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NORMATIVA
Normativa regionale - Valle d'Aosta

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Legge regionale 2 aprile 2008, n. 6
Modificazioni alle leggi regionali 4 settembre 2001, n. 21 (Disposizioni in materia di allevamento zootecnico e relativi prodotti), e 22 aprile 2002, n. 3 (Incentivi regionali per l’attuazione degli interventi sanitari a favore del bestiame di interesse zootecnico).
 

Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


Promulga la seguente legge


CAPO I
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 4 SETTEMBRE 2001, N. 21


ARTICOLO 1
(Modificazione all’articolo 1)


1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 21 (Disposizioni in materia di allevamento zootecnico e relativi prodotti), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, ivi compresi gli aspetti afferenti al benessere animale e alla qualità dei relativi prodotti.”.


ARTICOLO 2
(Modificazioni all’articolo 2)


1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 21/2001, le parole: “i controlli di
rendimento, i test attitudinali e i controlli del valore genetico” sono sostituite dalle seguenti:
“i test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame,”.
2. La lettera f) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 21/2001 è sostituita dalla seguente:
“f) l’introduzione, a livello di azienda, di metodi e tecniche innovative in materia di riproduzione animale, eccettuati i costi relativi all’introduzione o all’effettuazione dell’inseminazione
artificiale;”.
3. Dopo la lettera g) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 21/2001, è aggiunta la seguente:
“gbis) il miglioramento delle condizioni di igiene e del benessere degli animali nelle aziende zootecniche.”.
4. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 21/2001, è aggiunto il seguente:
“1bis. Gli incentivi per gli interventi di cui al comma 1, lettere a), b), c), e), f) e g), sono
concessi in conformità agli articoli 12, 15 e 16 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della
Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 358 del 16 dicembre 2006.”.
5. Dopo il comma 1bis dell’articolo 2 della l.r. 21/2001, come introdotto dal comma 4, è aggiunto il seguente:
“1ter. Gli incentivi per gli interventi di cui al comma 1, lettera d), sono concessi in conformità alla normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato in favore della ricerca e sviluppo.”.
6. Dopo il comma 1ter dell’articolo 2 della l.r. 21/2001, come introdotto dal comma 5, è aggiunto il seguente:
“1quater. Gli incentivi per gli interventi di cui al comma 1, lettera gbis), sono concessi in
conformità alle disposizioni di cui alla comunicazione 2006/C 319/01 della Commissione, del 27 dicembre 2006, recante orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. C 319 del 27 dicembre 2006. L’efficacia delle incentivazioni, in relazione alle singole tipologie di intervento, è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato istitutivo della Comunità europea.”.
7. Dopo il comma 1 quater dell’articolo 2 della l.r. 21/2001, come introdotto dal comma 6, è aggiunto il seguente:
“1quinquies. Gli incentivi per gli interventi di cui al comma 1, lettera gbis), possono altresì essere concessi in conformità al regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 337 del 21 dicembre 2007.”.


ARTICOLO 3
(Modificazione all’articolo 3)


1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 21/2001 è sostituita dalla seguente:
“a) gli allevatori iscritti all’anagrafe regionale del bestiame e delle aziende di allevamento di cui alla legge regionale 26 marzo 1993, n. 17 (Istituzione dell’anagrafe regionale del bestiame e delle aziende di allevamento), nonché gli allevatori di altre specie di interesse zootecnico;”.


ARTICOLO 4
(Modificazioni all’articolo 4)


1. Dopo il comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 21/2001, è aggiunto il seguente:
“1bis. Gli incentivi per gli interventi di cui al comma 1, lettera a), sono concessi in conformità alle disposizioni di cui alla comunicazione 2006/C 319/01. L’efficacia delle incentivazioni, in relazione alle singole tipologie di intervento, è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE.”.
2. Dopo il comma 1bis dell’articolo 4 della l.r. 21/2001, come introdotto dal comma 1, è aggiunto il seguente:
“1ter. Gli incentivi per gli interventi di cui al comma 1, lettera b), sono concessi in conformità agli articoli 14 e 15 del reg. (CE) 1857/2006.”.


ARTICOLO 5
(Modificazioni all’articolo 6)


1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 21/2001, è aggiunta la seguente:
“dbis) nel limite dei massimali previsti dalla normativa comunitaria per gli interventi di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera gbis).”.
2. Al comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 21/2001, le parole: “lire 500 milioni” sono sostituite
dalle seguenti: “euro 250.000”.
3. All’alinea del comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 21/2001, le parole: “lire 300 milioni” sono
sostituite dalle seguenti: “euro 150.000”.
4. Alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 21/2001, le parole: “fino all’ottanta per cento” sono sostituite dalle seguenti: “fino al cento per cento”.


ARTICOLO 6
(Modificazione all’articolo 7)


1. Dopo il comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 21/2001, è aggiunto il seguente:
“1bis. Il contributo di cui al comma 1 è concesso in conformità alla normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato in favore della ricerca e sviluppo.”.


CAPO II
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 22 APRILE 2002, N. 3


ARTICOLO 7
(Modificazione all’articolo 1)


1. Il comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 3 (Incentivi regionali per l’attuazione degli interventi sanitari a favore del bestiame di interesse zootecnico), è sostituito dal seguente:
“1. La Regione promuove l’attuazione degli interventi idonei a migliorare lo stato sanitario ed il benessere degli animali appartenenti alle specie di interesse zootecnico allevati sul territorio regionale e a salvaguardare le relative produzioni.”.


ARTICOLO 8
(Modificazioni all’articolo 2)


1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 3/2002, è aggiunta la seguente:
“dbis) la rimozione e la distruzione dei capi deceduti.”.
2. Alla lettera a) del comma 2 della l.r. 3/2002, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
“nonché gli allevatori di altre specie di interesse zootecnico;”.
3. Dopo il comma 4 dell’articolo 2 della l.r. 3/2002, è aggiunto il seguente:
“4bis. Per gli interventi di cui al comma 1, lettere a), d) e dbis), i contributi sono concessi in conformità agli articoli 10, 14 e 16 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 358 del 16 dicembre 2006.”.
4. Dopo il comma 4bis dell’articolo 2 della l.r. 3/2002, come introdotto dal comma 3, è aggiunto il seguente:
“4ter. Per gli interventi di cui al comma 1, lettera c), i contributi sono concessi in conformità al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (“de minimis”), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 379 del 28 dicembre 2006.”.


ARTICOLO 9
(Disposizioni finanziarie)


1. L’onere complessivo derivante dall’applicazione degli articoli 2 e 8 è determinato in euro 600.000 annui, a decorrere dall’anno 2008.
2. L’onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale della Regione per l’anno 2008 e in quello pluriennale per il triennio 2008/2010,
nell’obiettivo programmatico 2.2.2.05.
(Zootecnia).
3. Al finanziamento dell’onere di cui al comma 1 si provvede mediante l’utilizzo delle risorse iscritte negli stessi bilanci e nel medesimo obiettivo programmatico, al capitolo 42845 (Contributi per interventi nel settore dell’allevamento zootecnico) per euro 150.000 annui, e al capitolo 59755 (Contributi per raccolta e smaltimento di carcasse di animali morti in azienda) per euro 450.000 annui.
4. Per l’applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell’assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.


Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.
Aosta, 2 aprile 2008.
Il Presidente
CAVERI



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