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NORMATIVA
Normativa regionale - Basilicata

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Legge regionale 30 dicembre 2009, n. 42
Disposizioni per la formazione del Bilancio di Previsione Annuale e Pluriennale della Regione Basilicata. Legge Finanziaria 2010
 

Il Consiglio regionale ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


promulga la seguente legge


CAPO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO


ARTICOLO 1
Limite massimo di indebitamento


1. Il limite massimo di indebitamento del bilancio della Regione Basilicata per l’esercizio finanziario 2010, tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, è determinato, in termini di competenza, in € 109.619.895,53.
2. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui al precedente comma 1 è destinato a finanziare:
a) per € 20.786.451,52 la quota di cofinanziamento regionale riferita agli interventi da realizzarsi nell’ambito del Programma Operativo FESR 2007-2013;
b) per € 15.000.000,00 l’ulteriore la quota a carico della Regione per investimenti nel Settore Sanitario, ai sensi dell’art.20 della Legge 11.03.1988, n.67;
c) per € 73.833.444,01 altre spese di investimento.
3. Le risorse finanziarie di cui al precedente comma 2, da reperire mediante la contrazione di mutui o di altre forme di prestito, sono iscritte alla Unità Previsionale di Base 5.01.01 dello stato di previsione dell’Entrata del bilancio per l’esercizio finanziario 2010.
4. Per gli anni 2011 e 2012 il limite massimo di indebitamento del bilancio pluriennale, in termini di competenza, è determinato, rispettivamente, in € 23.300.000,00 ed in € 10.300.000,00.


CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA


ARTICOLO 2
Dotazioni finanziarie per l’attuazione di leggi regionali di spesa permanente e di sostegno all’economia e di interventi sostenuti finanziariamente dallo Stato


1. Le dotazioni finanziarie per l’attuazione delle leggi regionali di spesa a carattere continuativo – ricorrente ed a pluriennalità determinata la cui quantificazione annua è rinviata alla legge di bilancio, sono fissate per l’anno 2010 nella misura complessiva di € 154.023.724,62 e nei limiti indicati nella tabella A allegata alla presente legge.
2. Gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di leggi regionali che prevedono interventi finalizzati allo sviluppo e di sostegno all’economia, classificati tra le spese in conto capitale sono determinati per l’anno 2010 nella misura complessiva di € 125.439.919,19 e nei limiti indicati nella tabella B allegata alla presente legge.
3. Il concorso finanziario della Regione a programmi o altre forme di intervento promossi e sostenuti dal contributo dello Stato è stabilito per l’anno 2010 complessivamente in € 5.046.333,84 nelle misure riportate nella tabella C allegata alla presente legge.


ARTICOLO 3
Limiti di impegno


1. I limiti di impegno disposti dalla legislazione regionale vigente per interventi in materia di investimenti pubblici quantificati, per l’esercizio finanziario 2010, complessivamente in € 23.023.592,12 sono riportati, unitamente alla decorrenza ed all’anno terminale, nella Tabella D allegata alla presente legge.


ARTICOLO 4
Spese di funzionamento degli Enti e degli Organismi dipendenti dalla Regione


1. I contributi regionali per le spese di funzionamento degli Enti e degli Organismi in qualunque forma costituiti, dipendenti dalla Regione, sono fissati per l’esercizio 2010 nella misura complessiva di € 30.300.000,00 cosi ripartiti:
Denominazione Ente Contributi Anno 2010€ Agenzia di Promozione Territoriale - A.P.T. – (F.O. 0473 – U.P.B. 0473.04) 2.700.000,00 Agenzia Lucana di Sviluppo di Innovazione in Agricoltura - A.L.S.I.A.
–(F.O. 0421 –U.P.B. 0421.01) 11.000.000,00 Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente in Basilicata - A.R.P.A.B. – L.R. 19.05.1997, n. 27 (F.O. 0510 – U.P.B. 0510.05) 8.680.000,00 Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Basilicata - A.R.D.S.U. – L.R. 04.07.1997, n. 11 - (F.O. 0980- U.P.B. 0980.03) 2.300.000,00 Ente Parco Gallipoli Cognato – Piccole Dolomiti Lucane – L.R. 24.11.1997, n. 47 (F.O. 0540 – U.P.B. 0540.04) 400.000,00 Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano – L.R. 7.01.1998, n. 2 (F.O. 0540 – U.P.B. 0540.05) 400.000,00 Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (A.R.B.E.A.) –(F.O. 0421 – U.P.B. 0421.02) 4.850.000,00 TOTALE 30.300.000,00


ARTICOLO 5
Attuazione degli interventi dei Programmi Operativi per il periodo di programmazione 2007-2013 cofinanziati dai Fondi strutturali della Unione Europea


1. La dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2010 relativa al Programma Operativo FESR per il periodo di programmazione 2007-2013 è determinata nei limiti degli stanziamenti di cui alla tabella E allegata alla presente legge.
2. La dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2010 relativa al Programma Operativo FSE per il periodo di programmazione 2007-2013 è determinata nei limiti degli stanziamenti di cui alla tabella F allegata alla presente legge.
3. La dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2010 relativa al Programma Italiano del F.E.P. 2007-2013 è determinata nei limiti degli stanziamenti di cui alla tabella G allegata alla presente legge.
4. I Dirigenti Generali dei Dipartimenti rispondono direttamente dell’attuazione e del conseguimento degli obiettivi di avanzamento dei programmi e dei progetti di cui al precedente comma, nonché della relativa acquisizione delle risorse nazionali e comunitarie accertate in entrata in corrispondenza degli impegni e delle liquidazioni autorizzate.


ARTICOLO 6
Patto di stabilità interno e misure di contenimento della spesa


1. Allo scopo di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2010-2012 adottati con l’adesione al patto di stabilità e crescita, è fatto divieto di istituire, nell’esercizio finanziario 2010, nuovi comitati, commissioni, consulte, consigli, gruppi di lavoro a carattere permanente ed altri organismi collegiali che comportino oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione. E’ fatto altresì divieto per il medesimo esercizio finanziario di integrare gli organismi già esistenti di ulteriori componenti sia esterni che interni all’amministrazione regionale.
2. I Dirigenti ed i Dirigenti Generali dei Dipartimenti della Giunta e del Consiglio rispondono del contenimento degli impegni e dei pagamenti autorizzati entro i limiti degli stanziamenti rispettivamente di competenza e di cassa delle singole Unità Previsionali di Base dello Stato di previsione delle Uscite, autorizzati dalla legge di bilancio per l’esercizio finanziario 2010. A tale scopo i Dirigenti Generali pongono in essere tutte le misure organizzative necessarie all’attuazione del sistema di monitoraggio e verifica delle autorizzazioni di cui al presente comma in adempimento alle linee guida approvate con delibera di Giunta Regionale.
3. Per garantire il conseguimento degli obiettivi di tutela dell’unità economica fissati per le regioni dalla legislazione nazionale, la Giunta regionale è autorizzata nel corso dell’esercizio 2010 a rideterminare il livello degli impegni e dei pagamenti autorizzabili nell’anno al fine di contenerli entro i limiti previsti nella medesima legislazione.


ARTICOLO 7
Vigilanza e monitoraggio della spesa infraregionale


1. Il sistema degli Enti strumentali e Aziende Regionali di cui al precedente art. 4 della presente legge e degli altri organismi sottoposti a vigilanza e tutela dell’Amministrazione regionale, ai quali la Regione eroga contributi o effettua trasferimenti per la copertura delle spese di funzionamento o la cui gestione è finanziata in tutto o in parte dal bilancio regionale, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica regionale per il periodo 2010-2012.
2. Al fine di consentire il monitoraggio della spesa infraregionale, gli enti di cui al comma 1 del presente articolo, trasmettono trimestralmente alla struttura regionale competente in materia di bilancio, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa, mediante un prospetto e secondo le modalità definite
con deliberazione della Giunta regionale.
3. Le disposizioni del presente articolo sono estese ai Consorzi di Bonifica operanti in Basilicata.


CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSTEGNO ALL’ ECONOMIA ED ALLE FAMIGLIE E DI COOPERAZIONE TERRITORIALE


ARTICOLO 8
Misure per la riduzione del costo dell’energia


1. Per le finalità di cui all’ articolo 12 della L.R. n. 28/2007, così come modificato dall’articolo 8 della L.R. n.31/2008, è destinata, per l’esercizio finanziario 2010, una somma pari ad € 20.000.000,00 stanziata all’ UPB 1111.15 del bilancio regionale.


ARTICOLO 9
Dotazione del Fondo di Prevenzione e solidarietà per le vittime dell’usura e dell’estorsione – Legge Regionale 01.12. 2004, n.24


1. Per l’esercizio finanziario 2010, la dotazione del Fondo di Prevenzione e solidarietà per le vittime dell’usura e dell’estorsione di cui alla Legge Regionale 01.12.2004, n.24, è pari ad € 400.000,00, importo stanziato alla UPB 1091.01 del bilancio di previsione per l’esercizio 2010.


ARTICOLO 10
Contributo per la stabilizzazione dei Lavoratori ASU Autofinanziati


1. Per le finalità di cui all’art. 14 della Legge Regionale 24 dicembre 2008, n. 31, come modificato dall’art. 33 della Legge Regionale 7 agosto 2009, n. 27, è destinata, per l’esercizio finanziario 2010, una somma pari ad Euro 500.000,00, stanziata alla U.P.B. 0412.03 “Azioni in favore del lavoratori socialmente utili” del bilancio regionale per il medesimo esercizio finanziario.


ARTICOLO 11
Modifiche all’art. 33 della Legge Regionale 7 agosto 2009, n. 27 “Assestamento del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2009”


1. All’art. 33 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 27 il comma 2 è il seguente:
“2. Il comma 1 dell’art. 14 della Legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31 è sostituito con:
1. La Regione Basilicata, in armonia con quanto previsto dai commi 550 e 551 dell’art. 2, Legge 24 dicembre 2007, n. 244, promuove la stabilizzazione dei lavoratori impegnati in attività socialmente utili (ASU) di cui alle lettere b) e c), comma 3, art. 2 della Legge Regionale 19 gennaio 2005, n. 2, nella disponibilità dei Comuni e degli enti pubblici utilizzatori da almeno tre anni e promuove altresì la stabilizzazione dei lavoratori ex LSU rivenienti dalla platea regionale LSU che hanno avuto contratti di Co.Co.Co. per la durata di 60 mesi con pubbliche amministrazioni dal 2001 al 2008 ed in essere.”


ARTICOLO 12
Modifiche all’articolo 21 della legge regionale 14 febbraio 2007, n. 4 “Rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale”


1. Al comma 7 dell’articolo 21 della L.R. 14 febbraio 2007, n. 4 dopo le parole “socio-sanitarie pubbliche e private” si aggiunge l’espressione “rientranti nel campo di applicazione della presente legge”.
2. Al comma 6 dell’articolo 22 della L.R. 14 febbraio 2007, n. 4 dopo le parole “i servizi, le attività socio sanitarie residenziali e semi residenziali” si aggiunge l’espressione “rientranti nel campo di applicazione della presente legge”.


ARTICOLO 13
Modifica all’articolo 48 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 27 “Assestamento del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2009 e del Bilancio Pluriennale per il triennio 2009-2011”


1. Al comma 1 dell’articolo 48 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 27 le parole “di adeguare per l’anno 2009” sono sostituite dall’espressione “di adeguare per l’anno 2010”.


ARTICOLO 14
Modifiche all’articolo 2 commi 2 e 3 della L.R. 21 gennaio 1997 n. 6 “Disciplina dei centri di attività motoria”


1. Il secondo comma dell’articolo 2 della L.R. 21 gennaio 1997 n. 6 è riformulato nel modo che segue:
“2. Sono esclusi dall’ambito di applicazione della presente legge:
- gli impianti sportivi scolastici e le palestre pubbliche e private, qualora siano sede di attività per l’educazione fisica previste dai programmi del Ministero della Pubblica Istruzione, di attività sportive disciplinate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dagli Enti di Promozione Sportiva Nazionale, dalle Discipline Associate riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) nonché dalle società ed associazioni sportive dilettantistiche direttamente affiliate ad esse;
- le attività motorie, anche di carattere non agonistico disciplinate da norme approvate e definite nell’ambito della normativa regolamentare delle Federazioni Sportive Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva Nazionale e delle Discipline Associate riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), nonché dalle società ed associazioni sportive dilettantistiche direttamente affiliate ad esse.”
2. Il terzo comma dell’articolo 2 della L.R. 21 gennaio 1997 n. 6 è riformulato nel modo che segue:
“3. Ai fini del precedente comma, si intendono riconosciuti dal C.O.N.I. le società e le associazioni sportive dilettantistiche di cui all’elenco trasmesso annualmente dal C.O.N.I. al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Agenzia delle Entrate, ex art. 7, 2° comma, decreto legge 28.5.04 n. 136, convertito in legge 27 luglio 2004, n. 186 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2004 – Supplemento ordinario n. 131”.


ARTICOLO 15
Sostegno alla qualificazione dei servizi educativi nelle scuole del primo ciclo di istruzione


1. La Regione Basilicata, fatti salvi gli orientamenti delle attività educative rientranti nelle norme generali sull’istruzione di competenza dello Stato, promuove la qualificazione e la innovazione dei servizi educativi nelle scuole del primo ciclo di istruzione.
2. Per le finalità di cui al primo comma del presente articolo, la Regione sostiene la realizzazione di percorsi formativi integrativi, anche attraverso l’impiego del personale precario della scuola.
3. La Giunta Regionale è autorizzata ad adottare apposito provvedimento per la definizione del Programma degli interventi da attuarsi nell’anno scolastico 2009/2010, con il medesimo provvedimento la Giunta Regionale stabilisce i criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi alle scuole di cui al presente articolo.
4. Per gli interventi rivolti alle scuole del primo ciclo di istruzione, scuola primaria e secondaria di I° grado, è destinato un finanziamento regionale pari ad € 1.000.000,00 stanziato alla UPB 0980.02 “Interventi di qualificazione del sistema educativo a supporto delle politiche giovanili” dello stato di previsione delle uscite del Bilancio per l’esercizio finanziario 2010.


ARTICOLO 16
Patto territoriale della corsetteria – Contributo una tantum


1. Per le finalità di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1224 del 30 luglio 2008 è concesso a Patecor S.r.l., in qualità di soggetto responsabile del Patto Territoriale della Corsetteria, un contributo una tantum di euro 75.000,00 per gli anni 2010-2011 e 2012 da utilizzare per la chiusura degli impegni gestionali connessi alla realizzazione degli interventi previsti dal medesimo patto.
2. La spesa di euro 75.000,00 relativa all’anno 2010 trova copertura nell’ambito della U.P.B.442.08 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010.


ARTICOLO 17
Contributo ai maestri di sci


1. La Regione Basilicata, al fine di favorire la pratica delle attività sportive sul territorio regionale, concede un contributo, una tantum, ai maestri di sci.
2. All’onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, quantificato per l’anno 2010 in euro 20.000,00, si provvede mediante prelevamento dalla UPB 0860.03 del Bilancio Regionale 2010.
3. Per gli anni successivi si provvede con le risorse individuate nelle rispettive leggi di approvazione del bilancio regionale.


ARTICOLO 18
Modifiche alla Legge Regionale 7 agosto 2009, n. 27 “Assestamento del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2009”


1. All’articolo 12, comma 1 della Legge Regionale 7 agosto 2009, n. 27, le parole “per gli anni 2007, 2008 e 2009” sono sostituite da “per gli anni 2007, 2008, 2009 e 2010”.
2. La copertura finanziaria per l’anno 2010 è assicurata dagli stanziamenti iscritti nel bilancio regionale 2010 alla UPB 0630.02.


ARTICOLO 19
Disposizioni in materia di Consorzi di Bonifica


1. Allo scopo di contenere il costo dell’acqua nel settore agricolo ed al fine di consentire la definizione dei rapporti insorti negli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007, per le forniture di acqua da parte del gestore del servizio idrico integrato ai Consorzi di Bonifica, la Regione, a titolo di compensazione, concede ai Consorzi medesimi una somma pari alla differenza tra il maggior costo della risorsa idrica, stabilito dal previgente Piano d’Ambito, e quello risultante dalle tariffe in vigore dal 1° gennaio 2008.
2. Le somme riconosciute ai Consorzi di Bonifica, ai sensi del comma precedente, sono vincolate al soddisfacimento dei crediti vantati dal gestore del servizio idrico integrato per le forniture di acqua effettuate negli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007.
3. Nelle more della quantificazione della compensazione di cui al presente articolo, la spesa per l’esercizio finanziario 2010 è stimata in Euro 500.000,00. Le poste finanziarie atte a garantire il completamento dell’attuazione del presente articolo saranno oggetto di apposito stanziamento nei successivi anni finanziari.
4. Gli oneri di cui al comma 3 sono stanziati a valere sulla UPB 0630.02 dello stato di previsione delle uscite del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2010.


ARTICOLO 20
Sospensione efficacia piano di classifica del Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano


1. Sino all’adozione del nuovo piano di classifica del Consorzio di Bonifica del Vulture-Alto Bradano e, comunque sino alla data del 30 giugno 2010, resta sospesa l’efficacia di quello attualmente vigente, approvato con D.G.R. n. 130 del 6.2.2006, in attuazione all’articolo 9 della legge regionale n. 33 del 6 settembre 2001.


ARTICOLO 21
Slittamento limite d’impegno di cui alla Legge Regionale 8 agosto 2005 n.27 “Assestamento del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2005”


1. Il limite di impegno quindicennale di € 620.000,00 di cui all’articolo 17, comma 2 della L.R. 8 agosto 2005 n.27 per la concessione di un contributo all’ARDSU per la realizzazione di residenze universitarie decorre dall’esercizio finanziario 2010 fino a tutto l’anno 2024.
2. La copertura finanziaria è assicurata dal bilancio pluriennale 2010-2012 e dai corrispondenti futuri bilanci.


ARTICOLO 22
Slittamento limiti di impegno di cui alla Legge Regionale 7 Agosto 2009, n.27 “Assestamento del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2009”


1. Il limite di impegno di € 500.000,00 di cui al comma 1 dell’art. 35 della L.R. 07.08.2009, n.27, per la concessione di contributi destinati al patrimonio storico artistico religioso all’ Ordinario Diocesano per l’assunzione di mutui, decorre dall’esercizio finanziario 2010.
2. Il limite di impegno di € 1.000.000,00 di cui al comma 1 dell’art. 36 della L.R. 07.08.2009, n.27 per sostenere gli interventi di manutenzione straordinaria delle strade e delle scuole di competenza delle Province per l’assunzione di mutui, decorre dall’esercizio finanziario 2010.
3. Il limite di impegno di € 200.000,00 di cui al comma 1 dell’art. 46 della L.R. 07.08.2009, n.27 per la diffusione di strutture di accoglienza per anziani e asili nido sul territorio regionale, decorre dall’esercizio finanziario 2010.
4. Il limite d’impegno di cui al comma 3 dell’articolo 16 della L.R. 07.08.2009, n. 27 per l’acquisto di una sede a Matera da parte dell’ARPAB, decorre dall’esercizio finanziario 2010.”
5. Alla copertura finanziaria degli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante gli stanziamenti iscritti alla U.P.B. 1111.08 dello Stato di Previsione delle Uscite del Bilancio Pluriennale 2010-2012. Per gli esercizi successivi si provvederà mediante gli aggiornamenti dei bilanci pluriennali.


ARTICOLO 23
Modifiche alla Legge regionale 14 aprile 2000 n.47 e successive modificazioni “Recepimento del trasferimento alle Regioni operato con l’articolo 24 della legge 8 maggio 1998, n. 146 delle funzioni normative relative ai beni immobili di riforma fondiaria di cui agli articoli 9, 10 e 11 della Legge n. 386/1976”


1. Alla legge regionale 14 aprile 2000, n. 47 e s.m.i. sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 4:
- al comma 2 la parola “corrispondente” è sostituita dalla seguente: “corrispondendo” nonché le seguenti parole sono soppresse: “o, se richiesto, in base al piano di ammortamento del prezzo in un periodo di dieci anni”:
- il comma 3 è così sostituito: “Qualora non siano trascorsi trent’anni dalla data di prima assegnazione l’affrancazione avverrà con le stesse modalità di cui al comma precedente, fatto salvo che il fondo rimarrà sottoposto al regime vincolistico imposto dagli articoli 4 e 5 della legge n. 379/67 sino allo scadere dei trent’anni, con annotazione di tali vincoli sull’atto pubblico di affrancazione”.
b) all’articolo 6, comma 4, le parole “sindaco del” sono soppresse.
c) all’articolo 6-bis:
- al comma 2 le parole “(ridotti di 2/3 ai sensi dell’art. 7 della legge n. 600/1957)” sono sostituite dalle seguenti: “ridotta di 2/3”; dopo le parole “debiti pregressi ed i relativi interessi” sono aggiunte le seguenti parole: “maturati nel decennio antecedente alla data di avvio del procedimento di vendita”;
- al comma 5, lettera a), la cifra “3%” è sostituita dalla seguente: “1,5%” le parole “oltre agli eventuali debiti maturati maggiorati degli interessi legali” sono sostituite dalle seguenti: “oltre agli eventuali debiti per scorte poderali e anticipazioni effettuate dai disciolti enti, maggiorati degli interessi legali dell’ultimo decennio decorrente dalla data di avvio del procedimento di vendita”.
d) all’articolo 6 – ter:
- al comma 2 le parole “effettuare l’anticipato pagamento delle annualità del prezzo: per lo stesso periodo non potrà alienare o cessare volontariamente coltivazione del fondo, sotto pena di risoluzione di diritto del contratto, in uno alla decadenza del beneficio del termine e dei benefici
fiscali, come previsto dal D.L. 23 febbraio 1948, n. 114, dalla legge 6 agosto 1954, n. 604 e dalla legge 26 maggio 1965, n. 590” sono sostituite dalle seguenti: “cessare volontariamente la coltivazione del fondo, pena la decadenza dei benefici previsti dalla legislazione in materia di formazione e arrotondamento della proprietà coltivatrice” nonché, sono aggiunte le seguenti “non incorre nella decadenza l’acquirente che, previa comunicazione all’ALSIA alieni o ceda il fondo alle condizioni stabilite dal 3° comma dell’art. 11 del Decreto Legislativo n. 228/2001”.
e) l’articolo 7 è sostituito dal seguente:
- “In aggiunta al prezzo di vendita determinato ai sensi dell’art. 6 – bis, comma 2, qualora l’acquirente debba corrispondere una somma per lodo arbitrale e versata dai cessati enti a precedenti assegnatari, trattandosi di somme relative a migliorie le stesse devono essere conteggiate nel limite stabilito dal medesimo articolo 6 – bis, comma 2, senza l’aggiunta degli interessi. La somma potrà essere rateizzata per un massimo di 10 rate annuali maggiorate degli interessi legali. Nel caso in cui il prezzo di acquisto sia, invece, stabilito ai sensi dell’art. 6
– bis, comma 5, la somma si intende ivi compresa nel calcolo del prezzo congruo”.
f) all’articolo 8 il comma 1 è sostituito dal seguente:
- “Le case coloniche e gli altri immobili che non siano parte integrante dei poderi e che siano utilizzati ed utilizzabili per scopi agricoli sono ceduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento della attivazione della procedura di cessione ai sensi del comma seguente e degli articoli 18, 19, 20 e 21 del Regolamento di Dismissione dei Beni di Riforma approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 691 del 05.08.2003, pubblicato sul BUR Basilicata n. 62 del 20.08.2003 e s.m.i.. Le case coloniche e gli altri immobili che non siano parte integrante dei poderi e che, di contro, non siano utilizzati o utilizzabili per scopi agricoli, ovvero siano localizzati in borgate rurali che, per le mutate condizioni socio-economiche dei comprensori abbiano perduto l’originaria destinazione d’uso, sono venduti con i criteri e le procedure stabilite per la cessione dei beni con destinazione non agricola disciplinate dal titolo II del Regolamento di Dismissione innanzi citato. Il comma 3 dell’articolo 17 del Regolamento è abrogato”.
g) all’articolo 9, al comma 1:
- le parole “anche privi della qualifica di coltivatore diretto” sono soppresse.
le parole “previo pagamento del prezzo stabilito con le modalità di cui all’art. 23” sono sostituite dalle seguenti: “con le modalità e i criteri di cui al Titolo I della presente legge”.
h) all’art. 10, comma 3, prima delle parole “Procedure di alienazione”, sono aggiunte le seguenti parole: “Per la cessione dei beni della Regione Basilicata di cui al comma 2, si applicano le stesse modalità e criteri fissati per i beni provenienti dall’azione di Riforma Fondiaria”.
All’articolo 12:
- le parole “del 31.12.1996” sono sostituite dalle seguenti: “alla data di entrata in vigore della L.R. 35/2002”:
- dopo le parole “in linea retta” sono aggiunte le seguenti parole: “Per gli immobili con destinazione commerciale o artigianale, indipendentemente dalla data di detenzione, la cessione è operata in favore del detentore titolare dell’esercizio”l) All’articolo 13:
- al comma 2, dopo le parole “per i possessori senza titolo” e prima delle parole “Il prezzo dei terreni ricadenti in zone classificate D” è aggiunta la seguente frase: “Per i suoli ricadenti nel perimetro delle borgate rurali classificati in zona “E” o compatibile dallo strumento urbanistico ivi comprese le aree contigue e/o connesse alle abitazioni di cui all’art. 14, comma 5 della legge 11 novembre 1986 n. 771, il prezzo di vendita al mq è determinato applicando il Valore Agricolo Medio vigente al momento della cessione indipendentemente dal possesso del requisito soggettivo di cui al Titolo I della presente legge”. Le parole “In deroga a quanto previsto nei precedenti periodi del presente comma, il prezzo da corrispondere per le aree che siano contigue e connesse alle
abitazioni di cui all’art. 14 comma 5 della legge 11 novembre 1986,n. 771, viene conteggiato secondo i valori medi dell’area, come risultanti dalla destinazione urbanistica prevista nello strumento urbanistico vigente, indipendentemente dal possesso dei requisiti di cui al Titolo I della presente legge” sono soppresse.
- Al comma 6 le parole “all’Agenzia gli oneri derivanti da debiti passati ed il pagamento del pregresso per ogni anno di utilizzazione dell’immobile stabilito dall’art. 11” sono sostituite dalle seguenti: “dall’acquirente gli oneri derivanti da debiti maggiorati degli interessi legali dell’ultimo decennio decorrente dalla data di avvio del procedimento di cessione, nonché il pagamento del pregresso, secondo i criteri stabiliti dal precedente articolo 11, decorrente dalla
data di approvazione degli strumenti urbanistici che hanno mutato la destinazione d’uso degli immobili”.
m) All’articolo 18, comma 1, le parole “delle attività di sviluppo” sono sostituite dalle seguenti:
“delle sue attività di cui all’articolo 4 della L.R. 38/96 e s.m.i.”.
n) L’articolo 23 è così sostituito:
- “L’Alsia con proprio provvedimento propone modifiche ed integrazioni al Regolamento di Dismissione dei Beni di Riforma (DCR n. 691 del 05.08.2003) attuativo delle norme regionali che disciplinano la cessione del patrimonio di riforma e ciò al fine di adeguare progressivamente i procedimenti alle esigenze delle realtà locali e allo stato di avanzamento delle dismissioni.
Le modifiche e le integrazioni sono approvate su proposta della Giunta regionale dal Consiglio regionale.”


ARTICOLO 24
Modifica all’articolo 11, comma 3, della L.R. 31 ottobre 2001 n. 39 “Riordino e razionalizzazione del Servizio Sanitario Regionale”


1. All’articolo 11, comma 3, della Legge regionale 39/2001 introdurre la virgola dopo le parole “programmazione economica” e prima delle parole “che abbiano esercitato”.


ARTICOLO 25
Tutela della biodiversità nelle foreste regionali


1. Per l’anno 2010 la Regione Basilicata finanzia specifici progetti tesi all’individuazione e salvaguardia delle particolari specie vegetali che caratterizzano le aree di foresta a gestione diretta regionale predisposti e gestiti dall’Ufficio territoriale competente per la Biodeversità del Corpo Forestale dello Stato anche allo scopo di valorizzare professionalità già acquisite in attività svolte dal predetto ufficio.


CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA, SOCIO-SANITARIA E SOCIALE


ARTICOLO 26
Norme di collegamento con le disposizioni della legge per l’attuazione del nuovo Patto per la Salute 2010-2012


1. Le Aziende del Servizio Sanitario Regionale concorrono al rispetto degli obblighi comunitari ed alla realizzazione degli obiettivi di politica sanitaria e di finanza pubblica in ottemperanza a quanto stabilito in materia dalle norme nazionali vigenti ed a quanto previsto dal nuovo Patto per la Salute approvato con Intesa della Conferenza Stato-Regioni-PPAA del 3 dicembre 2009 Re. 242.
2. La Giunta regionale adotta, previo parere delle competenti commissioni consiliari, i provvedimenti necessari per ottemperare agli impegni a carico delle Regioni nel settore sanitario e socio-sanitario previsti dall’Intesa di cui al comma 1 e per armonizzare le disposizioni della regolazione regionale con le norme applicative della suddetta Intesa.


ARTICOLO 27
Inserimento lavorativo soggetti diversamente abili


1. Per le finalità di cui all’art. 15 della Legge Regionale 24 dicembre 2008, n. 31, è destinata, per l’esercizio finanziario 2010, una somma pari ad Euro 1.000.000,00 stanziata alla UPB 0412.04 “Politiche per l’inserimento lavorativo dei portatori di Handicap e di altri soggetti svantaggiati” del bilancio regionale per il medesimo esercizio finanziario.


ARTICOLO 28
Azioni a sostegno degli alunni disabili


1. Per l’anno 2010 è confermato il contributo di cui all’art. 20, comma 2, della L.R. 24 dicembre 2008, n. 31.
2. Le somme conseguenti, pari ad euro 20.000,00 annue sono stanziate alla UPB 0980.01 dello Stato di Previsione del Bilancio regionale per l’esercizio 2010.


ARTICOLO 29
Misure in materia di sanità elettronica


1. Al fine di migliorare la qualità dell’assistenza, della prevenzione, della diagnosi, della cura e della riabilitazione ed al fine di semplificare l’esercizio del diritto alla salute da parte dell’interessato, sono istituiti il fascicolo sanitario elettronico ed il dossier sanitario elettronico.
2. Il fascicolo sanitario elettronico è l’insieme di dati e documenti di tipo sanitario e sociosanitario in formato elettronico inerenti lo stato di salute di una persona e gli eventi clinici presenti e trascorsi, volti a documentarne la storia clinica, originati da diversi titolari del trattamento operanti più frequentemente, ma non esclusivamente, in un medesimo ambito territoriale.
3. Il dossier sanitario elettronico è l’insieme di dati e documenti di tipo sanitario e sociosanitario in formato elettronico inerenti lo stato di salute di una persona e gli eventi clinici presenti e trascorsi, volti a documentarne la storia clinica, costituito presso un singolo organismo sanitario in qualità di unico titolare del trattamento.
4. Con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si individuano i dati e i documenti che confluiscono rispettivamente nel dossier sanitario elettronico e nel fascicolo sanitario elettronico, le operazioni eseguibili, nonché per il fascicolo sanitario elettronico i diversi livelli e gradi di accessibilità allo stesso, nel rispetto di quanto previsto dal d. lgs. n. 196/2003 e nelle Linee Guida in tema di Fascicolo sanitario elettronico (Fse) e di dossier sanitario, adottate dal Garante per la protezione dei dati personali, con propria deliberazione n. 25 del 16 luglio 2009.


ARTICOLO 30
Misure in materia di accreditamento delle strutture sanitarie private


1. Le strutture sanitarie private, transitate nell’accreditamento istituzionale secondo il modello regionale formalmente adottato, dall’1.1.2010 sono accreditate in via definitiva sotto condizione risolutiva del mancato possesso dei requisiti individuati nel manuale di accreditamento di cui alla Delibera di Giunta Regionale di Basilicata n. 2753/05 ed accertati al termine delle verifiche condotte dai team regionali costituiti entro il 31.12.2009.
2. L’avveramento della condizione risolutiva di cui al comma precedente opera senza alcun pregiudizio dei diritti nel frattempo acquisiti.


ARTICOLO 31
Abrogazione Legge Regionale 29 giugno 2009, n. 17 “Norme per la prevenzione della diffusione di malattie infettive”


1. La legge regionale 29 giugno 2009, n. 17 è abrogata.


ARTICOLO 32
Disposizioni per la Prevenzione della Cecità e per la Riabilitazione Visiva e l’integrazione sociale e lavorativa degli ipovedenti e ciechi pluriminorati


1. Ai sensi dell’art. 3 della Legge 28 agosto 1997, n. 284 è istituito, presso l’Azienda Sanitaria di Potenza (ASP), un Centro regionale di Educazione e Riabilitazione visiva, con compiti di Educazione permanente e di sperimentazione per le attività lavorative ed occupazionali allo scopo di promuovere l’inserimento sociale, scolastico e lavorativo delle persone ipovedenti e prive della vista, che presentino anche ulteriori minorazioni di natura sensoriale, motoria, intellettiva e simbolico-relazionale.
2. La gestione del Centro è affidata al Centro regionale per la Prevenzione della Cecità e la Riabilitazione Visiva, integrando le attività previste dalla Legge Regionale n. 22 del 16 giugno 2003, secondo le modalità previste dalla Giunta regionale.
3. La Giunta regionale entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge predisporrà i programmi di attività integrandoli con quelli previsti dalla L.R. n. 22 del 16 giugno 2003.


ARTICOLO 33
Norme per il rimborso spese ai nefropatici sottoposti a trattamento di emodialisi


1. la Regione Basilicata garantisce un contributo economico, a titolo di rimborso spese, ai nefropatici sottoposti a trattamento di emodialisi.
2. A decorrere al 01 gennaio 2010, ai nefropatici sottoposti a trattamento di emodialisi, il rimborso spese di trasporto è corrisposto come segue:
a) qualora l’assistito utilizzi mezzi pubblici, il rimborso spese è totale;
b) nel caso in cui le condizioni di salute dell’assistito, attestate da idonea certificazione medica rilasciata dal responsabile del centro dialitico ove è in trattamento o presso cui il paziente esegue i controlli, non consentano di usufruire dei mezzi pubblici, è consentita l’utilizzazione di autoambulanza o, previa autorizzazione, di autovettura propria ovvero ad uso privato con esonero per la stessa Azienda sanitaria da ogni responsabilità per l’uso del mezzo stesso;
c) in ogni caso di utilizzazione di autovettura propria è corrisposto un rimborso pari ad un quinto del costo della benzina super per ogni chilometro percorso, nonché il rimborso delle eventuali spese
sostenute per il pagamento di pedaggi autostradali mentre in caso di utilizzo di autovettura ad uso privato, è corrisposto il rimborso integrale della spesa sostenuta;
d) i rimborsi sono corrisposti previa presentazione di richiesta da parte dell’assistito corredata della documentazione di spesa, nonché della prescritta certificazione medica con l’eventuale
dichiarazione di aver usufruito di autovettura ad uso privato. Il rimborso chilometrico è calcolato sulla più breve distanza tra il luogo di domicilio dell’assistito e quello ove è ubicata la struttura sanitaria presso la quale è effettuato il trattamento di emodialisi;
e) le Aziende Sanitarie Locali sono autorizzate, qualora il numero dei pazienti lo consenta, a stipulare direttamente contratti di noleggio per il trasporto collettivo degli stessi dal domicilio al centro dialisi, ovvero a mettere a disposizione degli stessi mezzi propri per il trasporto collettivo;
f) nei casi in cui l’assistito abbia usufruito di autoambulanza messa a disposizione dall’Azienda Sanitaria Locale non si fa luogo a rimborso;
g) nessun rimborso è dovuto qualora l’assistito usufruisca gratuitamente del trasporto;
h) nessun rimborso è altresì dovuto qualora, sussistendo la possibilità di dializzare presso Centri Dialisi funzionanti nel luogo di abituale domicilio o, comunque, presso strutture sanitarie più vicine al luogo di abituale domicilio, l’assistito ritenga di sottoporsi al trattamento dialitico presso strutture private convenzionate funzionanti nell’ambito della propria Azienda Sanitaria o presso Centri pubblici o privati convenzionati ricadenti nell’ambito territoriale di Aziende Sanitarie vicine.
3. Sono abrogate le disposizioni presenti nella Legge Regionale n. 30/81 e s.m. in contrasto con la presente legge.


ARTICOLO 34
Modifica alla legge regionale n. 19 del 9 luglio 2009 “Promozione della donazione di sangue intero ed emocomponenti, midollo osseo, staminali, organi ed interventi a favore dei donatori


1. Il comma 2 dell’articolo 4 della L.R. n. 19 del 9 luglio 2009 è così modificato:
“2. Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo la Regione Basilicata istituisce l’esenzione del ticket:
a) sui prelievi di sangue, esami diagnostici, strumentali, per i donatori di sangue che abbiano effettuato almeno 25 donazioni presso le strutture autorizzate alla raccolta e che, per motivi fisici o legati a sopravvenute malattie, non siano più in grado di donare il sangue;
b) sugli esami del sangue richiesti contestualmente alla donazione, non compresi in quelli già esenti, per i donatori di sangue che abbiano effettuato almeno due donazioni di sangue intero o di emocomponenti nell’anno precedente alla richiesta. La medesima esenzione del ticket si applica anche a coloro che hanno donato il midollo osseo o che hanno effettuato una donazione di organo tra viventi.”
2. Dopo il secondo comma della L.R. n. 19 del 9 luglio 2009 è aggiunto il seguente comma 3:
“3. La Giunta regionale, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, può individuare ulteriori esami oggetto di esenzione per i donatori di cui al comma 1”.


ARTICOLO 35
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 marzo 2000, n. 22 “Provvidenze a favore di soggetti residenti in Basilicata sottoposti a trapianti di organi in Italia


1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 27.3.2000, n. 22 è così sostituita:
c) i controlli successivi, nonché quelli derivanti dalle complicanze dell’intervento stesso, se non effettuabili in Regione.
2. Il primo capoverso del comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 27.03.2000, n. 22 è così modificato:
“2. L’Azienda Sanitaria di competenza, previo parere favorevole della Commissione Regionale di cui al successivo art. 3, comma 3, rimborsa al paziente, anche per l’eventuale accompagnatore, purchè adeguatamente documentate.”
3. Il comma 2 dell’art. 3 della Legge 27.3.2000, n. 22 è così sostituito:
“2. L’Azienda Sanitaria di competenza, previo parere favorevole della Commissione Regionale di cui al successivo comma 3, articolo 3, provvede a rimborsare le spese sostenute dal paziente, anche per l’eventuale accompagnatore, entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta.”
4. All’articolo 3 della legge regionale 27.03.2000, n. 22 è aggiunto il seguente comma:
“3. E’ istituita una Commissione Regionale con il compito di esprimere il parere sulle richieste di rimborso di cui alla legge regionale 27.03.2000,n. 22, composta da:
a) Il Responsabile del Centro di riferimento regionale per i trapianti, con funzioni di presidente;
b) Il dirigente dell’Ufficio competente in materia, del Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona e alla Comunità;
c) Un funzionario dell’Ufficio competente in materia, del Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona e alla Comunità.”


ARTICOLO 36
Modifica della Legge Regionale n. 33 del 24.12.2008 “Contributo ai cittadini lucani che si avvalgono dei metodi Doman, Vojta, Fay e Aba”


1. Al comma 1 dell’articolo 1 della L.R. n. 33 del 24.12.2008, l’espressione “dall’entrata in vigore della presente legge” è sostituita con l’espressione “,dalla data di presentazione della domanda”.


ARTICOLO 37
Disposizioni in materia di personale delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale


1. Le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale concorrono al rispetto degli obblighi comunitari ed alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica in ottemperanza a quanto stabilito in materia dalle norme nazionali vigenti.
2. Sono pertanto abrogate le disposizioni previste nelle sotto indicate leggi regionali:
- i punti a), b) e c) del secondo comma dell’art. 28 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 28;
- l’art. 29 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 28;
- l’art. 12 della L.R. 6 agosto 2008, n. 20.
3. Per i fini di provvista del personale, le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale provvederanno a rideterminare le dotazioni organiche a seguito dei processi di riorganizzazione
interni susseguenti all’approvazione degli atti aziendali. I provvedimenti di rideterminazione della dotazione organica dovranno essere presentati alla Regione per il previsto controllo preventivo entro il primo quadrimestre dell’anno 2010.
4. Entro il 15 del mese di giugno 2010, altresì, le aziende presenteranno, per i fini di cui all’art. 44 della L.R. n. 39/01, il piano triennale delle assunzioni 2010/2012 nonché il piano annuale delle assunzioni 2010. Tali piani saranno predisposti nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa del personale, secondo i regimi limitativi stabiliti dai documenti di finanza pubblica nazionale e regionale. Il termine di presentazione dei piani annuali (15 giugno) sarà rispettato anche per gli anni successivi al 2010 salvo diversa disposizione di legge.
5. Le procedure finalizzate alle assunzioni previste nei piani aziendali annuali dovranno essere completate entro un anno dalla data di approvazione regionale dei relativi provvedimenti. Decorso tale limite le autorizzazioni regionali eventualmente concesse si considerano decadute. Le aziende e gli enti del S.S.R., valutata e motivata la necessità di tali assunzioni, potranno riproporre i relativi fabbisogni nel piano delle assunzioni dell’anno successivo.
6. Le Aziende e gli Enti del S.S.R., nelle procedure di assunzione di personale tecnico amministrativo non dirigenziale a tempo determinato, prevedono una riserva, non inferiore al 50% dei posti messi a concorso, a favore dei soggetti che abbiano prestato attività lavorativa previa selezione per almeno tre anni negli ultimi cinque anni all’interno delle Aziende e degli enti del S.S.R..


ARTICOLO 38
Modifica alla L.R. 3 gennaio 1997, n. 1 “Adeguamento dell’indennità di residenza fissata dalla Legge 8 marzo 1968, n. 221 in favore dei farmacisti rurali”


1. Il comma 3 dell’articolo 1 della Legge Regionale 03.01.1997, n. 1, già riformulato dal comma 2 dell’art. 1 della L.R. 28.04.2006. n. 5 e dall’art. 15 della L.R. 06.08.2008, n. 20, è sostituito dal seguente:
“3) L’indennità suddetta, prevista in base al numero degli abitanti, viene integrata con una indennità, stabilita in base al volume di affari annuo lordo, rilevabile dalle distinte contabili dei farmaci, dispensati nell’anno precedente, a carico del S.S.N., come di seguito indicato:
a) Euro 9.100,00 fino ad Euro 150.000,00 di volume d’affari;
b) Euro 7.000,00 fino ad Euro 180.000,00 di volume d’affari;
c) Euro 4.500,00 fino ad Euro 220.000,00 di volume d’affari;
d) qualora concorrano le sotto elencate condizioni:
numero di abitanti inferiore a 1.000 e volume di affari inferiore ad Euro 150.000,00 annuo, viene attribuita una ulteriore indennità di Euro 2.000,00”.
2. L’adeguamento delle indennità di cui al precedente articolo 1 si applica a far data dall’entrata in vigore della presente legge.


ARTICOLO 39
Modifiche alla Legge Regionale n. 21 del 13 aprile 1996 “Interventi a sostegno dei Lavoratori Extracomunitari in Basilicata ed istituzione della Commissione Regionale dell’Immigrazione”


1. La denominazione della Legge “Interventi a sostegno dei Lavoratori Extracomunitari in Basilicata ed istituzione della Commissione Regionale dell’Immigrazione” è così modificata: Interventi a sostegno dei Migranti in Basilicata ed istituzione della Commissione Regionale dell’Immigrazione”;
2. Al comma 1 dell’articolo 1 le parole “Lavoratori Extracomunitari in Basilicata” sono sostituite con le parole “Migranti in Basilicata”;
3. Alle lett. a), b), e) e g), comma 1 dell’articolo 2 eliminare le parole “provenienti dai paesi extracomunitari”;
4. Al comma 1 dell’articolo 3 e alla lett. d) del comma 1 dell’articolo 6 eliminare le parole “provenienti” dai paesi extracomunitari”;
5. All’articolo 4 e al comma 1 dello stesso articolo modificare la dicitura “Commissione Regionale dei Lavoratori Extracomunitari” in “Commissione Regionale dell’Immigrazione;
6. Al comma 1 dell’articolo 4 e al comma 1 dell’articolo 7 le parole “Assessore alle Attività Produttive” sono sostituite con le parole “Assessore alla Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona e alla Comunità”;
7. Alla lett. c) del comma 2 dell’articolo 4 le parole “Lavoratori Extracomunitari in Basilicata” sono sostituite con le parole “Migranti in Basilicata”;
8. Alle lett. a), b), comma 1 dell’articolo 6 dopo la parola “immigrazione” eliminare “extracomunitaria”;
9. All’articolo 10 le parole “Albo delle Associazioni degli Immigrati Extracomunitari” sono sostituite con le parole “Albo Regionale delle Associazioni e degli Enti per l’Immigrazione”;
10. Al comma 1 dell’articolo 10 le parole “Albo delle Associazioni degli Immigrati Extracomunitari” sono sostituite con le parole “Albo regionale delle Associazioni e degli Enti per l’Immigrazione”;
11. Al comma 1 dell’articolo 10 dopo la parola “contestualmente” sono aggiunte le parole “con apposito regolamento”.


CAPO V
DISPOSIZIONI VARIE


ARTICOLO 40
Modifiche all’art. 17 della Legge Regionale 14 luglio 2006, n.11: “Riforma e riordino degli enti ed organismi sub regionali”


1. Il comma 2 lett. c) dell’art. 17 della L.R. n. 11/2006 è così sostituito:
“c) gli atti di programmazione triennali ed annuali delle assunzioni, le dotazioni organiche e le relative variazioni;”


ARTICOLO 41
Contributo straordinario alle Province a sostegno dell’attività di cui al comma 1 lett. c) dell’art. 139 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112


1. Al fine di sostenere le Amministrazioni Provinciali nell’attuazione dei piani provinciali di supporto organizzativo per il trasporto e nell’attivazione di progetti educativi individualizzati (P.E.I.) per gli studenti diversamente abili o in situazioni di svantaggio, fermo restando quanto stabilito dal comma 2 dell’art. 82 della Legge Regionale 8 marzo 1999, n. 7, di recepimento del disposto normativo di cui all’art. 139 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, è destinato per l’anno 2010 un contributo regionale straordinario pari ad € 380.000,00.
2. La Giunta regionale adotta i provvedimenti necessari per stabilire i criteri e le modalità di erogazione del contributo alle Province di Potenza e di Matera.
3. Alla copertura finanziaria dell’onere di cui al comma 1, del presente articolo si provvede mediante gli stanziamenti iscritti alla U.P.B. 0980.01 “Interventi per l’accesso al diritto allo studio” dello stato di previsione delle uscite del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2010.


ARTICOLO 42
Sostegno alla provincia di Matera


1. La Regione Basilicata nel riconoscere che il collegamento con l’aeroporto di Bari rappresenta un sistema indispensabile per la promozione e lo sviluppo territoriale assegna un contributo di 100 mila euro alla provincia di Matera per strutturare il servizio navetta Matera – Aeroporto di Bari.
2. A copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo è autorizzato un limite di impegno per l’esercizio finanziario 2010 di 100.000,00 euro.
3. La copertura finanziaria è assicurata dagli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione 010.


ARTICOLO 43
Sostegno agli Enti Locali che svolgono funzioni di rilievo sovracomunale e regionale


1. In conformità ai principi di cui alla legge 5 maggio 2009 n. 42 “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione” ed al fine di acquisire ed elaborare elementi conoscitivi per la predisposizione dei principi relativi al finanziamento delle funzioni di rilievo sovracomunale la Giunta regionale costituisce un gruppo di studio.
2. La Giunta regionale, sentito l’ANCI, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge con proprio provvedimento nomina i componenti del gruppo di cui al comma precedente.
3. Sulla base delle conclusioni elaborati dal gruppo di studio verrà istituito un fondo destinato a finanziare gli Enti Locali che svolgono funzioni di rilievo sovracomunale e regionale.
4. Alla dotazione iniziale del fondo di cui al comma 3 è destinato l’importo di un milione di euro per l’anno 2010.


ARTICOLO 44
Dotazione del Fondo di Coesione Interna


1. Per l’esercizio finanziario 2010, la dotazione del “Fondo di Coesione Interna” di cui all’art. 22 della L.R. 31.01.2002, n.10, corrispondente ad Euro 10.000.000,00, importo stanziato alla Unità
Previsionale di Base 1111.06 del bilancio di previsione per l’esercizio 2010, è destinato ad interventi infrastrutturali o di sostegno di servizi essenziali proposti da singoli Comuni, favorendo condizioni di complementarietà con i servizi in gestione associata intercomunale.
2. La quota del “Fondo di Coesione Interna” destinato ad interventi infrastrutturali è pari ad Euro 5.000.000,00.


ARTICOLO 45
Contributi ai Comuni per la gestione dei canili


1. La Regione Basilicata destina complessivamente per l’anno 2010 un contributo alle spese per il mantenimento degli animali ricoverati nei canili comunali pari ad € 600.000,00, ai sensi della L.R. 25.1.1993, n. 6 art. 24 comma 2.
2. La somma di € 100.000,00, dell’importo di cui al comma 1, è destinata ai canili comunali consortili.
3. Alla copertura finanziaria dell’onere di cui al comma 1 del presente articolo si provvede mediante gli stanziamenti alla UPB 0741.08 dello stato di previsione delle uscite del Bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2010.


ARTICOLO 46
Contributo straordinario alle attività di ricostruzione nei territori del Lagonegrese-Pollino


1. Al fine di non interrompere il processo di ricostruzione nei territori del Lagonegrese – Pollino, colpiti dall’evento sismico del 9 settembre 1998, la Regione Basilicata concede un contributo finanziario straordinario ai comuni dell’area interessata per l’istruttoria dei progetti ed il sostegno alla gestione delle attività di ricostruzione.
2. Il concorso finanziario della regione per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo è fissato entro il limite massimo di € 600.000,00.
3. L’assegnazione dei contributi di cui al comma 1 avverrà secondo i criteri già stabiliti dalla Giunta regionale.
4. La somma di cui al comma 2 trova copertura finanziaria alla UPB 1211.04 del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2010.


ARTICOLO 47
Contributo straordinario al Comune di Viggianello


1. Al fine di contribuire al sostenimento degli oneri per l’esercizio dei servizi aggiuntivi in tema di trasporto pubblico locale, per l’anno 2010 è concesso all’Amministrazione comunale di Viggianello un contributo straordinario di euro 25.000,00.
2. La spesa di cui al comma 1 trova copertura nell’ambito dello stanziamento della UPB 0450.01 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010.


ARTICOLO 48
Processo completamento sisma ‘80


1. Al fine di sostenere il processo di completamento della ricostruzione post – sisma ’80, la Regione Basilicata si impegna a contrarre un mutuo decennale da destinare ai comuni per far fronte alle esigenze di cui all’art. 3 della legge n. 32/1992.


ARTICOLO 49
Modifiche alla Legge Regionale 4 gennaio 2002, n. 8 “Recupero dei sottotetti e dei locali seminterrati esistenti”


1. Dopo l’art. 4 della legge regionale 4 gennaio 2002 n. 8 è aggiunto il seguente articolo 4 bis:
“art. 4 bis - Nei fabbricati con tetto in legno realizzato nel rispetto dello strumento urbanistico, l’altezza alle linea di gronda è misurata dal piano di campagna all’intersezione con l’intradosso della falda di copertura. Per falda di copertura si intende l’insieme delle travi secondarie con la sottostante trave principale, quest’ultima avente un’altezza massima di cm. 35.
Per una adeguata salubrità e igienicità dell’unità immobiliare, le superfici non residenziali di pertinenza delle abitazioni possono, ai fini dell’osservanza dei requisiti di aereazione e di illuminazione, essere dotate di finestre, lucernari, aperture, bocche di lupo, accessi carrabili e pedonali.
A tal fine le aperture di cui al periodo precedente, possono avere una superficie netta, di aereazione o di illuminazione, non superiore a 1/10 della superficie non residenziale.”
2. Dopo l’art. 5 della legge regionale 4 gennaio 2002 n. 8 è aggiunto il seguente articolo 5 bis:
“art. 5 bis - Nei locali interrati, le aperture di cui all’articolo precedente, possono essere realizzate su pareti prospettanti rampe di accesso in trincea alla linea di terra e non costituiscono aumento di volume.
Per le finalità del presente articolo il termine di cui all’articolo 1, comma 3, è fissato al 31.12.2009.”


ARTICOLO 50
Modifiche all’articolo 12 della Legge Regionale 2 settembre 1999, n .25 “Assestamento al Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 1999”


1. Il comma 1 dell’articolo 12 della Legge Regionale 2 settembre 1999, n.25 è così sostituito:
“1. La Regione, riconoscendo il particolare valore sociale, turistico e sportivo alla manifestazione del Giro ciclistico internazionale della Basilicata, concede un contributo di € 40.000,00 al Comitato organizzatore.”


ARTICOLO 51
Proroga termini di scadenza dei macelli a capacità limitata


1. Con decorrenza 1° gennaio 2010, i macelli a capacità limitata che abbiano presentato istanza di riconoscimento possano esercitare l’attività, purchè in possesso dei requisiti di cui ai regolamenti comunitari.
2. Alla stessa data, i gestori degli impianti che non siano ancora adeguati alla normativa possono richiedere il riconoscimento condizionato all’esecuzione dei lavori occorrenti, previa presentazione della domanda di adeguamento cui debbono obbligatoriamente seguire, entro 30 giorni, il progetto definitivo ed il relativo crono programma, pena la chiusura dell’impianto. Può essere concessa una proroga fino al 30 giugno 2010.


ARTICOLO 52
Osservatorio Scientifico del Vulture


1. La somma di cui alla UPB 0510.07 con cui si finanzia la Legge n. 23 del 27.7.2009: “Osservatorio Scientifico del Vulture” è incrementata di Euro 20.000,00.


ARTICOLO 53
Abrogazione secondo comma art. 44 Legge regionale 11 agosto 1999, n. 23 “Tutela, governo ed uso del territorio”


1. Il secondo comma dell’art. 44 della Legge Regionale n. 23 dell’11 agosto 1999 è abrogato.


ARTICOLO 54
Modifica dell’articolo 10 della Legge Regionale n. 31 del 2008 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di Previsione Annuale e Pluriennale della Regione Basilicata – Legge Finanziaria 2009”


1. L’articolo 10 comma 3 della L.R. 31/2008 è così modificato:
“3. Il comma 2 dell’articolo 3 della L.R. 9/2007 è sostituito dal seguente:
2. In deroga a quanto disposto al comma 1 è consentita la realizzazione:
a) degli impianti fotovoltaici;
a.1 – incentivati in Conto energia di cui al DM 6.2.2006 e DM 28.7.2005;
a.2 – integrati o parzialmente integrati ai sensi del DM 19.02.2007;
a.3 – di cui ai bandi già emanati dalla Regione;
a.4 – non integrati di cui siano soggetti responsabili, ai sensi del DM 19.02.07;
Enti Pubblici o Società a capitale interamente pubblico e che siano realizzati su terreni nella titolarità dei predetti soggetti classificati al demanio regionale ovvero a patrimonio regionale, provinciale o comunale;
a.5 – di potenza fino a 1 MW con caratteristiche disciplinate dal comma 5.
b) degli impianti mineolici con potenza nominale installata complessiva non superiore a 1 MW e per un numero massimo di cinque aerogeneratori; purchè non vengano realizzati nei siti della Rete Natura 2000 (siti di importanza comunitaria – SIC – e zone di protezione speciale – ZPS) ai sensi delle direttive comunitarie 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, nei parchi nazionali e regionali , nelle aree vincolate ai sensi dei Piani Stralcio di Bacino redatti ai sensi del D. lgs. n. 152/2006;
c) degli impianti di cogenerazione alimentati a biogas, gas discarica, gas residuati dai processi di depurazione e da biomassa vegetale con una potenza elettrica installata non superiore a 500 KW e in
aree agricole ed industriali;
d) delle centraline idroelettriche di potenza complessiva non superiore a 250 KW;
e) degli impianti realizzati nei limiti della potenza già autorizzata in sostituzione o in conversione di quelli in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge; nei processi di riconversione è consentito l’utilizzo di origine vegetale e biocarburanti di origine vegetale.”
2. L’articolo 10 comma 5 della L.R. 31/2008 è così modificato:
“5. La costruzione e la gestione degli impianti, infrastrutture e opere connesse, di cui all’art. 3, comma 2, lettera a.5), della L.R. n. 9/2007 in aree agricole è consentita purchè vengano rispettate
le seguenti condizioni:
- che non vengano realizzati nei siti della Rete Natura 2000 (siti d’importanza comunitaria SIC e Zone di protezione Speciale ZPS) ai sensi delle Direttive comunitarie 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1993, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, nei parchi nazionali e regionali, nelle aree vincolate ai sensi dei Piani Stralcio di Bacino redatti ai sensi del D. Lgs. 153/2006, che la dimensione minima delle particelle catastali asservite all’impianto, anche non contigue di proprietà del proponente, ma appartenenti allo stesso Comune, non sia inferiore a 3 volte la superficie radiante ed esse risultino prive di piantagioni produttive intensive quali uliveti, agrumeti o altri alberi da frutto, e non siano classificate alla data del 01.12.08 catastalmente con la qualità “irrigua” qualora siano invece realizzate in aree agricole “irrigue” che la dimensione minima delle particelle catastali asservite, siano anche non contigue di proprietà del proponente ma appartenenti allo stesso Comune, non siano inferiori a 10 volte la superficie radiante ed esse risultino prive di piantagioni produttive intensive quali uliveti, agrumeti o altri alberi da frutto;
- che il soggetto proponente non presenti su particelle catastali contigue o derivanti da azioni di frazionamento successive alla data dell’1.12.2008, denuncia di realizzazione di altri impianti fotovoltaici.
In aggiunta a quanto previsto dal comma 4, per la realizzazione degli impianti di cui all’art. 3 comma 2 lettere a.5) b) e c) della L.R. 9/2007 il titolare dell’impianto, presenta alla Regione Basilicata ed al Comune interessato la seguente documentazione:
- titolo di proprietà o disponibilità dell’area;
- dichiarazione del proprietario e del progettista per gli impianti fotovoltaici, in aree agricole dell’effettiva sussistenza delle condizioni di cui al precedente punto del presente comma 5;
- copia della STMG (soluzione tecnica minima generale) rilasciata dall’ente distributore, che prevede la connessione dell’impianto;
- nel caso d’impianti di potenza superiore a 200KW quadro economico finanziario asseverato da un
Istituto Bancario o da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui agli artt. 106 e 107 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria o creditizia emanato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 come da ultimo modificato dalla lettera m) del comma 1 dell’articolo 1 del Decreto legge 27 dicembre 2006, n. 297, come modificata dalla legge di conversione che ne attesti la congruità;
- nel caso di impianti di potenza superiore a 200 KW nella richiesta di D.I.A. i proponenti, dichiarino ai sensi dell’art. 46, come modificato dall’art. 49 del Testo Unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002 n. 313, e dell’art. 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa emanata con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, di avere la disponibilità delle risorse necessarie per la compiuta realizzazione dell’intervento.”


ARTICOLO 55
Modifiche all’articolo 9 della Legge Regionale 24 dicembre 2008, n.31 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di Previsione Annuale e Pluriennale della Regione Basilicata – Legge Finanziaria 2009


1. All’art. 9 della L. R. 24.12.2008, n.31 e s.m.i. sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al primo periodo del comma 3 le parole “degli enti pubblici economici regionali e delle amministrazioni pubbliche locali” sono sostituite dalle seguenti:
“degli enti pubblici economici regionali, delle amministrazioni pubbliche locali e delle società a totale partecipazione pubblica il cui capitale sia interamente detenuto dai soggetti innanzi indicati”.
b) Dopo il comma 3 è inserito il seguente:
“3-bis. La Società Energetica Lucana opera altresì quale delegato amministrativo della Regione Basilicata per l’attuazione di bandi regionali a beneficio dei soggetti indicati nel precedente comma 3, per i fini di cui al comma 1 del presente articolo.“


ARTICOLO 56
Indennità Garante regionale dell’infanzia e dell’adolescenza


1. L’articolo 7 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 18 “Istituzione del Garante regionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza” è così sostituito:
“1. Al Garante regionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza spetta una indennità di funzione pari al venticinque per cento della indennità lorda del consigliere regionale.
2. Nel caso in cui il Garante versi nella situazione di cui all’articolo 6 e rimuova le incompatibilità ivi previste, allo stesso è corrisposta una indennità pari al quaranta per cento dell’indennità lorda del consigliere regionale.
2. Allo stesso è riconosciuto il rimborso spese ed il trattamento di missione nella misura prevista per il Difensore Civico della Regione Basilicata”.


ARTICOLO 57
Modifica all’articolo 9 della Legge regionale 6 agosto 2008, n. 20 “Assestamento del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2008”


1. Al comma 2 dell’articolo 9 della L.R. n. 20/2008, il termine del 31.12.2009 è differito al 31.12.2010;
2. Al comma 3 dell’articolo 9 della L.R. n. 20/2008, il termine del 30.06.2010 è differito al 30.06.2011.


ARTICOLO 58
Modifiche all’art. 4 della L.R. 23 luglio 1991, n. 12 “Provvidenze in favore del circolo ricreativo dei dipendenti della Regione Basilicata”


1. I commi 1 e 2 dell’art. 4 della L.R. 23 luglio 1991, n. 12 sono così sostituiti:
“1. A decorrere dall’anno 2010, il contributo finanziario annuo di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, è fissato in € 20.300,00.
2. La spesa relativa farà carico alla U.P.B. 0131.02 del bilancio 2010 e al corrispondente capitolo dei bilanci successivi.”


ARTICOLO 59
Integrazione all’articolo 2 della Legge Regionale 24 giugno 1997 n. 30 “Nuova disciplina degli strumenti e delle procedure della programmazione regionale”


1. All’articolo 2 della Legge Regionale 24 giugno1997 n. 30 “Nuova disciplina degli strumenti e delle procedure della programmazione regionale” è aggiunto il seguente comma:
“3.Costituiscono, infine, documenti strategici della programmazione regionale:
a) il Documento Strategico Regionale (DSR);
b) il Documento Unitario di Programmazione (DUP)”.


ARTICOLO 60
Modifica all’articolo 73 della Legge regionale 06 settembre 2001, n. 34 “Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata”


1. Al comma 5 dell’articolo 73 della Legge regionale 6 settembre 2001, n. 34 “Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata” le parole “15 giorni” sono sostituite dalle parole “30 giorni”.


ARTICOLO 61
Modifica dell’art. 3 della Legge Regionale n. 23 del 2008 “Modifiche ed integrazioni alla L.R. 20 luglio 1999 n. 19 concernente disciplina del commercio al dettaglio su aree private in sede fissa e su aree pubbliche”


1. All’art. 3 lettera d) della legge regionale 23/2008 si aggiunge:
“Per tali interventi, realizzati anche mediante l’ampliamento di autorizzazioni per grande struttura di vendita e/o centro commerciale, non si applicano i limiti di cui agli allegati nn. 3 e 4 della Legge Regionale n. 19 del 1999.”


ARTICOLO 62
Modifica alla Legge Regionale 30 settembre 2008, n. 23 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 luglio 1999 n. 19 concernente disciplina del commercio al dettaglio su aree private in sede fissa e su aree pubbliche”


1. I commi 2 e 3 dell’art. 8 della Legge regionale n. 23 del 2008 sono così sostituiti:
“2. Per le medie e grandi strutture di vendita le superfici di parcheggio previste nel precedente comma 1 sono incrementate del 10%.
Qualora trattasi di un centro commerciale per la rimanente parte degli esercizi commerciali e delle altre attività di somministrazione e di servizio, la dotazione di parcheggio, calcolata sulla superficie di vendita o di somministrazione e di tutte le altre attività è prevista in mq. 1,0 per ogni metro quadro di superficie.
3. Le superfici previste nei precedenti comma 1 e 2 si intendono comprensive delle superfici previste dalle disposizioni dello Stato e dallo standard minimo di cui alla legge n. 122/89 ed al D.M. 2.04.1968, ove non inferiori a queste ultime e nel rispetto delle rispettive destinazioni.”


ARTICOLO 63
Trasferimento alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà regionale


1. Gli alloggi di edilizia residenziali pubblica, di proprietà della Regione Basilicata, costruiti ai sensi della “Legge 9 luglio 1908 n. 445, art. 11, comma 3, concernente i Provvedimenti a favore della Basilicata e della Calabria” e quelli costruiti ai sensi della Legge 8 novembre 1973 n. 731
(conversione in legge del Decreto Legge 21 settembre 1973 n. 564) concernente “Provvidenze a favore delle popolazioni dei Comuni della Basilicata e della provincia di Cosenza colpiti da calamità atmosferiche nel marzo – aprile 1973”, sono trasferiti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge, alle Aziende Territoriali per l’Edilizia Residenziale (ATER) competenti
per territorio.
2. Gli alloggi sono trasferiti a titolo gratuito nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento del loro trasferimento.
3. Le ATER procedono all’accertamento di eventuali difformità urbanistico-edilizie e, qualora già inseriti nei Piani di vendita di cui alla Legge n. 560/93, le ATER provvedono direttamente alla loro alienazione.
4. La consegna dei predetti alloggi avverrà entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente Legge, con apposito verbale di trasferimento tra l’Ufficio interessato della Regione Basilicata e la rispettiva ATER.


ARTICOLO 64
Valorizzazione del territorio regionale attraverso la realizzazione di opere audiovisive


1. Al fine di valorizzare il patrimonio regionale, ambientale, architettonico e naturalistico, è costituita presso il Dipartimento Presidenza Giunta Regionale una unità interdipartimentale, denominata “Film Commission”, quale struttura speciale con il compito di promuovere il territorio lucano attraverso il sostegno alla realizzazione di opere di produzione di audiovisivi regionali, film, fiction TV, spot pubblicitari, documentari ed ogni altra forma di produzione audiovisiva che incrementi la visibilità della Basilicata e anche di produzioni e di coproduzioni lucane.
2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento e previo parere della competente Commissione Consiliare, definisce:
a) la declaratoria dei compiti attributi alla unità;
b) le risorse necessarie al suo funzionamento;
c) le forme e le modalità di raccordo delle relative attività con quelle assegnate ad altri organismi ed uffici in materia di cultura e turismo;
d) il profilo, i requisiti e le condizioni contrattuali del responsabile dell’unità.


ARTICOLO 65
Modifica alla Legge Regionale 24 aprile 2009 n. 10 “Partecipazione della Regione Basilicata alla Fondazione Città della Pace per i Bambini Basilicata ONLUS”


1. Il comma 3, lettera c) dell’articolo 1 della L.R. n. 10/2009 è così modificato:
“c) la gratuità delle funzioni svolte dal Presidente e dai componenti del Consiglio di Amministrazione e dai componenti del Comitato Etico Scientifico con la mera previsione di un rimborso delle spese, sostenute in ragione del loro ufficio e debitamente documentate, per un importo comunque complessivamente non eccedente il 30% del fondo di dotazione annualmente a disposizione della Fondazione”.


ARTICOLO 66
Gestione commissariale dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale


1. La gestione commissariale dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale disposta all’art. 19 della L.R. 9 agosto 2007 n. 13 è prorogata, per le finalità indicate nel medesimo articolo, al 30 giugno 2010.
2. Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta, provvede a nominare il Commissario.


ARTICOLO 67
Gestione straordinaria dell’Agenzia Lucana per lo Sviluppo e Innovazione in Agricoltura (A.L.S.I.A.)


1. La gestione straordinaria di cui all’articolo 10 della L.R. 14 luglio 2006, n. 11 è prorogata,
per le finalità indicate nel medesimo articolo, al 30 giugno 2010.


ARTICOLO 68
Modifiche alla Legge Regionale 2 marzo 1996, n. 12 “Riforma dell’organizzazione regionale”


1. Il comma 6 dell’art. 16 della Legge Regionale 2 marzo 1996, n. 12 è così sostituito:
“6. L’incarico di dirigente generale cessa con le dimissioni o con il rinnovo dell’organo istituzionale che lo ha affidato, restando in essere, ancorché scaduto, fino al conferimento dei nuovi incarichi ad opera dell’organo competente. Cessa altresì in caso di revoca con provvedimento motivato o per rinuncia volontaria dell’incarico”.


ARTICOLO 69
Modifiche alla Legge Regionale 28 dicembre 2007, n. 28 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di Previsione Annuale e Pluriennale della Regione Basilicata – Legge Finanziaria 2008”


1. Al comma 1 dell’art. 54 della L.R. 28 dicembre 2007,n. 28 l’espressione “sino alla sottoscrizione dei contratti di servizio di cui all’art. 14 della Legge Regionale 22/1998 e successive modifiche e integrazioni” è sostituita dalla frase “sino al 31 dicembre 2010”.


ARTICOLO 70
Albo regionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile


1. E’ istituito, presso l’Ufficio regionale di Protezione Civile, l’Albo regionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile al quale possono iscriversi quelle operanti, anche in misura non esclusiva, nel settore della protezione civile, iscritte nel Registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui all’art. 3 della L.R. 12 gennaio 2000, n. 1.
2. Ai fini di cui al comma 1, è considerata organizzazione di volontariato di protezione civile ogni associazione o gruppo liberamente costituito, senza fini di lucro, che, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, concorre alle attività di protezione civile.
3. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale adotta un disciplinare relativo:
a) alle modalità e ai presupposti per l’iscrizione, il diniego di iscrizione e la cancellazione delle organizzazioni dall’Albo regionale;
b) alle modalità di impiego e di intervento del volontariato nelle attività di protezione civile;
c) ai criteri e alle modalità di erogazione dei contributi finanziari e di rimborso delle spese.
4. E’ abrogato l’articolo 5, comma 7, della L.R. 12 gennaio 2000, n. 1.


ARTICOLO 71
Norme per l’avvio delle attività della sperimentazione gestionale Fondazione Stella Maris Mediterraneo - Onlus


1. L’Azienda Sanitaria – ASP e l’Azienda Sanitaria – ASM adottano, nel termine perentorio di 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, gli atti necessari per consentire il regolare avvio delle attività della sperimentazione gestionale pubblico-privata con la Fondazione “Stella Maris Mediterraneo” Onlus, mettendo a disposizione, nelle modalità previste dalla legislazione vigente, risorse umane, economico-finanziarie, spazi e tecnologie per la realizzazione del progetto sanitario già approvato dalla Giunta Regionale.
2. Il rapporto tra le Aziende APS, ASM e la Fondazione “Stella Maris Mediterraneo” Onlus è disciplinato da appositi atti negoziali con cui sono regolamentate le funzioni, i compiti e l’organizzazione dei servizi da erogare e di cui le Aziende stesse sono titolari.


ARTICOLO 72
Norme in materia di personale


1. Le procedure selettive pubbliche per l’acquisizione di personale a tempo determinato nell’ambito della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale, avvengono nel rispetto di quanto previsto dall’art. 36 del decreto legislativo 165/2001 mediante concorsi per titoli ed esami le cui procedure saranno determinate rispettivamente dalla Giunta Regionale e dall’Ufficio di Presidenza, con la previsione di specifiche forme di valorizzazione per l’attività svolta all’interno della Regione Basilicata anche mediante forme di tirocinio formativo il cui accesso sia avvenuto mediante selezione pubblica.
2. In relazione alla necessità di garantire la trasparenza e valorizzare le competenze professionali, il contratto di lavoro a tempo determinato è di regola lo strumento utilizzato per la gestione ordinaria di programmi comunitari complessi, qualora non sussistano esigenze che richiedano una prestazione altamente qualificata di natura professionale da acquisire mediante applicazione delle disposizioni di cui all’art. 7, comma 6 e segg.
del D.lvo 165/2001.
3. Sino alla definizione delle procedure selettive di accesso di cui al comma che precede, possono essere prorogati , comunque non oltre il 30 settembre 2010, i contratti dei collaboratori in essere su espressa e motivata richiesta dei competenti dirigenti circa le ragioni e la necessità della proroga.


ARTICOLO 73
Esodo del personale regionale - Proroga


1. Il personale regionale e degli enti strumentali della Regione Basilicata, che matura i requisiti per il collocamento a riposo e trattamento di quiescenza nell’anno 2010, nel rispetto dei termini previsti dalla Legge n. 247/2007, può presentare istanza di collocamento a riposo e di incentivo all’esodo previsto dalla L.R. 18/06 e successive modificazioni ed integrazioni entro il 28.02.2011 e cessare dal servizio entro il 30.06.2011.
2. I dipendenti che siano già in possesso dei requisiti richiesti alla data di entrata in vigore della presente legge possono produrre istanza entro il 28.02.2010 e cessare dal servizio entro il
30.06.2010.


ARTICOLO 74
Validità graduatorie di concorso


1. La validità delle graduatorie dei concorsi banditi dalla Regione Basilicata e dagli Enti Strumentali, dagli Enti e dalle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, è prorogata fino al
31.12.2010.


ARTICOLO 75
Modifiche alla L.R. 12 novembre 2004 n. 18 – Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi di cui all’art. 32 del D.L. 30/09/2003, n. 269 e successive modificazioni


1. Alla Legge Regionale 12 novembre 2004, n. 18, modificata dalla L.R. 28 dicembre 2005, n. 33, dalla L.R. 18 dicembre 2007 n. 25 e dalla L.R. 24 dicembre 2008 n. 31, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il termine del 31 dicembre 2009, riportato nella L.R. n. 31/2008, art. 34 punto b, è prorogato al 31 dicembre 2010;
b) il termine del 31 dicembre 2009, riportato nella L.R. n. 31/2008, art. 34 punto c, è prorogato al 31 dicembre 2010.


ARTICOLO 76
Modifiche ed integrazioni all’art. 10 della L.R. 28.12.2007, n.28 “Miglioramento delle prestazioni energetiche e della sostenibilità ambientale degli edifici”


1. L’art. 10 della L.R. 28.12.2007 n. 28, è così sostituito:
1. Ai sensi degli artt. 117 e 119 comma 2 della Costituzione, la Regione Basilicata, in attuazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002, relativa al rendimento energetico nell’edilizia, nel rispetto dei principi fondamentali di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e s.m.i., visti il DPR 2.4.2009 ed il DM 26.6.2009 – Ministero dello sviluppo economico, la Regione promuove la sostenibilità energetico-ambientale degli interventi edilizi ed urbanistici, il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti e di nuova costruzione, tenendo anche conto delle condizioni climatiche locali, al fine di
favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l’integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, dando la preferenza alle tecnologie a minore impatto ambientale.
2. Ai fini del comma 1 la Giunta regionale disciplina e regolamenta:
a) la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici;
b) l’applicazione di requisiti minimi e di prescrizioni specifiche in materia di prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione;
c) l’applicazione di requisiti minimi e di prescrizioni specifiche in materia di prestazione energetica degli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione;
d) il sistema di certificazione energetica ed energetico-ambientale degli edifici;
e) le ispezioni periodiche degli impianti termici e dei sistemi di condizionamento d’aria;
f) il sistema di accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio dell’attestato di certificazione energetica ed energetico-ambientale degli edifici e allo svolgimento delle ispezioni degli impianti termici e dei sistemi di condizionamento d’aria;
g) la promozione dell’uso razionale dell’energia anche attraverso l’informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l’aggiornamento degli operatori del settore;
h) forme di incentivazioni economiche e di sostegno per i cittadini e le imprese;
i) gli strumenti, le tecniche e le modalità costruttive dell’edilizia sostenibile.


ARTICOLO 77
Modifiche alla L.R. 21 maggio 1992 n. 13 “Modifiche alla L.R. 12 febbraio 1990 n. 3 di attuazione dei Piani Paesistici di Area Vasta”


Alla L.R. n. 13/1992 è aggiunto il seguente articolo 1 bis:
“1/bis. E’ consentito in tutte le aree ricadenti nel Piano Paesistico di Area Vasta “Maratea Trecchina Rivello” l’ampliamento delle aree cimiteriali esistenti.”


ARTICOLO 78
Modifiche all’articolo 21 bis della Legge regionale 2 febbraio 2001 n.6 “Disciplina delle attività di gestione dei rifiuti ed approvazione del relativo piano”


1. All’art. 21 bis (Disposizioni transitorie) della L.R. 6/01 s.m.i. è aggiunto il seguente comma 5:
“5. Ai fini della razionalizzazione ed economicizzazione della spesa pubblica, il Presidente della Giunta Regionale, entro il termine di 5 giorni dalla entrata in vigore della presente Legge, con proprio decreto, dichiara cessati i precedenti commissari liquidatori e nomina un unico Commissario liquidatore per entrambe le cessanti ATO provinciali. Il Commissario provvederà, oltre a garantire le funzioni ordinarie, a convocare, entro 90 giorni dalla nomina, i comuni aderenti all’ATO Rifiuti Basilicata per la stipula dell’atto costitutivo dell’Autorità d’ambito e per la nomina degli organi della stessa Autorità.”


ARTICOLO 79
Modifiche al Regolamento Attuativo “DGR n. 195/07 art. 6 della L.R. n. 14/2003 – Adeguamento del Regolamento di cui al comma 4 art. 25 L.R. n. 2/95


1. L’articolo 14 comma 2 del Regolamento di cui al comma 4 dell’articolo 25 della L.R. 9 gennaio 1995 è così modificato:
“Al comma 2 dell’art. 14 le parole “prodotta sul territorio dell’A.T.C.” vengono sostituite con le parole “prodotta sul territorio della Regione Basilicata”.


ARTICOLO 80
Modifiche all’art. 45 della Legge Regionale 7 agosto 2009, n. 27 “Assestamento del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2009”


1. Al comma 1 dell’art. 45 della L.R. 7 agosto 2009, n. 27, le parole “è prorogato a tutto il 2009” sono sostituite dalle parole “è prorogato a tutto il 2010”.


ARTICOLO 81
Modifiche all’art. 2 della L.R. 13 novembre 2009, n. 37 “Norme in materia di riconoscimento della figura professionale di autista soccorritore”


1. All’art. 2 della L.R. 13 novembre 2009, n. 37 il comma 3 è così modificato:
“3. La Giunta Regionale, di intesa con la competente Commissione Consiliare Permanente, sulla base del fabbisogno del Servizio Sanitario Regionale, stabilisce di coprire le spese per lo svolgimento dei corsi di formazione per conseguire la qualifica di T.E. (Tecnico di Elisoccorso), attivati dal CNSAS (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico) del CAI – Club Alpino Italiano – per i propri Tecnici del Servizio Sanitario Regionale Basilicata, figura specialistica prevista dal piano formativo del CNSAS e riconosciuta dalla Legge 21 marzo 2001, n. 74 G.U. 29.03.2001, n. 71”.


ARTICOLO 82
Modifiche alla Legge Regionale 9 febbraio 2001 n. 7 “Disciplina delle attività di informazione e comunicazione della Regione Basilicata”


1. All’articolo 2, comma 2 della L.R. 7/2001, dopo la parola “Regione” e prima delle parole “si applica il contratto…..” si aggiunge la seguente frase:
“e degli Enti sub-regionali (AATO, ALSIA, APT, ARBEA, ARDSU, ARPAB, ATER Matera, ATER Potenza, Ente di Gestione del Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano, Ente Parco Naturale Gallipoli Cognato – Piccole Dolomiti Lucane, Ente Parco Nazionale del Pollino)”2. All’art. 2 – comma 4 della legge regionale 7/2001 è cancellata la seguente frase dopo la parola conferito:
“è rinnovabile non più di una volta”.


ARTICOLO 83
Abrogazione Legge Regionale 13 novembre 2009, n. 38 “Disciplina della professione di maestro di
mountain bike e ciclismo fuoristrada”


1. La legge regionale 13 novembre 2009, n. 38, è abrogata.


CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI


ARTICOLO 84
Rispetto dei vincoli di bilancio


1. I piani ed i programmi annuali degli interventi, le autorizzazioni e gli atti amministrativi regionali, in qualsiasi forma adottati, dai quali derivino obbligazioni finanziarie nei confronti di
terzi devono essere contenuti nei limiti invalicabili degli stanziamenti del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010 ai sensi dell’art. 4, comma 6, della L. R. 6.09.2001, n. 34.


ARTICOLO 85
Copertura finanziaria


1. Le autorizzazioni di spesa per l’esercizio finanziario 2010 contenute nella presente legge trovano copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2010.
2. L’onere finanziario derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte per gli anni 2011 e 2012, trova copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 2010-2012.


ARTICOLO 86
Entrata in vigore


1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il 1° gennaio 2010.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.
Potenza 30 dicembre 2009
De Filippo



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