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NORMATIVA
Normativa regionale - Valle d'Aosta

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Legge regionale 2 marzo 2010, n. 8
Modificazioni alla legge regionale 18 aprile 2008, n. 21 (Disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia).
 

Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


Promulga la seguente legge


ARTICOLO 1
(Modificazioni all’articolo 1)


1. Dopo la lettera i) del comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 18 aprile 2008, n. 21 (Disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia), è aggiunta la seguente:
“ibis) le linee guida per l’introduzione, negli strumenti urbanistici, di criteri generali di efficienza energetica e sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili relativamente agli interventi di nuova edificazione edilizia, di demolizione e ricostruzione, di trasformazione edilizia e urbanistica;”.
2. Dopo la lettera ibis) del comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 21/2008, come inserita dal comma 1, è aggiunta la seguente:
“iter) l’istituzione e la promozione di un contrassegno di qualità per installatori e imprese edili.”.


ARTICOLO 2
(Sostituzione dell’articolo 3)


1. L’articolo 3 della l.r. 21/2008 è sostituito dal seguente:
“Art. 3 (Ambito di applicazione)
1. Le disposizioni della presente legge si applicano, ai fini del contenimento dei consumi energetici, agli edifici di nuova costruzione e a quelli oggetto dei seguenti interventi:
a) trasformazione edilizia di cui all’articolo 52 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta), e alle relative disposizioni attuative, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che non coinvolgano componenti edilizie e impiantistiche che possano influire sulle prestazioni energetiche dell’edificio o dell’unità immobiliare;
b) ampliamento superiore al 20 per cento del volume preesistente;
c) nuova installazione, ristrutturazione e ampliamento di impianti di climatizzazione invernale ed estiva, intesi quali impianti deputati al controllo di parametri fisici che influenzano il comfort termoigrometrico e la qualità dell’aria, di produzione di acqua calda sanitaria e di illuminazione artificiale;
d) sostituzione di generatori di calore e di unità frigorifere;
e) demolizione e ricostruzione a pari volumetria o con aumento del volume preesistente.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano, ai fini della certificazione energetica, a tutti gli edifici di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10), secondo quanto previsto all’articolo 7.
3. Sono esclusi dall’applicazione della presente legge:
a) gli edifici residenziali isolati con una superficie utile inferiore a 50 metri quadrati;
b) i fabbricati industriali, artigianali ed agricoli non residenziali, qualora gli ambienti siano climatizzati per esigenze del processo produttivo.
Il comfort degli addetti non rientra nelle predette esigenze;
c) gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell’edificio, anche se utilizzati in parte non prevalente per gli usi tipici del settore civile;
d) i locali non dotati di un sistema di climatizzazione invernale, purché scorporabili agli effetti dell’isolamento termico, definiti con deliberazione della Giunta regionale.
4. Per gli edifici ricadenti nell’ambito della disciplina della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), per gli edifici costruiti antecedentemente all’anno 1945 ricadenti nell’ambito della disciplina di cui agli articoli 136 e 142 del medesimo decreto legislativo e per gli edifici classificati di pregio, documento e monumento dai piani regolatori generali comunali, previa valutazione delle strutture regionali competenti in materia di tutela di beni culturali e del paesaggio, qualora dall’applicazione della presente legge possa derivare un’alterazione degli edifici stessi tale da comprometterne le caratteristiche artistiche, architettoniche, storiche o paesaggistiche, le disposizioni della presente legge possono non essere applicate o essere applicate parzialmente compatibilmente con le esigenze di tutela, fatto salvo l’obbligo di redigere l’attestato di certificazione energetica nei casi di cui all’articolo 7.
5. Per gli edifici di cui al comma 4, la Giunta regionale, con propria deliberazione, può in ogni caso stabilire prescrizioni specifiche semplificate rispetto a quelle di cui alla presente legge.”.


ARTICOLO 3
(Sostituzione dell’articolo 4)


1. L’articolo 4 della l.r. 21/2008 è sostituito dal seguente:
“Art. 4 (Metodologie per la determinazione delle prestazioni energetiche degli edifici)
1. Sulla base degli obiettivi di pianificazione energetica regionale e delle prescrizioni contenute nella normativa tecnica statale e comunitaria vigente in materia, la Giunta regionale, con propria deliberazione, individua i criteri per la determinazione degli indicatori climatici e le metodologie per la determinazione delle prestazioni energetiche degli edifici, eventualmente differenziate in funzione della destinazione d’uso e della complessità degli stessi.”.


ARTICOLO 4
(Modificazioni all’articolo 5)


1. Al comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 21/2008, le parole: “espressi dall’indice di prestazione energetica (Indice EP), definiti a livello regionale e statale per le diverse tipologie di edifici di nuova costruzione”
sono sostituite dalle seguenti: “espressi dall’indice di prestazione energetica globale (Indice EPgl), approvati con deliberazione della Giunta regionale per le diverse tipologie di edifici.”.
2. Al comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 21/2008, le parole: “all’Indice EP” sono sostituite dalle seguenti: “all’Indice EPgl”.


ARTICOLO 5
(Sostituzione dell’articolo 6)


1. L’articolo 6 della l.r. 21/2008 è sostituito dal seguente:
“Art. 6 (Requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici)
1. Gli edifici di nuova costruzione e quelli oggetto degli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, devono possedere i requisiti minimi di prestazione energetica approvati con deliberazione della Giunta regionale.
2. I requisiti minimi e le prescrizioni specifiche in materia di prestazione energetica degli edifici riguardano:
a) le caratteristiche e le prestazioni termiche dell’involucro edilizio;
b) le caratteristiche e i fabbisogni di energia primaria dell’impianto di climatizzazione invernale;
c) le caratteristiche e i fabbisogni di energia primaria dell’impianto di climatizzazione estiva;
d) le caratteristiche e i fabbisogni di energia primaria dell’impianto di produzione di acqua calda sanitaria;
e) le caratteristiche e i fabbisogni di energia primaria dell’impianto di illuminazione artificiale.”.


ARTICOLO 6
(Sostituzione dell’articolo 7)


1. L’articolo 7 della l.r. 21/2008 è sostituito dal seguente:
“Art. 7 (Certificazione energetica degli edifici)
1. Ogni edificio di nuova costruzione o interessato da totale demolizione e ricostruzione o sottoposto a ristrutturazione edilizia ai sensi della l.r. 11/1998, è dotato, a cura del proprietario o di chi ne ha titolo, di un attestato di certificazione energetica. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può stabilire ulteriori casi per i quali è necessario predisporre l’attestato di certificazione energetica.
2. La certificazione energetica degli edifici concerne la valutazione dei fabbisogni di energia primaria per la climatizzazione estiva e invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria e per l’illuminazione artificiale.
Eventuali semplificazioni della relativa metodologia di calcolo possono essere introdotte, con deliberazione della Giunta regionale, per particolari destinazioni d’uso degli edifici e per gli edifici situati in zone caratterizzate da condizioni climatiche che rendano trascurabili taluni dei predetti fabbisogni.
3. L’attestato di certificazione energetica ha una validità temporale massima di dieci anni dalla data del rilascio ed è aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione edilizia e impiantistica idoneo a modificare le prestazioni energetiche dell’edificio.
4. L’attestato di certificazione energetica, conforme al modello e ai contenuti minimi approvati dalla Giunta regionale con propria deliberazione, riporta i dati relativi alle prestazioni energetiche riferite ad un uso standardizzato dell’edificio, calcolato secondo le metodologie di cui all’articolo 4, e la classe energetica propria dell’edificio, unitamente ai valori di riferimento che consentono di effettuare valutazioni e confronti.
5. L’attestato di certificazione energetica è rilasciato da un soggetto accreditato ai sensi dell’articolo 9.
6. Gli edifici di proprietà pubblica sono dotati di attestato di certificazione energetica che deve essere affisso in luogo facilmente visibile per il pubblico.
7. Ogni edificio, anche se non ricadente nei casi di cui ai commi 1 e 6, può essere dotato di attestato di certificazione energetica.
8. Il conseguimento dell’attestato di certificazione energetica può essere dimostrato mediante affissione, nell’edificio interessato, di un’apposita targa in luogo facilmente visibile al pubblico.
9. Nel caso di trasferimento di proprietà a titolo oneroso di un intero edificio o di singole unità immobiliari, l’attestato di certificazione energetica è messo a disposizione dell’acquirente a cura del venditore.
10. Ai fini di cui al comma 9, per gli edifici la cui superficie utile sia inferiore o uguale a 1000 metri quadrati, il proprietario può rilasciare all’acquirente una dichiarazione in cui attesta:
a) la scadente qualità energetica dell’immobile e i costi elevati per la gestione energetica dello stesso;
b) l’appartenenza dell’edificio alla classe energetica più bassa.
11. La dichiarazione di cui al comma 10 deve essere trasmessa, entro quindici giorni dalla data dell’atto di trasferimento di proprietà, al Centro osservazione e attività sull’energia (COA energia) di cui all’articolo 3 della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3 (Nuove disposizioni in materia di interventi regionali per la promozione dell’uso razionale dell’energia).”.


ARTICOLO 7
(Sostituzione dell’articolo 8)


1. L’articolo 8 della l.r. 21/2008 è sostituito dal seguente:
“Art. 8 (Relazione tecnica ed accertamenti)
1. Per gli edifici di cui all’articolo 3, comma 1, la relazione tecnica di cui all’articolo 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di
energia), deve essere redatta secondo il modello approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione.
2. La relazione di cui al comma 1, sottoscritta dal progettista, è depositata presso il Comune dove è ubicato l’edificio dal proprietario o da chi ne ha titolo, contestualmente alla denuncia dell’inizio dei lavori.
3. Il proprietario dell’edificio o chi ne ha titolo deposita, contestualmente alla comunicazione di fine lavori, presso il Comune dove è ubicato l’edificio, una dichiarazione in duplice copia, corredata di idonea documentazione, sottoscritta congiuntamente dal direttore dei lavori e dal direttore tecnico o dal legale rappresentante delle imprese che hanno svolto i relativi lavori, attestante la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alla relazione di cui al comma 1. La comunicazione di fine lavori è inefficace, a qualsiasi titolo, se non è accompagnata dalla predetta dichiarazione.
4. Una copia dell’attestato di certificazione energetica è presentata al Comune, unitamente alla documentazione di cui all’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), ai fini dell’ottenimento, ove prescritto, del certificato di agibilità dell’edificio.
5. La Regione, avvalendosi del COA energia, dispone accertamenti e ispezioni a campione, anche in corso d’opera, al fine di verificare la regolarità della documentazione di cui ai commi 1 e 3 e dell’attestato di certificazione energetica di cui all’articolo 7, la conformità delle opere realizzate alla relazione di cui al comma 1, il rispetto delle prescrizioni di cui all’articolo 6 e la corrispondenza tra quanto riportato nell’attestato di certificazione energetica e la prestazione energetica riferita ad un uso standardizzato dell’edificio. Le modalità di effettuazione degli accertamenti e delle ispezioni sono stabilite dalla Giunta regionale con propria deliberazione.”.


ARTICOLO 8
(Sostituzione dell’articolo 9)


1. L’articolo 9 della l.r. 21/2008 è sostituito dal seguente:
“Art. 9 (Accreditamento)
1. Le funzioni di organismo di accreditamento dei soggetti di cui agli articoli 10 e 11 sono esercitate dal COA energia, attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:
a) verifica del possesso dei requisiti necessari a svolgere le attività di certificazione e di ispezione;
b) iscrizione e permanenza nell’elenco regionale dei soggetti certificatori;
c) sorveglianza sulle attività svolte dai soggetti certificatori, anche mediante controlli a campione.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità di costituzione e gestione del sistema di accreditamento.
3. I soggetti che sono in possesso dei requisiti di cui all’articolo 10, comma 1, o di requisiti equivalenti conseguiti in altre Regioni o in Stati appartenenti all’Unione europea, che intendono ottenere l’accreditamento ai fini dell’iscrizione nell’elenco regionale dei soggetti certificatori, presentano la relativa domanda al COA energia che verifica la sussistenza dei requisiti, ovvero l’equivalenza degli stessi con quelli di cui alla presente legge.
4. La tenuta e la gestione dell’elenco regionale dei soggetti certificatori sono effettuate dal COA energia.”.


ARTICOLO 9
(Modificazioni all’articolo 10)


1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 21/2008, è aggiunta la seguente:
“bbis) conoscenza della procedura, della metodologia e degli strumenti applicativi del sistema di certificazione energetica regionale, accertata secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.”.
2. Il comma 3 dell’articolo 10 della l.r. 21/2008 è abrogato.
3. Il comma 4 dell’articolo 10 della l.r. 21/2008 è sostituito dal seguente:
“4. Ai fini del rilascio dell’attestato di certificazione energetica, i soggetti certificatori devono garantire indipendenza e imparzialità di giudizio rispetto agli interessi dei richiedenti e agli interessi dei soggetti coinvolti nella progettazione, nella direzione dei lavori e nella realizzazione delle opere, nonché rispetto ai produttori dei materiali e dei componenti utilizzati per le opere stesse.”.


ARTICOLO 10
(Sostituzione dell’articolo 11)


1. L’articolo 11 della l.r. 21/2008 è sostituito dal seguente:
“Art. 11 (Ispettori)
1. Le ispezioni e gli accertamenti necessari per verificare il rispetto dei requisiti, delle prescrizioni e degli obblighi stabiliti dalla presente legge sono svolti da ispettori del COA energia, che si può avvalere dell’attività di soggetti esterni da accreditare secondo criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.”.


ARTICOLO 11
(Modificazione all’articolo 12)


1. Al comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 21/2008 dopo le parole: “la situazione del parco edilizio” è inserita la seguente: “regionale”.
2. Al comma 2 dell’articolo 12 della l.r. 21/2008, le parole: “Centro di osservazione” sono sostituite dalle seguenti: “COA energia”.


ARTICOLO 12
(Sostituzione dell’articolo 13)


1. L’articolo 13 della l.r. 21/2008 è sostituito dal seguente:
“Art. 13 (Miglioramento dell’efficienza energetica)
1. La Giunta regionale, sulla base dei dati del catasto di cui all’articolo 12, stabilisce gli obiettivi minimi di miglioramento dell’efficienza energetica del parco edilizio regionale, diversificati in base alle tipologie costruttive, alla vetustà degli edifici e alle soluzioni impiantistiche adottate, ai fini della concessione di contributi necessari al raggiungimento dei medesimi.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva annualmente un piano di risanamento energetico del patrimonio edilizio dell’Amministrazione regionale predisposto dalla struttura regionale competente in materia di opere edili in accordo con la struttura regionale competente in materia di pianificazione energetica.
3. La Giunta regionale approva altresì, sentito il Consiglio permanente degli enti locali, le linee guida per l’introduzione negli strumenti urbanistici di criteri generali di efficienza energetica e sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili relativamente agli interventi di nuova edificazione edilizia, di demolizione e ricostruzione e di trasformazione edilizia e urbanistica.”.


ARTICOLO 13
(Sostituzione dell’articolo 15)


1. L’articolo 15 della l.r. 21/2008 è sostituito dal seguente:
“Art. 15 (Predisposizione a servizi energetici centralizzati)
1. Gli edifici di nuova costruzione o soggetti ad interventi di ristrutturazione, demolizione e ricostruzione che coinvolgono sia le componenti edilizie sia quelle impiantistiche, composti da più di quattro unità abitative, devono essere dotati di impianto centralizzato di produzione di acqua calda sanitaria e di climatizzazione invernale, nonché di sistemi automatizzati di termoregolazione e contabilizzazione individuale del calore.
2. Non è, in ogni caso, consentito convertire impianti di climatizzazione invernale centralizzati in impianti autonomi.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce i criteri in base ai quali è possibile derogare a quanto previsto ai commi 1 e 2, tenuto conto degli impedimenti derivanti da vincoli normativi o di natura tecnica, ovvero dell’adozione di soluzioni impiantistiche equivalenti.
4. Per gli edifici di cui al comma 1, è obbligatoria la predisposizione delle opere riguardanti sia l’involucro dell’edificio sia gli impianti necessarie a consentire il collegamento a reti di teleriscaldamento, nel caso di tratte di rete situate ad una distanza dall’edificio inferiore a metri 1000, compatibilmente con una verifica di fattibilità tecnica dell’allacciamento.”.


ARTICOLO 14
(Inserimento del capo IVbis)


1. Dopo il capo IV della l.r. 21/2008, è inserito il seguente:
“CAPO IV BIS CONTRASSEGNO DI QUALITA’ PER INSTALLATORI E IMPRESE EDILI
Art. 15bis (Istituzione del contrassegno di qualità)
1. La Regione istituisce e promuove la diffusione di un contrassegno di qualità al fine di accrescere le competenze degli installatori e delle imprese del settore edile coinvolti nella realizzazione di nuovi edifici energeticamente efficienti e nel risanamento energetico di quelli esistenti, a tutela e promozione dei diritti degli utenti finali.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva le caratteristiche grafiche del contrassegno di qualità e la tipologia dei relativi supporti proposti dal COA energia.
Art. 15ter (Utilizzo del contrassegno di qualità)
1. Il rilascio del contrassegno di qualità conferisce al beneficiario il diritto di utilizzarlo in tutte le comunicazioni pubblicitarie e promozionali, anche mediante l’impiego dei relativi supporti.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può definire ulteriori modalità di valorizzazione del contrassegno di qualità.
Art. 15 quater (Requisiti e procedure per il rilascio del contrassegno di qualità)
1. Ai fini del rilascio del contrassegno di qualità, le imprese e gli installatori interessati devono possedere i requisiti definiti con deliberazione della Giunta regionale.
2. Le imprese e gli installatori interessati al rilascio del contrassegno di qualità presentano la relativa domanda al COA energia, sulla base dei modelli predisposti dal medesimo.
3. Le imprese e gli installatori in possesso del contrassegno di qualità sono inseriti in apposito albo, pubblico e aperto, gestito dal COA energia.
Art. 15 quinquies (Revoca e sospensione del contrassegno di qualità)
1. Il COA energia, anche avvalendosi di soggetti esterni, effettua i controlli relativi al mantenimento dei requisiti in capo ai beneficiari del contrassegno di qualità e al corretto utilizzo del contrassegno medesimo.
2. Le imprese e gli installatori in possesso del contrassegno di qualità devono comunicare al COA energia, entro il termine fissato con deliberazione della Giunta regionale, ogni variazione dei requisiti richiesti per il rilascio del medesimo.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce i criteri e i casi di sospensione e di revoca del contrassegno di qualità, nonché le modalità di effettuazione dei controlli di cui al comma 1.”.


ARTICOLO 15
(Sostituzione dell’articolo 16)


1. L’articolo 16 della l.r. 21/2008 è sostituito dal seguente:
“Art. 16 (Contributi)
1. Per la realizzazione degli interventi necessari al conseguimento degli obiettivi minimi di cui all’articolo 13, comma 1, la Regione concede ai proprietari o a chi ne ha titolo contributi in conto interessi a fronte di mutui stipulati con banche o intermediari finanziari con essa convenzionati.
2. L’ammissione ai contributi di cui al comma 1 è subordinata alla presentazione di un progetto di riqualificazione energetica firmato da un professionista abilitato che dimostri l’efficacia degli interventi sotto il profilo dei costi e del miglioramento dell’efficienza energetica.
3. Per il conseguimento dell’attestato di certificazione energetica di cui all’articolo 7, la Regione concede ai proprietari o a chi ne ha titolo contributi in conto capitale.
4. Sono esclusi dai contributi di cui al presente articolo gli interventi sui beni strumentali all’attività di impresa.
5. In relazione agli interventi di cui al comma 1, qualora concernenti la realizzazione di una nuova costruzione, l’ampliamento volumetrico e la demolizione e ricostruzione di un edificio esistente, nonché ai corrispondenti interventi previsti dall’articolo 5, comma 1, lettera b), della l.r. 3/2006, i finanziamenti sono concessi anche con riferimento alle spese sostenute antecedentemente alla presentazione della domanda, purché il prescritto titolo abilitativo sia successivo alla data di entrata in vigore della medesima l.r. 3/2006.
6. La disposizione di cui al comma 2 dell’articolo 18 della l.r. 3/2006 si applica alle domande di contributo relative agli interventi di cui al comma 1, nonché alle domande già presentate ai sensi della medesima legge per le quali non è ancora stata disposta l’erogazione dell’agevolazione.
7. La Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al presente articolo.”.


ARTICOLO 16
(Sostituzione dell’articolo 17)


1. L’articolo 17 della l.r. 21/2008 è sostituito dal seguente:
“Art. 17 (Sanzioni)
1. Il professionista che rilascia la relazione di cui all’articolo 8, comma 1, in difformità rispetto al modello approvato dalla Giunta regionale e il soggetto certificatore che rilascia l’attestato di certificazione energetica in difformità rispetto ai criteri e alle metodologie di cui all’articolo 7 sono puniti con una sanzione amministrativa pari a euro 600 e sono tenuti a redigere nuovamente i documenti, secondo le modalità previste dalla presente legge, entro trenta giorni dalla data di notifica della sanzione. Qualora non ottemperino entro tale termine, i medesimi soggetti sono puniti con un’ulteriore sanzione pari a euro 600.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il professionista e il soggetto certificatore che rilasciano la relazione di cui all’articolo 8, comma 1, e l’attestato di certificazione energetica non veritieri sono puniti con una sanzione amministrativa da euro 1.800 a euro 12.000, graduata sulla base della superficie utile dell’edificio, secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione, e sono tenuti a redigere nuovamente i documenti, secondo le modalità previste dalla presente legge, entro trenta giorni dalla data di notifica della sanzione. Qualora non ottemperino entro tale termine, i medesimi soggetti sono puniti con un’ulteriore sanzione pari all’importo della prima.
3. Nei casi di cui al comma 2, la Regione, tramite il COA energia, trasmette il verbale di contestazione all’ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti. Per il soggetto certificatore, il COA energia applica inoltre la sospensione dell’accreditamento per un periodo di sei mesi. Dopo tre sospensioni, l’accreditamento è revocato definitivamente.
4. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il nuovo documento deve essere consegnato o messo a disposizione dei soggetti aventi diritto secondo le modalità previste dalla presente legge. Qualora il proprietario, o chi ne ha titolo, non provveda a depositare presso il Comune competente il nuovo documento entro trenta giorni dalla data in cui ne è venuto in possesso, è punito con una sanzione amministrativa pari a euro 600.
5. Ai fini di cui al comma 2, sono considerati non veritieri, in particolare, una relazione o un attestato di certificazione energetica che riportino valori di prestazione energetica dell’edificio concernenti la climatizzazione invernale, la climatizzazione estiva, la produzione di acqua calda sanitaria o l’illuminazione che si discostano di oltre il 15 per cento e di oltre 7 kilowattora/metro quadro anno dal valore verificato in sede di accertamento. Sono altresì considerati non veritieri, in particolare, una relazione o un attestato di certificazione energetica che riportino un valore di prestazione energetica globale dell’edificio che si discosta di oltre il 10 per cento e di oltre 15 kilowattora/metro quadro anno dal valore verificato in sede di accertamento.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, il direttore dei lavori e il direttore tecnico o il legale rappresentante delle imprese che hanno svolto i relativi lavori che, nel sottoscrivere la dichiarazione di cui all’articolo 8, comma 3, attestino falsamente la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alla relazione tecnica di cui all’articolo 28, comma 1, della l. 10/1991, sono entrambi puniti con una sanzione amministrativa da euro 4.800 a euro 24.000, graduata sulla base della superficie utile dell’edificio, secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione.
7. Il proprietario, o chi ne ha titolo, che non ottemperi agli obblighi previsti all’articolo 6 è punito con una sanzione amministrativa da euro 4.800 a euro 15.000 graduata sulla base della superficie utile dell’edificio, secondo criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale ed è tenuto a realizzare le opere necessarie a sanare le violazioni entro termini fissati con la medesima deliberazione in funzione del tipo di opere da realizzare.
Qualora non ottemperi entro i predetti termini, il medesimo soggetto è punito con un’ulteriore sanzione pari all’importo della prima.
8. Chiunque utilizzi, senza esservi autorizzato, il contrassegno di qualità di cui all’articolo 15bis, è punito con una sanzione amministrativa pari a euro 600 per ogni utilizzo.
9. Le violazioni alla presente legge sono accertate e contestate dalla Regione tramite il COA energia. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2, limitatamente a quelle relative all’attestato di certificazione energetica, e le sanzioni di cui ai commi 7 e 8, sono irrogate dal Presidente della Regione e introitate dalla Regione. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2, limitatamente a quelle relative alla relazione di cui all’articolo 8, comma 1, le sanzioni di cui al comma 4 e le sanzioni di cui al comma 6, relative alla violazione degli obblighi previsti dall’articolo 6, sono irrogate e introitate dai Comuni.
10. Per l’applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).”.


ARTICOLO 17
(Sostituzione dell’articolo 18)


1. L’articolo 18 della l.r. 21/2008 è sostituito dal seguente:
“Art. 18 (Calcolo delle volumetrie edilizie)
1. Fatte salve le prescrizioni in materia di sicurezza stradale e antisismica, per gli interventi di isolamento termico che garantiscono prestazioni energetiche migliorative di almeno il 10 per cento rispetto ai requisiti minimi di cui all’articolo 6, vale quanto segue:
a) nel caso di edifici di nuova costruzione, nei computi per la determinazione dei volumi e delle superfici e nei rapporti di copertura non sono considerati lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti superiori ai 30 centimetri, il maggior spessore dei solai e tutti i maggiori volumi e superfici necessari ad ottenere il miglioramento della prestazione energetica, con riferimento alla sola parte eccedente i 30 centimetri e fino a un massimo di ulteriori 25 centimetri per gli elementi verticali e di copertura e di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi.
Nel rispetto dei predetti limiti, è possibile derogare, nell’ambito delle procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui alla l.r. 11/1998, a quanto previsto dalla normativa statale e regionale o dai regolamenti edilizi comunali in merito alle altezze massime degli edifici;
b) nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di copertura necessari ad ottenere le prestazioni energetiche migliorative, è possibile derogare, nell’ambito delle procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui alla l.r. 11/1998, a quanto previsto dalla normativa statale e regionale o dai regolamenti edilizi comunali in merito alle distanze minime tra edifici e alle distanze minime di protezione del nastro stradale nella misura massima di 25 centimetri, per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonché alle altezze massime degli edifici nella misura massima di 25 centimetri per il maggior spessore degli elementi di copertura. La deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti.
2. Le prescrizioni di cui al comma 1 valgono per qualsiasi destinazione d’uso degli edifici.”.


ARTICOLO 18
(Modificazione dell’articolo 19)


1. Al comma 1 dell’articolo 19 della l.r. 21/2008, le parole: “Centro di osservazione” sono sostituite dalle seguenti: “COA energia”.


ARTICOLO 19
(Inserimento dell’articolo 20bis)


1. Dopo l’articolo 20 della l.r. 21/2008 è inserito il seguente:
“Art. 20bis (Rinvio)
1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce ogni altro aspetto, anche procedimentale, relativo alle modalità di applicazione della presente legge.”.


ARTICOLO 20
(Disposizione transitoria)


1. Fino all’adozione delle deliberazioni della Giunta regionale attuative della l.r. 21/2008, trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia), i relativi decreti attuativi e, per il calcolo delle prestazioni energetiche, la metodologia prevista dalla normativa tecnica richiamata.


ARTICOLO 21
(Abrogazione)


1. Il comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 3/2006 è abrogato.


ARTICOLO 22
(Disposizioni finanziarie)


1. L’onere a carico del bilancio regionale derivante dall’applicazione degli articoli 14 e 15 della presente legge è determinato in euro 600.000 annui a decorrere dall’anno 2010.


2. L’onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per il triennio 2010/2012 nell’unità previsionale di base 1.11.7.20 (Contributi per investimenti finalizzati all’uso razionale e alla valorizzazione delle risorse energetiche) e al suo finanziamento si provvede, per il triennio 2010/2012, mediante l’utilizzo delle risorse iscritte nella stessa unità previsionale di base 1.11.7.20 per annui euro 100.000 e nell’unità previsionale di base 1.11.7.10 (Interventi per l’attuazione degli strumenti di pianificazione energetico-ambientale) per annui euro 500.000.
3. Per l’applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell’assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.


Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.
Aosta, 2 marzo 2010.
Il Presidente
ROLLANDIN



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