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NORMATIVA
Normativa regionale - Emilia Romagna

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Legge regionale 29 settembre 2005, n. 18
Partecipazione della regione Emilia Romagna alla costituzione dell' Associazione collegio di Cina sulla ricerca, formazione, cultura e sviluppo d'impresa
 

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale


Promulga la seguente legge


ARTICOLO 1
Istituzione e finalità


1. La Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’articolo 64 dello Statuto, è autorizzata a partecipare quale socio fondatore alla costituzione dell’associazione “Collegio di Cina - Centro per la cooperazione con la Cina sulla ricerca, formazione, cultura e sviluppo d’impresa”, d’ora in avanti denominata associazione.
2. L’associazione persegue esclusivamente finalità culturali, formative, scientifiche e di promozione nelle relazioni fra Italia e Cina.


ARTICOLO 2
Partecipazione della Regione


1. La partecipazione della Regione all’associazione è subordinata alle seguenti condizioni:
a) che l’associazione non persegua fini di lucro;
b) che persegua il riconoscimento della personalità giuridica;
c) che lo statuto e l’atto costituivo siano informati ai principi democratici dello Statuto della Regione Emilia-Romagna.
2. Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione all’associazione.
3. I diritti inerenti alla qualità di associato sono esercitati dal Presidente della Regione o un suo delegato.
4. Ogni modifica dello statuto dell’associazione deve essere previamente comunicata alla Giunta della Regione Emilia-Romagna ai fini della verifica delle condizioni in ordine alla continuazione del vincolo associativo. La Giunta assicura l’informazione all’Assemblea legislativa prevista dall’art. 64, comma 4, dello Statuto.


ARTICOLO 3
Rappresentanti regionali negli organi dell’associazione


1. La Giunta regionale nomina i rappresentanti della Regione negli organi dell’associazione secondo quanto previsto dall’associazione medesima.


ARTICOLO 4
Partecipazione finanziaria


1. La Regione aderisce con il versamento della quota iniziale di ammissione finalizzata alla costituzione del patrimonio dell’associazione, per un importo non superiore ad euro 5.000,00 e con una quota di iscrizione annuale il cui importo viene determinato ai sensi dello statuto dell’associazione e nell’ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio.
2. La Regione può concedere eventuali contributi per la realizzazione del programma di attività dell’associazione, nell’ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio e secondo le modalità stabilite con atto della Giunta regionale.


ARTICOLO 5
Norma finanziaria


1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge la Regione Emilia-Romagna fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle Unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie, o mediante l’istituzione di apposite Unità previsionali di base e relativi capitoli che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall’articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).


ARTICOLO 6
Entrata in vigore


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.


Formula Finale:
La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 29 settembre 2005
VASCO ERRANI



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