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NORMATIVA
Normativa regionale - Veneto

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Legge regionale 30.06.2006, n. 7
Interventi per la valorizzazione del patrimonio culturale di Bolca.
 

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale


Promulga la seguente legge


ARTICOLO 1
Finalità.


1. La Regione del Veneto riconosce il sito paleontologico di Bolca (Verona) quale patrimonio di interesse naturalistico, scientifico e culturale del Veneto con valenza internazionale.
2. Allo scopo di valorizzare il sito paleontologico di Bolca, la Regione del Veneto promuove e sostiene le iniziative di cui alla presente legge direttamente o indirettamente mediante il concorso di enti locali ed istituzioni pubbliche e private.


ARTICOLO 2
Iniziative culturali, di ricerca e di valorizzazione.


1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, la Regione del Veneto, d’intesa con la Direzione regionale per i beni culturali e il paesaggio del Ministero competente e in accordo con la Provincia di Verona, il museo civico di storia naturale di Verona, la Comunità montana della Lessinia e il Parco regionale della Lessinia:
a) promuove indagini, ricerche e studi relativi agli scavi paleontologici nei vari siti di Bolca e ne sostiene l’attività di divulgazione e di informazione scientifica;
b) promuove e sostiene l’attuazione di interventi intesi a favorire nuove ricerche paleontologiche a Bolca ed il conseguente incremento del patrimonio di reperti;
c) promuove l’inventariazione, la schedatura, il recupero e la valorizzazione dei reperti fossili di Bolca;
d) favorisce iniziative atte far conoscere l’area di Bolca ed a valorizzarne gli aspetti turistico/culturali;
e) sostiene le iniziative di collaborazione, gemellaggio e scambi culturali con altri enti che gestiscono siti di interesse paleontologico nazionale ed internazionale;
f) promuove, d’intesa con l’Ufficio scolastico regionale, presso le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione, iniziative volte a far conoscere l’area di Bolca e a valorizzarne gli aspetti culturali e scientifici, anche mediante l’attivazione di borse di studio.


ARTICOLO 3
Istituzione del Comitato permanente per la valorizzazione culturale del patrimonio paleontologico di Bolca.


1. Per realizzare le iniziative di cui all’articolo 2, è istituito il Comitato permanente per la valorizzazione del patrimonio paleontologico di Bolca.
2. Il Comitato è composto da:
a) il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato che lo presiede;
b) il Presidente della Provincia di Verona o suo delegato;
c) il Direttore regionale per i beni culturali e il paesaggio, o suo delegato, d’intesa con il Ministero competente;
d) il Direttore del museo civico di storia naturale di Verona, o suo delegato;
e) il Presidente della Comunità montana della Lessinia, o suo delegato;
f) il Presidente del Parco regionale della Lessinia, o suo delegato;
g) due consiglieri componenti della Commissione consiliare competente permateria, di cui uno in rappresentanza della minoranza, dalla stessa designati;
h) due esperti della materia designati dal Direttore del museo civico di storia naturale.
3. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un funzionario regionale.
4. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giuntaregionale e dura in carica cinque anni dalla data dell’insediamento. Il Comitato è validamente costituito con la designazione di almeno la metà dei suoi componenti.
5. Ai componenti del Comitato è corrisposto, ove spetti, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista dall’articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e successive modifiche.


ARTICOLO 4
Funzioni del Comitato permanente per la valorizzazione culturale del patrimonio paleontologico di Bolca.


1. Il Comitato permanente svolge le seguenti funzioni:
a) propone alla Giunta regionale, entro il mese di giugno di ogni anno, le iniziative di cui all’articolo 2 da inserire nel programma annuale delle attività, unitamente ad una relazione sullo stato di attuazione delle iniziative assunte nell’anno precedente;
b) collabora con la Giunta regionale nella realizzazione dei progetti più significativi previsti dal programma.


ARTICOLO 5
Programma annuale degli interventi.


1. La Giunta regionale, entro il mese di settembre di ogni anno, approva, sentita la competente commissione consiliare, il programma annuale degli interventi e ne definisce i criteri e le modalità di attuazione.


ARTICOLO 6
Norma di prima applicazione.


1. In sede di prima applicazione della presente legge, il Comitato di cui all’articolo 3 formula le proposte entro sessanta giorni dalla sua costituzione e la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, approva il programma di interventi entro i successivi sessanta giorni.


ARTICOLO 7
Norma finanziaria.


1. Alle spese correnti derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificate in euro 70.000,00 per ogni esercizio del triennio 2006-2008, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall’upb U0185 "Fondo speciale per le spese correnti", partita n. 8 "Interventi per la cultura", del bilancio di previsione 2006 e pluriennale 2006-2008; contestualmente lo stanziamento dell’upb U0168 "Archivi, biblioteche e musei" viene incrementato di euro 70.000,00 per competenza e cassa nell’esercizio 2006 e per sola competenza nei due esercizi successivi.
2. Alle spese d’investimento derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificate in euro 130.000,00 per ogni esercizio del triennio 2006-2008, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall’upb U0185 "fondo speciale per le spese correnti", partita n. 8 "Interventi per la cultura", del bilancio di previsione 2006 e pluriennale 2006-2008; contestualmente lo stanziamento dell’upb U0171 "Edilizia, patrimonio culturale ed edifici di culto" viene incrementato di euro 130.000,00 per competenza e cassa nell’esercizio 2006 e per sola competenza nei due esercizi successivi.


Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 30 giugno 2006



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