Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
Attuazione dell’articolo 24, paragrafo 6, dell’Accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprieta’ intellettuale attinenti al commercio «Accordo TRIPs»
1. Ai sensi dell’articolo 117, quinto comma, della Costituzione, in attuazione dell’articolo 24, paragrafo 6, dell’Accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprieta’ intellettuale attinenti al commercio (Accordo TRIPs), ratificato in Italia con legge 29 dicembre 1994, n. 747, la denominazione <<Tocai Friulano>>, patrimonio della vitivinicoltura regionale ormai da secoli, puo’ continuare ad essere utilizzata dai produttori vitivinicoli della Regione Friuli Venezia Giulia, anche dopo il 31 marzo 2007, per designare il vino, derivante dall’omonimo vitigno, che viene commercializzato all’interno del territorio italiano.
Formula Finale:
La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Trieste, addi’ 2 ottobre 2007.