CAPO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
ARTICOLO 1
Limite massimo di indebitamento
1. Il limite massimo di indebitamento del bilancio della Regione Basilicata per l’esercizio finanziario 2004, tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, è determinato, in termini di competenza, in € 85.051.832,84 .
2. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui al precedente comma 1 è destinato a finanziare per € 32.083.501,30 la quota di cofinanziamento regionale riferita agli interventi da realizzarsi nell’ambito del Programma Operativo Regionale (P.O.R.) per l’utilizzo dei fondi strutturali della Unione Europea per il periodo 2000-2006 con il contributo dei Fondi FESR, FSE e FEAOG, per € 23.770.000,00 spese di investimento varie, per € 1.370.831,54 la quota a carico della Regione per investimenti nel settore sanitario, ai sensi dell’art. 20 della L. 11.03.1988, n. 67 e per € 27.827.500,00 la quota degli investimenti da realizzarsi nell’ambito del Programma Operativo Val D’Agri-Melandro-Sauro-Camastra non coperta dalle entrate derivanti dalla compartecipazione regionale all’aliquota del prodotto di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi estratti di cui all’art. 3, comma 10, della L. 28.12.1995 n. 549(royalties).
3. Le risorse finanziarie di cui al precedente comma 2, da reperire mediante la contrazione di mutui o di altre forme di prestito, sono iscritte alla Unità Previsionale di Base 5.1.1 dello stato di previsione dell’Entrata del bilancio per l’esercizio finanziario 2004.
4. Per gli anni 2005 e 2006 il limite massimo di indebitamento del bilancio pluriennale, in termini di competenza, è determinato, rispettivamente, in € 96.351.339,98 ed in € 113.218.738,01 .
CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA
ARTICOLO 2
Esenzioni veicoli dal pagamento della tassa automobilistica regionale
1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica regionale i mezzi di soccorso sanitario di proprietà delle strutture del servizio sanitario regionale ed in uso alle stesse.
2. Sono esclusi dall’esenzione di cui al comma 1 del presente articolo i veicoli che, pur intestati alle strutture del servizio sanitario regionale o immatricolati a favore delle stesse, sono stati concessi in uso ad altri soggetti pubblici o privati. I soggetti utilizzatori di detti veicoli sono tenuti a corrispondere alla Regione Basilicata la tassa automobilistica regionale nella misura e secondo i termini e le modalità stabiliti dalla legislazione vigente.
3. Le strutture del servizio sanitario regionale provvedono, entro il 15 gennaio di ogni anno, a trasmettere all’Ufficio della Regione Basilicata competente in materia tributaria l’elenco dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo secondo le modalità fornite dall’ufficio medesimo, ai fini degli adempimenti connessi all’esercizio delle funzioni di accertamento e riscossione della tassa automobilistica regionale.
4. Nell’albo dei veicoli di proprietà della Regione Basilicata esenti di cui al comma 3 dell’art. 28 della L.R. 4.02.2003, n. 7 sono inclusi anche i veicoli di proprietà delle strutture del servizio sanitario regionale esenti dal pagamento della tassa automobilistica regionale.
5. La disposizione di cui la comma 4 dell’art. 28 della L.R. 4.02.2003, n. 7 si applica anche per i veicoli esenti ai sensi del presente articolo.
ARTICOLO 3
Veicoli di particolare interesse storico e collezionistico
1. Per i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico l'agevolazione prevista dall'art. 63, commi 1 e 2 della L. 21.11.2000, n. 342 è subordinata, in carenza degli elenchi di cui allo stesso articolo 63, al possesso di idonea certificazione dell'Automobilclub Storico Italiano (A.S.I.) e, per i motoveicoli, anche della Federazione Motociclistica Italiana (F.M.I.).
2. L'agevolazione di cui al comma 1 del presente articolo ha effetto dal periodo d'imposta fisso successivo alla data di possesso della predetta certificazione.
3. A tale scopo l’Automobilclub Storico Italiano (A.S.I.) e la Federazione Motociclistica Italiana provvedono a trasmettere alla Regione, con cadenza trimestrale, l’elenco aggiornato delle attestazioni di storicità rilasciate.
4. Per i veicoli e motoveicoli privi della certificazione di cui al comma 1 del presente articolo si applica il regime ordinario di tassazione in vigore in ciascun anno di imposta.
ARTICOLO 4
Modifiche all’art. 9 della L.R. 1.03.1999, n. 4 “Disciplina e norme di contenimento della spesa di bilancio per l’esercizio 1999”
1. L’art. 9 “Tasse automobilistiche” della L.R. 1.03.1999, n. 4 è così sostituito:
“1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, ai sensi dell’art. 17, comma 10, della L. 27.12.1997, n. 449 e nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle Finanze 25.11.1998, n. 418, le attività inerenti alla riscossione, all'accertamento, al recupero, ai rimborsi, all'applicazione delle sanzioni nonché al contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali competono alla Regione.
2. La Regione, ai sensi del comma 1 dell’art. 2 del decreto del Ministero delle Finanze 25.11.1998, n. 418, può affidare a terzi, mediante procedure ad evidenza pubblica o ricorrendo all'istituto dell'avvalimento, l'attività di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche.
3. La Regione Basilicata rimborserà al soggetto incaricato delle attività di cui al precedente comma 2 i costi da esso sostenuti nella misura non superiore a quella indicata nel D.M. 26.11.1986 e nel relativo allegato tecnico e degli aggiornamenti dovuti all'ente medesimo in virtù della convenzione stipulata con il Ministero delle Finanze e prorogata fino al 31 dicembre 1998.
4. La Regione, per quanto previsto dal precedente comma 2, si avvale della collaborazione dell’Automobil Club d’Italia (A.C.I.), ente pubblico non economico preposto a servizi di pubblico interesse ai sensi della L. 20.03.1970, n. 75, nell'espletamento di tutte, o parte, delle attività concernenti la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi e l'applicazione delle sanzioni relative alle tasse automobilistiche.
5. La Giunta regionale è autorizzata ad emanare apposite direttive per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo ed approva, altresì, la convenzione disciplinante i diritti ed obblighi che fanno capo alla Regione Basilicata e all'A.C.I., in relazione all'espletamento delle attività in esse previste.
6. I controlli sulle attività predette sono esercitati direttamente dalla Regione.”
ARTICOLO 5
Modifiche della L.R. 28.04.1986, n. 8 “Imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e patrimonio indisponibile – Modifica dell’art. 6 della L.R. 6.12.1971, n. 1”
1. Per effetto delle disposizioni di cui all’art. 18, comma 4, della L. 5.01.1994, n. 36 “Disposizioni in materia di risorse idriche” concernenti l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e patrimonio di cui all’art. 5 della L.R. 6.12.1971, n. 1, il comma 2 dell’art. 1 della L.R. 28.04.1986, n. 8 è abrogato.
ARTICOLO 6
Determinazione dell'imposta regionale sulle concessioni demaniali marittime
1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, l’imposta regionale di cui all’art. 6 della L.R. 6.12.1971, n. 1, come modificato dalla L.R. 28.04.1986, n. 8 e dall’art. 5 della presente legge, dovuta sulle concessioni per l’occupazione e l’uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato prevista dall’art. 2 della L. 16.05.1970, n. 281 e successive modificazioni, è commisurata, limitatamente alle concessioni demaniali marittime, al cinque per cento (5%) del canone di concessione statale.
2. L’imposta di cui al comma 1 del presente articolo è versata sul conto corrente postale intestato alla Regione Basilicata - Servizio di Tesoreria.
3. Il rilascio della concessione di cui al comma 2, lettera l) dell’art. 105 del Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 112, da parte della struttura regionale competente in materia di demanio marittimo, è subordinata alla acquisizione di copia della ricevuta attestante l’avvenuto pagamento dell’imposta regionale di cui al comma 1 del presente articolo.
4. Nel caso di concessioni pluriennali l’imposta regionale è versata, per il primo anno, al momento del rilascio della concessione secondo i termini e le modalità disposti nel presente articolo, per gli anni successivi, entro la scadenza dell’annualità precedente.
5. L’imposta regionale sulle concessioni demaniali marittime dovuta per gli anni di imposta 2001, 2002 e 2003 si considera regolarmente corrisposta se il pagamento è stato effettuato, nella misura dovuta per le stesse annualità, entro il 31.12.2003 anche se non contestualmente al pagamento del canone di concessione statale.
6. La struttura regionale competente in materia tributaria provvede all’accertamento delle violazioni relative al pagamento dell’imposta di cui al presente articolo ed alla applicazione della disciplina sanzionatoria tributaria prevista dalla vigente normativa nazionale e regionale.
ARTICOLO 7
Tassa di abilitazione all’esercizio professionale
1. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge la tassa prevista dal comma 1 dell’art. 190 del testo unico approvato con Regio Decreto 31.08.1933, n. 1592, a carico di coloro che conseguono l’abilitazione all’esercizio professionale essendo provvisti di titolo accademico conseguito in una università avente sede in Basilicata, è fissata in € 104,00.
2. La tassa è versata sul conto corrente postale intestato alla Regione Basilicata - Servizio di Tesoreria.
3. L’avvenuto pagamento della tassa deve essere dimostrato all’atto della consegna del titolo di abilitazione, ovvero, per le professioni per le quali non si fa luogo al rilascio del titolo, all’atto dell’iscrizione nell’albo o nel ruolo professionale.
4. Per gli anni successivi, alla determinazione dell’importo della tassa si provvede con deliberazione della Giunta Regionale, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione entro il 30 novembre di ciascun anno. Qualora non si sia provveduto alla determinazione dell’importo della tassa nei modi innanzi specificati, la tassa è dovuta nella misura stabilità per l’anno precedente.
ARTICOLO 8
Tassa regionale per il diritto allo studio universitario
1. A decorrere dall’anno accademico 2004-2005, l’importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, istituita e disciplinata dall’art. 3, commi 20,21,22 e 23, della L. 28.12.1995, n. 549, è fissato, nel rispetto del limite massimo stabilito dal medesimo art. 3, comma 21, della L. 28.12.1995, n. 549, in € 98,00 .
2. Per gli anni accademici successivi, l’aggiornamento dell’importo della tassa è disposto entro il 30 giugno dell’anno accademico precedente quello di applicazione con deliberazione della Giunta Regionale, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione. Qualora non si sia provveduto alla determinazione dell’importo della tassa nei modi ed entro i termini innanzi specificati, la tassa è dovuta nella misura stabilità per l’anno accademico precedente.
3. Sono obbligati al pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario tutti gli studenti che si immatricolano o si iscrivono ai corsi di studio delle Università statali e legalmente riconosciute, degli Istituti universitari e degli Istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli aventi valore legale con sede legale nella Regione. I corsi di studio comprendono i corsi di diploma universitario, i corsi di laurea, i corsi delle scuole di specializzazioni, i corsi delle altre Istituzioni di cui al presente comma, nonché i corsi attivati dalle Università a norma del D.M. 3.11.1999, n. 509
4. La tassa è versata alla Regione Basilicata sul conto corrente postale intestato alla Regione Basilicata - Servizio di Tesoreria entro i termini di scadenza previsti per l’immatricolazione e le iscrizioni ai corsi di studio.
5. Le Università e gli Istituti di cui al comma 3 del presente articolo accettano le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi previa verifica del versamento, nella misura dovuta, della tassa di cui al precedente comma 1.
6. Per l’accertamento, la riscossione, il recupero, il rimborso, l’applicazione delle sanzioni e il trattamento dei relativi ricorsi amministrativi, si applicano le vigenti norme regionali e statali in materia tributaria. Per le attività di accertamento di cui al presente comma la Regione si avvale dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Basilicata (A.R.D.S.U.). La Giunta Regionale con proprio provvedimento definisce le modalità di tale collaborazione.
7. Il gettito della tassa, ai sensi dell’art. 3, comma 23, della L. 28.12.1995, n. 549, è interamente finalizzato alla erogazione delle borse di studio di competenza regionale e dei prestiti d’onore di cui alla L. 2.12.1991, n. 390 e successive modificazioni, in favore di studenti universitari capaci e meritevoli e con disagiate condizioni economiche, nel rispetto del principio della solidarietà tra le famiglie a reddito più elevato e quelle a reddito basso ovvero in favore di cittadini stranieri e di lucani emigrati all’estero o loro discendenti, anche indipendentemente dai requisiti di merito e dalle condizioni economiche.
8. Ai sensi dell’art. 3, comma 22, della L. 28.12.1995, n. 549, sono esonerati dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario gli studenti beneficiari delle borse di studio di competenza regionale e dei prestiti d’onore di cui alla L. 2.12.1991, n. 390 e successive modificazioni, nonché gli studenti risultati idonei nella graduatoria per l’ottenimento di tali benefici. L’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Basilicata (A.R.D.S.U.) provvede al rimborso d’ufficio della tassa regionale agli studenti esonerati ai sensi del presente comma.
9. Entro il termine di cinque giorni dalla pubblicazione delle graduatorie definitive, l’A.R.D.S.U. comunica alla Regione:
a. il numero degli idonei nelle graduatorie per l’assegnazione delle borse di studio di competenza regionale e dei prestiti d’onore di cui al comma 7 del presente articolo e la relativa spesa complessiva
b. il numero di borse di studio e prestiti d’onore che possono essere assegnati sulla base delle somme a tale scopo stanziate nel bilancio di previsione dell’Azienda stessa ;
c. il numero degli esoneri da concedere.
10. Entro il 30 novembre di ogni anno le Università e gli Istituti di cui al comma 3 del presente articolo comunicano all’A.R.D.S.U. il numero degli studenti che si sono immatricolati o iscritti ai corsi di studio nell’anno accademico di riferimento.
11. Entro novanta giorni dal termine ultimo per le immatricolazioni e le iscrizioni di cui al presente articolo, l’A.R.D.S.U. predispone, nei limiti dell’ammontare della tassa versata, i provvedimenti per l’erogazione dei benefici di cui al comma 7 del presente articolo.
12. Per quanto non disposto nel presente articolo si applicano le disposizioni della vigente legislazione statale.
13. L’art. 27 della L.R. 31.01.2002, n. 10 è abrogato.
ARTICOLO 9
Addizionale regionale all'imposta erariale di consumo sul gas metano usato come combustibile e imposta sostitutiva per le utenze esenti
1. Le disposizioni della L.R. 2.09.1991, n. 16, come modificata dalla L.R. 13.01.1993, n. 1, sono sostituite dalle seguenti:
“Articolo 1 - Ambito di applicazione
1. L'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile (ARISGAM), istituita dall’art. 6, comma 1, lettera b) della Legge 14 Giugno 1990, n. 158 e successivo Decreto Legislativo 21.12.1990, n. 398, Capo II, si applica, ai sensi dell’art. 9, commi da 5 a 9, del Decreto-Legge 19.11.1992, n. 440 e successivi provvedimenti legislativi in materia, anche all’imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile per gli usi delle imprese artigiane ed agricole e per gli usi industriali, con le esclusioni indicate dall’art. 6 comma 3 del Decreto-Legge 15.09.1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12.11.1990, n. 331.2. Per le utenze esenti si applica l'imposta regionale sostitutiva dell’addizionale di cui al comma precedente.
Articolo 2 - Soggetti passivi
1. L'addizionale regionale all’imposta di consumo sul gas metano e l’imposta regionale sostitutiva di cui al precedente articolo sono dovute dai soggetti che forniscono direttamente il gas metano ai consumatori.
Articolo 3 - Base imponibile e misura delle aliquote 1. La base imponibile è costituita dal gas metano, in metri cubi, erogato nel territorio della Regione.
2. Con decorrenza dall’entrata in vigore della presente legge, l’aliquota dell'addizionale regionale all’imposta di consumo sul gas metano è fissata in misura pari alla metà del corrispondente tributo erariale e in nessun caso potrà essere inferiore a € 0,0051646 al metro cubo e superiore a € 0,0258228.
3. Con la stessa decorrenza, l’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’addizionale regionale per le utenze esenti è determinata nella misura di € 0,0258228 al metro cubo.
Articolo 4 - Modalità e termini di pagamento delle imposte 1. I soggetti di cui al precedente art. 2 versano le imposte dovute alla Regione Basilicata in conformità alle modalità previste dall’art. 10 comma 2 del Decreto Legislativo 21.12.1990, n. 398 e dall’art. 26 comma 8 del Decreto Legislativo 26.10.1995, n. 504, che fissa i termini per il pagamento dell’imposta erariale di consumo sul gas metano.
2. I soggetti obbligati al pagamento dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano e dell'imposta regionale sostitutiva sono tenuti a comunicare alla Regione, l’elenco dei nuovi clienti entro trenta giorni dall’acquisizione.
3. Nell’ipotesi in cui l’acquisizione di nuovi clienti determini una variazione superiore al 10% della rata di acconto mensile calcolata, la stessa è integrata nei successivi trenta giorni.
4. I soggetti erogatori del gas metano sono tenuti a prestare alla Regione una cauzione nei modi e nei termini previsti dall’art. 12 del richiamato Decreto Legislativo 21.12.1990, n. 398 e nella stessa percentuale prescritta per l’imposta erariale di consumo sul gas metano a norma dell’art. 26 comma 7 del Decreto Legislativo 26.10.1995, n. 504. La cauzione può essere prestata anche mediante polizza fidejussoria o garanzia bancaria.
5. La cauzione di cui al comma precedente deve essere integrata allorché si verifichi un aumento superiore al 10% dell’importo della cauzione prestata.
Articolo 5 - Obbligo di presentazione della dichiarazione annuale
1. I soggetti erogatori del gas metano sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale di consumo secondo le prescrizioni contenute nell'art. 26 comma 8 del Decreto Legislativo 26.10.1995, n. 504 e successive modifiche e integrazioni.
2. L’obbligo della presentazione della dichiarazione annuale di consumo sussiste anche quando non sia stato fatturato alcun consumo o non sia sorto il debito di imposta.
3. La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere inoltrata alla struttura regionale competente in materia tributaria entro l’ultimo giorno del mese di Febbraio dell’anno successivo a quello cui si riferisce.
Articolo 6 - Accertamento, liquidazione, riscossione e contabilizzazione della tassa1. All'accertamento, liquidazione, riscossione e contabilizzazione della tassa provvede la struttura regionale competente in materia tributaria.
2. Per l’accertamento, l’irrogazione delle sanzioni e la riscossione coattiva derivanti da infrazioni alla disciplina dell’addizionale regionale all’imposta di consumo sul gas metano e dell'imposta regionale sostitutiva di cui al precedente art. 1, si applicano le norme contenute nel capo II Decreto Legislativo 21.12.1990 n. 398, nel Decreto Legislativo 26.10.1995 n. 504, nel Decreto Legislativo 18.12.1997 n. 471 e nel Decreto Legislativo 18.12.1997 n. 472 e successive modifiche e integrazioni.
3. L’azione della Regione per il recupero dell’addizionale e dell’imposta sostitutiva si prescrive nei termini previsti dalla legislazione statale in materia.
Articolo 7 - Rimborsi
1. Il diritto dei soggetti passivi di cui all’art. 2 della presente legge al rimborso dell’addizionale regionale all’imposta di consumo sul gas metano e dell'imposta regionale sostitutiva indebitamente pagate si prescrivono nei termini previsti dalla legislazione statale in materia.
Articolo 8 - Sanzioni
1. Per l'omessa o tardiva presentazione della dichiarazione annuale di consumo di cui all’art. 5 della presente legge si applica, ai sensi dell’art. 50, comma 1 del Decreto Legislativo 26.10.1995, n. 504, una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di € 258,00 ed un massimo di € 1.549,00.
2. Nel caso di omesso o insufficiente versamento dell’acconto mensile o dell’importo a conguaglio, ai sensi dell’art. 13, comma 1 del Decreto Legislativo 18.12.1997, n. 471, si applica una sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato, oltre al versamento degli interessi legali calcolati in base al tasso stabilito per il pagamento differito dei diritti doganali e di un’indennità di mora del 6%, riducibile al 2% se si adempie entro 5 giorni dalla data di scadenza in virtù dell’art. 3, comma 3 del richiamato Decreto Legislativo 26.10.1995, n. 504.
3. Per il mancato adeguamento della cauzione, prevista dal comma 5 dell’art. 4 della presente legge, si applica una sanzione amministrativa, pari al 30% della somma non adeguata, oltre agli interessi legali e moratori disciplinati dal comma precedente.
Articolo 9 - Ravvedimento
1. Nel caso di omessa o tardiva presentazione della dichiarazione annuale di consumo, di omesso o insufficiente versamento dell’acconto mensile o dell’importo a conguaglio e di mancato adeguamento del deposito cauzionale, i soggetti obbligati possono avvalersi della procedura del ravvedimento disciplinata dall’art. 13 del Decreto Legislativo 18.12.1997, n. 472.”
2. Le aliquote dell’addizionale regionale all’imposta di consumo sul gas metano e dell'imposta regionale sostitutiva di cui alla L.R. 2.09.1991, n. 16, come modificata dal comma 1 del presente articolo, sono confermate per l’anno 2004. In assenza di disposizioni di variazione, le medesime aliquote sono confermate anche per gli esercizi successivi.
ARTICOLO 10
Modifiche alla L.R. 27.03.2000, n. 24 “Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolamentazione della pesca nelle acque interne della Basilicata”
1. Al comma 1 dell’art. 27 della L.R. 27.03.2000, n. 24 le parole “le risorse finanziarie affluite nel bilancio dell’anno precedente” sono sostituite con le seguenti: “una quota dei proventi derivanti dalla riscossione nell’anno precedente della tassa di concessione di cui al precedente art. 16 ” e dopo le parole “b) 30% a favore della Regione.” Sono aggiunte le parole “Alla quantificazione della quota di cui al presente comma si provvede in sede di approvazione della legge finanziaria regionale.”.
ARTICOLO 11
Modifiche alla L.R. 27.03.1979, n. 12 “Disciplina della coltivazione di cave e torbiere e di inerti degli alvei dei corsi d’acqua”
1. Il comma 2 dell’art. 15 della L.R. 27.03.1979 n. 12 è così sostituito“2. La struttura regionale competente in materia tributaria provvede all’accertamento delle violazioni alle disposizioni relative al pagamento dei canoni di cui alla presente legge ed alla applicazione della disciplina sanzionatoria tributaria prevista dalla vigente normativa nazionale e regionale.”
2. Il comma 1 dell’art. 21 della L.R. 27.03.1979 n. 12 è così sostituito:
“1. La determinazione dell’ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui alla presente legge, e la loro irrogazione e riscossione spettano alle strutture regionali competenti per materia sulla base di apposita direttiva emanata dalla Giunta Regionale”.
ARTICOLO 12
Modifiche alla L.R. 4.08.1987, n. 20 “Funzioni amministrative riguardanti la protezione delle bellezze naturali”
1. L’art. 13 della L.R. 4.08.1987, n. 20 è sostituito dal seguente:
“I proventi rivenienti dalla applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge sono versati sul conto corrente postale o sul conto corrente bancario intestati alla Regione Basilicata - Servizio di Tesoreria.
Una quota dei proventi di cui al comma precedente sono destinati al restauro o alla valorizzazione di aree degradate o di particolare interesse ambientale.
Alla quantificazione della quota di cui al secondo comma del presente articolo si provvede in sede di approvazione della legge finanziaria regionale.”
ARTICOLO 13
Disposizioni urgenti in materia di sanatoria degli abusi
1. Al fine di preservare l’identità e le specificità del territorio regionale, non è ammesso il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per le opere edilizie realizzate in assenza dei necessari titoli abilitativi, in totale difformità rispetto a questi ultimi, ovvero con variazioni essenziali, e che siano in contrasto con la disciplina urbanistica vigente all’atto dell’esecuzione delle opere.
2. L’inammissibilità si intende riferita anche alle domande di sanatoria presentate ai sensi della L. 24.11.2003, n. 326 di conversione del D.L. 30.09.2003, n. 269.
3. Sono escluse dal divieto di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo le domande di rilascio di titolo edilizio in sanatoria presentate ai sensi e nei termini previsti al Capo IV della L. 28.02.1985, n. 47 ed all’art. 39 della L. 23.12.1994, n. 724. I relativi procedimenti dovranno essere definiti dai comuni entro il 31 dicembre 2005.
4. La mancata definizione nei termini indicati al precedente comma 3 comporta il diniego del titolo edilizio in sanatoria e l’applicazione delle sanzioni di cui al Capo I della L.28.02.1985, n. 47.
ARTICOLO 14
Abusi edilizi in zone soggette a vincoli paesaggistici
1. L’indennità risarcitoria prevista dall’art. 15 della L. 29.06.1939, n. 1497 per abusi edilizi in zone soggette a vincoli paesaggistici, costituisce sanzione amministrativa e, pertanto, non è trasferibile agli eredi ai sensi dell’art. 7 della L. 24.11.1981, n. 689.
2. L’importo della sanzione è equivalente alla maggiore somma tra il danno arrecato ed il profitto conseguito mediante la commessa trasgressione.
3. Il profitto conseguito è determinato nella misura del 3% (tre per cento) del valore d’estimo dell’unità immobiliare, come determinato ai sensi dell’art. 2 della L. 24.03.1993, n. 75, del Decreto Legislativo n. 568 del 28.12.1993 e della L. 23.12.1996, n. 662.
4. La disposizione di cui al comma precedente si applica a tutte le sanzioni amministrative, non ancora estinte, a condizione che gli obbligati, entro il termine di sei mesi dall’approvazione della presente legge, provvedano a corrispondere alla Regione l’importo dovuto e calcolato nel parametro del 3% del valore d’estimo.
ARTICOLO 15
Sanzioni amministrative tributarie non penali in materia di tributi regionali
1. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, le sanzioni tributarie non penali, in materia di tributi attribuiti alla Regione, previste da leggi regionali, in quanto incompatibili con le disposizioni contenute nei Decreti Legislativi 18.12.1997, n. 471, 18.12.1997, n. 472, 18.12.1997, n. 473, e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogate.
2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, l’applicazione delle sanzioni amministrative tributarie non penali in materia di tributi attribuiti alla Regione è disciplinata dalle norme previste dai richiamati Decreti Legislativi 18.12.1997, n. 471, 18.12.1997, n. 472, 18.12.1997, n. 473, e successive modificazioni e integrazioni.
ARTICOLO 16
Rateizzazione recupero crediti derivanti da sanzioni amministrative e tributarie
1. La Regione rateizza i recuperi dei crediti regionali derivanti da sanzioni amministrative e tributarie, su richiesta dell'interessato, che si trovi in condizioni economiche disagiate documentabili.
2. Il recupero dei crediti avviene con un massimo di ventiquattro rate mensili, In presenza di particolari, documentate situazioni di disagio economico del debitore, la Regione può rateizzare il proprio credito con un numero superiore di rate.
3. La richiesta di rateizzazione da parte dell’interessato dopo la notifica di una cartella esattoriale avviene con le modalità previste nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
4. Gli interessi legali dovuti dal debitore in conseguenza dell’applicazione della rateizzazione sono calcolati a scalare; in ogni momento il debito può essere estinto mediante unico pagamento.
5. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine di pagamento fissato dal provvedimento di rateizzazione, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare in un'unica soluzione.
6. La Giunta regionale è autorizzata ad emanare apposita direttiva per la concessione della rateizzazione in relazione al pagamento di sanzioni amministrative e tributarie, nella quale sono stabilite le modalità per la definizione del numero delle rate mensili in relazione all'importo della sanzione contestata al trasgressore e la misura dell’interesse da applicarsi.
ARTICOLO 17
Anagrafe tributaria regionale
1. Al fine di poter garantire una più puntuale pianificazione del gettito delle risorse proprie e un più efficace controllo e accertamento delle imposte, in coerenza con quanto disposto dall'art. 3, comma 153, della L. 23.12.1996, n. 662, che istituisce un sistema di comunicazione fra Amministrazioni centrali, regioni ed enti locali é costituita l’anagrafe tributaria della Regione Basilicata.
2. L’anagrafe di cui al precedente comma, la cui realizzazione è demandata alla Giunta regionale, consegue la piena implementazione del sistema di interscambio dei dati di natura tributaria sul territorio, basato sull'utilizzo della Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione (R.U.P.A.) e si qualifica come snodo informativo per l'erogazione di servizi tributari (riscossione, riscossione coattiva, rimborsi, accertamento, liquidazione) tra le istituzioni che operano nell'ambito della fiscalità: la Regione, le province, i comuni e tutti i soggetti abilitati alla riscossione e gestione dei tributi locali. 3. L’anagrafe tributaria regionale è realizzata secondo i seguenti criteri e principi direttivi:
a) miglioramento del rapporto con il contribuente;
b) garanzia della tutela del contribuente rispetto al trattamento dei dati personali;
c) economicità, efficienza ed efficacia nell'attività di gestione delle imposte;
d) semplificazione nei rapporti tra contribuente ed enti locali;
e) armonizzazione delle procedure applicative delle imposte da parte dello Stato, della Regione, delle province e dei comuni;
f) raccordo con l’anagrafe tributaria centrale.
4. La Giunta Regionale è autorizzata a porre in essere tutti gli atti necessari all’attuazione del presente articolo.
ARTICOLO 18
Dismissioni degli immobili di proprietà della Regione
1. Nelle more della costituzione e dell’avvio operativo della società, di cui all’art. 9 della L.R. 1 marzo 2001, n. 8, come modificato dall’art. 13 della L.R. 6.09.2001, n. 31, la Giunta Regionale procede, entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, alla verifica della congruità dei proventi derivanti dalla gestione del patrimonio immobiliare di proprietà regionale.
2. Qualora i proventi determinati dalla gestione immobiliare di cui al comma 1 risultino inferiori ai corrispondenti valori di mercato, la Giunta Regionale procede all'immediato adeguamento della rendita o alla dismissione del relativo patrimonio immobiliare.
3. La Giunta regionale procede all'alienazione dei beni immobili non proficuamente utilizzati e dichiarati disponibili secondo la legislazione vigente in materia mediante aste pubbliche per lotti costituiti da singoli immobili o porzioni immobiliari, dandone comunicazione secondo i criteri di cui al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 e successive modifiche ed integrazioni.
4. L'alienazione dei beni immobili è effettuata sulla base della stima acquisita dal Dipartimento regionale competente in materia di patrimonio che provvede alla valutazione economica direttamente o mediante l’utilizzo di funzionari tecnici in servizio presso altri dipartimenti regionali. Il valore dei beni immobili oggetto di alienazione come sopra determinato è incrementato delle eventuali spese tecniche e di stima sostenute o da sostenersi nonché delle spese di pubblicità dell'alienazione.
5. I ricavi derivanti dalla cessione degli immobili, allocati in entrata alla UPB 4.01.01 “Alienazione di beni patrimoniali”, sono accantonati in un apposito fondo iscritto alla UPB 1111.07 “Interventi intersettoriali ricadenti nelle competenze di più centri di responsabilità” del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004, il cui utilizzo sarà disposto con legge di variazione o assestamento del bilancio di previsione, ovvero in sede di approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2005, in dipendenza dei tempi che si renderanno necessari per portare a conclusione le operazioni amministrative e finanziarie di alienazione dei beni.
ARTICOLO 19
Rafforzamento delle società di interesse regionale operanti nei settori strategici
1. I proventi derivanti dalla dismissione della quota di partecipazione azionaria in Acquedotto Pugliese S.p.A. trasferita alla Regione Basilicata ai sensi del comma 4 dell’art. 25 della L. 28.12.2001, n. 448, ovvero eventuali operazioni di valorizzazione finanziaria della medesima quota, intraprese in attesa del completamento del processo di privatizzazione di Acquedotto Pugliese S.p.A. e dirette all’acquisizione di risorse finanziarie, sono destinati alla sottoscrizione di azioni e/o al rafforzamento delle strutture operative delle società di interesse regionale già operanti nei settori strategici (Acqua S.p.A., Acquedotto Lucano S.p.A.) e di quelle di prossima costituzione.
2. La Giunta Regionale, al fine di conseguire gli scopi di cui al precedente comma 1, è autorizzata:
a) ad assumere le iniziative e ad individuare le procedure e le soluzioni idonee al miglior esito della alienazione o valorizzazione finanziaria della predetta partecipazione azionaria;
b) a procedere, previa informativa alla competente commissione consiliare, alla sottoscrizione di azioni delle società di interesse regionale già operanti nei settori strategici o di prossima costituzione e/o al conferimento di risorse finalizzate al rafforzamento della capacità operativa delle loro strutture, per un importo massimo non superiore all’ammontare dei proventi della dismissione della partecipazione azionaria in Acquedotto Pugliese S.p.A. o della sua valorizzazione finanziaria.”.
3. I ricavi derivanti dalla cessione o della valorizzazione finanziaria della predetta quota di partecipazione, allocati in entrata alla UPB 4.01.01 “Alienazione di beni patrimoniali”, sono accantonati in un apposito fondo iscritto alla UPB 1111.07 “Interventi intersettoriali ricadenti nelle competenze di più centri di responsabilità” del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004, il cui utilizzo sarà disposto con legge di variazione o assestamento del bilancio di previsione, ovvero in sede di approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2005, in dipendenza dei tempi che si renderanno necessari per porre in essere tutte le operazioni amministrative e finanziarie connesse alla alienazione della partecipazione.
4. Il capitale sociale della società “Acqua S.p.A. - Società per azioni per l’approvvigionamento idrico” di cui all’art. 2, comma 2 della L.R. 3.06.2002, n. 21, è aumentato di € 100.000,00 e la relativa spesa trova copertura nell’ambito della U.B.P. 0134.08 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004.
CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA
ARTICOLO 20
Dotazioni finanziarie per l’attuazione di leggi regionali di spesa permanente e di sostegno all’economia e di interventi sostenuti finanziariamente dallo Stato
1. Le dotazioni finanziarie per l’attuazione delle leggi regionali di spesa a carattere continuativo – ricorrente ed a pluriennalità determinata la cui quantificazione annua è rinviata alla legge di bilancio, sono fissate per l’anno 2004 nella misura complessiva di € 73.294.275,71 e nei limiti indicati nella tabella A allegata alla presente legge.
2. Gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di leggi regionali che prevedono interventi finalizzati allo sviluppo e di sostegno all’economia classificati tra le spese in conto capitale sono determinati per l’anno 2004 nella misura complessiva di € 41.712.228,60 e nei limiti indicati nella tabella B allegata alla presente legge.
3. Il concorso finanziario della Regione a programmi o altre forme di intervento promossi e sostenuti dal contributo dello Stato è stabilito per l’anno 2004 complessivamente in € 4.475.753,44 nelle misure riportate nella tabella C allegata alla presente legge.
ARTICOLO 21
Limiti di impegno
1. I limiti di impegno disposti dalla legislazione regionale vigente per interventi in materia di investimenti pubblici, quantificati, per l’esercizio finanziario 2004, complessivamente in € 12.945.108,94 sono riportati, unitamente alla decorrenza ed all’anno terminale, nella Tabella D allegata alla presente legge.
ARTICOLO 22
Spese di funzionamento degli Enti e degli Organismi dipendenti dalla Regione
1. I contributi regionali per le spese di funzionamento degli Enti e degli Organismi in qualunque forma costituiti, dipendenti dalla Regione, sono fissati per l’esercizio 2004 nella misura complessiva di € 23.602.372,00 cosi ripartiti:
Denominazione Ente Contributi Anno 2004 €
Azienda di Promozione Turistica - A.P.T. — L.R. 30.07.96, n. 34 (F.O. 0473 — U.P.B. 0473.4 1.807.600,00
Agenzia Lucana di Sviluppo di Innovazione in Agricoltura - A.L.S.I.A. — LL.RR. 7.08.1996, n. 38, e 7.12.2000 n. 61 (F.O. 0421 —U.P.B. 0421.1 ) 6.500.000,00
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente in Basilicata -A.R.P.A.B. — L.R. 19.05.1997, n. 27 (F.O. 0510 — U.P.B. 0510.5 ) 8.761.942,00
Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Basilicata - A.R.D.S.U. — L.R. 04.07.1997, n. 11 - (F.O. 0980- U.P.B. 0980.3) 1.500.000,00
Ente Parco Gallipoli Cognato — piccole Dolomiti Lucane — L.R. 24.11.1997, n. 47 (F.O. 0540 — U.P.B. 0540.4 ) 413.165,00
Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano — L.R. 7.01.1998, n. 2 (F.O. 0540 — U.P.B. 0540.5) 413.165,00
Agenzia Regionale per lo Sviluppo delle Risorse Amministrative ed Organizzative — Istituto F.S. Nitti — L.R. 26.01.1998, n. 6 (F.O. 0131 — U.P.B. 0131.3) 516.500,00
Ente Basilicata Lavoro — E.L.B.A. — L.R. 8.09.1998, n. 29 (F.O. 0412 — U.P.B. 0412.1) 950.000,00
Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (A.R.B.E.A.) — L.R. 17.03.2001, n. 15 (F.O. 0421 — U.P.B. 0421.1) 2.740.000,00
TOTALE 23.602.372,00
ARTICOLO 23
Attuazione degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali della Unione Europea
1. La dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2004 delle misure in cui si articola il Programma Operativo Regionale (P.O.R.) 2000-2006, cosi come individuate nel relativo Complemento di Programmazione, è determinata, per fonte di finanziamento, nei limiti dello stanziamento di cui alla tabella E allegata alla presente legge.
2. Per l’attuazione del Programma di Iniziativa Comunitaria Equal 2000–2006 a titolarità del Ministero del Welfare, Lavoro e Politiche Sociali, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2001) 43 del 26.03.2001, nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004 è iscritta la somma complessiva di € 3.305.814,51 la cui ripartizione, per misura e fonte di finanziamento, è riportata nella tabella F allegata alla presente legge.
3. La dotazione finanziaria per l’esercizio 2004 delle misure in cui si articola il Programma di Iniziativa Comunitaria Leader Plus 2000–2006, cosi come individuate nel relativo Complemento di Programmazione, è determinata, per fonte di finanziamento, nei limiti dello stanziamento di cui alla tabella G allegata alla presente legge.
4. Per l’attuazione del Programma di Iniziativa Comunitaria 2000-2006 INTERREG III B MEDOCC a titolarità del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2001) n. 4069 del 27.12.2001, nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004 è iscritta la somma complessiva di € 103.000,00.
5. La dotazione finanziaria per l’esercizio 2004 del Programma di Azioni Innovative “Territorio di Eccellenza” ai sensi dell’art.10 del Regolamento FESR 2000–2006, approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2002) n. 5523 del 19.12.2002, è determinata complessivamente in € 2.290.298,00.
6. I Dirigenti Generali dei Dipartimenti rispondono direttamente dell’attuazione e del conseguimento degli obiettivi di avanzamento del POR 2000-2006, dei Programmi di Iniziativa Comunitaria e delle Azioni Innovative di cui ai precedenti commi 2, 3, 4 e 5.
ARTICOLO 24
Sedi degli uffici regionali
1. In considerazione dell’entità delle somme già impegnate nel corso dei precedenti esercizi finanziari, nonché delle previsioni relative agli impegni di prossima scadenza, la spesa per l’acquisto o costruzione di edifici da adibire ad uffici regionali di cui all’art. 7 della L.R. 28 febbraio 2000, n. 12, come modificato dall’art. 7 della L.R. 7 settembre 2000, n. 56, ed all’art. 7 della L.R. 1 marzo 2001, n. 8, è determinata, per l’esercizio finanziario 2004, nella misura massima di € 14.000.000,00.
2. La copertura finanziaria della ulteriore spesa autorizzata con le leggi di cui al precedente comma, è assicurata dagli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale 2004–2006.
3. Il limite di spesa di cui al comma 1 dell’art. 7 della L.R. 28 febbraio 2000, n. 12, come modificato dall’art. 7 della L.R. 7 settembre 2000, n. 56, ed all’art. 7 della L.R. 1 marzo 2001, n. 8, è incrementato di ulteriori € 10.000.000,00 al fine di consentire la sistemazione definitiva delle sedi da adibire a uffici regionali.
ARTICOLO 25
Misure di contenimento della spesa e di efficienza nella gestione finanziaria del bilancio
1. Allo scopo di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2004-2006 adottati con l’adesione al patto di stabilità e crescita e al fine di rispettare le disposizioni relative al patto di stabilità interno degli enti territoriali di cui al D.L. 18.09.2001, n. 347, art. 1, commi 1, 2 e 3, convertito nella L. 16.11.2001, n. 405, come confermate dalla L. 23.12.2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003) e dalla L. 24.12.2003, n. 350 (Legge finanziaria 2004), è fatto divieto di istituire per l’esercizio finanziario 2004, sia con legge regionale sia con atto amministrativo, nuovi comitati, commissioni, consulte, consigli, gruppi di lavoro ed altri organismi collegiali che comportino oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione. E’ fatto altresì divieto per il medesimo esercizio finanziario di integrare gli organismi già esistenti di ulteriori componenti sia esterni che interni all’amministrazione regionale, fatta eccezione per l’organismo di cui all’art. 13, comma 2, della L.R. 6.06.1986, n. 9. Spetta al Presidente del Consiglio Regionale, al Presidente della Giunta Regionale ed ai Dirigenti Generali di tutti i dipartimenti regionali del Consiglio e della Giunta garantire l’osservanza della presente norma.
2. A carico delle risorse proprie regionali non possono essere autorizzate, per l’esercizio finanziario 2004, forme di collaborazione e consulenza con strutture e professionisti privati esterni per un importo complessivo superiore all’90% dei costi annuali previsti per le convenzioni in essere o sottoscritte nell’anno 2003. Tali limite non si applica per i contratti da attivarsi nell’ambito dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali della Commissione Europea. Al Presidente del Consiglio Regionale, al Presidente della Giunta Regionale ed ai Dirigenti Generali di tutti i dipartimenti regionali del Consiglio e della Giunta spetta garantire l’osservanza della presente norma. Gli Uffici Segreteria del Consiglio e Segreteria della Giunta annotano le informazioni necessarie ai fini della verifica del vincolo di cui al presente comma sul registro di cui al comma 5 dell’art. 8 della L.R. 4.02.2003, n. 7.
3. I Dirigenti Generali dei Dipartimenti regionali della Giunta e del Consiglio, nell’ambito delle responsabilità loro attribuite dalla Legge Regionale 2 marzo 1996, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, relative all’esercizio dei poteri di spesa, nonché di controllo, analisi e valutazione dei costi di funzionamento delle singole strutture poste alla loro dipendenza, garantiscono il conseguimento degli obiettivi specifici contenuti nel documento di Programmazione Economica e Finanziaria (DAPEF) per l’anno 2004, nell’ambito delle priorità e dei risultati di gestione fissati nei Bilanci di Direzione di cui all’art. 73 della L.R. 6 settembre 2001, n. 34, e nel rispetto dei vincoli di contenimento della spesa sanciti dal patto di stabilità di cui al D.L. 18.09.2001, n. 347, art. 1, commi 1, 2 e 3, convertito nella L. 16.11.2001, n. 405, come confermate dalla L. 23.12.2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003) e dalla L. 24.12.2003, n. 350 (Legge finanziaria 2004).
4. Al fine di ottemperare agli obblighi di cui ai precedenti commi, i Dirigenti Generali rispondono del contenimento delle autorizzazioni di spesa corrente disposte dai Dirigenti dei centri di responsabilità del relativo Dipartimento, entro i limiti degli stanziamenti di competenza e di cassa delle singole Unità Previsionali di Base di natura corrente dello Stato di previsione delle Uscite, autorizzati dalla legge di bilancio per l’esercizio finanziario 2004. A tale scopo pongono in essere tutte le misure organizzative necessarie all’attivazione di un adeguato sistema di monitoraggio e verifica dei vincoli di utilizzo delle risorse e spesa di cui al presente comma.
5. Ove l’applicazione delle vigenti norme legislative e disposizioni amministrative comporti la generazione di costi correnti che possono eccedere gli stanziamenti di competenza e di cassa autorizzati dalla legge di bilancio, il Dirigente Generale del Dipartimento del Consiglio Regionale ed il Comitato Interdipartimentale di Coordinamento Organizzativo (CICO) provvedono a proporre ai rispettivi Organi l’adozione dei provvedimenti di modifica e adeguamento delle discipline e dei regolamenti, sia di tipo normativo che organizzativo, in contrasto con i vincoli ed i limiti sanciti nel presente articolo.
6. I Dirigenti Generali dei Dipartimenti della Giunta adottano le opportune misure affinchè, entro il 15 marzo 2004, in applicazione dell’art. 67 della L.R. 6.09.2001, n. 34, sia effettuata la revisione della consistenza dei residui attivi e passivi del bilancio. La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle somme perenti agli effetti amministrativi di cui all’art. 65 della L.R. 6.09.2001, n. 34.
7. I Dirigenti Generali dei Dipartimenti della Giunta, in adempimento al comma 4 dell’art. 67 della L.R. 6.09.2001, n. 34, provvedono a trasmettere all’Ufficio Ragioneria Generale della Giunta, entro la medesima data del 15 marzo 2004, le risultanze della revisione di cui al comma 6 del presente articolo, ai fini della predisposizione del Rendiconto generale dell’esercizio finanziario 2003.
8. Gli adempimenti di cui ai precedenti commi 6 e 7 spettano anche al Dirigente Generale del Dipartimento del Consiglio Regionale con riferimento al bilancio del Consiglio Regionale di cui all’art. 60 della L.R. 6.09.2001, n. 34.
9. L’Ufficio Ragioneria Generale della Giunta, sulla base delle risultanze della verifica di cui al comma 6 del presente articolo, provvede, in deroga all’art. 50 della L.R. 6.09.2001, n. 34, alla eliminazione d’ufficio dalle scritture contabili del bilancio regionale dei residui attivi a fronte dei quali non corrispondono crediti da riscuotere nei confronti di debitori certi e dei residui passivi e dei residui passivi perenti a fronte dei quali è stata accertata la insussistenza o la cessazione dei vincoli giuridici per i quali furono assunti i relativi impegni. Le somme perenti agli effetti amministrativi relative ad impegni assunti fino all'esercizio finanziario 1993 sono mantenute in bilancio solo nel caso in cui sia stata documentata l’interruzione dei termini di prescrizione. In caso contrario sono eliminate d’ufficio dalle scritture contabili del bilancio regionale. Sono, altresì, eliminati dalle scritture contabili del bilancio regionale gli impegni di parte corrente e quelli di conto capitale assunti a carico dei fondi propri della Regione fino all'esercizio 2001 ai quali, in sede di chiusura dell'esercizio 2003, non corrispondano obbligazioni giuridicamente vincolanti. Di dette cancellazioni si darà atto nella legge di approvazione del Rendiconto Generale per l’esercizio finanziario 2003.
10. Le somme che eventualmente si renderanno disponibili a seguito delle operazioni di cui al precedente comma 9 costituiscono economie di spesa e vanno a determinare il risultato di gestione. La presente disposizione non si applica, di norma, alle economie accertate in riferimento a fondi vincolati derivanti da assegnazioni statali o comunitarie, a meno che non vengano rilevate particolari situazioni che non ne consentano la reiscrizione.
11. Ai fini del rispetto di quanto previsto all’art. 27 della L.R. 6.09.2001, n. 34 in ordine alle scadenze per la presentazione ed approvazione del bilancio di previsione, i Dirigenti Generali della Giunta e del Consiglio provvedono a trasmettere alla Presidenza della Giunta, ciascuno per il dipartimento di propria competenza, le proposte di bilancio relative all’esercizio successivo entro e non oltre il 30 settembre dell’anno che precede l’esercizio di riferimento.
12. Della inosservanza dei vincoli e degli adempimenti di cui ai precedenti commi e del comma del successivo art. 26 della presente legge, e del mancato o insufficiente conseguimento degli obiettivi prefissati da parte di Dirigenti Generali, si terrà conto in sede di erogazione dell’indennità di risultato prevista contrattualmente.
13. Sono confermate per l’anno 2004 le disposizioni in materia di contrattazione integrativa decentrata di cui all’art. 7 della L.R. 4.02.2003, n. 7.
ARTICOLO 26
Patto di stabilità infraregionale
1. Il sistema degli Enti strumentali e aziende regionali di cui al precedente art. 20 della presente legge e degli altri organismi sottoposti a vigilanza e tutela dell'Amministrazione regionale, ai quali la Regione eroga contributi o trasferimenti per la copertura delle spese di funzionamento o la cui gestione è finanziata in tutto o in parte dal bilancio regionale, ai sensi del comma 3 dell'art. 29 della L. 27.12.2002, n. 289 (Legge Finanziaria 2003), concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica regionale per il periodo 2004-2006.
2. Sono confermate per l’anno 2004 le disposizioni in materia di contenimento della spesa da parte di Enti e organismi dipendenti dalla Regione e dei Consorzi di Bonifica di cui all’art. 13 della L.R. 31.01.2002, n. 10.
3. Per gli esercizi finanziari 2004, 2005 e 2006 il livello massimo di spese per acquisto di beni e servizi, ad esclusione di quelle coperte da fondi a specifica destinazione vincolata, non può superare l'ammontare delle medesime spese sostenute nell'esercizio finanziario 2003, come risultanti dal conto consuntivo, ridotto rispettivamente del 5%, del 10% e del 15%. Per gli enti che non realizzino detta riduzione di spese, nell'esercizio successivo i trasferimenti regionali senza vincolo di specifica destinazione sono ridotti di una percentuale pari a quella della mancata riduzione delle spese fino al massimo rispettivamente del 5%, del 10% e del 15%, a meno che non si accerti la presenza di esigenze straordinarie.
4. Per gli esercizi finanziari 2004, 2005 e 2006, gli enti e gli organismi di cui ai commi 1 e 2, per i quali le rispettive leggi istitutive includono, nelle risorse finanziarie e patrimoniali, entrate proprie o derivanti da soggetti diversi dalla Regione, provvedono ad incrementare il livello delle entrate autonome rispettivamente del 1%, del 3% e del 5% rispetto all’importo delle accertate nell'esercizio finanziario 2003, come risultanti dal conto consuntivo. Per gli enti che non realizzino detto incremento di entrate, nell'esercizio successivo i trasferimenti regionali senza vincolo di specifica destinazione sono ridotti di una percentuale pari a quella del mancato incremento delle entrate fino al massimo rispettivamente del 1%, del 3% e del 5%, a meno che non si accerti la presenza di esigenze straordinarie.
5. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a promuovere ulteriori azioni rispetto a quelle previste dai precedenti commi ed all’art. 13, commi 2 e 3, della L.R. 31.01.2002, n. 10, al fine di realizzare economie di spesa e migliorare l'efficienza gestionale. Delle economie di spesa conseguite si tiene conto in sede di definizione dei trasferimenti agli enti medesimi.
6. I Collegi dei Revisori dei Conti rispettivamente competenti sono tenuti a segnalare al Presidente della Giunta Regionale, con cadenza trimestrale, le azioni intraprese da ciascuno degli organismi di cui al precedente comma 1 per il perseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo e gli eventuali scostamenti registrati e accertati. Della mancata comunicazione i componenti del Collegio inadempiente rispondono direttamente agli organi regionali competenti che potranno attivare le azioni di cui all’art. 12 della L.R. 5.04.2000, n. 32.
7. Al fine di consentire il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità, i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, in aggiunta alle informazioni che sono tenuti a trasmettere in adempimento al comma 7 dell’art. 13 della L.R. 31.01.2002, n. 10, forniscono con la medesima cadenza temporale le risultanze, rispetto all’esercizio finanziario 2003, della gestione di tutte le entrate, correnti, in c/capitale e da prestiti, sia in termini di competenza che di cassa, con riferimento agli accertamenti ed alle riscossioni, e delle spese per acquisto di beni e servizi, correnti e in c/capitale, incluso quelle coperte da fondi a specifica destinazione vincolata
8. I Dirigenti Generali dei dipartimenti cui è affidata la gestione dei trasferimenti ai soggetti di cui al precedente comma 1 attivano ogni forma di vigilanza ai fini della verifica dell’applicazione da parte dei soggetti medesimi delle misure disposte nel presente articolo.
9. Gli organismi di cui al presente articolo provvedono inoltre a garantire che il fabbisogno finanziario da essi complessivamente generato e da coprire a carico delle risorse proprie della Regione in ciascuno degli esercizi finanziari 2005 e 2006 non sia superiore al fabbisogno determinato nell’esercizio precedente. Esigenze straordinarie che comportino il superamento dei limiti di cui al presente comma dovranno essere opportunamente motivate e documentate in occasione della presentazione al Presidente della Giunta regionale del fabbisogno finanziario per gli esercizi di riferimento.
10. A decorrere dall’anno 2005 l’utilizzazione di eventuali avanzi di amministrazione generatisi nell’esercizio precedente è consentita solo in casi eccezionali previa specifica e motivata autorizzazione della Giunta regionale.
ARTICOLO 27
Compartecipazione al finanziamento degli investimenti e dei servizi pubblici locali
1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, i finanziamenti disposti dalla Regione a sostegno degli investimenti, dei servizi pubblici locali o a copertura di altri costi di gestione degli Enti Locali e degli altri Enti del comparto pubblico locale allargato hanno natura di contributo e implicano, di norma, la compartecipazione finanziaria degli stessi Enti destinatari, in misura da stabilirsi nei relativi piani o programmi annuali e/o pluriennali, ovvero nei provvedimenti di riparto ove previsti dalla vigente normativa, sulla base delle risorse che sono rese disponibili nei bilanci regionali annuale e pluriennale.
ARTICOLO 28
Commissioni di gara di beni e servizi
1. L’Ufficio Provveditorato del Dipartimento Presidenza della Giunta sovrintende alle operazioni dirette alla acquisizione di beni e servizi d’intesa con gli Uffici dei diversi Dipartimenti della Giunta, rispettivamente interessati, per la predisposizione dei disciplinari di gara e degli schemi di contratto.
2. Ai componenti delle Commissioni di gara per l’approvvigionamento di beni e servizi disposte ai sensi della L.R. 23.12.1986, n. 30, del D.Lgvo 24.07.1992 n. 358, del D.Lgvo 17.03.1995, n. 157 e della L. 11.02.1994, n. 109 e successive modifiche e integrazioni, è corrisposto un compenso pari a € 150, con una maggiorazione di € 100 per le gare aggiudicate in esito all’offerta economicamente più vantaggiosa. Ai segretari delle Commissioni è corrisposto un compenso pari all’ottanta per cento (80%) di quello riconosciuto ai componenti.
3. La Commissione si compone di norma di tre membri, escluso il segretario, elevabili a cinque in caso di particolari ragioni connesse alla peculiarità della procedura di aggiudicazione.
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo si applicano a tutti i procedimenti di gara per l’approvvigionamento di beni e servizi, disposti dall’Amministrazione regionale nel suo complesso, quale che sia la fonte di finanziamento della spesa.
5. Gli Enti e gli organismi di cui al comma 1 del precedente art. 26 sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste ai commi 2 e 3 del presente articolo.
ARTICOLO 29
Modifiche alla L.R. 11.08.1999, n. 22 “Rinegoziazione con le banche dei mutui in ammortamento”
1. Le disposizioni della L.R. 11.08.1999, n. 22 sono sostituite dalle seguenti:
“Art. 1
1. Al fine di ridurre l’onere del debito pubblico, la Giunta regionale è autorizzata a rinegoziare, ricorrendo anche alla estinzione anticipata del debito residuo, le passività che, per le mutate condizioni del mercato finanziario, comportano oneri eccessivi a carico del bilancio regionale.
2. La rinegoziazione può avvenire mediante la contrattazione di nuovi tassi di interessi variabili o fissi che consentano miglioramenti delle condizioni in essere, la novazione e l’allungamento o la ridefinizione del periodo di ammortamento per le operazioni di cui è accertata la convenienza economica.
3. Nel caso di ricorso alla estinzione anticipata, la Giunta regionale è autorizzata, nel rispetto della normativa nazionale vigente, a contrarre nuovi mutui per un importo pari al debito residuo, maggiorato degli oneri per l’estinzione e delle eventuali penali contrattualmente previste, a tasso variabile o fisso, la cui durata non superi trenta anni.
4. La Giunta regionale è autorizzata, in alternativa alla contrazione dei mutui di cui al precedente comma 3, ad emettere prestiti obbligazionari o ad utilizzare altri strumenti operativi previsti dalla prassi dei mercati finanziari, nel caso in cui gli oneri complessivi da sostenersi risultino inferiori a quelli scaturenti dalla contrazione di mutui.
5. La Giunta regionale è autorizzata, altresì, ad utilizzare gli strumenti di cui al precedente comma 4 anche al di fuori della rinegoziazione dei mutui.
6. La Giunta regionale, in sede di attivazione delle operazioni di gestione attiva dell’indebitamento di cui al presente articolo, inserisce, tra le condizioni, le clausole della estinzione e della rinegoziazione anticipata delle stesse, al fine di cogliere eventuali opportunità finanziarie più convenienti.
7. Il pagamento degli oneri derivanti dall’utilizzo degli strumenti di cui ai commi precedenti sono garantiti mediante l’iscrizione, nel bilancio regionale di previsione di ciascun anno, delle somme occorrenti per tutta la durata del periodo di ammortamento.
Art. 1/bis
1. La Giunta regionale è autorizzata a porre in essere ogni azione utile per la rinegoziazione dei tassi di interesse applicati su mutui accesi da terzi sui quali sussiste il concorso pubblico al pagamento degli interessi stessi ai sensi di leggi regionali e statali.
2. Il concorso pubblico al pagamento degli interessi, a seguito della rinegoziazione di cui al comma 1 del presente articolo, è rideterminato nella misura pari alla stessa proporzione di partecipazione già in essere sui mutui oggetto di rinegoziazione.
3. La Giunta regionale è altresì autorizzata a continuare a concorrere al pagamento degli interessi
a. sui mutui di cui al comma 1 del presente articolo a seguito di estinzione anticipata degli stessi;
b. sui nuovi mutui accesi a seguito di estinzione anticipata dei prestiti di cui al medesimo comma 1.
4. Nel caso di estinzione anticipata di cui alla lett. a) del comma 3 del presente articolo, il concorso pubblico al pagamento degli interessi è determinato nella misura pari alla stessa partecipazione prevista per i vecchi mutui oggetto di estinzione.
5. Il concorso pubblico al pagamento degli interessi sui nuovi mutui di cui alla lett. b) del comma 2 del presente articolo, determinato nella misura pari alla stessa proporzione di partecipazione prevista nei vecchi mutui oggetto di estinzione anticipata, è calcolato su un capitale non superiore al capitaleresiduo del vecchio mutuo all’atto della estinzione e per un numero di rate non superiore a quello mancante per il totale ammortamento del vecchio mutuo.”
Art. 1/ter
1. La Giunta regionale, per l’attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, è autorizzata ad assumere le iniziative più opportune e ad adottare gli atti necessari.”
ARTICOLO 30
Rinegoziazione mutui regionali di edilizia agevolata
1. Al fine di ridurre l’onere del debito pubblico, in conformità a quanto disposto al comma 1 del precedente art. 29 di modifica della L.R. 11.08.1999, n. 22, la Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell’art. 29, comma 2, della L. 13.05.1999, n. 133, a porre in essere ogni azione utile per la rinegoziazione dei tassi di interesse applicati sui mutui per l'edilizia residenziale agevolata accesi da terzi sui quali sussiste il concorso pubblico al pagamento di contributi, ai sensi di leggi regionali e statali.
2. Per i contributi regionali erogati in relazione ai mutui per l’edilizia residenziale agevolata, in attuazione delle leggi indicate all’art. 29, comma 1, della L. 13.05.1999, n. 133, si applicano le disposizioni contenute nel medesimo art. 29, commi 1 e 3, e nel decreto ministeriale 24.03.2000, n. 110.
3. La Giunta Regionale è autorizzata, altresì, a porre in essere ogni utile azione per l’estinzione anticipata dei mutui per l’edilizia residenziale agevolata accesi da terzi sui quali sussiste il concorso al pagamento dei contributi ai sensi delle vigenti leggi regionali in materia di incentivazione dell’edilizia abitativa.
4. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo sono definite con provvedimento della Giunta regionale tenendo conto del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che stabilisce trimestralmente il tasso effettivo globale medio previsto dall’art. 145, comma 62, della L. 23.12.2000, n. 388.
5. Una quota delle economie che si produrranno con la rinegoziazione di cui ai commi precedenti è reimpiegata per interventi di edilizia agevolata.
ARTICOLO 31
Rinegoziazione mutui agrari e fondiari
1. Ai fini dell’attuazione dell’art. 128, comma 5, della L. 23.12.2000, n. 388, ed ai sensi di quanto disposto al comma 1 del precedente art. 29 di modifica della L.R. 11.08.1999, n. 22, la Giunta regionale è autorizzata a porre in essere ogni azione utile per la rinegoziazione con gli istituti di credito dei tassi dei mutui agrari e fondiari in ammortamento.
2. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al commi 1 del presente articolo sono definite con provvedimento della Giunta regionale successivamente alla emanazione del decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali previsto dal comma 6 dell’art. 128, comma 6, della citata L. 23.12.2000, n. 388 e successive integrazioni e modificazioni.
3. Una quota delle economie derivanti dalla rinegoziazione di cui ai commi precedenti è reimpiegata, senza ulteriori oneri a carico dei bilanci regionali, in favore delle aziende agricole per le finalità di cui al comma 5 dell’art. 128 della L. 23.12.2000, n. 388.
4. La Giunta regionale provvede a porre in essere gli atti necessari all’attuazione del presente articolo.
CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA, SOCIO-SANITARIA E SOCIALE
ARTICOLO 32
Norme per l’avvio del sistema regionale di Emergenza-Urgenza
1. Per l’attività amministrativa e contabile Basilicata Soccorso può avvalersi prioritariamente degli uffici della Regione ovvero dei servizi e degli uffici delle Aziende Sanitarie Regionali mediante intese tra il Dirigente di Basilicata Soccorso e i Direttori Generali delle Aziende medesime, sulla base delle direttive della Giunta Regionale di cui al comma 4 dell’art. 5 della L.R. 3.08.1999, n. 21. In caso di mancata intesa, il Dirigente di Basilicata Soccorso è tenuto ad informare la Giunta Regionale, che, previa diffida alle Aziende Sanitarie interessate, può provvedere anche mediante l’invio di commissari ad acta.
2. La Giunta Regionale definisce, con proprio provvedimento, sentita la competente Commissione Consiliare, anche in deroga a quanto previsto dalla L.R. 3.08.1999, n. 21, l’ubicazione dei punti territoriali di soccorso, nonché la riqualificazione della dotazione del personale da impiegare in misura comunque non superiore al numero complessivamente previsto dall’allegato “C” della legge medesima.
3. La Giunta Regionale, su proposta del Dirigente di Basilicata Soccorso, definisce, altresì, le fasi di attuazione del servizio di Emergenza – Urgenza disponendo l’eventuale gradualità.
4. Le procedure concorsuali per la provvista del personale, nel rispetto delle disposizioni in materia, possono essere svolte, su direttiva della Giunta Regionale, in forma associata tra le Aziende Sanitarie della Regione.
ARTICOLO 33
Norme in materia di personale del Servizio Sanitario Regionale
1. Al fine di contenere la spesa nei limiti di quanto previsto dal patto di stabilità sancito dall’Accordo Stato-Regioni dell’8 agosto 2001, la Giunta Regionale emana direttive vincolanti fissando eventuali limiti totali o parziali alle assunzioni a tempo indeterminato di personale del servizio sanitario regionale.
2. Sono comunque escluse dal blocco le assunzioni derivanti da processi di mobilità regionale.
3. La Giunta Regionale definisce, altresì, le modalità ed i limiti del ricorso da parte delle Aziende Sanitarie Regionali a consulenze o altre forme di collaborazione nonché le deroghe al blocco delle assunzioni atte a garantire il regolare funzionamento dei servizi delle Aziende stesse.
4. La Giunta Regionale adegua successivamente la presente disciplina all’atto dell’emanazione del regolamento statale di cui all’art. 9 della L. 16.01.2003, n. 3.
ARTICOLO 34
Disposizioni in materia contabile e di acquisti delle Aziende Sanitarie Regionali
1. La Giunta Regionale definisce il finanziamento delle Aziende Sanitarie Regionali nel rispetto delle risorse disponibili anche in deroga a quanto disposto dagli articoli 6, 7, 8 e 9 della L.R. 27.03.1995, n. 34 per esigenze straordinarie.
2. Gli avanzi di amministrazione delle Aziende Sanitarie Regionali, vengono prioritariamente utilizzati per il rispetto del patto di stabilità di cui all’accordo Stato Regioni dell’8 agosto 2001 ed al D.L. 18.09.2001, n. 347, convertito con modificazioni nella L. 16.11.2001, n. 405, come confermato dal D.L. 15.04.2002, n. 63, convertito con modificazioni nella L. 15.06.2002, n. 112, dalla L. 23.12.2002, n. 289 e dalla L. 24.12.2003, n. 350 .
3. Le Aziende Sanitarie Regionali possono, pertanto, utilizzare eventuali avanzi solo previa autorizzazione regionale.
4. All’art. 14, comma 1, della L.R. 31.01.2002, n. 10, dopo le parole “contenimento della spesa sanitaria” è aggiunto il seguente testo:
“Le Aziende Sanitarie Regionali possono stipulare ogni tipo di contratto senza utilizzare le convenzioni quadro definite dalla CONSIP S.p.A., qualora il valore dei costi e delle prestazioni dedotte in contratto sia uguale o inferiore a quello previsto dalle stesse convenzioni definite dalla CONSIP S.p.A.. I contratti così conclusi sono validi e non sono causa di responsabilità personale, contabile e amministrativa, a carico del dipendente che li ha sottoscritti.”
5. E’ confermato per il 2004 quanto previsto dall’art. 19 della L.R. 4.02.2003, n. 7.
ARTICOLO 35
Definizione dei requisiti per l’accreditamento istituzionale
1. In deroga ai limiti posti dal comma 2 dell’art. 25 della presente legge in materia di forme di collaborazione e consulenze con strutture e professionisti esterni, la Giunta Regionale è autorizzata ad avvalersi di tali collaborazioni, previa procedura ad evidenza pubblica, allo scopo di definire gli ulteriori requisiti e procedure a completamento della disciplina dell’accreditamento istituzionale in materia sanitaria.
2. Gli oneri relativi sono posti a carico delle risorse stanziate alla UPB. 0741.08 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004.
3. Il comma 12 dell’art. 7 della L.R. 7.08.2003, n. 29 è così sostituito:
“12. E’ consentita l’autorizzazione e l’accreditamento di quelle strutture la cui attività è stata oggetto di leggi o di altri provvedimenti regionali nonché di quelle strutture le cui istanze sono in corso di istruttoria alla data del 31.12.2003.”
ARTICOLO 36
Finanziamento di borse di studio per specializzazioni
1. Per far fronte a carenze di specialisti nelle strutture nel Servizio Sanitario Regionale, la Giunta Regionale, nell’ambito delle risorse disponibili per il servizio sanitario regionale e nel limite pluriennale di € 200.000,00 e per un onere annuale di € 40.000,00, può finanziarie borse di studio in aggiunta a quelle a carico del bilancio dello Stato per formare medici specialisti nelle scuole universitarie di specializzazione.
ARTICOLO 37
Esonero all’obbligo di possesso del libretto di idoneità sanitaria
1. I farmacisti e i dipendenti delle farmacie pubbliche e private sono esonerate dall’obbligo del possesso del libretto di idoneità sanitaria, ex articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande) e articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modificazioni.
2. Le aziende sanitarie sono esonerate dall’obbligo di provvedere al rilascio o rinnovo del libretto sanitario ai soggetti di cui al comma 1 e di verificarne il possesso in sede di ispezione presso le farmacie.
ARTICOLO 38
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 27.03.2000, n. 22 “Provvidenze a favore di soggetti residenti in Basilicata sottoposti a trapianto di organi in Italia“
1. All’art. 2 della L.R. 27.03.2000, n. 22, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:
“1 bis. Ai fini del rimborso delle spese per “esami preliminari all’intervento” di cui al punto a), del precedente comma 1, si devono intendere gli esami e gli accertamenti previsti per l’effettuazione dell’intervento chirurgico che di norma si effettuano in regime di ricovero e sono finalizzati alla valutazione del paziente. Il rimborso è limitato ad un controllo pre-trapianto, salvo casi eccezionali adeguatamente motivati e documentati. E’ previsto il rimborso delle spese sostenute per il ricovero finalizzato all’inserimento nelle liste d’attesa.
1 ter. I controlli successivi o derivanti da complicanze di cui al punto c), del precedente comma 1, sono ammessi al rimborso se intervenuti:
<sum> nei primi sei mesi successivi all’intervento;
<sum> dopo i sei mesi dall’intervento limitatamente a quattro controlli annui salvo i casi derivanti da comprovate esigenze cliniche debitamente certificate dalla struttura che ha eseguito l’intervento;
1 quater. I controlli post-trapianto, strettamente connessi con la patologia dell’organo che è stato trapiantato, possono essere eseguiti in strutture sanitarie regionali senza limitazioni di numero.
1 quinquies. I pazienti sottoposti a trapianto di cornea possono ricevere il rimborso per un solo controllo post-trapianto, salvo che per eventuali complicanze debitamente documentate.”
2. Dopo il comma 2 dell’art. 2 della L.R. 27.03.2000, n. 22 è aggiunto il seguente comma:
“2 bis. Al fine dell’ottenimento del rimborso, l’accompagnatore è consentito:
<sum> per tutti i pazienti minorenni e per tutti i controlli effettuati secondo quanto stabilito ai commi precedenti;
<sum> in tutti i casi di legge in cui è previsto l’accompagnamento;
<sum> per tutti i pazienti per i controlli effettuati nei primi sei mesi dal trapianto
In tutti gli altri casi il rimborso per l’eventuale accompagnatore è subordinato a comprovate esigenze cliniche che devono essere debitamente certificate dalla struttura sanitaria.”
3. Alla lettera a) del comma 2 dell’art. 2 della L.R. 27.03.2000, n. 22 è aggiunto il seguente capoverso:
“Il predetto rimborso delle spese sostenute per il viaggio effettuato con mezzo privato, pari ad 1/5 del costo della benzina, può esser concesso solo quando supportato da idonea documentazione probatoria.”
4. All’art. 3 della L.R. 27.03.2000, n. 22 è aggiunto il seguente comma:
“2bis. Nel caso di reiezione parziale o totale dell’istanza di rimborso l’interessato può proporre, entro 30 giorni dalla notifica di tale comunicazione, richiesta di riesame alla Commissione regionale di appello composta da:
a) Il responsabile del centro di riferimento regionale per i trapianti, con funzione di presidente;
b) Il dirigente dell’Ufficio che si occupa della materia, del Dipartimento competente in materia di sanità, componente;
c) Un dirigente o funzionario medico del Dipartimento regionale competente in materia di sanità, componente.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell’Ufficio regionale competente per materia.
Alla seduta della Commissione partecipa un rappresentante dell’Azienda Sanitaria di residenza del cittadino, senza diritto di voto.
Le decisioni sono assunte a maggioranza e sono definitive.”
ARTICOLO 39
Contributo straordinario al Consiglio Regionale di Basilicata della Sezione Italiana dell’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità
1. E’ concesso al Consiglio Regionale di Basilicata della Sezione Italiana dell’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità di cui alla L.R. 16.06.2003, n. 22, in aggiunta al contributo ordinario di € 250.000,00 annui, un contributo straordinario per l’anno 2004 di € 200.000,00 finalizzato all’acquisto dell’immobile da adibire a sede del medesimo organismo.
2. All’onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1 del presente articolo si provvede con le risorse stanziate alla U.P.B 0741.03 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004.
ARTICOLO 40
Acquisto di servizi e prestazioni socio-assistenziali e socio-sanitarie
1. Ai sensi dell’art. 5 del DPCM 30 marzo 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento di servizi alla persona ai sensi dell’art. 5 della legge 328/2000” e fermo restando quanto stabilito nell’art. 11, commi 5 e 6, negli artt. 14 e 15, della L.R. 19.05.1997, n. 25, nonché quanto in proposito stabilito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 1280 del 22 dicembre 1999, in attesa della disciplina organica sui servizi sociali da emanarsi in attuazione della L. 8.11.2000, n. 328, i Comuni, acquistano servizi e prestazioni dai soggetti del Terzo Settore nel rispetto delle seguenti modalità:
a) l’oggetto dell'acquisto o dell'affidamento deve essere l'organizzazione complessiva del servizio o della prestazione, con assoluta esclusione delle mere prestazioni di manodopera che possono essere acquisite esclusivamente nelle forme previste dalle vigenti disposizioni di legge;
b) il prezzo deve essere compatibile con il rispetto dei contratti collettivi di lavoro, con le leggi in materia di lavoro, con i presumibili e verosimili costi di gestione;
c) nell’aggiudicazione dei servizi i Comuni, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti di servizi e dei principi di pubblicità e trasparenza dell'azione della Pubblica Amministrazione e di libera concorrenza tra i privati nel rapportarsi ad essa, devono procedere all’affidamento dei servizi privilegiando le procedure di aggiudicazione ristrette. In tale ambito le procedure ristrette permettono di valutare e valorizzare diversi elementi di qualità che il Comune intende ottenere dal servizio appaltato.
2. I Comuni, nell'affidamento della gestione dei servizi utilizzano quale criterio di aggiudicazione il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, piuttosto che il criterio del prezzo più basso, valutando i seguenti elementi:
a) la formazione, la qualificazione e l'esperienza professionale degli operatori coinvolti;
b) l'esperienza maturata nei settori e nei servizi di riferimento;
c) le modalità adottate per il contenimento del turn over degli operatori;
d) gli strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro;
e) la conoscenza degli specifici problemi sociali del territorio e delle risorse sociali della comunità;
f) il rispetto dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva e delle norme in materia di previdenza e assistenza;
g) la qualità dell’organizzazione e del servizio;
h) la solidità economica e finanziaria.
3. I criteri di cui ai commi 1 e 2 sono utilizzati dalle Aziende Sanitarie per l’acquisto di servizi ed interventi socio-sanitari.
4. La Regione, al fine di affrontare specifiche problematiche sociali, specie in relazione ai piani di zona, riconosce al terzo settore un ruolo primario nella coprogettazione dei servizi oltrechè nella realizzazione concertata degli stessi.
5. I Comuni possono indire istruttorie pubbliche per la concertazione e coprogettazione di interventi innovativi e sperimentali su cui i soggetti del terzo settore esprimono disponibilità a collaborare con il comune per la realizzazione degli obiettivi. Le istruttorie pubbliche non sono sostitutive delle procedure di affidamento dei servizi di cui al presente articolo, ma costituiscono modalità di coinvolgimento e di partecipazione della comunità civile alla costruzione dei sistemi locali integrati di servizi sociali.
ARTICOLO 41
Contributo straordinario all’Azienda Sanitaria n. 1 di Venosa per il trasporto degli utenti disabili in trattamento semiresidenziale presso l’AIAS ONLUS di Melfi
1. Nelle more della disciplina del servizio di trasporto dei disabili e dell’accollo dei relativi oneri da parte dei Comuni dell’ambito territoriale interessato è assegnato all’Azienda Sanitaria n. 1 di Venosa un contributo straordinario fino ad un massimo di € 330.000,00 per remunerare anche per l’anno 2004 il costo del trasporto effettuato dall’AIAS Onlus di Melfi per gli utenti disabili in trattamento semi-residenziale.
2. L’Azienda Sanitaria n. 1 di Venosa ed il Comune capo-area per la disabilità definiscono la quota di compartecipazione degli Enti locali alle spese di trasporto di cui al comma precedente per l’anno 2004, nonché, nel rispetto della vigente normativa in materia, quella eventualmente a carico degli utenti.
3. Sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i provvedimenti adottati in conseguenza dell’accordo Regione – Azienda Sanitaria n. 1 di Venosa ed AIAS di Melfi del 5 aprile 2001 limitatamente alla remunerazione in via sperimentale del costo del trasporto dei disabili in trattamento semi – residenziale.
4. All’onere derivante dalle disposizioni del presente articolo si farà fronte con le risorse stanziate alla U.P.B. 1012.01 del bilancio di previsione per l’esercizio 2004.
ARTICOLO 42
Finanziamento “Centri Diurni Educativi sperimentali per persone in situazione di handicap gravi”
1. La Regione Basilicata assicura il funzionamento, per l’anno 2004, dei Centri Diurni Educativi Sperimentali rivolti a persone in situazione di handicap gravi promossi in applicazione dell’art. 41 ter (Progetti sperimentali) della L. 5.02.1992, n. 104, già funzionanti e finanziati con fondi statali ai sensi della L.21.05.1998, n. 162.
2. Per tale attività è previsto un finanziamento di € 239.636,00 stanziato alla U.P.B. 1012.01 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004.
ARTICOLO 43
Accesso ed erogazione delle prestazioni sanitarie
1. All’art. 12 della L.R. 4.02.2003, n. 7 è aggiunto il seguente comma:
“2 bis. Nel rispetto delle risorse disponibili la Giunta Regionale può comunque disporre per i cittadini residenti in Basilicata affetti da particolari patologie o menomazioni l’erogazione di ausili, protesi ed alimenti speciali in sostituzione o in aggiunta a quelli previsti dalla normativa nazionale in materia, con oneri a carico del Fondo sanitario regionale e fatta salva l’eventuale compartecipazione alla spesa dovuta dagli utenti.”.
ARTICOLO 44
Rifinanziamento degli interventi per il miglioramento dei contesti abitativi dei disabili
1. La Regione Basilicata, anche per l’anno 2004, promuove interventi destinati al miglioramento dei contesti abitativi dei disabili. A tal fine, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale emana apposito bando di concorso per la promozione di interventi innovativi, anche sperimentali, di tipo distributivo, impiantistico, tecnologico e domotico.
2. Per il concorso regionale al finanziamento in conto capitale degli interventi di cui al comma 1, che non potrà superare il 50% degli oneri complessivi comprensivi delle spese tecniche, si farà fronte sino alla concorrenza di € 250.000,00 con le risorse stanziate alla U.P.B. 1012.03 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004.
3. Le eventuali economie realizzate dal bando di cui al comma 1 del presente articolo saranno destinate al soddisfacimento delle richieste finalizzate alla eliminazione delle barriere architettoniche in edifici pubblici e privati.
ARTICOLO 45
Provvedimenti in favore dei cittadini lucani emigrati all’estero
1. All’art. 3 della L.R. 3.05.2002, n. 16 sono aggiunti i seguenti commi:
“2. I bandi relativi agli interventi nelle materie di cui al comma 1 (nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie) devono prevedere quote di riserva o condizioni di precedenza in favore dei lucani emigrati all’estero che, a seguito del loro rientro in Italia, abbiano stabilito la residenza in uno dei Comuni della Regione Basilicata.
3. Possono godere dei benefici di cui al precedente comma 2 gli emigrati che abbiano fissato la loro residenza in Basilicata da almeno 1 (un) anno e da non più di 5 (cinque) anni alla data di pubblicazione dei bandi.”.
CAPO V
DISPOSIZIONI VARIE
ARTICOLO 46
Economie sui mutui contratti dagli Enti Locali con la Cassa Depositi e Prestiti
1. La Regione, al fine di consentire agli Enti locali il raggiungimento di obiettivi di pubblica utilità, anche in coerenza all’art. 49, comma 16, della L. 27.12.1997, n. 449, autorizza l’utilizzo delle economie sui mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti per opere pubbliche di competenza regionale, assistiti da contributi regionali, con esclusione di quelli previsti al comma 7 del presente articolo.
2. Le economie di cui al comma 1, anche mediante accorpamento di residui di più mutui, possono essere utilizzate dagli Enti locali beneficiari, per ulteriori lavori afferenti al progetto originario ovvero ad un nuovo progetto con finalità diverse, a condizione che si tratti di investimenti, finanziabili ai sensi dell’art. 1 del D.M. Tesoro, Bilancio e Programmazione del 7 gennaio 1998, finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche comprese in una delle categorie di opere previste dalle leggi originarie di spesa.
3. Il contributo concesso a garanzia dei singoli mutui in ammortamento, resta automaticamente confermato fino alla naturale scadenza degli stessi.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano sia ai mutui in corso di ammortamento sia ai mutui per i quali l’ammortamento sia stato già concluso, ove non sia intervenuto conguaglio di contributo.
5. Il nuovo progetto per l’utilizzo delle economie non necessita di alcun parere o conferma della Regione, restando la gestione dei rapporti finanziari relativi alle nuove opere direttamente di competenza tra l’Ente mutuante e quello mutuatario.
6. Le presenti disposizioni non comportano nuovi oneri a carico del bilancio regionale in quanto la spesa trova copertura nei limiti di impegno precedentemente assunti.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai mutui assistiti dai contributi concessi ai sensi dell’art. 4 della L.R. 1.03.1999, n. 4 e successive integrazioni e modificazioni, per i quali il diverso utilizzo delle economie realizzate dovrà essere, di volta in volta, autorizzato dalla Giunta Regionale con proprio atto deliberativo.
ARTICOLO 47
Crediti ex ERGAL
1. Nel quadro della razionale definizione delle complessive politiche di gestione delle risorse idriche in Basilicata, la Regione concede la rateizzazione dei crediti regionali derivanti dalle azioni di recupero intraprese dal soppresso ERGAL nei confronti dei Comuni lucani per forniture idriche e proseguite dall’amministrazione regionale ai sensi della L.R. 09.04.1996, n. 20, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad emanare apposito provvedimento nel quale sono stabilite le modalità di applicazione della disposizione di cui al precedente comma 1.
ARTICOLO 48
Quote di partecipazione dell’ESAB al capitale di cooperative agricole
1. Al fine di favorire l’operatività ed il consolidamento delle cooperative agricole compartecipate dal disciolto Ente di Sviluppo Agricolo in Basilicata (ESAB), in deroga a quanto stabilito dal Piano di liquidazione di detto Ente, la Regione cede alle medesime cooperative, a titolo gratuito, le quote di capitale sociale sottoscritte e versate a condizione che dette quote vengano reinvestite dalle stesse cooperative a fini di capitalizzazione.
2. La Giunta è autorizzata a definire le modalità attuative e gli atti conseguenti ed a vigilare sulla corretta applicazione della presente norma.
ARTICOLO 49
Modifiche alla L.R. 19.05.1997, n. 23 “Norme per la tutela e lo sviluppo delle zone montane”
1. L’art. 18 della L.R. 19.05.1997, n. 23 concernente “ Norme per la tutela e lo sviluppo delle zone montane” è così sostituito:“ Direttiva di Attuazione
1. La Giunta Regionale, su conforme parere della Conferenza permanente delle Autonomie di cui all’art. 2 della L.R. 28.03.1996, n. 17 recante “Principi di coordinamento del sistema regionale delle autonomie in Basilicata”, approva annualmente una direttiva di attuazione dei principi fissati nella presente legge, con la quale provvede anche ad individuare i criteri di riparto del fondo di cui al precedente art. 17.”
2. I commi 3, 4, 5 e 6 dell’art. 17 della L.R. 19.05.1997, n. 23 sono abrogati.
ARTICOLO 50
Modifiche alla Legge Regionale 7 agosto 1996, n. 38 “Riorganizzazione dell’attività amministrativa in agricoltura-Scioglimento dell’Ente di Sviluppo Agricolo in Basilicata (E.S.A.B.) ed istituzione dell’Agenzia Lucana di Sviluppo ed Innovazione in Agricoltura (A.L.S.I.A.)”
1. Il comma 2 dell’art. 4 della L.R. 7 agosto 1996, n. 38, come modificato dall’art. 3 della L.R. 13.07.1998, n. 21, è così sostituito:
“2. L’A.L.S.I.A. succede in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al soppresso Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Basilicata in materia di Riforma Fondiaria, compresa la dismissione dei beni immobili.”
2. Il comma 3 dell’art. 4 della L.R. 7 agosto 1996, n. 38, introdotto con l’art. 3 della L.R. 13.07.1998, n. 21, è così sostituito:
“3. Le attività conseguenti alla disposizione di cui al precedente comma 2, dovranno essere espletate fino ad esaurimento.”
ARTICOLO 51
Modifiche alla L. R. 14.04.2000, n. 47 “Recepimento del trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative relative ai beni immobili di riforma fondiaria – Articoli 9,10 e 11 L. 386/1976”
1. L’art. 3 della L.R. 14.04.2000, n. 47 è così sostituito:
“L’ALSIA provvederà all’espletamento dei compiti affidatigli dall’art. 4, comma 2, della L.R. 7.08.1996, n. 38, come modificato dall’art. 3 della L.R. 13.07.1998, n. 21, secondo le disposizioni contenute nella presente legge e nel Regolamento dei beni di Riforma di cui al comma 2 del successivo art. 23.”
2. La lett. b) del comma 5 dell’art. 6 bis della L.R. 14.04.2000, n. 47, aggiunto con l’art. 3 della L.R. 7.08.2002, n. 35, è così sostituito:
“b) il prezzo di vendita è corrisposto in unica soluzione contestualmente alla stipula dell’atto pubblico di compravendita, ovvero, a scelta dell’acquirente, potrà essere rateizzato per un massimo di 10 annualità posticipate, se compreso tra € 5.164,57 e € 51.645,70, o di 15 annualità posticipate, se superiore a € 51.645,70, al tasso praticato dall’ISMEA, con decorrenza del piano di ammortamento dalla data del contratto;” .
3. All’art. 10 della L.R. 14.04.2000, n. 47 è aggiunto il seguente comma:
“4. Al fine di favorire gli interventi di edilizia residenziale economica e popolare, ed al fine di una migliore, efficace ed efficiente utilizzazione del territorio, anche in termini di patrimonio pubblico, per particolari e motivate esigenze, previa autorizzazione della Giunta Regionale, l’ALSIA, potrà vendere direttamente alle Aziende Territoriali per l’Edilizia Residenziale Pubblica(ATER) i terreni e suoli che siano oggetto di piani di intervento rientranti nelle materie di competenza degli ATER medesimi e ciò in deroga a quanto stabilito dal comma 1 del presente articolo e dal comma 3 del successivo art. 11. Il prezzo di vendita sarà stabilito sulla base di perizia di stima dell’ALSIA. In particolare la vendita diretta a favore degli ATER è disposta in tutti i casi in cui gli interventi siano compresi in progetti di riqualificazione finanziati da norme comunitarie, nazionali e regionali”.
ARTICOLO 52
Modifica alla L.R. 25.01.2001, n. 2 “Costituzione dell’Autorità di Bacino della Basilicata”
1. L’art. 17 della L.R. 25.01.2001, n. 2, già sostituito dall’art. 3 della L.R. 26.02.2003, n. 10, è sostituito dal seguente:
“1. Entro il 30 giugno 2004 il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino adotta, su proposta del Segretario Generale, il Regolamento di Amministrazione e Contabilità e lo trasmette alle Regioni Basilicata, Puglia e Calabria per la successiva approvazione.
2. Il bilancio di previsione annuale e pluriennale viene adottato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino entro il 30 novembre dell’anno che precede il relativo esercizio finanziario.3. Le Regioni Basilicata, Puglia e Calabria trasferiscono le risorse finanziarie assegnate a vario titolo all’Autorità di Bacino, ivi comprese le spese di funzionamento e di gestione, su apposito conto corrente acceso presso la tesoreria della stessa Autorità.
4. In via transitoria il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2004 è adottato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino successivamente alla approvazione del Regolamento di Amministrazione e Contabilità di cui al comma 1 del presente articolo e comunque entro il 30 giugno 2004.”
ARTICOLO 53
Cessazione rimborso oneri ex L. 16 maggio 1984, n. 138 e n. 285/1977
1. A decorrere dall’esercizio finanziario 2005 cessa il rimborso agli Enti individuati dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 4001 del 25 luglio 1989, come modificata dalla Deliberazione n. 5961 del 5 settembre 1997, degli oneri relativi al trattamento economico del personale assunto ai sensi della L. 01.06.1977,n. 285.
ARTICOLO 54
Azioni e strumenti di studio e di informazione in materia di tutela antinucleare
1. E’ istituito nel comune di Scanzano Jonico, in località Terzo Cavone, il Centro Regionale di Informazione e Documentazione Anti Nucleare (CRIDAN), con compiti di raccolta e divulgazione di materiali informativi e scientifici in materia di tutela antinucleare.
2. Per le stesse finalità, e con compiti di analisi e approfondimento della produzione tecnico-scientifica nazionale ed internazionale relativa alla gestione dei materiali nucleari, è costituito a Potenza l’Osservatorio Scientifico Anti Nucleare (OSAN).
3. La Giunta Regionale è autorizzata a stipulare rapporti di convenzione per la gestione del CRIDAN, per la composizione ed il funzionamento dell’OSAN, nonché per le relative attività di comunicazione e divulgazione.
4. Alla realizzazione della sede del CRIDAN, nonché alla predisposizione delle attrezzature e arredi necessari, provvede l’ALSIA. Alla Giunta Regionale è demandata la conduzione di uno studio di fattibilità per la realizzazione nel territorio di Scanzano Jonico del progetto della “Città della pace per i bambini”, proposto da World Centers of Compassion Children International.
5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati per l’anno 2004 in € 100.000,00, si farà fronte con le risorse appositamente stanziate alla U.P.B. 0132.01 del bilancio di previsione per l’esercizio 2004.
ARTICOLO 55
Azioni coordinate di comunicazione per la promozione dell’immagine regionale
1. Al fine di perseguire obiettivi di massima efficacia e di evitare dispersioni e duplicazioni di intervento, la Regione assume le indicazioni contenute nel progetto PRINT del Ministero degli Affari Esteri, dedicato alla definizione delle “Azioni di internazionalizzazione dell’economia e della cultura delle Regioni dell’Obiettivo 1”, per inquadrare in una strategia organica di global design le azioni di comunicazione e di promozione dell’immagine curate dalle proprie strutture e dagli organismi da essa dipendenti.
2. A tale scopo il Comitato Interdipartimentale di Coordinamento Organizzativo (CICO) propone alla Giunta Regionale un quadro coordinato di iniziative da realizzare attraverso la collaborazione delle diverse strutture regionali interessate e con l’impiego di risorse assegnate ai diversi Dipartimenti.
3. La Giunta Regionale delibera sulla iniziativa proposta dal CICO previa informativa al Consiglio Regionale.”
ARTICOLO 56
Contributo alla Fondazione San Giovanni Gualberto
1. È autorizzata l'iscrizione dello stanziamento di € 50.000,00 nell'ambito della UPB 0422.01 del bilancio di previsione per l'esercizio 2004, al fine di promuovere la Festa Nazionale di San Giovanni Gualberto, Patrono del Corpo Forestale dello Stato, che si svolgerà a Vallombrosa il 12 luglio 2004 .
ARTICOLO 57
Modifica allo Statuto del Consorzio Interregionale per la Formazione dei Divulgatori Agricoli (CIFDA)
1. Lo Statuto del Consorzio Interregionale per la Formazione dei Divulgatori Agricoli (CIFDA) tra le Regioni Basilicata, Calabria e Puglia, approvato con L.R. 24.03.1982, n. 11, nelle more delle modificazioni statutarie per ridefinire gli scopi e le iniziative del Consorzio medesimo, è modificato all’ultimo comma dell’Art. 1 nel modo seguente:“Il Consorzio ha la durata fino al 31 dicembre 2004”.
ARTICOLO 58
Modifica alla L.R. 11.08.1999, n. 23 “Tutela, governo e uso del territorio”
1. Il comma 1 dell’art. 44 della L.R. 11.08.1999, n. 23, come modificato dall’art. 1 della L.R. 31.10.2001, n. 38, dall’art. 43 della L.R. 4.02.2003, n. 7 e dall’art. 1 della L.R. 23.4.2003, n. 13, è così sostituito:
“1. I Comuni sono tenuti a provvedere all’approvazione del Regolamento Urbanistico (RU) e, contestualmente, all’aggiornamento del Regolamento Edilizio, entro il 31 dicembre 2005, nelle forme della stipula di un Accordo di Pianificazione di cui al precedente art. 26.”.
ARTICOLO 59
Contributo una tantum al Comune di Policoro
1. E’ concesso al Comune di Policoro un contributo una tantum di € 25.000,00 per la costruzione del sarcofago cimiteriale in memoria del prof. Dinu Adamesteanu.
2. La spesa relativa trova copertura nell’ambito della U.P.B. 1111.07 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004.
ARTICOLO 60
Ripiano perdite della Società Consortile Metapontum Agrobios a.r.l.
1. Al fine di ripianare, per la quota a carico del socio Regione Basilicata, la perdita di esercizio risultante al 31.10.2003 e prevedibilmente risultante dal bilancio di esercizio relativo all’anno 2003 della Società Consortile Metapontum Agrobios a.r.l. in corso di approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci, è autorizzata la spesa di € 1.000.000,00 stanziata alla U.P.B. 1211.04 dello stato di previsione delle uscite del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004.
ARTICOLO 61
Attività scientifiche e di ricerca presso l’Osservatorio Astronomico di Castelgrande
1. La Regione Basilicata promuove una attività di studio, ricerca ed alta formazione presso la Stazione Osservativa di Toppo di Castelgrande.
2. Le predette attività sono realizzate sulla base di un piano triennale predisposto dall’Osservatorio Astronomico di Capodimonte dell’Istituto Nazionale di Astrofisica(INAF) d’intesa con gli altri Enti e Istituzioni di ricerca presenti in regione, ed approvato dalla Giunta Regionale.
3. La gestione del piano triennale è affidato all’Osservatorio Astronomico di Capodimonte.
4. Per l’attuazione delle attività di cui ai precedenti commi è autorizzata una spesa entro il limite massimo di € 100.000,00 all’anno iscritta, per il triennio 2004-2006, alla U.P.B. 480.01 del bilancio di previsione pluriennale 2004-2006.
ARTICOLO 62
Modifica alla L.R. 4.02.2003, n. 7 “Disciplina del Bilancio di Previsione e norme di contenimento e razionalizzazione della spesa per l’esercizio Finanziario 2003”
1. Il comma 4 dell’art. 19 della L.R. 4.02.2003, n. 7 è abrogato.
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO 63
Rispetto dei vincoli di bilancio
1. I piani ed i programmi annuali degli interventi, le autorizzazioni e gli atti amministrativi, in qualsiasi forma adottati, dai quali derivino obbligazioni finanziarie nei confronti di terzi devono essere contenuti nei limiti invalicabili degli stanziamenti del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004 ai sensi dell’art. 4, comma 6, della Legge Regionale 6 settembre 2001, n. 34.
ARTICOLO 64
Copertura finanziaria
1. Le autorizzazioni di spesa per l’esercizio finanziario 2004 contenute nella presente legge trovano copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2004 annesso alla presente legge.
2. L'onere finanziario derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte per gli anni 2005 e 2006, trova copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 2004-2006 annesso alla presente legge.
ARTICOLO 65
Dichiarazione di urgenza ed entrata in vigore
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.
Potenza, 02 febbraio ’04
BUBBICO