NORMATIVA
Normativa regionale - Lombardia
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Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 38
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Disposizioni in materia sanitaria, sociosanitaria e sociale - Collegato
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Il Consiglio regionale ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1 (Modifica alla l.r. 31/1997 in materia di riordino del servizio sanitario regionale)
1. Alla legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali) sono apportate le seguenti modfiche: a) al comma 1 dell’articolo 4 dopo le parole “dell’attività sanitaria e sociosanitaria è” sono inserite le seguenti “rilasciata dall’ASL ed è ”; b) alla lettera c) del comma 4 dell’articolo 4 dopo le parole “accredita le singole strutture” è inserita la parola “sociosanitarie”; c) dopo il comma 2 dell’articolo 10 sono inseriti i seguenti: “2 bis In analogia a quanto previsto per la nomina dei direttori generali delle strutture sanitarie pubbliche e al fine di elevare la qualità del sistema sanitario attraverso la verifica della professionalità dei soggetti che operano all’interno dello stesso, sono istituiti gli elenchi da utilizzare l’inserimento negli elenchi sono necessari i requisiti di cui ai commi 1 e 2 richiesti per le medesime figure professionali all’interno delle Aziende sanitarie pubbliche. Nell’ elenco dei direttori sociali possono iscriversi anche coloro che sono stati nominati ai sensi del comma 3 e che hanno maturato un’esperienza almeno quinquennale nella direzione sociale delle Aziende sanitarie pubbliche. 2 ter. Agli elenchi di cui al comma 2 bis attingono le strutture sanitarie pubbliche per la nomina del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore sociale; gli IRCCS trasformati in fondazioni per la nomina del direttore amministrativo e del direttore sanitario; le strutture sanitarie private di cui al comma 2 quater per la nomina del direttore sanitario. 2 quater. La figura del direttore sanitario è obbligatoria per le strutture sanitarie private classificate come dipartimento d’emergenza accettazione (DEA) o dipartimento d’emergenza e alta specialità (EAS) o provviste di più di duecentocinquanta posti letto accreditati e a contratto o appartenenti a un ente unico gestore di almeno due presidi ospedalieri accreditati e a contratto. 2 quinquies. La Giunta regionale provvede alla costituzione e all’aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2 bis. A decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione con la quale sono approvati gli elenchi, si procede alle nomine secondo le disposizioni di cui ai commi 2 bis, 2 ter e 2 quater, fatti salvi i rapporti contrattuali in essere fino al loro esaurimento.”; d) dopo il comma 2 dell’articolo 12 sono aggiunti i seguenti: “2 bis. La ASL accredita le singole strutture sanitarie e dispone successive eventuali variazioni dell’accreditamento; i provvedimenti di accreditamento o di variazione sono comunicati alla competente direzione generale della Giunta regionale entro quindici giorni al fine di aggiornare il registro regionale delle strutture accreditate. 2 ter. La procedura di accreditamento di cui al comma 2 bis si intende perfezionata e quindi operativa all’atto della iscrizione nel registro regionale delle strutture accreditate.”; e) al comma 3 dell’articolo 12 dopo le parole “con la normativa nazionale e regionale” sono soppresse le parole “con provvedimento della Giunta regionale, comunicato alla competente commissione consiliare, entro quindici giorni.”; dopo le parole “dal legale rappresentante” sono inserite le seguenti “alla ASL competente per territorio.”; f) al comma 5 dell’articolo 12 dopo le parole “è condizione necessaria” sono inserite le seguenti “ma non sufficiente”; g) al comma 6 dell’articolo 12 il periodo da “Ai fini della richiesta” fino a “loro permanenza nel tempo.” è sostituito dal seguente “Ai fini della richiesta di accreditamento di cui al comma 3 il possesso dei requisiti, dichiarato dal soggetto erogatore nel momento di presentazione dell’istanza, dovrà essere verificato secondo le modalità previste dalla normativa di settore.”; h) al comma 7 dell’articolo 12 le parole “con provvedimento motivato della Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti “con provvedimento motivato dall’ente che concede la relativa autorizzazione e/o accreditamento”.
ARTICOLO 2 (Norme per la prevenzione di malattie infettive trasmesse da nebulizzazione derivante da impianti di distribuzione dell’acqua sanitaria e di condizionamento)
1. Al fine di prevenire la diffusione di malattie infettive trasmesse da nebulizzazione derivante da impianti di distribuzione dell’acqua sanitaria e di condizionamento, le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private accreditate hanno l’obbligo, in modo continuativo in relazione agli esiti riscontrati, di porre in atto le azioni di prevenzione, controllo e manutenzione dei seguenti impianti: a) impianti di produzione e distribuzione dell’acqua calda sanitaria; b) impianti di condizionamento dell’aria; c) impianti per idroterapia non termale e aerosolterapia.2. Le azioni di prevenzione, controllo e manutenzione, da effettuare con cadenza minima annuale e in caso di provata contaminazione o di malattia nei pazienti, sono indicate con decreto della direzione generale sanità. Gli oneri sono a carico delle strutture sanitarie e sociosanitarie. Le operazioni devono essere certificate dalle Aziende sanitarie locali (ASL), registrate e controfirmate dal responsabile della struttura o suo preposto.
ARTICOLO 3 (Modifica alla l.r. 34/2007 in materia di soggetti non profit operanti in ambito sanitario)
1. Al comma 1 dell’articolo 1, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 34 (Politiche regionali di sostegno a favore dei soggetti non profit operanti in ambito sanitario) le parole: “e fino al 31 dicembre 2010” sono soppresse.
ARTICOLO 4 (Istituzione dei registri regionali di patologia e di mortalità)
1. Al fine di valutare l’incidenza e la prevalenza delle patologie più rilevanti e di acquisire gli elementi su cui effettuare la programmazione regionale degli interventi sanitari, nonché per finalità di studio o ricerca scientifica in campo medico, biomedico, epidemiologico e di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell’assistenza sanitaria, sono istituiti i registri di patologia riferiti a malattie di rilevante interesse sanitario, i registri nominativi delle cause di morte e i registri dei soggetti sottoposti a procedure sanitarie di particolare complessità. 2. La raccolta e il trattamento dei dati anagrafici e sanitari contenuti nei registri di cui al comma 1 sono disciplinati con regolamento nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
ARTICOLO 5 (Misure di riduzione della spesa di cui all’articolo 61, comma 14, del decreto-legge 112/2008)
1. La riduzione dei trattamenti economici complessivi prevista dall’articolo 61, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non trova applicazione ove la Regione abbia comunque assicurato l’equilibrio economico del proprio servizio sanitario regionale.
ARTICOLO 6 (Modifiche alla l.r. 1/2003 in materia di riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza)
1. Alla legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 (Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 7 dell’articolo 11, le parole “l’autorità di controllo” sono sostituite dalle seguenti “il direttore generale della competente direzione regionale”; b) al comma 6 dell’articolo 12, le parole “l’autorità di controllo” sono sostituite dalle seguenti “il direttore generale della competente direzione regionale”; c) i commi 5 e 6 dell’articolo 14 sono sostituiti dal seguente: “5. Il consiglio di amministrazione dell’ASP approva il documento di ripristino dell’equilibrio economico-patrimoniale”; d) l’articolo 15 è sostituito dal seguente:
“Art. 15 (Controlli sulle ASP)
“1. Ferme restando le competenze delle ASL in materia di vigilanza e controllo sulle unità di offerta pubbliche e private, sociali e sociosanitarie, anche con riferimento alla qualità e all’appropriatezza delle prestazioni, il controllo sulle ASP è esercitato da una Commissione di controllo, costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale. La composizione, la durata, l’entità del gettone di presenza ai componenti esterni e le modalità di funzionamento sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, in modo che sia assicurata la presenza dei rappresentanti di ANCI e UPL. Il presidente è eletto dalla Commissione medesima tra i componenti nominati dalla Giunta regionale. 2. Il controllo è finalizzato a garantire che l’attività delle ASP si svolga in conformità alla normativa vigente e alle indicazioni dei piani e dei programmi della Regione. La Commissione nell’esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione delle strutture della Giunta regionale e delle ASL. 3. Nello svolgimento della funzione di controllo la Commissione, con riferimento alle finalità di cui al comma 2, si attiene anche agli indirizzi e modalità indicati dalla Giunta regionale. 4. La Commissione, nel caso in cui accerti omissioni nell’adozione di atti obbligatori per legge o per regolamento, ovvero il mancato rispetto delle indicazioni dei piani e dei programmi della Regione, ne dà segnalazione al direttore generale della competente direzione regionale. Il direttore, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, nomina un commissario che provvede in luogo dell’ente. 5. Gli organi di amministrazione delle ASP sono sciolti in caso di gravi violazioni di legge o di statuto, di gravi irregolarità nella gestione, del mancato ripristino dell’equilibrio economico-patrimoniale entro tre anni dall’approvazione del documento di ripiano e in tutti i casi in cui non sia possibile il loro regolare funzionamento. Lo scioglimento è disposto con deliberazione della Giunta regionale, con la quale si provvede altresì alla nomina di un commissario per la temporanea amministrazione dell’ente. 6. Il commissario di cui al comma 5 dura in carica per non più di sei mesi, rinnovabili una sola volta. Alla scadenza, perdurando la necessità della gestione commissariale, si provvede alla nomina di un nuovo commissario. La Giunta regionale determina l’indennità spettante al commissario, che è posta a carico dell’ente amministrato. La nomina a commissario di dipendenti delle amministrazioni pubbliche determina il collocamento in aspettativa senza assegni, utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e dell’anzianità di servizio. 7. Entro il 31 marzo di ogni anno, la Commissione trasmette alla direzione generale competente della Giunta regionale una relazione sulla attività svolta nell’anno precedente e sul rispetto dei piani di controllo presentati. 8. I commissari sono nominati tra gli iscritti all’albo regionale, istituito e presente legge.”
ARTICOLO 7 (Modifica alla l.r. 23/1999 in materia di politiche per la famiglia)
1. Alla legge regionale 6 dicembre 1999, n. 23 (Politiche per la famiglia) sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 dell’articolo 3 dopo le parole “abbattimento del tasso di interesse” sono inserite le seguenti “e per contenere le spese sui mutui contratti dalle famiglie” e sono soppresse le seguenti “, nella misura del 2%, sui prestiti alle giovani coppie, così come definite dal comma 13”; b) al comma 4 dell’articolo 3 sono soppresse le parole “finalizzato all’abbattimento parziale del 2 % del tasso di interesse per le agevolazioni di cui al comma 1 e all’abbattimento totale per le agevolazioni di cui al comma 2”; c) al comma 6 dell’articolo 3 le parole “abbattimento tassi per finanziamenti effettuati dagli istituti di credito, ai sensi dei commi 1 e 2” sono sostituite dalle seguenti “di cui al comma 4”; d) alle lettere b) e d) del comma 12 dell’articolo 3, le parole “euro 200.000” sono sostituite dalle seguenti “euro 280.000 comprensivi di imposta sul valore aggiunto. La Giunta regionale può adeguare tale importo sulla base dell’indice ISTAT.”; e) al comma 4 dell’articolo 4 dopo le parole “la Regione concede alla famiglia o al singolo soggetto portatore di handicap” sono inserite le seguenti “, senza alcun limite di età e compatibilmente con le risorse disponibili,”.
ARTICOLO 8 (Modifica alla l.r. 1/2008 in materia di volontariato e associazionismo)
1. Alla legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1 (Testo unico delle leggi in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso) sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 1 dopo le parole “, dell’ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi,” sono inserite le seguenti “dell’associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra,”; b) al titolo del capo VII dopo le parole “, dell’ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi,” sono inserite le seguenti “dell’associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra,”; c) al comma 1 dell’articolo 37 dopo le parole “allo scopo di sovvenire alle particolari necessità di promozione umana e sociale dei ciechi, dei sordomuti, delle famiglie dei caduti e dei dispersi in guerra e degli invalidi civili” sono inserite le seguenti “, di guerra”e dopo la parola “sordi,” sono inserite le seguenti “di euro 103.291,38 in favore dell’associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra”; d) al comma 2 dell’aricolo 37 dopo la parola “civili” sono inserite le seguenti “, di guerra”; e) al comma 1 dell’articolo 38 dopo la parola “sordi,” sono inserite le seguenti “al comitato regionale di Lombardia dell’associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra”.
ARTICOLO 9 (Disposizioni finali in materia di controlli di cui alla l.r. 1/2003)
1. Sono fatti salvi gli atti adottati dalla Commissione di controllo di cui all’articolo 15 della l.r. 1/2003 in relazione ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. La Commissione in carica esercita le funzioni fino alla costituzione della nuova Commissione di cui all’articolo 15 della l.r. 1/2003, come modificato dalla presente legge.
ARTICOLO 10 (Norma finanziaria)
1. Alle spese di cui agli articoli 2, 4 e 5 si provvede con le risorse normalmente stanziate alla funzione obiettivo 5.1 “Sanità e salute” del bilancio per l’esercizio finanziario 2008 e successivi. 2. All’autorizzazione delle spese previste dall’articolo 7, comma 1, e dall’articolo 8, comma 1, si provvede con successiva legge.
ARTICOLO 11 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Formula Finale: La presente legge regionale e’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda. Milano, 30 dicembre 2008
(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/788 del 19 dicembre 2008)
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