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NORMATIVA
Normativa regionale - Friuli Venezia Giulia

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Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17
Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2009)
 

Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


Promulga la seguente legge


ARTICOLO 1
Disposizioni di carattere finanziario e in materia di entrate)


1. L’ammontare delle previsioni di entrata resta determinato in complessivi 35.734.876.653,93 euro, suddivisi in ragione di 12.821.019.290,69 euro per l’anno 2009, di 11.417.381.820,18 euro per l’anno 2010 e di 11.496.475.543,06 euro per l’anno 2011, avuto riguardo alle variazioni previste dalla tabella A, a carico delle unità di bilancio del bilancio per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009, ivi indicate.
2. Ai sensi dell’articolo 7, primo comma, n. 2), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 1/1963, e dell’articolo 9, comma 1, lettera c), della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), nel triennio 2009-2011 è autorizzato il ricorso al mercato finanziario mediante la contrazione di mutui nella misura massima di 250.137.290,86 euro, suddivisi in ragione di 113.931.600 euro per l’anno 2009, di 92.895.690,86 euro per l’anno 2010 e di 43.310.000 euro per l’anno 2011.
3. Per le finalità di cui al comma 2, l’Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare nell’anno 2009 uno o più contratti di mutuo, sino alla concorrenza di complessivi 100.711.600 euro; le somme rinvenienti dai mutui sono destinate alla copertura degli oneri previsti a carico delle unità di bilancio del bilancio per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009, ivi indicate, con riferimento al <<Prospetto relativo agli interventi finanziabili con il ricorso al mercato finanziario>> del bilancio medesimo, in conformità alle relative autorizzazioni di spesa disposte con la presente legge.
4. L’Amministrazione regionale è altresì autorizzata a stipulare nell’anno 2009 contratti di mutuo sino alla concorrenza dell’importo corrispondente agli impegni assunti a carico dei capitoli di spesa per i quali è stato autorizzato il ricorso al mercato finanziario mediante contrazione di mutui per gli anni 2006, 2007 e 2008 ai sensi del combinato disposto dell’articolo 1, comma 2, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), dell’articolo 1, comma 6, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), dell’articolo 1, comma 2, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), nonché dell’articolo 1, comma 5, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), dell’articolo 1, comma 3, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 31 (Legge finanziaria 2008), nonché dell’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21), nella misura massima di 491.516.127,71 euro.
5. I mutui autorizzati dai commi 3 e 4 sono regolati dalle seguenti condizioni:
a) tasso fisso e/o variabile non superiore al tasso di interesse da applicare alle operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale), convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, primo comma, della legge 144/1989;
b) durata non superiore ai venti anni.
6. In via alternativa alla contrazione dei mutui di cui ai commi 2 e 4 è autorizzato il ricorso alle forme di finanziamento con la Cassa depositi e prestiti SpA.
7. In via alternativa o complementare alla contrazione dei mutui di cui ai commi 2 e 4, nonché a quanto disposto con il comma 6, è autorizzato, nel triennio 2009-2011, il ricorso al mercato finanziario mediante emissione di buoni ordinari regionali (BOR) ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera c), della legge regionale 21/2007, nell’ambito del nuovo programma EMTN ovvero nell’ambito di operazioni regolate dalla legge italiana.
8. Le emissioni di BOR sono regolate dalle seguenti condizioni:
a) tasso fisso o variabile; quest’ultimo potrà prevedere anche indicizzazione a parametri non monetari quali ad esempio l’inflazione;
b) costo massimo determinato nelle seguenti misure:
1) tasso fisso: Interest Rate Swap pari alla durata dell’emissione obbligazionaria aumentato di un margine massimo annuo di 0,75 punti percentuali;
2) tasso variabile: Euribor a tre o a sei mesi, nel caso di periodicità trimestrale o semestrale delle cedole, con maggiorazione non superiore a un punto percentuale annuo. In caso di indicizzazione a parametri non monetari, il tasso di emissione dovrà al massimo essere finanziariamente equivalente al tasso Euribor 3 o 6 mesi maggiorato di un punto percentuale annuo;
c) commissione di collocamento non superiore allo 0,50 per cento del valore nominale delle obbligazioni, ad eccezione dei prestiti destinati a investitori privati nettasti tramite Offerta Pubblica di Sottoscrizione (OPS) nel qual caso il limite massimo viene elevato al 3,00 per cento dell’importo effettivamente collocato;
d) durata non inferiore a cinque anni e non superiore a venti anni;
e) in relazione all’andamento del mercato finanziario, rimborso alla pari mediante quote capitali costanti o crescenti a partire dalla data di pagamento della prima cedola, ovvero in un’unica soluzione a scadenza con utilizzo di strumenti finanziari derivati per l’ammortamento periodico.
9. L’Amministrazione regionale, in relazione all’andamento del mercato finanziario, è altresì autorizzata a modificare il profilo dell’indebitamento, sia in linea capitale sia in linea interessi, mediante ricorso a strumenti finanziari derivati. Con delibera della Giunta regionale sono stabilite le forme contrattuali da adottare per il ricorso al mercato dei capitali.
10. L’Assessore regionale alla programmazione e controllo, alle risorse economiche e finanziarie, al patrimonio e servizi generali, su conforme deliberazione della Giunta regionale, dispone con propri decreti l’adeguamento degli stanziamenti del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009, in relazione al ricorso al mercato finanziario previsto ai commi 2, 4, 6 e 7, nonché al ricorso agli strumenti finanziari derivati previsto al comma 8, anche istituendo all’uopo nel bilancio nuove unità di bilancio di entrata e di spesa e disponendo le necessarie operazioni compensative con gli stanziamenti delle corrispondenti unità di bilancio relativi al ricavo e all’ammortamento dei prestiti, secondo le seguenti disposizioni:
a) iscrizione in apposite unità di bilancio di entrata, con funzione compensativa, delle somme rinvenienti da operazioni con attivazione di strumenti finanziari derivati;
b) iscrizione in apposite unità di bilancio di spesa degli oneri, anche accessori, derivanti da operazioni con attivazione di strumenti finanziari derivati;
c) le somme rinvenienti dalle emissioni di BOR di cui al comma 7 sono destinate alla copertura delle autorizzazioni di spese previste a carico delle unità di bilancio della spesa del bilancio, relative agli interventi da finanziare, con separata evidenza.
11. Al fine di garantire, in ogni caso, il puntuale pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e dei BOR di cui al presente articolo, l’Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzie e a rilasciare apposite delegazioni di pagamento all’Istituto tesoriere a valere sulle quote fisse di tributi erariali devolute alla Regione ai sensi dell’articolo 49 dello Statuto speciale, come da ultimo modificato dall’articolo 30, comma 10, della legge 289/2002.
12. Gli importi da iscrivere nei fondi globali di cui all’articolo 17, comma 1, della legge regionale 21/2007, destinati alla copertura di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel triennio 2009-2011, restano determinati, relativamente al fondo di parte corrente, in complessivi 975.800.000 euro suddivisi in ragione di 18.800.000 euro per l’anno 2009, di 416.000.000 euro per l’anno 2010 e di 541.000.000 euro per l’anno 2011, e di 3.100.000 euro per l’anno 2009 relativamente al fondo destinato alle spese di parte capitale, come da allegata tabella N.
13. L’importo da iscrivere nei fondi di cui agli articoli 18, 19 e 21 della legge regionale 21/2007 resta determinato, per ciascun fondo, nell’ammontare indicato nell’allegata tabella O.


ARTICOLO 2
(Variazione delle aliquote e altre misure che incidono sulla determinazione dei tributi propri della Regione)


1. A decorrere dal periodo d’imposta in corso all’1 gennaio 2009 si applica l’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap) del 2,9 per cento del valore della produzione netta realizzato sul territorio regionale:
a) ai soggetti passivi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) che, alla data di chiusura del periodo d’imposta, si avvalgano di personale dipendente con una soglia massima di cinque dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a tempo parziale. Non rientrano nel computo dei dipendenti i soci lavoratori delle società cooperative;
b) ai soggetti passivi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 446/1997 che, alla data di chiusura del periodo d’imposta, si avvalgano di personale dipendente e realizzino un volume d’affari non superiore a 120.000 euro.
2. Nella determinazione dell’acconto dell’Irap dovuto dai soggetti di cui al comma 1, per il periodo d’imposta in corso alla data dell’1 gennaio 2009 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando l’aliquota del 2,9 per cento disposta dal presente articolo.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di sostegno <<de minimis>>, ai sensi del regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore (de minimis), pubblicato nella g.u.u.e. L 379 del 28 dicembre 2006.
4. I contribuenti, entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 446/1997, sono tenuti a inoltrare all’Amministrazione regionale la dichiarazione di cui all’articolo 3, comma 1, del regolamento (CE) n. 1998/2006. Le modalità di inoltro e il contenuto della dichiarazione sono definiti dalla Direzione centrale programmazione, risorse economiche e finanziarie con provvedimento del Ragioniere generale.
5. All’articolo 2 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo la lettera c bis), è aggiunta la seguente:
<<c ter) 2,9 per cento del valore della produzione netta realizzato nel territorio regionale secondo quanto stabilito dall’articolo 2, commi da 1 a 4, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009) a decorrere dal periodo d’imposta in corso all’1 gennaio 2009.>>;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, lettera c ter), per gli esercenti arti e professioni in forma individuale o associata si applica l’aliquota ordinaria del 3,9 per cento.>>.
6. All’articolo 2 della legge regionale 2/2006 dopo il comma 2 è inserito il seguente:
<<2 bis. Per le banche e gli altri enti e società finanziarie di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 446/1997, e successive modifiche, il valore minimo dell’incremento di cui alle lettere a) e b) del comma 2 è stabilito nella misura dell’8 per cento.>>.
7. Gli effetti del comma 2 bis dell’articolo 2 della legge regionale 2/2006, come inserito dal comma 6, notificato alla Commissione dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità europea, secondo le modalità di cui alla legge regionale 19 maggio 1998, n. 9 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato), sono sospesi fino alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell’avviso dell’esito positivo dell’esame della Commissione medesima.


ARTICOLO 3
(Finalità 1 - Attività economiche)


1. Al fine di dare opportuno ristoro ai pescatori imbarcati su pescherecci oggetto di arresto definitivo delle attività di pesca, ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di data 8 agosto 2008 (Modalità di arresto definitivo delle attività delle unità di pesca), l’Amministrazione regionale è autorizzata a predisporre un regime di aiuti <<de minimis>> nel settore della pesca, ai sensi del regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione, del 24 luglio 2007, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti <<de minimis>> nel settore della pesca e recante modifica del regolamento (CE) n. 1860/2004, con la concessione a tali soggetti di una compensazione una tantum per la fuoriuscita precoce dal settore della pesca.
2. Con regolamento regionale sono stabiliti criteri e modalità per l’erogazione degli incentivi di cui al comma 1 previo parere della competente Commissione consiliare e preventiva verifica delle condizioni previste dalla normativa comunitaria da parte del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 120.000 euro per l’anno 2009 a carico dell’unità di bilancio 1.1.1.1001 e del capitolo 6202 dello stato di previsione della spesa di bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
4. Alla lettera a) del comma 24 dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), le parole <<e della durata di un anno>> sono sostituite dalle seguenti: <<e della durata di due anni>>.
5. Gli oneri previsti dall’articolo 5, comma 24, lettera a), della legge regionale 30/2007, come modificata dal comma 4, fanno carico all’unità di bilancio 1.1.1.1009 e al capitolo 6010 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
6. Dopo il comma 22 dell’articolo 8 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1, è inserito il seguente:
<<22 bis. Al fine di ridurre i tempi per l’erogazione dei contributi in agricoltura e di snellire le procedure dei procedimenti amministrativi svolti dai Centri autorizzati di assistenza agricola per conto della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali, l’Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per l’attivazione di un ufficio decentrato in Friuli Venezia Giulia.>>.
7. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto dell’articolo 8, comma 22 bis, della legge regionale 1/2003, come inserito dal comma 6, fanno carico all’unità di bilancio 1.1.1.1009 e al capitolo 6332 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009–2011 e del bilancio per l’anno 2009.
8. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere aiuti per i costi aggiuntivi connessi agli investimenti supplementari realizzati ai fini dell’attuazione della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole e compatibili con il Programma approvato con decreto del Presidente della Regione 27 ottobre 2008, n. 295 (Approvazione del Programma di azione della regione Friuli Venezia Giulia per la tutela e il risanamento delle acque dall’inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zone vulnerabili, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e del decreto ministeriale del 7 aprile 2006). Gli aiuti sono concessi nella misura massima consentita dalla normativa vigente. Tale intensità di aiuto viene applicata ai soli costi aggiuntivi ammissibili necessari e non si applica agli investimenti che comportano un aumento della capacità produttiva.
9. Con successivo regolamento sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione della disposizione di cui al comma 8.
10. Il regolamento di cui al comma 9 è notificato alla Commissione europea ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato istitutivo della Comunità europea.
11. Per le finalità previste dal comma 8 è autorizzato il limite d’impegno ventennale di 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2009, con l’onere complessivo di 3 milioni di euro per le annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2011 a carico dell’unità di bilancio 1.1.2.1001 e del capitolo 7266 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009. Le annualità autorizzate per gli anni dal 2012 al 2028 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli per gli anni medesimi.
12. L’Amministrazione regionale è autorizzata a istituire un programma di interventi in agricoltura per la concessione di finanziamenti agevolati, erogati con le disponibilità del Fondo di rotazione in agricoltura istituito con la legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), nel rispetto delle disposizioni comunitarie relative all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d’importanza minore <<de minimis>>.
13. I soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui al comma 12 sono le imprese del settore della produzione dei prodotti agricoli, intendendosi a tal fine:
a) per <<imprese del settore della produzione dei prodotti agricoli>>: le imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli;
b) per <<prodotti agricoli>>: i prodotti elencati nell’allegato I del trattato che istituisce la Comunità europea del 25 marzo 1957, a eccezione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.
14. Le tipologie di spesa finanziabili dal programma di interventi di cui al comma 12 sono quelle relative al rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese mediante il consolidamento dei debiti a breve in debiti a medio lungo termine.
15. Con regolamento regionale sono definiti i comparti produttivi di intervento, i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 12.
16. Nelle more dell’istituzione di un registro centrale nazionale degli aiuti <<de minimis>> erogati alle imprese del settore della produzione dei prodotti agricoli, in applicazione del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione,
del 20 dicembre 2007, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti <<de minimis>> nel settore della produzione dei prodotti agricoli, la registrazione e il controllo degli importi erogati a ogni singola impresa vengono effettuati, a cura degli enti che concedono gli aiuti, mediante il Sistema Informativo Agricolo del Friuli Venezia Giulia (S.I.AGRI.FVG) istituito dall’articolo 7, comma 24, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001).
17. Con regolamento regionale vengono disciplinate le modalità operative di registrazione e di controllo, anche ai fini del rispetto dell’eventuale riparto attribuito alla Regione, nonché le metodologie di quantificazione dell’aiuto per le diverse forme di intervento.
18. In assenza della registrazione di cui al comma 16 è vietata l’erogazione di aiuti a titolo di <<de minimis>> alle imprese del settore della produzione dei prodotti agricoli.
19. Gli oneri previsti dal comma 12 fanno carico all’unità di bilancio 1.1.2.1001 e al capitolo 7291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
20. Il comma 89 dell’articolo 7 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), è sostituito dal seguente:
<<89. L’Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire all’Organismo pagatore per l’erogazione degli aiuti in agricoltura le risorse necessarie per l’erogazione degli aiuti aggiuntivi della Misura F - Misure agroambientali del Piano di sviluppo rurale 2000-2006 con le regole e condizioni in esso previste e per l’erogazione delle indennità agroambientali a fronte delle domande presentate con i bandi emanati nell’ambito del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 come finanziamenti integrativi.>>.
21. Il comma 91 dell’articolo 7 della legge regionale 1/2003 è abrogato.
22. Gli oneri previsti dall’articolo 7, comma 89, della legge regionale 1/2003, come sostituito dal comma 20, fanno carico all’unità di bilancio 1.1.2.1005 e al capitolo 6330 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
23. Le domande di aiuto presentate ai sensi del quinto programma attuativo della misura a - Investimenti nelle aziende agricole del Piano di sviluppo rurale 2000-2006 per le quali è stata emessa la decisione individuale di concedere il sostegno, ma che non possono essere ripresentate ai sensi della misura 121 - Ammodernamento delle aziende agricole del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 per carenza dei requisiti oggettivi dalla stessa previsti, possono essere finanziate con fondi regionali, alle condizioni previste dal Piano di sviluppo rurale 2000 – 2006, purché i richiedenti abbiano già presentato la relativa domanda di accertamento degli investimenti effettuati ovvero la presentino entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pena la non ricevibilità della domanda medesima e l’archiviazione della domanda di aiuto a suo tempo presentata.
24. Per le finalità previste dal comma 23 è autorizzata la spesa di 360.000 euro per l’anno 2009 a carico dell’unità di bilancio 1.1.2.1005 e del capitolo 6335 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
25. All’onere derivante dal disposto di cui al comma 24 si provvede mediante storno di pari importo per l’anno 2009 a carico dell’unità di bilancio 1.1.2.1001 e del capitolo 6702 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
26. Le domande di aiuto presentate ai sensi del quinto programma attuativo della misura a – Investimenti nelle aziende agricole del Piano di sviluppo rurale 2000-2006 che sono state riproposte a valere sul primo bando emanato ai sensi della misura 121 - Ammodernamento delle aziende agricole del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 e che non sono finanziabili per carenza delle risorse previste dal bando medesimo possono essere finanziate secondo l’ordine della graduatoria, previa approvazione di opportuna modifica del Programma di sviluppo rurale da parte della Commissione europea, con appositi fondi regionali da trasferire all’organismo pagatore.
27. Per le finalità previste dal comma 26 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l’anno 2009 a carico dell’unità di bilancio 1.1.2.1005 e del capitolo 6823 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
28. Al fine di sostenere il rilancio dello sviluppo turistico della località di Lignano Sabbiadoro quale polo turistico strategico della Regione Friuli Venezia Giulia, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti pluriennali al Comune di Lignano Sabbiadoro per i programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione e all’ammodernamento del <<Lungomare Trieste>>, anche a sollievo degli eventuali mutui, in linea capitale e per interessi.
29. La domanda di finanziamento di cui al comma 28, corredata del programma di investimenti, comprensivo di una relazione illustrativa degli interventi complessivi da effettuarsi, di un preventivo di massima della spesa, nonché, eventualmente, della deliberazione con cui si dispone l’assunzione del mutuo e dell’atto di adesione dell’istituto mutuante, è presentata alla Direzione centrale attività produttive. Il programma complessivo degli investimenti necessari si può articolare e può essere sostenuto anche per lotti funzionali.
30. Per le finalità previste dal comma 28 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2009, con l’onere di tre milioni di euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2011 a carico all’unità di bilancio 1.3.2.1020 e al capitolo 9300 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009. L’onere relativo alle annualità previste per gli anni dal 2012 al 2028 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e al corrispondente capitolo dei bilanci per gli anni medesimi.
31. Le risorse non utilizzate dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per i fini di cui all’articolo 1 della legge 30 dicembre 1989, n. 424 (Misure di sostegno per le attività economiche nelle aree interessate dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione verificatisi nell’anno 1989 nel mare Adriatico), sono destinate per le finalità di cui all’articolo 5, comma 70, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999).
32. Per le finalità previste dal disposto di cui al comma 31 è autorizzata la spesa di 1.249.321,88 euro per l’anno 2009 a carico dell’unità di bilancio 1.3.2.1020 e del capitolo 9382 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
33. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Tarvisio un finanziamento straordinario, a titolo di cofinanziamento, per la riqualificazione dell’accoglienza turistica attraverso il rifacimento dell’arredo urbano e l’abbattimento delle barriere architettoniche del centro cittadino.
34. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 33 è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, corredata di una relazione illustrativa delle attività di cui al comma 33 e del relativo preventivo di spesa.
35. Per le finalità previste dal comma 33 è autorizzato il limite d’impegno ventennale di 70.000 euro annui a decorrere dall’anno 2009, con l’onere di 210.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2011 a carico dell’unità di bilancio 1.3.2.5037 e del capitolo 3415 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009 – 2011 e del bilancio per l’anno 2009. L’onere relativo alle annualità previste per gli anni dal 2012 al 2028 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.
36. Al fine di sostenere lo sviluppo turistico delle aree montane, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti pluriennali al Comune di Ravascletto per programmi di investimento finalizzati al completamento del centro polifunzionale a servizio del polo sciistico dello Zoncolan e della Valcalda anche a sollievo degli eventuali mutui, in linea capitale e per interessi.
37. La domanda di finanziamento di cui al comma 36, corredata del programma di investimenti, comprensivo di una relazione illustrativa degli interventi complessivi da effettuarsi, di un preventivo di massima della spesa, nonché, eventualmente, della deliberazione con cui si dispone l’assunzione del mutuo e dell’atto di adesione dell’istituto mutuante, è presentata alla Direzione centrale attività produttive. Il programma complessivo degli investimenti necessari si può articolare e può essere sostenuto anche per lotti funzionali.
38. Per le finalità previste dal comma 36 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 100.000 euro annui a decorrere dall’anno 2009, con l’onere di 300.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2011 a carico dell’unità di bilancio 1.3.2.5037 e del capitolo 8961 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009. L’onere relativo alle annualità previste per gli anni dal 2012 al 2028 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e al corrispondente capitolo dei bilanci per gli anni medesimi.
39. L’Amministrazione regionale, riconoscendo il valore strategico della gestione eco-sostenibile delle risorse naturali delle aree della pedemontana pordenonese e udinese, ne favorisce i processi di sviluppo con particolare attenzione alla tutela delle biodiversità, alla conservazione del paesaggio agrario e forestale, al sostegno delle azioni finalizzate alla valorizzazione del patrimonio boschivo e all’uso per fini energetici del legno prodotto.
40. Per le finalità di cui al comma 39, l’Amministrazione regionale è autorizzata a favorire, mediante la concessione di sovvenzioni annue, l’attività dei soggetti aderenti all’Associazione Regionale dei Consorzi Agro Forestali Montani Privati della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (CO.FO.PRI.) con sede a Faedis.
41. In sede di prima applicazione è concesso ai consorzi aderenti all’Associazione di cui al comma 40 un contributo straordinario complessivo di 100.000 euro per l’anno 2009 destinato prioritariamente al ristoro degli eventuali deficit di bilancio risultanti alla data del 31 dicembre 2007 ancorché derivanti da recuperi di somme rinvenienti da contribuzioni a vario titolo concesse e revocate. Viene comunque assicurato a ogni consorzio richiedente un’assegnazione di 10.000 euro.
42. I finanziamenti di cui al comma 41 sono concessi, nella forma di contributo, entro i limiti massimi stabiliti dalla normativa europea, applicando il disposto della legge regionale 1 dicembre 1997, n. 37 (Disciplina degli interventi <<de minimis>>), e sono cumulabili con altri finanziamenti previsti dalla normativa vigente.
43. Le domande per la concessione del contributo straordinario di cui al comma 41 sono presentate alla Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono disciplinate le modalità di erogazione e di rendicontazione.
44. Per le finalità previste dal comma 41 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l’anno 2009 a carico dell’unità di bilancio 1.5.1.1033 e del capitolo 1703 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
45. All’articolo 15 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole <<sulle quali le opere insistono>> sono soppresse;
b) alla lettera a) del comma 4 dopo le parole <<pubblica incolumità>> sono aggiunte le seguenti: <<, compreso l’acquisto di aree finalizzate alla rinaturalizzazione compensativa dell’impatto sull’ambiente delle zone industriali>>;
c) dopo la lettera a) del comma 4 è inserita la seguente:
<<a bis) contributi finalizzati all’acquisto di aree e fabbricati siti all’interno dei comprensori consortili e che, in quanto abbandonati o inutilizzati, necessitano di nuovi interventi di infrastrutturazione per un loro nuovo utilizzo;>>.
46. Gli oneri di cui agli interventi previsti dal comma 45 fanno carico all’unità di bilancio 1.5.2.1030 e al capitolo 7975 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
47. L’Amministrazione regionale è autorizzata nel corso dell’esercizio finanziario 2009 per le finalità e con le modalità di cui all’articolo 15 della legge regionale 3/1999, come modificato dal comma 45, a disporre l’assegnazione delle risorse anche a valere sul limite d’impegno a decorrere dall’annualità 2010, con specifico riguardo alla realizzazione degli interventi previsti nell’ambito del Progetto strategico speciale <<Programma straordinario nazionale per il recupero economico produttivo di siti industriali inquinati>>, a fronte del cofinanziamento statale previsto dalla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 2 aprile 2008, n. 61 - Approvazione, con prescrizioni, del <<Programma straordinario nazionale per il recupero economico-produttivo di siti industriali inquinati>> (attuazione delibera Cipe n. 166/2007).
48. A tal fine sono riconosciuti ammissibili gli oneri sostenuti nel 2009 concernenti la realizzazione degli interventi di cui al comma 47.
49. Per le finalità previste dal comma 47 sono autorizzati due limiti di impegno quindicennali a decorrere dall’anno 2010 di cui uno di 3.500.000 euro annui e uno di 180.000 euro annui, con l’onere di 7.360.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2010 e 2011 a carico dell’unità di bilancio 1.5.2.1030 e del capitolo 7975 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011. L’onere relativo alle annualità previste per gli anni dal 2012 al 2024 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.
50. Nel quadro degli interventi per la valorizzazione, anche in chiave turistica e dei servizi alla nautica da diporto, dell’ambito latisanese, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Latisana un finanziamento per la progettazione, il recupero e la ristrutturazione dell’area e del complesso edilizio della ex caserma <<Radaelli>> al fine della destinazione dello stesso a centro servizi a favore delle attività connesse al turismo, alla nautica da diporto, all’artigianato e al commercio. Il programma degli investimenti necessari si può articolare e può essere sostenuto anche per lotti funzionali.
51. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 50 è presentata alla Direzione centrale attività produttive corredata di una relazione illustrativa dell’attività di cui al comma 30 bis e del relativo preventivo di spesa.
52. Per le finalità previste dal comma 50 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 150.000 euro annui a decorrere dall’anno 2009, con l’onere di 450.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2011 a carico dell’unità di bilancio 1.5.2.1030 e del capitolo 8960, di nuova istituzione, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011. L’onere relativo alle annualità previste per gli anni dal 2012 al 2028 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.
53. Dopo la lettera h) del comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport), è aggiunta la seguente:
<<h bis) sovvenzioni a enti, istituti, associazioni, consorzi e comitati per fiere, mostre, mercati rassegne, esposizioni concorsi, convegni e congressi nell’ambito del territorio regionale ai sensi dell’articolo 1, primo comma, numero 3, lettera a), della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23 (Sovvenzioni, contributi, sussidi e spese dirette per finalità istituzionali).>>.
54. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 9, comma 2, lettera h bis), della legge regionale 24/2006, come aggiunta dal comma 53, e ai sensi del disposto di cui all’articolo 11, comma 41, della presente legge, fanno carico all’unità di bilancio 9.1.1.1159 e al capitolo 1520 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
55. Dopo il comma 1 dell’articolo 67 della legge regionale 24/2006 è aggiunto il seguente:
<<1 bis. I procedimenti relativi alle istanze presentate ai sensi dell’articolo 1, primo comma, numero 3, lettera a), della legge regionale 23/1965, in corso alla data dell’1 gennaio 2008, sono conclusi dall’Amministrazione regionale.>>.
56. Gli oneri previsti dall’articolo 67, comma 1 bis, della legge regionale 24/2006, come aggiunto dal comma 55, fanno carico all’unità di bilancio 1.6.1.1039 e al capitolo 6874 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
57. Alla legge regionale 23 febbraio 2006, n. 5 (Sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale - SISSAR), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell’articolo 11 le parole <<finanziamenti per i>> sono soppresse;
b) al comma 1 dell’articolo 12 le parole <<Sono ammesse a finanziamento le spese:>> sono sostituite dalle seguenti: <<Sono ammesse a finanziamento le seguenti spese, sostenute dal soggetto erogatore, per le attività svolte presso i fruitori, con riferimento a quanto previsto dall’articolo 10:>>;
c) al comma 3 dell’articolo 12 la parola <<fruitore>> è sostituita, ovunque sia presente, dalle seguenti: <<soggetto erogatore>>;
d) al comma 1 dell’articolo 13 dopo le parole <<80 per cento delle spese ammissibili,>> sono aggiunte le seguenti: <<elevabile fino al 95 per cento per particolari casistiche di volta in volta individuate nel documento di programmazione di cui all’articolo 2,>>;
e) al comma 1 dell’articolo 13 la parola <<concessi>> è sostituita dalla seguente: <<riferiti>>;
f) il comma 1 bis dell’articolo 13 è sostituito dal seguente:
<<1 bis. Per i progetti riguardanti le attività di trasformazione o di commercializzazione di prodotti agricoli, l’intensità del finanziamento non può essere superiore al 50 per cento. Gli enti erogatori possono, inoltre, presentare progetti riguardanti l’attività di trasformazione e commercializzazione in collaborazione con le imprese interessate che ne sostengono integralmente i costi. In questo caso la Regione può intervenire a sostegno dei costi sostenuti dalle imprese, previa loro richiesta, con aiuti erogati ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore <<de minimis>> con una percentuale dell’80 per cento delle spese ammissibili, elevabile al 95 per cento per particolari casistiche di volta in volta individuate nel documento di programmazione di cui all’articolo 2. In questo caso il contributo viene liquidato al soggetto erogatore in nome e per conto del fruitore, con delega alla riscossione diretta da parte del fruitore al soggetto erogatore.>>;
g) al comma 1 dell’articolo 14 le parole <<percepiti dal>> sono sostituite dalle seguenti: <<riferiti al>>;
h) la rubrica dell’articolo 15 è sostituita dalla seguente: <<Soggetti erogatori e destinatari dei finanziamenti>>.
58. Ai soli fini della rendicontazione, le disposizioni di cui al comma 57 trovano applicazione anche per le attività svolte nell’anno 2008.
59. Gli oneri derivanti dal comma 57 fanno carico all’unità di bilancio 1.6.1.1039 e al capitolo 4007 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
60. Il comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale 9 giugno 1988, n. 43 (Nuove norme in materia di pesca nelle acque interne. Norme integrative e modificative della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 - Norme per la protezione del patrimonio ittico e per l’esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli Venezia Giulia), è sostituito dal seguente:
<<3. La validità dell’autorizzazione, che può avere durata annuale, mensile, settimanale o giornaliera, è subordinata al pagamento di un canone diversificato per tipo di autorizzazione, per tipologie di soggetti richiedenti e per zone di pesca.>>.
61.Dopo il comma 5 dell’articolo 4 della legge regionale 43/1988 è aggiunto il seguente:
<<5 bis. L’autorizzazione di cui al presente articolo non è richiesta per la partecipazione dei cittadini residenti nelle altre regioni d’Italia alle gare di pesca.>>.
62. In via di interpretazione autentica dell’articolo 4, comma 4, e dell’articolo 5, comma 4, della legge regionale 43/1988, in conformità a quanto disposto dall’articolo 3, comma 4, della legge medesima, l’autorizzazione rilasciata, su domanda di un genitore o del tutore, è speciale e non soggetta al pagamento di un canone per il cittadino residente in altra regione d’Italia, per lo straniero e per il cittadino italiano residente all’estero aventi età inferiore a quella necessaria per l’ottenimento della licenza di pesca sportiva. L’autorizzazione speciale consente la pesca con tutti i mezzi previsti dall’articolo 2, comma 2, lettera b), della legge regionale 43/1988. Il titolare dell’autorizzazione può esercitare la pesca nelle acque interne della regione solo se accompagnato da persona maggiorenne in possesso di licenza o di autorizzazione di pesca, la quale è responsabile del suo operato, e sempre che la quota del pescato rientri in quella spettante all’accompagnatore.
63. Il comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 43/1988 è sostituito dal seguente:
<<2. La validità dell’autorizzazione per stranieri e per cittadini italiani residenti all’estero può avere durata annuale, mensile, settimanale o giornaliera ed è subordinata al pagamento di un canone diversificato per tipo di autorizzazione, per tipologie di soggetti richiedenti e per zone di pesca.>>.
64. Al comma 1 bis dell’articolo 2 della legge regionale 8 agosto 2000, n. 15 (Norme per l’introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare), come inserito dall’articolo 8, comma 2, della legge regionale 17/2006, le parole <<40 per cento>> sono sostituite dalle seguenti: <<20 per cento>>.
65. Al comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21), le parole <<per le domande>> sono sostituite dalle seguenti: <<limitatamente alle domande di aiuto in conto capitale>>.
66. Il comma 46 dell’articolo 7 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), è sostituito dal seguente:
<<46. Con regolamento regionale sono definiti i comparti produttivi di intervento, i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 43.>>.
67. È abrogato, a decorrere dall’1 gennaio 2009, il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 5 aprile 2007, n. 88 (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, previsti dall’articolo 7, commi da 43 a 47, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 - legge finanziaria 2007). Nelle more dell’emanazione del regolamento di cui all’articolo 7, comma 46, della legge regionale 1/2007, come sostituito dal comma 23, l’Amministrazione regionale provvede a dichiarare non ricevibili le eventuali domande di intervento presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 7, comma 43, della legge regionale 1/2007.
68. Il primo comma dell’articolo 3 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), è sostituito dal seguente:
<<1. Il Direttore del competente Servizio della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali, o suo delegato, adotta i necessari provvedimenti di esecuzione dell’attività gestionale del Fondo in conformità agli indirizzi programmatici e regolamentari impartiti dalla Giunta regionale.>>.
69. Al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 2/1999 le parole <<al di fuori del territorio regionale>> sono soppresse.
70. Al comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale 27/1999 dopo la parola <<proponenti>> sono aggiunte le seguenti: <<o attuatori indicati dall’Agenzia per lo sviluppo del distretto industriale (ASDI) interessata>>.
71. L’Amministrazione regionale è autorizzata, in assenza della documentazione giustificativa che consenta il recupero delle somme, a non intraprendere azioni di recupero per la ripetizione di quanto eventualmente già percepito dai beneficiari finali, qualora si avvalga dell’istituto della prescrizione per la cancellazione di residui passivi derivanti dai procedimenti relativi alle seguenti leggi:
a) legge regionale 25 agosto 1965, n. 16 (Provvedimenti per lo sviluppo del turismo, del patrimonio alberghiero, degli impianti turistico - sportivi e di quelli alpinistico - speleologici della Regione);
b) legge regionale 26 agosto 1966, n. 24 (Contributi sugli interessi dei mutui contratti per l’incremento dell’industria alberghiera);
c) legge regionale 27 novembre 1967, n. 26 (Finanziamenti straordinari per opere ed attrezzature rivolte ad incentivare lo sviluppo delle attività economiche e della istruzione superiore nella regione);
d) legge regionale 3 giugno 1978, n. 49 (Interventi urgenti per il sostegno dei settori produttivi nelle zone colpite dagli eventi sismici);
e) legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 (Norme procedurali e primi interventi per l’avvio dell’opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell’urbanistica, dell’edilizia e delle opere pubbliche);
f) legge regionale 28 luglio 1979, n. 39 (Modifiche alla legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, concernente interventi nei settori produttivi nelle zone colpite dagli eventi sismici; alla legge regionale 5 giugno 1967, n. 9, recante provvidenze a favore del settore distributivo; alla legge regionale 1° luglio 1976, n. 28 e successive modifiche per il ripristino delle aziende colpite dal sisma del 1976. Rifinanziamento della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21 sull’Ente per lo Sviluppo dell’Artigianato);
g) legge regionale 5 giugno 1967, n. 9 (Provvidenze a favore delle imprese operanti nel settore distributivo - Norme di integrazione della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25);
h) legge regionale 1 luglio 1976, n. 28 (Provvidenze per il ripristino dell’efficienza produttiva delle aziende industriali, artigiane, commerciali e turistiche colpite dai movimenti tellurici del maggio 1976 nel Friuli - Venezia Giulia);
i) legge regionale 14 giugno 1984, n. 17 (Contributo per l’ammodernamento del complesso termale di Arta Terme).
72. L’accertamento dell’insussistenza degli elementi necessari per la ripetizione delle somme di cui al comma 71 è dichiarato dal direttore del servizio competente, previo parere dell’Avvocatura regionale.
73. L’articolo 46 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell’artigianato), è sostituito dal seguente:
<<Art. 46 (Finalità del fondo)
1. Le dotazioni del Fondo sono utilizzate per l’attivazione di finanziamenti a condizioni agevolate, della durata massima di quindici anni, nel rispetto dei limiti e dei principi stabiliti dal diritto comunitario, a favore delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia.>>.
74. Al fine di agevolare la possibilità di rientro dalle esposizioni debitorie delle imprese artigiane che hanno ottenuto finanziamenti agevolati su operazioni bancarie o di leasing è autorizzata, su domanda dei beneficiari, la ristrutturazione dei mutui in essere per le sole rate di ammortamento non ancora scadute alla data di entrata in vigore della presente legge al fine di allineare la durata massima del finanziamento stipulato con banche o società di leasing a quella prevista dall’articolo 46 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell’artigianato).
75. Al fine di agevolare la possibilità di rientro dalle esposizioni debitorie delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio che abbiano ottenuto finanziamenti agevolati su operazioni bancarie o di leasing di cui all’articolo 2 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 36 (Finanziamenti per agevolare l’accesso al credito di imprese commerciali e del terziario, rapporti convenzionali con le banche, modificazioni a leggi agevolative nel settore del commercio, soppressione del Capo I della legge regionale 24 maggio 1988, n. 36), sulla base del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 21 agosto 2002, n. 250 (Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione delle agevolazioni previste dall’articolo 2 della legge regionale 36/1996 come sostituito dall’articolo 158, comma 2, della legge regionale 2/2002), è autorizzata, su domanda dei beneficiari, la ristrutturazione dei mutui in essere per le sole rate di ammortamento non ancora scadute alla data di entrata in vigore della presente legge al fine di allineare la durata massima del finanziamento stipulato con banche o società di leasing a quella prevista dall’articolo 95 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>), e dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 15 novembre 2006, n. 352 (Regolamento di esecuzione dell’articolo 95 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, in materia di agevolazioni a medio-lungo termine a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio).
76. Al comma 143 dell’articolo 8 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole <<comma 12>> sono sostituite dalle seguenti: <<commi 12 e 13>>;
b) dopo le parole <<per iniziative promozionali>> sono aggiunte le seguenti:
<<e per interventi relativi a opere e lavori da effettuarsi sul palazzetto polifunzionale nella località di Piancavallo>>.
77. Dopo il comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), è aggiunto il seguente:
<<1 bis. Gli incentivi possono essere erogati in via anticipata ai sensi dell’articolo 39 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), anche a fronte di garanzie reali o personali.>>.
78. In fase di attuazione del Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013 Obiettivo competitività regionale e occupazione, al fine di consentire la massima valorizzazione dell’albergo diffuso in area montana, la Giunta regionale può derogare al limite minimo degli ottanta posti letto di cui all’articolo 65, comma 2, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), per le iniziative di albergo diffuso già esistenti all’entrata in vigore della presente legge che partecipano al Programma medesimo.
79. L’Amministrazione regionale, al fine di conseguire gli obiettivi di spesa di cui al piano finanziario del Documento unico di programmazione - Docup - Obiettivo 2, periodo di programmazione 2000-2006, e del Programma Operativo Regionale – POR - periodo di programmazione 2007-2013, è autorizzata a presentare a rendicontazione tutti i progetti conclusi entro i limiti di ammissibilità della spesa stabilita dai richiamati documenti ove per i relativi periodi di programmazione gli stessi progetti siano eleggibili a finanziamento comunitario secondo le disposizioni normative comunitarie vigenti.
80. Ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettere d) ed e), della legge regionale 21/2007, sono disposte, con riferimento alla finalità 1 – Attività economiche, le variazioni di spesa delle unità di bilancio e dei capitoli di cui all’allegata tabella B.


ARTICOLO 4
(Finalità 2 - Tutela dell’ambiente e difesa del territorio)


1. Alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera d) del comma 2 dell’articolo 31 è sostituita dalla seguente:
<<d) eseguire lavori relativi alla rinaturalizzazione delle aree interessate dalle grandi opere e delle aree percorse dal fuoco o devastate da calamità naturali, agli interventi d’ingegneria naturalistica e ad altri interventi di rimboschimento e imboschimento di terreni precedentemente non boscati e di riqualificazione ambientale e paesaggistica dello spazio rurale e delle aree di proprietà pubblica;>>;
b) l’articolo 32 è sostituito dal seguente:
<<Art. 32 (Cessione di materiale vivaistico)
1. Il materiale vivaistico prodotto ai sensi dell’articolo 31 è ceduto gratuitamente ai soggetti, pubblici e privati, che ne facciano richiesta, esclusivamente per le finalità di cui al comma 2 del medesimo articolo.
2. Qualora il materiale vivaistico sia concesso per opere soggette a contribuzione, esso è ceduto previo scomputo sull’entità della relativa voce del contributo pubblico concesso.>>;
c) la lettera b) del comma 2 dell’articolo 90 è abrogata;
d) i commi 3 e 14 dell’articolo 105 sono abrogati.
2. Per le finalità previste dall’articolo 30 della legge regionale 9/2007 relativamente alle spese d’investimento è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l’anno 2009 a carico dell’unità di bilancio 2.1.2.5030 e del capitolo 2836 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
3. Per le finalità previste dall’articolo 30 della legge regionale 9/2007 relativamente alle spese correnti è autorizzata la spesa di 70.000 euro per l’anno 2009 a carico dell’unità di bilancio 2.1.1.5030 e del capitolo 2838 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
4. La gestione della riserva naturale della Val Alba di cui all’articolo 43 bis della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), è affidata all’Ente parco delle Prealpi Giulie.
5. L’Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per la gestione della riserva naturale di cui al comma 4 anche mediante finanziamenti annui all’organo gestore.
6. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 fanno carico alle unità di bilancio 2.2.1.1047 e 2.2.2.1047 e, rispettivamente, ai capitoli 3123 e 3124 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
7. AI Comune beneficiario del trasferimento di parte dell’assegnazione di cui all’articolo 2, comma 36, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), come integrato dall’articolo 2, comma 30, della legge regionale 22/2007, è concesso l’ulteriore contributo di 80.000 euro per l’acquisto e la riqualificazione della cava dismessa sita in ambito di rispetto paesaggistico, come definito dallo strumento urbanistico comunale.
8. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 7 è presentata alla Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
9. Per le finalità previste dal comma 7 è autorizzata la spesa di 80.000 euro per l’anno 2009 a carico dell’unità di bilancio 2.2.2.1047 e del capitolo 1697 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
10. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Tarvisio un finanziamento straordinario per la riqualificazione e il recupero del Comprensorio Minerario di Raibl in località Cave del Predil al fine di intervenire per il completamento della messa in sicurezza del medesimo.
11. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 10 è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici corredata di una relazione illustrativa delle attività di cui al precedente comma 10 e del relativo preventivo di spesa.
12. Per le finalità previste dal comma 10 è autorizzato il limite d’impegno ventennale di 50.000 euro annui a decorrere dall’anno 2009, con l’onere di 150.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2011 a carico dell’unità di bilancio 2.2.2.1047 e del capitolo 9118 di nuova istituzione, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009–2011. L’onere relativo alle annualità previste per gli anni dal 2012 al 2028 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.
13. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti per le attività di caratterizzazione, di dragaggio e di bonifica dei sedimenti nei canali navigabili all’interno del sito inquinato di interesse nazionale della Laguna di Marano e Grado, anche a sollievo o a riduzione degli oneri di ammortamento dei mutui contratti per la realizzazione degli interventi medesimi.
14. Per le finalità previste dal comma 13 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2009, con l’onere di 6 milioni di euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2011 a carico dell’unità di bilancio 2.4.2.1053 e del capitolo 2451 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011. L’onere relativo alle annualità previste per gli anni dal 2012 al 2028 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.
15. La Regione, in attuazione dell’articolo 250 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), realizza le procedure e gli interventi di cui all’articolo 242 del decreto legislativo medesimo, anche avvalendosi di ARPA.
16. Per le finalità di cui al comma 15 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2009 a carico dell’unità di bilancio 2.4.2.1053 e del capitolo 2457 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
17. I soggetti tenuti alla restituzione alla Regione delle somme relative alle spese sostenute per le finalità di cui al comma 15 provvedono al versamento delle stesse sull’unità di bilancio 3.2.132 e sul capitolo 29 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
18. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per la realizzazione di convegni, studi e pubblicazioni concernenti la tutela dell’ambiente a favore delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale), delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte all’anagrafe unica ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge - quadro sul volontariato), e degli enti non commerciali, che operano sul territorio regionale nel settore ambientale, costituiti da almeno tre anni alla data di entrata in vigore della presente legge.
19. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge sono definiti con regolamento le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 20 e i criteri di assegnazione dei contributi.
20. Gli enti di cui al comma 18 presentano le domande di assegnazione dei contributi alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici entro il termine del 31 marzo di ogni anno. Per l’anno 2009 le domande sono presentate entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del regolamento di cui al comma 19.
21. Per le finalità di cui al comma 18 è autorizzata la spesa di 180.000 euro per l’anno 2009 a carico dell’unità di bilancio 2.5.1.2017 e del capitolo 2656 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
22. L’Amministrazione regionale, al fine di promuovere lo sviluppo della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e al fine di promuovere l’educazione ambientale, è autorizzata a concedere all’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA) un finanziamento per le azioni di informazione e di formazione rivolte ai cittadini, alle amministrazioni comunali e provinciali, nonché agli istituti scolastici, organizzate annualmente dal Laboratorio regionale di educazione ambientale (LaREA) sulla base di un programma triennale, approvato con deliberazione della Giunta regionale.
23. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 22 è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici corredata del programma delle azioni di cui al comma 22 e del relativo preventivo di spesa, entro il termine di sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
24. Per le finalità previste dal comma 22 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l’anno 2009 a carico dell’unità di bilancio 2.5.1.2017 e del capitolo 2369 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
25. L’Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi nel 2007 sulla base di quanto disposto dall’articolo 5, commi 60, 61 e 62, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), consentendone la devoluzione per le medesime finalità.
26. Gli oneri sostenuti dall’Amministrazione regionale - in attuazione del progetto 5D158 WAREMA (<<Water Management Resources>>) nell’ambito del Programma Interreg III CADSES, che ha consentito la sperimentazione di una metodologia originale e innovativa di valutazione della qualità ecologica delle acque fluviali in applicazione della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, associata alla sperimentazione di un modello di pianificazione basato sulla valutazione degli scenari territoriali - e non rimborsabili nel quadro del programma suddetto, costituiscono finanziamento di attività funzionali al progetto stesso poste a carico del bilancio regionale.
27. Ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettere d) ed e), della legge regionale 21/2007, sono disposte, con riferimento alla finalità 2 – Tutela dell’ambiente e difesa del territorio, le variazioni di spesa delle unità di bilancio e capitoli di cui all’allegata tabella C.


ARTICOLO 5
(Finalità 3 - Gestione del territorio)


1. Il comma 2 dell’articolo 65 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), è sostituito dal seguente:
<<2. Per la specie della flora di cui all’articolo 60 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 15 euro a 150 euro per ogni chilo, o frazione, raccolto o detenuto in più rispetto al limite ponderale consentito dal regolamento sulla flora e sulla fauna di cui all’articolo 96. Qualora il medesimo regolamento stabilisca un limite numerico alla raccolta di esemplari di flora, la medesima sanzione si applica per ogni decina, o frazione, raccolta o detenuta in più rispetto a quanto consentito.>>.
2. Le entrate derivanti dall’applicazione di quanto disposto dall’articolo 65, comma 2, della legge regionale 9/2007, come sostituito dal comma 1, sono accertate e riscosse sull’unità di bilancio 3.2.121 e sul capitolo 982 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009 – 2011 e del bilancio per l’anno 2009.
3. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Autorità d’ambito di cui alla legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 - Disposizioni in materia di risorse idriche), contributi per le spese di sviluppo degli investimenti sugli impianti e sulle infrastrutture, secondo i criteri e le modalità stabiliti con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
4. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2009, con l’onere di 15 milioni di euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2011 a carico dell’unità di bilancio 3.2.2.1058 e del capitolo 2305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009. L’onere relativo alle annualità previste per gli anni dal 2012 al 2028 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.
5. In relazione alla consegna definitiva e al conseguente trasferimento della titolarità dell’impianto di depurazione consortile dell’Alto Tagliamento dal Commissario delegato al Comune di Tolmezzo e al fine di permettere a quest’ultimo la copertura degli oneri di manutenzione straordinaria o altri correlati al subentro nei vigenti rapporti contrattuali, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune medesimo un finanziamento annuo costante di 400.000 euro per anni dieci.
6. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 5 è presentata dal Comune di Tolmezzo alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2009, data di cessazione definitiva delle attività commissariali giusta ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2008, n. 3712 (Ulteriori disposizioni dirette a fronteggiare la situazione di criticità socio-ambientale determinatasi nel settore della depurazione delle acque reflue nel comune di Tolmezzo, in provincia di Udine).
7. Per le finalità previste dal comma 5 è autorizzato il limite d’impegno decennale di 400.000 euro annui a decorrere dall’anno 2009, con l’onere complessivo di 1.200.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2011 a carico dell’unità di bilancio 3.2.2.1058 e del capitolo 9119 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009. Le annualità autorizzate per gli anni dal 2012 al 2018 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.
8. Nel quadro dell’azione regionale per l’attuazione delle politiche di risparmio energetico, allo scopo di coordinare le iniziative della Regione e delle altre Amministrazioni pubbliche del Friuli Venezia Giulia, l’Amministrazione regionale promuove l’istituzione di un apposito organo, dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia amministrativa e finanziaria, avente compiti di programmazione, progettazione, indirizzo e attuazione delle attività finalizzate all’uso efficiente dell’energia, al risparmio energetico, allo sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili e alla riduzione dei gas climalteranti.
9. L’ordinamento dell’organo di cui al comma 8 è disciplinato dal relativo statuto, approvato con decreto del Presidente della Regione. Lo statuto è definito in conformità alla normativa regionale vigente in materia di amministrazione e contabilità degli enti della Regione e nel rispetto delle seguenti disposizioni:
a) espresso recepimento tra le finalità statutarie degli obiettivi indicati al comma 8;
b) previsione che nel consiglio di amministrazione dell’organo siano rappresentate la Regione, le Province e i soggetti pubblici che operano nel Friuli Venezia Giulia per la promozione del risparmio energetico, nel limite massimo di cinque unità, compreso il Presidente;
c) previsione che alla Regione sia riservata la designazione del Presidente;
d) previsione di un direttore generale, nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente;
e) previsione del Collegio dei revisori contabili, composto da tre componenti effettivi e due supplenti, iscritti nel registro dei revisori contabili previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE relativa all’abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili), e successive modifiche.
10. Per le finalità di cui al comma 8 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l’anno 2009 a carico dell’unità di bilancio 3.4.1.1064 e del capitolo 1991 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
11. Al fine di promuovere l’installazione di impianti fotovoltaici negli edifici già utilizzati come private abitazioni alla data di entrata in vigore della presente legge, i contributi di cui all’articolo 4, comma 38 bis, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), sono assegnati, per il 50 per cento di quanto disponibile a bilancio sull’unità di bilancio 3.4.2.1068 e sul capitolo 3217 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009, a cittadini privati per l’installazione dei suddetti impianti negli edifici residenziali.
12. Con apposito regolamento la Giunta regionale stabilisce i criteri per l’assegnazione dei contributi di cui al comma 11; per l’assegnazione dei contributi la Regione può avvalersi delle Province.
13. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 11 continuano a far carico all’unità di bilancio 3.4.2.1068 e al capitolo 3217 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
14. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Istituto Salesiano Bearzi di Udine e al Collegio Don Bosco di Pordenone un contributo straordinario pluriennale da destinare ai lavori di manutenzione straordinaria dei locali adibiti ad attività scolastiche e formative.
15. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 14 è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa. Il decreto di concessione fissa i termini di esecuzione dell’opera, le modalità di erogazione dei contributi e di rendicontazione.
16. Per le finalità previste dal comma 14 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 40.000 euro annui a decorrere dall’anno 2009, da suddividere in parti uguali tra i due beneficiari, con l’onere complessivo di 120.000 euro per le annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2011 a carico dell’unità di bilancio 3.5.2.1073 e del capitolo 3472 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009. Le annualità autorizzate per gli anni dal 2012 al 2028 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.
17. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Arba un contributo ventennale costante a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, per l’ammortamento del mutuo contratto per i lavori di completamento dell’immobile avente funzioni di convitto denominato <<Di Giulian>>, destinato a ospitare gli allievi frequentanti i corsi presso il Centro di Formazione Professionale di Arba.
18. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 17 è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici corredata della deliberazione con cui il soggetto contraente dispone l’assunzione del mutuo, dell’atto di adesione dell’istituto mutuante e del piano dell’investimento che si intende realizzare. L’erogazione della prima annualità del contributo è disposta all’atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo.
19. Per le finalità previste dal comma 17 è autorizzato un limite di impegno ventennale di 35.000 euro a decorrere dall’anno 2009 con l’onere complessivo di 105.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2009-2011 a carico dell’unità di bilancio 3.5.2.1073 e al capitolo 4900 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009. Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni dal 2012 al 2028 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.
20. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Trieste un finanziamento straordinario per le attività di recupero, restauro e manutenzione ordinaria e straordinaria della Chiesa di Sant’Antonio Taumaturgo di Trieste.
21. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 20 è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici corredata di una relazione illustrativa delle attività di cui al comma 20 e del relativo preventivo di spesa.
22. Per le finalità previste dal comma 20 è autorizzato il limite d’impegno ventennale di 80.000 euro annui a decorrere dall’anno 2009, con l’onere di 240.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2011 a carico dell’unità di bilancio 3.5.2.1118 e del capitolo 3445 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009–2011 e del bilancio per l’anno 2009. L’onere relativo alle annualità previste per gli anni dal 2012 al 2028 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.
23. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere la somma di 67.000 euro alla Parrocchia di San Tommaso Apostolo di Villaorba di Basiliano al fine di completare le opere di ristrutturazione, già finanziate dall’Amministrazione regionale, dell’oratorio parrocchiale sito in via Beano.
24. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 23 è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono fissate le modalità di erogazione e di rendicontazione ed è altresì disposta l’erogazione in via anticipata nella misura del 70 per cento del contributo stesso.
25. Per le finalità di cui al comma 23 è autorizzata la spesa di 67.000 euro per l’anno 2009 a carico dell’unità di bilancio 3.5.2.1118 e del capitolo 3447 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
26. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia Santa Maria Maggiore di Giais di Aviano un contributo ventennale costante di 35.000 euro a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, per l’ammortamento del mutuo contratto per l’acquisto di un fabbricato e dell’area pertinente, per i lavori di ampliamento, ristrutturazione e trasformazione del fabbricato e dell’area medesima da destinare a struttura sportiva, ricreativa e sociale.
27. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 26 è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa. Il decreto di concessione fissa i termini di esecuzione dell’opera, le modalità di erogazione dei contributi e di rendicontazione.
28. Per le finalità previste dal comma 26 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 35.000 euro annui a decorrere dall’anno 2009, con l’onere complessivo di 105.000 euro per le annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2011, a carico dell’unità di bilancio 3.5.2.1118 e del capitolo 3469 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009. Le annualità autorizzate per gli anni dal 2012 al 2028 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.
29. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia Maria Regina del Mondo di Trieste un contributo ventennale costante di 25.000 euro a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, per l’ammortamento del mutuo contratto per l’esecuzione delle opere di ristrutturazione e di ampliamento dell’edificio destinato a opere di ministero pastorale e canonica.
30. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 29 è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa. Il decreto di concessione fissa i termini di esecuzione dell’opera, le modalità di erogazione dei contributi e di rendicontazione.
31. Per le finalità previste dal comma 29 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 25.000 euro annui a decorrere dall’anno 2009, con l’onere complessivo di 75.000 euro per le annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2011 a carico dell’unità di bilancio 3.5.2.1118 e del capitolo 3470 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009. Le annualità autorizzate per gli anni dal 2012 al 2028 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.
32. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia Santa Caterina da Siena di Trieste un contributo ventennale costante di 20.000 euro a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, per l’ammortamento del mutuo contratto per l’esecuzione delle opere di ristrutturazione e di ampliamento dell’edificio destinato a opere di ministero pastorale e canonica.
33. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 32 è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa. Il decreto di concessione fissa i termini di esecuzione dell’opera, le modalità di erogazione dei contributi e di rendicontazione.
34. Per le finalità previste dal comma 32 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 20.000 euro annui a decorrere dall’anno 2009, con l’onere complessivo di 60.000 per le annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al
2011 a carico dell’unità di bilancio 3.5.2.1118 e del capitolo 3471 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009. Le annualità autorizzate per gli anni dal 2012 al 2028 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.
35. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia di San Giorgio di Pordenone un contributo straordinario finalizzato alla realizzazione di un mosaico all’interno della chiesa della Sacra Famiglia di viale Cossetti a Pordenone.
36. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 35 è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici corredata di una relazione illustrativa delle attività di cui al comma 35 e del relativo preventivo di spesa.
37. Per le finalità previste dal comma 35 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l’anno 2009 a carico dell’unità di bilancio 3.5.2.1118 e del capitolo 3473 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
38. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di San Pietro al Natisone un finanziamento straordinario per la risistemazione e valorizzazione del collegamento pedonale tra il centro storico del Comune e la passerella sul Natisone e delle zone circostanti la passeggiata.
39. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 38 è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici corredata di una relazione illustrativa delle attività di cui al comma 38 e del relativo preventivo di spesa.
40. Per le finalità previste dal comma 38 è autorizzato il limite d’impegno ventennale di 40.000 euro annui a decorrere dall’anno 2009, con l’onere di 120.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2011 a carico dell’unità di bilancio 3.6.2.1066 e del capitolo 3394 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009 – 2011.
L’onere relativo alle annualità previste per gli anni dal 2012 al 2028 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.
41. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Gorizia un finanziamento straordinario per le attività di manutenzione straordinaria di vie, piazze e marciapiedi del Comune medesimo.
42. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 41 è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici corredata di una relazione illustrativa delle attività di cui al comma 41 e del relativo preventivo di spesa.
43. Per le finalità previste dal comma 41 è autorizzato il limite d’impegno ventennale di 78.000 euro annui a decorrere dall’anno 2009, con l’onere di 234.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2011 a carico dell’unità di bilancio 3.6.2.1066 e del capitolo 3408 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009–2011 e del bilancio per l’anno 2009. L’onere relativo alle annualità previste per gli anni dal 2012 al 2028 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.
44. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Grado un contributo pluriennale costante per la durata di quindici anni per la realizzazione del quinto lotto del progetto di pedonalizzazione del centro storico.
45. Le domande di contributo di cui al comma 44 sono presentate alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, corredate di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del finanziamento sono fissate le modalità di erogazione e di rendicontazione.
46. Per le finalità previste dal comma 44 è autorizzato il limite d’impegno quindicennale di 70.000 euro annui a decorrere dall’anno 2009, con l’onere di 210.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2011 a carico dell’unità di bilancio 3.6.2.1066 e del capitolo 9117 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009. L’onere relativo alle annualità previste per gli anni dal 2012 al 2023 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.
47. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Palazzolo dello Stella un contributo pluriennale costante per la durata di dieci anni per la realizzazione di lavori di riqualificazione urbana.
48. La domanda di contributo di cui al comma 47 è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del finanziamento sono fissate le modalità di erogazione e di rendicontazione.
49. Per le finalità previste dal comma 47 è autorizzato il limite d’impegno decennale di 80.000 euro annui a decorrere dall’anno 2009, con l’onere di 240.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2011 a carico dell’unità di bilancio 3.6.2.1075 e al capitolo 3339 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009. L’onere relativo alle annualità previste per gli anni dal 2012 al 2018 fa carico alla corrispondente unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.
50. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Azzano Decimo un contributo pluriennale costante per la durata di dieci anni per la realizzazione dei lavori di riqualificazione dell’incrocio di via Mores di Sotto.
51. La domanda di contributo di cui al comma 50 è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del finanziamento sono fissate le modalità di erogazione e di rendicontazione.
52. Per le finalità previste dal comma 50 è autorizzato il limite d’impegno decennale di 35.000 euro annui a decorrere dall’anno 2009, con l’onere complessivo di 105.000 euro per le annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2011 a carico dell’unità di bilancio 3.6.2.1075 e del capitolo 3392 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009. Le annualità autorizzate per gli anni dal 2012 al 2018 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.
53. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Gorizia un contributo pluriennale costante per la durata di dieci anni per la realizzazione dei lavori di straordinaria manutenzione in Corso Verdi.
54. La domanda di contributo di cui al comma 53 è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del finanziamento sono fissate le modalità di erogazione e di rendicontazione.
55. Per le finalità previste dal comma 53 è autorizzato il limite d’impegno decennale di 35.000 euro annui a decorrere dall’anno 2009, con l’onere complessivo di 105.000 euro per le annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2011 a carico dell’unità di bilancio 3.6.2.1075 e del capitolo 3393 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009. Le annualità autorizzate per gli anni dal 2012 al 2018 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.
56. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 34 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), dopo le parole <<Corpo della Guardia di Finanza,>> sono inserite le seguenti: <<delle Capitanerie di porto,>>.
57. Dopo la lettera a) del comma 2 dell’articolo 34 della legge regionale 23/2007, è inserita la seguente:
<<a bis) ogni altro soggetto individuato da disposizioni di legge nell’esercizio delle relative funzioni;>>.
58. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 34, comma 2, lettera a), della legge regionale 23/2007, come modificata dal comma 56, e di cui all’articolo 34, comma 2, lettera a bis), della legge regionale 23/2007, come inserita dal comma 57, fanno carico all’unità di bilancio 3.7.1.1067 e al capitolo 3959 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
59. Al fine di consentire un più efficace utilizzo delle risorse finanziarie destinate al trasporto pubblico locale l’Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 34, commi 2 e 3, della legge regionale 23/2007 per la parte non coperta dai relativi contratti di servizio, con i fondi stanziati sull’unità di bilancio 3.7.1.1067 con riferimento al capitolo 3977 e sull’unità di bilancio 3.7.1.5036 con riferimento ai capitoli 3810 e 3815 nelle quali risultano allocate risorse sufficienti per far fronte alle finalità indicate.
60. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Udine un finanziamento per la realizzazione di un parcheggio interrato in Piazza I° Maggio, a servizio della comunità cittadina, al fine di risolvere i problemi di congestionamento viario e per sopperire alla carenza di parcheggi in prossimità del centro cittadino.
61. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 60 è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici corredata di una relazione illustrativa dell’attività di cui al comma 60 e del relativo preventivo di spesa.
62. Per le finalità previste dal comma 60 è autorizzato il limite d’impegno ventennale di 100.000 euro annui a decorrere dall’anno 2009, con l’onere complessivo di 300.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2011 a carico dell’unità di bilancio 3.7.2.3000 e del capitolo 3395 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009–2011. L’onere relativo alle annualità previste per gli anni dal 2012 al 2028 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.
63. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Paularo un finanziamento straordinario per la realizzazione di un’area adibita a parcheggi, a servizio della comunità della frazione Trelli, al fine di risolvere i problemi di sicurezza della viabilità e i bisogni della popolazione residente nella frazione medesima e nel contempo ponendo rimedio alla grave carenza di spazi nella menzionata frazione.
64. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 63 è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici corredata di una relazione illustrativa dell’attività di cui al comma 63 e del relativo preventivo di spesa.
65. Per le finalità previste dal comma 63 è autorizzato il limite d’impegno ventennale di 25.000 euro annui a decorrere dall’anno 2009, con l’onere di 75.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2011 a carico dell’unità di bilancio 3.7.2.3000 e al capitolo 3414 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009–2011 e del bilancio per l’anno 2009. L’onere relativo alle annualità previste per gli anni dal 2012 al 2028 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.
66. In deroga al disposto di cui all’articolo 66, comma 1, della legge regionale 21/2007, i seguenti stanziamenti iscritti a carico delle unità di bilancio dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008, con riferimento ai capitoli del Programma operativo di gestione a fianco indicati, non impegnati al 31 dicembre 2008, costituiscono economia di bilancio:
3.9.1.1072 9422 45.748,09 9438 249.993,48 3.9.2.1072 466 150.000 9508 limite 6 97.352,67 9510 limite 2 81.399,48 9512 500.000 9549 limite 2 782.948,76 9621 9.877,25
Le rinvenienti somme sono destinate alla copertura delle seguenti autorizzazioni di spesa disposte con il comma 83:
3.9.2.1072 9524 10.431,16 9500 1.906.888,57
67. Al fine di attuare il piano d’intervento di cui alla legge regionale 30 dicembre 1991, n. 66 (Norme di intervento per il recupero organico del castello di Colloredo di Monte Albano), e successive modifiche, l’Amministrazione regionale è autorizzata a nominare un commissario straordinario che assume tutte le incombenze previste da tale legge e già facenti riferimento alla Regione.
68. La nomina del commissario straordinario è disposta con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, per un periodo di tre anni ed è prorogabile anno per anno, in relazione alle esigenze di completamento dell’incarico affidato.
69. Il commissario straordinario per l’esercizio delle proprie funzioni dispone di personale distaccato dalla Regione ovvero di personale a contratto, di collaborazioni e di consulenze e provvede alle spese generali di funzionamento con fondi messi a disposizione dall’Amministrazione regionale.
70. Al commissario straordinario, per la durata dell’incarico, è attribuito un compenso mensile pari alla retribuzione spettante al personale regionale con la qualifica di dirigente, con le funzioni di direttore di servizio di cui al regolamento di organizzazione dell’amministrazione regionale e degli enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277/Pres., e successive modifiche, nonché i rimborsi delle spese di missione previsti per il personale regionale.
71. Il commissario straordinario subentra nei contratti già in essere disposti dall’Amministrazione regionale per le finalità di cui al comma 67. A tal fine, con deliberazione della Giunta regionale si provvede alla ricognizione degli stessi entro trenta giorni dalla nomina del commissario straordinario.
72. Ai fini dell’attuazione degli interventi di competenza regionale di cui ai commi 67 e 69 è istituito, ai sensi dell’articolo 25 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), presso il tesoriere regionale, un fondo speciale da gestire in regime di mandato da parte del commissario straordinario. Al fondo affluiscono i finanziamenti previsti dal bilancio regionale per l’attuazione di quanto disposto dalla legge regionale 66/1991 e successive modifiche, nonché ulteriori fondi assegnati dall’Amministrazione regionale o da altri soggetti per le spese del personale a contratto, per il ricorso a consulenze e collaborazioni, nonché per le spese generali di funzionamento, ivi compreso il compenso del commissario straordinario.
73. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato il regolamento per l’amministrazione del fondo di cui al comma 72.
Gli adempimenti connessi all’attuazione di quanto disposto dal presente comma e dal comma 67 sono di competenza della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici.
74. In deroga al disposto di cui all’articolo 66, comma 1, della legge regionale 21/2007, lo stanziamento complessivo di 21.166.902,64 euro iscritto per la quota di 289.759,02 euro a carico dell’unità di bilancio 3.9.1.1072 e del capitolo 9454 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008, e per la quota di 20.877.143,62 euro a carico dell’unità di bilancio 3.9.2.1072 e del capitolo 9553 del medesimo stato di previsione, non impegnati al 31 dicembre 2008, costituiscono economia di bilancio. La rinveniente somma complessiva è destinata alla copertura delle autorizzazioni di spesa disposte, rispettivamente, per 289.759,02 euro a carico dell’unità di bilancio 3.9.1.1072 e del capitolo 9400 e per 20.877.143,62 euro a carico dell’unità di bilancio 3.9.2.1072 e del capitolo 9401 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
75. Al fine di dare attuazione a quanto disposto in via d’urgenza dall’articolo 3, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 ottobre 2008, n. 3709 (Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche che nei giorni 8 e 9 agosto 2008 si sono verificate nel territorio della Regione autonoma Friuli – Venezia Giulia), la Protezione civile della Regione provvede all’attuazione della prova selettiva ivi prevista e all’assunzione del personale interessato.
76. La Protezione civile della Regione sviluppa e promuove, in collaborazione con il Sistema regionale di emergenza 118 e il Corpo Nazionale Soccorso Alpino Speleologico, nell’ambito delle attribuzioni istituzionali poste a tutela della pubblica incolumità ai sensi della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), l’impiego di sistemi tecnologici innovativi finalizzati ad agevolare e potenziare l’efficacia degli interventi di ricerca, recupero e soccorso di persone disperse.
77. Gli oneri relativi all’attuazione del comma 76 fanno carico all’unità di bilancio 3.9.2.1070 e al capitolo 4150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
78. Gli interventi di elisoccorso di Protezione civile devono considerarsi come prestazioni onerose a carico dell’utente quando la relativa richiesta sia impropria.
79. Con successivo regolamento, da approvarsi sentita la competente Commissione consiliare, sono definite le fattispecie di richiesta impropria e le conseguenti procedure applicative.
80. Dopo il comma 1 dell’articolo 51 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), è inserito il seguente:
<<1 bis. L’Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere all’esecuzione di studi e monitoraggi, propedeutici alle attività di cui al comma 1, mediante delegazione amministrativa intersoggettiva ai soggetti e nelle materie di cui ai commi 2 e 3, anche mediante modifica delle delegazioni amministrative intersoggettive già in essere.>>.
81. La lettera g) del comma 7 dell’articolo 51 della legge regionale 14/2002 è sostituita dalla seguente:
<<g) l’erogazione del finanziamento al soggetto delegatario nella misura del 10 per cento contestualmente all’atto di delegazione, nella misura dell’ulteriore 20 per cento del quadro economico post-appalto alla consegna dei lavori, nella misura dell’ulteriore 20 per cento del quadro economico post-appalto all’avvenuta esecuzione del 30 per cento dei lavori, mediante apposita certificazione redatta dal Direttore dei lavori, nella misura dell’ulteriore 40 per cento del quadro economico post-appalto all’avvenuta esecuzione del 50 per cento dei lavori, mediante apposita certificazione redatta dal Direttore dei lavori, e nella misura dell’importo rimanente all’accertamento finale della spesa, conseguente all’approvazione da parte del soggetto delegatario degli atti di contabilità finale e di collaudo;>>.
82. Al comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 34/1987 dopo le parole <<, per il restauro degli stessi.>> sono aggiunte le seguenti: <<La contribuzione per i manti di copertura non è vincolata al restauro della facciata del fabbricato interessato.>>.
83. Ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettere d) ed e), della legge regionale 21/2007, sono disposte, con riferimento alla finalità 3 – Gestione del territorio, le variazioni di spesa delle unità di bilancio e dei capitoli di cui all’allegata tabella D.


ARTICOLO 6
(Finalità 4 – Infrastrutture, trasporti, telecomunicazioni)


1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare interventi di messa in sicurezza sulla viabilità in gestione alla Società Friuli Venezia Giulia Strade SpA mediante corresponsione alla Società medesima di un finanziamento nella misura di 2 milioni di euro all’anno per venti anni.
2. Il finanziamento di cui al comma 1 può essere destinato alla copertura delle spese sostenute dalla Società, in linea capitale e interessi, a fronte di mutui da stipularsi con istituti di credito per la realizzazione di programmi di investimento.
3. La concessione del finanziamento di cui al comma 1 è disposta sulla base di un programma di interventi predisposto dalla Società beneficiaria e approvato dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente da esprimere entro quindici giorni dalla richiesta, decorsi i quali si prescinde da esso.
4. L’Amministrazione regionale è altresì autorizzata a prestare la propria garanzia fidejussoria a fronte delle operazioni di mutuo di cui al comma 2.
Gli oneri derivanti fanno carico all’unità di bilancio 10.5.2.1177 e al capitolo 1545 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
5. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzato il limite d’impegno ventennale di 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2009 con l’onere di 6 milioni di euro per le annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2011 a carico dell’unità di bilancio 4.1.2.1074 e del capitolo 3692 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009. Le annualità autorizzate per gli anni dal 2012 al 2028 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.
6. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Pordenone contributi pluriennali per interventi di eliminazione della criticità sulla rete viaria provinciale.
7. Per le finalità previste dal comma 6 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 250.000 euro annui a decorrere dall’anno 2009, con l’onere di 750.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2011 a carico dell’unità di bilancio 4.1.2.1074 e del capitolo 3937 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011.
L’onere relativo alle annualità previste per gli anni dal 2012 al 2028 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.
8. Al comma 71 dell’articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), le parole <<ai Comuni>> sono sostituite dalle seguenti <<al Comune di Trieste>>.
9. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 3, comma 71, della legge regionale 30/2007, come modificato dal comma 8, fanno carico all’unità di bilancio 4.1.2.3021 e al capitolo 3718 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
10. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Gorizia contributi annui costanti per un periodo di venti anni, a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi all’ammortamento dei mutui, o di altri strumenti finanziari utilizzati per l’esecuzione di interventi relativi alla viabilità di accesso al nuovo ospedale di Gorizia. La domanda per la concessione del contributo è presentata alla Direzione centrale mobilità, energia e infrastrutture di trasporto.
11. Per le finalità previste dal comma 10 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 390.000 euro annui a decorrere dall’anno 2010, con l’onere di 780.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2010 e 2011 a carico dell’unità di bilancio 4.1.2.3021 e del capitolo 3766 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011.
L’onere relativo alle annualità previste per gli anni dal 2012 al 2029 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.
12. Nel quadro degli interventi diretti al potenziamento della dotazione di materiale rotabile in acquisto ovvero a noleggio, da destinarsi al trasporto delle merci, da parte della Società Ferrovie Udine - Cividale S.r.l., l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a detta Società contributi nella misura di 1.500.000 euro all’anno per dieci anni.
13. I contributi di cui al comma 12 possono essere destinati alla copertura delle spese sostenute dalla Società, in linea capitale e interessi, a fronte di mutui da stipularsi con istituti di credito per la realizzazione di programmi di investimento che abbiano le finalità di cui al comma 12.
14. L’Amministrazione regionale è altresì autorizzata a prestare la propria garanzia fidejussoria a fronte delle operazioni di mutuo di cui al comma 13.
15. La domanda di concessione dei contributi è presentata alla Direzione centrale mobilità, energia e infrastrutture di trasporto, corredata dei seguenti documenti:
a) deliberazione dell’organo competente con cui si autorizza l’avvio del procedimento amministrativo diretto alla realizzazione delle iniziative e al conseguimento del contributo;
b) relazione illustrativa delle iniziative con il preventivo sommario della spesa occorrente e l’indicazione dei mezzi di finanziamento.
16. Per le finalità previste dal comma 12 è autorizzato il limite di impegno decennale di 1.500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2009 con l’onere di 4.500.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2011 a carico dell’unità di bilancio 4.5.2.1081 e del capitolo 3809 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009. L’onere relativo alle annualità previste per gli anni dal 2012 al 2018 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.
17. Ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettere d) ed e), della legge regionale 21/2007, sono disposte, con riferimento alla finalità 4 – Infrastrutture, trasporti, telecomunicazioni, le variazioni di spesa delle unità di bilancio e dei capitoli di cui all’allegata tabella E.


ARTICOLO 7
(Finalità 5 - Attività culturali, ricreative e sportive)


1. L’articolo 11 della legge regionale 23 maggio 2007, n. 12 (Promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani), è sostituito dal seguente:
<<Art. 11
(Composizione e funzionamento del Forum regionale dei giovani)
1. Il Forum regionale dei giovani è composto da:
a) i Presidenti dei Forum provinciali;
b) quattro rappresentanti dei Forum locali nominati dai Presidenti dei Forum locali;
c) i rappresentanti dei movimenti giovanili delle Organizzazioni sindacali regionali;
d) i rappresentanti dei movimenti giovanili dei partiti e dei movimenti politici rappresentati in Consiglio regionale.
2. I componenti del Forum hanno un’età compresa tra i quattordici e i ventinove anni.
3. Il Forum dura in carica tre anni e svolge la propria attività con il supporto della Direzione centrale alla quale è preposto l’Assessore delegato alle Politiche giovanili.
4. Il Forum elegge al proprio interno il Consiglio direttivo e provvede all’approvazione di norme regolamentari dirette a disciplinare il proprio funzionamento e quello del Consiglio direttivo.>>.
2. Gli oneri derivanti dall’articolo 11 della legge regionale 12/2007, come sostituito dal comma 1, fanno carico all’unità di bilancio 5.1.1.1087 e al capitolo 6191 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
3. Dopo il comma 5 ter dell’articolo 15 della legge regionale 12/2007 è aggiunto il seguente:
<<5 quater. Con regolamento sono disciplinati i requisiti e i criteri per l’individuazione dei soggetti con cui stipulare le convenzioni per le iniziative in collaborazione e delle spese ammissibili.>>.
4. In sede di prima applicazione delle disposizioni dell’articolo 15, commi 5 bis e 5 ter, della legge regionale 12/2007, sono fatte salve le domande presentate successivamente all’entrata in vigore della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008 - 2010, ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21), e sono ammissibili le spese sostenute successivamente all’entrata in vigore della legge medesima e anteriormente all’entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5 quater della legge regionale 12/2007, come aggiunto dal comma 3.
5. Al comma 3 dell’articolo 23 della legge regionale 12/2007, dopo le parole <<Per le finalità di cui all’articolo 15>> sono inserite le seguenti: <<, in base a quanto disposto dal regolamento di cui al comma 5 quater,>>.
6. Gli eventuali oneri derivanti dal comma 4 fanno carico all’unità di bilancio 5.1.1.1087 e ai capitoli 6193 e 6194 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
7. Il comma 89 dell’articolo 7 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), è sostituito dal seguente:
<<89. L’Amministrazione regionale, nell’ambito degli indirizzi di programma adottati dalla Giunta regionale e con particolare attenzione alle iniziative che vedono la partecipazione anche di regioni, land, contee e repubbliche appartenenti alla Comunità di lavoro Alpe Adria, è autorizzata a farsi carico dell’organizzazione e di tutti i connessi oneri finanziari relativi a eventi sportivi nazionali o internazionali, a conferenze, corsi, seminari, meeting e stampa di pubblicazioni, nonché a farsi carico di tutti gli oneri finanziari relativi alla partecipazione di delegazioni regionali di atleti e tecnici ai citati eventi, manifestazioni, attività e iniziative, che si svolgono fuori dai confini regionali.>>.
8. Gli oneri derivanti dall’articolo 7, comma 89, della legge regionale 3/2002, come sostituito dal comma 7, fanno carico all’unità di bilancio 5.1.1.1088 e al capitolo 6062 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
9. All’articolo 6 della legge regionale 9/2008, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 7 le parole: <<a carattere regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<che si svolgono nel territorio del Friuli Venezia Giulia>>;
b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
<<7 bis. Per le finalità previste al comma 7, per anziani s’intendono i soggetti di età superiore ai 64 anni.>>;
c) il comma 8 è sostituito dal seguente:
<<8. Per le finalità previste al comma 7, le associazioni no profit operanti nel territorio regionale da almeno due anni presentano le domande di contributo, corredate della relazione illustrativa dell’attività oggetto della domanda, del preventivo dettagliato delle spese, dell’indicazione dell’entità della popolazione anziana residente nell’ambito territoriale d’intervento e della dichiarazione, sotto la personale responsabilità del richiedente, relativa alla veridicità di quanto esposto nella predetta documentazione, alla struttura regionale competente entro la data dell’1 marzo 2009.>>;
d) al comma 9 le parole <<sono ripartiti in misura proporzionale all’ambito territoriale d’intervento con riferimento alla popolazione residente>> sono sostituite dalle seguenti: <<sono concessi in misura proporzionale all’entità della popolazione anziana residente nell’ambito territoriale d’intervento>>;
e) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
<<9 bis. I contributi previsti al comma 7 sono concessi nella misura massima del 90 per cento della spesa ammissibile.>>.
10. Gli oneri derivanti dall’articolo 6, della legge regionale 9/2008, come modificato dal comma 9, fanno carico all’unità di bilancio 5.1.1.1088 e al capitolo 6075 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
11. Al comma 2 bis dell’articolo 166 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), dopo le parole <<all’articolo 164, comma 1, lettera a)>> sono aggiunte le seguenti: <<e lettera c)>>.
12. Le disposizioni di cui al comma 11 si applicano anche alle domande presentate nel corso dell’anno 2008 ed entro i termini previsti dalla normativa vigente.
13. Gli eventuali oneri derivanti dall’articolo 166, comma 2 bis, della legge regionale 2/2002, come modificato dal comma 11, fanno carico all’unità di bilancio 5.1.1.1090 e al capitolo 9437 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
14. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere al finanziamento di programmi regionali d’interventi per l’adeguamento e la messa a norma, il completamento, la ristrutturazione e l’ampliamento del patrimonio d’impiantistica sportiva provinciale, comunale, di enti o altri soggetti privati senza fine di lucro, nonché per l’acquisto di attrezzature.
15. Al finanziamento dei programmi regionali d’interventi concorrono la Regione, le Province, i Comuni e gli altri enti o soggetti privati senza fine di lucro, cointeressati.
16. I soggetti di cui al comma 15, a esclusione della Regione, concorrono, complessivamente, al finanziamento dei singoli interventi nella misura del 25 per cento dell’ammontare della spesa ammessa.
17. Nell’ambito degli obiettivi previsti al comma 14, sentiti i Comuni interessati e il Comitato provinciale del CONI territorialmente competente, le Province predispongono i Piani provinciali contenenti le graduatorie di priorità e l’indicazione della spesa ammessa e del contributo da assegnare a ogni progetto.
18. Nella valutazione delle priorità previste al comma 17, assumono prevalenza gli interventi volti alla ottimizzazione della fruizione degli impianti sportivi, anche mediante la destinazione dei medesimi a molteplici discipline sportive, nonché l’impiego di tecnologie innovative.
19. La Giunta regionale, sulla base dei Piani provinciali predisposti ai sensi del comma 17, verifica, rimodula e integra le proposte pervenute, al fine di ottimizzare il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 14, e stabilisce con delibera il programma regionale d’interventi per l’impiantistica sportiva e la spesa ammessa complessiva.
20. Per le finalità previste al comma 14 sono autorizzati, a favore delle Province, due limiti d’impegno ventennali di 1 milione di euro annui ciascuno a decorrere dall’anno 2009 e dall’anno 2010, con l’onere di 5 milioni di euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2011 a carico dell’unità di bilancio 5.1.2.1090 e del capitolo 5519 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009. L’onere relativo alle annualità previste per gli anni dal 2012 al 2029 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitolo dei bilanci per gli anni medesimi.
21. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Roveredo in Piano un contributo pluriennale costante per la durata di dieci anni per la costruzione della nuova sede ambiente e lavori pubblici e per i lavori di completamento, ristrutturazione e realizzazione dei campi da tennis.
22. Le domande di contributo di cui al comma 21 sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di sport, corredate di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del finanziamento sono fissate le modalità di erogazione e di rendicontazione.
23. Per le finalità previste dal comma 21 è autorizzato il limite d’impegno decennale di 40.000 euro annui a decorrere dall’anno 2009, con l’onere di 120.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2011 a carico dell’unità di bilancio 5.1.2.1090 e al capitolo 5521 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009. L’onere relativo alle annualità previste per gli anni dal 2012 al 2018 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitolo dei bilanci per gli anni medesimi.
24. L’amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Aeroclub Far East Campoformido di Udine una sovvenzione annua per la realizzazione e la gestione del Parco del volo e delle connesse attività espositive e di formazione nella misura fissata dal comma 26.
25. Per le finalità di cui al comma 24 l’associazione interessata presenta domanda alla Direzione centrale istruzione, formazione e cultura, entro il 31 gennaio di ciascun anno corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa. Il decreto di concessione dispone l’erogazione in via anticipata del 70 per cento dell’importo e fissa le modalità di erogazione, di saldo e di rendicontazione.
26. Per le finalità di cui al comma 24 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l’anno 2009 a carico dell’unità di bilancio 5.2.1.1092 e al capitolo 5399 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
27. Al comma 45 dell’articolo 7 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), come modificato dalla legge regionale 1/2007, le parole <<al gruppo folkloristico Lis Primulis di Zampis di Pagnacco>> sono soppresse.
28. Ai fini della concessione ed erogazione dei contributi di cui all’articolo 7, comma 45, della legge regionale 2/2006, come modificato dal comma 27, si applicano i termini e le modalità indicati all’articolo 6, comma 54, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), con riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge.
29. Per le finalità previste dall’articolo 7, comma 45, della legge regionale 2/2006, come modificato dal comma 27, è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l’anno 2009, da ripartire in parti uguali tra ciascun soggetto richiedente, a carico dell’unità di bilancio 5.2.1.1096 e del capitolo 5222 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
30. Al fine di sostenere l’attività di divulgazione e valorizzazione della cultura enograstronomica del Friuli Venezia Giulia è concessa all’associazione Ducato dei Vini Friulani una sovvenzione annua nella misura fissata dal comma 33.
31. Per le finalità previste al comma 30 l’associazione presenta ogni anno domanda entro il 31 gennaio alla Direzione centrale competente in materia di cultura corredata di una relazione sull’attività da svolgere e di un preventivo di spesa. Il contributo è concesso ed erogato in via anticipata e le modalità di rendicontazione sono fissate dal provvedimento di concessione ed erogazione.
32. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare il 90 per cento della spesa sui finanziamenti concessi al Ducato dei Vini Friulani. Il restante 10 per cento è erogato a saldo, dopo la realizzazione delle iniziative finanziate.
33. Per le finalità previste dal comma 30 è autorizzata la spesa complessiva di 90.000 euro, suddivisa in ragione di 30.000 euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2011, a carico dell’unità di bilancio 5.2.1.1096 e al capitolo 5435 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2009-2011 e del bilancio annuale 2009.
34. Per le finalità indicate dall’articolo 5, comma 81, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005) è concesso alla Fondazione musicale Città di Gorizia un ulteriore contributo straordinario di 50.000 euro. Ai fini della concessione ed erogazione del contributo si applicano termini e modalità indicati dall’articolo 5, comma 82, con riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge.
35. Per le finalità indicate al comma 34 è autorizzata nell’anno 2009 la spesa complessiva di 50.000 euro a carico dell’unità di bilancio 5.2.1.1097 e capitolo 5256 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2009-2011 e del bilancio annuale 2009.
36. Per sostenere gli oneri derivanti dal trasloco e la custodia provvisoria presso nuovi locali idonei della documentazione e di tutto il materiale conservato presso il Museo di Cargnacco dedicato ai Caduti della Campagna di Russia è autorizzata la concessione al Comune di Pozzuolo del Friuli di un contributo straordinario di 30.000 euro. Nel suddetto stanziamento è compreso anche l’onere per la realizzazione di un allestimento provvisorio finalizzato a consentire l’esposizione al pubblico anche di parte del materiale custodito.
37. La domanda per la concessione del finanziamento previsto al comma 36 è presentata alla Direzione centrale istruzione, formazione e cultura, corredata di una relazione illustrativa dell’attività di cui al comma 36 e del relativo preventivo di spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un’unica soluzione.
38. Per le finalità previste al comma 36 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l’anno 2009 a carico dell’unità di bilancio 5.3.1.1006 e del capitolo 5291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
39. All’articolo 6 della legge regionale 1 dicembre 2006, n. 25 (Sviluppo della rete bibliotecaria regionale, tutela e valorizzazione delle biblioteche e valorizzazione del patrimonio archivistico), sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
<<a) esprimere parere e formulare proposte riguardo allo schema del piano triennale di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a);>>;
b) la lettera b) del comma 3 è sostituita dalla seguente:
<<b) cinque responsabili tecnici di sistemi bibliotecari, designati congiuntamente dai sistemi bibliotecari esistenti;>>;
c) al comma 4 le parole <<almeno due volte all’anno>> sono sostituite dalle seguenti: <<almeno una volta all’anno>>.
40. Al comma 4 dell’articolo 11 della legge regionale 25/2006, le parole <<anche al fine dell’assunzione di personale indispensabile per il funzionamento delle biblioteche.>> sono sostituite dalle seguenti: <<anche al fine dell’acquisizione delle risorse umane necessarie per il funzionamento delle biblioteche.>>.
41. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 25/2006 è sostituita dalla seguente:
<<a) approva con deliberazione giuntale, sentita la Conferenza dei sistemi bibliotecari, un piano triennale d’intervento e sviluppo della rete bibliotecaria regionale, che fissa le linee d’indirizzo della politica regionale del settore nel medio termine;>>.
42. Il comma 1 dell’articolo 17 della legge regionale 25/2006 è sostituito dal seguente:
<<1. La Regione promuove, organizza e sostiene con specifici finanziamenti la formazione e l’aggiornamento professionale dei bibliotecari anche in collaborazione con le Province, con le associazioni professionali e con gli istituti regionali di formazione professionale.>>.
43. Gli oneri derivanti dagli articoli 6, 11, 13 e 17 della legge regionale 25/2006, come modificati dai commi 39, 40, 41 e 42, fanno carico all’unità di bilancio 5.3.1.1104 e al capitolo 5250 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
44. Il comma 12 dell’articolo 5 della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), è sostituito dal seguente:
<<12. La Regione è autorizzata a partecipare, insieme con la Provincia di Pordenone, all’organismo associativo costituito dal Comune di Casarsa della Delizia per la gestione del Centro Studi Pier Paolo Pasolini avente sede nella Casa Colussi del Comune medesimo. L’Amministrazione regionale è autorizzata inoltre a concedere all’organismo associativo medesimo un contributo annuo a sostegno delle spese di funzionamento e per il perseguimento delle finalità istituzionali.>>.
45. Gli oneri derivanti dall’articolo 5, comma 12, della legge regionale 12/2006, come modificato dal comma 44, fanno carico all’unità di bilancio 5.3.1.1106 e al capitolo 5225 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
46. Dopo il secondo comma dell’articolo 14 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77 (Interventi per l’acquisizione e il restauro di immobili di notevole valore artistico, storico o culturale), è aggiunto il seguente:
<<L’amministrazione regionale è inoltre autorizzata a sostenere con le modalità di cui al primo comma le iniziative realizzate dai Comuni per il recupero e la valorizzazione del patrimonio archeologico del rispettivo territorio, ivi compresa l’acquisizione delle aree interessate da interventi di scavo.>>.
47. Gli interventi previsti dall’articolo 14, comma terzo, della legge regionale 77/1981, come aggiunto dal comma 46, fanno carico all’unità di bilancio 5.3.2.1106 e al capitolo 5178 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2009-2011 e del bilancio annuale 2009.
48. Per sostenere la realizzazione della nuova sede museale della Scuola Mosaicisti di Spilimbergo è autorizzata la concessione di un contributo straordinario pluriennale all’organo gestore della Scuola.
49. Per le finalità previste dal comma 48 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 40.000 euro a decorrere dall’anno 2009 con l’onere di 120.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2011, a carico dell’unità di bilancio 5.3.2.1106 e al capitolo 5816 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009. Le annualità autorizzate per gli anni dal 2012 al 2028 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli per gli anni medesimi.
50. I commi 10 e 11 dell’articolo 34 della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1 (Legge finanziaria 1993), sono sostituiti dai seguenti:
<<10. Il Centro predispone e presenta alla Direzione centrale competente in materia di cultura il programma di cui al comma 9, specificando gli interventi che intende attuare, le modalità, i tempi di realizzazione e i costi preventivati.
11. Per la realizzazione del programma straordinario l’Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare, previa acquisizione d’idonea documentazione attestante l’assenso dei soggetti, pubblici o privati, legittimati a disporre dei beni oggetto dell’intervento, apposita convenzione nella quale sono specificati, tra l’altro, le modalità, i tempi e i termini per l’erogazione e per la rendicontazione del finanziamento.>>.
51. Gli oneri derivanti dall’articolo 34, commi 10 e 11, della legge regionale 1/1993, come modificato dal comma 50, fanno carico all’unità di bilancio 5.3.2.1106 e al capitolo 5246 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
52. Per sostenere la realizzazione degli interventi previsti dal Piano di gestione della candidatura di Cividale del Friuli alla Lista del Patrimonio mondiale dell’Unesco nel Monastero di S. Maria in Valle - Tempietto Longobardo di Cividale del Friuli, è autorizzata la concessione al Comune di Cividale di un contributo straordinario pluriennale.
53. Per le finalità previste dal comma 52 è autorizzato un limite d’impegno ventennale di 150.000 euro annui a decorrere dall’anno 2009, con l’onere di 450.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2011 a carico dell’unità di bilancio 5.3.2.1106 e del capitolo 5288 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009. Le annualità autorizzate per gli anni dal 2012 al 2028 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli per gli anni medesimi.
54. Alla legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all’estero e rimpatriati), sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 dell’articolo 5 è sostituito dal seguente:
<<2. La legge finanziaria regionale determina annualmente lo stanziamento del Fondo di cui al comma 1, specificando in tale ambito la quota parte destinata al sostegno dell’attività degli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all’estero riconosciuti ai sensi dell’articolo 10.>>;
b) l’articolo 6 è modificato come segue:
1) il comma 1 dell’articolo 6 è sostituito dal seguente:
<<1. La Giunta regionale, approva annualmente il piano d’impiego del fondo di cui all’articolo 5, fatta salva la quota parte riservata al sostegno dell’attività degli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all’estero riconosciuti ai sensi dell’articolo 10.>>.
2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
<<1 bis. Per le finalità indicate al comma 1, le associazioni e istituzioni dei corregionali all’estero presentano entro il mese di gennaio di ciascun anno il proprio programma di attività, articolato in attività ordinarie annuali di carattere istituzionale e in progetti d’iniziative specifiche, anche di durata pluriennale, definiti tenuto conto delle priorità e dei criteri fissati dalla Giunta regionale.>>.
55. Alla ripartizione delle risorse destinate, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge regionale 7/2002, come modificato dal comma 54, al sostegno dell’attività degli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all’estero si provvede per l’anno 2009 assegnando a ciascuna associazione una quota proporzionale a quella a essa complessivamente attribuita nella media degli ultimi tre esercizi. Alla concessione e liquidazione del contributo complessivo spettante a ciascuna associazione si provvede in unica soluzione, di norma entro sessanta giorni dall’inizio dell’esercizio finanziario secondo le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 9, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999).
56. Per l’anno 2009 il termine di presentazione da parte delle associazioni e istituzioni dei corregionali all’estero del programma d’attività indicato all’articolo 6, comma 1 bis, come introdotto dal comma 54, è fissato alla data del 28 febbraio.
57. Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge regionale 7/2002, come modificato dal comma 54, la quota parte dello stanziamento per l’anno 2009 del Fondo per i corregionali all’estero e per i rimpatriati destinata al sostegno dell’attività degli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all’estero riconosciuti ai sensi dell’articolo 10 della medesima legge è fissata in 1.400.000 euro.
58. Gli oneri derivanti dall’articolo 5, comma 2, della legge regionale 7/2002, come modificato dal comma 54, fanno carico all’unità di bilancio 5.4.1.1113 e al capitolo 5570 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
59. Per le finalità indicate all’articolo 6, comma 10, e all’articolo 18, comma 2, lettere a) e b) della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), ai fini della individuazione dei soggetti destinatari delle sovvenzioni regionali, continuano a trovare applicazione, nell’esercizio 2009, le disposizioni di cui all’articolo 18, comma 9, e all’articolo 23, comma 2, della medesima legge.
Alla ripartizione delle risorse si provvede con delibera della Giunta regionale, nel quadro della programmazione generale degli interventi previsti a valere sulle assegnazioni statali di cui all’articolo 16 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia).
60. Gli oneri derivanti dal comma 59 fanno carico all’unità di bilancio 5.4.2.1123 e al capitolo 5571 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
61. All’articolo 8 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12 (Disciplina dei rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di
volontariato), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole <<ed altre di formazione ed aggiornamento dei volontari>> sono soppresse;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Per il sostegno delle iniziative promosse dalle organizzazioni di volontariato sono concessi contributi sulle spese per l’assicurazione dei volontari, per l’acquisizione d’attrezzature tecniche e prestazioni di servizi necessari a consentire l’impegno diretto dei volontari in attività di particolare rilevanza. Con delibera della Giunta regionale, assunta di norma entro il mese di dicembre di ciascun anno, sono individuati gli ambiti d’intervento prioritari delle iniziative da sostenere nell’anno successivo.>>;
c) il comma 2 bis è sostituito dal seguente:
<<2 bis. Il programma degli interventi contributivi di sostegno delle iniziative previste dal comma 2 è approvato, sulla base delle domande presentate dalle organizzazioni di volontariato entro il mese di febbraio, corredate di una relazione illustrativa del programma d’attività e di un corrispondente preventivo di massima delle spese per le quali è richiesto il contributo.>>.
62. L’articolo 8 bis della legge regionale 12/1995 è abrogato.
63. Gli oneri derivanti dall’articolo 8 della legge regionale 12/1995, come modificato dal comma 61, fanno carico all’unità di bilancio 5.5.1.1115 e al capitolo 4999 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
64. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6, comma 4, della legge regionale 4/1999 è approvata la tabella degli enti e organismi culturali riconosciuti d’interesse regionale allegata alla presente legge.
65. Ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettere d) ed e), della legge regionale 21/2007, sono disposte, con riferimento alla finalità 5 – Attività culturali, ricreative e sportive, le variazioni di spesa delle unità di bilancio e capitoli di cui all’allegata tabella F.


ARTICOLO 8
(Finalità 6 - Istruzione, formazione e ricerca)


1. Al secondo comma dell’articolo 5 della legge regionale 12 giugno 1984, n. 15 (Contributi per agevolare il funzionamento delle scuole materne non statali), le parole <<. A convalida dei dati relativi alle sezioni ed agli alunni ed al programma educativo, le domande devono essere vistate dalla autorità scolastica competente>> sono soppresse.
2. Gli oneri derivanti dall’articolo 5 della legge regionale 15/1984, come modificato dal comma 1, fanno carico all’unità di bilancio 6.1.1.1121 e al capitolo 5020 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
3. Nell’ambito degli stanziamenti autorizzati per le finalità indicate dall’articolo 7 bis della legge regionale 15/1984, sono comprese le attività promozionali, di coordinamento e supporto amministrativo svolte dagli organi regionali della Federazione degli Istituti di Attività Educative (FIDAE) a favore delle scuole a essa affiliate. Alla ripartizione degli stanziamenti si provvede con delibera della Giunta regionale.
4. Gli oneri derivanti dal comma 3, fanno carico all’unità di bilancio 6.1.1.1121 e al capitolo 5022 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
5. Dopo il comma 9 dell’articolo 7 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), è aggiunto il seguente:
<<9 bis. I programmi di cui al comma 9 possono comprendere altresì progetti d’iniziative per la cui realizzazione sia previsto il ricorso a risorse di fonte comunitaria a valere sui programmi promossi e sostenuti dall’Unione europea.>>.
6. Gli oneri derivanti dal comma 5 fanno carico all’unità di bilancio 6.1.1.1121 e ai capitoli 5164 e 5165 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
7. Per sostenere l’azione educativa delle scuole dell’infanzia paritarie operanti nel territorio regionale, è autorizzata la concessione alla FISM – Federazione italiana Scuole Materne del Friuli Venezia Giulia di un contributo straordinario, finalizzato alla costituzione di un fondo speciale per interventi diretti al sostegno degli oneri sostenuti dalle scuole medesime per il miglioramento delle proprie dotazioni organizzative e strutturali e per la gestione delle attività educative, ivi compresi gli oneri finanziari.
8. Il fondo speciale di cui al comma 7 può essere integrato da risorse finanziarie conferite dall’organizzazione regionale presso cui è costituito ovvero da altre istituzioni pubbliche e private.
9. Per le finalità previste dal comma 7, è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l’anno 2009 a carico dell’unità di bilancio 6.1.2.1122 e del capitolo 5289 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
10. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia di S. Andrea Apostolo di Ronchis un contributo a sollievo degli oneri di bilancio, anche pregressi, derivanti anche da costi di gestione della scuola materna Monumento ai Caduti.
11. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 10 è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale istruzione, formazione e cultura. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un’unica soluzione.
12. Per le finalità previste dal comma 10 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l’anno 2009, a carico dell’unità di bilancio 6.1.1.1122 e al capitolo 4673 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
13. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia di S. Maria Assunta di Qualso di Reana un contributo a sollievo degli oneri di bilancio, anche pregressi, derivanti anche da costi di gestione della scuola materna San Giuseppe.
14. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 13 è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale istruzione, formazione e cultura. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un’unica soluzione.
15. Per le finalità previste dal comma 13 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l’anno 2009, a carico dell’unità di bilancio 6.1.1.1122 e al capitolo 4674, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
16. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia di San Giuseppe Sposo della Beata Vergine Maria di Udine un contributo straordinario finalizzato all’intervento urgente e straordinario per la sistemazione della copertura del fabbricato adibito a scuola materna.
17. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 16 è presentata alla Direzione centrale istruzione, formazione e cultura corredata di una relazione illustrativa delle attività di cui al comma 16 e del relativo preventivo di spesa.
18. Per le finalità previste dal comma 16 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l’anno 2009 a carico dell’unità di bilancio 6.1.2.1122 e del capitolo 3474 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
19. Nelle more dell’adozione di un provvedimento legislativo organico di riordino della disciplina di competenza regionale in materia d’istruzione e formazione professionale, in coerenza con il quadro normativo delineato dall’articolo 117 della Costituzione, allo scopo di favorire e sostenere i processi di adeguamento e di riqualificazione delle strutture formative regionali, nella prospettiva di una crescente integrazione tra i sistemi dell’istruzione e della formazione professionale, la Giunta regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, approva norme di adeguamento, di semplificazione e di razionalizzazione delle procedure amministrative di autorizzazione, di gestione e di rendicontazione delle attività formative disciplinate dalle disposizioni regolamentari vigenti:
a) in materia di accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche, di cui al decreto del Presidente della Regione 12 gennaio 2005, n. 7 (Testo coordinato del Regolamento per l’accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche), e successive modifiche;
b) in materia di attuazione delle attività formative finanziate dal Fondo sociale europeo, di cui al decreto del Presidente della Regione 9 gennaio 2008, n. 7 (Regolamento per l’attuazione di attività cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo).
20. Gli oneri derivanti dal comma 19 fanno carico all’unità di bilancio 6.2.1.1123 e ai capitoli 5960 e 5961 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
21. Dopo il comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12 (Disciplina dei rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato), è aggiunto il seguente:
<<2 bis. L’Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con soggetti pubblici e privati apposite convenzioni finalizzate all’attuazione di progetti formativi e di aggiornamento professionale rivolti al volontariato>>.
22. Gli oneri derivanti dall’articolo 9, comma 2 bis, della legge regionale 12/1995, come aggiunto dal comma 21, fanno carico all’unità di bilancio 6.2.1.1123 e al capitolo 5807 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
23. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Università della regione e ad altri soggetti pubblici o privati aventi finalità scientifico-culturali o di ricerca contributi per la realizzazione di progetti, interventi e iniziative di carattere scientifico-culturale caratterizzati da aspetti d’interesse per il settore della ricerca.
24. Con regolamento da approvarsi con delibera della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, gli ulteriori requisiti, le condizioni, i criteri, le modalità e le procedure per l’attuazione degli interventi previsti al comma 23.
25. Per le finalità previste dal comma 23 è autorizzata la spesa complessiva di 620.000 euro, suddivisa in ragione di 220.000 euro per l’anno 2009 ed euro 200.000 per ciascuno degli anni 2010 e 2011 a carico dell’unità di bilancio 6.3.1.1125 e del capitolo 5830 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
26. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Università degli Studi di Trieste contributi pluriennali costanti, per un periodo non superiore a quindici anni, nella misura massima prevista dal comma 28, a copertura o a riduzione degli oneri, in linea capitale e interessi, per l’ammortamento del mutuo contratto per i lavori di ristrutturazione e riqualificazione funzionale dell’ex Ospedale Militare di Trieste.
27. La domanda di contributo di cui al comma 26 è presentata alla Direzione centrale lavoro, università e ricerca entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione.
28. Per le finalità previste dal comma 26 è autorizzato un limite d’impegno quindicennale di 37.867,28 euro annui a decorrere dall’anno 2009, con l’onere di 113.601,84 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2011 a carico dell’unità di bilancio 6.3.2.1126 e del capitolo 5096 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009. L’onere relativo alle annualità previste per gli anni dal 2012 al 2023 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli per gli anni medesimi.
29. In via di interpretazione autentica dell’articolo 5, comma 117, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), come modificato dall’articolo 7, comma 22, della legge regionale 9/2008, i contributi ai soggetti parte dell’Accordo di programma stipulato con la Regione ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), per l’attuazione di opere e interventi edilizi e per l’acquisto di arredi e attrezzature finalizzati al potenziamento del sistema universitario, dell’alta formazione e della ricerca scientifica nel Friuli Venezia Giulia, s’intendono riferiti anche al sollievo e alla riduzione degli oneri di ammortamento del mutuo contratto per le opere e gli interventi medesimi.
30. Gli oneri derivanti dal comma 29 fanno carico all’unità di bilancio 6.3.2.1126 e al capitolo 5261 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
31. La Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati - SISSA di Trieste è autorizzata a permutare l’immobile sito a Trieste in via Stock, n. 4, all’interno del complesso immobiliare denominato ex Stock, acquistato con contributi regionali, con una porzione del complesso immobiliare dell’ex Ospedale Santorio di Trieste, da adibire a sede, maggiormente idonea allo svolgimento delle attività istituzionali dell’ente.
32. Con decreto dell’organo competente è disposta la soppressione del vincolo di destinazione d’uso quinquennale, di cui all’articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000 sull’immobile ceduto a titolo di permuta e la contestuale apposizione del medesimo vincolo sull’edificio acquistato allo stesso titolo, che non può essere alienato fino alla scadenza dell’ultima annualità del contributo pluriennale concesso ai sensi dell’articolo 33, comma 1, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4 (Legge finanziaria 1992).
33. Gli oneri derivanti dal comma 31 fanno carico all’unità di bilancio 6.3.2.1126 e al capitolo 5096 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio 2009.
34. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a Trieste Science Center contributi pluriennali costanti per un periodo non superiore a venti anni, nella misura massima prevista dal comma 38, per il completamento dei lavori edili del comprensorio dell’ex meccanografico - già proprietà delle Ferrovie dello Stato e oggi del Comune di Trieste - destinato a fini museali.
35. Per l’esecuzione delle opere di cui al comma 34 si applica la legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
36. In caso di stipulazione di mutuo per l’intervento, il contributo è destinato alla copertura o alla riduzione degli oneri di ammortamento, in linea capitali e interessi.
37. La domanda di contributi previsti dal comma 34 è presentata alla Direzione centrale lavoro, università e ricerca entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione.
38. Per le finalità previste dal comma 34 è autorizzato il limite d’impegno ventennale di 150.000 euro annui a decorrere dall’anno 2009, con l’onere complessivo di 450.000 euro per le annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2011 a carico dell’unità di bilancio 6.5.2.1130 e del capitolo 5297 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009. Le annualità autorizzate per gli anni dal 2012 al 2028 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli per gli anni medesimi.
39. Nelle more dell’applicazione delle modifiche introdotte dall’articolo 4, comma 50, lettera a), della legge regionale 30/2007, per l’ammissione ai benefici previsti ai sensi dell’articolo 16, comma 47, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998), a favore dei nuclei familiari con studenti che frequentano la scuola secondaria superiore, ai fini della determinazione dell’importo del reddito familiare complessivo dei richiedenti si applica una riduzione di 4.000 euro per ogni figlio a carico.
40. Gli oneri derivanti dal comma 39 fanno carico all’unità di bilancio 6.4.1.1127 e al capitolo 5033 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
41. In via di interpretazione autentica dell’articolo 5, comma 36, della legge 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), il contributo annuale a sostegno dell’attività istituzionale s’intende riferito anche alle quote associative di adesione alla fondazione.
42. Gli oneri derivanti dal comma 41 fanno carico all’unità di bilancio 6.5.1.1130 e al capitolo 5597 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio 2009.
43. Il comma 8 dell’articolo 6 della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), è sostituito dal seguente:
<<8. Al fine di concorrere all’attuazione di un piano industriale rivolto al perseguimento delle finalità statutarie, in particolar modo all’attività di supporto alle imprese e allo sviluppo dell’innovazione, l’Amministrazione regionale partecipa alla ricapitalizzazione della società Polo tecnologico di Pordenone S.c.p.a. nei limiti degli stanziamenti iscritti annualmente nei documenti contabili regionali.>>.
44. Per le finalità previste dall’articolo 6, comma 8, della legge regionale 12/2006, come sostituito dal comma 43, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l’anno 2009 a carico dell’unità di bilancio 6.5.2.3300 e del capitolo 1304 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
45. All’onere derivante dal comma 44 si provvede mediante prelevamento di pari importo per l’anno 2009 a carico dell’unità di bilancio 10.2.2.3460 e del capitolo 8649 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
46. L’Amministrazione regionale, nell’ambito dell’organizzazione di eventi a carattere culturale, scientifico e in materia di innovazione, realizza la manifestazione InnovAction e la manifestazione Biennale Internazionale delle Idee secondo un criterio di alternanza temporale e di non sovrapposizione.
47. L’Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, per il tramite di Fiera Trieste Spa, l’allestimento e lo svolgimento della manifestazione biennale denominata Biennale Internazionale delle Idee.
48. Per le finalità previste dal comma 47, è autorizzata la spesa complessiva di 2.250.000 euro, suddivisa in ragione di 750.000 euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2011, a carico dell’unità di bilancio 6.6.1.3303 e del capitolo 5615 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
49. Alla legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), sono apportate le seguenti modifiche:
a) l’articolo 3 è così modificato:
1) al comma 1 le parole <<per un periodo triennale, con aggiornamento annuale,>> sono sostituite dalle seguenti: <<per un periodo quadriennale, con eventuale aggiornamento annuale,>>;
2) Il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Il Programma è approvato previo parere della competente Commissione consiliare e rimane comunque in vigore fino all’approvazione del Programma successivo.>>;
b) l’articolo 4 è abrogato.
c) dopo il comma 2, dell’articolo 35 è aggiunto il seguente:
<<2 bis. In deroga all’articolo 32, commi 2, 3, 4, 5 e 6, nelle more dell’attuazione della riforma della strategia d’intervento a favore del sistema universitario presente nella regione Friuli Venezia Giulia, da realizzarsi entro il 30 giugno 2009, con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse a favore degli interventi di cui all’articolo 32, comma 1.>>.
50. Ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettere d) ed e), della legge regionale 21/2007, sono disposte, con riferimento alla finalità 6 – Istruzione, formazione e ricerca, le variazioni di spesa delle unità di bilancio e capitoli di cui all’allegata tabella G.


ARTICOLO 9
(Finalità 7 - Sanità pubblica)


1. Il termine di cui all’articolo 75, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), già prorogato al 31 dicembre 2008 con l’articolo 19, comma 1, della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di salute umana e sanità veterinaria e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale, nonché in materia di personale), è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2010.
2. La concessione a soggetti pubblici di finanziamenti relativi a opere di edilizia sanitaria, rientranti nella programmazione degli investimenti del Servizio sanitario regionale, è disposta o in via ordinaria, sulla base del progetto definitivo ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 5 settembre 1995, n. 37 (Istituzione, compiti ed assetto organizzativo dell’Agenzia regionale della sanità ed altre norme in materia sanitaria), oppure sulla base del progetto preliminare o di altra documentazione che la vigente normativa definisce necessaria per l’individuazione del soggetto realizzatore in caso di appalto o di concessione di opere pubbliche.
3. Fatte salve le quote necessarie per dare copertura finanziaria ai canoni derivanti da acquisizioni in leasing e alle quote di ammortamento per acquisti con liquidità di cassa già effettuati al momento dell’entrata in vigore della presente legge, gli stanziamenti relativi agli esercizi finanziari per gli anni 2007 e 2008 per gli interventi volti alla realizzazione di opere di edilizia sanitaria e acquisizione di apparecchiature sanitarie mediante strumenti di locazione finanziaria e finanza di progetto, di cui all’articolo 5, comma 42, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), possono essere utilizzati per acquisti diretti da parte degli enti del Servizio sanitario regionale con modalità che sono definite con i relativi atti di programmazione per l’anno 2009. Gli enti del Servizio sanitario regionale continuano a effettuare gli acquisiti di beni e servizi anche attraverso procedure centralizzate.
4. L’articolo 21 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 32 (Modifica dell’assetto del dipartimento dei servizi sociali di cui alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e altre norme in materia di sanità ed assistenza), e il comma 15 dell’articolo 7 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2000), sono abrogati.
L’indennizzo forfetario continua a essere erogato, ove ne ricorrano i presupposti, esclusivamente fino alla data originaria di scadenza dei rapporti contrattuali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. In via di interpretazione autentica dell’articolo 5, secondo comma, della legge regionale 22 luglio 1978, n. 81 (Istituzione dei consultori familiari), si intendono ricomprese, fra i soggetti che possono stipulare convenzioni con gli enti di cui al primo comma dello stesso articolo, anche le aziende per i servizi sanitari.
6. Il comma 2 dell’articolo 11 della legge regionale 19/2006 è sostituito dal seguente:
<<2. Per le finalità di cui al comma 1, l’Azienda per i servizi sanitari n. 4 <<Medio Friuli>> è autorizzata a contrarre un mutuo dell’importo massimo di 5.600.000 euro, di durata non inferiore a quindici anni, oppure all’utilizzo, anche parziale, di altri strumenti e fonti di finanziamento derivanti da interventi disposti dall’Azienda sanitaria medesima o da altri soggetti pubblici e privati, finalizzati alla realizzazione dell’opera.>>.
7. Il comma 3 dell’articolo 11 della legge regionale 19/2006 è abrogato.
8. La Direzione centrale salute e protezione sociale, con il supporto dell’Agenzia regionale della sanità, predispone uno studio di fattibilità concernente i tempi, i modi, i criteri e le risorse necessarie per conseguire la graduale perequazione del trattamento economico del personale degli enti del Servizio sanitario regionale, al fine di superare le eventuali differenze retributive riscontrate tra i differenti enti.
9. Gli eventuali oneri derivanti dal comma 8, per un primo finanziamento di 3 milioni di euro, fanno carico all’unità di bilancio 7.1.1.1131 e al capitolo 4362 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
10. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Aviano un finanziamento per la ristrutturazione urgente della sede del locale distretto socio-sanitario, che versa in situazione di grave degrado.
11. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 10 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono fissate le modalità di erogazione e rendicontazione del finanziamento.
12. Per le finalità previste dal comma 10 è autorizzato il limite d’impegno decennale di 80.000 euro annui a decorrere dall’anno 2009, con l’onere di 240.000 euro, relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2011, a carico dell’unità di bilancio 7.1.2.1135 e del capitolo 4412 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009. Le annualità autorizzate per gli anni dal 2012 al 2018 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli per gli anni medesimi.
13. Dopo il comma 1 dell’articolo 94 della legge regionale 5 dicembre 2005, n.
29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di
somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>), è inserito il seguente:
<<1 bis. Per imprese di servizio si intendono anche quelle che prestano servizi alla persona nel campo sanitario e assistenziale.>>.
14. Ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettere d) ed e), della legge regionale 21/2007, sono disposte, con riferimento alla finalità 7 – Sanità pubblica, le variazioni di spesa delle unità di bilancio e dei capitoli di cui all’allegata tabella H.


ARTICOLO 10
(Finalità 8 - Protezione sociale)


1. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 6, comma 1, lettera c), punti 1 e 2, della legge regionale 19 maggio 1998, n. 10 (Norme in materia di tutela della salute e di promozione sociale delle persone anziane, nonchè modifiche all’articolo 15 della legge regionale 37/1995 in materia di procedure per interventi sanitari e socio-assistenziali), tutte le strutture residenziali pubbliche e private, destinate all’accoglimento di persone anziane, già autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale 14 febbraio 1990, n. 83, del decreto del Presidente della Giunta regionale 16 dicembre 1997, n. 420 e della deliberazione della Giunta regionale 11 maggio 2001, n. 1612, sono soggette a nuova classificazione secondo gli indirizzi definiti con regolamento regionale.
2. Ai fini dell’avvio del processo di classificazione, le strutture di cui al comma 1 devono chiedere il rilascio di nuove autorizzazioni all’esercizio, secondo procedure stabilite con il regolamento di cui al comma 1.
3. Gli atti autorizzativi di cui al comma 2 sono rilasciati dalla Regione, previa verifica del possesso degli specifici requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi stabiliti con il regolamento di cui al comma 1.
4. Il regolamento di cui al comma 1 può individuare i casi in cui possono essere concesse eventuali e motivate deroghe temporanee con riferimento al possesso dei requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi.
5. Gli eventuali oneri derivanti dal comma 1 fanno carico all’unità di bilancio 8.1.1.3340 e al capitolo 4875 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
6. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Azienda per i servizi sanitari n. 4 <<Medio Friuli>>, nella sua qualità di ente gestore dei servizi per l’handicap, un contributo straordinario di 100.000 euro per assicurare il mantenimento e i livelli qualitativi dei servizi di cui all’articolo 6, comma 1, lettere e), f), g) e h) e comma 7, della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l’integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 <<Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate>>).
7. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 6 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.
8. Per le finalità previste dal comma 6 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l’anno 2009 a carico dell’unità di bilancio 8.1.1.3340 e del capitolo 4884 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
9. Al fine di assicurare i livelli minimi assistenziali a favore di soggetti portatori di handicap del territorio urbano udinese, l’Azienda per i servizi sanitari n. 4 <<Medio Friuli>> è autorizzata a utilizzare il contributo in conto capitale già concesso, ai sensi della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44 (Interventi per favorire la realizzazione e la riqualificazione di strutture socio-assistenziali), con decreto del Direttore del Servizio interventi e servizi sociali 22 novembre 2005, n. 929, per i lavori di ristrutturazione di un immobile e la sua trasformazione in centro socio riabilitativo educativo. Al fine della conferma del contributo concesso e della modifica della tipologia di intervento, l’Azienda per i servizi sanitari n. 4 <<Medio Friuli>> deve presentare, alla Direzione centrale salute e protezione sociale, il progetto definitivo dei lavori da realizzare completo di tutti gli atti autorizzativi previsti.
10. Il comma 3 dell’articolo 14 quater della legge regionale 41/1996 è sostituito dal seguente:
<<3. I programmi e gli aggiornamenti annuali sono sottoposti all’approvazione della Giunta regionale. I programmi sono finanziati sino all’intero ammontare dei costi preventivati. In caso di risorse insufficienti a garantire la piena copertura, si procede alla ripartizione in misura proporzionale.>>.
11. Dopo il comma 2 dell’articolo 18 della legge regionale 41/1996 è inserito il seguente:
<<2 bis. Nel rispetto e in attuazione dei principi generali della legge di cui al comma 2 e di quelli stabiliti in materia di disabilità con la legge regionale 6/2006, la Regione riconosce e sostiene l’attività di consulenza, documentazione, orientamento e informazione svolta da Hattiva Lab Cooperativa Sociale Onlus attraverso il suo Centro InfoHandicap.>>.
12. Al comma 3 dell’articolo 18 della legge regionale 41/1996 le parole: <<ai commi 1 e 2,>> sono sostituite dalle seguenti: <<ai commi 1, 2 e 2 bis,>>.
13. Gli oneri derivanti dall’articolo 18, comma 3, della legge regionale 41/1996, come modificato dal comma 12, fanno carico all’unità di bilancio 8.1.2.1138 e al capitolo 4782 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
14. In deroga a quanto previsto dall’articolo 5, comma 34, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, ai Comuni individuati nel programma organico degli interventi di cui all’articolo 5, comma 35, lettera a), della legge regionale 2/2006, i contributi annui costanti previsti dalla disposizione medesima, per interventi di ristrutturazione, riconversione, acquisto, adeguamento e trasformazione di immobili, al fine di realizzare nel territorio provinciale di Trieste una rete integrata di servizi diurni e semiresidenziali, destinati a soddisfare i bisogni della popolazione anziana.
15. Gli oneri derivanti dal comma 14 fanno carico all’unità di bilancio 8.1.2.1138 e al capitolo 4886 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
16. L’Amministrazione regionale è autorizzata a erogare la somma di 3.000 euro al Comune di Chiusaforte, quale contributo all’attività del <<Progetto arcobaleno>>, finalizzata al trasporto e all’assistenza per le esigenze sanitarie degli anziani.
17. Per le finalità previste dal comma 16 è autorizzata la spesa di 3.000 euro per l’anno 2009 a carico dell’unità di bilancio 8.1.1.1138 e del capitolo 4805 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
18. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Centro Caritas Arcidiocesano con sede in Udine un contributo pluriennale costante, per un periodo non superiore a dieci anni, a riduzione o a copertura degli oneri, in linea capitale e interessi, per l’ammortamento del mutuo da contrarre per la realizzazione del Centro di assistenza e protezione per le vittime di grave emarginazione e violenza e di sfruttamento e abuso sessuale.
19. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 18 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale, corredata di una relazione illustrativa del progetto e del relativo preventivo di spesa, nonché dell’atto di assunzione del mutuo e di adesione dell’istituto mutuante.
L’erogazione della prima annualità del finanziamento è disposta alla presentazione del contratto definitivo di mutuo. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.
20. Per le finalità previste dal comma 18 è autorizzato il limite d’impegno decennale di 100.000 euro annui a decorrere dall’anno 2009, con l’onere complessivo di 300.000 euro per le annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2011 a carico dell’unità di bilancio 8.1.2.3340 e del capitolo 4663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009. Le annualità autorizzate per gli anni dal 2012 al 2018 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli per gli anni medesimi.
21. A decorrere dall’anno 2009 l’Amministrazione regionale è autorizzata a ripartire tra i Comuni richiedenti i finanziamenti destinati al sostegno della gestione diretta, mista o in convenzione di asili nido, secondo criteri stabiliti con regolamento.
22. Per le finalità previste dal comma 21 è autorizzata la spesa di 6.500.000 euro per l’anno 2009 a carico dell’unità di bilancio 8.2.1.1140 e del capitolo 8460 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
23. Al comma 2 dell’articolo 29 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), sono aggiunte, in fine, le parole: <<Tale termine può essere prorogato, a richiesta, dal Comune competente per territorio per un ulteriore periodo, non superiore a due anni.>>.
24. Gli oneri relativi agli interventi di cui all’articolo 29 della legge regionale 20/2005, come modificato dal comma 23, fanno carico all’unità di bilancio 8.2.2.1141 e al capitolo 4925 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
25. Dopo l’articolo 8 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), è inserito il seguente:<<Art. 8 bis (Sostegno alle nascite)
1. La Regione sostiene la natalità attraverso l’attribuzione di assegni una tantum correlati alle nascite e alle adozioni di minori avvenute a partire dall’1 gennaio 2007, erogati dai Comuni a favore di nuclei familiari in cui almeno uno dei genitori sia residente da almeno dieci anni, anche non continuativi, nel territorio nazionale e di cui almeno cinque nel territorio regionale, ovvero che per il medesimo periodo in esso abbia prestato attività lavorativa.
2. L’intervento di cui al comma 1 è cumulabile con ogni altro beneficio pubblico per il sostegno della natalità e maternità, salvo diverse disposizioni statali o regionali.
3. I requisiti e le modalità di accesso al beneficio, l’entità dell’assegno, anche in ragione del numero dei figli, nonché le modalità di assegnazione ed erogazione agli aventi diritto sono disciplinati con regolamento, da approvarsi previo parere della Commissione consiliare competente.>>.
26. Per le finalità previste dall’articolo 8 bis della legge regionale 11/2006, come inserito dal comma 25, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a carico dell’unità di bilancio 8.2.1.1140 e del capitolo 4534 del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
27. I commi 4 e 7 dell’articolo 9 bis della legge regionale 11/2006 sono abrogati.
28. Al comma 5 dell’articolo 9 bis della legge regionale 11/2006 la parola:
<<stabilite>> è sostituita dalla seguente: <<stabiliti>> e prima della lettera a) è inserita la seguente:<<a ante) i requisiti per l’accesso alla prestazione;>>.
29. Gli oneri derivanti dall’articolo 9 bis, comma 5, della legge regionale 11/2006, come modificato dal comma 28, fanno carico all’unità di bilancio 8.2.1.1140 e al capitolo 4525 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
30. Dopo il comma 5 bis dell’articolo 10 della legge regionale 11/2006 sono aggiunti i seguenti:
<<5 ter. Le agevolazioni e le riduzioni di costi di cui al comma 2 possono essere riconosciute anche attraverso l’erogazione diretta di benefici economici agli aventi diritto, mediante contributi sulle spese sostenute per la fornitura di beni e servizi, con le modalità fissate con deliberazione della Giunta regionale.
5 quater. L’Amministrazione regionale, per lo svolgimento delle attività tecnico operative connesse con l’attivazione e la gestione della Carta Famiglia e di ogni altro intervento a sostegno delle politiche a favore della famiglia e della genitorialità, ivi comprese le attività di erogazione dei benefici stessi, può avvalersi del Centro servizi condivisi ovvero di altri soggetti pubblici o privati, mediante la stipula di apposite convenzioni.>>.
31. Gli oneri derivanti dai commi 5 ter e 5 quater dell’articolo 10 della legge regionale 11/2006, come aggiunti dal comma 30, fanno carico all’unità di bilancio 8.2.1.1140 e al capitolo 4533 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
32. All’articolo 18 della legge regionale 11/2006 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. Al fine di valorizzare le risorse di solidarietà e le iniziative delle famiglie, la Regione sostiene i progetti promossi e gestiti dalle famiglie, organizzate in forma cooperativistica o associazionistica.>>;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. Con regolamento regionale sono determinati i criteri per l’individuazione dei progetti finanziabili, le modalità di presentazione delle domande e di concessione ed erogazione dei contributi.>>.
33. Dopo l’articolo 23 della legge regionale 11/2006 è inserito il seguente:
<<Art. 23 bis (Spese dirette)
1. Al fine di consentire una compiuta attuazione delle norme di cui alla presente legge, l’Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese dirette per collaborazioni professionali, prestazioni di servizio e azioni di comunicazione e informazione necessarie all’attuazione degli interventi di competenza regionale.>>.
34. Per le finalità previste dall’articolo 18 della legge regionale 11/2006, come modificato dal comma 32, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2009 a carico dell’unità di bilancio 8.2.1.1140 e del capitolo 8471 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
35. Per le finalità previste dall’articolo 23 bis della legge regionale 11/2006, come inserito dal comma 33, è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l’anno 2009 a carico dell’unità di bilancio 8.2.1.1140 e del capitolo 8472 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
36. I procedimenti amministrativi di cui all’articolo 9, comma 24, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21), relativi all’anno 2008, in via di interpretazione autentica, sono espletati in relazione ai programmi di attività in corso in tale anno.
37. Gli oneri derivanti dall’articolo 9, comma 24, della legge regionale 9/2008, come interpretato dal comma 36, fanno carico alle unità di bilancio 8.3.1.1143 e 8.3.2.1143 e rispettivamente ai capitoli 4498 e 4505 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
38. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai condomini privati con più di tre livelli fuori terra, contributi in conto capitale, nella misura massima del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per far fronte alle spese necessarie per l’installazione di ascensori.
39. I criteri e le modalità per la determinazione, la concessione e l’erogazione dei contributi di cui al comma 38, che devono tenere conto per ciascun condominio del numero dei piani, del numero di disabili e di persone anziane ultrasessantenni abitanti, sono stabiliti con regolamento, ai sensi dell’articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
40. La Direzione centrale ambiente e lavori pubblici emana il bando nel quale sono stabilite le modalità di presentazione delle domande e della documentazione necessaria ai fini della concessione e dell’erogazione dei contributi di cui al comma 38 e provvede agli adempimenti connessi alla prenotazione delle risorse.
41. Le domande di cui al comma 40 sono presentate alle Direzioni provinciali dei lavori pubblici competenti per territorio che provvedono alla concessione e all’erogazione dei contributi.
42. I contributi di cui al comma 38 sono cumulabili con altre agevolazioni aventi la stessa finalità entro i limiti della spesa sostenuta.
43. Per le finalità previste dal comma 38 è autorizzata la spesa di 50.000 euro, per ciascuno degli anni dal 2009 al 2011, a carico dell’unità di bilancio 8.4.2.1142 e del capitolo 3325 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
44. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a soggetti privati proprietari e intestatari del titolo abilitativo edilizio, contributi in conto capitale, nella misura massima del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e, in ogni caso, nell’ammontare massimo di 10.000 euro, per far fronte alle spese necessarie per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa a norma di impianti tecnologici e al conseguimento del risparmio energetico relativi alla prima casa.
45. I criteri e le modalità per la determinazione, la concessione e l’erogazione dei contributi di cui al comma 44 sono stabiliti con regolamento, ai sensi dell’articolo 30 della legge regionale 7/2000, da approvare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
46. La Direzione centrale ambiente e lavori pubblici emana il bando nel quale sono stabilite le modalità di presentazione delle domande e della documentazione necessaria ai fini della concessione e dell’erogazione dei contributi di cui al comma 44 e provvede agli adempimenti connessi alla prenotazione delle risorse.
47. Le domande di contributo sono presentate alle Direzioni provinciali dei lavori pubblici competenti per territorio che provvedono alla concessione e all’erogazione dei contributi; sono ammissibili a contributo le spese sostenute dopo la presentazione della domanda.
48. In sede di prima applicazione per l’anno 2009 le domande di contributo sono presentate entro sessanta giorni dalla pubblicazione del regolamento di cui al comma 45; in questo caso sono ammissibili a contributo le spese sostenute dopo l’entrata in vigore della presente legge.
49. I contributi di cui al comma 44 non sono cumulabili con altre contribuzioni aventi la stessa finalità.
50. Per le finalità previste dal comma 44 è autorizzata la spesa complessiva di 9 milioni di euro, suddivisa in ragione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2011, a carico dell’unità di bilancio 8.4.2.1144 e del capitolo 3396 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
51. Al comma 32 dell’articolo 3 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), la parola: <<completamento>> è sostituita dalla seguente: <<finanziamento>>.
52. Gli oneri derivanti dall’articolo 3, comma 32, della legge regionale 2/2000, come modificato dal comma 51, fanno carico all’unità di bilancio 8.4.2.1142 e al capitolo 4879 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
53. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento in favore delle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale (ATER), per la realizzazione di un intervento pilota di edilizia sostenibile pubblica ai sensi della legge regionale 18 agosto 2005, n. 23 (Disposizioni in materia di edilizia sostenibile), relativo alla costruzione di un edificio di edilizia residenziale sociale.
54. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti, con regolamento, le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 55 e i criteri di assegnazione del finanziamento da parte della Giunta regionale.
55. Gli enti di cui al comma 53 presentano le domande di assegnazione del finanziamento alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 54.
56. Per le finalità previste dal comma 53 è autorizzata la spesa di 3.208.950 euro per l’anno 2009 a carico dell’unità di bilancio 8.4.2.1144 e del capitolo 3251 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
57. Ovunque ricorra nella legge regionale 8 aprile 2005, n. 7 (Interventi regionali per l’informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche nell’ambiente di lavoro), la denominazione: <<Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale>>, questa è sostituita con: <<Agenzia regionale del lavoro>>.
58. Ovunque ricorra nella legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), la denominazione: <<Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale>>, questa è sostituita con: <<Agenzia regionale del lavoro>>.
59. All’articolo 9 della legge regionale 18/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
<<a) assistenza tecnica all’Assessore e alla Direzione centrale competenti in materia di lavoro a supporto dello svolgimento delle funzioni e compiti in materia di programmazione regionale e gestione delle politiche regionali del lavoro e dell’esercizio delle funzioni e compiti di cui alla presente legge;>>;
b) alla lettera b) del comma 2 le parole: <<e formazione>> sono soppresse;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. L’Agenzia può avvalersi di un Comitato scientifico, composto da non più di cinque esperti in materia di politica del lavoro, designati con decreto del Direttore dell’Agenzia su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di lavoro, per lo svolgimento delle attività di osservazione del mercato del lavoro, di monitoraggio e valutazione degli interventi di politica del lavoro, nonché per la predisposizione del rapporto annuale sull’occupazione nel territorio regionale.>>.
60. Al fine di assicurare la continuità nella gestione del Sistema informativo regionale lavoro dall’1 gennaio 2009 sono introdotte le seguenti modifiche alla legge regionale 18/2005:
a) al comma 2 dell’articolo 9 la lettera d) è abrogata;
b) dopo il comma 2 dell’articolo 9 è inserito il seguente:
<<2 bis. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, l’Agenzia regionale del lavoro accede ai dati del Sistema informativo lavoro di cui all’articolo 28.>>;
c) al comma 3 dell’articolo 28 le parole: <<L’Agenzia>> sono sostituite dalle seguenti: <<La Direzione centrale competente in materia di sistemi informativi, in stretto raccordo con la Direzione centrale competente in materia di lavoro>>;
d) al comma 3 dell’articolo 28, prima della lettera a), è inserita la seguente:
<<a ante) svolge l’attività di progettazione e gestione del Sistema informativo regionale lavoro;>>;
e) al comma 4 dell’articolo 28 le parole: <<l’Agenzia>> sono sostituite dalle seguenti: <<la Direzione centrale competente in materia di sistemi informativi, in stretto raccordo con la Direzione centrale competente in materia di lavoro>>.
61. All’articolo 13 della legge regionale 18/2005 sono apportate le seguenti modifiche:a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Al fine di acquisire le elevate professionalità e le specifiche competenze, non previste nell’ambito dell’organico dell’Amministrazione regionale, necessarie allo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 9, l’Agenzia procede all’assunzione di personale proprio con profilo di ricercatore assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato cui si applica il CCNL del personale del comparto delle istituzioni degli enti di ricerca e sperimentazione – area ricercatori e tecnologi, nel limite delle previsioni della pianta organica.>>;
b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
<<2 bis. Per il reclutamento del personale di cui al comma 2, l’Agenzia provvede all’espletamento di procedure concorsuali, previa approvazione del bando da parte della Giunta regionale.>>.
62. Gli oneri derivanti dai commi 57 e 58 e dagli articoli 9, 13 e 28 della legge regionale 18/2005, come modificati dai commi 59, 60 e 61, fanno carico all’unità di bilancio 11.4.1.1192 e al capitolo 8490 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
63. All’articolo 36 della legge regionale 18/2005 dopo il comma 3 è inserito il seguente:
<<3 bis. La Regione sostiene la cultura dell’integrazione professionale e della stabilizzazione lavorativa delle persone disabili anche attraverso progetti concertati con i soggetti competenti in materia e i datori di lavoro pubblici e privati.>>.
64. Dopo l’articolo 38 della legge regionale 18/2005 è inserito il seguente:
<<Art. 38 bis (Fondo regionale per le politiche del lavoro dei disabili)1. Per le finalità di cui all’articolo 36, è istituito il Fondo regionale per le politiche del lavoro dei disabili, di seguito denominato Fondo regionale.
2. La Giunta regionale con propria deliberazione definisce le modalità di utilizzo del Fondo regionale di cui al comma 1.>>.
65. Gli oneri derivanti dall’articolo 38 bis della legge regionale 18/2005, come inserito dal comma 64, fanno carico all’unità di bilancio 8.1.2.1138 e al capitolo 8501 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
66. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Province il finanziamento necessario alla copertura delle domande di contributo presentate entro il 25 novembre 2008, in attuazione degli articoli 30, 31, 32 e 33 della legge regionale 18/2005, ammissibili al contributo medesimo e non soddisfatte per mancanza di fondi.
67. Gli oneri derivanti dal comma 66 fanno carico all’unità di bilancio 8.5.1.1146 e al capitolo 8555 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
68. Al fine di contenere il disagio economico derivante dagli incidenti di lavoro verificatisi in data anteriore all’1 gennaio 2007, il Fondo regionale di solidarietà, previsto dall’articolo 56 bis, comma 2, della legge regionale 18/2005, eroga contributi a favore dei figli delle persone decedute per ragioni di lavoro, a condizione che gli stessi, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano raggiunto la maggiore età.
69. La Giunta regionale stabilisce con apposito regolamento, approvato previo parere della Commissione consiliare competente, i criteri, le modalità e i termini per l’erogazione dei contributi di cui al comma 68.
70. Con deliberazione della Giunta regionale è altresì stabilita la quota delle risorse del Fondo regionale di cui al comma 68 destinate al finanziamento degli interventi.
71. Gli oneri derivanti dal comma 68 fanno carico all’unità di bilancio 8.5.1.1146 e al capitolo 8485 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
72. A decorrere dall’anno 2009 la Regione istituisce un Fondo finalizzato al sostegno a domicilio di persone in situazioni di bisogno assistenziale a elevatissima intensità individuate con regolamento, secondo modalità e limiti ivi stabiliti.
73. Il Fondo regionale può essere integrato con risorse nazionali, nonché con risorse di altri soggetti pubblici o privati ed è concesso agli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni secondo criteri stabiliti con regolamento.
74. Per le finalità previste dal comma 72 è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l’anno 2009 a carico dell’unità di bilancio 8.6.1.1149 e del capitolo 4524 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
75. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla ASP Casa per anziani di Cividale del Friuli un contributo straordinario per l’anno 2009 di 50.000 euro finalizzato all’abbattimento delle rette.
76. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 75 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono disciplinate le modalità di rendicontazione del contributo.
77. Per le finalità previste dal comma 75 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l’anno 2009 a carico dell’unità di bilancio 8.7.1.3390 e del capitolo 4679 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009–2011 e del bilancio per l’anno 2009.
78. L’Amministrazione regionale, al fine dell’incremento degli acquisti delle famiglie in difficoltà, a decorrere dalla definizione delle modalità di cui al comma 79, integra in misura pari al 50 per cento del valore determinato dallo Stato l’importo della carta acquisti di cui all’articolo 81, comma 32, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
79. L’Amministrazione regionale concorda con i competenti uffici dello Stato le modalità tecniche per l’attuazione del disposto di cui al comma 78. Con deliberazione della Giunta regionale sono fissati i criteri e le modalità di attuazione dell’intervento, sentito il parere della Commissione consiliare competente.
80. Per le finalità previste dal comma 78 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2009 a carico dell’unità di bilancio 8.7.1.1150 e del capitolo 4701 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
81. Al fine di individuare e promuovere forme innovative d’intervento in campo sanitario e socio-assistenziale, l’Amministrazione regionale sostiene l’attività di studio e sperimentazione preordinata all’avvio e al consolidamento di azioni integrate finalizzate allo sviluppo di fattorie sociali orientate all’inclusione socio-lavorativa dei soggetti svantaggiati.
Tali fattorie sociali si collocano in una prospettiva di affermazione del welfare comunitario, anche attraverso il coinvolgimento delle risorse informali del territorio. La sperimentazione trova attuazione nelle Aziende sanitarie n. 5 <<Bassa Friulana>> e n. 6 <<Friuli Occidentale>> e ha come obiettivo l’ampliamento delle opportunità socio-lavorative offerte dalle fattorie sociali stesse, l’individuazione di interventi legislativi e normativi atti a favorire rapporti stabili fra cooperative sociali e aziende agricole e lo sviluppo di una rete di fattorie sociali sul territorio regionale.
82. Per le finalità previste dal comma 81 le aziende sanitarie regionali interessate presentano il progetto alla Direzione centrale salute e protezione sociale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il progetto comprende:
a) il protocollo d’intesa con una o più cooperative sociali e loro consorzi, già operanti nel settore mediante la conduzione di strutture agricole con finalità socio-assistenziali e socio-lavorative;
b) l’individuazione di una commissione tecnica di monitoraggio e verifica della sperimentazione;
c) la descrizione degli obiettivi e delle singole azioni da attuare o promuovere.
83. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo. Alla concessione del finanziamento segue la stipula di apposita convenzione tra il soggetto beneficiario e la direzione centrale competente per la regolamentazione della sperimentazione.
84. Per le finalità previste dal comma 81 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l’anno 2009 a carico dell’unita’ di bilancio 8.7.1.3390 e del capitolo 4672 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
85. Al comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale 9/2008 sono aggiunte, in fine, le parole: <<È escluso in ogni caso il rinnovo del beneficio previsto dai commi 2 e 3 dell’articolo 10 del regolamento.>>.
86. Il comma 8 dell’articolo 7 della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), è sostituito dal seguente:
<<8. L’Amministrazione regionale, al fine di attuare politiche di pari opportunità tra donna e uomo, realizza proprie iniziative, promuove e sostiene interventi a ciò finalizzati e sostiene iniziative proposte da enti locali, da associazioni femminili di volontariato e di promozione sociale, dal terzo settore e da altri soggetti pubblici e privati, diretti a diffondere la cultura del rispetto tra i sessi e a garantire la piena realizzazione delle pari opportunità tra donna e uomo.>>.
87. Alla lettera a) del comma 11 dell’articolo 7 della legge regionale 12/2006 le parole: <<relativamente alla realizzazione di iniziative proprie della Regione e/o in collaborazione con soggetti di diritto pubblico e/o privato>> sono sostituite dalle seguenti: <<relativamente alla realizzazione, alla promozione e al sostegno di iniziative proprie e di altri enti pubblici e privati>>.
88. Le lettere b) e c) del comma 11 dell’articolo 7 della legge regionale 12/2006 sono abrogate.
89. Gli oneri derivanti dall’articolo 7, comma 8, della legge regionale 12/2006, come sostituito dal comma 86, fanno carico all’unità di bilancio 8.8.1.3401 e al capitolo 4712 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
90. Ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettere d) ed e), della legge regionale 21/2007, sono disposte, con riferimento alla finalità 8 – Protezione sociale, le variazioni di spesa delle unità di bilancio e dei capitoli di cui all’allegata tabella I.


ARTICOLO 11
(Sussidiarietà e devoluzione)


1. Gli enti locali compartecipano ai proventi dei tributi erariali riscossi nel territorio regionale per le quote di seguito determinate:
a) due decimi delle quote di compartecipazione al gettito netto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all’articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 146, della legge 662/1996;
b) due decimi delle quote di compartecipazione al gettito netto dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche di cui all’articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 146, della legge 662/1996;
c) un decimo delle quote di compartecipazione al gettito netto dell’imposta sul valore aggiunto di cui all’articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come da ultimo modificato dall’articolo 30, comma 10, della legge 289/2002 e dall’articolo 1, commi 946 e 947, della legge 296/2006, al netto dell’aumento derivante da tale ultima legge;
d) due decimi delle quote di compartecipazione al gettito netto dell’imposta erariale sui consumi d’energia elettrica di cui all’articolo 49, primo comma, numero 5), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come sostituito dall’articolo 1 della legge 457/1984;
e) due decimi delle quote di compartecipazione al gettito netto della quota fiscale dell’imposta erariale di consumo sui prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella Regione di cui all’articolo 49, primo comma, numero 7), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come sostituito dall’articolo 1 della legge 457/1984;
f) due decimi delle quote di compartecipazione al gettito netto dei canoni per le concessioni idroelettriche di cui all’articolo 49, primo comma, numero 6), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come sostituito dall’articolo 1 della legge 457/1984.
2. L’importo definitivo delle quote di compartecipazione ai tributi riscossi è accertato in sede di assestamento del bilancio regionale dell’anno successivo;
con la stessa legge di assestamento sono determinati gli importi e le modalità conseguenti all’eventuale conguaglio, positivo o negativo.
3. Per l’anno 2009 le quote di compartecipazione ai proventi dello Stato riscossi nel territorio regionale da devolvere agli enti locali sono determinate, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, nella misura di 487.265.107,86 euro.
4. Le assegnazioni di cui al comma 3, sono attribuite per 480.565.107,86 euro ai sensi di quanto disposto dai commi 5, 6, 10, 13, 15, 17, 19, 20, 24, 25, 35, 52, 60 e 67, relativamente all’annualità 2009, per 200.000 euro per le finalità previste dall’articolo 12, comma 3, della presente legge, per 1 milione di euro, per le finalità previste dall’articolo 3, comma 60, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), per 4 milioni di euro per le finalità previste dall’articolo 1, comma 28, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008) e per 1.500.000 euro per le finalità previste dall’articolo 1, comma 55, della legge regionale 30/2007.
5. Alle Province è attribuito un fondo di 43.734.063 euro, quale trasferimento ordinario, in misura proporzionale alle assegnazioni attribuite alle Province, per l’anno 2008 ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge regionale 30/2007.
6. Le assegnazioni sono attribuite ai Comuni:
a) per 340.971.625 euro, quale trasferimento ordinario suddiviso nelle seguenti quote, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), e tenuto conto dei correttivi di cui ai commi 7 e 8:
1) per 221.631.556,25 euro, a titolo di quota di fiscalità legata al territorio, da assegnare in misura proporzionale all’incidenza della media del gettito IRPEF di ciascun Comune, relativo all’ultimo triennio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, sul totale del gettito medio d’imposta del triennio di tutti i Comuni della regione;
2) per 119.340.068,75 euro, a titolo di quota compensativa, da assegnare sulla base dei criteri di riparto definiti con regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 22 giugno 2006, n. 194 (Definizione dei criteri di riparto, a favore dei Comuni, dei trasferimenti ordinari, riferiti alla quota di compensazione di cui all’articolo 4, comma 6, lettera a), numero 2), della legge regionale 2/2006), con riferimento agli ultimi dati disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) per 500.000 euro, a favore dei Comuni che sostengono oneri relativi al personale proveniente, a seguito di mobilità, dall’Ente Ferrovie dello Stato, da assegnare, in unica soluzione entro il mese di agosto 2009, in misura pari agli oneri pagati nel 2008 per il personale transitato dall’Ente Ferrovie dello Stato, al netto della quota di perequazione a carico della Regione; in caso di insufficienza dello stanziamento l’assegnazione spettante a ciascun Comune è ridotta in misura proporzionale; la domanda di assegnazione del fondo indicante il nominativo del personale proveniente dall’Ente Ferrovie dello Stato, l’ammontare complessivo dell’importo della retribuzione ordinaria per l’anno 2008 e dell’importo di fine esercizio per il medesimo anno 2008, al netto della quota di perequazione a carico della Regione, deve pervenire al Servizio finanza locale della Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, sede di Udine, entro il 31 marzo 2009;
c) per 3.500.000 euro, al fine di contenere le tariffe, a titolo di concorso negli oneri relativi all’imposta sul valore aggiunto per l’affidamento a soggetti esterni di servizi non commerciali per i quali è previsto un corrispettivo da parte dell’utenza, da assegnare, in unica soluzione entro il mese di settembre 2009, in misura pari agli otto decimi dell’ammontare degli oneri relativi all’imposta sul valore aggiunto pagati nel 2008; in caso di insufficienza dello stanziamento l’assegnazione spettante a ciascun beneficiario è ridotta in misura proporzionale; la domanda di assegnazione del fondo, corredata della dichiarazione del responsabile del servizio finanziario dell’ammontare degli oneri IVA sostenuti per i singoli servizi e dell’attestazione che l’ammontare corrisposto a tale titolo ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera c), della legge regionale 30/2007, è stato considerato nella quantificazione della tariffa per l’anno 2009, deve pervenire al Servizio finanza locale della Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, sede di Udine, entro il termine del 31 marzo 2009; in relazione ai servizi esternalizzati, si considerano solo i contratti aventi a oggetto servizi non commerciali, intendendosi per tali quelli assoggettati all’imposta sul valore aggiunto che, ove prestati dai Comuni, sarebbero considerati esenti ovvero non rientrerebbero nel campo d’applicazione dell’imposta medesima; sono esclusi i servizi relativi al trasporto pubblico locale;
d) per 800.000 euro, a favore dei Comuni soggetti a intensi flussi turistici che registrano un indicatore <<presenze/residenti>> superiore al valore
numerico di 95; il riparto è disposto in unica soluzione entro il mese di agosto 2009 in applicazione della seguente formula:
25% * [procapitepresenze2006comunexi / (procapitepresenze2006comunex1 + rocapitepresenze2006comunex2 +…+ procapitepresenze2006comunexi +…+ rocapitepresenze2006comunexn)]
+75% * [presenze2006comunexi /(presenze2006comunex1 + presenze2006comunex2 +…+ presenze2006comunexi +…+ presenze2006comunexn)]
e) per 1 milione di euro, ai Comuni per la compensazione a favore di particolari situazioni; la Giunta regionale individua con deliberazione, eventualmente sulla base delle segnalazioni formulate dai Comuni, le situazioni da finanziare, le risorse da assegnare e le modalità di erogazione;
per le fattispecie di situazioni particolari individuate in modo generale la Giunta definisce anche i criteri di riparto; l’assegnazione non è soggetta a rendicontazione salvo che la Giunta preveda diversamente con riferimento a singole fattispecie.
7. Per i Comuni ai quali, nel riparto previsto dal comma 6, lettera a), spetta complessivamente un’assegnazione inferiore al 96 per cento di quanto loro assegnato quale trasferimento ordinario 2005 ai sensi dell’articolo 2, comma 7, lettera a), della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), l’assegnazione complessiva per ciascuno di essi, determinata secondo i criteri indicati al comma 6, lettera a), numeri 1) e 2), è incrementata della quota necessaria a raggiungere un’assegnazione pari al 96 per cento dei trasferimenti ordinari 2005.
8. Per i Comuni ai quali, nel riparto previsto dal comma 6, lettera a), spetta complessivamente un’assegnazione superiore al trasferimento ordinario 2005 ai sensi dell’articolo 2, comma 7, lettera a), della legge regionale 1/2005, la quota prevista dal comma 6, lettera a), numeri 1) e 2), è assegnata in misura pari all’assegnazione dei trasferimenti ordinari 2005, incrementata del 15 per cento della differenza tra l’assegnazione complessiva prevista dal comma 6, lettera a), numeri 1) e 2), e quella dei trasferimenti ordinari 2005.
9. In caso di insufficienza delle risorse disponibili, il trasferimento ordinario spettante a ciascun Comune, con l’applicazione dei correttivi di cui ai commi 7 e 8, è ridotto in misura proporzionale. La quota eventualmente residuata dopo il riparto dei trasferimenti ordinari previsti dal comma 6, lettera a), numeri 1) e 2), dopo l’applicazione dei correttivi di cui ai commi 7 e 8, unitamente alla quota eventualmente residuata dopo il riparto del fondo previsto dal comma 6, lettera b), e di cui al comma 13, è ripartita tra tutti i Comuni entro il mese di ottobre 2009, in unica soluzione, in misura proporzionale alle assegnazioni a ciascuno spettanti ai sensi del comma 6, lettera a).
10. Alle Comunità montane è attribuito un fondo di 8.594.312 euro, quale trasferimento ordinario, in misura proporzionale alle assegnazioni attribuite alle Comunità montane, per l’anno 2008, ai sensi dell’articolo 1, comma 10, della legge regionale 30/2007. L’importo è assegnato in due rate; la prima, per un ammontare complessivo di 3 milioni di euro è assegnata entro marzo. La seconda rata, per l’ammontare rimanente di complessivi 5.594.312 euro, è assegnata entro un mese dalla data di approvazione della legge regionale di assestamento del bilancio per l’anno 2009.
11. L’assegnazione prevista dal comma 5 è erogata in quattro rate; la prima rata è erogata entro il mese di marzo; la seconda rata entro un mese dalla data di approvazione della legge regionale di assestamento del bilancio per l’anno 2009; la terza e la quarta entro il mese di novembre, compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché compatibilmente con i flussi finanziari definiti in ambito regionale.
12. L’assegnazione prevista dal comma 6, lettera a), è assegnata con le seguenti modalità e tempi, compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché compatibilmente con i flussi finanziari definiti in ambito regionale:
a) per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti in due rate; la prima rata, pari al 70 per cento dello spettante, è assegnata entro il mese di marzo ed è subordinata all’avvenuta approvazione del bilancio comunale per l’anno 2009 e la seconda rata entro un mese dalla data di approvazione della legge regionale di assestamento del bilancio per l’anno 2009;
b) per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti in quattro rate;
la prima rata è assegnata entro il mese di marzo ed è subordinata all’avvenuta approvazione del bilancio comunale per l’anno 2009; la seconda rata entro un mese dalla data di approvazione della legge regionale di assestamento del bilancio per l’anno 2009; la terza e la quarta entro il mese di novembre.
13. Alle Province, ai Comuni, alle unioni di comuni, alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli è assegnato un fondo di 750.000 euro per il concorso negli oneri relativi alla concessione ai dipendenti di aspettativa sindacale retribuita da assegnare, in unica soluzione, entro agosto 2009:
a) in via prioritaria per la copertura degli oneri sostenuti nel 2008 relativamente alla parte non già finanziata con l’assegnazione di cui all’articolo 1, comma 14, lettera b), della legge regionale 30/2007, e agli oneri sostenuti nel medesimo anno 2008 per incarichi sindacali iniziati dopo il termine di presentazione della domanda per l’anno 2008;
b) in via residuale e in via anticipata, dopo il riparto di cui alla lettera a), per la copertura degli oneri che gli enti sostengono nell’anno 2009, in misura pari agli oneri preventivati per l’anno 2009, dichiarati dagli enti predetti con le modalità di cui al comma 14; in caso di insufficienza del fondo l’erogazione spettante è ridotta in misura proporzionale.
14. Per le finalità previste dal comma 13, gli enti interessati presentano al Servizio finanza locale della Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, sede di Udine, entro il 31 marzo 2009:
a) apposita domanda indicante per l’anno 2009, il personale in aspettativa sindacale retribuita e l’onere che gli enti interessati presumono di sostenere per il trattamento economico dell’intero anno, al netto della quota di perequazione a carico della Regione per l’anno 2009;
b) una dichiarazione del responsabile del Servizio, attestante gli oneri effettivamente sostenuti nell’anno 2008 per il personale in aspettativa sindacale retribuita, al netto della quota di perequazione a carico della Regione per il medesimo anno 2008, e dispongono la restituzione della quota
eventualmente ricevuta, risultata eccedente rispetto agli oneri effettivi.
15. L’Amministrazione regionale è autorizzata a erogare d’ufficio alle Province, ai Comuni e alle Comunità montane, per l’anno 2009, l’importo di 6 milioni di euro a titolo di concorso straordinario nelle spese gestionali connesse al programma di trasferimento delle funzioni, comprese quelle inerenti il demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa di cui alla legge regionale 13 novembre 2006, n. 22 (Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), da ripartirsi in misura proporzionale alle assegnazioni attribuite agli enti medesimi, per l’anno 2008, ai sensi dell’articolo 1, comma 16, della legge regionale 30/2007.
16. Per le finalità previste dai commi 5, 6, 10, 13 e 15, è autorizzata la spesa di 405.850.000 euro per l’anno 2009 a carico all’unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1696 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
17. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni capofila di associazione intercomunale, alle unioni di Comuni, alla Comunità collinare del Friuli e al Comune risultante da fusione, per l’anno 2009, un fondo di 12.500.000 euro, per l’esercizio coordinato di funzioni e per la gestione associata di servizi tra enti locali e per il finanziamento dei comuni risultanti da fusione, da assegnare secondo criteri e modalità definiti nella parte seconda del Piano di valorizzazione territoriale di cui all’articolo 26 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia).
18. Per le finalità previste dal comma 17, è autorizzata la spesa di 12.500.000 euro per l’anno 2009 a carico dell’unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1513 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
19. Alle Province, ai Comuni, alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli è assegnato un fondo di 15.921.508 euro a titolo di concorso negli oneri derivanti dall’istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego, da assegnare, in unica soluzione entro il mese di giugno 2009 e, compatibilmente con il rispetto dei vincoli imposti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché compatibilmente con i flussi finanziari definiti in ambito regionale, in misura pari alle assegnazioni attribuite agli enti medesimi nell’anno 2008, ai sensi dell’articolo 1, comma 36, della legge regionale 30/2007.
20. Alle Province, ai Comuni, alle unioni di comuni, alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli è assegnato un fondo di 20.989.583 euro a titolo di definitivo concorso negli oneri derivanti dall’istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego, da ripartirsi secondo criteri e modalità definite con deliberazione della Giunta regionale.
21. Il personale delle piante organiche aggiuntive istituite presso le Aziende per i servizi sanitari e le Aziende pubbliche di servizi alla persona ai sensi degli articoli 18 e 19 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), nonché il personale dei consorzi istituiti ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lettera b), della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l’integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 <<Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate>>), è aggiunto, ai fini della determinazione delle assegnazioni a titolo di definitivo concorso negli oneri derivanti dall’istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego, nel conteggio del personale del Comune nel cui territorio ha sede l’azienda o il consorzio.
22. Ai soli fini dell’assegnazione del saldo 2008 delle risorse spettanti per il definitivo concorso negli oneri derivanti dall’istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego, da ripartire ai sensi degli articoli 8 e 9 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 24 settembre 2007, n. 305 (Definizione dei criteri di riparto, a favore delle province, dei comuni, delle unioni di comuni, delle comunità montane e della comunità collinare del Friuli, di fondi a titolo di definitivo concorso negli oneri derivanti dall’istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego (di cui all’articolo 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13)), il personale trasferito nelle piante organiche aggiuntive istituite presso l’ente delegato ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale 6/2006, viene conteggiato tra il personale del Comune delegante. Entro il 30 aprile 2009 deve pervenire alla Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, Servizio finanza locale:
a) da parte dei Comuni deleganti apposita dichiarazione indicante il personale trasferito, la qualifica posseduta al 31 dicembre 2007 e la data del trasferimento;
b) da parte degli enti delegati apposita dichiarazione indicante il personale inserito nella pianta organica aggiuntiva, la qualifica posseduta al 31 dicembre 2007, le mensilità lavorate nell’anno 2008, rapportate alla tipologia dell’orario di lavoro, e l’ente di provenienza.
23. Gli oneri derivanti dall’applicazione dei commi 19 e 20 fanno carico all’unità di bilancio 9.1.1.1154 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009, con riferimento al capitolo 1641 per 15.921.508 euro e con riferimento al capitolo 1642 per 20.989.583 euro.
24. Per le finalità previste dall’articolo 10, comma 21, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Legge di assestamento del bilancio 2008), è stanziato per l’anno 2009 un fondo di 1 milione di euro a carico all’unità di bilancio 9.1.2.1156 e del capitolo 1634 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
25. Per le finalità previste dall’articolo 10, comma 25, della legge regionale 9/2008, è stanziato per l’anno 2009 un fondo di 500.000 euro da ripartire d’ufficio, con le modalità di cui all’articolo 10, comma 27, della legge regionale 9/2008, per il finanziamento delle domande già presentate nel 2008 e non interamente soddisfatte. Resta fermo il termine della rendicontazione di cui all’articolo 10, comma 28, della legge regionale 9/2008.
26. Per le finalità previste dal comma 25, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l’anno 2009 a carico all’unità di bilancio 9.1.2.1156 e del capitolo 1669 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
27. Per il calcolo dei trasferimenti e delle assegnazioni finanziarie a favore del comune di Campolongo Tapogliano, istituito dall’1 gennaio 2009 con la legge regionale 1 agosto 2008, n. 8 (Istituzione del Comune di Campolongo Tapogliano mediante fusione dei Comuni di Campolongo al Torre e Tapogliano, ai sensi dell’articolo 7, primo comma, numero 3), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia), risultante dalla fusione tra il Comune di Campolongo al Torre e il Comune di Tapogliano, qualora la normativa prenda a riferimento, in relazione ad anni precedenti il 2009, parametri collegati alla popolazione, al territorio, al personale, alle assegnazioni già erogate o ad altri dati riferiti alle due Amministrazioni comunali fuse, si considera il dato complessivo risultante dalla somma dei parametri riferiti ai due comuni di Campolongo al Torre e di Tapogliano nell’anno richiesto dalla normativa di riferimento.
28. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti locali contributi fino all’80 per cento della spesa ammissibile per le iniziative finalizzate alla realizzazione di un bilancio ambientale, inteso come strumento di verifica delle politiche delle pubbliche amministrazioni come ricaduta sulla sostenibilità e sulla qualità della vita urbana, nell’ambito degli obiettivi definiti dal Sesto programma di azione per l’ambiente della Comunità europea <<Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta>>, ed in particolare dalla strategia tematica sull’ambiente urbano (COM/2005/0718 def), per la promozione dei processi di Agenda 21 locale e per l’attuazione del diritto all’informazione ambientale secondo quanto stabilito dalla convenzione di Aarhus (Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale - 1998) e secondo le procedure del metodo Ecobil definito da Insiel FVG SpA, da concedersi secondo le modalità e i criteri previsti da un apposito regolamento da emanarsi entro tre mesi dall’approvazione della presente legge.
29. Le richieste di contributo, di cui al comma 28, devono pervenire alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici entro il 31 gennaio di ogni anno. Per l’anno 2009 le istanze contributive devono pervenire alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
30. Per le finalità previste dal comma 28 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l’anno 2009 a carico dell’unità di bilancio 9.1.1.3420 e del capitolo 1420 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
31. L’articolo 25 (Ambiti per lo sviluppo territoriale - ASTER) della legge regionale 1/2006, è abrogato.
32. La lettera c) del comma 1 e il comma 3 dell’articolo 26 (Piano di valorizzazione territoriale) della legge regionale 1/2006, sono abrogati.
33. I commi 1, 2, 3 e 4 dell’articolo 46 (Norme transitorie e finali) della legge regionale 1/2006, sono abrogati.
34. All’articolo 46 della legge regionale 1/2006, il comma 5 bis, come aggiunto dall’articolo 1, comma 82, della legge regionale 30/2007, è sostituito dal seguente:
<<5 bis. Al fine di consentire al maggior numero di Comuni di concorrere alla assegnazione delle risorse del Piano di valorizzazione territoriale costituendo una idonea forma associativa, i tre quarti dei Comuni di una provincia, anche non contermini possono costituire una associazione intercomunale.>>.
35. Al fine di migliorare la vivibilità delle comunità locali e consentire una migliore fruizione dei servizi, è stanziato un fondo di 20.064.016,86 euro per il finanziamento di interventi delle Province e dei Comuni, individuati con deliberazione della Giunta regionale. Il fondo è ripartito per 2.064.016,86 euro a favore delle Province e per 18 milioni di euro a favore dei Comuni.
36. Per accedere al finanziamento previsto dal comma 35, le Province e i Comuni, singoli o associati, presentano alla Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, entro sessanta giorni dalla approvazione della deliberazione di cui al comma 35, apposita domanda contenente una esaustiva descrizione dell’intervento da realizzare, le finalità che intende perseguire, i costi preventivati, la tempistica della realizzazione e corredata, laddove disponibile, dal progetto preliminare. Deve essere indicata la quota di finanziamento richiesta e l’ammontare del cofinanziamento obbligatorio che non può essere inferiore al 20 per cento per le Province e al 15 per cento per i Comuni del costo complessivo dell’intervento. Non è ammessa la presentazione di più di una proposta di finanziamento. Le proposte ricevute sono inoltrate alle Direzioni centrali competenti per materia.
37. La Giunta regionale, con deliberazione, su proposta dell’Assessore alle autonomie locali e di concerto con gli Assessori competenti per materia, definisce il programma di finanziamento degli interventi sulla base delle proposte pervenute, tenuto conto, del diretto interesse strategico degli interventi per le comunità locali, della loro capacità di consentire una migliore fruizione dei servizi, della tempestività e rapidità di realizzazione, della non eccessiva onerosità dell’intervento, dell’ammontare del cofinanziamento.
38. La liquidazione del finanziamento degli interventi di cui al comma 37 è disposta previa dimostrazione, da parte del beneficiario, dell’effettiva spesa sostenuta, anche per stati di avanzamento degli interventi al raggiungimento di una spesa sostenuta non inferiore a 100.000 euro per le Province e a 50.000 euro per i Comuni in ordine a ciascuno stato di avanzamento.
39. Le Province ed i Comuni rendicontano l’assegnazione ricevuta ai sensi del comma 37 presentando, entro e non oltre il 31 dicembre 2010, una dichiarazione attestante gli oneri complessivi effettivamente sostenuti, corredata di una breve relazione descrittiva dell’intervento realizzato.
40. Per le finalità previste dai commi da 35 a 39, è autorizzata la spesa di 20.064.016,86 euro per l’anno 2009 a carico all’unità di bilancio 9.1.2.1153 e del capitolo 1629 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
41. Per il finanziamento delle funzioni conferite a Province, Comuni e Comunità montane ai sensi della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità trasporto pubblico locale, cultura, sport), l’Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare agli enti medesimi, per l’anno 2009, un fondo di 18.307.720 euro, da ripartire:
a) per 12.560.190 euro, in misura pari alle assegnazioni attribuite agli enti medesimi, per l’anno 2008 ai sensi dell’articolo 1, comma 47, lettera a), della legge regionale 30/2007; le Province, in attuazione dell’articolo 26, comma 3, della legge regionale 24/2006, assicurano l’erogazione di assegni di studio per un importo complessivo non inferiore a 2.308.000 euro;
b) per 5.647.530 euro, in misura pari alle assegnazioni attribuite agli enti medesimi, per l’anno 2008, con il riparto di cui alla deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2008, n. 1640 (Individuazione delle quote delle risorse finanziarie stanziate in bilancio regionale per l’anno 2008 ai capitoli di spesa del bilancio regionale 1520 e 1522, da assegnare agli enti locali per il finanziamento delle funzioni attribuite a Comuni, Province e Comunità montane, nonché definizione dei criteri di riparto di tali quote e le specifiche finalità del trasferimento finanziario); le Comunità montane, in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), assicurano l’erogazione di contributi ai proprietari forestali pubblici e privati con riferimento esclusivo ai lavori di utilizzazione boschiva finalizzati alla successiva vendita a strada del legname per un importo complessivo non inferiore a 250.000 euro;
c) per 100.000 euro a favore delle Province per le funzioni di cui all’articolo 9, comma 2, lettera h bis), della legge regionale 24/2006, come inserita dall’articolo 3, comma 53, da assegnare per 12.509,20 euro alla provincia di Gorizia; per 24.394,58 euro alla provincia di Pordenone; per 5.565,02 euro alla provincia di Trieste; per 57.531,20 euro alla provincia di Udine; questo riparto è stato calcolato per il 50 per cento in misura proporzionale all’ultimo riparto assegnato nel 2008, per la quota restante del fondo il riparto è stato calcolato per il 50 per cento in base alla popolazione residente e per il 50 per cento in base alla superficie 42. Gli oneri derivanti dall’applicazione del comma 41 fanno carico all’unità di bilancio 9.1.1.1159 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009, con riferimento al capitolo 1520 per 7.538.520 euro; all’unità di bilancio 9.1.2.1159 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009, con riferimento al capitolo 1522 per 10.769.200 euro.
43. Per il finanziamento delle funzioni in materia di risparmio energetico conferite alle Province ai sensi della legge regionale 24/2006, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare agli enti medesimi, per l’anno 2009, un fondo straordinario di 2.500.000 euro. Con delibera della Giunta regionale sono stabilite le modalità di ripartizione del fondo.
44. Gli oneri previsti dal comma 43 fanno carico all’unità di bilancio 9.1.2.1159 e al capitolo 1522 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
45. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alle Province, per lo svolgimento delle proprie funzioni in materia di politiche del lavoro derivanti dalla legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), un importo complessivo di 8.744.232,80 euro da ripartire:
a) per 7.604.982,80 euro in misura pari alle assegnazioni quantificate per gli enti medesimi, per l’anno 2008 e successivi, con deliberazione della Giunta regionale 28 settembre 2007, n. 2305 (Quantificazione risorse da devolvere alle Province in relazione al trasferimento del personale di cui all’articolo 74, comma 2, della legge regionale 18/2005);
b) per 1.139.250 euro, in misura pari alle assegnazioni attribuite alle medesime Province ai sensi dell’articolo 1, comma 49, lettera b), della legge regionale 30/2007.
46. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare agli enti locali, per le risorse connesse al personale trasferito agli enti medesimi, ai sensi della legge regionale 24/2006 e dell’articolo 26 del contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico non dirigenti – quadriennio normativo (II fase) 2002-2005, biennio economico 2004-2005, un importo complessivo di 681.365,73 euro, in misura pari alle assegnazioni quantificate per gli enti medesimi, per l’anno 2009 e successivi, con deliberazione della Giunta regionale 9 ottobre 2008, n. 1997 (Legge regionale 24/2006, articolo 69, comma 5. Quantificazione risorse da devolvere agli enti locali in relazione al trasferimento di n. 15 dipendenti regionali. Rettifica dgr 1554/2008).
47. Gli oneri derivanti dall’applicazione, rispettivamente:
a) del comma 45, lettera a), e 46, fanno carico all’unità di bilancio 9.1.1.1159 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009, con riferimento al capitolo 1540 per 8.286.348,53 euro;
b) del comma 45, lettera b), fanno carico all’unità di bilancio 9.1.1.1153 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009, con riferimento al capitolo 1657 per 1.139.250 euro.
48. Le risorse trasferite, nel presente esercizio e in quelli successivi, dall’Amministrazione regionale alle Province in attuazione del Protocollo d’intesa di data 10 maggio 2007, che ha dato compiuta definizione agli adempimenti di cui al combinato disposto dell’articolo 74 della legge regionale 18/2005 e dell’articolo 3, comma 3, della legge regionale 24/2006, devono essere utilizzate esclusivamente per il perseguimento delle finalità e il rispetto degli impegni previsti dal medesimo Protocollo di intesa.
49. Il rispetto della destinazione nell’utilizzo delle risorse di cui al comma 48 è accertato nell’ambito dell’attività periodica di monitoraggio prevista dal Masterplan regionale dei servizi per l’impiego.
50. Il monitoraggio di cui al comma 49 verifica, inoltre, lo stato di avanzamento e le modalità di utilizzo delle risorse ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 48, trasferite alle Province per il sostegno all’esercizio delle funzioni e dei compiti trasferiti in materia di lavoro, compresa l’implementazione dei servizi per l’impiego e dell’attuazione delle politiche del lavoro previsti nel Masterplan.
51. Gli esiti dell’attività di monitoraggio di cui ai commi 49 e 50 costituiscono elemento di valutazione in vista di ogni successivo trasferimento di risorse alle Province per il sostegno all’esercizio delle funzioni e dei compiti trasferiti in materia di lavoro.
52. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all’Unione delle Province del Friuli Venezia Giulia, per l’anno 2009, in unica soluzione, un fondo straordinario di 40.000 euro per la promozione delle iniziative culturali e sportive del territorio delle Province del Friuli Venezia Giulia.
53. Per accedere all’assegnazione straordinaria prevista dal comma 52, l’Unione delle Province del Friuli Venezia Giulia presenta domanda alla Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, sede di Udine, entro trenta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della presente legge, segnalando le iniziative da realizzare e gli oneri preventivati relativi alla promozione delle iniziative culturali e sportive del territorio delle Province del Friuli Venezia Giulia, non già finanziati con altri contributi regionali assegnati per tale finalità.
54. L’erogazione del fondo straordinario prevista dal comma 52 è disposta in unica soluzione; l’Unione delle Province del Friuli Venezia Giulia presenta alla Regione, entro il 31 marzo 2010, il rendiconto degli oneri sostenuti entro tale data, ai sensi dell’articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modifiche.
55. Per le finalità previste dal comma 52, è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l’anno 2009 a carico all’unità di bilancio 9.1.1.3420 e del capitolo 1666 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
56. Dopo il comma 6 dell’articolo 9 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia), è aggiunto il seguente:
<<6 bis. Lo statuto delle aziende può prevedere, in alternativa all’applicazione dei commi da 1 a 6, l’adozione della sola contabilità economica.>>.
57. Le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 46, della legge regionale 1/2007, di cui all’articolo 2, comma 13, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Legge di assestamento del bilancio 2007) e di cui all’articolo 10, comma 53, della legge regionale 9/2008, vanno intese nel senso che la rendicontazione dell’assegnazione è limitata alla quota di finanziamento regionale ricevuta e non all’intero importo preventivato.
58. All’articolo 1, comma 21, della legge regionale 30/2007, dopo l’ultimo periodo è aggiunto il seguente: <<La rendicontazione è comunque limitata alla sola assegnazione ricevuta e non agli oneri preventivati nella domanda.>>.
59. All’articolo 1, comma 91, della legge regionale 30/2007, l’ultimo periodo è abrogato.
60. Per la realizzazione degli obiettivi di riforma dell’ordinamento della polizia locale e di definizione delle politiche in materia di sicurezza è destinato un fondo di 3 milioni di euro.
61. Gli oneri derivanti dall’applicazione del comma 60 fanno carico all’unità di bilancio 9.6.1.5038 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
62. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni la quota del 5 per mille del gettito IRPEF loro spettante, per un importo complessivo corrispondente ai trasferimenti a tale titolo disposti dallo Stato.
L’assegnazione è disposta a favore dei beneficiari e nell’ammontare comunicato dal competente Ministero alla Regione, con riferimento agli anni dallo stesso Ministero indicati.
63. Le entrate derivanti dall’applicazione del disposto di cui al comma 62 affluiscono all’unità di bilancio 2.1.207 con riferimento al capitolo 1628 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
64. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 62 fanno carico all’unità di bilancio 9.1.1.1153 e al capitolo 1628 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009, a valere sull’autorizzazione di spesa disposta a carico della medesima unità di bilancio e capitolo con il comma 94 – tabella J.
65. L’Amministrazione di Campolongo Tapogliano è autorizzata, per l’anno 2009, a sostenere i maggiori oneri per lavoro straordinario per i propri dipendenti, anche in deroga alle norme vigenti per il contenimento delle spese di personale, per ottemperare efficientemente ed efficacemente al primo impianto del nuovo Comune.
66. Alla Comunità collinare del Friuli è attribuito un fondo straordinario a titolo di assegnazione per l’attuazione dell’articolo 54 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia.
67. Per le finalità previste dal comma 66 è autorizzata la spesa complessiva di 1.500.000 euro, suddivisa in ragione di 700.000 euro per l’anno 2009, di 500.000 euro per l’anno 2010 e di 300.000 euro per l’anno 2011, a carico dell’unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1699 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio 2009.
68. Il comma 8 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), relativamente agli anni 2009 e 2010, non si applica per gli enti locali del Friuli Venezia Giulia.
69. All’articolo 44 (Principi generali in materia di contabilità) della legge regionale 1/2006, al comma 7, le parole <<entro il 30 giugno>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro il 30 aprile>>.
70. La mancata approvazione del rendiconto di gestione, di cui all’articolo 44 della legge regionale 1/2006, come modificato dal comma 69, entro il termine fissato dalla legge, comporta la sospensione del versamento della seconda rata dei trasferimenti ordinari fino all’avvenuta approvazione del documento.
71. La disposizione di cui al comma 69 non si applica al rendiconto riferito all’anno 2008, per il quale resta fermo il termine del 30 giugno.
72. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare agli enti locali i fondi erariali loro spettanti, non già previsti in specifiche disposizioni regionali, per un importo complessivo corrispondente ai trasferimenti a tale titolo disposti dallo Stato. L’assegnazione è disposta a favore dei beneficiari e nell’ammontare comunicato dal competente Ministero alla Regione, con riferimento agli anni e alle tipologie di fondo dallo stesso Ministero indicati.
73. Le entrate derivanti dall’applicazione del disposto di cui al comma 72 affluiscono all’unità di bilancio 2.1.207 e al capitolo 1701 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
74. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 72 fanno carico all’unità di bilancio 9.1.1.1153 e al capitolo 1701 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009, a valere sull’autorizzazione di spesa disposta a carico della medesima unità di bilancio e capitolo con il comma 94 - tabella J.
75. Al fine di valorizzare le potenzialità dei beni agrosilvopastorali in proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un’assegnazione straordinaria e forfettaria al Coordinamento regionale della proprietà collettiva in Friuli Venezia Giulia, per fronteggiare le spese di funzionamento che detta associazione deve sostenere per l’attuazione degli scopi statutari e per lo svolgimento dell’attività di assistenza programmatoria e gestionale, in rete autorganizzata, fra amministrazioni separate dei beni civici frazionali di cui all’articolo 1 della legge 17 aprile 1957, n. 278 (Costituzione dei Comitati per l’amministrazione separata dei beni civici frazionali), e le associazioni e consorzi di comunioni familiari montane, e altre organizzazioni di similare natura di cui all’articolo 1 della legge regionale 5 gennaio 1996, n. 3 (Disciplina delle associazioni e dei consorzi di comunioni familiari montane).
76. Entro un anno dall’erogazione dell’assegnazione di cui al comma 75, il Coordinamento regionale della proprietà collettiva in Friuli Venezia Giulia rendiconta l’utilizzo dell’assegnazione ricevuta.
77. Per le finalità previste dal comma 75 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l’anno 2009 a carico dell’unità di bilancio 9.1.1.1159 e del capitolo 9815 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
78. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 100.000 euro al Comune di San Pietro al Natisone a sollievo delle spese di funzionamento e gestione del polo scolastico bilingue, nonché per i maggiori oneri da sostenere per la costruzione di un impianto sportivo.
79. La domanda di finanziamento di cui al comma 78 è presentata alla Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
80. Per le finalità previste dal comma 78 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l’anno 2009 a carico dell’unità di bilancio 9.1.1.3420 e del capitolo 1761 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
81. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all’ANCI, sezione regionale del Friuli Venezia Giulia, un contributo straordinario di 160.000 euro per le spese connesse all’organizzazione in regione dell’Assemblea nazionale ANCI 2008, nonché per la costituzione di un fondo per il parziale ristoro di oneri sostenuti da amministratori locali, relativamente a controversie e giudizi connessi ad attività svolte nell’esercizio delle rispettive funzioni, non conclusi alla data del 31 dicembre 2004, con esclusione dei procedimenti contro la pubblica amministrazione.
82. La domanda di finanziamento di cui al comma 81 è presentata alla Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L’erogazione del contributo straordinario di cui al comma 81 è disposta in via anticipata e in soluzione unica sulla base degli oneri preventivati.
83. Per le finalità previste dal comma 81 è autorizzata la spesa di 160.000 euro per l’anno 2009 a carico dell’unità di bilancio 9.1.1.3420 e del capitolo 1770 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
84. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all’associazione dei sindaci della ricostruzione del Friuli terremotato un contributo straordinario di 140.000 euro per l’informatizzazione dei progetti e degli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 8 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 (Nuove procedure per il recupero statico e funzionale degli edifici colpiti dagli eventi tellurici - Ulteriori norme integrative della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17), per iniziative di prevenzione del rischio sismico, nonché per l’allestimento e la gestione del laboratorio-mostra sul terremoto e la ricostruzione e per le finalità istituzionali.
85. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 84 è presentata alla Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
86. Per le finalità previste dal comma 84 è autorizzata la spesa di 140.000 euro per l’anno 2009 a carico dell’unità di bilancio 9.1.1.3420 e del capitolo 1792 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
87. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alle associazioni delle Province costituite ai sensi dell’articolo 29 della legge regionale 1/2006, per l’anno 2009, un fondo di 200.000 euro a sostegno dell’attività svolta ai sensi del medesimo articolo 29, con esclusione delle spese di rappresentanza.
88. Il fondo di cui al comma 87 è assegnato previa presentazione alla Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, sede di Udine, entro trenta giorni dall’entrata vigore della presente legge, di un progetto indicante le attività istituzionali, da svolgere fino al 31 marzo 2010, con relativa e dettagliata quantificazione degli oneri preventivati, corredata della documentazione relativa alla costituzione dell’associazione.
89. L’erogazione è disposta per il 60 per cento in via anticipata sulla base degli oneri ritenuti ammissibili, per il restante 40 per cento alla presentazione, da effettuarsi entro il 30 aprile 2010, della rendicontazione delle spese sostenute fino al 31 marzo 2010, ai sensi dell’articolo 43 della legge regionale 7/2000.
90. Per le finalità previste dal comma 87 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l’anno 2009 a carico dell’unità di bilancio 9.1.1.3420 e del capitolo 1794 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
91. All’articolo 2, comma 30, della legge regionale 22/2007, le parole <<entro il 31 dicembre 2008>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro il 31 luglio 2009>>.
92. All’articolo 36, comma 2, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), dopo le parole <<comma 1>> sono aggiunte le seguenti:
<<, lettera a), anche superiori ai limiti ivi indicati, qualora abbiano ottenuto pareri, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, finalizzati al rilascio della concessione a derivare,>>.
93. Le maggiori entrate derivanti dall’applicazione del comma 92 sono introitate secondo quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 24 della legge regionale 16/2008.
94. Ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettere d) ed e), della legge regionale 21/2007, sono disposte, con riferimento alla Finalità 9 – Sussidiarietà e devoluzione, le variazioni di spesa delle unità di bilancio e dei capitoli di cui all’allegata tabella J.


ARTICOLO 12
(Norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti locali della Regione)


1. La Regione, nell’ambito delle competenze statutarie in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative norme di attuazione, garantisce l’unitarietà del sistema della finanza pubblica locale e favorisce la semplificazione delle relazioni istituzionali tra le autonomie locali, la Regione e lo Stato.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la struttura regionale competente in materia di autonomie locali assicura il coordinamento unitario della finanza pubblica locale, la raccolta in via esclusiva ed il trattamento dei dati e delle informazioni concernenti la finanza pubblica locale, fornisce agli enti locali servizi e tecnologie e predispone standard organizzativi e tecnici per l’integrazione delle informazioni, anche avvalendosi delle convenzioni di cui all’articolo 2 della legge regionale 27 aprile 1972, n. 22 (Istituzione di un sistema informativo elettronico di interesse regionale ed intervento a favore del Centro di calcolo dell’Università di Trieste). L’Amministrazione regionale e gli enti locali garantiscono l’implementazione e l’aggiornamento dei dati di rispettiva competenza destinati a confluire nel Portale delle Autonomie locali. L’Amministrazione regionale realizza un sistema informativo, strumentale alle finalità di cui al comma 1 ed al presente comma, di supporto agli enti locali ed alla Regione stessa. A tal fine è stanziato un fondo di 200.000 euro per l’anno 2009.
3. Per le finalità previste dal comma 2, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l’anno 2009 a carico all’unità di bilancio 11.3.2.1189 e del capitolo 1729 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
4. I commi da 5 a 27 definiscono, in via esclusiva, le regole per il concorso del sistema delle autonomie locali della Regione al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica ai fini del rispetto degli obblighi comunitari e dei principi di coordinamento della finanza pubblica.
5. Ai fini di cui al comma 4, le Province, i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e le Comunità montane, concorrono per l’anno 2009 al rispetto degli obblighi comunitari e alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, con l’osservanza delle disposizioni previste dai commi da 5 a 27, relative al patto di stabilità interno, cui possono aderire anche i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. La comunicazione di adesione al patto deve pervenire alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali entro e non oltre il 28 febbraio 2009, con le modalità stabilite dalla Giunta regionale ai sensi del comma 23.
6. Gli obiettivi del patto di stabilità sono fissati in termini di conseguimento dell’equilibrio economico e della progressiva riduzione del apporto tra il debito dell’ente e il prodotto interno lordo nazionale.
7. Le regole sul patto di stabilità di cui ai commi da 5 a 27 sono estese al triennio 2010-2012. L’obiettivo di riduzione del rapporto tra il debito dell’ente e il prodotto interno lordo nazionale è operato confrontando il rapporto al 31 dicembre 2009 con quello risultante al 31 dicembre 2012.
8. Gli enti cui si applicano le regole del patto sono tenuti a rispettare, in termini di competenza e di cassa, l’equilibrio economico previsto dall’articolo 162, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), e successive modifiche. In particolare:
a) l’equilibrio economico è verificato quando le entrate correnti sono maggiori o uguali alle spese correnti sommate alle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari e al rimborso di quote capitale di debiti pluriennali;
b) l’equilibrio di cassa, sia in sede preventiva che consuntiva, è determinato dalla differenza fra le riscossioni e i pagamenti di parte corrente, come specificati alla lettera a), riferiti alla gestione di competenza e alla gestione dei residui.
9. Per le Province e i Comuni le entrate correnti sono quelle derivanti dalla somma dei titoli I, II e III del bilancio, per le Comunità montane le entrate correnti sono quelle derivanti dalla somma dei titoli I e II. Le spese sono quelle di cui al titolo I e agli interventi 3, 4 e 5 del titolo III del bilancio. Per la struttura del bilancio si applicano le disposizioni vigenti.
10. Ai fini del calcolo dell’equilibrio economico di cui al comma 8:
a) sono sommati alle entrate i proventi derivanti dai permessi di costruire e dalle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), iscritti al titolo IV dell’entrata e destinati al finanziamento di spese correnti;
b) sono detratte dalle spese correnti:
1) le spese finanziate con avanzo vincolato in base a disposizioni normative;
2) le spese finanziate con avanzo non vincolato sostenute per:
2.1 oneri contrattuali arretrati per il personale;
2.2 copertura di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive e da accordi transattivi;
3) le spese non ripetitive di parte corrente finanziate con avanzo non vincolato sostenute nei termini di cui all’articolo 187, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 267/2000;
4) le spese connesse all’estinzione anticipata di mutui.
11. In alternativa al procedimento indicato al comma 8, lettera b), per determinare l’equilibrio di cassa, il dato relativo alle riscossioni allocate al titolo II dell’entrata per le province ed i comuni, ovvero al titolo I per le comunità montane, nonché alle riscossioni per l’addizionale IRPEF, per il rimborso spese per funzionamento degli uffici giudiziari e per il trasferimento statale previsto dall’articolo 1, comma 4, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93 (Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie), convertito. con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, può essere conteggiato in misura pari agli accertamenti qualora più favorevole. Il calcolo può essere operato sulle singole fattispecie in maniera disgiunta.
12. Gli enti cui si applicano le regole del patto sono tenuti, per l’anno 2009, a ridurre il rapporto tra il proprio debito residuo e il prodotto interno lordo nazionale con le seguenti modalità:
a) per le Province e i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il rapporto deve essere ridotto rispetto a quello in essere al 31 dicembre dell’anno precedente;
b) per i Comuni con popolazione compresa tra 5001 e 15.000 abitanti, il rapporto deve essere ridotto rispetto a quello in essere al 31 dicembre del terzultimo anno precedente;
c) per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, che abbiano aderito volontariamente al patto di stabilità, e per le comunità montane, la riduzione del rapporto tra il debito e il prodotto interno lordo rispetto a quello in essere al 31 dicembre 2008, costituisce mero indirizzo di carattere generale.
13. Sono esonerati dall’obbligo previsto dal comma 12 gli enti per i quali l’ammontare dello stock di debito residuo al 31 dicembre di ciascun anno sia inferiore al 40 per cento del totale degli accertamenti dei primi tre titoli dell’entrata del medesimo esercizio per le Province e i Comuni, ovvero dei primi due titoli per le comunità montane. L’esonero vale fino al raggiungimento di tale soglia.
14. Per il triennio 2010-2012 gli enti cui si applicano le regole del patto di stabilità dovranno adeguare il rapporto tra il proprio debito e il prodotto interno lordo nazionale di una percentuale differenziata sulla base dello scostamento di ciascun ente rispetto al valore medio riferito alla classe demografica di appartenenza o alla tipologia di ente. Con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, sono individuate le classi demografiche, le percentuali differenziate di riduzione, i valori medi, le modalità di riduzione ed ogni altro elemento utile.
15. I valori del PIL nazionale da considerare sono quelli desunti dal documento di programmazione economica e finanziaria e dalla relazione previsionale e programmatica, approvati annualmente dal Consiglio dei ministri e comunicati agli enti locali, ai fini della predisposizione del bilancio di previsione, dalla struttura regionale competente in materia di autonomie locali.
16. Ai fini della determinazione del debito sono esclusi dal conteggio:
a) l’indebitamento contratto a fronte di apposito contributo pluriennale statale, regionale, dell’Unione europea e di altri enti del settore pubblico allargato, per la quota coperta dal contributo stesso; per ottenere la percentuale di detraibilità si fa riferimento all’incidenza del contributo sull’intero costo dell’indebitamento, costituito da quota capitale più interessi, come risultante dal piano di ammortamento;
b) i mutui contratti nell’ambito del programma per la realizzazione di opere pubbliche in base alle disposizioni di cui all’articolo 3, commi 37 e seguenti, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), e successive modifiche;
c) l’indebitamento contratto per interventi di tutela della pubblica incolumità a fronte di verbali di somma urgenza e per interventi di edilizia scolastica, entrambi nella misura del 50 per cento;
d) l’indebitamento contratto per investimenti il cui piano economico finanziario si presenta in equilibrio, senza alcuna contribuzione pubblica sulla gestione.
17. Ai fini del perseguimento dell’obiettivo posto dal comma 12, l’indebitamento contratto per interventi sulla viabilità di rilevanza strategica regionale è imputato su più annualità, per un massimo di tre, se lo prevedono accordi di programma tra Regione ed enti locali.
18. Gli stanziamenti sono iscritti nel bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2009 e nel bilancio pluriennale in coerenza con gli obiettivi posti dal patto di stabilità.
19. In caso di mancato conseguimento degli obiettivi di cui al comma 8 in termini di competenza e al comma 12, risultante dalla verifica dell’organo di revisione, di cui al comma 24, gli enti nell’esercizio successivo:
a) non possono procedere ad assunzioni di personale ad eccezione dei casi di passaggio di funzioni e competenze agli enti locali il cui onere sia coperto da trasferimenti compensativi della mancata assegnazione di unità di personale; restano escluse eventuali procedure di mobilità reciproca e le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette per le sole quote obbligatorie;
b) non possono ricorrere all’indebitamento per gli investimenti, a eccezione di quelli i cui oneri di rimborso siano assistiti da contributi comunitari, statali, regionali o provinciali, nonché di quelli connessi alla normativa in materia di sicurezza di edifici pubblici, fermo restando il rispetto dell’obiettivo di cui al comma 12.
20. In caso di mancato raggiungimento del solo equilibrio economico di cassa gli enti non possono applicare avanzo alla parte corrente del bilancio, nell’anno successivo, ad eccezione delle quote di avanzo vincolate per legge o accantonate per rinnovi contrattuali o per la copertura di debiti fuori bilancio.
21. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno gli enti locali inviano alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, le informazioni relative ai dati di previsione entro il 28 febbraio di ogni anno ed ai dati a consuntivo entro 30 giorni
dall’approvazione del rendiconto di gestione e comunque non oltre il 31 luglio. Il mancato invio dei dati a consuntivo entro il 31 luglio costituisce inadempimento del patto di stabilità. Semestralmente le Province, i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e le Comunità montane inviano, inoltre, le informazioni concernenti i dati effettivi di cassa e competenza, relativi all’obiettivo di cui al comma 8.
22. In occasione dei monitoraggi semestrali di cui al comma 21, l’ente verifica la coerenza degli stanziamenti di bilancio con gli obiettivi posti dal patto di stabilità. In caso di difformità l’ente fornisce chiarimenti alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali.
23. La Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, entro il 31 gennaio 2009, fissa le modalità operative, tra cui quelle connesse al monitoraggio di cui ai commi 21 e 22 e approva la relativa modulistica. Fino all’approvazione di tale deliberazione trovano applicazione le modalità operative e la modulistica previste dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 19 marzo 2007, n. 64 (Determinazione dei criteri e delle modalità per il concorso degli enti locali della regione, per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottati con l’adesione al patto di stabilità e crescita e per la fissazione dei termini e delle modalità per l’attivazione del connesso monitoraggio, ai sensi della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1, articolo 3, commi 48 e 49).
24. L’organo di revisione degli enti che applicano le regole del patto di stabilità:
a) certifica il contenuto dei modelli che gli enti inviano ai sensi del comma 21, primo periodo;
b) vigila sull’andamento dell’indebitamento;
c) verifica il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi 8 e 12, e ne dà comunicazione alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, entro trenta giorni dall’approvazione del rendiconto di gestione;
d) verifica la coerenza degli stanziamenti di bilancio annuale e pluriennale con gli obiettivi posti dal patto di stabilità;
e) verifica, in occasione dei monitoraggi semestrali, quanto previsto dal comma 22.
25. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi posti dal comma 4, gli enti cui si applicano le regole del patto di stabilità non devono superare nel triennio 2009-2011 un rapporto tra spesa di personale e spesa corrente corrispondente al 35 per cento. Per i comuni capoluogo di provincia e per i comuni turistici come individuati dall’articolo 11, comma 6, lettera d), il rapporto tra spesa di personale e spesa corrente non deve superare il 40 per cento. Per determinare il valore della spesa corrente si tiene conto del titolo I; per determinare il valore della spesa di personale si tiene conto dell’intervento 1 del titolo I della spesa corrente. Gli enti che superano la percentuale di cui al presente comma adottano misure gestionali coerenti con l’obiettivo di riduzione del rapporto motivando preventivamente ogni operazione di politica del personale.
26. Per l’anno 2009 gli enti che presentano una media del rapporto tra spesa di personale e spesa corrente nel triennio 2005-2007 superiore al 50 per cento non possono procedere ad assunzioni a nessun titolo e con qualsiasi tipologia di contratto.
27. Ai fini di quanto previsto dal comma 25:
a) vengono escluse le spese di personale connesse al pagamento di emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti e quelle derivanti da rinnovi contrattuali che dovessero intervenire nel triennio 2009-2011;
b) non rilevano le maggiori spese di personale connesse a nuove assunzioni relative:
1) all’adeguamento degli standard organizzativi minimi previsti dalla normativa regionale in materia di ordinamento della polizia locale;
2) al servizio sociale dei comuni sostenute dai comuni individuati quali <<enti gestori>> del Servizio sociale dei Comuni, di cui alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);
3) alle quote obbligatorie delle categorie protette.
28. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi posti dal comma 4, per l’anno 2009, gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato limitatamente alle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato verificatesi nel biennio precedente, fermo restando che l’ammontare della spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non può superare il corrispondente ammontare dell’anno 2007. Gli enti che nel corso dell’anno 2008 hanno già dato avvio ad assunzioni potranno conteggiare le cessazioni intervenute nel 2007 solo se non già sostituite.
Sono consentite eventuali procedure di mobilità in compensazione, tra enti locali del comparto unico, che avvengano anche nel medesimo esercizio finanziario, purché venga rispettato il limite di spesa di cui al primo periodo. I Comuni con popolazione uguale od inferiore a 3.000 abitanti possono procedere anche alle assunzioni di personale relativo alle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato verificatesi nel corso dell’anno 2009.
29. Al regime delle assunzioni previsto dal comma 28 sono consentite deroghe, debitamente motivate, purché vengano assicurate entrambe le seguenti condizioni:
a) il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non deve essere superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ridotto del 15 per cento;
b) il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non deve superare quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto, ridotto del 20 per cento.
30. Il trasferimento di personale tra amministrazioni nell’ambito di forme associative, che diano luogo, nelle fattispecie previste dalla legge, alla costituzione di piante organiche aggiuntive, può avvenire a condizione di invarianza della spesa e consistenza numerica del personale. La presente disposizione si applica anche nei confronti dei <<comuni gestori>> che non hanno rispettato il patto di stabilità. Le cessazioni di personale non sono conteggiate dall’ente cedente ai fini previsti dal comma 28.
31. Le disposizioni di cui ai commi 28 e 29 non si applicano ai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che abbiano optato per essere assoggettati alle regole del patto di stabilità.
32. Ai fini del presente articolo, la popolazione da considerare è quella risultante al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di riferimento, dai dati delle anagrafi comunali, contenuti nella rilevazione statistica ufficiale della Regione, desunti dalla <<Rilevazione sulla popolazione residente comunale per sesso, anno di nascita e stato civile (Istat/Posas)>> individuata dal programma statistico nazionale, previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell’articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400).
33. I regolamenti adottati ai sensi della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007) e della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008) definiscono in via esclusiva per gli anni 2007 e 2008 le regole per il concorso del sistema delle autonomie locali della Regione al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, ai fini del rispetto degli obblighi comunitari e dei principi di coordinamento della finanza pubblica.
34. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il comma 4 dell’articolo 10 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione. Legge finanziaria 2002);
b) il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003);
c) il comma 23 dell’articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21 (Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali).


ARTICOLO 13
(Finalità 10 - Affari istituzionali, economici e fiscali generali)


1. L’Amministrazione regionale, tramite la Struttura direzionale relazioni internazionali e comunitarie, è autorizzata a predisporre una banca dati dei progetti regionali ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario, nonché dei progetti a carattere internazionale ammessi o ammissibili a finanziamento statale e dei relativi proponenti e partner da rilevarsi attraverso un meccanismo di premialità e conseguente concessione di contributi una tantum a favore di ciascuno di tali progetti.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 95.000 euro, per l’anno 2009 a carico dell’unità di bilancio 10.1.1.1165 e del capitolo 775 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
3. L’Amministrazione regionale, tramite la Struttura direzionale relazioni internazionali e comunitarie, è autorizzata ad anticipare i fondi, che saranno assegnati dallo Stato, per la partecipazione ai gemellaggi amministrativi istituiti dalla Commissione europea e coordinati dal Ministero degli affari esteri.
4. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l’anno 2009 a carico dell’unità di bilancio 10.1.1.1165 e del capitolo 774 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
5. In relazione al disposto di cui al comma 3 sono previsti rimborsi dallo Stato per 100.000 euro per l’anno 2009 che affluiscono sull’unità di bilancio 4.5.164 e sul capitolo 9 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
6. L’Amministrazione regionale, tramite la struttura competente in materia di relazioni internazionali e comunitarie, è autorizzata ad anticipare i fondi, che saranno assegnati dallo Stato, relativi all’intervento di cooperazione decentrata denominato Programma FOSEL di cui alla delibera del Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri 14 ottobre 2008, n. 192.
7. Per le finalità previste dal comma 6 è autorizzata la spesa di 5.852.000 euro per l’anno 2009 a carico dell’unità di bilancio 10.1.1.1165 e del capitolo 761 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
8. In relazione al disposto di cui al comma 6, sono previsti rimborsi dallo Stato per 5.852.000 euro per l’anno 2009 che affluiscono sull’unità di bilancio 4.5.164 e sul capitolo 12 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
9. Dopo la lettera c) del comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale 23 maggio 2005, n. 12 (Norme in materia di diritto e opportunità allo studio universitario), è inserita la seguente:
<<c bis) i Direttori dei Conservatori di musica di Trieste e di Udine, o loro delegati;>>.
10. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 6, comma 3, lettera c bis), della legge regionale 12/2005, come da ultimo modificato dal comma 9, fanno carico all’unità di bilancio 10.1.1.1162 e al capitolo 5796 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
11. L’Amministrazione regionale è autorizzata a costituire, con uno o più soggetti sottoscrittori dell’Accordo di programma per la definizione del modello organizzativo, della governance e delle modalità operative di un distretto tecnologico navale e nautico del Friuli Venezia Giulia, approvato con decreto del Presidente della Regione 28 marzo 2008, n. 089, un soggetto con finalità, in particolare, di indirizzo, di promozione, di coordinamento del Distretto Tecnologico Navale e nautico del Friuli Venezia Giulia - DITENAVE, oggetto del medesimo Accordo, nonché a sostenere le spese per la costituzione del soggetto medesimo.
12. In conformità alle disposizioni generali e a quelle dei rispettivi ordinamenti, nel rispetto di quanto convenuto in sede di stipula dell’Accordo di programma di cui al comma 11, i soggetti fondatori concorrono alla dotazione patrimoniale del soggetto di cui al comma 11 nella fase di costituzione e durante la vita dello stesso, nonché al sostegno delle attività.
13. Per le finalità previste dal comma 12, relativamente al conferimento a titolo di concorso nella dotazione patrimoniale dell’associazione, è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisi in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2011, a carico dell’unità di bilancio 6.6.1.3304 e del capitolo 5556 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
14. Per le finalità previste dal comma 12, relativamente al finanziamento per il sostegno dell’attività istituzionale dell’associazione, è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l’anno 2009 a carico dell’unità di bilancio 6.6.1.3304 e del capitolo 5557 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
15. La Direzione centrale competente in materia di autonomie locali organizza idonee iniziative di carattere pubblico per lo studio e la divulgazione della normativa e delle riforme concernenti il sistema delle autonomie locali, nonché per materie di interesse degli enti locali.
16. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 15 fanno carico all’unità di bilancio 10.1.1.1162 e al capitolo 9811 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
17. I pagamenti di somme dovute alla Cassa Depositi e Prestiti Spa possono essere effettuati tramite la procedura interbancaria RID (Rapporto Interbancario Diretto), con addebito pre-autorizzato.
18. Al fine di garantire la contabilizzazione nell’esercizio finanziario delle operazioni di cui al comma 17, nell’eventualità di addebiti tramite RID per un importo complessivo superiore a quello dei titoli emessi sui pertinenti capitoli di spesa, l’Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere d’ufficio alle ecessarie regolarizzazioni mediante emissione di titoli a copertura.
19. Per le finalità previste dal disposto di cui al comma 17, è autorizzata la spesa complessiva di 180.000 euro, suddivisa in ragione di 60.000 euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2011 a carico dell’unità di bilancio 10.4.3.1170 e del capitolo 177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
20. L’articolo 2 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), è sostituito dal seguente:
<<Art. 2 (Commissione regionale per lo sport)
1. E’ istituita, presso la struttura regionale competente in materia di sport e tempo libero, la Commissione regionale per lo sport, organo consultivo dell’Amministrazione regionale per esprimere parere sulle materie che le vengono sottoposte nell’ambito dello sport ed in particolare sui criteri e le priorità di ripartizione dei contribuiti destinati a promuovere la pratica motoria e sportiva nel territorio regionale. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, e resta in carica per la durata della legislatura regionale.
2. La Commissione è composta da:
a) l’Assessore regionale allo sport, che la presiede;
b) il direttore della struttura regionale competente in materia di sport e tempo libero o suo delegato;
c) il Presidente del Comitato regionale del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), o suo delegato;
d) un rappresentante delle Province, designato dall’UPI del Friuli Venezia Giulia;
e) un rappresentante dei Comuni, designato dall’ANCI del Friuli Venezia Giulia;
f) un rappresentante dell’Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, esperto in materia sportiva.
3. In caso di assenza o impedimento dell’Assessore regionale allo sport, la Commissione è presieduta dal direttore della struttura regionale competente in materia di sport e tempo libero.
4. I rappresentanti degli enti e organismi che compongono la Commissione sono designati entro sessanta giorni dalla data di richiesta della designazione.
Decorso tale termine, la Commissione può esercitare le sue funzioni purché sia stato designato un numero di componenti non inferiore alla metà più uno.
5. La Commissione è convocata dal Presidente ed è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei suoi componenti, in seconda convocazione, con la presenza di un terzo dei suoi componenti.
6. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti validi. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. La presenza di tecnici ed esperti di settore è autorizzata preventivamente dal Presidente della Commissione.
8. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della struttura regionale competente in materia di sport e tempo libero.>>.
21. Per le finalità previste dal disposto di cui all’articolo 2 della legge regionale 8/2003, come sostituito dal comma 20, è autorizzata la spesa complessiva di 30.000 euro suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2011 a carico dell’unità di bilancio 10.1.1.1162 e del capitolo 6012 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
22. È istituita presso la Direzione centrale salute e protezione sociale la Commissione regionale di coordinamento per l’attività di nefrologia, dialisi e trapianti di rene, con il compito di:
a) elaborare proposte finalizzate ad attuare una programmazione e una serie di interventi rispondenti alle necessità dei cittadini affetti da patologie renali;
b) valutare la rete e l’offerta dei servizi di nefrologia e dialisi, individuando eventuali proposte migliorative;
c) analizzare gli outcome di salute prodotti dall’attuale rete di servizi;
d) individuare e potenziare degli obiettivi di ricerca specifici;
e) predisporre dei piani per la prevenzione delle malattie renali;
f) aggiornare e condividere i criteri per la messa in lista per trapianto di rene dei pazienti.
23. La Commissione di cui al comma 22 è composta da:
a) l’Assessore regionale alla salute e alla protezione sociale, o suo delegato, che la presiede;
b) i responsabili dei centri di nefrologia e dialisi delle Aziende sanitarie, ospedaliere e ospedaliere-universitarie della Regione, o loro delegati;
c) i referenti infermieristici dei centri di nefrologia e dialisi delle Aziende sanitarie, ospedaliere e ospedaliere-universitarie della Regione;
d) un dirigente medico esperto in medicina legale, individuato dalla Direzione centrale salute e protezione sociale;
e) tre rappresentanti designati congiuntamente dalle associazioni dei pazienti nefropatici/dializzati più rappresentative della Regione;
f) il responsabile del Centro regionale trapianti, o suo delegato;
g) il responsabile del Centro di chirurgia trapianti renali o suo delegato;
h) un rappresentante del Centro regionale di formazione per l’area delle cure primarie;
i) un assistente sociale coinvolto nell’assistenza ai soggetti nefropatici e dializzati individuato dalla Direzione centrale salute e protezione sociale;
j) un rappresentante dell’Agenzia regionale della sanità;
k) due rappresentanti della Direzione centrale salute e protezione sociale, di cui uno dell’area sanitaria e uno dell’area sociale.
24. I compiti di segreteria sono affidati a personale in servizio presso la Direzione centrale della salute e protezione sociale.
25. Possono essere chiamati a partecipare ai lavori della Commissione di cui al comma 22 esperti nelle materie trattate.
26. All’istituzione della Commissione di cui al comma 22, nonché alla sostituzione dei suoi componenti, si provvede con decreto del direttore centrale salute e protezione sociale.
27. La Commissione di cui al comma 22 ha una durata di tre anni. Ai componenti esterni della Commissione spettano i compensi e i rimborsi in base alla normativa regionale vigente.
28. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 27 fanno carico all’unità di bilancio 10.1.1.1160 e al capitolo 4721 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
29. L’Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese relative alla predisposizione dei progetti e alla realizzazione degli interventi, anche a carattere sperimentale, volti a realizzare finalità di risparmio energetico sugli immobili destinati a sedi del Consiglio regionale, anche avvalendosi di soggetti pubblici e/o privati.
30. Per le finalità previste dal comma 29 è autorizzata la spesa complessiva di 200.000 euro suddivisa in ragione di 50.000 euro per l’anno 2009 e di 150.000 euro per l’anno 2010 a carico dell’unità di bilancio 10.3.2.1168 e del capitolo 1799 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009–2011 e del bilancio per l’anno 2009.
31. Ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettere d) ed e), della legge regionale 21/2007, sono disposte, con riferimento alla Finalità 10 - Affari istituzionali, economici e fiscali generali, le variazioni di spesa delle unità di bilancio e dei capitoli di cui all’allegata tabella K.


ARTICOLO 14
(Funzionamento della Regione)


1. I pagamenti relativi ai rimborsi previsti dall’articolo 4, comma 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica) sono effettuati direttamente dal Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia (Corecom FVG). Le relative somme sono trasferite al bilancio del Consiglio regionale.
2. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui al comma 1 fanno carico all’unità di bilancio 11.1.1.1178 e al capitolo 418 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
3. Al primo comma dell’articolo 1 della legge regionale 31 maggio 1965, n. 6 (Trattamento economico di missione per il Presidente della Giunta Regionale e per gli Assessori), come da ultimo modificato dall’articolo 7, comma 20, della legge regionale 22/2007, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<Qualora il Presidente della Regione o gli assessori siano mutilati o invalidi civili totalmente inabili ai sensi dell’articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili), e successive modifiche, a decorrere dall’1 gennaio 2009 è altresì riconosciuto il rimborso delle medesime spese sostenute dall’accompagnatore che abbia garantito l’assistenza durante la permanenza fuori sede.>>.
4. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 1 della legge regionale 6/1965, come aggiunto dal comma 3, fanno carico all’unità di bilancio 11.2.1.1179 e al capitolo 97 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio 2009.
5. L’Amministrazione regionale nell’ambito del completamento del processo di riordino della sistemazione dei propri uffici in immobili di proprietà o in uso è autorizzata a sostenere le spese relative alla tenuta in efficienza degli immobili medesimi; in particolare:
a) le spese di manutenzione ordinaria degli edifici e dei relativi impianti necessari al funzionamento degli uffici;
b) le spese relative all’assicurazione aventi ad oggetto gli immobili destinati a sedi di uffici regionali;
c) le spese relative alla custodia e alla vigilanza degli edifici, nonché qualsiasi spesa connessa al possesso o alla proprietà degli immobili ivi comprese le spese condominiali.
6. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui al comma 5 fanno carico alle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009:
a) relativamente alle lettere a) e b) - unità di bilancio 11.3.1.1180 - capitolo 1457;
b) relativamente alla lettera c) - unità di bilancio 11.3.1.1180 - capitolo 1407.
7. Dopo il comma 2 dell’articolo 24 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo ), è inserito il seguente:
<<2 bis. La spesa relativa all’attività di revisione, svolta dai dipendenti dell’Amministrazione regionale, incaricati secondo quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 14, è liquidata dalla Direzione centrale attività produttive e le somme sono trasferite alla Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi, che provvede al pagamento, tramite funzionario delegato.>>.
8. Per le finalità previste dal comma 2 bis dell’articolo 24 della legge regionale 27/2007, come inserito dal comma 7, è autorizzata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2011 a carico dell’unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 3557 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
9. Le entrate previste dal disposto di cui al comma 2 bis dell’articolo 24 della legge regionale 27/2007, come inserito dal comma 7, affluiscono all’unità di bilancio 3.2.141 e al capitolo 15 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
10. Al fine di garantire la migliore fruizione degli immobili regionali adibiti a uffici, l’Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare atti e contratti aventi natura mista rivolti a offrire servizi accessori e complementari agli utilizzatori degli immobili stessi.
11. Per le finalità previste dal comma 10, è autorizzata la spesa complessiva di 15.000 euro suddivisi in ragione di 5.000 euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2011, a carico dell’unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 1409 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
12. In relazione al disposto di cui al comma 10 è prevista l’entrata complessiva di 15.000 euro suddivisa in ragione di 5.000 euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2011, a carico dell’unità di bilancio 3.2.91 e del capitolo 1409 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
13. Dopo il secondo comma dell’articolo 153 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Erogazione di prestazioni di natura sociale ed assistenziale a favore del personale regionale in servizio), è aggiunto il seguente:
<<2 bis. In relazione ai sussidi assistenziali previsti al punto 1) del primo comma, il gestore del Fondo sociale trasferisce le somme liquidate alla Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi, che provvede al pagamento ai beneficiari tramite funzionario delegato.>>.
14. Per le finalità previste dal comma 2 bis dell’articolo 153 della legge regionale 53/1981, come inserito dal comma 13, è autorizzata la spesa complessiva di 2.700.000 euro, suddivisa in ragione di 900.000 euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2011 a carico dell’unità di bilancio 11.3.1.1185 e del capitolo 3555 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
15. Le entrate previste dal disposto di cui al comma 2 bis dell’articolo 153 della legge regionale 53/1981, come inserito dal comma 13, affluiscono all’unità di bilancio 3.2.141 e al capitolo 13 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
16. Dopo il nono comma dell’articolo 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), è aggiunto il seguente:
<<9 bis. In relazione all’indennità di rischio spettante ai dipendenti regionali, impiegati nelle operazioni di estinzione degli incendi boschivi, prevista dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale 8/1977 il gestore del Fondo regionale per la protezione civile trasferisce le somme liquidate alla Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi, che provvede al pagamento ai beneficiari, tramite funzionario delegato.>>.
17. Per le finalità previste dal comma 9 bis dell’articolo 33 della legge regionale 64/1986, come inserito dal comma 16, è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2011 a carico dell’unità di bilancio 11.3.1.1185 e del capitolo 3556 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
18. Le entrate previste dal disposto di cui al comma 9 bis dell’articolo 33 della legge regionale 64/1986, come inserito dal comma 16, affluiscono all’unità di bilancio 3.2.141 e al capitolo 14 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
19. L’Amministrazione regionale garantisce la funzionalità del Fondo di cui all’articolo 186, comma 4, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 (Legge finanziaria 1994).
20. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 19 fanno carico all’unità di bilancio 11.3.1.1185 e al capitolo 606 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009, a valere sull’autorizzazione di spesa disposta a carico dei medesimi unità di bilancio e capitolo con il comma 56, tabella L.21. L’articolo 5 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale), è modificato come segue:
a) al comma 1 ter è aggiunto infine il seguente periodo:
<<La Giunta regionale, su richiesta del cessionario, può autorizzare l’utilizzo di tutto o di parte del ricavato della vendita per l’acquisto di un nuovo immobile, o per la ristrutturazione, ampliamento, adeguamento, manutenzione straordinaria di altro immobile di proprietà del cessionario, a condizione che, conclusi gli eventuali lavori, quest’ultimo immobile sia destinato alle medesime finalità di pubblico interesse per le quali i beni alienati sono stati ceduti al cessionario ai sensi del comma 1. Il concessionario ha l’obbligo di trasferire al bilancio regionale l’ammontare dell’eventuale conguaglio percepito, al netto dei costi sostenuti.>>;
b) al comma 1 quater è aggiunto infine il seguente periodo:
<<Il cessionario ha l’obbligo di trasferire al bilancio regionale l’ammontare dell’eventuale conguaglio percepito, al netto dei costi sostenuti per la permuta.>>.
22. Dopo il settimo comma dell’articolo 6 della legge regionale 57/1971 è aggiunto il seguente:
<<7 bis. Le risorse derivanti dalle alienazioni di immobili effettuate tramite conferimento alla società di cui all’articolo 3, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998), sono versate all’entrata del bilancio regionale, al netto di quanto spettante per le attività svolte dalla società incaricata delle attività di dismissione.>>.
23. Al comma 1 dell’articolo 9 ter della legge regionale 57/1971, le parole <<2.000 euro>> sono sostituite dalle seguenti: <<5.000 euro>>.
24. L’articolo 13 della legge regionale 57/1971 è sostituito dal seguente:
<<Articolo 13 (Norme contabili)
1. Il pagamento di tasse, imposte, contributi fondiari, altri tributi e diritti vari, spese condominiali a carico dell’Amministrazione regionale, relativi ad immobili di proprietà o in uso a qualsiasi titolo, o assunti in locazione, concessione o comodato, è effettuato con aperture di credito a favore del Direttore del Servizio gestione patrimonio immobiliare o di un funzionario dello stesso servizio da lui designato o, per gli uffici aventi sede fuori del capoluogo regionale, a favore di funzionari appartenenti agli uffici medesimi.
2. La Direzione centrale patrimonio e servizi generali può assumere impegni per spese correnti d’istituto e per il funzionamento a carico degli esercizi successivi a quello in corso, ove ciò sia indispensabile ad assicurare la fornitura dei beni e la continuità dei servizi. Quando si tratti di spese per affitti o di altre continuative e ricorrenti, l’impegno può anche estendersi a più anni nei limiti delle previsioni del bilancio pluriennale e del relativo allegato qualora ne sia riconosciuta la necessità o la convenienza.>>.
25. Al fine del razionale impiego delle risorse e della riduzione dei costi, per il necessario rafforzamento del sistema regionale integrato di protezione civile a salvaguardia della pubblica incolumità ai sensi della legge regionale 64/1986, nonché per soddisfare le esigenze di accesso a dati di carattere meteorologico espresse dai settori regionali della prevenzione e protezione ambientale, dell’agricoltura, della gestione forestale e territoriale, del turismo, dei trasporti e della sanità, le reti di monitoraggio meteorologico, idrometeorologico e agrometeorologico, il radar meteorologico, i sistemi tecnico-scientifici, tecnologici, trasmissivi e informatici, le attrezzature e i beni immobili relativi ai siti operativi, le pertinenze, i contratti in essere, le sedi operative ed i beni mobili, dell’Agenzia regionale per la protezione dell’Ambiente (ARPA) - Osservatorio meteorologico regionale (OSMER), sono trasferiti in proprietà alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per la gestione operativa da parte della Protezione civile della Regione.
26. Il personale tecnico dell’ARPA - OSMER preposto all’utilizzo dei sopra menzionati sistemi è messo a disposizione presso la Protezione civile della Regione, previa espressa richiesta della medesima Protezione civile e secondo le modalità definite con apposita convenzione.
27. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad attingere il personale necessario dalla graduatoria relativa all’esame di concorso pubblico, riservato al profilo professionale assistente tecnico, indirizzo agrario forestale, categoria C, svoltosi nell’anno 2005, sino alla data del 31 dicembre 2009.
28. Per le finalità di cui all’articolo 7, comma 65, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), lo stanziamento di cui al comma 68 del medesimo articolo 7 è implementato di un importo pari a 30.000 euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.
29. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 28, fanno carico all’unità di bilancio 11.3.1.5033 e capitolo 9635 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
30. In attuazione del disposto di cui all’articolo 33, comma 1, lettera f), del Contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico non dirigenti, quadriennio normativo 2006-2009, biennio economico 2006-2007, sottoscritto il 6 maggio 2008, tenuto conto dei processi di riorganizzazione delle strutture dell’Amministrazione regionale intervenuti sino al 31 dicembre 2007, è stanziato, per la contrattazione collettiva integrativa riferita al suddetto biennio economico, un importo annuale di 650.000 euro.
31. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 30, fanno carico all’unità di bilancio 11.3.1.5033 e capitolo 9645 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
32. In deroga al disposto di cui all’articolo 31, comma 6, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), i seguenti stanziamenti iscritti a carico dell’unità di bilancio 11.3.1.5033 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008 con riferimento ai capitoli del Programma operativo di gestione a fianco di ciascuno indicati, non impegnati al 31 dicembre 2008, costituiscono economia di bilancio:
capitolo 9636 – 83.012,58 euro;
capitolo 9637 – 298.065,29 euro;
capitolo 9643 – 3.206.297,07 euro.
La rinveniente somma complessiva di 3.587.374,94 euro è destinata alla copertura di parte dell’autorizzazione di spesa, disposta con il comma 56, a carico dell’unità di bilancio 11.3.1.5033 e dei capitoli 9645 e 9655 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009 rispettivamente per 1.449.843,56 euro con riferimento al capitolo 9645 e per 2.137.531,38 euro con riferimento al capitolo 9655.
33. Il personale regionale della categoria FA dell’Area forestale, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e di un’anzianità di servizio di ruolo presso l’Amministrazione regionale di almeno dodici anni, cui siano stati formalmente conferiti incarichi di commissario, ovvero incaricato di pubblico servizio o di assistente del medesimo, per la gestione ordinaria o straordinaria di rilevanza pubblicistica di enti o di organismi previsti dalla legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 (Gestione ed esercizio dell’attività venatoria nella regione Friuli-Venezia Giulia), può essere inquadrato, a decorrere dalla data del relativo provvedimento, nella categoria FB, posizione economica FB 1.
34. L’inquadramento avviene a domanda del personale interessato da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il personale inquadrato conserva l’anzianità giuridica e al medesimo spetta, oltre al maturato economico già in godimento, il trattamento economico complessivo annuo della categoria e posizione economica di inquadramento. Il personale inquadrato partecipa ad apposito corso di formazione.
35. In relazione al disposto di cui al comma 33, l’Amministrazione regionale provvede all’eventuale adeguamento dell’organico del personale regionale.
36. Gli oneri derivanti dall’applicazione del comma 33 fanno carico alle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009 a fianco di ciascuna indicati:
UB 11.3.1.1185 - capitoli 3550, 3551, 3552, 3553, 3561 e 9670;
UB 11.3.1.1184 - capitolo 9650.
37. All’articolo 13 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 17 (Riordino normativo dell’anno 2004 per il settore degli affari istituzionali), come modificato dall’articolo 7, comma 63, della legge regionale 30/2007, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
<<2 bis. Qualora al personale di cui ai commi 1 e 2 risulti attribuito presso l’ente di appartenenza, alla data della messa a disposizione o dell’assegnazione in posizione di comando, un incarico di posizione organizzativa, il personale medesimo conserva la retribuzione di posizione in godimento alla medesima data.>>.
38. Gli eventuali oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui all’articolo 13, comma 2 bis, della legge regionale 17/2004, come inserito dal comma 37, fanno carico alle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009 a fianco di ciascuna indicati:
UB 11.3.1.1185 - capitoli 3550, 3551, 3552, 3553, 3561 e 9670;
UB 11.3.1.1184 - capitolo 9650.
39. In sede di attuazione del piano triennale dei fabbisogni professionali 2009-2011, la Regione valuta, nell’ambito delle procedure concorsuali pubbliche, l’esperienza professionale maturata nella stessa categoria messa a concorso dal personale che abbia prestato servizio presso la Regione medesima, con contratto di lavoro a tempo determinato o mediante lavoro somministrato, nel quinquennio antecedente la data di entrata in vigore della presente legge.
40. Il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendente dalle amministrazioni provinciali del Friuli Venezia Giulia che, alla data di entrata in vigore della presente legge, stia collaborando, ai sensi dell’articolo 8, commi 5, 6 e 7, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), con il Corpo forestale regionale, può essere inquadrato nel ruolo unico regionale, previo assenso dell’amministrazione di provenienza, a domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla suddetta data, nella categoria e posizione economica dell’Area forestale corrispondenti a quelle rivestite presso l’amministrazione di provenienza, secondo le equiparazioni da definirsi con decreto del Direttore centrale organizzazione, personale e sistemi informativi.
41. Qualora l’inquadramento avvenga in categorie o profili professionali che comportino lo svolgimento dell’attività lavorativa presso una stazione forestale, l’inquadramento medesimo è disposto previa verifica del possesso del requisito dell’idoneità fisica e il personale è tenuto a frequentare un apposito corso di formazione.
42. Al personale inquadrato è attribuito il trattamento economico annuo previsto per la categoria e posizione economica di inquadramento; qualora detto trattamento risulti inferiore al trattamento economico annuo in godimento presso l’ente di provenienza, a esclusione di indennità o compensi comunque denominati connessi a incarichi o funzioni, la differenza è conservata a titolo di assegno ad personam.
43. Gli oneri derivanti dall’applicazione del comma 40 fanno carico alle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009 a fianco di ciascuna indicati:
UB 11.3.1.1185 - capitoli 3550, 3551, 3552, 3553, 3561 e 9670;
UB 11.3.1.1184 – capitolo 9650.
44. Nelle more della definizione di una disciplina legislativa generale del rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale di cui all’articolo 127 (Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali) della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 e al fine di concorrere al perseguimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica in correlazione alle disposizioni di cui al decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni dall’articolo 1, comma 1, della legge 133/2008, con i commi 45, 46, 47 e 48 si dettano disposizioni in materia di assenza per malattia dei dipendenti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
45. Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti di cui al comma 44, è corrisposto, nei primi dieci giorni di assenza, il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi di lavoro o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute a infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a ay hospital nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita.
46. La Regione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono ricomprese tra le ore 8.00 e le ore 13.00 e tra le ore 14.00 e le ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi.
47. Resta ferma, per quanto non disposto dai commi 45 e 46 e in quanto compatibile con i medesimi, la disciplina prevista in materia di assenza per malattia dal contratto collettivo di lavoro del personale regionale.
48. I risparmi derivanti dall’applicazione del comma 45 costituiscono economie di bilancio per la Regione; tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.
49. Avuto riguardo a quanto deciso con le sentenze n. 593, n. 598 e n. 599 del 15 novembre 2005 del Tribunale di Trieste, confermate in secondo grado di giudizio dalla Corte d’Appello di Trieste con sentenza n. 148 del 23 ottobre 2008, l’Amministrazione regionale è autorizzata a erogare gli importi di cui all’articolo 18, comma 1 e allegato C, della legge regionale 27 marzo 2002, n. 10 (Disposizioni in materia di personale e organizzazione degli uffici) dall’1 gennaio 2001 al 31 agosto 2002, maggiorati degli interessi legali e rivalutazione monetaria al saldo, al personale indicato in sentenza.
50. L’Amministrazione regionale è autorizzata a erogare gli importi di cui all’articolo 18, comma 1 e allegato C, della legge regionale 10/2002 dall’1 gennaio 2001 al 31 agosto 2002, ovvero alla data di cessazione dal servizio se antecedente, maggiorati degli interessi legali e rivalutazione monetaria al saldo, al personale in quiescenza che ha ottenuto la sentenza n. 138 del 20 ottobre 2008 della Corte d’Appello di Trieste.
51. La disposizione di cui al comma 49 si applica anche nei confronti di coloro che hanno ottenuto la sentenza n. 74 del 19 maggio 2006 del Tribunale di Gorizia, la sentenza n. 122 del 21 marzo 2006 del Tribunale di Udine e la sentenza n. 154 dell’11 ottobre 2007 del Tribunale di Pordenone e, con esclusione degli interessi legali e rivalutazione monetaria, a coloro che, in possesso dei requisiti di legge e prima della pronuncia della sentenza di appello di cui al comma 49, hanno inviato all’Amministrazione regionale atto di diffida ad adempiere all’obbligo previsto dall’articolo 18, comma 1 e allegato C, della legge regionale 10/2002.
52. Al di fuori dei casi previsti dai commi 49, 50 e 51 e in conformità al divieto di estensione del giudicato, si applica esclusivamente la decorrenza posta dal contratto integrativo del 7 gennaio 2004 in luogo della decorrenza prevista dall’articolo 18 della legge regionale 10/2002.
53. Per le finalità previste dal disposto di cui ai commi dal 49 al 52 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2009 a carico delle unità di bilancio e dei capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009 per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
UB 11.3.1.1185 – capitolo 3550 –3.660.000 euro per l’anno 2009;
UB 11.3.1.1185 – capitolo 9670 –1.030.000 euro per l’anno 2009;
UB 11.3.1.1184 – capitolo 9650 – 310.000 euro per l’anno 2009.
54. A far data dall’entrata in vigore dello statuto dell’Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia di cui alla legge regionale 13 ottobre 2008, n. 10 (Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia), le risorse stanziate dal bilancio regionale a carico dell’unità di bilancio 11.4.1.1192 e del capitolo 5170 per il funzionamento del Centro regionale di catalogazione e restauro di Villa Manin di Passariano, si intendono destinate al finanziamento dell’attività istituzionale dell’Istituto medesimo.
55. Il comma 16 dell’articolo 30 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (Legge finanziaria 1997) è abrogato. Il riferimento a detto articolo si intende riferito alle disposizioni contenute nella legge regionale 57/1971.
56. Ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettere d) ed e), della legge regionale 21/2007, sono disposte, con riferimento alla finalità 11 – Funzionamento della Regione, le variazioni di spesa delle unità di bilancio e dei capitoli di cui all’allegata tabella L.


ARTICOLO 15
(Altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili)


1. Alla legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), come modificata dalla legge regionale 30/2007 e dalla legge regionale 9/2008, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 dell’articolo 7 è sostituito dal seguente:
<<3. La RPPR è coordinata, anche successivamente all’avvenuta presentazione, con la legge finanziaria.>>;b) al comma 2 dell’articolo 24, dopo le parole <<e dalle compartecipazioni>> è
aggiunta la parola <<nette>>;
c) dopo l’articolo 24 è inserito il seguente:
<<Art. 24 bis (Limite all’assunzione di obbligazioni pluriennali)
1. L’importo complessivo annuale delle quote di limiti di impegno per l’assunzione di obbligazioni pluriennali di cui all’articolo 11, comma 1, lettera c), non può superare il 10 per cento dell’ammontare complessivo delle entrate derivanti dai tributi propri e dalle compartecipazioni nette di tributi erariali previsto in ciascuno degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale.>>;
d) al comma 1 dell’articolo 35, dopo le parole <<disposte con la presente legge>> sono inserite le seguenti: <<nonché con l’articolo 11, comma 4, della legge regionale 7 marzo 2003 n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica) e con l’articolo 4, comma 147, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005).>>;
e) al comma 4 dell’articolo 40, come sostituito dall’articolo 13, comma 1, lettera t), della legge regionale 9/2008 a decorrere dall’1 gennaio 2009, le parole <<dei decreti>> sono sostituite dalle seguenti: <<degli atti>>;
f) il comma 3 dell’articolo 44 è abrogato;
g) al comma 3 dell’articolo 51 dopo le parole <<qualora siano reclamate dai creditori>> sono aggiunte le seguenti: <<o dai funzionari delegati che effettuano spese in economia nella forma dell’amministrazione diretta>>;
h) dopo il comma 4 dell’articolo 51 sono aggiunti i seguenti:
<<4 bis. Al fine di una economica gestione delle scritture contabili, i residui passivi di importo pari o inferiore a 10 euro sono automaticamente eliminati dalle scritture medesime in sede di chiusura d’esercizio.
4 ter. L’importo di cui al comma 4 bis può essere modificato con decreto del Presidente della Regione.>>;
i) Dopo l’articolo 52 è inserito il seguente:
<<Art. 52 bis (Trasporto degli ordini di accreditamento)
1. Gli ordini di accreditamento concernenti spese in conto capitale, emessi sia in conto competenza sia in conto residui, rimasti del tutto o in parte inestinti alla chiusura dell’esercizio finanziario, possono, su richiesta del funzionario delegato, essere trasportati all’esercizio successivo.
2. Gli ordini di accreditamento concernenti spese in conto capitale, già trasportati all’esercizio successivo sulla base del precedente comma 1, rimasti del tutto o in parte inestinti alla chiusura dell’esercizio finanziario, possono essere ulteriormente trasportati su richiesta del funzionario delegato, qualora emessi per la realizzazione in economia nella forma dell’amministrazione diretta di piani, programmi o progetti adottati entro la scadenza dell’esercizio finanziario medesimo. In tali casi il trasporto agli esercizi successivi può essere disposto finché permanga la necessità della spesa.
3. Gli ordini di accreditamento, relativi a spese finanziate con assegnazioni statali e comunitarie, ivi compreso il cofinanziamento regionale di programmi e progetti statali e comunitari, emessi sia in conto competenza sia in conto residui, rimasti del tutto o in parte inestinti alla chiusura dell’esercizio finanziario, possono, su richiesta del funzionario delegato, essere trasportati interamente o per la parte inestinta all’esercizio successivo sino a che permanga l’esigenza della spesa, avuto comunque riguardo ai vincoli e ai limiti temporali di utilizzo imposti dallo Stato o dall’Unione europea per l’attuazione dei programmi e dei progetti.>>;
j) al comma 4 dell’articolo 58 le parole <<In tal caso la Direzione centrale>> sono sostituite dalle seguenti: <<In tal caso l’organo>>;
k) al comma 1 dell’articolo 59 le parole <<vi appone il visto>> sono sostituite dalle seguenti: <<appone il visto sul titolo di spesa>>;
l) al comma 2 dell’articolo 59 le parole <<del titolo medesimo>> sono sostituite dalle seguenti: <<dell’atto di liquidazione e del titolo di spesa>>;
m) al comma 1 dell’articolo 66, come modificato dall’articolo 13, comma 1, lettera cc), della legge regionale 9/2008 a decorrere dall’1 gennaio 2009, le parole <<sono trasferite, con decreto dell’Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie, sulle corrispondenti unità di bilancio e capitoli degli esercizi successivi>> sono sostituite dalle seguenti: <<sono trasferite, con deliberazione della Giunta regionale, sulle corrispondenti unità di bilancio e capitoli.>>;
n) il comma 2 dell’articolo 66 è sostituito dal seguente:
<<2. Le quote disimpegnate dal conto residui relative a spese di cui al comma 1, sono trasferite, con deliberazione della Giunta regionale, sull’unità di bilancio e capitoli dell’esercizio successivo relativi al Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli Venezia Giulia.>>;
o) dopo l’articolo 72 è inserito il seguente:<<Art. 72 bis (Valutazione di congruità e attestazione di conformità)
1. Qualora la scelta del contraente avvenga tramite procedura diversa da quella aperta, ristretta o negoziata preceduta da gara esplorativa di mercato, la stipulazione del contratto è subordinata all’acquisizione di una valutazione di congruità, resa secondo criteri e modalità disciplinati con apposito regolamento.
2. Con lo stesso regolamento sono altresì disciplinati criteri e modalità per l’espressione dell’attestazione di conformità della prestazione contrattuale.>>.
2. Alla lettera a) del comma 7 dell’articolo 1 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Legge di assestamento del bilancio 2008), le parole <<80.000 euro>> sono sostituite dalle seguenti: <<120.000 euro>> e dopo le parole <<comma 5>> sono aggiunte le seguenti: <<e dall’articolo 12, comma 14, lettera c)>>.
3. È autorizzato il rimborso anticipato di 10.329.137,98 euro di obbligazioni del Mediocredito, corrispondenti a 20 miliardi di lire di obbligazioni acquistate dall’Amministrazione regionale ai sensi del disposto di cui al capo I della legge regionale 26 giugno 1995, n. 26 (Misure a sostegno degli investimenti industriali in regione).
4. Le entrate derivanti dal rientro anticipato di cui al comma 3 affluiscono all’unità di bilancio 4.1.152 e al capitolo 852 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
5. L’Amministrazione regionale, in fase di rinnovo della convenzione per il Servizio di Tesoreria, è autorizzata a procedere all’espletamento di un’unica gara d’appalto per l’affidamento del Servizio di Tesoreria dell’Amministrazione regionale e degli enti del Servizio sanitario regionale.
6. I termini per la presentazione della documentazione necessaria ai fini della rendicontazione dei finanziamenti concessi ai sensi dell’articolo 4 (Promozione e valorizzazione della famiglia, finanziamenti della spesa sanitaria e delle politiche sociali), commi 7, 8, 9, 10 e 11, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), sono ordinatori.
7. La disposizione di cui al comma 6 si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
8. L’Amministrazione regionale attua un <<Programma annuale di interventi di rilevanza sociale>> finalizzato a dare risposta a esigenze contingenti e di immediata attuazione, mediante interventi individuati in ragione della loro particolare rilevanza o urgenza e promossi da enti pubblici o da organismi no profit quali organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, associazioni sportive, parrocchie ed enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, istituti culturali e di ricerca, operanti nel campo delle attività culturali, ricreative e sportive, della solidarietà e della protezione sociale, e della promozione turistica.
9. Il programma annuale di interventi di cui al comma 8 viene approvato con deliberazione della Giunta regionale sulla base delle indicazioni presentate dagli assessori competenti relativamente ai settori di rispettiva competenza e sulla base delle procedure previste dai commi successivi.
10. Nel quadro degli obiettivi e delle finalità generali di cui agli articoli 11 e 25 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), l’Amministrazione regionale, sulla base del programma regionale di interventi di cui ai commi 8 e 9, è autorizzata a concedere, a favore dei soggetti ammessi, contributi una tantum per la realizzazione delle attività e manifestazioni sportive e del tempo libero.
11. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua gli obiettivi specifici che formano oggetto del programma regionale di interventi diretti di cui al comma 10, i soggetti realizzatori e determina la misura dei contributi.
La misura dei contributi di cui al comma 10 può essere pari al 100 per cento della spesa ammessa. Le domande di concessione dei contributi, corredate di una relazione illustrativa delle attività e delle manifestazioni di cui al comma 10 e di un preventivo di spesa, sono presentate alla Presidenza della Regione - Servizio attività ricreative e sportive, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno. Con il provvedimento di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione ed è altresì disposta l’erogazione in via anticipata del 70 per cento del contributo stesso.
12. Nel quadro degli obiettivi e delle finalità generali di cui all’articolo 3 della legge regionale 8/2003, l’Amministrazione regionale, sulla base del programma regionale di interventi di cui ai commi 8 e 9, è autorizzata a concedere contributi una tantum per interventi di ristrutturazione, completamento, adeguamento e messa a norma di impianti sportivi, comprese le opere accessorie, a favore di Comuni singoli o associati, istituzioni, società e associazioni sportive, gruppi sportivi aziendali, anche senza personalità giuridica, regolarmente costituiti e a soggetti privati convenzionati con i Comuni per assicurare l’uso pubblico della struttura, che realizzino gli interventi medesimi.
13. La Giunta regionale con propria deliberazione individua i progetti specifici che formano oggetto del programma regionale di interventi diretti di cui al comma 12, i soggetti realizzatori degli stessi e determina la misura dei contributi. La misura dei contributi di cui al comma 12 può essere pari al 100 per cento della spesa ammissibile. Le domande di concessione dei contributi, corredate di una relazione illustrativa dell’intervento e di un preventivo di spesa, sono presentate alla Presidenza della Regione - Servizio attività ricreative e sportive, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno.
Per la concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi di cui al comma 12, si applicano le disposizioni di cui al capo XI della legge regionale 14/2002.
14. Nel quadro degli obiettivi e delle finalità generali in materia sanitaria, sociale e socio sanitaria, sulla base del programma regionale di interventi di cui ai commi 8 e 9, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi una tantum a favore di enti e soggetti operanti nelle suindicate materie per la realizzazione delle proprie attività istituzionali.
15. La Giunta regionale con propria deliberazione individua gli obiettivi specifici che formano oggetto del programma regionale di interventi diretti di cui al comma 14, i soggetti realizzatori e determina la misura dei contributi.
La misura dei contributi di cui al comma 14 può essere pari al 100 per cento della spesa ammessa. Le domande di concessione dei contributi, corredate di una relazione illustrativa delle attività e delle manifestazioni di cui al comma 14 e di un preventivo di spesa, sono presentate alla Presidenza della Regione - Direzione centrale salute e protezione sociale, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno. Con il provvedimento di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione ed è altresì disposta l’erogazione in via anticipata del 70 per cento del contributo stesso.
16. Nel quadro degli obiettivi e delle finalità generali in materia sanitaria, sociale e socio sanitaria, sulla base del programma regionale di interventi di cui ai commi 8 e 9, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi una tantum per interventi di ristrutturazione, completamento, adeguamento e messa a norma di strutture, comprese le opere accessorie, a favore di enti e soggetti operanti nelle suindicate materie.
17. La Giunta regionale con propria deliberazione individua i progetti specifici che formano oggetto del programma regionale di interventi diretti di cui al comma 16, i soggetti realizzatori degli stessi e determina la misura dei contributi. La misura dei contributi di cui al comma 16 può essere pari al 100 per cento della spesa ammissibile. Le domande di concessione dei contributi, corredate di una relazione illustrativa dell’intervento e di un preventivo di spesa, sono presentate alla Presidenza della Regione - Direzione centrale salute e protezione sociale entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno. Per la concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi di cui al comma 16, si applicano le disposizioni di cui al capo XI della legge regionale 14/2002.
18. Per le finalità previste dal comma 10 è autorizzata la spesa di 990.000 euro per l’anno 2009 a carico dell’unità di bilancio 5.1.1.1088 e al capitolo 5674 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
19. Per le finalità previste dal comma 12 è autorizzata la spesa di 85.000 euro per l’anno 2009 a carico dell’unità di bilancio 5.1.2.1090 e al capitolo 5675 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
20. Per le finalità previste dal comma 14 è autorizzata la spesa di 744.500 euro per l’anno 2009 a carico dell’unità di bilancio 8.7.1.1150 e al capitolo 4893 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
21. Per le finalità previste dal comma 16 è autorizzata la spesa di 110.000 euro per l’anno 2009 a carico dell’unità di bilancio 8.7.2.3390 e al capitolo 4894 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
22. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla gestione fuori bilancio del Fondo di rotazione regionale in agricoltura un’anticipazione di cassa per le finalità previste per il Fondo stesso che provvederà a rimborsare l’Amministrazione regionale entro e non oltre il 15 dicembre dell’anno della concessione.
23. Per le finalità previste dal comma 22 è autorizzata la spesa di 9 milioni di euro a carico dell’unità di bilancio 12.2.4.3480 e del capitolo 9874 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
24. Le entrate derivanti dal rimborso dell’anticipazione di cui al comma 22 affluiscono all’unità di bilancio 6.3.261 e al capitolo 51 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
25. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico anticipazioni di cassa sui contributi annuali ad esso assegnati dallo Stato per la sua attività istituzionale ai sensi della legge 13 luglio 1995, n. 295 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di affari esteri e di difesa), e successive modifiche.
Le anticipazioni sono erogate alle condizioni e con le modalità indicate dall’articolo 8, comma 41, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003) per le analoghe anticipazioni di contributi originari annuali dello Stato.
26. In relazione al disposto di cui al comma 25 è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l’anno 2009 a carico dell’unità di bilancio 12.2.4.3480 e del capitolo 9875 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
27. In relazione al disposto di cui al comma 25, sono previste le entrate di cui all’articolo 1, comma 1, tabella A, all’unità di bilancio 6.3.261 e al capitolo 49 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
28. Ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettere d) ed e), della legge regionale 21/2007, sono disposte, con riferimento alla finalità 12 – partite di giro, le variazioni di spesa delle unità di bilancio e dei capitoli di cui all’allegata tabella M.


ARTICOLO 16
(Copertura finanziaria)


1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni di spesa previste dalle tabelle da B a M e dagli articoli da 3 a 15 - escluse quelle recanti autonoma copertura - e alle riduzioni di entrata previste dall’articolo 1, comma 1, tabella A, trova copertura nel quadro delle riduzioni di spesa previste dalle tabelle da B a M e dagli articoli da 3 a 15 e dagli incrementi di entrata previsti dall’articolo 1, comma 1, tabella A.


ARTICOLO 17
(Entrata in vigore)


1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e ha effetto dall’1 gennaio 2009.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 14, comma 32, e all’articolo 5, commi 66 e 74, esplicano i loro effetti dal 31 dicembre 2008.


Formula Finale:
La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Trieste, addì 30 dicembre 2008.



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