Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
1. Le risorse finanziarie di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97 "Nuove disposizioni per le zone montane" nonché quelle di cui all’art. 55 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 4 «Ordinamento delle Comunità Montane e disposizioni a favore della montagna» possono essere destinate dalle Comunità Montane anche alla copertura delle spese correnti. Tali risorse saranno ripartite in base a quanto stabilito dall’art. 55, comma 4, della legge regionale 19 marzo 1999, n. 4.
Formula Finale:
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.
Catanzaro 30 aprile 2009
Loiero