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NORMATIVA
Normativa regionale - Umbria

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Legge regionale 2 maggio 2006, n. 8
«Modificazione della legge regionale 6 giugno 2002, n. 8, concernente: Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico»
 

Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


Promulga la seguente legge


ARTICOLO 1
(Modificazione dell’articolo 15)


1. Il comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale 6 giugno 2002, n. 8, è sostituito dal seguente:
“1. I progetti relativi a nuove costruzioni e quelli riguardanti gli interventi di ristrutturazione urbanistica, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera f) della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 devono essere corredati del progetto acustico, sulla base dei criteri determinati dalle norme regolamentari previste dall’articolo 3, comma 2. Il progetto acustico, predisposto nel rispetto dei requisiti stabiliti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997 e dai regolamenti comunali, è redatto da un tecnico competente in acustica ambientale o da un tecnico abilitato alla progettazione edilizia del fabbricato oggetto dell’intervento.”.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
Data a Perugia, 2 maggio 2006
LORENZETTI


Note:
Nota al titolo della legge:
? La legge regionale 6 giugno 2002, n. 8, recante “Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico”, è pubblicata nel B.U.R. 19 giugno 2002, n. 27.
Note all’art. 1, alinea e parte novellistica:
? Il testo vigente dell’art. 15 della legge regionale 6 giugno 2002, n. 8 (si veda la nota al titolo della legge), così come modificato dalla presente legge, è il seguente:
«Art. 15.Requisiti acustici passivi degli edifici.
1. I progetti relativi a nuove costruzioni e quelli riguardanti gli interventi di ristrutturazione urbanistica, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera f) della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 devono essere corredati del progetto acustico, sulla base dei criteri determinati dalle norme regolamentari previste dall’articolo 3, comma 2. Il progetto acustico, predisposto nel rispetto dei requisiti stabiliti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997 e dai regolamenti comunali, è redatto da un tecnico competente in acustica ambientale o da un tecnico abilitato alla progettazione edilizia del fabbricato oggetto dell’intervento.
2. La certificazione sulla conformità delle opere realizzate rispetto al progetto di isolamento acustico è resa dal direttore dei lavori ai fini del rilascio del certificato di abitabilità. Il Comune provvede ad effettuare, con il supporto tecnico dell’A.R.P.A., controlli a campione per verificare la conformità delle opere con le previsioni del progetto.».
? Il testo dell’art. 3, commi 1, lett. f) e 2 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1, recante “Norme per l’attività dilizia” (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 25 febbraio 2004, n. 8), è il seguente:
«Art. 3.Definizioni.
1. Ai fini della presente legge si intendono per:
Omissis;
f) «interventi di ristrutturazione urbanistica», quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio, urbano o rurale, con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modifica e/o lo spostamento dell’area di sedime e la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale;
Omissis.
2. Le definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi.
Resta ferma la definizione di restauro prevista dall’articolo 34 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.».
? Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997, recante “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”, è pubblicato nella G.U. 22 dicembre 1997, n. 297.



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