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NORMATIVA
Normativa regionale - Basilicata

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Legge regionale 30 gennaio 2007, n. 1
Disposizioni per la formazione del Bilancio di Previsione Annuale e Pluriennale della Regione Basilicata – Legge Finanziaria 2007
 

Il Consiglio regionale ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


promulga la seguente legge


CAPO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO


ARTICOLO 1
Limite massimo di indebitamento


1. Il limite massimo di indebitamento del bilancio della Regione Basilicata per l’esercizio finanziario 2007, tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, è determinato, in termini di competenza, in € 98.286.166,08.
2. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui al precedente comma 1 è destinato a finanziare:
a) per € 26.144.808,90 la quota di cofinanziamento regionale riferita agli interventi da realizzarsi nell’ambito del Programma Operativo Regionale (P.O.R.) per l’utilizzo dei fondi strutturali della Unione Europea per il periodo 2000-2006 con il contributo dei Fondi FESR, FSE e FEAOG;
b) per € 4.401.790,68 la quota a carico della Regione per investimenti nel Settore Sanitario, ai sensi dell’art.20 della Legge 11.03.1988, n.67, di cui € 1.453.364,08 per gli interventi definiti in attuazione del D.Lgs. 28.07.2000, n. 254;
c) per € 20.000.000,00 la quota degli investimenti da realizzarsi nell’ambito del Programma Operativo Val D’Agri-Melandro-Sauro-Camastra non coperta dalle entrate derivanti dalla compartecipazione regionale all’aliquota del prodotto di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi estratti di cui all’art. 3, comma 10, della Legge 28.12.1995 n.549 (royalties);
d) per € 47.739.566,50 altre spese di investimento.
3. Le risorse finanziarie di cui al precedente comma 2, da reperire mediante la contrazione di mutui o di altre forme di prestito, sono iscritte alla Unità Previsionale di Base 5.01.01 dello stato di previsione dell’Entrata del bilancio per l’esercizio finanziario 2007.
4. Per gli anni 2008 e 2009 il limite massimo di indebitamento del bilancio pluriennale, in termini di competenza, è determinato, rispettivamente, in € 47.900.000,00 ed in € 41.900.000,00.


CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA


ARTICOLO 2
Dotazioni finanziarie per l’attuazione di leggi regionali di spesa permanente e di sostegno all’economia e di interventi sostenuti finanziariamente dallo Stato


1. Le dotazioni finanziarie per l’attuazione delle leggi regionali di spesa a carattere continuativo – ricorrente ed a pluriennalità determinata la cui quantificazione annua è rinviata alla legge di bilancio, sono fissate per l’anno 2007 nella misura complessiva di € 85.495.472,21 e nei limiti indicati nella tabella A allegata alla presente legge.
2. Gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di leggi regionali che prevedono interventi finalizzati allo sviluppo e di sostegno all’economia, classificati tra le spese in conto capitale sono determinati per l’anno 2007 nella misura complessiva di € 66.918.138,17 e nei limiti indicati nella tabella B allegata alla presente legge.
3. Il concorso finanziario della Regione a programmi o altre forme di intervento promossi e sostenuti dal contributo dello Stato è stabilito per l’anno 2007 complessivamente in € 1.241.116,94, nelle misure riportate nella tabella C allegata alla presente legge.


ARTICOLO 3
Limiti di impegno


1. I limiti di impegno disposti dalla legislazione regionale vigente per interventi in materia di investimenti pubblici quantificati, per l’esercizio finanziario 2007, complessivamente in € 13.288.825,57, sono riportati, unitamente alla decorrenza ed all’anno terminale, nella Tabella D allegata alla presente legge.


ARTICOLO 4
Spese di funzionamento degli Enti e degli Organismi dipendenti dalla Regione


1. I contributi regionali per le spese di funzionamento degli Enti e degli Organismi in qualunque forma costituiti, dipendenti dalla Regione, sono fissati per l’esercizio 2007 nella misura complessiva di € 20.435.000,00 cosi ripartiti:
DENOMINAZIONE ENTE Contributi Anno 2007 € Azienda di Promozione Turistica - A.P.T. – L.R. 30.07.96, n. 34 (F.O. 0473 – U.P.B. 0473.04) 1.670.000,00 Agenzia Lucana di Sviluppo di Innovazione in Agricoltura - A.L.S.I.A. – LL.RR. 7.08.1996, n. 38, e 7.12.2000 n. 61 (F.O. 0421 –U.P.B. 0421.01) 6.385.000,00 Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente in Basilicata - A.R.P.A.B. – L.R. 19.05.1997, n. 27 (F.O. 0510 – U.P.B. 0510.05) 7.000.000,00 Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Basilicata - A.R.D.S.U. – L.R. 04.07.1997, n. 11 - (F.O. 0980- U.P.B. 0980.03) 2.000.000,00 Ente Parco Gallipoli Cognato – Piccole Dolomiti Lucane – L.R. 24.11.1997, n. 47 (F.O. 0540 – U.P.B. 0540.04) 345.000,00 Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano – L.R. 7.01.1998, n. 2 (F.O. 0540 – U.P.B. 0540.05) 345.000,00 Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (A.R.B.E.A.) – L.R. 17.03.2001, n. 15 (F.O. 0421 – U.P.B. 0421.02) 2.690.000,00 TOTALE 20.435.000,00


ARTICOLO 5
Attuazione degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali della Unione Europea


1. La dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2007 delle misure in cui si articola il Programma Operativo Regionale (P.O.R.) 2000-2006, cosi come individuate nel relativo Complemento di Programmazione, è determinata nei limiti degli stanziamenti di cui alla tabella E allegata alla presente legge.
2. La disponibilità finanziaria per l’esercizio finanziario 2007 per le misure del Programma di Iniziativa Comunitaria Equal 2000–2006 a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed attuate dalla Regione Basilicata, è riportata nella tabella F allegata alla presente legge.
3. La dotazione finanziaria per l’esercizio 2007 delle misure in cui si articola il Programma di Iniziativa Comunitaria Leader Plus 2000–2006, così come individuate nel relativo Complemento di Programmazione, è determinata nei limiti degli stanziamenti di cui alla tabella G allegata alla presente legge.
4. Per l’attuazione del progetto MODELE, finanziato nell’ambito del Programma di Iniziativa Comunitaria 2000-2006 INTERREG IIIC – Zona SUD, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2002) n.789 del 28.05.2002, nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007 è iscritta la somma complessiva di € 579.072,14.
5. Per l’attuazione del progetto MEDITERRITAGE, finanziato nell’ambito del Programma di Iniziativa Comunitaria 2000-2006 INTERREG IIIC – Zona SUD, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2002) n.789 del 28.05.2002, nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007 è iscritta la somma complessiva di € 9.030,66.
6. Per l’attuazione del progetto RED CODE REGIONAL DISASTER COMMON DEFENCE, finanziato nell’ambito del Programma di Iniziativa Comunitaria 2000-2006 PIC INTERREG III B – CADSES, nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007 è iscritta la somma complessiva di € 522.113,41.
7. Per l’attuazione del progetto GO NETWORK, finanziato nell’ambito del Programma di Iniziativa Comunitaria 2000-2006 INTERREG III B MEDOCC – Zona Sud), nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007 è iscritta la somma complessiva di € 117.189,92.
8. Per l’attuazione del progetto "MILDMAP-MEDIA", finanziato nell’ambito del Programma di Iniziativa Comunitaria 2000-2006 PIC INTERREG IIIB ARCHIMED, nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007 è iscritta la somma complessiva di € 302.400,00.
9. Per l’attuazione del progetto "SEMSON", finanziato nell’ambito del Programma di Iniziativa Comunitaria 2000-2006 PIC INTERREG IIIB ARCHIMED, nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007 è iscritta la somma complessiva di € 216.300,00.
10. Per l’attuazione del progetto "IMAGE", finanziato nell’ambito del Programma di Iniziativa Comunitaria 2000-2006 PIC INTERREG IIIB ARCHIMED, nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007 è iscritta la somma complessiva di € 209.600,00.
11. Per l’attuazione del progetto "MIDA", finanziato nell’ambito del Programma di Iniziativa Comunitaria 2000-2006 PIC INTERREG IIIB ARCHIMED, nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007 è iscritta la somma complessiva di € 68.505,50.
12. Per l’attuazione del progetto "T-CHEESE.MED", finanziato nell’ambito del Programma di Iniziativa Comunitaria 2000-2006 PIC INTERREG IIIB ARCHIMED, nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007 è iscritta la somma complessiva di € 149.926,16.
13. Per l’attuazione del progetto "PEOPLE", finanziato nell’ambito del Programma di Iniziativa Comunitaria 2000-2006 PIC INTERREG IIIB ARCHIMED, nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007 è iscritta la somma complessiva di € 190.000,00.
14. Per l’attuazione del progetto "SIMCODE:IGT", finanziato nell’ambito del Programma di Iniziativa Comunitaria 2000-2006 PIC INTERREG IIIB ARCHIMED, nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007 è iscritta la somma complessiva di € 171.766,00.
15. Per l’attuazione del progetto “CY.RO.N.MED", finanziato nell’ambito del Programma di Iniziativa Comunitaria 2000-2006 PIC INTERREG IIIB ARCHIMED, nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007 è iscritta la somma complessiva di € 114.919,22.
16. Per l’attuazione del progetto “BYHERINET”, finanziato nell’ambito del Programma di Iniziativa Comunitaria 2000-2006 PIC INTERREG IIIB ARCHIMED, nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007 è iscritta la somma complessiva di € 40.000,00.
17. I Dirigenti Generali dei Dipartimenti rispondono direttamente dell’attuazione e del conseguimento degli obiettivi di avanzamento dei programmi e dei progetti di cui ai precedenti commi, nonché della relativa acquisizione delle risorse nazionali e comunitarie accertate in entrata in corrispondenza degli impegni e delle liquidazioni autorizzate.


ARTICOLO 6
Sedi degli uffici regionali


1. In considerazione dell’entità delle somme già impegnate nel corso dei precedenti esercizi finanziari, nonché delle previsioni relative ai lavori già programmati, la spesa per l’acquisto, la costruzione o ristrutturazione di edifici da adibire ad uffici regionali di cui all’art. 7 della L.R. 28 febbraio 2000, n. 12, come modificato dall’art.7 della L.R. 7 settembre 2000, n. 56, dall’art. 7 della L.R. 1 marzo 2001, n. 8 e dall’art. 24 della L.R. 2.02.2004, n. 1,dall’art.7 della L.R. 2 febbraio 2006, n. 1 è determinata, per l’esercizio finanziario 2007, nella misura massima di € 9.000.000,00.
2. La copertura finanziaria della ulteriore spesa autorizzata con le leggi di cui al precedente comma, è assicurata dagli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale 2007–2009.


ARTICOLO 7
Patto di stabilità interno e misure di contenimento della spesa


1. Allo scopo di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009 adottati con l’adesione al patto di stabilità e crescita, è fatto divieto di istituire, nell’esercizio finanziario 2007, nuovi comitati, commissioni, consulte, consigli, gruppi di lavoro a carattere permanente ed altri organismi collegiali che comportino oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione ad eccezione delle Commissioni Consiliari Permanenti, ordinarie, speciali e d’inchiesta. E’ fatto altresì divieto per il medesimo esercizio finanziario di integrare gli organismi già esistenti di ulteriori componenti sia esterni che interni all’amministrazione regionale.
2. Nessuna legge regionale approvata successivamente alla presente può disporre deroghe a quanto previsto al comma 1 del presente articolo.
3. I Dirigenti ed i Dirigenti Generali dei Dipartimenti della Giunta e del Consiglio rispondono del contenimento degli impegni e dei pagamenti autorizzati entro i limiti degli stanziamenti rispettivamente di competenza e di cassa delle singole Unità Previsionali di Base dello Stato di previsione delle Uscite, autorizzati dalla legge di bilancio per l’esercizio finanziario 2007. A tale scopo i Dirigenti Generali pongono in essere tutte le misure organizzative necessarie all’attivazione di un adeguato sistema di monitoraggio e verifica delle autorizzazioni di cui al presente comma.
4. Per garantire il conseguimento degli obiettivi di tutela dell’unità economica fissati per le regioni dall’art. 1, commi da 655 a 672, della Legge 27.12.2006, n. 296, la Giunta regionale è autorizzata nel corso dell’esercizio 2007 a rideterminare il livello degli impegni e dei pagamenti autorizzabili nell’anno al fine di contenerli entro i limiti previsti nel medesimo art. 1, commi da 655 a 672, della Legge 27.12.2006, n. 296.
5. Ai fini del rispetto di quanto previsto all’art. 27 della L.R. 6.09.2001, n. 34 in ordine alle scadenze per la presentazione ed approvazione del bilancio di previsione, i Dirigenti Generali della Giunta e del Consiglio provvedono a trasmettere alla Presidenza della Giunta, ciascuno per il dipartimento di propria competenza, le proposte di bilancio relative all’esercizio 2007 entro e non oltre il 30 settembre dell’anno 2007.


ARTICOLO 8
Patto di stabilità infraregionale


1. Il sistema degli Enti strumentali e Aziende Regionali di cui al precedente art. 4 della presente legge e degli altri organismi sottoposti a vigilanza e tutela dell’Amministrazione regionale, ai quali la Regione eroga contributi o effettua trasferimenti per la copertura delle spese di funzionamento o la cui gestione è finanziata in tutto o in parte dal bilancio regionale, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica regionale per il periodo 2007-2009.
2. Ai fini del concorso degli enti di cui al comma 1 del presente articolo al rispetto degli obblighi rivenienti dal patto di stabilità interno, di cui all’articolo 1, comma 655, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l’esercizio finanziario 2007, il complesso delle spese finali, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, non può essere superiore al corrispondente ammontare di spese finali dell’anno 2005 diminuito dell’1,8 per cento. Per gli anni 2008 e 2009 si applica la percentuale di incremento del 2,5 per cento e 2,4 per cento alle corrispondenti spese finali determinate per l’anno precedente.
3. Sono esclusi dalle disposizioni di cui al presente articolo i fondi nazionali e comunitari a destinazione vincolata.
4. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano, per l’esercizio finanziario 2007, agli enti a cui sono attribuite specifiche funzioni derivanti da normative comunitarie e nazionali.
5. Al fine di consentire il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, gli enti di cui al comma 1 del presente articolo, trasmettono trimestralmente alla struttura regionale competente in materia di bilancio, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa, mediante un prospetto e secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale.
6. Il Collegio dei revisori dei conti dell’ente è tenuto a segnalare con cadenza trimestrale alla Presidenza della Giunta regionale eventuali scostamenti dagli obiettivi di contenimento della spesa di cui al comma 2 del presente articolo. Della mancata comunicazione i componenti del Collegio inadempiente rispondono direttamente agli organi regionali competenti che potranno attivare le azioni di cui all’art. 12 della L.R. 5.04.2000, n. 32.
7. Ai fini del contenimento della spesa regionale, l’avanzo di amministrazione, conseguito dagli enti di cui al comma 1 è valutato ai fini della quantificazione del trasferimento regionale per le spese di funzionamento relativo all’esercizio in cui l’avanzo è accertato.
8. Le disposizioni del presente articolo sono estese ai Consorzi di bonifica operanti in Basilicata.
9. Sono abrogate le disposizioni recate dall’art. 10 della L.R. 02.02.2006, n. 1 limitatamente alle regole del patto di stabilità infraregionale previsto per gli anni 2007 e successivi.


CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA, SOCIO-SANITARIA E SOCIALE


ARTICOLO 9
Norme di collegamento con le disposizioni della legge finanziaria nazionale per il 2007


1. La Giunta Regionale adotta, previo parere delle competenti commissioni consiliari, i provvedimenti necessari per ottemperare agli impegni a carico delle Regioni nel settore sanitario e socio-sanitario previsti dall’Intesa Stato-Regioni 5 ottobre 2006 Rep. 2648, denominata “Nuovo Patto per la Salute”, e dall’Intesa Stato-Regioni 23 marzo 2005 Rep. 2271, come richiamati dall’art. 1, commi 565 e 796, della legge 27 dicembre 2006 n. 296.
2. La Giunta Regionale emana direttive alle Aziende del Servizio Sanitario Regionale al fine di armonizzare le disposizioni della L.R. 31 luglio 2006 n. 14 con le previsioni dell’art. 1 comma 565 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e di consentire l’applicazione di quanto previsto all’art. 1 comma 558 della legge medesima.


ARTICOLO 10
Reclutamento e qualificazione degli autisti soccorritori del servizio regionale di emergenza-urgenza ‘118’


1. Le Aziende Sanitarie regionali forniscono al servizio regionale di emergenza-urgenza ‘118’ il personale addetto alle funzioni di autista soccorritore ed il personale infermieristico, reclutandolo in conformità alle procedure ed ai requisiti richiesti dalla normativa vigente, nei limiti numerici previsti dalla L.R. 3 agosto 1999 n. 21, allegato “C”, nel rispetto di quanto previsto al precedente art. 9 comma 2.
2. Nelle more dell’espletamento delle procedure per l’assunzione a tempo indeterminato del personale con qualifica di autista soccorritore, da completare entro tre anni dall’entrata in vigore della presente legge, le Aziende Sanitarie regionali garantiscono la continuità dei servizi di autoambulanza mediante ricorso alle forme di approvvigionamento di personale a tempo determinato previste dalla legge, ovvero mediante affidamento dei servizi a terzi.
3. In relazione a quanto previsto dal precedente art. 9 comma 2 ed in conformità con le disposizioni di cui all’art. 1 comma 558 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, le Aziende Sanitarie adottano i provvedimenti per il passaggio a tempo indeterminato del personale che, assunto mediante procedure selettive effettuate nei modi di legge, risulti in servizio a tempo determinato nella qualifica di autista addetto al servizio di emergenza-urgenza ‘118’ da almeno tre anni anche non continuativi, oltre che in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal contratto collettivo nazionale di lavoro per l’accesso alla predetta qualifica.
4. Ai fini di cui al precedente comma 3 le Aziende Sanitarie prorogano i rapporti di lavoro in essere per il tempo strettamente necessario all’adozione dei provvedimenti per il passaggio a tempo indeterminato di cui al precedente comma 3.
5. In attuazione dell’Accordo 22 maggio 2003 tra il Ministro della Salute e le Regioni e Province Autonome, la Regione programma e promuove la qualificazione della figura professionale dell’autista soccorritore mediante appositi corsi di formazione organizzati da Basilicata Soccorso, nel quadro delle funzioni ad esso assegnate dalla citata L.R. 3 agosto 1999 n. 21.
6. Nel comma 2 dell’art. 16 della L.R. 3 agosto 1999 n. 21 è soppresso il seguente periodo:
“ad esclusione degli autisti-soccorritori e degli infermieri professionali facenti parte del servizio di cui al precedente art. 5, comma 2, lett. c), punto 4)”.


ARTICOLO 11
Inquadramento del personale medico nel ruolo sanitario del servizio regionale di emergenza-urgenza ‘118’


1.L’art. 17 della L.R. 27 gennaio 2005 n. 5 è sostituito come segue:
1. “Il personale medico della dotazione organica, di cui all’allegato ”C” della L.R. 3 agosto 1999 n. 21, opera all’interno del servizio di emergenza-urgenza ‘118’ sulla base di un rapporto di lavoro dipendente subordinato a tempo indeterminato, giusto quanto previsto dall’art. 8, comma 1 bis, del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i..
2. Ai fini di cui al precedente comma 1, i medici in servizio alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 19 giugno 1999 n. 229 nel settore della continuità assistenziale e in possesso dell’attestato di idoneità all’esercizio delle attività di emergenza sanitaria, che alla data del 31 dicembre 1998 risultavano titolari di un incarico a tempo indeterminato da almeno cinque anni, o che comunque siano pervenuti al compimento del quinto anno di incarico a tempo indeterminato, presentano domanda al Dipartimento regionale competente per essere inquadrati nel ruolo sanitario del servizio di emergenza urgenza nei limiti dei posti della dotazione organica di cui all’allegato “C” della L.R. 3 agosto 1999 n. 21, previo giudizio di idoneità formulato da apposita commissione regionale e secondo le procedure di cui al D.P.C.M. 12 dicembre 1997 n. 502.
3. Quanto previsto al precedente comma 2 si applica, ai medici titolari di incarico provvisorio ai sensi del D.P.R. 28 luglio 2000 n. 270 e dell’Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005 nella fase sperimentale del servizio di emergenza urgenza ‘118’, nonché ai medici titolari di incarico a tempo indeterminato presso la centrale operativa di Basilicata Soccorso, alla data del 31 dicembre 2006.
4. Sono considerati disponibili a tale scopo, e pertanto riconvertibili, anche i posti di anestesista-rianimatore presso la centrale operativa di Basilicata Soccorso non ricoperti da non meno di diciotto mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
5. La Giunta Regionale provvede a emanare apposito avviso per l’attivazione della procedura di cui ai precedenti commi 2 e 3, e ad assegnare i posti del personale medico di cui al presente articolo alle dotazioni organiche delle diverse Aziende Sanitarie regionali, secondo il principio della competenza territoriale.”


ARTICOLO 12
Disposizioni in materia di autorizzazione delle strutture sanitarie pubbliche e private


1. All’Allegato “A” della L.R. 5 aprile 2000 n. 28 e s.m.i., nel paragrafo intitolato “Presidi e centri ambulatoriali di riabilitazione”, al punto n. 2 della lett. “A” – Requisiti minimi strutturali – è abrogata la linea “spazio per idrochinesiterapia”.
2. All’allegato “A” della L.R. 5 aprile 2000 n. 28 e s.m.i., nel paragrafo intitolato “Presidi e centri ambulatoriali di riabilitazione”, sono apportate le seguenti integrazioni dopo la lettera C) e prima dei “requisiti minimi tecnologici”:
“D) Fermo restando il possesso dei requisiti minimi indicati alla precedente lettera A) numeri 1) e 2), ad eccezione delle aree di socializzazione, per gli ambulatori funzionalmente collegati a sedi centrali o decentrate della struttura principale il numero e la tipologia dei locali e degli spazi destinati ad attività specifica possono essere ridimensionati in ragione delle effettive esigenze; gli ambulatori devono avere a disposizione comunque non meno di due locali destinati ad attività specifica ed un ambulatorio per le visite mediche. Per tali presidi non si applica l’ultimo periodo della precedente lettera “A” che prescrive l’esistenza di una superficie minima complessiva dell’area destinata ad attività specifica di almeno 150 mq..
Quanto sopra previsto trova applicazione anche per gli ambulatori funzionalmente collegati a sedi centrali o decentrate di strutture ambulatoriali di riabilitazione, le quali abbiano in corso di istruttoria il procedimento di rinnovo dell’autorizzazione alla data del 31 ottobre 2006.”
3. All’allegato “A” della L.R. 5 aprile 2000 n. 28 e successive modifiche ed integrazioni nel paragrafo intitolato “Presidi e centri ambulatoriali di riabilitazione” - Requisiti minimi organizzativi - è soppresso il secondo periodo che viene sostituito dal seguente:
“Al fine di ridurre l’impatto con le attività di vita quotidiana dell’individuo, se motivatamente prescritto nel progetto riabilitativo individuale, il trattamento riabilitativo ambulatoriale potrà essere erogato in domiciliare negli ambienti di vita dell’utente, quali ad esempio, la scuola, i luoghi di lavoro, ecc., da considerarsi domicili provvisori.”
4. Dopo il comma 16 dell’art. 16 della L.R. 5 aprile 2000 n. 28 e successive modifiche ed integrazioni sono inseriti i seguenti commi:
“17) E’ fissato in giorni centoventi, decorrenti dal termine ultimo previsto dal precedente art. 15 comma 6 lett. a), il termine massimo per il completamento delle procedure aziendali di verifica dell’adeguamento da parte delle strutture sanitarie ai requisiti e nei termini ivi previsti, ai fini del rilascio dell’autorizzazione regionale.”
“18) In fase di prima implementazione del procedimento di accreditamento istituzionale, la presentazione da parte delle strutture sanitarie entro il 31 dicembre 2006 di rituale istanza di accreditamento , corredata di tutta la documentazione richiesta, evita la soluzione di continuità nello status precedentemente riconosciuto di soggetto .”
5. Allo scopo di consentire il completamento dei processi di adeguamento connessi alle procedure di autorizzazione di cui alla L.R. 5 aprile 2000 n. 28 e s.m.i., per le strutture sanitarie dotate di posti letto, che erogano prestazioni sanitarie in regime di ricovero, e per quelle dotate di posti residenziali per assistenza riabilitativa ai disabili psichici e psiconeuromotori, fatto salvo il possesso dei requisiti minimi generali di cui al D.P.R. 14 gennaio 1997, i termini di cui all’art. 15 comma 6 lett. a) della precitata legge sono prorogati di ulteriori mesi diciotto, previa presentazione, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, di un progetto preliminare di adeguamento con il quadro economico ed il relativo cronoprogramma.


ARTICOLO 13
Istituzione dell’Osservatorio Permanente Regionale per l’Accreditamento


1. Al fine di assicurare la più efficace implementazione delle procedure di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie ai sensi dell’art. 8 quater del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i., nonché di quelle socio-sanitarie della rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale, e di promuovere e salvaguardare la qualità delle prestazioni fornite dai soggetti accreditati, è istituito l’Osservatorio Permanente Regionale per l’Accreditamento (OPRA).
2. L’OPRA ha funzioni di:
a. programmazione strategica in materia di accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie;
b. presidio delle procedure tecnico-amministrative ai fini della correttezza applicativa e del miglioramento continuo nel quadro del processo partecipato di qualità del sistema regionale di accreditamento;
c. organizzazione e coordinamento del processo di formazione e sviluppo professionale degli operatori del sistema regionale di accreditamento.
3. L’OPRA, costituito presso il Dipartimento regionale competente in materia di sanità, è disciplinato dalla Giunta Regionale, sulla base di apposito atto di intesa con le Aziende Sanitarie, ed è composto da rappresentanti del Dipartimento regionale e delle Aziende Sanitarie.
4. Le risultanze dell’attività dell’OPRA sono rese disponibili agli organismi rappresentativi dei soggetti erogatori di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie ai fini dello svolgimento delle procedure di confronto e di contrattazione previste dalla legge.


ARTICOLO 14
Rapporti con l’Università per la formazione e la ricerca in campo sanitario


1. Nel quadro delle finalità di cui alla L.R. 24 luglio 2006 n. 12, la Regione stipula con l’Università degli Studi della Basilicata un apposito protocollo d’intesa avente ad oggetto:
a. la fattibilità e l’impatto dell’istituzione presso l’ateneo lucano della Facoltà di Medicina e Chirurgia e dell’attivazione di scuole di specializzazione in campo sanitario;
b. la partecipazione dell’Università della Basilicata ai programmi di formazione permanente del personale del Servizio Sanitario Regionale ed allo svolgimento di attività didattiche e formative, con particolare riguardo alle lauree delle professioni sanitarie ed alla formazione manageriale dei dirigenti del Servizio Sanitario Regionale, da realizzare anche in collaborazione con altre Università;
c. il sostegno regionale alla realizzazione di progetti promossi dall’Università della Basilicata nel campo della ricerca biomedica e farmacologica, delle neuroscienze, dell’economia e della regolazione sanitaria e di altre aree disciplinari di interesse del Servizio Sanitario Regionale”.
2. Il comma 4 dell’art. 37 della L.R. 31 ottobre 2001 n. 39 è sostituito dal seguente:
“4. I protocolli d’intesa, di cui al presente articolo, sono approvati dalla Giunta Regionale in conformità con le linee guida di cui all’art. 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i., previo parere della competente commissione consiliare.”


ARTICOLO 15
Ricollocazione organizzativa di strutture sanitarie


1. A modifica di quanto stabilito agli artt. 3 e ss. della L.R. 3 settembre 1997 n. 44, le funzioni riabilitative esercitate nel Centro “M. Gala” di Acerenza, la disponibilità della struttura ed il diritto di superficie sono assegnati all’Azienda USL n. 2 di Potenza.
2. Il Presidio Ospedaliero di Muro Lucano è conferito all’Azienda USL n. 2 di Potenza che provvede alla sua piena utilizzazione quale struttura sanitaria distrettuale integrata, in conformità con le scelte programmatiche della Regione e in aderenza all’evoluzione dei fabbisogni di salute del territorio di competenza.
3. L’Azienda USL n. 2 di Potenza subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo all’Azienda Ospedaliera “S. Carlo” relativamente alla gestione del Centro “M. Gala” di Acerenza e del Presidio Ospedaliero di Muro Lucano.
4. Il Presidio Ospedaliero di Pescopagano è conferito all’Azienda Ospedaliera “S. Carlo” ed incorporato in essa in funzione dello sviluppo, della specializzazione e della razionalizzazione della rete dei servizi ospedalieri regionali”.
5. L’Azienda Ospedaliera “S. Carlo” subentra nella titolarità dei beni esistenti presso lo stabilimento ospedaliero di Pescopagano, nei diritti relativi agli investimenti presso detto stabilimento, nei rapporti di lavoro e in tutti gli altri rapporti attivi e passivi inerenti alla gestione del Presidio di Pescopagano alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Ai fini di cui ai commi precedenti il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera “S. Carlo”, il Direttore Generale dell’Azienda USL n. 1 di Venosa e il Direttore Generale dell’Azienda USL n. 2 di Potenza provvedono a quanto di rispettiva competenza entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.


ARTICOLO 16
Modifiche alla disciplina degli organismi e degli incarichi di direzione


1. Il comma 2 dell’art. 22 della L.R. 31 ottobre 2001 n. 39 è sostituito dal seguente:
“2. Il Direttore Generale si avvale del Collegio di Direzione per il governo delle attività cliniche, per la programmazione e valutazione delle attività tecnico-sanitarie e di quelle ad alta integrazione sanitaria, per l’elaborazione del programma di attività dell’Azienda, nonché per l’organizzazione e lo sviluppo dei servizi, anche in attuazione del modello dipartimentale. Il Collegio di Direzione concorre alla formulazione dei programmi di formazione, delle soluzioni organizzative per l’attuazione della attività libero-professionale intramuraria e alla valutazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi clinici.”
2. Dopo il comma 8 dell’art. 22 della L.R. 31 ottobre 2001 n. 39 è aggiunto il seguente comma:
“9. Il Collegio di Direzione concorre alla definizione entro il mese di febbraio di ciascun anno del programma di attività dell’Azienda e garantisce l’efficace e tempestivo svolgimento del processo di definizione e realizzazione degli obiettivi sanitari e di budget, in conformità agli indirizzi della programmazione regionale e aziendale, ed alla corrispondente valutazione dei risultati conseguiti, anche mediante la relazione sanitaria aziendale di cui al successivo art. 41. In caso di mancato o inefficace svolgimento dei compiti, il Direttore Generale procede, previa diffida e compatibilmente con le scelte contenute nell’Atto Aziendale, alla revoca degli incarichi dei componenti e ad una diversa composizione del Collegio”.
3. Dopo il comma 6 dell’art. 23 della L.R. 31 ottobre 2001 n. 39 è aggiunto il seguente comma:
“7. La composizione, le modalità di elezione e nomina dei componenti e le norme di funzionamento del Consiglio dei Sanitari sono disciplinate dall’Atto Aziendale”.
4. Sono abrogati gli artt. 24, 25, 26 e 27 della L.R. 31 ottobre 2001 n. 39.
5. Il comma 4 dell’art. 29 della L.R. 31 ottobre 2001 n. 39 è sostituito dal seguente:
“4. L’attribuzione dell’incarico di direzione di struttura complessa è conferito dal Direttore Generale con le modalità di cui all’art. 15 ter del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i. nell’ambito di una terna di candidati selezionati dalla Commissione esaminatrice tra quelli risultati idonei. La Commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Generale ed è composta dal direttore sanitario, che la presiede, e da due dirigenti dei ruoli del personale del Servizio Sanitario Nazionale, individuati a cura dell’Azienda interessata mediante sorteggio tra i dirigenti preposti a struttura complessa della disciplina oggetto dell’incarico ed inseriti in appositi elenchi tenuti ed aggiornati dal Dipartimento regionale competente, di cui almeno uno in servizio al di fuori del territorio regionale.”
6. Il comma 14 dell’art. 29 della L.R. 31 ottobre 2001 n. 39 è sostituito dal seguente:
“14. L’incarico di direttore di dipartimento è conferito dal Direttore Generale tenendo conto di quanto previsto dall’art. 17 bis del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i., nell’ambito di una rosa di candidati proposta dai direttori delle unità operative complesse afferenti al dipartimento medesimo”.


ARTICOLO 17
Organi di partecipazione istituzionale e sociale


1. All’art. 13 della L.R. 31 ottobre 2001 n. 39 dopo il comma 9 è aggiunto il seguente comma:
“10. La Conferenza dei Sindaci esamina annualmente lo stato di attuazione del Piano Attuativo Locale di cui all’art. 40 e la Relazione sanitaria aziendale di cui all’art. 41 e propone aggiornamenti e adeguamenti di obiettivi e priorità per la programmazione aziendale, nonché interventi ed azioni finalizzati a migliorare le condizioni amministrative, organizzative e finanziarie di realizzazione.”
2. All’art. 33 della L.R. 31 ottobre 2001 n. 39 dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma:
“8. Il Comitato dei Sindaci del Distretto e dell’Ambito socio-territoriale coincidente esamina annualmente lo stato di attuazione del Piano intercomunale dei servizi sociali e socio-sanitari e propone aggiornamenti ed adeguamenti di obiettivi e priorità per la programmazione aziendale e per la programmazione sociale, nonché interventi ed azioni finalizzati a migliorare le condizioni amministrative, organizzative e finanziarie di realizzazione.”
3. Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge vengono costituiti presso le Aziende Sanitarie regionali i Comitati Consultivi Misti aziendali e di distretto per il controllo di qualità dei servizi da parte degli utenti. Tali Comitati sono composti:
a. da rappresentanti delle associazioni riconosciute di tutela dei diritti degli utenti e delle organizzazioni di volontariato, designati dalla Presidenza dell’Assemblea regionale del volontariato;
b. da rappresentanti delle Aziende Sanitarie, scelti fra il personale medico e delle professioni sanitarie, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta;
c. da esperti di valutazione, individuati di concerto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale.
4. E’ compito dei Comitati Consultivi Misti promuovere l’utilizzo di indicatori di qualità e l’esecuzione di controlli di qualità dal lato della domanda, specie con riferimento ai percorsi d’accesso ai servizi ed alle liste di attesa; concorrere all’azione di vigilanza per il raggiungimento e la tenuta degli standard di sicurezza delle strutture sanitarie; sperimentare modalità efficaci di raccolta e di analisi delle segnalazioni di disservizio;
redigere una relazione trimestrale delle azioni svolte e dei risultati raggiunti, da trasmettere all’Azienda ed al competente Dipartimento regionale.
5. Il Comitato Consultivo Misto dura in carica cinque anni. L’Atto Aziendale ne regolamenta la composizione ed il funzionamento e ne disciplina le relazioni con gli organi e le strutture aziendali.
6. Al fine di elaborare le indicazioni derivanti dall’attività dei Comitati Consultivi Misti in funzione della definizione di indirizzi regionali in materia di tutela del diritto alla salute, la Giunta Regionale istituisce presso il competente Dipartimento regionale un Osservatorio per la tutela dei diritti degli utenti del Servizio Sanitario Regionale, aperto alla partecipazione delle associazioni rappresentative degli utenti e dei consumatori e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale, e ne disciplina la struttura ed il funzionamento.


ARTICOLO 18
Misure di razionalizzazione della gestione delle Aziende Sanitarie


1. Al fine di contenere i costi di approvvigionamento di beni e servizi ed omogeneizzare le condizioni di efficienza delle forniture, nel rispetto delle norme nazionali e regionali in materia di lavori pubblici e di acquisto di beni e servizi, la Giunta Regionale è autorizzata a disciplinare con propria direttiva la sperimentazione di procedure unificate in materia di effettuazione di lavori e di acquisto di beni e servizi da parte delle Aziende Sanitarie, individuando l’Azienda Sanitaria delegata a svolgere le funzioni di centrale di committenza ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e specificando, previo apposito atto d’intesa con le Aziende Sanitarie, le modalità, i termini ed i limiti della delega.
2. Al fine di assicurare condizioni omogenee di significatività delle contabilità aziendali e di rispondenza agli obblighi di equilibrio economico-finanziario previsti dall’Intesa Stato-Regioni 5 ottobre 2005 Rep. 2648, denominata “Nuovo Patto per la Salute”, e dall’Intesa Stato-Regioni 23 marzo 2005 Rep. 2271, nelle more dell’adozione dei provvedimenti per la certificazione dei bilanci delle Aziende Sanitarie, di cui all’art. 1 comma 291 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, le Aziende Sanitarie sono tenute ad introdurre la revisione contabile del bilancio di esercizio attraverso un intervento pluriennale consistente nello svolgimento di un’indagine conoscitiva del patrimonio aziendale e nell’espletamento di limitate procedure di revisione sullo stato patrimoniale al 31 dicembre 2006, nella revisione dello stato patrimoniale al 31 dicembre 2007 e nella revisione contabile del bilancio di esercizio 2008.
3. Con provvedimento della Giunta Regionale sono stabiliti i principi contabili di riferimento ed è organizzato e finanziato l’espletamento delle attività di revisione contabile di cui al precedente comma 2, riferendosi alle più significative esperienze nazionali e regionali ed avvalendosi, tramite procedura di gara ad evidenza pubblica, dell’attività professionale di una o più società di revisione iscritte all’Albo speciale di cui all’art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.
4. Il comma 3 dell’art. 44 della L.R. 31 ottobre 2001 n. 39 è così sostituito:
“3. Il termine di cui al comma 2 è interrotto per una sola volta se prima della scadenza la Giunta Regionale chiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio all’ente deliberante; per effetto dell’interruzione il periodo di cui al comma 2 decorre nuovamente dal momento della ricezione degli atti richiesti. Il termine per l’esercizio del controllo sugli atti di cui al comma 1 è sospeso dal 10 al 25 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio; in tal caso il termine riprende a decorrere dal giorno successivo a quello finale dei periodi suddetti.”


ARTICOLO 19
Ripiano dei disavanzi delle Aziende Sanitarie


1. In deroga all’art. 31 della L.R. 27 marzo 1995 n. 34 ed in via straordinaria per gli anni fino al 2005, è autorizzato il ripiano dei disavanzi delle Aziende Sanitarie regionali per la parte corrispondente allo squilibrio finanziario, accertato dalla Giunta Regionale, mediante utilizzo delle risorse statali e regionali appositamente rese disponibili, nel rispetto delle disposizioni attuative del patto di stabilità in materia sanitaria. Il rientro della residua quota delle perdite di esercizio è a carico delle Aziende Sanitarie, ai sensi dell’art. 31 della L.R. 27 marzo 1995 n. 34.


ARTICOLO 20
Composizione e funzionamento delle commissioni mediche di accertamento dell’invalidità e dell’handicap


1. Le Commissioni Mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990 n. 295 sono nominate dal Direttore Generale di ciascuna Azienda Sanitaria Locale e composte in conformità con quanto disposto ai commi 2 e 3 dell’art. 1 della citata legge, previa emanazione di un avviso pubblico rivolto ai sanitari ed agli operatori sociali del Servizio Sanitario Regionale. Esse durano in carica tre anni e sottostanno al principio della discontinuità e della rotazione, anche per quanto riguarda le designazioni delle associazioni di categoria.
Ogni componente non può far parte contemporaneamente di più commissioni.
2. Per la composizione delle Commissioni, le Aziende Sanitarie fanno ricorso ai professionisti in servizio presso una delle Aziende Sanitarie Locali regionali e, in assenza delle figure professionali specifiche od equivalenti, ai medici convenzionati con il Servizio Sanitario Regionale.
3. Le Commissioni Mediche organizzano il proprio lavoro in modo da effettuare le procedure di accertamento dell’invalidità e dell’handicap con la massima tempestività possibile, e comunque non oltre novanta giorni dalla ricezione della domanda.
4. Le Commissioni Mediche sono tenute ad eseguire, entro e non oltre 30 giorni, la visita domiciliare ove il paziente lo richieda all’atto della presentazione della domanda e lo stato di necessità sia evidenziato nel certificato medico allegato alla domanda stessa, entro lo stesso termine di cui sopra, se lo stato di necessità sia evidenziato al momento della convocazione.
5. In applicazione dell’art. 6 della legge 9 marzo 2006 n. 80, la procedura per l’accertamento sanitario riguardante lo stato di invalidità civile, di cui all’art. 1 della legge 15 ottobre 1990 n. 295, e la procedura per l’accertamento dell’handicap, di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104, obbediscono alle seguenti regole:
a. l’accertamento sanitario e la certificazione dello stato di invalidità civile devono essere in ogni caso contestuali all’accertamento delle condizioni di handicap di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 ed effettuati dalla Commissione di cui all’art. 4 della legge medesima, qualora il richiedente esprima anche tale richiesta all’atto della presentazione della domanda;
b. l’accertamento dell’invalidità civile e dell’handicap riguardante persone con patologie oncologiche, come previsto dal art. 6 comma 3 bis della legge 9 marzo 2006 n. 80, o comunque persone con patologie prognosticate in fase terminale, deve essere effettuato dalle Commissioni Mediche competenti entro e non oltre quindici giorni dalla presentazione della domanda;
c. la richiesta della procedura prevista dall’ art. 6 comma 3 bis della legge 9 marzo 2006 n. 80 deve essere evidenziata all’atto della presentazione della domanda; lo stato di gravità dei malati terminali deve essere evidenziato nel certificato medico allegato alla domanda;
d. le certificazioni devono essere rilasciate al termine delle visite ed hanno efficacia immediata per il godimento dei benefici socio-assistenziali da esse derivanti; i verbali delle visite collegiali devono essere immediatamente trasmessi alle Commissioni Mediche periferiche.
6. Ai fini del riconoscimento dell’esenzione dalla tassa automobilistica regionale, la competente Commissione medica accerta la sussistenza delle patologie previste dalle leggi vigenti apponendo, in calce al certificato, la seguente dicitura "ricorrono le condizioni previste dalla legge ai fini dell’esenzione dalla tassa automobilistica regionale". Sono fatte salve le certificazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Le Aziende Sanitarie provvedono al rinnovo delle Commissioni Mediche entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, conformandosi alle disposizioni di cui ai commi precedenti e computando anche gli incarichi pregressi.


ARTICOLO 21
Indennità dei Revisori Contabili dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata


1. La L.R. 16 dicembre 1997, n. 52 è abrogata e tornano in vigore le disposizioni della L.R. 23 gennaio 1980, n. 8 da essa incise.


CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE, SOSTEGNO ALL’ ECONOMIA ED INCLUSIONE SOCIALE


ARTICOLO 22
Incremento della dotazione del Fondo di Coesione Interna


1. Per l’esercizio finanziario 2007, una quota del “Fondo di Coesione Interna” di cui all’art. 22 della L.R. 31.01.2002, n. 10, corrispondente ad Euro 3.000.000,00, importo stanziato alla Unità Previsionale di Base 1111.06 del bilancio di previsione per l’esercizio 2007, è destinato ad interventi infrastrutturali o di sostegno di servizi essenziali proposti da singoli Comuni, favorendo condizioni di complementarietà con i servizi in gestione associata intercomunale.
2. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta Regionale sottopone all’approvazione del Consiglio le occorrenti modifiche della disciplina di gestione del Fondo.


ARTICOLO 23
Dotazione Fondo “Prestito ponte Università – Lavoro“


1. La dotazione, per l’esercizio finanziario 2007, del fondo “Prestito ponte Università – Lavoro” di cui all’ art.17 della L.R. 02.02.2006, n. 1 è pari ad € 500.000,00, iscritto all’ UPB 0980.01 del bilancio di previsione.


2. Il fondo di cui al comma 1 può essere incrementato con i contributi di Università, fondazioni ed altri soggetti pubblici e privati.


ARTICOLO 24
Dotazione Fondo di Solidarietà per lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria o Mobilità


1. La dotazione, per l’esercizio finanziario 2007, del Fondo di Solidarietà per lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria o Mobilità di cui all’art. 13 della L.R. 04.08.2006, n. 18 , è pari ad € 200.000,00, iscritto alla UPB 0412.07 del bilancio di previsione.
2. Il fondo di cui al comma 1 può essere incrementato con i contributi di fondazioni ed altri soggetti pubblici e privati.


ARTICOLO 25
Interventi di sostegno allo sviluppo dell’Università degli Studi della Basilicata e del sistema regionale della ricerca scientifica


1. L’importo finalizzato allo sviluppo dell’Università degli studi della Basilicata e del sistema regionale della ricerca scientifica, stabilito al comma 3 dell’art. 27 della L.R. 27.01.2005, n. 5 così come modificato dall’art. 16 della L.R. 02.02.2006, n. 1, per l’esercizio finanziario 2008 è incrementato di € 1.000.000,00. Il contributo per l’esercizio finanziario 2009 è stabilito nella misura di € 3.000.000,00.
2. Le somme di cui al comma precedente sono stanziate alla UPB 0480.02 “Sostegno all’istruzione universitaria ed alla ricerca scientifica” del bilancio pluriennale 2007-2009.


ARTICOLO 26
Attività scientifiche e di ricerca presso l’Osservatorio Astronomico di Castelgrande


1. Per l’attuazione delle attività di cui ai commi 1-2-3 dell’articolo 61 della L.R. 02.02.2004, n. 1 è autorizzata una spesa entro il limite massimo di € 100.000,00 all’anno iscritta, per il triennio 2007-2009, alla U.P.B. 480.01 del bilancio di previsione pluriennale 2007-2009.


ARTICOLO 27
Fondo Rotativo per la realizzazione di misure di incentivazione alle P.M.I. operanti in Basilicata


1. E’istituito un Fondo Rotativo finalizzato all’esecuzione di interventi finanziari diretti ad aumentare la dotazione delle risorse economiche a medio-lungo termine delle P.M.I. lucane, per la realizzazione di progetti di creazione e sviluppo d’impresa.
2. Gli interventi finanziari ammissibili sono:
a. Partecipazioni al capitale sociale
b. Prestiti partecipativi
c. Obbligazioni convertibili.
3. La dotazione finanziaria iniziale del Fondo, di cui al precedente comma 1, è costituita dalle risorse rivenienti dalla Sovvenzione Globale 1989/1993, approvata con Decisione della Commissione Europea n. C(93)1461 del 18.06.1993, la cui quantificazione verrà determinata alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. La dotazione finanziaria del Fondo Rotativo può essere incrementata sia da ulteriori acquisizioni rivenienti da precedenti programmi cofinanziati con i fondi europei sia da apporti derivanti dalla partecipazione al Fondo di altri operatori.
5. Il fondo di cui al precedente comma 1 è gestito per il primo triennio da Sviluppo Italia Basilicata S.p.A., soggetto istituzionale abilitato in possesso dell’esperienza e delle caratteristiche necessarie a garantire il corretto riutilizzo delle risorse in oggetto.
6. La disciplina di regolamentazione del fondo di cui al precedente comma 1 è stabilita dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento.


ARTICOLO 28
Rifinanziamento dell’art. 4 della L.R. 01.03.1999, n. 4


1. Per le finalità di cui al comma 1 dell’art. 4 della L.R. 01.03.1999, n. 4, come integrate dall’art. 4, comma 1 della L.R. 31.01.2002, n. 10 e successive modificazioni e integrazioni di cui all’art. 8, commi 1 e 2 della L.R. 07.08.2002, n. 34 ed all’art. 4 della L.R. 04.02.2003, n. 7, è autorizzato un limite di impegno ventennale di € 300.000,00 con decorrenza dall’esercizio finanziario 2007 e fino a tutto l’anno 2026.
2. Per l’applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma resta confermata la disciplina di cui all’art. 4 della L.R. 04.02.2003, n. 7.
3. E’ abrogata la lettera i) del comma 2 dell’articolo 4 della L.R.01.03.1999, n. 4.
4. Alla copertura finanziaria dell’onere di cui al comma 1 del presente articolo si provvede mediante gli stanziamenti iscritti alla UPB 1111.08 dello stato di previsione delle uscite del Bilancio pluriennale 2007-2009. Per gliesercizi successivi si provvederà mediante gli aggiornamenti dei bilanci pluriennali.


ARTICOLO 29
Slittamento limite di impegno per contributi agli Enti Locali per la diffusione delle sale cinematografiche


1. Il limite di impegno di € 300.000,00 di cui all’art. 38, comma 1 della L.R. 02.02.2006, n. 1 per la concessione di contributi agli Enti Locali per l’assunzione di mutui, decorre dall’esercizio finanziario 2007 fino a tutto l’anno 2021.
2. Alla copertura finanziaria dell’onere di cui al comma 1 del presente articolo si provvede mediante gli stanziamenti iscritti alla UPB 1111.08 dello stato di previsione delle uscite del Bilancio pluriennale 2007-2009. Per gli esercizi successivi si provvederà mediante gli aggiornamenti dei bilanci pluriennali.


CAPO V
DISPOSIZIONI VARIE


ARTICOLO 30
Contributo per le celebrazioni gianturchiane


1. Nell’anniversario dei centocinquanta anni dalla nascita e dei cento anni dalla morte di Emanuele Gianturco, la Regione Basilicata contribuisce a promuoverne la celebrazione concedendo un contributo all’Amministrazione comunale di Avigliano di € 100.000,00.
2. La spesa di cui al comma 1 trova copertura nell’ambito dello stanziamento della U.P.B. 0860.01 del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2007.


ARTICOLO 31
Tributo speciale per il deposito di rifiuti in discarica Fondo incentivante


1. Il fondo incentivante destinato alle Amministrazioni Provinciali ed alle Autorità d’Ambito Territoriale Ottimali, ai sensi dell’art. 22 comma 2 della L.R. 02.02.2001, n. 6 come modificato dall’art. 11 della L.R. 07.08.2003, n. 28, per il 2007 è quantificato in € 1.250.000,00.
2. Le risorse finanziarie per le finalità di cui al comma precedente sono stanziate alla UPB 0510.03 del bilancio 2007.


ARTICOLO 32
Finanziamento della riorganizzazione delle strutture organizzative della Giunta Regionale


1. Al fine di garantire l’adeguamento del modello organizzativo regionale, di cui alle Leggi Regionali 2 marzo 1996, n. 12 e 14 aprile 2000 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, alle previsioni di cui all’articolo 11 della Legge Regionale 4 agosto 2006 n. 18 ed assicurarne il pieno funzionamento delle strutture organizzative della Giunta Regionale, le risorse per il finanziamento del fondo, previsto dall’art. 17 , comma c) del CCNL del personale del comparto Regioni-Autonomie Locali sottoscritto l’1.04.1999, sono incrementate, per l’anno 2007, della somma di euro 2.200.000,00.
2. L’importo di cui al comma 1 va ad incrementare, a partire dall’anno 2007, le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità del fondo previsto dall’art. 31, comma 2) del CCNL del Comparto Regioni-Autonomie Locali sottoscritto il 22.01.2004.
3. L’onere di cui al presente articolo trova copertura finanziaria nella U.P.B. 0131.01 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007 e pluriennale 2007-2009.


ARTICOLO 33
Modifica all’articolo 28 della L.R.02.02.2006, n.1


1. Il termine di cui al comma 1 -ultimo periodo- dell’ articolo 28 della L. R. 02.02.2006, n.1 è modificato con il termine del 31 dicembre 2007.


ARTICOLO 34
Personale degli Enti Strumentali


1. Ai fini del riordino degli enti ed organismi cui afferiscono le nomine e le designazioni di competenza regionale in attuazione dell’articolo n.1 della Legge Regionale 16.11.2005, n. 29, le risorse umane trasferite alla Regione Basilicata ai sensi della Legge Regionale 14.07.2006, n. 11 sono ricollocate in relazione alle esigenze dell’Amministrazione Regionale definite secondo le modalità previste dalle vigenti norme contrattuali.


ARTICOLO 35
Modifica all’art. 11 della L.R. 21.01.1997, n. 7 “Norme sul superamento e sulla discriminazione delle barriere architettoniche”


1. Il comma 1 dell’art. 11 della L.R. 21.01.1997, n. 7, già modificato dall’art. 1 della L.R. 2.03.2004, n. 7, è così sostituito:
“La Giunta Regionale, al fine di assicurare ai portatori di handicap una migliore integrazione sociale e lavorativa, concede un contributo pari al 50% della spesa effettivamente sostenuta, fino ad un massimo di euro 600,00, per l’acquisto di strumenti informatici e tecnologicamente avanzati, ai soggetti affetti da menomazioni o limitazioni funzionali permanenti di natura motoria, visiva, uditiva, del linguaggio o disabilità intellettiva, che comportano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 74% o, per i minori, la impossibilità a svolgere i compiti della propria età. Non è consentito l’accesso ai benefici di legge di cui al presente articolo a coloro che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età alla data di presentazione della domanda.”
2. Le disposizioni di cui al comma 1, relativamente all’entità del contributo massimo concedibile ed al limite di età per l’accesso ai benefici di legge, si applicano a partire dall’1.04.2007.


ARTICOLO 36
Cessione dei crediti delle imprese verso la Regione


1. La cessione dei crediti vantati da un’impresa nei confronti della Regione, di cui siano cessionari una banca o un intermediario finanziario ex art. 107 D.Lgs. 01.09.1993, n. 385 “Testo unico in materia bancaria e creditizia” può risultare anche da scrittura privata non autenticata. La cessione di tali crediti è efficace ed opponibile alla Regione qualora le sia stata comunicata dalla banca o dall’intermediario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero avvalendosi delle forme di comunicazione elettronica previste dal D.P.R. 28.12.2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” che attestino l’avvenuta ricezione di tale comunicazione.


ARTICOLO 37
Integrazione alla L.R 11.08.1999, n. 22 “Rinegoziazione con le banche dei mutui in ammortamento”


1. Al comma 1 dell’art. 1-bis della L.R. 11.08.1999, n. 22, dopo le parole «…da terzi…» sono aggiunte le parole «…assistiti da contributo regionale in conto rata o…».
2. Al comma 2 dell’art. 1-bis della L.R. 11.08.1999, n. 22, dopo le parole «…al pagamento…» sono aggiunte le parole «…della rata o… ».
3. Al comma 3 dell’art. 1-bis della L.R. 11.08.1999, n. 22, dopo le parole «…al pagamento…» sono aggiunte le parole «…della rata o…».
4. Al comma 4 dell’art. 1-bis della L.R. 11.08.1999, n. 22, dopo le parole «…al pagamento…» sono aggiunte le parole «…della rata o…».
5. Al comma 5 dell’art. 1-bis della L.R. 11.08.1999, n. 22, dopo le parole «…al pagamento…» sono aggiunte le parole «…della rata o…».


ARTICOLO 38
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 14 aprile 2000, n. 47 “Recepimento del trasferimento alle regioni, operato con l’art. 24 della legge 8 maggio 1998, n. 146, delle funzioni normative relative ai beni immobili di riforma fondiaria di cui agli articoli 9, 10 e 11 della legge n. 386/1976” e successive modifiche ed integrazioni


1. Al comma 2 dell’art. 10 della L.R. 14 aprile 2000, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole “e finalizzate alla Riforma Fondiaria” è aggiunta la seguente espressione “, ivi compresi gli immobili costruiti o acquistati dai soppressi Enti di Riforma o di Sviluppo con fondi della Cassa per il Mezzogiorno e acquisiti successivamente al patrimonio regionale, destinati originariamente a unità abitative, commerciali e/o artigianali”.
2. Al comma 1 dell’art.13 della L.R. 14 aprile 2000, n. 47, dopo le parole “Direzione generale del catasto” è aggiunta la seguente frase “fatta eccezione per gli immobili classificati catastalmente nella categoria A10 e C1 ai quali si applicano i moltiplicatori pari a 50 e a 34 rispettivamente”.
3. Al termine del comma 2 dell’art.13 della Legge Regionale 14 aprile 2000 n. 47, aggiungere il seguente periodo “In deroga a quanto previsto nei precedenti periodi del presente comma, il prezzo da corrispondere per le aree che siano contigue e connesse alle abitazioni di cui all’art. 14 comma 5 della
legge 11 novembre 1986, n.771, viene conteggiato secondo i valori medi dell’area, come risultanti dalla destinazione urbanistica prevista nello strumento urbanistico vigente, indipendentemente dal possesso dei requisiti di cui al Titolo I della presente legge”.


ARTICOLO 39
Modifiche alla L.R. del 9 gennaio 1995, n. 2 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”


1. All’ art. 24 della L.R. del 9 gennaio 1995, n. 2 il comma 1 bis è sostituito dal seguente:
“I cacciatori di cui al precedente comma, iscrivendosi all’A.T.C. di residenza, in regola con il suddetto versamento, hanno diritto di praticare l’esercizio venatorio anche negli altri A.T.C. della Provincia di residenza. I cacciatori di cui al precedente comma, in regola con il suddetto versamento, hanno, inoltre, diritto di accesso venatorio annuale negli A.T.C. dell’altra Provincia, previa comunicazione ai Comitati Direttivi. Le ammissioni che devono comunque rientrare nel rapporto territorio-cacciatori previsto per legge, saranno disciplinate nel regolamento regionale”.
2. La Giunta regionale, entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, adegua il regolamento di cui al comma 4 dell’articolo 25 della L.R. 9 gennaio 1995, n. 2.


ARTICOLO 40
Modifiche alla L.R. del 11 agosto 1999, n. 23 “Tutela, governo ed uso del territorio”


1. All’art. 36 della L.R. del 11 agosto 1999, n. 23 è aggiunto il comma 4 bis:
“I Comuni trasmettono al Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità, oltre ad una copia conforme degli atti tecnici ed amministrativi, approvati nell’esercizio delle funzioni loro attribuite con la presente Legge, copia degli elaborati del Regolamento Urbanistico in formato digitale vettoriale opportunamente georeferenziati, entro trenta giorni dalla data di esecutività della Deliberazione di approvazione dello stesso. Tale adempimento costituisce condizione necessaria ai fini dell’erogazione finale dei contributi di cui alla D.G.R. n. 1219/2002”.
2. All’art. 44 della L.R. del 11 agosto 1999, n. 23:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “I Comuni che hanno formato il Regolamento Urbanistico, secondo le risultanze della ricognizione degli atti deliberativi comunali pervenuti entro la data di pubblicazione della presente legge regionale, sono tenuti a convocare la Conferenza di Pianificazione, ai sensi del precedente articolo 25, entro il 30/06/07;
sono tenuti a provvedere all’adozione del Regolamento Urbanistico entro
30 giorni dalla data del verbale autorizzatorio della Conferenza definitiva, e all’approvazione del medesimo, contestualmente all’aggiornamento del Regolamento Edilizio, entro 120 giorni dalla data dell’adozione. In tali Comuni, decorso inutilmente il termine per la indizione della Conferenza o per la successiva adozione del Regolamento Urbanistico, fatti salvi i permessi a costruire e i piani attuativi in corso di validità, sono consentiti solo gli interventi di cui all’art. 9 del T.U. n. 380/01”;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: “Nei Comuni che non hanno formato il Regolamento Urbanistico, secondo le risultanze della ricognizione degli atti deliberativi comunali allo scopo effettuata, fino all’adozione dello stesso, fatti salvi i permessi a costruire e i piani attuativi in corso di validità, dal 30/06/07 sono consentiti solo gli interventi di cui all’art. 9 del T.U. n. 380/01. Per tali Comuni, trascorso inutilmente il termine di cui al precedente punto, il Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità, nell’esercizio delle proprie funzioni, provvede a concertare con le Amministrazioni Comunali tempi e modalità di formazione del Regolamento Urbanistico con l’eventuale nomina di un Coordinatore tecnico, individuato nell’ambito delle Strutture regionali, con compiti di affiancamento e consulenza per la definizione dello stesso. Le spese relative all’attività del Coordinatore saranno detratte dal contributo assegnato al Comune inottemperante”;
c) Per i Comuni che devono rinnovare il proprio Consiglio Comunale nel 2007 il termine del 30.6.07 di cui ai precedenti commi 1 e 2 si intende differito al 30.9.2007.


ARTICOLO 41
Proroga dei termini fissati dall’art. 36 della L.R. del 2 febbraio 2006, n. 1
1. Il termine previsto dall’art. 36 comma 1 della L.R. del 2 febbraio 2006, n. 1 su richiesta dell’interessato e previo adeguamento della polizza assicurativa o fideiussione bancaria, può essere prorogato al 30/06/2008.
2. I termini previsti dall’art. 36 comma 2 della L.R. del 2 febbraio 2006, n. 1, su richiesta dell’interessato, possono essere prorogati al 30/06/2008.


ARTICOLO 42
Modifiche alla L.R. 4 febbraio 2003, n. 7


1. All’art. 22 della L.R. del 4 febbraio 2003, n. 7 al comma 1, le parole “esclusivamente per i servizi ferroviari” sono sostituite dalle parole “esclusivamente per i servizi di trasporto”.


ARTICOLO 43
Modifiche alla L.R. 27 luglio 1998, n. 22 “Riforma del trasporto pubblico regionale e locale in attuazione del decreto legislativo del 19.11.1997, n. 422”


1. All’art. 27 della L.R. 27 luglio 1998 n. 22 il comma I è sostituito dal seguente: “Hanno titolo a fruire della libera circolazione sui mezzi di trasporto pubblico gli appartenenti all’Arma dei Carabinieri, alla Polizia di Stato, alla Guardia di Finanza, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, alla Polizia Penitenziaria, al Corpo Forestale dello Stato, ai militari dell’Esercito Italiano, esclusivamente durante l’espletamento del servizio, mediante esibizione della tessera di servizio rilasciata dai rispettivi comandi, nonché i titolari di tessere rilasciate dallo Stato ovvero vidimate o rilasciate dalla Regione.”
2. All’art. 27 della L.R. 27 luglio 1998 n. 22 dopo il comma II è aggiunto il comma seguente: “Per la circolazione gratuita sui mezzi di trasporto pubblico locale dei soggetti di cui al comma precedente, non è dovuto alcun rimborso alle aziende esercenti il trasporto stesso”.


ARTICOLO 44
Modifiche alla L.R. 4 gennaio 2002, n. 8


1. Al comma 3 dell’art. 1, sostituire le parole “alla data di entrata in vigore della presente legge” con le parole “al 31.12.2006”.


ARTICOLO 45
Contributo straordinario a sostegno delle famiglie interessate dallo sgombero forzato dei 123 alloggi ex IACP (ATER) di Melfi


1. Al fine di fronteggiare la situazione di emergenza abitativa derivante dallo sgombero forzato dei 123 alloggi ex IACP (ATER) di Melfi, è concesso un contributo straordinario di Euro 250.000,00 all’Amministrazione Comunale di Melfi, per il sostegno alle famiglie interessate.
2. L’onere di cui al presente articolo trova copertura finanziaria nell’ambito dello stanziamento alla UPB 0611.04 del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2007.


ARTICOLO 46
Sostegno al Parco Storico Culturale ed Ambientale della Grancia


1. Al fine di sostenere le iniziative di valorizzazione del parco storico culturale ed ambientale della Grancia per l’anno 2007, è concesso all’Amministrazione Provinciale di Potenza un contributo finanziario di € 100.000,00.
2. La spesa di cui al comma 1 trova copertura nell’ambito dello stanziamento della U.P.B. 0473.03 del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2007.


ARTICOLO 47
Interventi di sostegno al funzionamento delle scuole dell’infanzia paritarie


1. Al fine di sostenere l’attività delle scuole dell’infanzia paritarie gestite dai comuni, da altri enti o da soggetti privati, che operano nel territorio regionale e che hanno ottenuto il riconoscimento dello status di scuola paritaria in base alla vigente normativa, purchè non aventi fine di lucro ed aperte alla generalità dei cittadini, è istituito un Fondo per l’erogazione di un sussidio di gestione, teso a conseguire la parità di trattamento degli utenti delle diverse scuole pubbliche e private operanti in regione.
2. Gli interventi finanziari di cui al comma precedente sono distinti ed aggiuntivi rispetto agli interventi di assistenza scolastica destinati agli alunni a norma delle vigenti disposizioni, nonché rispetto a qualsiasi altra forma di contribuzione prevista dalla normativa statale e regionale in favore delle scuole dell’infanzia paritarie e a quanto previsto e stanziato dai comuni nei rispettivi bilanci a favore delle stesse.
3. I criteri e le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1 sono stabiliti dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento, sentita la competente Commissione Consiliare, subordinando l’accesso al sussidio di gestione, oltre che al possesso dei requisiti previsti dal quarto comma dell’art. 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 per il riconoscimento della parità scolastica e all’osservanza delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia, all’impegno di accogliere gratuitamente gli alunni portatori di handicap.
4. La dotazione del Fondo di cui al comma 1, iscritto all’UPB 0980.01 dello Stato di Previsione delle Uscite del Bilancio 2007, è pari ad € 300.000,00 per l’anno 2007, ad € 500.000,00 per l’anno 2008 e ad € 500.000,00 per l’anno 2009.


ARTICOLO 48
Modifiche alla L.R. 29 ottobre 2002, n. 38


1. Al comma 3 dell’art. 18 le espressioni “prima dell’entrata in vigore della presente legge”, “in fase di prima applicazione della presente legge”, “La relativa facoltà deve essere esercitata entra novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge a pena di decadenza.” e “per gli anni 2003-2004-2005” sono soppresse.


ARTICOLO 49
Modifiche alla L.R. 06.09.2001, n. 34 “Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata”


1. Il comma 1 dell’art. 10 della L.R. 06.09.2001, n. 34 e così sostituito:
“1. E’istituito presso la Direzione Generale della Presidenza della Giunta Regionale il Comitato Tecnico di Verifica Finanziaria (C.T.V.F.) presieduto dal Dirigente Generale della Presidenza e composto dal Segretario Generale della Giunta e dai dirigenti degli uffici competenti in materia di bilancio, entrate e ragioneria, nonché da un funzionario dell’Ufficio Segreteria della Giunta con funzioni di segretario.”


CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI


ARTICOLO 50
Rispetto dei vincoli di bilancio


1. I piani ed i programmi annuali degli interventi, le autorizzazioni e gli atti amministrativi regionali, in qualsiasi forma adottati, dai quali derivino obbligazioni finanziarie nei confronti di terzi devono essere contenuti nei limiti invalicabili degli stanziamenti del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007 ai sensi dell’art. 4, comma 6, della L. R. 6.09.2001, n. 34.


ARTICOLO 51
Copertura finanziaria


1. Le autorizzazioni di spesa per l’esercizio finanziario 2007 contenute nella presente legge trovano copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2007.
2. L’onere finanziario derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte per gli anni 2008 e 2009, trova copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 2007-2009.


ARTICOLO 52
Dichiarazione di urgenza ed entrata in vigore


1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.
Potenza, 30 gennaio 2007
DE FILIPPO



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