NORMATIVA
Normativa regionale - Piemonte
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Legge regionale 30 dicembre 2009, n. 38
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Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi del mercato interno.
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Il Consiglio regionale ha approvato. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge Titolo I. PRINCIPI GENERALI ARTICOLO 1 (Recepimento della direttiva n. 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) 1. La Regione, in conformità ai principi di cui all’articolo 117 della Costituzione e ai sensi dell’articolo 15 dello Statuto, adegua la normativa regionale in materia di turismo, attività di estetista ed acconciatore, artigianato, commercio, attività nautiche e concessioni demaniali alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno. 2. La Regione, nel rispetto della direttiva n. 2006/123/CE, assicura la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi dei prestatori degli Stati membri dell’Unione europea nel territorio regionale. Titolo II. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO Capo I. STRUTTURE RICETTIVE TURISTICHE ARTICOLO 2 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 31 agosto 1979, n.54) 1. L’articolo 7 della legge regionale 31 agosto 1979, n. 54 (Disciplina dei complessi ricettivi all’aperto) è sostituito dal seguente: "Art. 7. (Dichiarazione di inizio attività) 1. Chiunque intende esercitare uno dei complessi di cui all’articolo 2, presenta al comune, sul cui territorio insistono le strutture e gli immobili da destinare all’attività, una dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come da ultimo modificato dall’articolo 9 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.), su apposita modulistica predisposta dalla struttura regionale competente e resa pubblicamente disponibile anche in via telematica. 2. Per l’esercizio dell’attività di cui al comma 1, il soggetto interessato deve essere in possesso: a) dei requisiti previsti dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza); b) dei requisiti previsti in materia di prevenzione incendi ai sensi del decreto del Ministro dell’Interno 9 aprile 1994 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere), qualora richiesti; c) dei requisiti igienico-sanitari relativi alla struttura, previsti dalla normativa vigente. 3. Il comune, ricevuta la dichiarazione di inizio attività, ne trasmette tempestivamente copia, anche solo in via telematica, all’Azienda Sanitaria Locale che esercita l’attività di vigilanza. Il comune, a fini informativi, ne trasmette, altresì, copia alla provincia e all’agenzia di accoglienza e promozione turistica locale competenti per territorio. 4. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità, indicati nella dichiarazione di cui al comma 1 è comunicata, entro i dieci giorni successivi al suo verificarsi, al comune competente per territorio, che procede ai sensi del comma 3." . 2. L’articolo 9 della l.r. 54/1979 è sostituito dal seguente: "Art. 9 (Sospensione e cessazione dell’attività) 1. L’esercizio di una delle attività di cui all’articolo 7, in mancanza della dichiarazione di inizio attività, comporta, oltre all’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 18, la cessazione dell’attività medesima. 2. In caso di dichiarazioni mendaci o di sopravvenuta carenza rispetto ad una o più condizioni che hanno legittimato l’esercizio dell’attività di cui all’articolo 7, il comune o altra autorità competente assegna un termine per il ripristino delle medesime, decorso inutilmente il quale ordina la sospensione dell’attività fino ad un massimo di sessanta giorni. 3. In caso di violazione degli obblighi di cui all’articolo 13, il comune ordina la sospensione dell’attività fino ad un massimo di trenta giorni. 4. Trascorso il periodo di sospensione senza il ripristino delle condizioni o il rispetto degli obblighi di cui all’articolo 13, il comune ordina la cessazione delle attività. 5. Entro cinque giorni dall’adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, il comune informa la provincia e l’agenzia di accoglienza e promozione turistica locale competente per territorio." . 3. L’articolo 12 della l.r. 54/1979 è sostituito dal seguente: "Art. 12 (Chiusura temporanea o definitiva) 1. Il titolare del complesso che intende procedere alla sua chiusura temporanea o definitiva ne dà preventivo o, se ciò non è possibile, contemporaneo avviso al comune e all’autorità di pubblica sicurezza. 2. Il periodo di chiusura temporanea non può essere superiore a sei mesi, prorogabili, per fondati motivi per altri sei mesi.". 4. Al comma 2 bis dell’articolo 16, come inserito dall’articolo 4 della legge regionale 14 marzo 2003, n. 4, le parole: "al Sindaco del comune interessato, con un anticipo di sessanta giorni, un’autocertificazione", sono sostituite dalle seguenti: "al comune una dichiarazione di inizio attività". 5. Il comma 1 dell’articolo 18 della l.r. 54/1979 è sostituito dal seguente: "1. Chiunque gestisce uno dei complessi di cui articolo 7, senza aver presentato la dichiarazione di inizio attività, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.". 6. Il comma 3 dell’articolo 18 della l.r. 54/1979 è sostituito dal seguente: "3. Chiunque gestisce un campeggio mobile organizzato senza aver presentato la dichiarazione di inizio attività, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 1.500,00." . 7. Dopo il comma 3 dell’articolo 18 della l.r. 54/1979 è inserito il seguente: "3 bis. La violazione dell’articolo 7, comma 4, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 3.000,00.". 8. Dopo l’articolo 18 della l.r. 54/1979 è inserito il seguente: "Art. 18 bis (Accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni) 1. L’accertamento, l’irrogazione e la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 18, sono di competenza del comune sul cui territorio insiste la struttura turistica ricettiva, che introita i relativi proventi. 2. Per l’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale)." . ARTICOLO 3 (Modifiche alla legge regionale 15 aprile 1985, n. 31) 1. Al primo comma dell’articolo 2 della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), le parole: ", al di fuori di normali canali commerciali, da Enti pubblici, Associazioni o Enti religiosi operanti senza scopo di lucro" e ", nonché da Enti o Aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari", sono soppresse. 2. L’articolo 5 bis della l.r. 31/1985, come inserito dall’articolo 2 della legge regionale 14 marzo 2003, n. 4, è sostituito dal seguente: "Art. 5 bis. (Attività educative, didattiche, culturali, sociali, religiose e di educazione ambientale in casevacanze) 1. Le associazioni e gli enti che, nell’ambito dei loro fini istituzionali e statutari, operano ai sensi della legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo) e della legge regionale 3 aprile 1995, n. 48 (Valorizzazione e promozione dell’associazionismo) possono organizzare e svolgere in case-vacanze attività educative, didattiche, culturali, sociali, religiose e di educazione ambientale. 2. Le case vacanze sono immobili attrezzati per il soggiorno temporaneo di gruppi autogestiti di persone, inclusi gli accompagnatori, e devono essere di proprietà delle associazioni e degli enti di cui al comma 1, oppure in loro uso e gestione temporanea. 3. Chi intende gestire una casavacanza, presenta al comune, sul cui territorio insiste l’immobile da destinare all’attività, una dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come da ultimo modificato dall’articolo 9 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile) su apposita modulistica predisposta dalla Struttura regionale competente e resa pubblicamente disponibile anche in via telematica. 4. Per la gestione dell’attività nelle strutture di cui al comma 2, il soggetto interessato deve essere in possesso: a) dei requisiti previsti dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza); b) dei requisiti previsti in materia di prevenzione incendi ai sensi del decreto del Ministro dell’Interno 9 aprile 1994 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere),qualora richiesti; c) dei requisiti igienico-sanitari relativi alla struttura, previsti dalla normativa vigente. 5. Il comune, ricevuta la dichiarazione di inizio attività, ne trasmette tempestivamente copia, anche solo in via telematica, all’Azienda Sanitaria Locale che esercita l’attività di vigilanza. Il comune, a fini informativi, ne trasmette, altresì, copia alla provincia e all’agenzia di accoglienza e promozione turistica locale competenti per territorio. 6. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità, indicati nella dichiarazione di cui al comma 3 è comunicata entro e non oltre i dieci giorni successivi al suo verificarsi, al comune competente per territorio, che procede ai sensi del comma 5. 7. Le attività sono organizzate per periodi di durata non superiore a venti giorni. 8. Le condizioni minime per l’utilizzo delle case-vacanze ai fini di cui al comma 1 sono: a) accesso non interdetto per ragioni ambientali, naturalistiche, storiche ed artistiche; b) approvvigionamento idrico di acqua potabile compatibile con la fruizione dichiarata; c) dotazione di un’idonea cassetta di pronto soccorso ed annessi numeri telefonici utili in caso di emergenza; d) conformità degli impianti antincendio alla normativa vigente; e) manipolazione e conservazione degli alimenti analoga a quella dell’autoconsumo familiare; f) stipula di idonea assicurazione per il pagamento di eventuali danni ed il ripristino dello stato dei luoghi.". 3. Al secondo comma dell’articolo 6 della l.r. 31/1985, la parola: "e", è sostituita dalla seguente: "o". 4. Il terzo comma dell’articolo 6 della l.r. 31/1985, è sostituito dal seguente: "3. Sono rifugi escursionistici le strutture gestite da enti pubblici o da enti ed associazioni operanti nel settore dell’alpinismo o dell’escursionismo, nonché da privati, idonee ad offrire ospitalità ad alpinisti ed escursionisti in zone montane di altitudine non inferiore a settecento metri servite da strade o da altri mezzi di trasporto ordinari anche in prossimità di centri abitati.". 5. L’articolo 9 della l.r. 31/1985 è sostituito dal seguente: "Art. 9. (Dichiarazione di inizio attività) 1. Chiunque intende gestire un rifugio alpino o un rifugio escursionistico presenta al comune, sul cui territorio insistono le strutture e gli immobili da destinare all’attività, una dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, secondo periodo della l. 241/1990, su apposita modulistica predisposta dalla struttura regionale competente e resa pubblicamente disponibile anche in via telematica. 2. Per l’esercizio dell’attività di cui al comma 1, il soggetto interessato deve essere in possesso: a) dei requisiti previsti dal r. d. 773/1931; b) dei requisiti previsti in materia di prevenzione incendi ai sensi del decreto del Ministro dell’Interno 9 aprile 1994, qualora richiesti; c) dei requisiti igienico-sanitari relativi alla struttura, previsti dalla normativa vigente. 3. Il comune, ricevuta la dichiarazione di inizio attività, ne trasmette tempestivamente copia, anche solo in via telematica, all’ Azienda Sanitaria Locale che esercita l’attività di vigilanza. Il comune, a fini informativi, ne trasmette, altresì, copia alla provincia e all’agenzia di accoglienza e promozione turistica locale competenti per territorio. 4. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità, indicati nella dichiarazione di cui al comma 1 è comunicata entro e non oltre i dieci giorni successivi al suo verificarsi, al comune competente per territorio, che procede ai sensi del comma 3.". 6. Al terzo comma dell’articolo 13 della l.r. 31/1985, le parole: "- avvalendosi della normale organizzazione familiare -", sono soppresse. 7. L’articolo 15 della l.r. 31/1985 è sostituito dal seguente: "Art. 15. (Dichiarazione di inizio attività) 1. Chiunque intenda esercitare l’attività di affittacamere presenta al comune, sul cui territorio insistono le strutture e gli immobili da destinare all’attività, una dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, secondo periodo, della l. 241/1990, su apposita modulistica predisposta dalla struttura regionale competente e resa pubblicamente disponibile anche in via telematica. 2. Per l’esercizio dell’attività di cui al comma 1, il soggetto interessato deve essere in possesso: a) dei requisiti previsti dal r. d. 773/1931; b) dei requisiti previsti in materia di prevenzione incendi ai sensi del decreto del Ministro dell’Interno 9 aprile 1994, qualora richiesti; c) dei requisiti igienico-sanitari relativi alla struttura, previsti dalla normativa vigente. 3. Il comune, ricevuta la dichiarazione di inizio attività, ne trasmette tempestivamente copia, anche solo in via telematica, all’ Azienda Sanitaria Locale che esercita l’attività di vigilanza. Il comune, a fini informativi, ne trasmette, altresì, copia alla provincia e all’agenzia di accoglienza e promozione turistica locale competenti per territorio. 4. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità, indicati nella dichiarazione di cui al comma 1 è comunicata entro e non oltre i dieci giorni successivi al suo verificarsi, al comune competente per territorio, che procede ai sensi del comma 3.". 8. L’articolo 18 della l.r. 31/1985 è sostituito dal seguente: "Art. 18. (Dichiarazione di inizio attività) 1. Chiunque intende gestire case e appartamenti per le vacanze secondo le modalità di cui all’articolo 15 presenta al comune, sul cui territorio insistono le strutture e gli immobili da destinare all’attività, una dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, secondo periodo, della l. 241/1990, su apposita modulistica predisposta dalla struttura regionale competente e resa pubblicamente disponibile anche in via telematica. 2. Per l’esercizio dell’attività di cui al comma 1, il soggetto deve essere in possesso: a) dei requisiti previsti dal r. d. 773/1931; b) dei requisiti previsti in materia di prevenzione incendi ai sensi del decreto del Ministro dell’Interno 9 aprile 1994, qualora richiesti; c) dei requisiti igienico-sanitari relativi alla struttura, previsti dalla normativa vigente. 3. Il comune, ricevuta la dichiarazione di inizio attività, ne trasmette tempestivamente copia, anche solo in via telematica, all’ Azienda Sanitaria Locale che esercita l’attività di vigilanza. Il comune, a fini informativi, ne trasmette, altresì, copia alla provincia e all’agenzia di accoglienza e promozione turistica locale competenti per territorio. 4. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità, indicati nella dichiarazione di cui al comma 1 è comunicata entro e non oltre i dieci giorni successivi al suo verificarsi, al comune competente per territorio, che procede ai sensi del comma 3.". 9. L’articolo 18 ter della l.r. 31/1985, come integrato dall’articolo 3 della legge regionale 30 settembre 2002, n. 22 (Potenziamento della capacità turistica extralberghiera. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 15 aprile 1985, n. 31, 14 luglio 1988, n. 34 e 8 luglio 1999, n. 18) è sostituito dal seguente: "Art. 18 ter (Gestione alloggi vacanze) 1. La gestione degli alloggi vacanze di cui all’articolo 18 bis è affidata: a) alle cooperative turistiche, ai consorzi e alle società consortili di imprenditori turistici; b) alle piccole e medie imprese, nonché agli imprenditori individuali operanti nel settore del turismo. 2. Gli alloggi vacanze sono dati in gestione al sistema turistico per un periodo non inferiore a duecentosettantacinque giorni all’anno, mentre i turisti possono beneficiare della locazione per un periodo non superiore a trenta giorni consecutivi. 3. I proprietari degli alloggi, possono utilizzare gratuitamente per non più di novanta giorni complessivi all’anno l’alloggio o gli alloggi vacanze dati in gestione ai soggetti di cui al comma 1. In tal caso viene data comunicazione al soggetto gestore dell’alloggio entro il 30 settembre dell’anno precedente a quello di riferimento. 4. Il proprietario può gestire direttamente gli alloggi vacanze quando possiede i requisiti previsti dal comma 1, e non ha beneficiato della concessione dei contributi in conto capitale di cui all’articolo 18 quinquies, come inserito dall’articolo 5 della l.r. 22/2002.". 10. L’articolo 18 quater della l.r. 31/1985, come inserito dall’articolo 4 della l.r. 22/2002, è sostituito dal seguente: "Art. 18. quater (Dichiarazione di inizio attività) 1. Agli effetti della presente legge, sono regolati da apposita convenzione, secondo lo schema tipo approvato dalla Giunta regionale, l’affidamento, da parte dei proprietari delle unità immobiliari, della gestione in forma indiretta degli alloggi vacanze nonché i tempi e le modalità di utilizzo da parte dei proprietari stessi. 2. La gestione degli alloggi vacanze è soggetta a dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, secondo periodo, della l. 241/1990, da redigersi su apposita modulistica predisposta dalla struttura regionale competente e resa pubblicamente disponibile anche in via telematica. 3. Per l’esercizio dell’attività di cui al comma 2, il soggetto deve essere in possesso: a) dei requisiti previsti dal r. d. 773/1931; b) dei requisiti previsti in materia di prevenzione incendi ai sensi del decreto del Ministro dell’Interno 9 aprile 1994, qualora richiesti; c) dei requisiti igienico-sanitari relativi alla struttura, previsti dalla normativa vigente. 4. Il comune, ricevuta la dichiarazione di inizio attività, ne trasmette tempestivamente copia a, anche solo in via telematica, all’ Azienda Sanitaria Locale che esercita l’attività di vigilanza. Il comune, a fini informativi, ne trasmette, altresì, copia alla provincia e all’agenzia di accoglienza e promozione turistica locale competenti per territorio. 5. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità, indicati nella dichiarazione di cui al comma 1 è comunicata entro e non oltre i dieci giorni successivi al suo verificarsi, al comune competente per territorio, che procede ai sensi del comma 4. 6. Il controllo sulla gestione è affidato alle aziende turistiche locali (ATL) in conformità alle procedure stabilite con il regolamento regionale 5 giugno 2003, n. 8/R (Disposizioni attuative della legge regionale 30 settembre 2002, n. 22 ’’Potenziamento della capacità turistica extralberghiera. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 15 aprile 1985, n. 31, 14 luglio 1988, n. 34 e 8 luglio 1999, n. 18’’), che consentono alle medesime di promuovere la capacità ricettiva, controllare la qualità delle strutture interessate, archiviare i dati statistici e trasmetterli alle province e alla Regione. 7. Le ATL possono svolgere servizio di prenotazione e, tramite questo, in particolare verso i privati, svolgere funzioni di sostituto d’imposta.". 11. L’articolo 21 della l.r. 31/1985 è sostituito dal seguente: "Art. 21. (Sospensione e cessazione dell’attività) 1. L’esercizio di una delle attività di cui alla presente legge, in mancanza della dichiarazione di inizio attività, comporta, oltre all’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all’articolo 27 bis, la cessazione dell’attività medesima. 2. In caso di dichiarazioni mendaci o di sopravvenuta carenza rispetto ad una o più condizioni che hanno legittimato l’esercizio dell’attività, il comune o altra autorità competente assegna un termine per il ripristino delle medesime, decorso inutilmente il quale, ordina la sospensione dell’esercizio dell’attività, fino ad un massimo di sessanta giorni. 3. Trascorso il periodo di sospensione senza il ripristino delle condizioni, il comune ordina la cessazione delle attività. 4. Entro cinque giorni dall’adozione, dei provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 il comune informa la provincia e l’agenzia di accoglienza e promozione turistica locale competente per territorio. 5. Il titolare di una delle strutture ricettive disciplinate dalla presente legge che intende procedere alla sospensione temporanea o alla cessazione dell’attività’ deve darne preventivo o, se ciò non è possibile, contestuale avviso al comune. 6. Il periodo di sospensione temporanea dell’attività non può essere superiore a 6 sei mesi, prorogabili dal comune per fondati motivi, di altri sei mesi; decorso tale termine l’attività si intende definitivamente cessata.". 12. Dopo l’articolo 27 della l.r. 31/1985, è inserito il seguente: "Art. 27 bis (Violazione degli obblighi relativi alla denuncia di inizio attività) 1. Chiunque gestisce una delle strutture di cui alla presente legge senza aver presentato dichiarazione di inizio attività, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da euro 2000,00 a euro 6.000,00. 2. La violazione dell’articolo 5 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 1.500,00. 3. La gestione di uno dei complessi di cui al comma 1, in violazione dell’obbligo di cui agli articoli 5 bis, 9 comma 4, 15 comma 4, 18 comma 4 e 18 quater comma 5, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 3.000,00.". 13. L’articolo 29 della l.r. 31/1985 è sostituito dal seguente: "Art. 29. (Accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni) 1. L’accertamento, l’irrogazione e la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli articoli 27 bis e 28 sono di competenza del comune sul cui territorio insiste la struttura turistica ricettiva, il quale introita i relativi proventi. 2. Per l’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).". ARTICOLO 4 (Modifiche alla legge regionale 24 gennaio 1995, n. 14) 1. Dopo l’articolo 2 della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 14 (Nuova classificazione delle aziende alberghiere), è inserito il seguente: "Art. 2 bis (Dichiarazione di inizio attività) 1. Chiunque intende gestire un’azienda alberghiera, presenta al comune, sul cui territorio insistono le strutture e gli immobili da destinare all’attività, una dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come da ultimo modificato dall’articolo 9 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.) su apposita modulistica predisposta dalla struttura regionale competente e resa pubblicamente disponibile anche in via telematica. 2. Per l’esercizio dell’attività di cui al comma 1, il soggetto interessato deve essere in possesso: a) dei requisiti previsti dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza); b) dei requisiti previsti in materia di prevenzione incendi ai sensi del decreto del Ministro dell’Interno 9 aprile 1994 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere), qualora richiesti; c) dei requisiti igienico-sanitari relativi alla struttura, previsti dalla normativa vigente. 3. Il comune, ricevuta la dichiarazione di inizio attività, ne trasmette tempestivamente copia, anche solo in via telematica, all’ Azienda Sanitaria Locale che esercita l’attività di vigilanza. Il comune, a fini informativi, ne trasmette, altresì, copia alla provincia e all’agenzia di accoglienza e promozione turistica locale competenti per territorio. 4. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità, indicati nella dichiarazione di cui al comma 1 è comunicata entro e non oltre i dieci giorni successivi al suo verificarsi, al comune competente per territorio, che procede ai sensi del comma 3.". 2. L’articolo 7 della l.r. 14/1995 è sostituito dal seguente: "Art. 7. (Denuncia di classificazione) 1. Per l’attribuzione della classificazione alberghiera si applicano le procedure di semplificazione dei procedimenti amministrativi di cui all’articolo 19, comma 2, secondo periodo della l. 241/1990. 2. La denuncia è presentata al comune territorialmente competente, contestualmente alla dichiarazione di inizio attività, oppure sei mesi prima della scadenza della classificazione già in atto, su modulistica predisposta dalla struttura regionale competente. 3. Il comune, ai fini delle verifiche della documentazione ricevuta, procede secondo le modalità previste in materia di dichiarazione di inizio attività.". 3. L’articolo 8 della l.r. 14/1995 è sostituito dal seguente: "Art. 8 (Sanzioni) 1. Chiunque gestisce un’azienda alberghiera senza aver presentato la dichiarazione di inizio attività, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 6.000,00. 2. La gestione di un’azienda alberghiera in violazione dell’articolo 2 bis comma 4, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 3.000,00.". ARTICOLO 5 (Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 1995, n. 22) 1. Alla legge regionale 23 febbraio 1995, n. 22 (Norme sulla pubblicità dei prezzi e delle caratteristiche degli alberghi e delle altre strutture turistico-ricettive), sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 6 dell’articolo 2, le parole: "domanda di autorizzazione all’apertura", sono sostituite dalle seguenti: "dichiarazione di inizio attività"; b) al comma 8 dell’articolo 6 le parole: "dell’autorizzazione di esercizio", sono sostituite dalle seguenti: "dell’attività". ARTICOLO 6 (Sostituzione dell’articolo 6 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 38) 1. L’articolo 6 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 38 (Disciplina dell’agriturismo) è sostituito dal seguente: "Art. 6. (Dichiarazione di inizio attività) 1. Chiunque intende svolgere le attività agrituristiche di cui all’articolo 2, presenta al comune, sul cui territorio insistono le strutture e gli immobili destinati a tale scopo, una dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come da ultimo modificato dall’articolo 9 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile) su apposita modulistica predisposta dalla struttura regionale competente e resa pubblicamente disponibile anche in via telematica. 2. Possono esercitare l’attività: a) coloro che non hanno riportato nel triennio, con sentenza passata in giudicato, condanne per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515, 517 del codice penale o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità previsti in leggi speciali a meno che non abbiano ottenuto la riabilitazione; b) coloro che non sono sottoposti a misura di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o sono stati dichiarati delinquenti abituali. 3. Per l’esercizio dell’attività di cui al comma 1, il soggetto deve essere in possesso: a) dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1; b) dei requisiti previsti dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza); c) dei requisiti previsti in materia di prevenzione incendi ai sensi del decreto del Ministro dell’Interno 9 aprile 1994 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere), qualora richiesti; d) dei requisiti igienico-sanitari relativi alla struttura, previsti dalla normativa vigente. 4. Il comune, ricevuta la dichiarazione di inizio attività, ne trasmette tempestivamente copia, anche solo in via telematica, all’ Azienda Sanitaria Locale che esercita l’attività di vigilanza. Il comune, a fini informativi, ne trasmette, altresì, copia alla provincia e all’agenzia di accoglienza e promozione turistica locale competenti per territorio. 5. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità, indicati nella dichiarazione di cui al comma 1 è comunicata entro e non oltre i dieci giorni successivi al suo verificarsi, al comune competente per territorio, che procede ai sensi del comma 3. 6. È fatta salva la facoltà da parte degli imprenditori agricoli che svolgono attività agrituristiche, di esercitare altresì attività di locazione di alloggi ai turisti e vendita di prodotti della propria azienda nel rispetto delle norme che specificatamente regolano tali attività.". ARTICOLO 7 (Modifiche alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44) 1. Alla lettera c) del comma 4, dell’articolo 83, della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 di attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) la parola: "autorizzazioni", è sostituita dalle seguenti: "dichiarazioni di inizio attività". Capo II. ATTIVITŔ DI ORGANIZZAZIONE ED INTERMEDIAZIONE DI VIAGGI E TURISMO ARTICOLO 8 (Modifiche alla legge regionale 30 marzo 1988, n. 15) 1. L’articolo 3 della legge regionale 30 marzo 1988, n. 15 (Disciplina delle attività di organizzazione ed intermediazione di viaggi e turismo), è sostituito dal seguente: "Art. 3 (Apertura delle agenzie di viaggio e turismo) 1.L’apertura di agenzie di viaggio e turismo è soggetta a dichiarazione di inizio di attività presentata al comune in cui ha sede l’agenzia, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificato dall’articolo 9 della legge 18 giugno 2009, n. 69, su apposita modulistica predisposta dalla struttura regionale competente e resa pubblicamente disponibile anche in via telematica. 2. Le attività indicate all’articolo 2, comma 3 possono essere svolte dalle agenzie di viaggio e turismo nel rispetto della normativa di settore vigente e previo ottenimento delle specifiche autorizzazioni, ove richieste. 3. Per l’esercizio dell’attività di cui al comma 1, il soggetto deve essere in possesso dei requisiti previsti dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773(Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza). 4. La denominazione non deve essere tale da ingenerare confusione nel consumatore e non deve coincidere con la denominazione di comuni o regioni italiane, in conformità con i criteri individuati con deliberazione della Giunta regionale. 5. Il comune, ricevuta la dichiarazione di inizio attività, ne trasmette copia, anche solo in via telematica, alla provincia. 6. Qualsiasi variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità, indicati nella dichiarazione di inizio attività, è comunicata, entro e non oltre i dieci giorni successivi al suo verificarsi, al comune competente per territorio che procede ai sensi del comma 5. 7. L’apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già legittimate ad operare non è soggetta a denuncia di inizio di attività, bensì a comunicazione al comune ove sono ubicati.". 2. Al comma 4 dell’articolo 7 della l.r. 15/1988 la parola: "inoltre", è soppressa. 3. L’articolo 8 della l.r. 15/1988 è sostituito dal seguente: "Art. 8.(Requisiti professionali e strutturali delle agenzie di viaggio e turismo) 1. Al fine di assumere la responsabilità di direzione tecnica dell’agenzia di viaggio e turismo il titolare deve dimostrare, in relazione alle attività che intende svolgere, di possedere adeguate caratteristiche professionali ed in particolare: a) conoscenza di amministrazione ed organizzazione delle agenzie di viaggio quali risultano dalle attività indicate nell’articolo 2; b) conoscenza di tecnica, legislazione e geografia turistica; c) conoscenza parlata e scritta di almeno due lingue straniere. 2. Qualora il titolare dell’agenzia non possieda le caratteristiche professionali di cui al comma 1, le stesse devono essere possedute da altra persona, collaboratore o dipendente dell’agenzia, che assume la funzione e la responsabilità di direttore tecnico. 3. Nel caso di sopravvenuta indisponibilità del direttore tecnico a svolgere le proprie funzioni, il titolare della agenzia entro 90 novanta giorni propone un nuovo direttore tecnico, pena la sospensione dell’attività fino alla nomina del nuovo direttore. 4. Il possesso delle caratteristiche professionali di cui al comma 1 è accertato dalla provincia ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania), secondo le modalità stabilite con provvedimento della Giunta regionale. 5. In mancanza dei requisiti previsti dall’articolo 29 del d.lgs. 206/2007, il possesso delle caratteristiche professionali è dimostrato mediante il superamento di esame di idoneità da sostenersi avanti ad una apposita commissione costituita ai sensi dell’ articolo 9. A tali fini la Giunta regionale determina le materie, i criteri e le modalità per l’effettuazione delle prove di esame. 6. L’agenzia deve disporre di strutture e attrezzature idonee allo svolgimento delle attività per cui è prescritta la dichiarazione inizio attività. 7. Nel caso di vendita al pubblico l’agenzia deve disporre di locali facilmente accessibili e distinti da quelli di altri esercizi commerciali, anche se con essi interconnessi al fine di favorire l’integrazione di varie forme di attività economica nell’interesse generale degli scambi e del turismo. 8. Le disposizioni di cui al comma 7, non si applicano alle agenzie che effettuano la vendita al pubblico esclusivamente mediante mezzi telematici o altre forme di vendita a distanza, nei cui casi si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229).". 4. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 15/1988, le parole: "l’assessore provinciale", sono sostituite dalle seguenti "la struttura provinciale competente". 5. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 15/1988 le parole: "di cui uno designato dall’Associazione delle agenzie di viaggio e turismo maggiormente rappresentativa", sono soppresse. 6. Al comma 6 dell’articolo 9 della l.r. 15/1988, le parole: "dalla legge regionale 2 luglio 1976 n. 33", sono sostituite dalle seguenti: "dall’articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali), come da ultimo modificato dall’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato).". 7. L’articolo 10 della l.r. 15/1988 è sostituito dal seguente: "Art. 10. (Sospensione e cessazione dell’attività) 1. L’apertura o l’esercizio di un’agenzia di viaggio e turismo in mancanza della dichiarazione di inizio attività di cui all’articolo 3, comporta, oltre all’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, la cessazione dell’attività medesima. 2. In caso di dichiarazioni mendaci o di sopravvenuta carenza rispetto ad una o più condizioni che hanno legittimato la dichiarazione di cui all’articolo 3, il comune assegna un termine per il ripristino delle medesime, decorso inutilmente il quale, ordina la sospensione dell’esercizio dell’attività, fino ad un massimo di sessanta giorni. 3. Trascorso il periodo di sospensione senza il ripristino delle condizioni, il comune ordina la cessazione delle attività. 4. Entro cinque giorni dall’adozione, dei provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 il comune informa la provincia e l’agenzia di accoglienza e promozione turistica locale competente per territorio.". 8. Al comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 15/1988 le parole: "munirsi dell’autorizzazione di cui all’art. 3", sono sostituite dalle seguenti: "senzapresentare la dichiarazione di inizio attività di cui all’articolo 3". 9. Al comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 15/1988 la parola: "autorizzate", è soppressa. 10. Al comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 15/1988 la parola: "autorizzate", è soppressa. 11. Al comma 1 dell’articolo 18 della l.r. 15/1988, le parole: "senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione", sono sostituite dalle seguenti: "senza aver presentato dichiarazione di inizio attività". 12. Al comma 3 dell’articolo 18 della l.r. 15/1988, le parole: "o non in conformità della copia inviata alla Provincia ai sensi dell’art. 12 della presente legge, " e "il mancato invio alla Provincia della copia del programma comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 50.000 a L. 150.000" sono soppresse. 13. Il comma 4 dell’articolo 18 della l.r. 15/1988, è sostituito dal seguente: "4. In caso di recidiva nelle violazioni di cui al comma 3 l’esercizio può essere sospeso o chiuso.". Capo III. ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI MAESTRO DI SCI E DI GUIDA ALPINA ARTICOLO 9 (Modifiche alla legge regionale 23 novembre 1992, n. 50) 1. Al comma 5, dell’articolo 9 della legge regionale 23 novembre 1992, n. 50 (Ordinamento della professione di maestro di sci), dopo la parola "comunitari" sono inserite le seguenti: ", non iscritti negli albi professionali di altre regioni o province autonome,". 2. Alla lettera b) del comma 1, dell’articolo 14 della l.r. 50/1992, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "ubicata in località sciistica;". 3. Alla lettera g) del comma 1, dell’articolo 14 della l.r. 50/1992, le parole: "compreso nell’organico di cui al punto a)", sono soppresse. 4. Il comma 2 dell’articolo 14 della l.r. 50/1992 è sostituito dal seguente: "2. Le scuole di sci sono riconosciute dalla comunità montana competente per territorio, sentito il parere del comune e sono iscritte in apposito elenco.". 5. Il comma 3 dell’articolo 14 della l.r. 50/1992 è sostituito dal seguente: "3. La comunità montana verifica annualmente la persistenza delle condizioni per il riconoscimento di cui al comma 2 ed approva le eventuali variazioni dell’elenco regionale.". ARTICOLO 10 (Modifiche alla legge regionale 29 settembre 1994, n. 41) 1. Al comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale 29 settembre 1994, n. 41 (Ordinamento della professione di guida alpina), le parole. "Il collegio provvede altresì a cancellare dall’albo coloro che hanno trasferito l’iscrizione in altro albo regionale.", sono soppresse. 2. Dopo il comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 41/1994 è inserito il seguente: "3 bis. Ai cittadini comunitari che intendono esercitare, stabilmente o temporaneamente in Piemonte, anche in forma saltuaria, la professione di guida alpina, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania).". 3. Il comma 2 dell’articolo 17 della l.r. 41/1994, è sostituito dal seguente: "2. Le scuole di alpinismo e di sci alpinismo sono riconosciute dalla comunità montana competente per territorio e sono iscritte in apposito elenco; se non ricadono nell’ambito di una comunità montana sono riconosciute dal comune in cui hanno sede.". 4. Alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 17 della l.r. 41/1994, le parole: "facente parte dell’organico di cui alla lettera a) ", sono soppresse. 5. Il comma 5 dell’articolo 17 della l.r. 41/1994 è sostituito dal seguente: "5. La comunità montana verifica annualmente la persistenza delle condizioni per il riconoscimento e adotta i conseguenti provvedimenti.". Capo IV. PROFESSIONI TURISTICHE ARTICOLO 11 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 26 novembre 2001, n. 33) 1. Il comma 6 dell’articolo 3, della legge regionale 26 novembre 2001, n. 33 (Disciplina delle professioni turistiche e modifiche della legge regionale 23 novembre 1992, n. 50 "Ordinamento delle professione di maestro di sci" e della legge regionale 29 settembre 1994, n. 41 "Ordinamento della professione di guida alpina") è sostituito dal seguente: "6. La Giunta regionale, nel provvedimento di cui al comma 3, stabilisce i criteri per il riconoscimento dei titoli professionali relativi alle figure di cui all’ articolo 2, comma 5, conseguiti in altre regioni italiane o in Stati esteri ai fini del conseguimento dell’abilitazione e dell’iscrizione nell’elenco di cui all’ articolo 7, tenuto conto, per i cittadini di Stati membri dell’Unione europea, delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 e, per i cittadini di altri Stati esteri, di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286). ". 2. Dopo il comma 6 dell’articolo 3 della l.r. 33/2001, come modificato dalla presente legge, sono inseriti i seguenti: "6 bis. I soggetti titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia dell’arte o in archeologia o titolo equipollente, sono abilitati all’esercizio dell’attività di guida turistica, salva la previa verifica delle conoscenze linguistiche e del territorio di riferimento. 6 ter. I soggetti titolari di laurea o diploma universitario in materia turistica o titolo equipollente sono abilitati all’esercizio dell’attività di accompagnatore turistico, fatta salva la previa verifica delle conoscenze specifiche quando non siano state oggetto del corso di studi. 6 quater. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per le verifiche delle conoscenze di cui ai commi 6 bis e 6 ter.". 3. Al comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 33/2001, le parole: "e uno designato dall’organizzazione di categoria maggiormente rappresentativa a livello provinciale, qualora esistente.", sono soppresse. 4. Dopo il comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 33/2001 sono inseriti i seguenti: "1 bis. La Giunta regionale individua le professioni turistiche che comportano particolari rischi per gli utenti e disciplina le modalità con cui i soggetti che le esercitano si muniscono di assicurazione di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento dell’attività professionale. 1 ter. In analogia con quanto stabilito per le guide turistiche di altri Stati membri dell’Unione europea dal decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di guide turistiche), le guide turistiche iscritte negli elenchi provinciali di cui all’articolo 7 possono operare sul territorio regionale quando accompagnano un gruppo di turisti nell’ambito di un itinerario organizzato che abbia inizio e termine nel territorio della Provincia di competenza della guida turistica. 1 quater. Le disposizioni di cui al comma 1 ter non si applicano per i siti soggetti alle limitazioni previste dall’articolo 2 del d.p.r. 13 dicembre 1995.". Titolo III. DISCIPLINA DELLE ATTIVITŔ DI ESTETISTA ED ACCONCIATORE ARTICOLO 12 (Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1992, n. 54) 1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 9 dicembre 1992, n. 54 (Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1 - Disciplina dell’attività di estetista), le parole "in possesso diapposita autorizzazione amministrativa comunale per l’", sono sostituite dalle seguenti: ", legittimato all’". 2. Il comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 54/1992, è sostituito dal seguente: "1. L’attività professionale di estetista è esercitata in forma di impresa nel rispetto delle norme vigenti.". 3. La lettera d) del comma 5 dell’articolo 6 della l.r. 54/1992, é sostituita dalla seguente: "d) le modalità di presentazione della dichiarazione di inizio attività per l’avvio dell’attività e per il trasferimento dell’esercizio di estetista in altra sede". 4. L’articolo 7 della l.r. 54/1992 è sostituito dal seguente: "Art. 7. (Dichiarazione di inizio attività) 1. Ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell’istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, l’esercizio dell’attività’ di estetista di cui alla l. 1/1990 e di cui alla presente legge, é soggetta a dichiarazione di inizio attività, da presentare allo sportello unico del comune, laddove istituito, o al comune territorialmente competente, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come da ultimo modificato dall’articolo 9 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile). 2. La DIA deve essere corredata dalle documentazioni relative agli apparecchi elettro meccanici per uso estetico impiegati e ai requisiti di idoneità dei locali adibiti all’esercizio dell’attività di estetista, nonché alle eventuali altre prescrizioni contenute nel regolamento comunale di cui all’articolo 6 e dalla dichiarazione della direzione dell’impresa stessa da parte di persona in possesso della qualificazione professionale. 3. Per ogni sede dell’impresa dove viene esercitata l’attività di estetista deve essere designato almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di estetica. 4. Il Comune, ricevuta la dichiarazione di inizio attività, ne trasmette tempestivamente copia, anche solo in via telematica, all’ Azienda Sanitaria Locale che esercita l’attività di vigilanza. Il comune, a fini informativi, ne trasmette altresì copia alla Camera di Commercio competente per territorio. 5. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità indicati nella dichiarazione di cui al comma 1 è comunicata, entro e non oltre i dieci giorni successivi al suo verificarsi, al comune competente per territorio, che procede ai sensi del comma 4. 6. La Giunta regionale disciplina , con apposita deliberazione, le procedure e definisce i contenuti della modulistica tipo relativa alle dichiarazioni di cui al presente articolo.". 5. L’articolo 8 della l.r. 54/1992 è sostituito dal seguente: "Art. 8 (Sospensione e cessazione dell’attività) 1. Il comune, qualora vengano a mancare uno o più requisiti previsti per l’esercizio dell’attività o qualora l’attività stessa sia svolta in contrasto con la normativa vigente, ne sospende l’esercizio previa diffida all’interessato ad adeguarsi secondo le procedure ed il termine stabiliti dal regolamento comunale. 2. Se al termine del periodo previsto dal regolamento di cui al comma 1 l’interessato non ha provveduto ad ottemperare alle prescrizioni impartite, il comune ordina la chiusura dell’esercizio. 3. Il comune, a fini informativi, trasmette copia dei provvedimenti di chiusura dell’esercizio alla Camera di Commercio competente per territorio.". 6. Al comma 1 dell’ articolo 10 della l.r. 54/1992, la parola: "autorizzati", è sostituita dalla seguente: "legittimati". 7. Dopo il comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 54/1992, è aggiunto, infine, il seguente: "1 bis. In nessun caso alle determinazioni relative all’accertamento dei requisiti per l’esercizio dell’attività di estetista possono partecipare rappresentanze dei soggetti in attività.". ARTICOLO 13 (Attività di acconciatore) 1. Ai sensi dell’articolo 10, comma 2 del d.l. 7/2007, l’esercizio dell’attività’ di acconciatore di cui alle leggi 14 febbraio 1963, n. 161 (Disciplina dell’attività di barbiere, parrucchiere ed affini) e 17 agosto 2005, n. 174 (Disciplina dell’attività di acconciatore), é soggetta a dichiarazione di inizio attività, da presentare allo sportello unico del comune, laddove istituito, o al comune territorialmente competente, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, secondo periodo della l. 241/1990. 2. La DIA deve essere corredata dalla documentazione relativa ai requisiti di idoneità dei locali adibiti all’esercizio dell’attività di acconciatore, nonché alle prescrizioni contenute nei regolamenti comunali e dalla dichiarazione della direzione dell’impresa stessa da parte di persona in possesso della qualificazione professionale. 3. Per ogni sede dell’impresa in cui viene esercitata l’attività di acconciatore, deve essere designato almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale che garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di acconciatore. 4. Il comune, ricevuta la dichiarazione di inizio attività, ne trasmette tempestivamente copia, anche solo in via telematica, all’ Azienda Sanitaria Locale che esercita l’attività di vigilanza. Il comune, a fini informativi, ne trasmette altresì copia alla Camera di Commercio competente per territorio. 5. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità indicati nella dichiarazione di cui al comma 1 è comunicata entro e non oltre i dieci giorni successivi al suo verificarsi, al comune competente per territorio, che procede ai sensi del comma 4. 6. Il comune, qualora vengano a mancare uno o più requisiti previsti per l’esercizio dell’attività o qualora l’attività stessa sia svolta in contrasto con la normativa vigente, ne sospende l’esercizio previa diffida all’interessato ad adeguarsi secondo le procedure ed i termini stabiliti dal regolamento comunale. 7. Se al termine del periodo previsto dal regolamento l’interessato non ha provveduto ad ottemperare alle prescrizioni impartite, il comune ordina la chiusura dell’esercizio. 8. Il comune, a fini informativi, trasmette copia dei provvedimenti di chiusura dell’esercizio alla Camera di Commercio competente per territorio. 9. La Giunta regionale disciplina, con apposita deliberazione, le procedure e definisce i contenuti della modulistica tipo relativa alle dichiarazioni di cui al presente articolo. Titolo IV. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARTIGIANATO ARTICOLO 14 (Modifiche alla legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1) 1. Il comma 3 dell’articolo 9 della legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di artigianato) è sostituito dal seguente: "3. La Regione promuove la costituzione di centri di assistenza tecnica istituiti dalle confederazioni regionali artigiane e da altri soggetti competenti in possesso di particolari requisiti di rappresentatività delle imprese artigiane, prevedendo forme di accreditamento e di incentivazione. La Giunta regionale con proprio provvedimento prevede le modalità ed i criteri di finanziamento per la costituzione e per lo svolgimento delle attività istituzionali affidate ai centri di assistenza tecnica.". 2. Al comma 2 dell’articolo 26 della l.r. 1/2009 le parole: "lettera a)", sono sostituite dalle seguenti: "lettere b) e c)". Titolo V. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCESSIONI DEMANIALI ARTICOLO 15 (Modifiche alla legge regionale 18 maggio 2004, n. 12) 1. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l’anno 2004) come integrata dall’articolo 4 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Legge finanziaria per l’anno 2007), dopo la parola "rinnovo" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "purché non si tratti di provvedimenti preordinati all’esercizio di attività di servizi". Titolo VI. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITŔ NAUTICHE ARTICOLO 16 (Modifiche alla legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2) 1. Al comma 4 dell’articolo 19 della legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2 (Disposizioni in materia di navigazione interna, demanio idrico della navigazione interna e conferimento di funzioni agli enti locali), le parole: "che hanno rispettivamente la residenza e la sede legale in una delle province piemontesi", sono soppresse. 2. La lettera b) del comma 7 dell’articolo 19 della l.r. 2/2008, è soppressa. Titolo VII. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO ARTICOLO 17 (Esercizi di vicinato e forme speciali di vendita) 1. L’esercizio dell’attività di commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato, come definiti dall’articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio), è soggetto a dichiarazione di inizio attività da presentare al comune, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come da ultimo modificato dall’articolo 9 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile). 2. Alle disposizioni di cui al comma 1 sono inoltre soggette: a) l’attività di vendita al dettaglio negli spacci interni di cui all’articolo 16 del d.lgs. 114/1998; b) l’attività di vendita al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici di cui all’articolo 17 del d.lgs. 114/1998; c) l’attività di vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione di cui all’articolo 18 del d.lgs. 114/1998; d) l’attività di vendita al dettaglio o raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore, di cui all’articolo 19 del d.lgs. 114/1998. 3. La Giunta regionale disciplina, con apposita deliberazione, le procedure e definisce i contenuti della modulistica tipo relativa alle dichiarazioni di cui al presente articolo. ARTICOLO 18 (Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38) 1. Alla lettera d) del comma 6 dell’articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38 ( Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande) le parole: " da titolari di licenza di esercizio per la vendita di carburanti ", sono soppresse. 2. Il comma 8 dell’articolo 8 della l.r. 38/2006, è sostituito dal seguente : "8. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2, comma 3 e dall’articolo 3, nei casi indicati al comma 6, le autorizzazioni sono sostituite dalla denuncia di inizio attività (DIA) ai sensi dell’articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificato dall’articolo 9 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile).". 3. Dopo il comma 8 dell’articolo 8 della l.r. 38/2006 è aggiunto il seguente: "8 bis. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano, inoltre, in tutti i casi per i quali la presente legge prevede l’istituto della DIA.". Titolo VIII. DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE ED ABROGATIVE ARTICOLO 19 (Accordi tra pubbliche amministrazioni) 1. La Regione può concludere accordi con le altre amministrazioni pubbliche per rendere efficace l’esercizio delle funzioni di controllo sulle dichiarazioni di inizio attività. ARTICOLO 20 (Norma finale) 1. Gli enti locali adeguano, dalla data di entrata in vigore della presente legge, la propria normativa alle disposizioni di cui ai precedenti titoli. ARTICOLO 21 (Disposizione transitoria) 1. Tutti i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, volti al rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio delle attività di cui ai precedenti titoli, sono conclusi ai sensi delle previgenti normative di settore. ARTICOLO 22 (Abrogazioni) 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali: a) l’articolo 8 ed il comma 2 ter dell’articolo 16 della l.r. 54/1979; b) il comma 2 dell’articolo 2, l’articolo 4, gli articoli 19 e 20, l’articolo 22, l’articolo 27, il primo, il secondo e il terzo comma dell’articolo 28 della l.r. 31/1985; c) gli articoli 4, 5 e 6, i commi 1, 2e 3 dell’articolo 7, il comma 4 dell’articolo 9, l’articolo 11, il comma 4 dell’articolo 12 della l.r. 15/1988; d) il comma 2 dell’articolo 2, le lettere a) e c) del comma 1, i commi 4 e 5 dell’articolo 14, l’articolo 15 e il comma 2 dell’articolo 16 della l.r. 50/1992; e) i commi 2 e 3 dell’articolo 4, il comma 2 dell’articolo 5, le lettere b), c) ed e) del comma 5 e il comma 6 dell’articolo 6 e l’articolo 12 della l.r. 54/1992; f) la lettera f) dell’articolo 5, l’articolo 12, la lettera a) del comma 3 e il comma 4 dell’articolo 17 della l.r. 41/1994; g) l’articolo 7 della l.r. 38/1995, ad eccezione del comma 8; h) il comma 6 dell’articolo 5 e l’articolo 11 della l.r. 33/2001; i) il comma 6 dell’articolo 27 della l.r. 38/2006 è abrogato. 2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è disapplicato l’articolo 4 del regolamento regionale 5 giugno 2003, n. 8/R ((Disposizioni attuative della legge regionale 30 settembre 2002, n. 22 "Potenziamento della capacità turistica extralberghiera. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 15 aprile 1985, n. 31, 14 luglio 1988, n. 34 e 8 luglio 1999, n. 18"). Titolo IX. ENTRATA IN VIGORE ARTICOLO 23 (Dichiarazione d’urgenza) 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. Formula Finale: La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Data a Torino, addì 30 dicembre 2009 Mercedes Bresso
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