelievo, provvede a trasmetterli alla Giunta regionale.
2. L’INFS ovvero, se istituito, l’istituto faunistico riconosciuto a livello regionale, è individuato quale autorità abilitata a dichiarare che le condizioni previste dall’articolo 9, comma 2, della direttiva n. 79/409/CEE sono realizzate.
3. Il Presidente della Giunta regionale, per il tramite della competente direzione regionale, sentito l’INFS ovvero, se istituito, l’Istituto faunistico riconosciuto a livello regionale, adotta provvedimenti di modifica o di sospensione dei prelievi in deroga autorizzati ai sensi della presente legge, in relazione all’insorgenza di variazioni negative dello stato delle popolazioni oggetto dei prelievi ed in relazione, con riferimento alle deroghe motivate ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera f), all’entità dei prelievi venatori in deroga monitorati, rispetto alla piccola quantità prevista dalla direttiva n. 79/409/CEE, tenuto conto anche di quanto indicato dalla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva n. 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici della Commissione europea.
4. La Giunta regionale promuove attività di monitoraggio, ricerca e divulgazione aventi per oggetto le specie a cui si applicano i regimi di deroga di cui alla presente legge.
5. Entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui la deroga viene autorizzata, il Presidente della Giunta regionale trasmette una relazione sull’attuazione delle deroghe di cui alla presente legge al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero al Ministro per gli affari regionali ove nominato, al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie, al Presidente del Consiglio regionale, nonché all’INFS e, se istituito, all’istituto faunistico riconosciuto a livello regionale.
6. La vigilanza sull’applicazione della presente legge è affidata ai soggetti di cui all’articolo 27 della legge 157/1992.
7. La mancata restituzione delle schede di monitoraggio di cui all’articolo 2, comma 5, entro i termini comporta l’applicazione della medesima sanzione amministrativa prevista dall’articolo 51, comma 3, della legge regionale 26/1993.

ARTICOLO 4
(Regime di deroga previsto dall’articolo 9, comma 1, lettera c) della direttiva n. 79/409/CEE per la stagione venatoria 2008-2009)

1. Per la stagione venatoria 2008-2009, ricorrendone le condizioni e in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, il regime di deroga previsto dall’articolo 9, comma 1, lettera c), della direttiva n. 79/409/CEE si applica secondo quanto previsto nella seguente tabella:
Tabella 1 Disciplina del regime di deroga previsto dall’articolo 9, comma 1, lettera c), della direttiva n. 79/409/CEE: carnieri massimi (giornaliero e stagionale) ed archi temporali relativi alle specie ammesse al prelievo SPECIE Limite massimo di prelievo giornaliero per cacciatore (n. capi) Limite massimo di prelievo per stagione venatoria per cacciatore (n. capi) Tempi (stagione venatoria) STORNO(Sturnus
vulgaris) 20 100 dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre FRINGUELLO(Fringilla coelebs) 20 100 dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre
PEPPOLA(Fringilla montifringilla) 5 25 dal 1 ottobre al 31 dicembre 2. Il prelievo annuale complessivo consentito nella regione Lombardia:
Storno (Sturnus vulgaris) n. 249.639 complessivo capiFringuello (Fringilla coelebs) n. 711.009 complessivo capiPeppola (Fringilla montifringilla) n. 123.895 complessivo capi3. Lo schema delle schede di monitoraggio, nonché i relativi indirizzi
applicativi e adempimenti per il loro utilizzo sono riportati nell’allegato 1 parte integrante della presente legge.
4. Alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria) è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 1 dell’articolo 26 è aggiunto il seguente:
“1 bis. Qualora l’allevatore sia iscritto alla Federazione ornicoltori italiani (FOI) o alla Associazione Manifestazioni Ornitologiche Venatorie (AMOV) o ad altra associazione riconosciuta a livello regionale, l’anellino
inamovibile di cui al comma 1 corrisponde a quello previsto dalle federazioni o associazioni ed il numero progressivo del soggetto allevato si identifica con quello assegnato dalle federazioni o associazioni stesse”.

ARTICOLO 5
(Abrogazioni ed entrata in vigore)

1. Sono o restano abrogate:
a) la legge regionale 5 febbraio 2007, n. 2 (Legge quadro sul prelievo in deroga);
b) la legge regionale 30 agosto 1997, n. 34 (Applicazione del regime di deroga previsto dall’art. 9 della direttiva CEE 79/409 e dalla convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503).
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

Formula Finale:
La presente legge regionale e’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione lombarda.
Milano, 30 luglio 2008

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/681 del 22 luglio 2008)


ALLEGATO 1
Allegato 1 (articolo 4, comma 3) SCHEMA DELLA SCHEDA DI MONITORAGGIO PERLA RENDICONTAZIONE DEL NUMERO DI CAPI PRELEVATI IN DEROGA ALLA DIRETTIVAN. 79/409/CEE PER LA STAGIONE VENATORIA 2008/2009 E RELATIVI INDIRIZZI APPLICATIVIE ADEMPIMENTI PER IL SUO UTILIZZO.
SCHEMA di scheda
La scheda di monitoraggio per la rendicontazione del numero di capi prelevati in deroga alla direttiva n. 79/409/CEE per la stagione venatoria 2008/2009 deve avere le
seguenti caratteristiche:
Scheda “madre-figlia”, zigrinata a metà pagina, riportante le informazioni contenute nello schema sotto riportato. Devono essere previste sette tipologie di schede ognuna
riportante, sulla pagina a fronte, una delle seguenti combinazioni di date relative al numero di capi prelevati in un determinato periodo ed al termine di consegna del relativo tagliando:
QUANTITA’PRELEVATA DAL……AL…… TAGLIANDO DA CONSEGNARE ENTRO IL….. dal 21 settembre al 5 ottobre 7 ottobre 2008 dal 6 ottobre al 19 ottobre 21 ottobre 2008 dal 20 ottobre
al 2 novembre 4 novembre 2008 dal 3 novembre al 16 novembre 18 novembre 2008 dal 17 novembre al 30 novembre 2 dicembre 2008 dal 1 dicembre al 14 dicembre 16 dicembre 2008 dal 15 dicembre al 31 dicembre 15 gennaio 2009
Esempio:
- Fronte
Cognome e nome Cognome e nome Provincia Provincia N. tess.
reg. N. tess.reg. Quantità prelevata dal ___ al _______ Quantità prelevata dal
_______ al _________ Fringuello (Fringilla coelebs)n. capi Fringuello (Fringilla
coelebs)n. capi Peppola (Fringilla montifringilla)n. capi Peppola (Fringilla
montifringilla)n. capi Storno (Sturnus vulgaris) n. capi Storno (Sturnus vulgaris)
n. capi
Tagliando da consegnare
entro il_______
- Retro
Applicazione del regime di deroga ai sensi della Direttiva n. 79/409/CEE art. 9 comma
1.
Rendiconti
(tagliandi)
FIRMA (sulla linea tratteggiata) - - -
Applicazione del regime di deroga ai sensi della Direttiva
n. 79/409/CEE art. 9 comma 1.
Rendiconti (tagliandi) - - - - -
Indirizzi applicativi e adempimenti per l’utilizzo delle schede di monitoraggioA) PROVINCE
1) Le province provvedono alla vidimazione e alla distribuzione delle schede di monitoraggio per la rendicontazione dei prelievi in deroga anche tramite gli ambiti territoriali di caccia ed i comprensori alpini. Ad ogni cacciatore richiedente verranno consegnate sette copie della scheda, ognuna delle quali riportante, sulla pagina a fronte, una delle previste combinazioni di date relative al numero di capi prelevati in un determinato periodo ed al termine di consegna del relativo tagliando.
2) Le province si attrezzano a ricevere i tagliandi relativi alle schede dei rendiconti secondo le scadenze temporali definite nelle medesime schede.
3) Le province, entro i due giorni lavorativi successivi ad ognuna delle date di scadenza previste, comunicano via fax alla competente direzione della Regione Lombardia, il numero totale dei prelievi in deroga suddiviso per specie risultante dalla lettura dei tagliandi di rendicontazione.
B) CACCIATORI
1) I cacciatori interessati ad effettuare i prelievi in deroga per la stagione venatoria 2008/2009, personalmente o per il tramite dell’associazione venatoria di rappresentanza, richiedono alla provincia competente le sette schede di monitoraggio per la rendicontazione del prelievo effettuato opportunamente vidimate, previo pagamento, se richiesto, dei diritti di segreteria.
2) Il cacciatore verifica la correttezza dei dati riportati nelle sette schede di monitoraggio ricevute, con particolare riferimento ai dati anagrafici e al numero del tesserino venatorio regionale.
3) I capi abbattuti appartenenti alle specie oggetto di prelievo in deroga devono essere segnati giornalmente sul tesserino venatorio regionale in conformità alle disposizioni di cui all’art. 22, comma 7, della legge regionale 16 agosto 1993 n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria).
4) Il cacciatore, entro ognuno dei sette termini temporali previsti nella scheda di monitoraggio, provvede alla compilazione dei tagliandi di rendicontazione sommando,
per ogni specie, il numero di capi prelevati risultante dal tesserino venatorio e, direttamente o avvalendosi delle associazioni venatorie di rappresentanza, provvede alla consegna dei tagliandi compilati alla provincia che ha rilasciato la scheda.
5) Il tagliando di rendicontazione che non riporti alcun valore di abbattimento deve essere riconsegnato all’atto della presentazione del primo successivo tagliando che riporti almeno un abbattimento. Qualora i tagliandi complessivamente non riportino alcun prelievo devono comunque essere consegnati alla provincia entro il 15 gennaio
2009.
6) La mancata restituzione del tagliando di rendicontazione entro i termini riportati nei tagliandi medesimi comporta l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 51, comma 3, della l.r. 26/1993.
C) REGIONE LOMBARDIA
1) La Regione Lombardia, sulla base dei dati di monitoraggio trasmessi dalle province, provvede, per il tramite della competente direzione regionale,
all’immediato calcolo dei prelievi su base regionale al fine di verificare l’eventuale necessità di emanare provvedimenti limitativi o di sospensione del prelievo.


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