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NORMATIVA
Normativa regionale - Lombardia

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Legge regionale 30 aprile 2009 n. 8
Disciplina della vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell’azienda
 
Il Consiglio regionale ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge Articolo 1 (Finalità) 1. La presente legge, in conformità agli articoli 117 e 118, secondo comma, della Costituzione, disciplina la vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato, nell’ambito delle competenze della Regione e dei comuni. ARTICOLO 2 (Vendita di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato) 1. Le imprese artigiane di produzione e trasformazione alimentare che effettuano la vendita diretta al pubblico possono effettuare la vendita degli alimenti di propria produzione per il consumo immediato, purché tale attività sia strumentale e accessoria alla produzione e alla trasformazione. 2. E’ consentita la vendita, da parte delle imprese artigiane, degli alimenti di propria produzione per il consumo immediato nei locali adiacenti a quelli di produzione, con esclusione degli spazi esterni al locale ove si svolge l’attività artigianale, tramite l’utilizzo degli arredi dell’azienda e di stoviglie e posate a perdere, ma senza servizio e assistenza di somministrazione. 3. Negli spazi di cui al comma 2 la vendita di bevande diverse da quelle prodotte e trasformate dall’impresa artigiana è vietata, salva dichiarazione di inizio attività produttive (DIAP), ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1 (Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia). 4. L’attività di cui alla presente legge è soggetta a previa comunicazione al comune in cui si svolge ed è esercitata nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza alimentare. 5. L’attività di cui alla presente legge è svolta nel rispetto della disciplina sull’inquinamento acustico contenuta nelle leggi statali e regionali e nei relativi provvedimenti attuativi. ARTICOLO 3 (Orari e pubblicità) 1. Gli orari di apertura e chiusura al pubblico delle imprese artigiane di produzione e trasformazione alimentare che effettuano la vendita dei propri prodotti per il consumo immediato nei locali dell’azienda sono rimessi alla libera determinazione degli imprenditori, nel rispetto della fascia oraria compresa dalle ore sei all’una del giorno successivo, salvo deroghe motivate da parte dei comuni, sentite le associazioni di categoria, al fine di soddisfare adeguatamente la domanda e di garantire, nel contempo, la qualità e la vivibilità delle aree urbane in relazione alle caratteristiche urbanistiche del territorio, alla tipologia artigianale e al periodo dell’anno. 2. Le attività artigianali che effettuano la vendita degli alimenti di propria produzione per il consumo immediato pubblicizzano gli orari di apertura e chiusura mediante appositi cartelli e hanno l’obbligo di esporre l’elenco delle materie prime utilizzate e di specificare i prodotti eventualmente congelati. ARTICOLO 4 (Sanzioni) 1. Chiunque violi le disposizioni dell’articolo 2, commi 1, 2 e 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 euro a 1.000,00 euro; in caso di reiterazione, il comune può disporre la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a tre mesi, dell’attività di vendita di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato. 2. Chiunque ometta la comunicazione prevista all’articolo 2, comma 4, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 euro a 1.000,00 euro. 3. Chiunque non rispetti gli orari determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 1 e gli obblighi di pubblicità di cui all’articolo 3, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 euro a 1.000,00 euro; in caso di reiterazione, il comune può disporre la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a tre mesi, dell’attività di vendita di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato. 4. Restano salve le disposizioni del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), ove applicabili all’attività di vendita di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato. 5. Il procedimento per l’applicazione delle sanzioni è regolato dalla legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale). 6. Il comune è competente a ricevere il rapporto di cui all’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), applica le sanzioni amministrative e introita i proventi. ARTICOLO 5 (Clausola valutativa) 1. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale dell’attuazione della legge; a tal fine trasmette una relazione biennale che contiene informazioni documentate in merito alle eventuali criticità emerse e alle osservazioni svolte, nel corso dell’implementazione, dai comuni e dalle associazioni delle categorie interessate e dei consumatori. ARTICOLO 6 (Disposizione transitoria) 1. Le imprese artigiane che, alla data di entrata in vigore della presente legge, effettuano la vendita di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato sono tenute a trasmettere la comunicazione di cui all’articolo 2, comma 4, entro il 31 dicembre 2009. Formula Finale: La presente legge regionale e’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda. Milano, 30 aprile 2009 (Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n.VIII/832 del 21 aprile 2009)


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