Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
(Soppressione dell’Agenzia Umbria Lavoro)
1. L’Agenzia Umbria Lavoro (AUL), istituita ai sensi della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41, è soppressa dalla data di entrata in vigore della presente legge e gli organi sono sciolti.
2. Le funzioni amministrative, già esercitate dall’Agenzia Umbria Lavoro, sono esercitate dalla Regione mediante struttura competente, a decorrere dalla data di cui al comma 1.
ARTICOLO 2
(Modifiche all’articolo 6 della l.r. n. 41/1998)
1. All’articolo 6, comma 4, primo periodo, della l.r. n. 41/1998, così come modificato dall’articolo 4, comma 2, della legge regionale 23 luglio 2003, n. 11, sono soppresse le seguenti parole: “, sul piano di attività dell’Agenzia Umbria Lavoro di cui all’articolo 9”.
ARTICOLO 3
(Modifiche all’articolo 8 della l.r. n. 41/1998)
1. All’articolo 8, comma 4, della l.r. n. 41/1998, il secondo periodo è soppresso.
ARTICOLO 4
(Disposizioni transitorie e finali)
1. A decorrere dalla data di cui all’articolo 1, comma 1, la Regione subentra in tutti i rapporti attivi e passivi dell’Agenzia soppressa, compresi quelli inerenti il personale, fino alla scadenza dei rapporti in corso.
2. Ai fini di quanto disposto dal comma 1, il Direttore dell’Agenzia Umbria Lavoro effettua la ricognizione della consistenza patrimoniale dell’Agenzia, del personale in servizio e dei rapporti giuridici pendenti.
ARTICOLO 5
(Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il Titolo V “L’Agenzia per il lavoro” e l’art. 13, comma 2 della l.r. 41/1998;
b) l’articolo 8, comma 3 della l.r. 11/2003.
2. I riferimenti contenuti nella l.r. n. 41/1998 alla Agenzia Umbria Lavoro si intendono riferiti alla Regione.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
Data a Perugia, 2 maggio 2007
LORENZETTI
Nota al titolo della legge:
- La legge regionale 25 novembre 1998, n. 41, recante: “Norme in materia di politiche regionali del lavoro e di servizi per l’impiego” (pubblicata nel S.O. n. 3 al B.U.R. 2 dicembre 1998, n. 72), è stata modificata ed integrata con legge regionale 23 luglio 2003, n. 11, recante: “Interventi a sostegno delle politiche attive del lavoro, modificazioni ed integrazioni della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41 e disciplina del Fondo regionale per l’occupazione dei disabili” (in B.U.R. 6 agosto 2003, n. 32).
Nota all’art. 1, comma 1:
- Per la legge regionale 25 novembre 1998, n. 41 si veda la nota al titolo della legge.
Nota all’art. 2:
- Il testo vigente dell’art. 6, comma 4, della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41 (si veda la nota al titolo della legge), così come ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente:
«Art. 6.Commissione regionale tripartita.
Omissis.
4. La commissione, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, esprime parere obbligatorio sugli atti di cui all’articolo 3, comma 3. Al fine di assicurare l’integrazione tra politiche del lavoro, della formazione e dell’istruzione, la commissione, può invitare rappresentanti del mondo della scuola, dell’università, del volontariato, dell’associazionismo e di altre forze sociali. Nell’ambito della commissione possono essere, inoltre, previsti specifici momenti di valutazione riferiti a singole realtà territoriali e settoriali.
Omissis.».
Nota all’art. 3:
- Il testo vigente dell’art. 8, comma 4, della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41 (si veda la nota al titolo della legge), così come modificato dalla presente legge, è il seguente:
«Art. 8.Centri per l’impiego.
Omissis.
4. I servizi di cui al comma 3, sono svolti sulla base di standard qualitativi definiti dalla Giunta regionale.
Omissis.».
Note all’art. 5:
- Per la legge regionale 25 novembre 1998, n. 41 si veda la nota al titolo della legge.- Il testo vigente dell’art. 13 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41 (si veda la nota al titolo della legge), così come modificato dalla presente legge, è il seguente:
«Art. 13.Attività in materia di eccedenze di personale temporanee e strutturali.
1. La Giunta regionale, anche per il tramite della struttura regionale competente, esercita le seguenti funzioni previste dall’articolo 3, comma 2 del decreto legislativo n. 469 del 1997:
a) esame congiunto previsto nelle procedure relative agli interventi d integrazione salariale straordinaria;
b) esame congiunto previsto nelle procedure per la dichiarazione di mobilità del personale delle aziende private e degli enti pubblici, per questi ultimi, le sole procedure eventuali previste dall’articolo 35, comma 5, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni;
c) promozione di accordi e di contratti collettivi finalizzati ai contratti di solidarietà.
2. Abrogato.».
- Il testo vigente dell’art. 8 della legge regionale 23 luglio 2003, n. 11 (si veda la nota al titolo della legge), così come modificato dalla presente legge, è il seguente:
«Art. 8.Informazione, assistenza, monitoraggio e valutazione.
1. La Regione, le province e i centri per l’impiego questi ultimi come previsto dall’art. 8, comma 3, lettera c) della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41, assicurano la necessaria attività di informazione, pubblicizzando le opportunità di finanziamento e prevedendo attività di sensibilizzazione mirata, a seconda delle diverse filiere d’intervento, in favore di particolari tipologie di proponenti e/o beneficiari, nell’ambito della realizzazione delle finalità e degli obbiettivi indicati dalla L.R. n. 41/1998 e dalla presente legge e nella logica della rete con gli attori economici e sociali presenti sul territorio.
2. La Regione anche mediante la collaborazione dei propri enti dipendenti e strumentali, o delle società a prevalente partecipazione regionale, nonché le province e i comuni, anche attraverso i centri per l’impiego, possono svolgere attività di sostegno alla progettazione operativa ed all’allestimento degli interventi nella logica della rete con gli attori economici e sociali presenti sul territorio.
3. Abrogato.
4. Sulla base delle attività di monitoraggio svolte, i soggetti di cui al comma 3 redigono, entro il 30 ottobre di ogni anno, una relazione annuale di valutazione dell’intervento globale, al fine di fornire indicazioni utili per la programmazione degli interventi dell’anno successivo.».