NORMATIVA
Normativa regionale - Lombardia
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Legge regionale 2 marzo 2005, n. 11
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Istituzione del Parco regionale della grigna settentrionale
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Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga
la seguente legge
Art. 1 (Istituzione del Parco regionale della Grigna Settentrionale)
1. Ai sensi dell’articolo 16 bis della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) e successive modifiche e integrazioni, è istituito il Parco regionale della Grigna Settentrionale, di seguito denominato parco. 2. Il parco è classificato, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, della l.r. 86/1983, come parco montano.
Art. 2 (Finalità del parco)
1. Il parco è istituito per perseguire le seguenti finalità: a) la conservazione di specie animali e vegetali, di associazioni vegetali o di foreste, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di processi naturali, di equilibri idraulici ed idrogeologici; b) la tutela della biodiversità e dell’equilibrio ecologico complessivo del territorio; c) la salvaguardia e la valorizzazione di valori paesaggistici del territorio, di testimonianze storiche dell’antropizzazione, di manufatti e sistemi insediativi rurali; d) la promozione delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali, dell’artigianato tipico e di altre attività anche sperimentali idonee a favorire la crescita sociale, economica e culturale delle comunità insediate; e) la fruizione turistica, culturale, didattica e ricreativa, in forme compatibili con la difesa della natura e del paesaggio.
Art. 3 (Confini del parco)
1. I confini del parco sono individuati nella planimetria generale in scala 1:25.000, denominata planimetria generale, costituita da n. 1 foglio e allegata alla presente legge, di cui costituisce parte integrante. 2. I confini del parco sono indicati, ai sensi dell’articolo 32 della l.r. 86/1983, a cura dell’ente gestore di cui all’articolo 4, da apposita segnaletica, avente le caratteristiche previste dalla deliberazione della Giunta regionale 31 marzo 1999, n. 42333 (Determinazione delle caratteristiche della segnaletica nei parchi regionali ai sensi della l.r. 86/1983).
Art. 4 (Ente di gestione del parco)
1. La gestione del parco è affidata ad un consorzio tra la Comunità montana Valsassina – Valvarrone - Val d’Esino e Riviera e i Comuni di Cortenova, Esino Lario, Parlasco, Pasturo, Perledo, Primaluna, Taceno, Varenna.2. Per la costituzione del consorzio e l’approvazione del relativo statuto si applica l’articolo 22 della l.r. 86/1983. 3. Lo statuto individua gli organi del consorzio e le relative competenze in attuazione della legge regionale 16 settembre 1996, n. 26 (Riorganizzazione degli enti gestori delle aree protette regionali), nonché la sede del consorzio ed i centri parco. 4. Lo statuto prevede, inoltre, le forme di partecipazione delle associazioni culturali, naturalistiche, ricreative, nonché delle associazioni e categorie economiche interessate alle attività del parco.
Art. 5 (Strumenti di pianificazione)
1. Il perseguimento degli obiettivi istitutivi, affidati all’ente gestore, si attua attraverso i seguenti strumenti di pianificazione del parco, previsti dall’articolo 17 della l.r. 86/1983: a) piano territoriale di coordinamento; b) piano di gestione. 2. Il piano territoriale di coordinamento è adottato dal consorzio entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge, secondo le modalità previste dall’articolo 19 della l.r. 86/1983. 3. Il piano territoriale di coordinamento definisce l’articolazione del territorio in zone con diverso regime di tutela e le diverse tipologie di interventi per la conservazione dei valori naturali e ambientali, nonché storici, culturali, antropologici tradizionali, con particolare riferimento: a) alle zone con alta valenza naturalistica e paesistica; b) alle zone di protezione parziale aventi finalità specifiche, quali quella botanica, biologica, zoologica, forestale e paesistica; c) alle zone di promozione economica e sociale, con particolare riguardo alle attività agro-silvo -pastorali tradizionali e alle attività turistiche; d) alle aree da destinare a interventi di salvaguardia e di recupero delle risorse naturali, dei beni storici e culturali, degli ambienti degradati; e) agli indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull’ambiente naturale in generale; f) alle aree e ai beni da acquisire in proprietà pubblica per gli usi necessari al conseguimento delle finalità del parco; g) alle modalità di compensazione ambientale relative alle attività umane presenti sul territorio in contrasto con le finalità istitutive del parco; h) ai contenuti ed ai criteri di cui all’articolo 4 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57 (Esercizio delle funzioni regionali in materia di protezione delle bellezze naturali e sub-delega ai comuni). 4. Il piano di gestione contiene, oltre a quanto stabilito dall’articolo 17 della l.r. 86/1983, un documento strategico di indirizzo in cui si individuano, coerentemente con le finalità del parco, gli obiettivi e gli interventi prioritari per lo sviluppo sociale ed economico delle comunità che vivono nel parco.
Art. 6 (Siti di importanza comunitaria)
1. La gestione dei siti di importanza comunitaria denominati “Grigna Settentrionale – IT2030001” e “Grigna Meridionale – IT2030002” individuati con decreto ministeriale 3 aprile 2000 (Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CE 79/409/CE), è affidata, per le parti ricadenti nel perimetro del parco, al consorzio di cui all’articolo 4.
Art. 7 (Norme di salvaguardia)
1. Fino alla data di pubblicazione della proposta di piano territoriale di coordinamento, e comunque per non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all’interno del perimetro del parco si applicano le norme di cui al presente articolo, fatte salve le disposizioni più restrittive previste dagli strumenti di pianificazione sovraordinati, dagli strumenti urbanistici comunali generali ed attuativi vigenti o da altre leggi regionali. 2. All’esterno del perimetro dei centri edificati, come definiti negli strumenti urbanistici generali comunali, non sono consentiti: a) l’apertura di nuove cave; b) l’abbandono di rifiuti di qualsiasi natura che costituiscano depositi permanenti o temporanei di materiali dismessi, fatte salve le attività agro-silvo-pastorali e le forme autorizzate di raccolta; c) l’alterazione e la distruzione di zone umide e torbiere; d) la realizzazione di nuove derivazioni o captazioni d’acqua e l’attuazione di interventi che modifichino il regime idrico o la composizione delle acque, fatti salvi i prelievi funzionali alle attività agro-silvo-pastorali e di gestione dei rifugi e gli interventi di manutenzione dei bacini artificiali e degli impianti idroelettrici esistenti; e) la costruzione di qualsiasi tipo di recinzione, ad eccezione di quelle necessarie alla sicurezza delle costruzioni e loro pertinenze, degli impianti tecnologici e di quelle accessorie alle attività agro- silvo-pastorali, purché realizzate secondo tipologie e materiali tradizionali; f) la chiusura di sentieri pubblici o di uso pubblico; g) la chiusura degli accessi ai corpi d’acqua; h) l’esposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, esclusa la segnaletica a servizio del parco, quella viaria e quella turistica; i) l’alterazione e la deturpazione di grotte e altri fenomeni carsici; j) il transito con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali e comunali e dalle strade vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio, per quelli occorrenti alle attività agro-silvo-pastorali, nonché per l’accesso alle proprietà private; k) l’allestimento e l’esercizio di impianti fissi e di percorsi e tracciati per l’attività sportiva da esercitarsi con mezzi motorizzati. 3. All’esterno del perimetro dei centri edificati, come definiti negli strumenti urbanistici generali comunali, sono subordinati al parere favorevole dell’ente gestore del parco, da esprimersi entro sessanta giorni dalla richiesta: a) la costruzione e l’ampliamento di strade finalizzate alla conduzione dei fondi e al raggiungimento degli insediamenti esistenti, anche se previste dagli strumenti urbanistici vigenti; b) la realizzazione di nuove piste per la pratica dello sci e la costruzione di nuovi impianti di risalita; c) l’allestimento di campeggi.
Art. 8 (Norme transitorie)
1. Fino alla costituzione degli organi consortili le funzioni dell’ente gestore sono affidate alla Comunità montana Valsassina – Valvarrone - Val d’Esino e Riviera. 2. La sede provvisoria del Parco è stabilita presso la sede della Comunità montana Valsassina-Val Varrone-Val d’Esino e Riviera.
Art. 9 (Entrata in vigore)
1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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