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NORMATIVA
Normativa regionale - Calabria

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Legge regionale 30 aprile 2009, n. 16
Norme a favore di cittadini calabresi illustri che versano in condizioni di disagio economico
 

Il Consiglio regionale ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


promulga la seguente legge


ARTICOLO 1
(Oggetto e finalità)


1. La Regione promuove l’istituzione di un assegno vitalizio da attribuire a uomini e donne, cittadini calabresi, che si siano particolarmente distinti nel campo delle scienze, delle arti, dell’economia e del lavoro, dello sport e spettacolo, nel disimpegno di attività a fini sociali ed umanitari e che versano in condizioni di grave disagio economico.


ARTICOLO 2
(Assegno vitalizio)


1. Il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta
regionale, concede, secondo le procedure di cui ai successivi articoli della presente legge, un assegno vitalizio nella misura massima di euro 20.000,00 a cittadini calabresi che hanno saputo offrire alti insegnamenti e modelli esemplari con le loro virtù umane, civili e professionali, su proposta indirizzata al Presidente della Regione da singoli cittadini, Associazioni non profit, Enti locali, Consiglieri regionali.
2. La concessione del beneficio può essere revocata:
a) quando è accertata la cessazione dello stato di indigenza;
b) nel caso di condanna penale passata in giudicato, esclusi i reati di mafia, per i quali la cessazione scatta al momento del rinvio a giudizio.
3. L’assegno vitalizio è reversibile, nella misura del sessanta per
cento, in caso di morte del beneficiario a favore del coniuge superstite o di figli conviventi invalidi al cento per cento.


ARTICOLO 3
(Commissione di valutazione)


1. Il Presidente della Regione, con proprio decreto e previa deliberazione della Giunta regionale, nomina, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, una Commissione di valutazione, composta di tre membri, scelti tra cittadini riconosciuti particolarmente virtuosi nei campi di attività di cui al precedente articolo 1.
2. La Commissione ha sede presso il Dipartimento Presidenza e si
riunisce, su convocazione del Presidente, ogni qualvolta pervengano proposte di attribuzione di assegno vitalizio da parte di uno dei soggetti indicati al precedente articolo 2, comma 1.
3. Le decisioni motivate della Commissione sono sottoposte
all’approvazione della Giunta regionale che ne dispone l’eventuale erogazione.
4. Ai componenti della Commissione residenti fuori dalla città di
Catanzaro spetta il rimborso delle spese di trasporto per la partecipazione ad ogni seduta.


ARTICOLO 4
(Compiti della Commissione)


1. Alla Commissione spetta il compito di istruttoria e valutazione delle proposte di riconoscimento con particolare riferimento ai meriti acquisiti nel campo delle attività di cui al precedente articolo 1 commisurati al lustro apportato alla Calabria.
2. Ogni decisione della Commissione, anche se negativa, deve essere comunicata ai proponenti entro sessanta giorni dalla data di acquisizione della richiesta.


ARTICOLO 5
(Formulazione delle proposte)


1. Le proposte elaborate per il riconoscimento dell’assegno vitalizio
devono contenere, oltre ai dati anagrafici del soggetto individuato, ogni probante documentazione idonea a dimostrare l’eccellenza del valore del loro impegno e della creatività, tali da lasciarne traccia indelebile nella società calabrese.


ARTICOLO 6
(Norma transitoria)


1. In sede di prima applicazione ed in deroga alle disposizioni di cui alla presente legge, il Presidente del Consiglio regionale, con proprio provvedimento, dispone a favore dello scrittore Saverio Strati l’erogazione di un assegno vitalizio, a partire dal 2009, di euro 20.000,00 annui netti, di cui euro 10.000,00 quale prima tranche per il periodo Gennaio-Giugno, e per la restante quota mediante rate mensili uguali anticipate a far data dal 1° luglio 2009.
2. Successivamente all’eventuale riconoscimento dei benefici di cui alla cosiddetta «Legge Bacchelli» n. 440 dell’8 agosto 1985 da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri:
a) se l’assegno liquidato è pari o superiore all’importo di cui al comma 1, cessa l’onere della Regione;
b) se è di importo inferiore, la Regione corrisponderà la differenza fino al raggiungimento della misura di cui comma 1 del presente articolo.
3. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale assume a proprio
carico la pubblicazione di almeno uno dei romanzi rimasti inediti e ne cura la più ampia diffusione.


ARTICOLO 7
(Norma finanziaria)


1. Agli oneri derivanti dall’attuazione degli articoli 2 e 3 della presente legge, quantificati per l’esercizio finanziario 2009 in euro
200.000,00, si provvede con la disponibilità esistente all’UPB 8.1.01.01 - capitolo 7001101 - inerente a «Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l’approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 2009, che viene ridotta del medesimo importo.
2. La disponibilità finanziaria di cui al comma precedente è utilizzata nell’esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico dell’UPB 6.2.01.02 nell’ambito della quale è istituito il Fondo di solidarietà per i cittadini illustri che versano in stato di disagio economico. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all’art. 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.
3. Per gli anni successivi, alla copertura finanziaria degli oneri
previsti dalla presente legge, si provvede con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con la collegata legge finanziaria che l’accompagna.
4. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’attuazione
dell’articolo 6, quantificati complessivamente in euro 80.000,00, si provvede con le risorse allocate al capitolo 6 del bilancio del Consiglio regionale inerente all’esercizio finanziario 2009.


ARTICOLO 8
(Entrata in vigore)


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


Formula Finale:
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Calabria.
Catanzaro 30 aprile 2009
Loiero



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