Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
(Abrogazione)
1. La legge regionale 20 luglio 2004, n. 13 (Disposizioni in materia di pianificazione
strategica della Regione Valle d’Aosta. Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n.54 (Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta), da ultimo modificata dalla legge regionale 31 marzo 2003, n. 8), è abrogata.
ARTICOLO 2
(Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54)
1. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 66 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta), dopo le parole “legge regionale” sono aggiunte le parole: “, con particolare riferimento all’applicazione del riparto finanziario nel disegno di legge finanziaria regionale,”.
2. Il comma 3 dell’articolo 66 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:
“3. Le riunioni di cui al comma 1 sono obbligatoriamente convocate dal Presidente della
Regione quando sono depositati il disegno di legge finanziaria regionale e i disegni di legge concernenti il bilancio annuale e pluriennale della Regione.”.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.
Aosta, 2 dicembre 2008.
Il Presidente
ROLLANDIN