Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
Finalità
1. La Regione Basilicata favorisce lo sviluppo della progettualità integrata a livello territoriale, il coordinamento dei soggetti operanti nel settore della cultura, la cooperazione e la partecipazione dei soggetti pubblici e privati alle attività dirette alla conoscenza e valorizzazione del patrimonio culturale regionale.
ARTICOLO 2
Riconoscimento
1. La Regione Basilicata al fine di promuovere la valorizzazione e conoscenza del proprio patrimonio artistico e culturale e per mettere in atto ogni iniziativa volta ad inserire la Regione nei circuiti culturali nazionali ed internazionali, riconosce la rilevanza delle iniziative promosse e svolte dall’Ente Morale Biblioteca e Pinacoteca Camillo D’Errico, sostenendone finanziariamente l’attività espositiva e museale.
ARTICOLO 3
Promozione
1. A tal fine la Regione Basilicata favorisce la promozione di iniziative culturali finalizzate
anche a scopi didattici e seminari scientifici con l’Università, scuole, istituti d’arte ed enti
pubblici operanti sul territorio e contribuisce alla promozione dell’attività della Biblioteca e Pinacoteca Camillo D’Errico.
ARTICOLO 4
Norma finanziaria
1. L’onere derivante dall’attuazione della presente legge è quantificato
in euro 15.000.
2. Per l’anno 2008 la Giunta Regionale è autorizzata a prelevare l’importo di euro 15.000 dallo stanziamento previsto nel Bilancio della Regione Basilicata per l’esercizio 2008 alla U.P.B. 1211.01, capitolo 37000 - “Fondo speciale per oneri di natura corrente, derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano successivamente all’approvazione del bilancio -Fondi regionali liberi - Spesa corrente operativa” ed istituzione nello stesso bilancio di apposita U.P.B. con dotazione finanziaria di pari importo, denominata “Valorizzazione della Biblioteca e Pinacoteca Camillo D’Errico”.
3. Per gli anni successivi si provvede con le risorse individuate nelle rispettive leggi di
approvazione del bilancio regionale.
ARTICOLO 5
Conto economico
1. Entro il 30 maggio di ogni anno l’Ente Morale Biblioteca e Pinacoteca Camillo D’Errico è tenuto a presentare alla Giunta Regionale il conto economico risultante dai libri contabili ed una dettagliata relazione sull’impiego del contributo, sull’attività svolta e/o in corso di svolgimento.
ARTICOLO 6
Protocollo di Intesa
1. Per tutto quanto non previsto nel presente dispositivo si rimanda al Protocollo di Intesa da stipularsi secondo quanto previsto dal comma 4 dell’Articolo 112, del D. Lgs. 22/01/2004, n. 42.
ARTICOLO 7
Entrata in vigore
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.
Potenza, 2 dicembre 2008
DE FILIPPO
ALLEGATO 1
RELAZIONE TECNICA
La legge prevede la stipula di un protocollo d’intesa ai sensi del comma 4 dell’articolo 112 del D. Lgs. 22.01.2004, n. 42 al fine di disciplinare nel dettaglio le modalità di intervento.
Per il funzionamento della Pinacoteca Biblioteca (per personale, sistemi di allarme, utenze ed altro) è stato calcolato che occorrono circa 330.000,00 Euro.
Per l’applicazione del provvedimento normativo, ipotizzando un intervento regionale pari al 50%, si stima un fabbisogno annuo di almeno 165.000,00 Euro.
Con riferimento all’esercizio in corso, tuttavia, tenuto conto che la legge, una volta approvata, entrerebbe in vigore negli ultimi mesi dell’anno e che, quindi, si tratta di dare l’avvio
all’applicazione delle disposizioni e di contribuire soltanto per poche iniziative del 2008, l’onere finanziario derivante dalla legge può quantificarsi in Euro 15.000,00. La copertura è assicurata con il prelevamento dalla U.P.B. 1211.01, capitolo 37000 appositamente istituita per i provvedimenti legislativi in corso di esame, che attualmente presenta una disponibilità di Euro 35.000,00. Il provvedimento rientra tra le ipotesi per le quali è consentito il ricorso a tale U.P.B. come da allegato n. 6 della legge di bilancio 2008.
Per gli anni successivi si rinvia alle rispettive leggi di bilancio, che potranno quantificare gli importi necessari anche in ragione dei contenuti del citato protocollo di intesa che si andrà a stipulare.