Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
Finalità e condizioni per la partecipazione
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare all’"Associazione per lo sviluppo del Polo di Piacenza del Politecnico di Milano-POLIPIACENZA", con sede in Piacenza, di seguito denominata associazione. L’associazione persegue quali finalità quelle di:
a) consolidare l’attività di ricerca e armonizzare l’attività di formazione del Polo di Piacenza del Politecnico di Milano con l’attività di ricerca e formazione sviluppata sul territorio; promuovere iniziative ritenute strategiche a supporto del consolidamento e dello sviluppo del Polo di Piacenza del Politecnico di Milano;
b) favorire l’individuazione di scelte di formazione superiore e di ricerca coerenti con le vocazioni di sviluppo del territorio, anche rivolte a sostenere l’internazionalizzazione di tali attività;
c) sviluppare e promuovere attività di innovazione, trasferimento tecnologico e d’incubazione di nuove imprese, favorendo un sistematico raccordo tra imprese e istituzioni universitarie.
2. La Regione Emilia-Romagna partecipa in qualità di socio fondatore, ai sensi dell’articolo 7 dello statuto dell’associazione.
3. La partecipazione della Regione Emilia-Romagna è subordinata alle seguenti condizioni:
a) che l’associazione non persegua scopi di lucro;
b) che consegua il riconoscimento della personalità giuridica.
4. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione Emilia-Romagna all’associazione. I diritti attinenti alla qualità di socio fondatore sono esercitati dal Presidente della Giunta regionale, ovvero dall’assessore competente per materia appositamente delegato.
ARTICOLO 2
Nomina del rappresentante della Regione
1. La Giunta regionale provvede alla nomina del rappresentante della Regione nel Consiglio d’amministrazione dell’associazione.
ARTICOLO 3
Partecipazione finanziaria
1. La Regione Emilia-Romagna partecipa alla costituzione del patrimonio dell’associazione con una quota di adesione una tantum, pari a Euro 1.000,00.
La Regione è, altresì, autorizzata a concedere un contributo annuale il cui importo viene determinato nell’ambito delle autorizzazioni disposte, annualmente, dalla legge di approvazione del bilancio regionale a norma di quanto disposto dall’articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
ARTICOLO 4
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti da quanto disposto dall’articolo 3 della presente legge, la Regione fa fronte mediante l’utilizzo dei fondi a tale specifico scopo accantonati, nell’ambito dell’unità previsionale di base 1.7.2.2.29100 “Fondi speciali per provvedimenti legislativi in corso di approvazione” a valere sul Capitolo 86350 “Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione. Spese correnti”, voce n. 19 dell’elenco n. 2 allegato alla legge regionale 19 dicembre 2008, n. 23 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011) e con l’istituzione e la dotazione, nella parte spesa del bilancio regionale, di appositi capitoli nell’ambito di unità previsionali di base esistenti o mediante l’istituzione di nuove apposite unità previsionali di base.
2. La Giunta regionale, ove necessario, è autorizzata ad apportare per l’esercizio finanziario 2009, con proprio atto, le opportune variazioni di competenza e di cassa ai sensi di quanto disposto dall’articolo 10 della legge regionale n. 23 del 2008.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 2 marzo 2009 VASCO ERRANI