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NORMATIVA
Normativa regionale - Lazio

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Legge regionale 2 dicembre 2008, n. 20
Disposizioni per il contenimento della spesa pubblica relativa agli organi delle comunità montane e per il riordino delle comunità montane di cui alla legge regionale 22 giugno 1999, n. 9 (Legge sulla montagna) e successive modifiche
 
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale

Promulga la seguente legge

ARTICOLO 1
(Finalità e oggetto)

1. Nelle more del riordino delle comunità montane e della razionalizzazione complessiva delle forme di associazionismo intercomunale, in coerenza con i principi contenuti nell’articolo 2, commi dal 17 al 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) e successive modifiche, la presente legge detta norme sugli organi delle comunità montane e sulle relative indennità, al fine della riduzione delle spese correnti di funzionamento di tali enti e stabilisce i principi per il riordino delle comunità montane di cui alla legge regionale 22 giugno 1999, n. 9 (Legge sulla montagna) e successive modifiche.

ARTICOLO 2
(Organi delle comunità montane)

1. Sono organi delle comunità montane:
a) l’assemblea;
b) il presidente;
c) l’ufficio di presidenza;
d) il revisore dei conti.
2. Gli organi delle comunità montane durano in carica cinque anni.

ARTICOLO 3
(Assemblea)

1. L’assemblea è composta dai sindaci dei comuni facenti parte della comunità montana o dai loro delegati, nonché, nel numero massimo di due, dai candidati alla carica di presidente risultati non eletti che abbiano ricevuto il maggior numero di consensi.
2. All’assemblea spettano le funzioni di alta amministrazione, nonché i poteri di indirizzo e di controllo, attraverso la definizione di obiettivi programmatici nel rispetto degli atti regionali di programmazione. In particolare, l’assemblea adotta:
a) lo statuto;
b) il regolamento di organizzazione, che determina, in particolare, l’articolazione delle strutture, la consistenza della dotazione organica e i criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali;
c) il regolamento di contabilità;
d) il bilancio di previsione, le variazioni e l’assestamento del medesimo, nonché il rendiconto generale;
e) i programmi pluriennali e annuali di attività e i relativi aggiornamenti.

ARTICOLO 4
(Presidente)

1. Il presidente è eletto, sulla base di un programma di mandato, dai consigli comunali dei comuni appartenenti a ciascuna comunità montana, riuniti in seduta congiunta, ovvero in sedute consiliari che si svolgono nella medesima giornata. In prima convocazione, la seduta è valida con la presenza della maggioranza assoluta dei consiglieri comunali dei comuni appartenenti alla comunità montana, o del consiglio comunale in caso di sedute che si svolgono contemporaneamente. In seconda convocazione, da tenere a distanza di almeno un’ora dalla prima, la seduta è valida se il numero dei presenti è pari ad almeno un terzo dei componenti.
2. Sono eleggibili alla carica di presidente i consiglieri comunali dei comuni appartenenti alla comunità montana. Le modalità ed i tempi per la presentazione delle candidature alla carica di presidente sono disciplinate dallo statuto della comunità montana.
3. Il presidente, coadiuvato dall’ufficio di presidenza, costituisce l’organo esecutivo dell’ente, del quale ha la rappresentanza istituzionale. Il Presidente, in particolare:
a) nomina i componenti dell’ufficio di presidenza;
b) adotta la relazione annuale, anche in termini finanziari,
sull’attività svolta e sui risultati conseguiti;
c) formula proposte all’assemblea in relazione all’elaborazione dei programmi e degli altri atti di competenza della medesima;
d) assegna al responsabile dell’attività amministrativa e gestionale dell’ente gli obiettivi programmatici nonché le necessarie risorse umane,
finanziarie e strumentali e provvede alla verifica dei risultati di gestione ed alla valutazione annuale dell’attività del responsabile stesso.
4. Il presidente, ravvisata l’urgenza, può assumere deliberazioni di competenza dell’assemblea, che sono sottoposte a ratifica dall’assemblea stessa nella prima seduta successiva utile.
5. Il presidente cessa dalla carica in caso di sottoscrizione di una mozione di sfiducia da parte della maggioranza assoluta dei consiglieri dei comuni facenti parte della comunità montana.
6. A seguito dell’approvazione della mozione di cui al comma 5, il Presidente della Regione provvede con decreto alla nomina di un commissario straordinario che assicura la ordinaria amministrazione fino al rinnovo degli organi di cui all’articolo 2.

ARTICOLO 5
(Ufficio di presidenza)

1. I componenti dell’ufficio di presidenza sono nominati dal presidente nel numero di due per le comunità montane aventi una popolazione inferiore ai trentamila abitanti e nel numero di quattro per quelle con popolazione superiore ai trentamila abitanti, scelti di norma tra i consiglieri comunali dei comuni appartenenti alle comunità montane.

ARTICOLO 6
(Revisore dei conti)

1. La revisione economica finanziaria è svolta dal revisore dei conti nominato dall’assemblea e scelto tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all’abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili) e successive modifiche.
2. Il revisore dei conti esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell’ente e, in particolare, esprime il parere sulla conformità del bilancio di previsione e del rendiconto generale alle norme vigenti.

ARTICOLO 7
(Indennità e rimborso spese)

1. Al presidente ed ai componenti dell’ufficio di presidenza che non ricoprano contemporaneamente la carica di sindaco spetta un’indennità che non può essere superiore, rispettivamente, al 50 per cento e al 30 per cento di quella percepita dal sindaco del comune, appartenente alla comunità montana, con il maggior numero di abitanti.
2. Ai componenti dell’assemblea spettano esclusivamente i rimborsi spese determinati ai sensi dell’articolo 84 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e successive modifiche.

ARTICOLO 8
(Riordino delle comunità montane di cui alla l.r. 9/1999)

1. I comuni facenti parte di comunità montane possono, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, esprimere la volontà, con deliberazione assunta dai rispettivi consigli, di far parte di una comunità montana. Non possono far parte della comunità montana i comuni aderenti a unioni di comuni.
2. Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 1, la Regione, con deliberazione assunta dal Consiglio regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, provvede al riordino delle comunità montane, anche ai fini di una riduzione del loro numero complessivo, attraverso processi di accorpamento delle comunità montane attualmente esistenti, che non potranno comunque superare il numero complessivo di quattordici.
3. Il riordino di cui al comma 2 è effettuato nel rispetto dei seguenti requisiti per le nuove comunità montane:
a) popolazione montana superiore al 50 per cento;
b) superficie montana superiore al 50 per cento;
c) numero di comuni facenti parte della comunità montana non inferiore a cinque.
4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, al riordino delle comunità montane si provvede mediante decreto del Presidente della Regione.
5. Entro novanta giorni dalla data di approvazione della deliberazione consiliare di cui al comma 2, ovvero entro sessanta giorni dall’adozione del provvedimento di cui al comma 4, il Presidente della Regione provvede con decreto alla costituzione delle comunità montane in conformità a quanto previsto dalla deliberazione di cui al comma 2 o dal decreto di cui al comma 4. Con lo stesso decreto:
a) sono indette le elezioni dei presidenti delle suddette comunità, nonché stabiliti i termini e le modalità per la presentazione delle relative candidature;
b) sono nominati i commissari che predispongono gli adempimenti necessari alla ricognizione di tutti i rapporti attivi e passivi esistenti rispetto alle comunità montane esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché ogni altro adempimento necessario.
6. Le comunità montane, costituite ai sensi del presente articolo, approvano i rispettivi statuti entro novanta giorni dall’adozione del decreto di costituzione di cui al comma 5.
7. Entro il 31 dicembre 2008 le comunità montane esistenti debbono provvedere a ridurre, con decorrenza 1° gennaio 2009, il numero dei componenti
della giunta della comunità fino al numero previsto dall’articolo 5. Dette comunità debbono provvedere, ove necessario e negli stessi tempi, alle modifiche statutarie necessarie allo scopo. Decorso inutilmente il suddetto termine, il Presidente della Regione nomina il presidente della comunità montana quale commissario ad acta per i relativi adempimenti.
8. Ai comuni facenti parte delle comunità montane alla data di entrata in vigore della presente legge e che per effetto del riordino cessano di appartenere ad una comunità montana sono comunque assicurati i benefici previsti dalla legislazione nazionale e comunitaria.

ARTICOLO 9
(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:
a) gli articoli 15, 16 e 20 della l.r. 9/1999;
b) gli articoli 11, 12 e 16 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 1 (Adeguamento della legge regionale 22 giugno 1999, n. 9, concernente: «Legge sulla montagna» alle modifiche apportate alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e disposizioni transitorie);
c) gli articoli 3 e 4 della legge regionale 12 gennaio 2001, n. 4 (Interpretazione autentica e modifiche della legge regionale 22 giugno 1999, n. 9 “Legge sulla montagna” e successive modifiche. Abrogazione dell’articolo 33 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 1 “Adeguamento della legge regionale 22 giugno 1999, n. 9, concernente: «legge sulla montagna», alle modifiche apportate alla legge 8 giugno 1990, n. 142 e disposizioni transitorie” e dell’articolo 2 della legge regionale 13 aprile 2000, n. 21, concernente modifiche alla legge regionale n. 9/1999 come successivamente modificate).

ARTICOLO 10
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
2. L’efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 decorre dalla data di adozione dei decreti di costituzione delle nuove comunità montane di cui all’articolo 8, comma 5.

Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
Data a Roma, addì 2 dicembre 2008
Marrazzo


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