NORMATIVA
Normativa regionale - Sicilia
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Legge regionale 3.06.2005, n.7
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Norme per l'elezione del Presidente della Regione siciliana a suffragio universale e diretto. Nuove norme per l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni concernenti l'elezione dei consigli comunali e provinciali.
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L'Assemblea regionale ha approvato Il referendum indetto ai sensi dell'art.17bis dello Statuto Regionale in data 15 maggio 2005 ha dato risultato favorevole;
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga la seguente legge
Titolo I NORME PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 20 MARZO 1951, N. 29
ARTICOLO 1 Contestualità dell'elezione del Presidente della Regione e dell'Assemblea regionale
1. L'articolo 1 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente: "Art. 1. - Contestualità dell'elezione del Presidente della Regione e dell'Assemblea regionale - 1. Il Presidente della Regione siciliana è eletto a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto, contestualmente all'elezione dell'Assemblea regionale siciliana. 2. La votazione per l'elezione del Presidente della Regione e dell'Assemblea regionale avviene su un'unica scheda. 3. Il collegio elettorale per l'elezione del Presidente della Regione coincide con il territorio regionale. 4. Il Presidente della Regione fa parte dell'Assemblea regionale.".
ARTICOLO 2 Sistema elettorale
1. Dopo l'articolo 1 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente: "Art. 1 bis. - Sistema elettorale - 1. L'Assemblea regionale siciliana è eletta a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto. 2. Il territorio della Regione è ripartito in tante circoscrizioni quante sono le province regionali. L'ambito della circoscrizione coincide con il territorio provinciale. Il comune capoluogo di provincia è anche capoluogo della circoscrizione corrispondente. 3. Ad ogni circoscrizione corrisponde un collegio elettorale. 4. Ottanta seggi sono attribuiti in ragione proporzionale sulla base di liste di candidati concorrenti nei collegi elettorali provinciali. 5. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste provinciali il cui gruppo, sommando i voti validi conseguiti nei collegi elettorali provinciali, abbia ottenuto nell'intera Regione una cifra elettorale inferiore al 5 per cento del totale regionale dei voti validi espressi. 6. Il candidato alla carica di Presidente della Regione è il capolista di una lista regionale. 7. Ciascuna lista regionale deve comprendere un numero di candidati pari a nove, incluso il capolista. 8. Tutti i candidati di ogni lista regionale, dopo il capolista, devono essere inseriti nell'ordine di lista secondo un criterio di alternanza fra uomini e donne. 9. I candidati delle liste regionali, ad eccezione del capolista, devono essere contestualmente candidati in una delle liste provinciali collegate. 10. Viene proclamato eletto alle cariche di Presidente della Regione e di deputato regionale il capolista della lista regionale che consegue il maggior numero di voti validi in ambito regionale. 11. Viene altresì proclamato eletto deputato regionale il capolista della lista regionale che ottiene una cifra di voti validi immediatamente inferiore a quella conseguita dalla lista regionale risultata più votata. 12. Sono proclamati eletti deputati tanti candidati della lista regionale risultata più votata secondo l'ordine di presentazione nella lista, fino a quando il numero di seggi così attribuiti, sommato al numero dei seggi conseguiti nei collegi dalle liste provinciali collegate, raggiunga il totale di cinquantaquattro, oltre al Presidente della Regione eletto. I seggi eventualmente rimanenti sono ripartiti, in proporzione alle rispettive cifre elettorali regionali, fra tutti i gruppi di liste non collegati alla lista regionale che ha conseguito il maggior numero di voti, ammessi all'assegnazione di seggi ai sensi del comma 5 ed attribuiti nei collegi elettorali provinciali, secondo le modalità stabilite all'articolo 2 ter.".
ARTICOLO 3 Collegamento fra le liste regionali ed i gruppi di liste provinciali
1. Dopo l'articolo 1 bis della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente: "Art. 1 ter. - Collegamento fra le liste regionali ed i gruppi di liste provinciali - 1. La presentazione di ciascuna lista regionale deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con almeno un gruppo di liste validamente presentate con il medesimo contrassegno in non meno di cinque collegi elettorali provinciali. 2. Più gruppi di liste concorrenti nei collegi provinciali possono coalizzarsi in ambito regionale per esprimere un candidato comune alla carica di Presidente della Regione, che è il capolista di una comune lista regionale. Il legame che intercorre tra i diversi gruppi di liste provinciali e la comune lista regionale è esplicitato attraverso reciproche dichiarazioni di collegamento, che sono valide soltanto se concordanti. 3. Quando l'elettore ometta di votare per una lista regionale, il voto validamente espresso per una lista provinciale si intende espresso anche a favore della lista regionale che risulta collegata con la lista provinciale votata.".
ARTICOLO 4 Requisiti per la candidatura alla carica di Presidente della Regione
1. Dopo l'articolo 1 ter della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente: "Art. 1 quater. - Requisiti per la candidatura alla carica di Presidente della Regione - 1. Possono candidarsi alla carica di Presidente della Regione gli elettori che hanno i requisiti per essere eletti alla carica di deputato regionale. L'atto di accettazione della candidatura deve contenere la dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste al comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni.".
ARTICOLO 5 Seggi spettanti ai collegi provinciali
1. L'articolo 2 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente: "Art. 2. - Seggi spettanti ai collegi provinciali in proporzione alla popolazione - 1. Il numero di deputati da assegnare ad ogni collegio elettorale provinciale viene calcolato dividendo per ottanta la cifra della popolazione legale residente nella Regione, secondo i dati ufficiali dell'ultimo censimento generale della popolazione. Nell'effettuare tale divisione si trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. 2. Ad ogni collegio sono assegnati tanti deputati quante volte il quoziente è contenuto nella cifra della popolazione legale residente nella relativa provincia. Gli eventuali seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai collegi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai collegi relativi alle province con maggiore cifra di popolazione legale residente.". 2. In sede di prima applicazione della presente legge, tenuto conto dei dati del censimento del 21 ottobre 2001, la ripartizione dei seggi fra i collegi elettorali provinciali è quella risultante dalla allegata Tabella, che costituisce parte integrante della presente legge.
ARTICOLO 6 Elezione dei deputati nei collegi provinciali
1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente: "Art. 2 bis. - Elezione dei deputati nei collegi provinciali in ragione proporzionale - 1. Definiti gli adempimenti di cui al primo comma dell'articolo 54, ciascun ufficio centrale circoscrizionale comunica all'Ufficio centrale regionale, a mezzo di corriere speciale, un estratto di verbale attestante: a) la cifra elettorale conseguita da ciascuna lista regionale nell'ambito del collegio. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi riportati dalla lista medesima nelle singole sezioni del collegio. In attuazione di quanto disposto al comma 3 dell'articolo 1 ter, si includono nel computo i voti validamente espressi per liste provinciali collegate a quella lista regionale in tutti i casi in cui le schede di votazione non rechino espressa indicazione di voto per alcuna lista regionale; b) la cifra elettorale conseguita da ciascuna lista provinciale concorrente nel collegio; c) il totale dei voti validi riportati da tutte le liste provinciali concorrenti nel collegio. 2. L'Ufficio centrale regionale, ricevuti gli estratti dei verbali di tutti gli uffici centrali circoscrizionali, determina la cifra regionale dei voti validi riportati da ciascun gruppo di liste provinciali e, quindi, la somma regionale dei voti validi di tutti i gruppi di liste. Effettuate le predette operazioni, verifica se vi siano gruppi di liste da escludere dal riparto dei seggi ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 bis. Comunica, quindi, agli uffici centrali circoscrizionali le liste provinciali non ammesse al riparto. 3. Ricevuta la predetta comunicazione, ogni ufficio centrale circoscrizionale determina il quoziente elettorale circoscrizionale. A tal fine divide il totale dei voti validi riportati dalle liste provinciali concorrenti nel collegio, con esclusione di quelli conseguiti dalle liste non ammesse all'assegnazione dei seggi, per il numero dei seggi spettanti al collegio medesimo ai sensi dell'articolo 2. Nell'effettuare la divisione si trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. 4. L'ufficio centrale circoscrizionale assegna quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale circoscrizionale è contenuto nella cifra elettorale della lista. 5. Qualora rimangano seggi che non possono essere attribuiti per insufficienza di quoziente, l'ufficio centrale circoscrizionale ne accerta il numero e quindi li assegna alle liste che hanno la più alta cifra di voti residuati nell'ambito del collegio. A tal fine i seggi sono attribuiti alle liste per le quali le divisioni della cifra elettorale di lista per il quoziente elettorale circoscrizionale hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste con la maggiore cifra elettorale. Qualora anche le cifre elettorali siano identiche, il seggio viene attribuito per sorteggio. 6. L'ufficio centrale circoscrizionale determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista ammessa all'assegnazione di seggi nel collegio provinciale, secondo l'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali. La cifra individuale è data dalla somma dei voti validi di preferenza riportati da ogni candidato nelle singole sezioni del collegio. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista. 7. Il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati dall'ufficio stesso, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ogni lista ha diritto, ai sensi dei commi 4 e 5 del presente articolo, altrettanti candidati della lista medesima, secondo la graduatoria dei candidati. 8. Un estratto del verbale attestante tutte le operazioni effettuate dall'ufficio centrale circoscrizionale viene trasmesso a mezzo di corriere speciale all'Ufficio centrale regionale. Seguono quindi gli ulteriori adempimenti di cui agli articoli 57 e 58.". 2. Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 54 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, limitatamente ai commi dal quinto al nono.
ARTICOLO 7 Seggi attribuiti con sistema maggioritario
1. Dopo l'articolo 2 bis della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente: "Art. 2 ter. - Seggi attribuiti per agevolare la formazione di una stabile maggioranza in seno all'Assemblea regionale - 1. L'Ufficio centrale regionale, definiti gli adempimenti di cui al comma 2 dell'articolo 2 bis, determina quale lista regionale ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. In caso di parità di cifre elettorali, prevale la lista regionale che risulta collegata con i gruppi di liste provinciali che hanno conseguito la maggior somma regionale di voti validi. 2. Proclama, quindi, eletti: a) alle cariche di Presidente della Regione e di deputato regionale il capolista della predetta lista regionale risultata più votata; b) alla carica di deputato regionale il capolista della lista regionale che ha ottenuto una cifra di voti validi immediatamente inferiore a quella conseguita dalla lista regionale risultata più votata. 3. L'Ufficio centrale regionale, una volta ricevuti gli estratti dei verbali degli uffici centrali circoscrizionali trasmessi ai sensi del comma 8 dell'articolo 2 bis, verifica quanti seggi sono stati conseguiti dai gruppi di liste collegati con la lista regionale risultata più votata, sommando i seggi ottenuti dai predetti gruppi nei collegi elettorali provinciali. Procede poi nel modo seguente: a) se il numero complessivo dei predetti seggi è inferiore a cinquantaquattro, proclama eletti tanti candidati della lista regionale più votata, secondo l'ordine di presentazione nella lista, quanti ne occorrono per raggiungere cinquantaquattro seggi. Gli eventuali seggi che residuano sono attribuiti con le modalità stabilite ai commi 4 e seguenti del presente articolo; b) se il numero complessivo dei predetti seggi è già pari o superiore a cinquantaquattro, attribuisce tutti i seggi che residuano con le modalità stabilite ai commi 4 e seguenti del presente articolo. 4. I seggi che non vengono attribuiti a candidati dalla lista regionale più votata sono ripartiti fra tutti i gruppi di liste non collegati alla lista regionale risultata più votata, in proporzione alle rispettive cifre elettorali regionali. 5. A tal fine l'Ufficio centrale regionale procede alla somma delle cifre elettorali regionali dei gruppi di liste provinciali non collegati alla lista regionale risultata più votata, con esclusione dei gruppi non ammessi all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 bis. Per cifra elettorale regionale di un gruppo si intende la somma regionale dei voti validi ottenuti dalle liste di quel gruppo, presenti con identico contrassegno nei singoli collegi provinciali. Divide poi il totale per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo in tal modo il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce ad ogni gruppo di liste partecipante al riparto tanti seggi quante volte il predetto quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale regionale del gruppo medesimo. Gli eventuali seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi di liste per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi con la maggiore cifra elettorale regionale. Se anche con quest'ultimo criterio i seggi non possono essere attribuiti, si procede a sorteggio. 6. Nel limite di seggi cui ciascun gruppo di liste ha diritto ai sensi delle disposizioni del comma 5, l'Ufficio centrale regionale individua in quali collegi elettorali provinciali i seggi vanno assegnati. A tal fine si determina preliminarmente la graduatoria regionale di ogni gruppo di liste ammesso al riparto. Tale graduatoria si basa sui voti residuati. Per voti residuati si intendono: a) i voti delle liste che non hanno raggiunto alcun quoziente nei collegi elettorali provinciali in cui concorrevano; b) i voti che rimangono ad una lista, detratti quelli necessari per integrare uno o più quozienti nel collegio elettorale provinciale in cui concorreva. 7. La predetta graduatoria regionale si ottiene, per ciascun collegio elettorale provinciale, moltiplicando per cento la cifra dei voti residuati ottenuti dalla lista del gruppo in quel collegio e dividendo il prodotto per il relativo quoziente elettorale circoscrizionale. I valori percentuali così ottenuti sono riportati nella graduatoria tenendo conto anche dei primi due numeri risultanti dopo la virgola. I seggi sono attribuiti seguendo tale graduatoria, in ordine decrescente. 8. Qualora vengano in considerazione liste provinciali che non hanno voti residuati, perché sono serviti ad ottenere un seggio con i maggiori resti, ai sensi del comma 5 dell'articolo 2 bis, tali liste sono poste alla fine della graduatoria regionale del gruppo di appartenenza. Per determinare l'ordine di collocazione di queste liste provinciali nella graduatoria, si moltiplica per cento la cifra elettorale della lista provinciale considerata e si divide il prodotto per il totale dei voti validi riportati da tutte le liste concorrenti nel collegio provinciale di riferimento, con esclusione di quelli conseguiti dalle liste non ammesse all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 bis. I valori percentuali così ottenuti sono riportati nella graduatoria regionale del gruppo di appartenenza in ordine decrescente, tenendo conto anche dei primi due numeri risultati dopo la virgola. 9. Ogniqualvolta si attribuisca un seggio ad una lista in un collegio, la graduatoria regionale del gruppo scorre e si passa al collegio che nell'ordine della graduatoria segue l'ultimo collegio cui è stato attribuito un seggio. 10. L'Ufficio centrale regionale procede poi all'assegnazione dei seggi nel modo seguente: a) si considera la graduatoria regionale di ogni gruppo di liste cui spettano seggi, determinata ai sensi delle disposizioni dei commi 6, 7 e 8 del presente articolo; b) si attribuiscono i seggi ad un gruppo per volta, a partire da quello che ha la maggiore cifra elettorale regionale e si prosegue in ordine decrescente di cifra elettorale. A parità di cifre elettorali regionali, l'ordine di precedenza è determinato per sorteggio; c) entro il limite di seggi che devono essere assegnati a ciascun gruppo, si individua un numero corrispondente di liste provinciali appartenenti al gruppo medesimo, secondo l'ordine risultante dalla rispettiva graduatoria regionale; d) ad ogni lista provinciale così individuata si assegna un seggio; e) qualora in un collegio in cui dovrebbe essere assegnato un seggio, la lista del gruppo considerato abbia esaurito i candidati disponibili, il seggio viene attribuito ad altra lista provinciale nel collegio che, secondo la graduatoria regionale del gruppo, segue l'ultimo collegio cui è stato attribuito un seggio con le modalità di cui al presente comma. 11. Esaurite le operazioni di cui al comma 10, l'Ufficio centrale regionale proclama eletto un candidato per ciascuna lista provinciale cui sono stati assegnati seggi. I candidati di cui viene proclamata l'elezione sono individuati secondo la graduatoria delle preferenze individuali determinata ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 bis. 12. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale, effettuate ai sensi del presente articolo e dell'articolo 2 bis, si deve redigere il processo verbale in duplice esemplare. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 58. Si applicano, altresì, le disposizioni dell'articolo 57, relativamente alla comunicazione dell'avvenuta proclamazione dei deputati.".
ARTICOLO 8 Modalità di esercizio del diritto di voto
1. L'articolo 3 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente: "Art. 3. - Modalità di esercizio del diritto di voto - 1. L'esercizio del voto è un dovere civico. 2. L'elettore dispone di due voti: uno per la scelta di una lista regionale, il cui capolista è candidato alla carica di Presidente della Regione, l'altro per la scelta di una lista fra quelle concorrenti nel collegio provinciale. 3. Nell'ambito della lista provinciale prescelta, l'elettore può esprimere un voto di preferenza, scrivendo nell'apposita riga, a questo scopo riportata nella scheda di votazione, il cognome, ovvero il cognome e nome, di uno dei candidati compresi nella lista medesima. 4. Il voto per la lista regionale si esprime tracciando un segno sul cognome e nome del capolista, riportati a caratteri di stampa nella scheda di votazione, ovvero tracciando un segno sul contrassegno della lista regionale prescelta. Qualora l'elettore segni sia il cognome e nome del capolista, sia il relativo contrassegno della lista regionale, il voto si intende validamente espresso. 5. L'elettore può votare una lista regionale ed una lista provinciale non collegate fra loro. In questo caso entrambi i voti si intendono validamente espressi. 6. Sono annullate le schede che contengano indicazioni di voto riferite a più liste regionali o che comunque non consentano di individuare chiaramente la scelta politica espressa dall'elettore. 7. Sono in ogni caso nulli i voti contenuti in schede che presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.".
ARTICOLO 9 Caratteristiche della scheda di votazione
1. Dopo l'articolo 3 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente: "Art. 3 bis. - Caratteristiche della scheda di votazione - 1. La scheda di votazione è suddivisa in quattro parti: a) la prima, iniziando da sinistra, contiene gli spazi per riprodurre, verticalmente ed in misura omogenea, ciascuno racchiuso entro un apposito rettangolo, i contrassegni delle liste concorrenti nel collegio provinciale. All'interno di ogni rettangolo il contrassegno di lista è affiancato, alla sua destra, da una riga riservata all'eventuale indicazione di una preferenza per un candidato; b) la seconda parte della scheda contiene dei più ampi rettangoli, al centro di ciascuno dei quali sono riportati, in evidenza, a caratteri di stampa, il cognome e nome del capolista della lista regionale collegata e accanto, a destra del cognome e nome del capolista, il contrassegno della medesima lista regionale. Quando la lista regionale è espressione di una coalizione fra più gruppi di liste provinciali il contrassegno può consistere in un simbolo unico, oppure in un insieme grafico contenente i simboli dei gruppi che si sono coalizzati riprodotti in scala ridotta. Se la lista regionale è collegata ad un solo gruppo di liste provinciali, il contrassegno deve essere identico a quello che serve a distinguere il predetto gruppo di liste provinciali; c) la terza e la quarta parte della scheda elettorale hanno le stesse caratteristiche, rispettivamente, della prima e della seconda. 2. In caso di necessità, la scheda elettorale può essere ampliata, introducendo le parti quinta e sesta, ed eventuali parti successive, sufficienti per la stampa dei contrassegni di tutte le liste ammesse. 3. Quando più gruppi di liste provinciali risultino collegati con una stessa lista regionale, tutti i rettangoli contenenti i contrassegni delle liste provinciali coalizzate sono riportati nella prima, ovvero nella terza parte della scheda, verticalmente uno di seguito all'altro, mentre nella seconda ovvero nella quarta parte della scheda, sono affiancati da un unico più ampio rettangolo in cui sono riportati, in evidenza, a caratteri di stampa, il cognome e nome del capolista della lista regionale collegata e accanto, a destra del cognome e nome del capolista, il contrassegno della medesima lista regionale. 4. La collocazione progressiva nella scheda di votazione dei più ampi rettangoli riferiti ai capolista delle liste regionali con i relativi contrassegni, viene definita dall'Ufficio centrale regionale mediante sorteggio, alla presenza dei delegati delle liste. Parimenti, la successione in cui nelle corrispondenti prima, ovvero terza parte della scheda elettorale sono riportati, verticalmente uno di seguito all'altro, i contrassegni delle liste provinciali collegate alle predette liste regionali, viene definita, per ciascun collegio, dal competente Ufficio centrale circoscrizionale mediante sorteggio, alla presenza dei delegati delle liste.".
ARTICOLO 10 Composizione delle liste provinciali e regionali
1. Dopo l'articolo 3 bis della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente: "Art. 3 ter. - Composizione delle liste provinciali e regionali - 1. Ogni lista provinciale deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei deputati da eleggere nel collegio, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 2, e non inferiore alla metà, con arrotondamento all'unità superiore. 2. Tutti i candidati della lista regionale, ad esclusione del capolista, nell'atto di accettazione della candidatura devono dichiarare a quale gruppo di liste collegato con la lista regionale aderiscono ed indicare il collegio provinciale di riferimento. Ciascun candidato può indicare un solo collegio provinciale.". 2. L'ultimo comma dell'articolo 13 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, è abrogato.
ARTICOLO 11 (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
ARTICOLO 12 Termini abbreviati in caso di conclusione anticipata della legislatura
1. Dopo l'articolo 10 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente: "Articolo 10 bis. - Termini abbreviati in caso di conclusione anticipata della legislatura - 1. In caso di conclusione anticipata della legislatura ai sensi degli articoli 8 bis e 10 dello Statuto ovvero in caso di scioglimento dell'Assemblea regionale, ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto, tutte le cause di ineleggibilità alla carica di deputato regionale previste dalla vigente legislazione non sono applicabili a coloro che, per dimissioni, collocamento in aspettativa od altra causa, siano effettivamente cessati dalle loro funzioni entro dieci giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione del decreto di convocazione dei comizi elettorali.". 2. All'articolo 10, ultimo comma, della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è soppresso l'inciso da "ovvero, in caso di scioglimento" a "comizi elettorali".
ARTICOLO 13 Disposizioni sul deposito dei contrassegni
1. Il primo ed il secondo comma dell'articolo 12 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, sono sostituiti dai seguenti: "1. A partire dalle ore 09,00 del quarantatreesimo giorno e non oltre le ore 16,00 del quarantaduesimo giorno antecedente quello della votazione, i partiti o formazioni politiche variamente denominati che intendano presentare proprie liste nelle elezioni della Assemblea regionale siciliana devono depositare presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali il contrassegno con cui dichiarano di voler distinguere le proprie liste nei collegi provinciali. All'atto del deposito deve essere indicata la denominazione del gruppo di liste identificato dal contrassegno. 2. Il deposito del contrassegno deve essere fatto da persona munita di mandato, conferito da parte di chi ricopre la carica di presidente o segretario o coordinatore in ambito regionale del partito, ovvero della formazione politica. La firma di chi conferisce il mandato deve essere autenticata.".
ARTICOLO 14 Disposizioni sulla sottoscrizione delle liste di candidati nei collegi provinciali
1. L'articolo 13 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è così rubricato: "Disposizioni sulla sottoscrizione delle liste di candidati nei collegi provinciali." 2. Al primo comma dell'articolo 13 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, sono anteposti i seguenti commi: "01. Le liste di candidati per ogni collegio provinciale devono essere sottoscritte, pena la loro invalidità: a) da almeno 150 e da non più di 300 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel territorio del collegio provinciale, nelle province aventi una popolazione legale residente fino a 500.000 abitanti; b) da almeno 300 e da non più di 600 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel territorio del collegio provinciale, nelle province aventi una popolazione legale residente superiore a 500.000 abitanti e fino 1.000.000 di abitanti; c) da almeno 600 e da non più di 1.200 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel territorio del collegio provinciale, nelle province aventi una popolazione legale residente superiore a 1.000.000 di abitanti. 02. Nel caso in cui la conclusione della legislatura sia anticipata di oltre centoventi giorni rispetto al termine di scadenza naturale, il numero delle sottoscrizioni di cui al comma 1 è ridotto alla metà. 03. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati. 04. Le sottoscrizioni degli elettori devono essere contenute in appositi moduli, recanti in ciascun foglio: a) il contrassegno della lista; b) il cognome e nome, il luogo e la data di nascita di ciascun candidato incluso nella lista; la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione. 05. Nei moduli di cui al comma 4 devono essere riportati il cognome e nome, il luogo e la data di nascita di ogni sottoscrittore, nonché il comune nelle cui liste elettorali dichiara di essere iscritto. 06. Le firme dei sottoscrittori devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, come sostituito dall'articolo 1 della legge 28 aprile 1998, n. 130, e successive modifiche ed integrazioni. 07. I moduli attestanti le sottoscrizioni della lista devono essere corredati dei certificati, anche collettivi, dei sindaci che attestino l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del proprio comune.". 3. Il primo periodo del primo comma dell'articolo 13 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è soppresso. 4. Sono abrogati il terzo ed il quarto comma dell'articolo 13 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni.
ARTICOLO 15 Disposizioni volte ad agevolare la sottoscrizione delle liste provinciali e regionali
1. Dopo l'articolo 13 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente: "Art. 13 bis. - Disposizioni volte ad agevolare la sottoscrizione delle liste provinciali e regionali - 1. Nei venti giorni precedenti il termine di presentazione delle liste provinciali e regionali, tutti i comuni devono assicurare agli elettori la possibilità di ottenere la certificazione dell'iscrizione nelle liste elettorali e di sottoscrivere celermente le liste provinciali e regionali, per non meno di dieci ore al giorno dal lunedì al venerdì, otto ore il sabato e la domenica, svolgendo tale funzione anche in proprietà comunali diverse dalla residenza municipale. Gli orari sono resi noti al pubblico mediante loro esposizione chiaramente visibile anche nelle ore di chiusura degli uffici. Gli organi di informazione di proprietà pubblica sono tenuti ad informare i cittadini della possibilità di cui sopra.".
ARTICOLO 16 Pari opportunità e disciplina delle candidature
1. L'articolo 14 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente: "Art. 14. - Disposizioni volte a perseguire l'equilibrio della rappresentanza fra i sessi e disciplina delle candidature - 1. Al fine di perseguire l'equilibrio della rappresentanza fra i sessi, si osservano le seguenti disposizioni: a) tutti i candidati di ogni lista regionale dopo il capolista devono essere inseriti secondo un criterio di alternanza tra uomini e donne; b) una lista provinciale non può includere un numero di candidati dello stesso sesso superiore a due terzi del numero dei candidati da eleggere nel collegio ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 2. L'arrotondamento si fa all'unità superiore in caso di cifra decimale pari o superiore a 0,5, ed all'unità inferiore in caso di cifra decimale inferiore a 0,5. 2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 3. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 4. Nessun candidato di una lista regionale può essere incluso in liste provinciali non collegate con la predetta lista regionale, pena la nullità dell'elezione. 5. Nessun candidato di una lista provinciale può essere incluso in liste aventi contrassegni diversi nello stesso o in altro collegio provinciale, pena la nullità dell'elezione. 6. Nessun candidato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di tre collegi provinciali.".
ARTICOLO 17 Presentazione delle liste regionali
1. Dopo l'articolo 14 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente: "Art. 14 bis. - Presentazione delle liste regionali - 1. Le liste regionali devono essere presentate alla cancelleria della Corte di appello di Palermo, presso cui ha sede l'Ufficio centrale regionale, a partire dalle ore 09,00 del trentunesimo giorno e non più tardi delle ore 16,00 del trentesimo giorno antecedente quello della votazione. 2. La presentazione della lista regionale ed il deposito dei relativi documenti devono essere effettuati da persona munita di mandato, conferito da chi ricopre, in ambito regionale, la carica di presidente o segretario o coordinatore del partito ovvero della formazione politica che presenta la predetta lista regionale, in collegamento con un gruppo di liste espressione del medesimo partito o formazione politica, presentate in almeno cinque collegi provinciali. La firma di chi conferisce il mandato deve essere autenticata. 3. Nel caso in cui la lista regionale sia espressione di una coalizione fra diversi gruppi di liste provinciali, la presentazione della lista medesima ed il deposito dei relativi documenti devono essere effettuati da un rappresentante, munito di mandato conferito secondo le modalità di cui al comma 2, per ciascuno dei gruppi di liste provinciali che dichiara di collegarsi con la predetta lista regionale. 4. La cancelleria della Corte di appello di Palermo, in funzione di segreteria dell'Ufficio centrale regionale, accerta l'identità personale dei presentatori e, se si tratta di persone sprovviste di mandato conferito secondo le modalità di cui ai commi 2 o 3, ne fa esplicita menzione nel verbale di ricevuta degli atti. 5. La presentazione di una lista regionale deve essere corredata, pena la sua invalidità, delle sottoscrizioni di almeno 1.800 e di non più di 3.600 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel territorio della Regione siciliana. Nel caso in cui la conclusione della legislatura sia anticipata di oltre centoventi giorni rispetto al termine di scadenza naturale, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. 6. Nessun elettore può sottoscrivere per più di una lista regionale. 7. Sono valide le sottoscrizioni di elettori che hanno sottoscritto anche la presentazione di una lista di candidati in un collegio provinciale, a condizione che la predetta lista faccia parte di un gruppo di liste collegato con la lista regionale. 8. Le sottoscrizioni degli elettori devono essere contenute in appositi moduli, recanti in ciascun foglio: a) il cognome e nome, il luogo e la data di nascita del capolista della lista regionale, con la specificazione che è candidato alla carica di Presidente della Regione; b) il cognome e nome, il luogo e la data di nascita di ciascun candidato incluso nella lista regionale; la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione. 9. Nei moduli di cui al comma 8 devono essere riportati il cognome e nome, il luogo e la data di nascita di ogni sottoscrittore, nonché il comune nelle cui liste elettorali dichiara di essere iscritto. Le firme dei sottoscrittori devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, come sostituito dall'articolo 1 della legge 28 aprile 1998, n. 130 e successive modifiche ed integrazioni. 10. I moduli attestanti le sottoscrizioni delle candidature devono essere corredati dei certificati, anche collettivi, dei sindaci che attestino l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del proprio comune. 11. Quando più gruppi di liste provinciali presentano una lista regionale comune, il cui capolista è il comune candidato alla carica di Presidente della Regione, per ogni gruppo di liste collegato deve risultare la dichiarazione di collegamento con la predetta lista regionale, resa in forma scritta da persona che ha titolo per rappresentare il gruppo, con la sottoscrizione debitamente autenticata da uno dei soggetti indicati al comma 9. Ciascuna dichiarazione deve fare espresso riferimento a tutti gli altri gruppi di liste provinciali che si collegano con quella stessa lista regionale. Le dichiarazioni si considerano efficaci soltanto se concordanti fra loro. I rappresentanti di diversi gruppi di liste provinciali possono produrre un unico atto da cui risultino le reciproche dichiarazioni di collegamento; in tal caso l'atto va firmato per accettazione da tanti rappresentanti quanti sono i gruppi di liste che dichiarano di collegarsi e le firme dei sottoscrittori devono essere autenticate da uno dei soggetti indicati al comma 9. 12. Quando la lista regionale è presentata da un solo gruppo di liste, va comunque prodotta la dichiarazione di collegamento, resa in forma scritta, nella quale deve essere specificato in quali collegi provinciali il gruppo presenta proprie liste. 13. Al momento della presentazione della candidatura devono essere depositati i seguenti documenti: a) dichiarazione del capolista di accettazione della candidatura alla carica di Presidente della Regione, in collegamento con un gruppo di liste provinciali, o con una pluralità di gruppi di liste provinciali fra loro coalizzati, precisamente individuati. La stessa dichiarazione di accettazione della candidatura deve altresì contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni ostative alla candidabilità previste al comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche ed integrazioni. La firma del candidato deve essere autenticata da uno dei soggetti indicati al comma 9; b) dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ciascun candidato incluso nella lista regionale; conformemente a quanto disposto al comma 2 dell'articolo 3 ter, tale atto di accettazione deve contenere l'indicazione di un gruppo di liste collegato con la lista regionale cui il candidato dichiara di aderire, nonché l'indicazione del collegio elettorale provinciale che il candidato medesimo dichiara di assumere come proprio collegio di riferimento. Le candidate, nell'atto di accettazione della candidatura, possono scegliere se indicare soltanto il proprio cognome, ovvero se aggiungere al proprio cognome quello dell'eventuale coniuge. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni ostative alla candidabilità previste al comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche ed integrazioni. La firma del candidato deve essere autenticata da uno dei soggetti indicati al comma 9; c) certificati attestanti l'iscrizione del capolista e di tutti gli altri candidati nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Regione siciliana; d) modello di contrassegno che serve a distinguere la lista regionale nei manifesti e nelle schede elettorali. Del modello di contrassegno vanno depositati tre esemplari; e) l'indicazione di due delegati effettivi, e di due supplenti, incaricati di presenziare al sorteggio mediante cui l'Ufficio centrale regionale definisce l'ordine di collocazione, nelle schede di votazione, dei più ampi rettangoli contenenti ciascuno il cognome e nome del capolista di una lista regionale ed il relativo contrassegno della lista. I predetti delegati sono altresì incaricati di assistere, in rappresentanza della lista regionale e dei suoi candidati ed a tutela dei loro legittimi interessi, a tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale alle quali sono ammessi i delegati delle liste. 14. La cancelleria della Corte di appello di Palermo, in funzione di segreteria dell'Ufficio centrale regionale, deve rilasciare immediatamente ai presentatori ricevuta delle liste regionali presentate. Nella ricevuta sono indicati la data e l'orario della presentazione ed il numero d'ordine progressivo attribuito dalla cancelleria stessa a ciascuna lista regionale.".
ARTICOLO 18 Presentazione delle liste nei collegi provinciali
1. L'articolo 15 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è così rubricato: "Presentazione delle liste nei collegi provinciali." 2. I commi dal primo al quinto dell'articolo 15 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, sono sostituiti dai seguenti: "1. Le liste dei candidati per ogni collegio provinciale sono presentate alla cancelleria del tribunale del comune capoluogo della circoscrizione, presso cui ha sede l'ufficio centrale circoscrizionale, a partire dalle ore 09,00 del trentunesimo giorno e non più tardi delle ore 16,00 del trentesimo giorno antecedente quello della votazione. 2. La presentazione della lista dei candidati nel collegio ed il deposito dei relativi documenti devono essere effettuati da persona munita di mandato, conferito da parte di chi ricopre, in ambito regionale, la carica di presidente o segretario o coordinatore del partito ovvero della formazione politica che presenta la lista. La firma di chi conferisce il mandato deve essere autenticata. La cancelleria del tribunale sede dell'ufficio centrale circoscrizionale accerta l'identità personale dei presentatori e, se si tratta di persone sprovviste di mandato conferito secondo le modalità previste al presente comma, ne fa esplicita menzione nel verbale di ricevuta degli atti. 3. Al momento della presentazione della lista devono essere depositati i seguenti documenti: a) dichiarazione di appartenenza ad un gruppo di liste provinciali aventi tutte identico contrassegno e presentate nei collegi che si elencano; b) dichiarazione di collegamento con una lista regionale, corredata di copia della dichiarazione di collegamento con la predetta lista presentata all'Ufficio centrale regionale dal rappresentante del proprio gruppo di liste provinciali, ai sensi dell'articolo 14 bis; c) dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ciascun candidato incluso nella lista. Le candidate, nell'atto di accettazione della candidatura, possono scegliere se indicare soltanto il proprio cognome, ovvero se aggiungere al proprio cognome quello dell'eventuale coniuge. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni ostative alla candidabilità previste al comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni. La firma del candidato deve essere autenticata da uno dei soggetti indicati al comma 2; d) certificati attestanti l'iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Regione siciliana. 4. Devono altresì essere depositati i documenti inerenti alle sottoscrizioni della lista, conformemente alle disposizioni dell'articolo 13.". 3. Il secondo periodo del settimo comma dell'articolo 15 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è soppresso.
ARTICOLO 19 Abrogazione
1. Sono abrogati il secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 16 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni.
ARTICOLO 20 Esame ed ammissione delle liste presentate nei collegi provinciali
1. Dopo l'articolo 16 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente: "Art. 16 bis. - Esame ed ammissione delle liste presentate nei collegi provinciali - 1. Ogni ufficio centrale circoscrizionale, entro le diciotto ore successive alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati, fa pervenire a mezzo di corriere speciale le liste stesse all'Ufficio centrale regionale. 2. L'Ufficio centrale regionale, nelle dodici ore successive, effettua le seguenti operazioni: a) cancella dalle liste i candidati che risultino presenti in liste recanti diverso contrassegno, nello stesso o in altro collegio provinciale; b) riduce a tre le candidature dei candidati che risultino presenti in liste recanti lo stesso contrassegno in più di tre collegi, cancellando le loro candidature dalle ulteriori liste eccedenti il predetto limite; c) dichiara invalide le liste non appartenenti ad un gruppo di liste provinciali, circostanza che si verifica quando in nessun altro collegio risulti presentata un'altra lista avente identico contrassegno. 3. Le predette operazioni sono comunicate ai delegati delle liste regionali di cui all'articolo 14 bis, comma 13, lettera e), appositamente convocati. 4. Le liste, così modificate, sono quindi rinviate, sempre a mezzo di corriere speciale, dall'Ufficio centrale regionale ai competenti uffici centrali circoscrizionali. 5. L'ufficio centrale circoscrizionale, entro le quarantotto ore successive alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati, verifica: a) se le liste siano state presentate entro il termine di cui al comma 1 dell'articolo 15; b) se le liste siano state presentate da persone fornite di regolare mandato, ai sensi del comma 2 dell'articolo 15; c) se le liste siano state sottoscritte dal numero di elettori stabilito all'articolo 13, se le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori siano regolari, se risultino allegati i certificati attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali di comuni compresi nel territorio del collegio; d) se il contrassegno della lista risulti regolarmente depositato presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, entro il termine di cui al comma 1 dell'articolo 12, e sia stato ammesso; e) se le liste non abbiano un numero di candidati inferiore al minimo stabilito al comma 1 dell'articolo 3 ter, tenuto anche conto delle eventuali cancellazioni di candidature apportate dall'Ufficio centrale regionale ai sensi del comma 2; f) se sia stata presentata la dichiarazione di collegamento con una lista regionale, conformemente a quanto stabilito alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 15. 6. L'ufficio centrale circoscrizionale ricusa le liste per le quali non si realizzino tutte le condizioni indicate al comma 5. 7. L'ufficio centrale circoscrizionale, sempre entro il termine fissato al comma 5, procede ai seguenti ulteriori adempimenti: a) cancella dalle liste i nomi dei candidati, per i quali non risulti presentata la dichiarazione di accettazione della candidatura, o sia stata presentata in difformità rispetto a quanto previsto alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 15, ovvero per i quali manchi il certificato attestante l'iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Regione siciliana; b) cancella dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali risulti d'ufficio la sussistenza di alcuna delle condizioni ostative alla candidabilità previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni; c) verifica che le liste non abbiano un numero di candidati superiore al massimo stabilito al comma 1 dell'articolo 3 ter; ricorrendo tale condizione, riduce le liste al limite prescritto, cancellando i nominativi dei candidati eccedenti che occupano le ultime posizioni nell'ordine di lista; d) verifica che la composizione della lista corrisponda alle disposizioni volte a conseguire l'equilibrio della rappresentanza fra i sessi, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 14. 8. In tutti i casi in cui l'ufficio centrale circoscrizionale rilevi irregolarità meramente formali, che si palesano tali da poter essere rapidamente sanate tramite una opportuna correzione o integrazione della documentazione prodotta, invita i delegati delle liste interessate a regolarizzare la documentazione presentata, entro il termine tassativo delle ore 09,00 del giorno dopo. 9. L'ufficio centrale circoscrizionale torna a riunirsi alla scadenza dell'ulteriore termine breve fissato ai sensi del comma 8, per ammettere nuovi documenti e per udire eventualmente i delegati delle liste e deliberare seduta stante.".
ARTICOLO 21 Ufficio centrale regionale
1. L'articolo 17 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è così rubricato:"Ufficio centrale regionale". 2. Il primo comma dell'articolo 17 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è abrogato.
ARTICOLO 22 Ricorsi contro l'eliminazione di liste o di candidati
1. Dopo l'articolo 17 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente: "Art. 17 bis. - Ricorsi contro l'eliminazione di liste o di candidati - 1. Le decisioni dell'ufficio centrale circoscrizionale di cui all'articolo 16 bis sono comunicate, entro le ore 12,00 del ventisettesimo giorno antecedente quello della votazione, ai delegati delle liste. 2. Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati delle liste possono, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale regionale. 3. Il ricorso deve essere depositato entro il termine di cui al comma 2, a pena di decadenza, nella cancelleria dello stesso ufficio centrale circoscrizionale contro le cui determinazioni si ricorre. 4. L'ufficio centrale circoscrizionale, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale regionale il ricorso con le proprie de-duzioni. 5. Ove il numero dei ricorsi presentati lo renda necessario, il primo presidente della Corte di appello di Palermo, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale regionale, aggrega all'Ufficio stesso, per le operazioni di cui al presente articolo, altri consiglieri. 6. L'Ufficio centrale regionale decide nei due giorni successivi. 7. Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate entro la giornata del ventitreesimo giorno antecedente quello della votazione ai ricorrenti ed agli uffici centrali circoscrizionali.".
ARTICOLO 23 Esame ed ammissione delle liste regionali
1. Dopo l'articolo 17 bis della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente: "Art. 17 ter. - Esame ed ammissione delle liste regionali - 1. L'Ufficio centrale regionale definito l'esame preliminare delle liste provinciali, ai sensi del comma 2 dell'articolo 16 bis, procede all'esame delle liste regionali. 2. Entro le quarantotto ore successive alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste, l'Ufficio centrale regionale verifica: a) se le liste siano state presentate entro il termine di cui al comma 1 dell'articolo 14 bis; b) se le liste siano state presentate da persone fornite di regolare mandato, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 14 bis; c) se le liste siano state sottoscritte dal numero di elettori stabilito al comma 5 dell'articolo 14 bis, se le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori siano regolari, se risultino allegati i certificati attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali di comuni compresi nel territorio della Regione siciliana; d) se sia stata presentata la dichiarazione di collegamento di ogni lista regionale con almeno un gruppo di liste provinciali presentate in non meno di cinque collegi provinciali, ovvero con più gruppi di liste provinciali fra loro coalizzati, conformemente alle modalità stabilite ai commi 11 o 12 dell'articolo 14 bis; e) se le liste abbiano il prescritto numero di candidati di cui al comma 7 dell'articolo 1 bis. 3. L'Ufficio centrale regionale ricusa le liste regionali per le quali non si realizzino tutte le condizioni indicate al comma 2. 4. L'Ufficio centrale regionale, sempre entro il termine fissato al comma 2, procede ai seguenti ulteriori adempimenti: a) verifica che risulti regolarmente presentata, in modo conforme a quanto stabilito alla lettera a) del comma 13 dell'articolo 14 bis, la dichiarazione del capolista di accettazione della candidatura alla carica di Presidente della Regione; la mancanza della predetta dichiarazione di accettazione è motivo di invalidazione della lista regionale; b) verifica che sia stato presentato il certificato attestante l'iscrizione del capolista nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Regione; c) cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali non risulti presentata la dichiarazione di accettazione della candidatura, o sia stata presentata in difformità a quanto stabilito alla lettera b) del comma 13 dell'articolo 14 bis, oppure manchi il certificato attestante l'iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Regione; d) cancella dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali risulti d'ufficio la sussistenza di alcuna delle condizioni ostative alla candidabilità previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni; e) verifica che la composizione delle liste corrisponda alle disposizioni volte a conseguire l'equilibrio della rappresentanza fra i sessi, di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 14. 5. In tutti i casi in cui l'Ufficio centrale regionale rilevi irregolarità che si palesano tali da poter essere rapidamente sanate tramite una opportuna correzione o integrazione della documentazione prodotta, invita i delegati delle liste interessate a regolarizzare la documentazione presentata, entro il termine tassativo delle ore 09,00 del giorno successivo. 6. Qualora un modello di contrassegno di una lista regionale, depositato ai sensi della lettera d) del comma 13 dell'articolo 14 bis, riproduca simboli notoriamente usati da partiti le cui liste non sono collegate con la predetta lista regionale, ovvero sia identico, o possa essere confuso, con altro contrassegno depositato per distinguere un'altra lista regionale presentata in precedenza, l'Ufficio centrale regionale lo ricusa e ne dà immediata comunicazione ai delegati delle liste regionali interessate, invitandoli a presentare un diverso modello di contrassegno entro lo stesso termine breve di cui al comma 5. 7. L'Ufficio centrale regionale torna a riunirsi alla scadenza dell'ulteriore termine breve fissato ai sensi del comma 5, per ammettere nuovi documenti, o nuovi contrassegni e per udire eventualmente i delegati dei candidati e deliberare seduta stante. 8. Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale di cui al presente articolo sono comunicate, entro le ore 12,00 del ventisettesimo giorno antecedente quello della votazione, ai delegati delle liste regionali. 9. Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, adottate dall'Ufficio centrale regionale ai sensi del presente articolo sono ammessi ricorsi allo stesso Ufficio centrale regionale, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, mediante deposito presso la cancelleria della Corte di appello di Palermo, in funzione di segreteria dell'Ufficio medesimo. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 dell'articolo 17 bis. 10. L'Ufficio centrale regionale, una volta deciso sugli eventuali ricorsi, comunica a ciascun ufficio centrale circoscrizionale ed all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, le liste regionali validamente presentate, con l'indicazione dei relativi capolista candidati alla carica di Presidente della Regione e dei rispettivi contrassegni. Specifica altresì le dichiarazioni di collegamento di ciascuna lista regionale con uno o più gruppi di liste provinciali, nonché l'ordine di collocazione delle liste regionali nelle schede di votazione, risultante da sorteggio tenutosi alla presenza dei delegati di cui alla lettera e) del comma 13 dell'articolo 14 bis, appositamente convocati.".
ARTICOLO 24 Ulteriori adempimenti
1. L'articolo 18 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente: "Art. 18. - Ulteriori adempimenti degli uffici centrali circoscrizionali e dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali - 1. Nel giorno successivo alla ricezione delle decisioni definitive dell'Ufficio centrale regionale, comunicate ai sensi del comma 10 dell'articolo 17 ter, ciascun ufficio centrale circoscrizionale compie le seguenti operazioni: a) comunica ai delegati delle liste le definitive determinazioni adottate; b) stabilisce, mediante sorteggio alla presenza dei delegati delle liste provinciali appositamente convocati, la successione in cui nelle parti prima, oppure terza, della scheda elettorale del collegio sono riportati, verticalmente uno di seguito all'altro, i rettangoli contenenti i contrassegni delle liste provinciali validamente presentate nel collegio medesimo, in corrispondenza ai più ampi rettangoli, inseriti nelle parti seconda, oppure quarta, della scheda, in cui sono riportati i contrassegni delle collegate liste regionali con l'indicazione dei rispettivi capolista; c) trasmette immediatamente all'autorità designata dal Presidente della Regione, le liste validamente presentate nel collegio, con i relativi contrassegni, secondo la successione delle liste risultata dal sorteggio. Sono altresì indicati i collegamenti fra le predette liste provinciali e le liste regionali, nonché la successione con cui queste ultime devono essere collocate nella scheda di votazione, secondo quanto comunicato dall'Ufficio centrale regionale. Tale trasmissione serve ai fini della stampa delle schede elettorali del collegio; d) provvede, per mezzo dell'autorità designata dal Presidente della Regione nel Comune capoluogo di circoscrizione, alla stampa di un unico manifesto, o, secondo le esigenze di spazio, di più manifesti, con le liste presentate nel collegio ed i relativi contrassegni, e l'indicazione dei candidati di ciascuna lista secondo l'ordine in cui vi sono iscritti, riportando per ciascun candidato i suoi dati anagrafici (data e luogo di nascita). La successione delle liste nei manifesti è quella risultante dal sorteggio di cui al comma 1, lettera b). Nell'impostazione grafica dei manifesti devono essere evidenti i collegamenti fra le singole liste presentate nel collegio e le collegate liste regionali con l'indicazione dei rispettivi capolista candidati alla carica di Presidente della Regione. Copie dei manifesti sono inviate ai sindaci dei comuni compresi nel territorio del collegio, i quali ne curano l'affissione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione. Due copie di ogni manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione, delle quali una deve restare a disposizione dell'ufficio e l'altra deve essere affissa nella sede della votazione; e) provvede, per mezzo dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana le liste validamente presentate nel collegio, con i relativi contrassegni, e l'indicazione dei candidati di ciascuna lista secondo l'ordine in cui vi sono iscritti, riportando per ciascun candidato i suoi dati anagrafici (data e luogo di nascita). Nella pubblicazione, devono essere evidenti i collegamenti fra le singole liste presentate nel collegio e le liste regionali, con l'indicazione dei rispettivi capolista candidati alla carica di Presidente della Regione. 2. A partire dal giorno successivo alla ricezione delle decisioni definitive dell'Ufficio centrale regionale, comunicate ai sensi del comma 10 dell'articolo 17 ter, l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, provvede: a) per il tramite dell'autorità designata dal Presidente della Regione, alla stampa di un unico manifesto, con le liste regionali ed i relativi contrassegni, e con l'indicazione del cognome e nome dei candidati di ciascuna lista secondo l'ordine in cui vi sono iscritti, riportando per ciascun candidato i suoi dati anagrafici (data e luogo di nascita). Accanto al cognome e nome di ogni capolista deve essere riportata in modo evidente la dicitura "candidato alla carica di Presidente della Regione". La successione delle liste regionali nel manifesto è quella risultante dal sorteggio di cui al comma 10 dell'articolo 17 ter. Copie del manifesto sono inviate ai sindaci di tutti i comuni compresi nel territorio della Regione siciliana, i quali ne curano l'affissione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione. Due copie del manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione, delle quali una deve restare a disposizione dell'ufficio e l'altra deve essere affissa nella sede della votazione; b) alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana di tutte le liste regionali validamente presentate, con i rispettivi contrassegni, secondo l'ordine risultante dal sorteggio di cui al comma 10 dell'articolo 17 ter. Vanno riportati i dati anagrafici (data e luogo di nascita) di ciascun candidato di ogni lista. Deve essere riportata in modo evidente la dicitura "candidato alla carica di Presidente della Regione" accanto al cognome e nome di ogni capolista delle liste regionali. Nella pubblicazione devono risultare i collegamenti fra le liste regionali ed i gruppi di liste provinciali ad esse collegati. 3. L'Assessore regionale per la famiglia, per le politiche sociali e le autonomie locali provvede alla pubblicazione di cui alla lettera e) del comma 1, ed a quella di cui alla lettera b) del comma 2, mediante un'unica edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, entro il termine di giorni cinque. Dispone, quindi, l'invio di un congruo numero della predetta edizione straordinaria ai presidenti dell'Ufficio centrale regionale e degli uffici centrali circoscrizionali, nonché alle autorità designate dal Presidente della Regione in ciascuna provincia affinché, a loro volta, provvedano ad inviarle a tutti i comuni compresi nel territorio della Regione siciliana.".
ARTICOLO 25 Atti degli uffici centrali circoscrizionali
1. I commi terzo e quinto dell'articolo 58 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche e integrazioni, sono sostituiti dai seguenti: "3. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, è inviato subito dal presidente dell'ufficio elettorale alla segreteria generale dell'Assemblea regionale siciliana, la quale ne rilascia ricevuta. 5. Il secondo esemplare del verbale, nonché tutti i verbali delle sezioni con i relativi atti e documenti ad essi allegati, sono depositati nella cancelleria del tribunale del comune capoluogo della circoscrizione ovvero della Corte d'appello di Palermo in ragione delle rispettive competenze nell'ambito del procedimento elettorale.".
ARTICOLO 26 Elezioni plurime
1. Dopo l'articolo 59 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente: "Art. 59 bis. - Casi di elezioni plurime degli stessi candidati - 1. Quando uno stesso candidato risulti eletto sia in una lista regionale, sia in una lista provinciale, prevale sempre l'elezione nella lista regionale.".
ARTICOLO 27 Surrogazioni di deputati
1. L'articolo 60 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente: "Art. 60. - Surrogazioni di deputati - 1. Quando per dimissioni o qualsiasi altra causa rimanga vacante o temporaneamente vacante un seggio attribuito ad un deputato eletto in un collegio, il seggio è assegnato al candidato che, nella stessa lista e nello stesso collegio, segue immediatamente l'ultimo eletto nella graduatoria di candidati determinata ai sensi del comma 6 dell'articolo 2bis. 2. Qualora la lista provinciale abbia esaurito i propri candidati, si considera la graduatoria regionale del gruppo di liste comprendente la lista del deputato il cui seggio si è reso vacante, determinata ai sensi dei commi 6, 7 e 8 dell'articolo 2ter. Il seggio viene quindi assegnato alla lista provinciale la cui percentuale è collocata al primo posto nella graduatoria regionale ed attribuito al candidato che nella lista medesima risulti primo dei non eletti secondo la graduatoria di candidati determinata ai sensi del comma 6 dell'articolo 2bis. 3. Ogniqualvolta si attribuisca un seggio ad una lista in un collegio ai sensi del comma 2, la graduatoria regionale del gruppo cui quella lista appartiene scorre, cosicché la volta successiva si passa al collegio che, nell'ordine della graduatoria, segue l'ultimo collegio cui è stato attribuito un seggio. 4. Quando per dimissioni o qualsiasi altra causa, ivi compresa la nomina ad assessore regionale, rimanga vacante un seggio attribuito ad un candidato della lista regionale, il seggio è attribuito al gruppo di liste cui il deputato eletto nella lista regionale aveva dichiarato di aderire nell'atto di accettazione della candidatura, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 ter, ed assegnato alla lista del predetto gruppo presentata nel collegio provinciale indicato dal deputato medesimo come proprio collegio di riferimento. Viene proclamato eletto il candidato che in tale lista provinciale risulti primo dei non eletti secondo la graduatoria di candidati determinata ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 bis. 5. Quando non sia possibile attribuire il seggio con le modalità di cui al comma 4, perché la lista provinciale ha esaurito i propri candidati, si considera la graduatoria regionale del gruppo di liste comprendente quella lista e si osservano poi le disposizioni di cui ai commi 2 e 3. 6. Le disposizioni dei precedenti commi trovano applicazione anche quando occorra procedere alla temporanea sostituzione di un deputato sospeso dalla carica ai sensi dell'articolo 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, nel testo introdotto dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.".
Titolo II (Titolo soppresso ai sensi dell'art. 56, comma 1, della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15)
ARTICOLO 28 (Articolo soppresso ai sensi dell'art. 56, comma 1, della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15)
ARTICOLO 29 (Articolo soppresso ai sensi dell'art. 56, comma 1, della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15)
ARTICOLO 30 (NOTA) (Articolo soppresso ai sensi dell'art. 56, comma 1, della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15)
ARTICOLO 31 (Articolo soppresso ai sensi dell'art. 56, comma 1, della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15)
ARTICOLO 32 (Articolo soppresso ai sensi dell'art. 56, comma 1, della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15)
ARTICOLO 33 (Articolo soppresso ai sensi dell'art. 56, comma 1, della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15)
ARTICOLO 34 (Articolo soppresso ai sensi dell'art. 56, comma 1, della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15)
Titolo III DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ARTICOLO 35 (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
ARTICOLO 36 (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
ARTICOLO 37 (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
ARTICOLO 38 (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
ARTICOLO 39 Termine per la decisione della Commissione regionale per il referendum confermativo 1. Al secondo alinea del comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 23 ottobre 2001, n. 14, sostituire le parole "entro dieci giorni" con le parole "entro quaranta giorni".
ARTICOLO 40 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. 2. é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Palermo, 3 giugno 2005.
ALLEGATO 1: Tabella allegata
ARTICOLO 1 ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA: RIPARTO DI 80 SEGGI. 4.968.991:80=62.112 (QUOZIENTE) Provincia Popolazione Quoziente Resto Seggi Agrigento 448.053 7 13.269 7 Caltanissetta 274.035 4 25.587 4 Catania 1.054.778 16 60.986 17 Enna 177.200 2 52.976 3 Messina 662.450 10 41.330 11 Palermo 1.235.923 19 55.795 20 Ragusa 295.264 4 46.816 5 Siracusa 396.167 6 23.495 6 Trapani 425.121 6 52.449 7 Totale 4.968.991 74 80
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