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NORMATIVA
Normativa regionale - Calabria

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Legge regionale 30 aprile 2009, n. 15
Norme per l’esercizio delle attività di pescaturismo e ittiturismo
 

Il Consiglio regionale ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


promulga la seguente legge


ARTICOLO 1
(Oggetto e Finalità)


1. La Regione Calabria, in armonia con la legislazione nazionale e
comunitaria disciplina, promuove e sostiene la pesca marittima professionale anche attraverso le attività di pescaturismo ed ittiturismo, al fine di:
a) integrare i redditi degli imprenditori ittici di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, e s.m.i.;
b) favorire la creazione di nuove opportunità occupazionali nonché il
miglioramento delle condizioni di vita degli imprenditori ittici e delle loro famiglie, con particolare attenzione alle donne e ai giovani;
c) favorire la valorizzazione, la conservazione e la tutela delle risorse naturali della pesca;
d) tutelare, migliorare, valorizzare ed incrementare le attività dei
pescatori;
e) promuovere il consumo di prodotti ittici regionali, con particolare riguardo alle specie meno note e con scarsa richiesta di mercato;
f) favorire la conoscenza delle tradizioni del mondo della pesca;
g) preservare il patrimonio naturale, ambientale e paesaggistico
favorendo inoltre la riduzione e/o il contenimento dello sforzo dì pesca;
h) migliorare l’offerta e la qualità dei servizi resi agli utenti;
i) promuovere e migliorare le competenze professionali degli operatori del pescaturismo e ittiturismo.
2. Le attività di pescaturismo ed ittiturismo sono assimilate a quelle agrituristiche ai sensi dell’articolo 12 della legge 20 febbraio 2006, n. 96.


ARTICOLO 2
(Pescaturismo e Ittiturismo)


1. Per pescaturismo si intende l’attività, connessa a quella di pesca, intrapresa da pescatori professionisti, da imprenditori ittici, singoli o associati, consistente nell’imbarco di persone non appartenenti all’equipaggio sulle navi da pesca per iniziative a scopo turistico-ricreative per come indicate dall’articolo 1, comma 2, del Decreto Ministeriale 13 Aprile 1999, n. 293, di seguito denominato «Decreto».
2. Nell’ambito delle attività esercitabili sono comprese anche:
a) la pesca mediante l’impiego di sistemi consentiti;
b) la ristorazione a base di pesce effettuata a bordo;
c) le attività informative, ricreative e culturali sui prodotti ittici, valorizzando le locali specialità gastronomiche a base di pesce;
d) ogni iniziativa finalizzata alla conoscenza e alla valorizzazione
della cultura del mare.
3. L’attività di pescaturismo è svolta con i sistemi di pesca previsti nella prescritta licenza, tenendo conto che, qualora siano ricompresi sistemi a traino, è necessaria l’espressa rinuncia all’utilizzo ai sensi dell’articolo 3 del Decreto.
4. Per ittiturismo si intende l’attività connessa a quella principale di pesca attraverso l’utilizzo della propria abitazione o di strutture nella disponibilità dell’imprenditore ittico e più precisamente:
a) attività di ospitalità, di ristorazione, di servizi, ricreative e
culturali finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca ed alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali del mondo dei pescatori;
b) vendita dei prodotti della pesca, anche lavorati e trasformati;
c) allestimento di piccoli musei della pesca gestiti direttamente dai
pescatori o loro cooperative.
5. Ai soggetti abilitati all’esercizio delle attività di ittiturismo si applicano le disposizioni urbanistico-edilizie e gienico-sanitarie previste per le attività agrituristiche.


ARTICOLO 3
(Disciplina amministrativa)


1. L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di pescaturismo è
rilasciata dalla Capitaneria di Porto presso cui è iscritta la nave da pesca secondo le procedure previste dall’articolo 5 del Decreto, fermo restando che occorre presentare al Dipartimento Agricoltura una dichiarazione di inizio attività alla quale vanno allegati:
a) piano di attività aziendale da cui risulti dimostrato il rapporto di prevalenza e di connessione con l’attività di pesca;
b) autorizzazione di cui al comma 1;
c) dichiarazione sostitutiva di iscrizione negli elenchi regionali di cui al successivo articolo 8;
d) possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi in materia
previdenziale ed assicurativa dei propri dipendenti;
e) rispetto degli obblighi fiscali secondo le disposizioni vigenti in
materia.
2. L’attività di ittiturismo è esercitata previa dichiarazione di inizio attività presentata al Comune competente alla quale sono allegati:
a) iscrizione nel registro dei pescatori presso la Capitaneria di Porto competente;
b) la documentazione prevista dal Regolamento di cui al successivo
articolo 6.
3. L’utilizzo delle risorse aziendali per le attività di ittiturismo
verrà regolato da apposito regolamento da predisporre da parte della Giunta regionale entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, previo parere obbligatorio dell’apposita Commissione consiliare.
4. Le imprese di acquacoltura devono poter usufruire dei benefici della presente legge applicandone la disciplina prevista.


ARTICOLO 4
(Abilitazione e formazione professionale)


1. Per l’iscrizione nell’elenco regionale delle imprese interessate
all’attività di ittiturismo è richiesta l’attestazione di frequenza con esito positivo ad un corso formativo di almeno 30 ore, delle quali 20 ore teoriche e 10 ore di stages.
2. La Regione organizza e cura, in collaborazione con le associazioni
delle imprese ittiche più rappresentative, corsi di formazione e di
aggiornamento professionale finalizzati al rilascio del certificato di abilitazione all’esercizio dell’attività di ittiturismo.


ARTICOLO 5
(Relazione di connessione)


1. Le attività di cui alla presente legge risultano connesse a quella
principale quando il tempo impiegato per quest’ultima è superiore a quella impiegata per l’esercizio del «pescaturismo» e dell’«ittiturismo» secondo i parametri da definire con il Regolamento di attuazione di cui al successivo articolo 6.


ARTICOLO 6
(Regolamento di attuazione)


1. La Giunta regionale, previo parere vincolante della competente
Commissione permanente, da esprimersi entro 15 giorni dal ricevimento, approva, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un Regolamento di attuazione, di seguito denominato Regolamento, che disciplina:
a) modalità, limiti, anche temporali, e prescrizioni per l’espletamento delle attività di cui alla presente legge;
b) modalità per la predisposizione degli specifici piani aziendali di
attività;
c) procedure per l’iscrizione negli elenchi regionali di cui al successivo articolo 8, nonché loro tenuta e aggiornamento e verifica della persistenza dei requisiti per l’iscrizione;
d) parametri per la definizione dei rapporti di connessione di cui al
precedente articolo 5, nonché limiti di ospitalità e ristorazione in cui tale connessione è ritenuta soddisfatta;
e) procedure per la concessione dei contributi di cui al successivo
articolo 11, definizione delle spese ammissibili, criteri e parametri per la determinazione dei medesimi contributi nel rispetto dei principi comunitari;
f) tabelle per il calcolo delle ore lavorative relative alle attività di pescaturismo e ittiturismo e le modalità di conteggio;
g) caratteristiche tecnico-strutturali dei fabbricati e degli spazi aperti, per lo svolgimento dell’attività di ittiturismo;
h) numero delle persone da ospitare in funzione della capacità delle
strutture utilizzate;
i) individuazione dei centri urbani e residenziali da escludere dall’attività di ittiturismo;
j) modalità per avvalersi della denuncia di inizio attività a norma
dell’articolo 26 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19,
recante: «Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso. Disciplina della pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria»;
k) criteri per la eventuale classificazione delle aziende di ittiturismo.


ARTICOLO 7
(Esercizio dell’attività di pescaturismo e ittiturismo)


1. Il soggetto autorizzato allo svolgimento delle attività di pescaturismo ed ittiturismo deve:
a) osservare le disposizioni ed i provvedimenti emanati dalla Regione e dalle altre autorità competenti;
b) esporre al pubblico copia dell’autorizzazione, nonché le tariffe
praticate e, se attribuita, la classificazione;
c) rispettare i limiti e le modalità indicate nell’autorizzazione stessa;
d) osservare gli obblighi derivanti dalle norme di legge in materia di pubblica sicurezza;
e) consentire i controlli e le ispezioni previste da apposite norme di legge;
f) dare inizio all’attività entro il termine di un anno dalla data del rilascio dell’autorizzazione;
g) comunicare al Comune l’eventuale cessazione dell’attività entro trenta giorni dalla stessa;
h) osservare gli obblighi derivanti dalle norme di legge vigenti per
prevenire e/o limitare gli impatti sull’ambiente e sulle risorse naturali.


ARTICOLO 8
(Elenchi regionali)


1. La Regione istituisce elenchi separati degli operatori che svolgono attività di pescaturismo, ittiturismo o di entrambe, distinti per territorio provinciale.
2. Per poter essere iscritte negli elenchi, le imprese devono già essere in possesso delle autorizzazioni indicate al precedente articolo 3, oltre che dell’attestato di cui al precedente articolo 4.
3. La struttura regionale, competente nei controlli nel settore pesca, verifica, almeno ogni due anni, la sussistenza ed il mantenimento dei requisiti previsti per l’iscrizione effettuando le opportune verifiche.
4. La cancellazione dagli elenchi è disposta qualora l’imprenditore non abbia intrapreso l’attività entro un anno successivo all’iscrizione, nonché nei casi di revoca dell’autorizzazione o per la perdita dei requisiti per l’iscrizione.
5. L’iscrizione negli elenchi regionali è condizione necessaria per
l’esercizio dell’attività di pescaturismo e ittiturismo.
6. L’iscrizione negli elenchi regionali è negata, salvo che abbiano
ottenuto la riabilitazione, a coloro che versano nelle condizioni indicate dalle lettere a) e b) dell’articolo 6 della legge 20 febbraio 1996, n. 96.
7. La Regione comunica al Comune, nel cui territorio sono esercitate le attività di pesca turismo e ittiturismo, l’avvenuta iscrizione o cancellazione dagli elenchi di cui al comma 1.


ARTICOLO 9
(Controlli e vigilanza)


1. Fatta eccezione per le verifiche di competenza della Regione Calabria, la vigilanza ed il controllo sull’osservanza della presente legge sono esercitate dai Comuni interessati nonché dagli altri soggetti titolati dalle norme vigenti.
2. Entro il 31 dicembre di ogni anno i Comuni trasmettono al Dipartimento Agricoltura dettagliata relazione sull’attività di controllo effettuata.


ARTICOLO 10
(Sanzioni amministrative pecuniarie)


1. Chiunque eserciti abusivamente le attività di cui all’articolo 2 e
contravvenga agli obblighi di cui all’articolo 7 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 a euro 7.500,00.
2. Nel caso in cui venga commessa la stessa infrazione entro i due anni successivi, le sanzioni pecuniarie previste dai commi 1 e 2 sono raddoppiate.
3. Le funzioni amministrative concernenti le sanzioni pecuniarie sono svolte dal Comune.
4. I proventi delle sanzioni sono incamerati dal Comune a titolo di
finanziamento delle funzioni svolte.


ARTICOLO 11
(Contributi)


1. Alle imprese singole e associate che esercitano le attività di cui
alla presente legge si applicano le norme di incentivazione finanziaria previste dai rispettivi settori di competenza, net rispetto degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato.
2. La Regione, nell’ambito della programmazione dei fondi comunitari, nazionali e regionali, concede contributi a favore degli imprenditori ittici e pescatori professionisti, secondo modalità e procedure definite dalla Giunta regionale con il regolamento di cui al precedente articolo 6, finalizzati a:
a) ammodernamento di navi e attrezzature per l’esercizio del pescaturismo;
b) riqualificazione e ristrutturazione degli immobili utilizzati per
l’ittiturismo;
c) aiuti per la costruzione di imbarcazioni ad uso esclusivo del
pescaturismo;
d) aiuti, per costruzione ed ammodernamento di «passerelle», ad uso esclusivo di pescaturismo, barche tipiche e uniche al mondo, che svolgono la loro attività di pesca, nello stretto di Messina, in particolare, nella costa calabrese, tra Scilla e Palmi, senza danneggiare l’ambiente.
3. Gli immobili e gli allestimenti, finanziati ai sensi del comma 2, sono vincolati alla loro specifica destinazione a partire dalla data di accertamento dell’avvenuta effettuazione degli investimenti, per la durata di anni dieci per gli immobili e di anni cinque per gli allestimenti, tranne casi debitamente motivati con riferimento a cause di forza maggiore o di obsolescenza economica.
4. Il provvedimento di concessione disciplina le modalità per
l’apposizione del vincolo al mantenimento della destinazione d’uso sui beni per i quali sono stati concessi i finanziamenti, pena la revoca e restituzione dei medesimi, maggiorati degli interessi calcolati al tasso legale.
5. Spetta al Dipartimento Agricoltura ogni adempimento relativo sia
all’attività di controllo che ad eventuali provvedimenti di revoca dei contributi.


ARTICOLO 12
(Entrata in vigore)


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


Formula Finale:
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Calabria.
Catanzaro 30 aprile 2009
Loiero



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