ARTICOLO 1
Disciplina del regime di deroga previsto dall’articolo 9 della direttiva n. 79/409/CEE.
1. Nel corso della stagione venatoria i prelievi in deroga di cui all’articolo 9, comma 1, lettere a) e c) della direttiva n. 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici, da attuarsi nell’ambito di applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 1, commi 3 e 4, e nell’articolo 9 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, nonché nell’articolo 16 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari” e nell’articolo 9 della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503 “Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa”, vengono attuati nella Regione del Veneto, in conformità alla legge 3 ottobre 2002, n. 221 “Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell’articolo 9 della direttiva comunitaria n. 79/409/CEE”, con la presente legge.
2. La compatibilità dei prelievi in deroga è verificata annualmente, prima dell’inizio della stagione venatoria, dalla competente struttura regionale, che informa la competente Commissione consiliare, sentito l’Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) ovvero, se istituito, l’Istituto faunistico riconosciuto a livello regionale.
ARTICOLO 2
Attuazione dell’articolo 9, comma 1, lettere a) e c) della direttiva n. 79/409/CEE.
1. Sono autorizzati, in attuazione dell’articolo 9, comma 1, lettere a) e c) della direttiva n. 79/409/CEE, i prelievi venatori in deroga di capi appartenenti alle specie: storno (Sturnus vulgaris), passero (Passer italiae), passera mattugia (Passer montanus), cormorano (Phalacrocorax carbo),
tortora dal collare orientale (Streptopelia decaocto), peppola (Fringilla montifringilla), fringuello (Fringilla coelebs).
2. I limiti massimi giornaliero e stagionale di capi prelevabili nonché gli archi temporali nei quali possono essere effettuati i prelievi di cui al comma 1 sono fissati nell’Allegato A alla presente legge.
3. I prelievi di cui al comma 1 possono essere realizzati da appostamento fisso, temporaneo o in forma vagante da parte dei cacciatori iscritti agli ambiti territoriali di caccia o comprensori alpini del Veneto o che esercitano la caccia nelle aziende faunistico-venatorie del Veneto.
4. I prelievi venatori in deroga di cui al comma 1 sono consentiti nelle giornate di caccia di cui all’articolo 16, comma 2, lettera b) della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” e l’orario della giornata di caccia è quello fissato dal calendario venatorio regionale. Per l’esercizio dell’attività di prelievo è consentito l’utilizzo dei mezzi di cui all’articolo 13 della legge n. 157/1992 e all’articolo 14, commi 2 e 3, della legge regionale n. 50/1993.
ARTICOLO 3
Condizioni e controlli.
1. Il numero di capi prelevati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, deve essere annotato al termine di ogni giornata venatoria su apposita scheda predisposta dalla Giunta regionale, così come sul tesserino regionale. La scheda deve essere consegnata, entro il mese di marzo successivo alla stagione venatoria, alla provincia competente per territorio che, entro il mese di maggio, invia alla Giunta regionale, all’INFS e, se istituito, all’Istituto faunistico riconosciuto a livello regionale, i dati riassuntivi relativi al prelievo.
2. L’INFS ovvero, se istituito, l’Istituto faunistico
riconosciuto a livello regionale, è individuato quale autorità abilitata a dichiarare che le condizioni previste dall’articolo 9, comma 2, della direttiva n. 79/409/CEE sono realizzate.
ARTICOLO 4
Modifica dei prelievi.
1. Il Presidente della Giunta regionale, sentito l’INFS ovvero, se istituito, l’Istituto faunistico riconosciuto a livello regionale, adotta provvedimenti di modifica dei prelievi in deroga autorizzati ai sensi dell’articolo 2, in relazione all’insorgenza di variazioni negative dello stato delle popolazioni oggetto dei prelievi.
ARTICOLO 5
Azioni di promozione.
1. La Giunta regionale promuove attività di monitoraggio, ricerca
e divulgazione aventi per oggetto le specie di cui all’articolo 2.
ARTICOLO 6
Adempimenti di competenza della Giunta regionale.
1. Entro il 30 giugno di ogni anno il Presidente della Giunta regionale trasmette una relazione sull’attuazione delle deroghe di cui alla presente legge al Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero al Ministro per gli affari regionali ove nominato, al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie, al Presidente del Consiglio regionale, nonché all’INFS e, se istituito, all’Istituto faunistico riconosciuto a livello regionale.
ARTICOLO 7
Abrogazioni.
1. È abrogata la legge regionale 13 agosto 2004, n. 17 "Disciplina del regime di deroga previsto dall’articolo 9 della direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221 "Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell’articolo 9 della direttiva comunitaria n. 79/409/CEE" ".
ARTICOLO 8
Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 12 agosto 2005
ALLEGATO 1
ALLEGATO A
Disciplina del regime di deroga previsto dall’articolo 9, comma 1 lettere a) e c) della Direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici: carnieri massimi (giornaliero e stagionale) ed archi temporali relativi alle specie ammesse a prelievo.
SPECIE Limite massimo di prelievo giornaliero per cacciatore (n. capi) Limite massimo di prelievo per stagione venatoria per cacciatore(n. capi) Tempi( stagioni venatorie2005/20062006/20072007/20082008/20092009/2010 ) PASSERO(Passer italiae) 20 100 Dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre (*) PASSERA MATTUGIA(Passer montanus) 20 100 Dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre (*) STORNO(Sturnus vulgaris) 20 100 Dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre (*) TORTORA DAL COLLARE(Streptopelia decaocto) 10 50 Dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre (*) CORMORANO(Phalacrocorax carbo) 10 50 Dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre (*) FRINGUELLO(Fringilla coelebs) 20 100 Dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre (*) PEPPOLA(Fringilla montifringilla) 5 25 Dalla prima domenica di ottobre al 31 dicembre (*)
(*) Al 30 dicembre qualora il 31 dicembre cada di martedì o venerdì.